Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti

Disegno

(Legge sui precursori, LPre) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 95 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20192, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo e oggetto

La presente legge intende impedire che in Svizzera vengano commessi reati contro la vita e l'integrità delle persone e contro cose per mezzo di sostanze esplodenti preparate artigianalmente. Contribuisce a impedire la commissione di simili reati all'estero.

1

2

Disciplina: a.

l'acquisto, la detenzione, l'alienazione, l'importazione e l'esportazione di precursori di sostanze esplodenti da parte di utilizzatori privati;

b.

la messa a disposizione sul mercato di precursori di sostanze esplodenti;

c.

la preparazione di sostanze esplodenti da parte di utilizzatori privati.

Prevede la possibilità di segnalare eventi sospetti all'Ufficio federale di polizia (fedpol).

3

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

1 2

sostanze esplodenti: ogni sostanza, miscela e soluzione la cui esplosione può essere provocata mediante innesco senza apporto di aria e che è atta a mettere in pericolo la vita e l'integrità delle persone o a distruggere cose;

RS 101 FF 2020 151

2019-1319

201

L sui precursori

FF 2020

b.

precursori: ogni sostanza chimica che può essere utilizzata per preparare sostanze esplodenti, nonché le miscele e le soluzioni che la contengono;

c.

utilizzatore privato: ogni persona fisica o giuridica che non utilizza un precursore a fini di lucro, di formazione o di ricerca oppure nell'ambito di un'attività di pubblica utilità e che non lo mette a disposizione sul mercato;

d.

messa a disposizione sul mercato: ogni fornitura di un precursore sul mercato nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

e.

importazione: ogni introduzione nel territorio svizzero;

f.

esportazione: ogni uscita dal territorio svizzero.

Sezione 2: Restrizioni di accesso Art. 3 Il Consiglio federale definisce un elenco di precursori per i quali sussiste il rischio di uso abusivo; a tal fine, tiene conto del diritto internazionale.

1

Stabilisce il livello di accesso che si applica a ciascun precursore di cui al capoverso 1, in funzione della sua concentrazione: 2

a.

accesso libero;

b.

accesso soggetto ad autorizzazione;

c.

accesso vietato.

Gli oggetti che contengono precursori di cui al capoverso 1 sono esclusi dalle restrizioni di accesso. Il Consiglio federale può sottoporre singoli oggetti alle restrizioni di accesso.

3

Il Consiglio federale può escludere dalle restrizioni di accesso singoli prodotti che contengono precursori di cui al capoverso 1.

4

Sezione 3: Acquisto, detenzione, alienazione, importazione ed esportazione di precursori da parte di utilizzatori privati Art. 4

Acquisto e detenzione di precursori

Gli utilizzatori privati possono acquistare o detenere precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera b soltanto se dispongono di un'autorizzazione di acquisto per il precursore e se la fornitura o l'importazione è stata registrata nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21.

1

Gli utilizzatori privati possono acquistare o detenere precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera c soltanto se dispongono di un'autorizzazione eccezionale per il precursore e se la fornitura o l'importazione è stata registrata nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21.

2

202

L sui precursori

Art. 5

FF 2020

Divieto di alienare precursori

Agli utilizzatori privati è vietato alienare precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c.

Art. 6 1

Domanda di autorizzazione di acquisto

Le domande di autorizzazione di acquisto devono essere presentate a fedpol.

Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di presentare la domanda per via elettronica.

2

3

La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a.

le generalità del richiedente e il numero del suo passaporto, della sua carta d'identità o della sua carta di soggiorno;

b.

le indicazioni sul precursore;

c.

le indicazioni sull'uso previsto del precursore.

Art. 7

Rilascio o rifiuto dell'autorizzazione di acquisto

Fedpol rilascia un'autorizzazione di acquisto se il richiedente è maggiorenne, se è domiciliato in Svizzera, se indica un uso previsto plausibile e se non sussiste alcun motivo d'impedimento al rilascio.

