9.2.4

Allegato 9.2.4 Parte III: Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2019 Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne. Rapporto secondo l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 3 della legge federale del 15 dicembre 2017 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

2019-2257

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9.2.4

Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2019 del 15 gennaio 2020

1

In generale

Con il presente rapporto il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulle misure che ha adottato nel 2019 in virtù della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane (LTD), della legge federale del 15 dicembre 20172 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati e la legge del 9 ottobre 19813 sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se le misure adottate nell'anno in rassegna debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate (art. 13 cpv. 2 LTD).

Gli atti normativi posti in vigore in virtù delle misure presentate qui di seguito sono stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel presente rapporto.

Conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 4 sulle importazioni agricole (OIAgr), l'attribuzione e l'utilizzo dei contingenti doganali sono pubblicati esclusivamente su Internet, all'indirizzo www.import.ufag.admin.ch.

Su questo sito sono pubblicati anche gli adeguamenti dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti con prezzi soglia o valore indicativo d'importazione (alimenti per animali, semi oleosi e altri cereali diversi da quelli per l'alimentazione umana).

Nel 2019 non sono state adottate misure in virtù della legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati o della legge sulle preferenze tariffali.

1 2 3 4

RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91 RS 916.01

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Misure fondate sulla legge sulla tariffa doganale

2.1

Ordinanza del 1° maggio 2019 sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiali tessili e materiali tessili intermedi (RU 2019 1611)

Rinuncia temporanea a riscuotere dazi su materiali tessili di base e intermedi Le aliquote di dazio più elevate rispetto ad altri prodotti industriali, originariamente introdotte per proteggere l'industria tessile indigena, sono oggi uno svantaggio per quest'industria perché aumentano ulteriormente il prezzo d'acquisto delle materie tessili necessarie. In virtù dell'articolo 4 capoverso 3 lettere a e b LTD, il Consiglio federale può ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano su determinate merci.

Su richiesta dell'associazione Swiss Textiles e in virtù dell'ordinanza del 18 novembre 20155 sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili, il Consiglio federale aveva azzerato temporaneamente con effetto a partire dal 1° gennaio 2016 le aliquote doganali per determinati materiali di base e intermedi dell'industria tessile, modificando di conseguenza 60 voci di tariffa doganale (in parte con limitazioni). Questa misura era limitata fino al 31 dicembre 2019. Il 1° luglio 2019, sempre su richiesta di Swiss Textiles, il Consiglio federale l'ha prolungata fino al 31 dicembre 2023 mediante l'ordinanza del 1° maggio 20196 sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili. Nel contempo l'Esecutivo ha disposto una sospensione generale dei dazi su altre 462 linee dei capitoli della tariffa doganale 50­55 e 60, valida anch'essa fino al 31 dicembre 2023.

Le aliquote di dazio su merci di 522 linee della tariffa doganale derogano quindi temporaneamente dalle aliquote di dazio stabilite nell'allegato 1 della LTD (tariffa generale). Per 15 di queste linee tariffarie la franchigia doganale è limitata alle importazioni che non sono né destinate alla vendita al minuto né pronte all'uso.

Con questa misura si intendono creare condizioni di concorrenza analoghe a quelle dei principali concorrenti nell'UE e sgravare il settore tessile, fortemente orientato all'esportazione, dal profilo amministrativo.

Si prevede che la temporanea rinuncia all'imposizione di dazi comporterà una riduzione delle entrate doganali di circa tre milioni di franchi all'anno.

La Commissione peritale per le questioni relative alle tariffe doganali, organo consultivo del Consiglio federale, si è espressa favorevolmente nel quadro di un'audizione.

5 6

RU 2015 4935 RS 632.102.1

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2.2

Ordinanza del 26 ottobre 2011 (OIAgr) sulle importazioni agricole (RS 916.01) Modifica dell'8 aprile 2019 (RU 2019 1215)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate da tavola La calda estate del 2018 ha avuto un impatto negativo sulla conservazione delle patate da tavola. In base al rilevamento degli inventari effettuato a fine febbraio 2019, i commercianti di patate hanno constatato che molte patate conservate non erano più idonee al consumo e che quindi dovevano essere eliminate. Sono pertanto giunti alla conclusione che le scorte svizzere non sarebbero bastate a coprire il fabbisogno fino al prossimo raccolto. Su richiesta dell'organizzazione di categoria competente, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha quindi aumentato temporaneamente di 3500 tonnellate il contingente doganale parziale numero 14.3 (patate da tavola) iscritto nell'OIAgr, facendolo passare da 6500 a 10 000 tonnellate.

L'approvvigionamento di patate da tavola è stato così garantito.

La modifica dell'8 aprile era limitata al periodo dal 1° maggio al 15 giugno 2019.

Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 23 ottobre 2019 (RU 2019 3617) Il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza sulle importazioni agricole come segue: Gli invii via fax non sono più consentiti All'articolo 3 dell'ordinanza sulle importazioni agricole gli invii via fax erano esplicitamente consentiti. Il fax, tuttavia, non è più uno strumento d'uso comune, per cui l'Esecutivo ha abolito questa possibilità con effetto dal 1° gennaio 2020. Gli invii per posta rimangono consentiti. Per l'inoltro delle offerte l'UFAG mette a disposizione l'applicazione Internet «vendita all'asta elettronica».

Ammesso cedere più volte il diritto di utilizzo di quote di contingente Le regole che reggono gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente sono enunciate all'articolo 14 OIAgr. Queste regole sono state modificate con effetto dal 1° gennaio 2020. Gli aventi diritto a quote di contingente possono ora cedere le proprie quote anche più volte, e questo sia per le quote di contingente relative a determinate quantità sia per quelle espresse in percentuale. I cosiddetti «trasferimenti multipli» vanno effettuati dopo l'assegnazione e notificati all'UFAG mediante l'apposita applicazione web AEV14online.

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I bandi delle vendite all'asta di quote di contingente pubblicati soltanto sul sito Internet Gli articoli 16 e 18 OIAgr prevedevano finora che i bandi delle vendite all'asta fossero pubblicati sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Queste disposizioni sono state modificate in modo tale che a partire dal 1° gennaio 2020 l'UFAG dovrà pubblicare i bandi soltanto sul proprio sito Internet. L'UFAG continuerà comunque a informare per e-mail gli utenti dell'applicazione Internet «vendita all'asta elettronica» e altri abbonati sui bandi delle vendite all'asta in corso.

Per le patate, adeguato il termine per la notifica della prestazione all'interno del Paese Per le patate, a partire dal 2020 l'articolo 42 OIAgr stabilisce che l'ultimo giorno per la notifica della prestazione all'interno del Paese sia l'ultimo giorno feriale di settembre, e non il 30 settembre.

Abrogate diverse disposizioni transitorie L'OIAgr conteneva diverse disposizioni transitorie non più in vigore. I relativi articoli 54, 54a und 54b sono quindi stati abrogati con effetto a partire dal 1° gennaio 2020.

Abolito l'obbligo del PGI per fiori recisi, piantimi di alberi da frutta, cereali da semina e sementi Dal 1° gennaio 2020 l'importazione di fiori recisi, piantimi di alberi da frutta, cereali da semina e sementi non sarà più subordinata al possesso di un permesso generale d'importazione (PGI). I numeri 7, 8, 14, 15 e 17 dell'allegato 1 OIAgr sono stati modificati di conseguenza. È stata abrogata anche la tassa per l'importazione di fiori recisi di cui all'allegato 6.

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