Decisione generale concernente lo stralcio di prodotti fitosanitari dall'elenco dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione del 6 febbraio 2020

L'Ufficio federale dell'agricoltura visto l'articolo 38 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: 1. I seguenti prodotti fitosanitari che sono o erano omologati all'estero sono stralciati dall'elenco dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione, in quanto l'autorizzazione del prodotto di riferimento svizzero, Troy (W-7045), è stata revocata: Basamais

Numero di omologazione svizzero: F-3851 Paese di origine: Francia Numero di omologazione estero: 9100065 Distributore: BASF Agro SAS Ecully CEDEX, Francia

Benta 480 SL

Numero di omologazione svizzero: F-6136 Paese di origine: Francia Numero di omologazione estero: 2120160 Distributore: Sharda Europe b.v.b.a.

Asse, Belgio

Bentador

Numero di omologazione svizzero: I-6475 Paese di origine: Italia Numero di omologazione estero: 16419 Distributore: Sapec Agro S.A.

Setúbal, Portogallo

Benter

Numero di omologazione svizzero: F-3852 Paese di origine: Francia Numero di omologazione estero: 9800327 Distributore: BASF Agro SAS Ecully CEDEX, Francia

1

RS 916.161

2020-0395

1167

FF 2020

Fighter

Numero di omologazione svizzero: F-3853 Paese di origine: Francia Numero di omologazione estero: 9700376 Distributore: BASF Agro SAS Ecully CEDEX, Francia

Troy 480

Numero di omologazione svizzero: F-6135 Paese di origine: Francia Numero di omologazione estero: 2140076 Distributore: AgriChem B.V.

CV Oosterhout, Paesi Bassi

2. Il termine per l'immissione sul mercato delle scorte disponibili scade il 31 ottobre 2020.

3. Il termine per l'utilizzo dei prodotti scade il 31 ottobre 2021.

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica.

L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

18 febbraio 2020

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Christian Hofer

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