1

2

Sussiste un motivo d'impedimento se: a.

il richiedente è sotto curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale;

b.

vi sono indizi secondo cui il richiedente potrebbe utilizzare, manipolare o custodire il precursore in modo tale da esporre a pericolo se stesso o terzi;

c.

il richiedente è iscritto nel casellario giudiziale per un reato tale da far temere che possa commettere reati contro la vita e l'integrità delle persone o contro cose oppure che possa contribuire alla commissione di simili reati; o

d.

vi sono altri indizi secondo cui il richiedente potrebbe commettere reati contro la vita e l'integrità delle persone o contro cose oppure contribuire alla commissione di simili reati.

Se lo scopo perseguito con l'uso previsto può essere raggiunto facendo ricorso ad altre sostanze, fedpol può rifiutare il rilascio dell'autorizzazione di acquisto. Informa la persona interessata in merito a questa alternativa.

3

Art. 8

Portata e durata dell'autorizzazione di acquisto

1

L'autorizzazione di acquisto è rilasciata per uno o più precursori.

2

Ha una validità massima di tre anni.

3

Può essere vincolata a oneri e condizioni.

203

L sui precursori

Art. 9

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Verifica e revoca dell'autorizzazione di acquisto

Durante la durata di validità dell'autorizzazione di acquisto, fedpol può verificare periodicamente se i presupposti per il rilascio sono ancora adempiuti. Può inoltre procedere a una verifica quando nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21 viene registrata la fornitura, l'importazione o l'esportazione di un precursore.

1

Se i presupposti per il rilascio di cui all'articolo 7 non sono più adempiuti, fedpol revoca l'autorizzazione di acquisto. Può confiscare i precursori acquistati sulla base dell'autorizzazione di acquisto revocata.

2

Art. 10

Autorizzazione eccezionale

In determinati casi, il Consiglio federale può prevedere autorizzazioni eccezionali per l'accesso a precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera c.

1

L'autorizzazione eccezionale può essere limitata riguardo alla quantità del precursore o al numero di transazioni.

2

Il rilascio e la revoca dell'autorizzazione eccezionale sono retti dalle disposizioni applicabili all'autorizzazione di acquisto (art. 6­9).

3

Art. 11

Importazione di precursori

Gli utilizzatori privati possono importare precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c soltanto se: 1

a.

dispongono dell'autorizzazione di acquisto o dell'autorizzazione eccezionale necessaria; e

b.

prima dell'importazione hanno registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21 le indicazioni seguenti: 1. le proprie generalità, 2. le indicazioni sull'autorizzazione di acquisto o sull'autorizzazione eccezionale, 3. le indicazioni sul precursore, 4. le indicazioni sull'importazione.

Su richiesta dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), devono dimostrare di disporre dell'autorizzazione necessaria e di aver effettuato la registrazione e fornire tutte le informazioni utili.

2

Art. 12

Esportazione di precursori

Gli utilizzatori privati possono esportare precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c soltanto se: 1

a.

hanno acquistato i precursori legalmente; e

b.

prima dell'esportazione hanno registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21 le indicazioni seguenti: 1. le proprie generalità,

204

L sui precursori

2.

3.

4.

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le indicazioni sull'autorizzazione di acquisto o sull'autorizzazione eccezionale, le indicazioni sul precursore, le indicazioni sull'esportazione.

Su richiesta dell'AFD, devono dimostrare di aver acquistato legalmente i precursori e di aver effettuato la registrazione e fornire tutte le informazioni utili.

2

Art. 13

Messa al sicuro provvisoria di precursori

L'AFD mette al sicuro provvisoriamente i precursori per i quali non è presentata l'autorizzazione di acquisto o l'autorizzazione eccezionale necessaria o che non sono stati registrati in modo regolare nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21.

1

2

Sporge denuncia a fedpol.

Sezione 4: Messa a disposizione di precursori sul mercato Art. 14

Fornitura di precursori a utilizzatori privati

Chiunque mette a disposizione sul mercato precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c può fornirli a utilizzatori privati soltanto se questi ultimi comprovano la propria identità e dispongono di un'autorizzazione di acquisto o di un'autorizzazione eccezionale per il precursore interessato.

1

La persona che fornisce il precursore si serve del numero di riferimento dell'autorizzazione per verificare nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21, mediante procedura di richiamo, che l'utilizzatore privato disponga dell'autorizzazione di acquisto o dell'autorizzazione eccezionale necessaria.

2

Essa deve confermare o registrare nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21 le indicazioni seguenti: 3

4

a.

le generalità dell'utilizzatore privato;

b.

le indicazioni sull'autorizzazione di acquisto o sull'autorizzazione eccezionale;

c.

le indicazioni sul precursore;

d.

le indicazioni sulla fornitura.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 15

Informazione al momento della fornitura

Chiunque mette a disposizione sul mercato precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c deve informare l'acquirente delle disposizioni della presente legge.

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Sezione 5: Divieto di preparare e di detenere sostanze esplodenti Art. 16 1

Agli utilizzatori privati è vietato preparare sostanze esplodenti.

2

È vietato acquistare e detenere sostanze esplodenti preparate da utilizzatori privati.

Sezione 6: Segnalazione di eventi sospetti Art. 17 Gli eventi sospetti correlati ai precursori, quali furti, sparizioni o transazioni sospette, possono essere segnalati a fedpol.

Sezione 7: Trattamento dei dati e sistema d'informazione Art. 18

Raccolta di informazioni

Per trattare le domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare le segnalazioni di eventi sospetti, i servizi competenti di fedpol possono accedere automaticamente ai sistemi d'informazione seguenti: 1

a.

sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 13 giugno 20083 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

b.

sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all'articolo 11 LSIP;

c.

sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale di cui all'articolo 12 LSIP;

d.

sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP;

e.

nell'ambito dell'acquis di Schengen: parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen di cui all'articolo 16 LSIP;

f.

registro nazionale di polizia di cui all'articolo 17 LSIP;

g.

sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol di cui all'articolo 18 LSIP;

h.

sistema d'informazione INDEX SIC del Servizio delle attività informative della Confederazione di cui all'articolo 51 della legge federale del 25 settembre 20154 sulle attività informative;

3 4

206

RS 361 RS 121

L sui precursori

FF 2020

i.

casellario giudiziale informatizzato di cui all'articolo 365 del Codice penale (CP)5;

j.

banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi di cui all'articolo 32a capoverso 1 lettera c della legge del 20 giugno 19976 sulle armi (LArm) (DEBBWA);

k.

banca dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm (DAWA);

l.

sistema d'informazione sui documenti d'identità di cui all'articolo 11 della legge del 22 giugno 20017 sui documenti d'identità;

m. sistema d'informazione ai sensi della legge federale del 20 giugno 20038 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

Le autorità della Confederazione e dei Cantoni, segnatamente le autorità di perseguimento penale, l'AFD e le autorità competenti per l'esecuzione della LArm e della legge federale del 25 marzo 19779 sugli esplosivi (LEspl) forniscono ai servizi competenti di fedpol, su richiesta, le informazioni necessarie a individuare e valutare potenziali minacce correlate ai precursori.

2

In caso di eventi sospetti, i servizi competenti di fedpol possono raccogliere dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico.

3

Art. 19

Scambio di informazioni con autorità partner estere

Fedpol può scambiare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, con autorità partner estere: a.

per trattare le domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale;

b.

in caso di eventi sospetti, se lo scambio è necessario per prevenire un pericolo per persone o cose.

Art. 20

Comunicazione di sentenze penali e decisioni penali

Le autorità penali della Confederazione e dei Cantoni comunicano a fedpol le sentenze penali e le decisioni penali pronunciate in virtù degli articoli 224­226 CP10, della LEspl11 o della presente legge.

Art. 21

Sistema d'informazione

Fedpol gestisce un sistema d'informazione per adempiere i compiti sanciti dalla presente legge. Può trattarvi dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione.

1

5 6 7 8 9 10 11

RS 311.0 RS 514.54 RS 143.1 RS 142.51 RS 941.41 RS 311.0 RS 941.41

207

L sui precursori

FF 2020

Quando tratta le domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, verifica tali autorizzazioni e tratta le segnalazioni di eventi sospetti, fedpol controlla se vi sono indizi secondo cui i precursori potrebbero essere utilizzati per compiere reati contro la vita e l'integrità delle persone o contro cose. A tal fine è autorizzato a confrontare le informazioni di cui all'articolo 22.

2

Art. 22

Contenuto del sistema d'informazione

Il sistema d'informazione contiene le informazioni seguenti: a.

i dati provenienti dalla registrazione della fornitura, dell'importazione e dell'esportazione di precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c;

b.

le domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale nonché le informazioni su autorizzazioni rilasciate, rifiutate o revocate e sulle circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca di un'autorizzazione;

c.

le informazioni sulle segnalazioni di eventi sospetti pervenute e sulle circostanze che hanno portato a una tale segnalazione;

d.

le informazioni sulle misure adottate in caso di eventi sospetti;

e.

i risultati scaturiti dalle informazioni raccolte in virtù degli articoli 18, 19 e 29, nella misura in cui servano per adempiere i compiti sanciti dalla presente legge;

f.

le sentenze penali e le decisioni penali pronunciate in virtù degli articoli 224­226 CP12, della LEspl13 o della presente legge nonché le informazioni su eventi correlati a prodotti chimici e sostanze esplodenti;

g.

le decisioni pronunciate in virtù della presente legge;

h.

le informazioni tecniche correlate ai precursori e al loro uso abusivo;

i.

le informazioni statistiche.

Art. 23

Diritto di accesso e di rettifica

Il diritto di accesso e il diritto di far rettificare dati inesatti sono retti dalla legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati.

1

Fedpol fornisce le informazioni richieste d'intesa con l'autorità dalla quale provengono i dati.

2

Per i dati di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettere b­g sono fatti salvi gli articoli 8, 8a e 16 LSIP15.

3

12 13 14 15

208

RS 311.0 RS 941.41 RS 235.1 RS 361

L sui precursori

Art. 24

FF 2020

Accesso al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo

Il Consiglio federale può autorizzare le autorità seguenti ad accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione per adempiere i loro compiti: 1

a.

le autorità competenti per l'esecuzione della LArm16 e della LEspl17, per accertare i motivi d'impedimento di cui agli articoli 8 capoverso 2 LArm e 14a capoverso 1 LEspl;

b.

l'AFD e i corpi di polizia della Confederazione e dei Cantoni, per verificare se a una persona è stata rilasciata un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale in virtù della presente legge oppure se è stata registrata la fornitura, l'importazione o l'esportazione di un precursore di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere b o c;

c.

le autorità competenti per l'esecuzione della presente legge, segnatamente per i controlli di cui all'articolo 28 capoverso 3, nell'ambito dei loro accertamenti.

Il Consiglio federale può prevedere che fedpol conceda all'AFD, per l'adempimento dei propri compiti, l'accesso mediante procedura di richiamo alle generalità di persone: 2

a.

alle quali è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale per uno dei motivi d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 oppure che sono state oggetto di misure adottate a causa di eventi sospetti; e

b.

per le quali si presume sussista un rischio elevato di uso abusivo.

Art. 25

Comunicazione automatica di dati alle autorità competenti per l'esecuzione della legge sulle armi

Fedpol può comunicare automaticamente alle autorità competenti per l'esecuzione della LArm18 autorizzate, in virtù dell'articolo 24 capoverso 1 lettera a, ad accedere al sistema d'informazione il nome delle persone: a.

alle quali è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale per uno dei motivi d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 oppure nei cui confronti sono state adottate misure a causa di eventi sospetti; e

b.

che sono registrate nel sistema d'informazione sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2 LArm con il loro numero AVS.

Art. 26

Uso del numero AVS

Fedpol e le autorità autorizzate ad accedere al sistema d'informazione in virtù dell'articolo 24 capoverso 1 sono legittimati a utilizzare il numero AVS di cui 1

16 17 18

RS 514.54 RS 941.41 RS 514.54

209

L sui precursori

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all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Il numero AVS è utilizzato per lo scambio elettronico di dati con altri sistemi d'informazione nei quali il numero è utilizzato sistematicamente, sempre che tale scambio di dati mediante numero AVS sia retto da una legge federale.

2

Le autorità competenti comunicano a fedpol il numero AVS ai fini di un suo uso nel sistema d'informazione.

3

Art. 27

Disposizioni d'esecuzione relative al sistema d'informazione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative al sistema d'informazione di cui all'articolo 21. Disciplina in particolare la durata durante la quale possono essere conservati i dati.

Sezione 8: Esecuzione Art. 28

Fedpol

Fedpol è incaricato dell'esecuzione della presente legge, sempre che quest'ultima non designi un altro servizio competente. Mette in atto misure di sensibilizzazione.

1

Fedpol emana le decisioni necessarie nei confronti di chi viola le disposizioni della presente legge o le disposizioni d'esecuzione. Può in particolare confiscare precursori e sostanze esplodenti, revocare autorizzazioni di acquisto o autorizzazioni eccezionali, vietare comportamenti illegali o fissare un termine adeguato per ripristinare la situazione legale.

2

Fedpol verifica mediante controlli a campione se i punti vendita accertano l'esistenza di un'autorizzazione di acquisto o di un'autorizzazione eccezionale e se registrano la fornitura di precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c. Può incaricare i Cantoni di procedere ai pertinenti controlli.

3

Art. 29

Servizio delle attività informative della Confederazione

Se vi sono dubbi che possa sussistere un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 per una persona che richiede un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale, cui è stata rilasciata una tale autorizzazione o che è oggetto di una segnalazione di eventi sospetti, il Servizio delle attività informative della Confederazione esprime il proprio parere su richiesta di fedpol.

Art. 30

Emolumenti

Fedpol riscuote emolumenti per l'emanazione di decisioni e il rilascio di autorizzazioni di acquisto e di autorizzazioni eccezionali.

1

19

210

RS 831.10

L sui precursori

FF 2020

Per l'esecuzione di controlli nei punti vendita non è riscosso alcun emolumento. Se durante un controllo vengono constatate irregolarità, fedpol e i Cantoni possono riscuotere emolumenti. In tal caso può essere riscosso un emolumento anche per un eventuale controllo successivo.

2

Se sono confiscati precursori o sostanze esplodenti, può essere riscosso un emolumento per il loro deposito e smaltimento.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sezione 9: Disposizioni penali Art. 31

Infrazioni in materia di fornitura e di alienazione di precursori

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge o delle disposizioni d'esecuzione: 1

2

a.

fornisce un precursore di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera b o c a un utilizzatore privato sprovvisto della necessaria autorizzazione di acquisto o autorizzazione eccezionale (art. 14 cpv. 1 e 2);

b.

non registra la fornitura di un precursore di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera b o c (art. 14 cpv. 3);

c.

in qualità di utilizzatore privato aliena un precursore di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera b o c (art. 5).

Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa.

Se l'autore conosce personalmente l'acquirente e sa che quest'ultimo acquista il precursore con l'intenzione di farne un uso legale, la pena è una multa.

3

Nei casi di lieve entità l'autorità competente può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Può pronunciare un avvertimento.

4

Art. 32

Acquisto e detenzione illegali nonché infrazioni in materia di importazione o di esportazione di precursori

Chiunque acquista o detiene un precursore di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera b o c senza la necessaria autorizzazione (art. 4) è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge o delle disposizioni d'esecuzione: 2

a.

non registra previamente l'importazione o l'esportazione di un precursore di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera b o c (art. 11 e 12); o

b.

importa un precursore di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera b o c senza la necessaria autorizzazione (art. 11).

211

L sui precursori

FF 2020

Se l'autore acquista, detiene, importa o esporta un precursore per uso privato e intende farne un uso legale, è punito con una multa. Nei casi di lieve entità l'autorità competente può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Può pronunciare un avvertimento.

3

Art. 33

Conseguimento fraudolento di un'autorizzazione di acquisto o di un'autorizzazione eccezionale

Chiunque ottiene un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale in modo fraudolento fornendo indicazioni false è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

1

Nei casi di lieve entità, la pena è la multa. L'autorità competente può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Può pronunciare un avvertimento.

2

Art. 34

Preparazione, acquisto e detenzione illegali di sostanze esplodenti

Chiunque in veste di utilizzatore privato prepara sostanze esplodenti (art. 16 cpv. 1) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Chiunque acquista o detiene sostanze esplodenti preparate da utilizzatori privati (art. 16 cpv. 2) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi di lieve entità, la pena è la multa. L'autorità competente può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Può pronunciare un avvertimento.

3

Art. 35

Informazioni false al momento della fornitura

Chiunque mette a disposizione sul mercato precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b o c e viola intenzionalmente le disposizioni della presente legge o le disposizioni d'esecuzione in materia di informazione al momento della fornitura (art. 15) è punito con una multa sino a 100 000 franchi.

1

2

Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa.

Nei casi di lieve entità, l'autorità competente può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Può pronunciare un avvertimento.

3

Art. 36

Disobbedienza a decisioni

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione a lui intimata sulla base della presente legge, è punito con una multa, sempre che nella decisione si facesse riferimento alla pena prevista nel presente articolo.

212

L sui precursori

Art. 37

FF 2020

Perseguimento e giudizio da parte di fedpol

Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui agli articoli 31­36 sono retti dalla legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo (DPA).

L'autorità amministrativa federale incaricata del perseguimento e del giudizio è fedpol.

1

Se una causa penale rientra sia nella competenza di fedpol, ai sensi del capoverso 1, sia della giurisdizione federale, ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 del Codice di procedura penale21, il perseguimento penale è riunito nelle mani del Ministero pubblico della Confederazione.

2

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa se: 3

a.

la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e

b.

la multa massima applicabile in virtù dell'articolo 35 capoverso 1 non supera i 20 000 franchi.

Sezione 10: Disposizioni finali Art. 38

Disposizione transitoria

La detenzione di precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c, acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta consentita agli utilizzatori privati. Se sussiste il rischio di uso illegale, fedpol può confiscare tali precursori.

Art. 39

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 40

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

20 21

RS 313.0 RS 312.0

213

L sui precursori

FF 2020

Allegato

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 200322 sul sistema d'informazione per ilsettore degli stranieri e dell'asilo Art. 9 cpv. 1 lett. c e 2 lett. c n. 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 1

a.

autorità federali competenti in materia di polizia, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200823 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 2

c.

22 23

214

autorità federali competenti in materia di polizia: 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAsi,

RS 142.51 RS 361

L sui precursori

FF 2020

2. Codice penale24 Art. 367 cpv. 2 lett. c Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b: 2

c.

Ufficio federale di polizia: 1. nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria, 2. per il trattamento di domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale in materia di precursori, la verifica di tali autorizzazioni, il trattamento di segnalazioni di eventi sospetti correlate ai precursori nonché per il perseguimento e il giudizio dei reati ai sensi della legge del ...25 sui precursori;

3. Legge federale del 13 giugno 200826 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione Art. 10 cpv. 4, frase introduttiva e lett. e 4

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo: e.

fedpol per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti ai sensi della legge del ... 27 sui precursori (LPre).

Art. 11 cpv. 5 lett. e 5

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo: e.

fedpol per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti ai sensi della LPre28.

Art. 12 cpv. 6 lett. d 6

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo: d.

24 25 26 27 28 29

fedpol per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti ai sensi della LPre29.

RS 311.0 RS ...; FF 2020 ...

RS 361 RS ...; FF 2020 ...

RS ...; FF 2020 ...

RS ...; FF 2020 ...

215

L sui precursori

FF 2020

Art. 15 cpv. 3 lett. l nonché 4, frase introduttiva e lett. k Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato: 3

l.

fedpol, in qualità di autorità penale amministrativa, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g.

Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo: 4

k.

fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre30.

Art. 16 cpv. 2 lett. j Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: 2

j.

prevenire l'uso abusivo di sostanze che possono essere utilizzate per preparare sostanze esplodenti.

Art. 17 cpv. 4 lett. m 4

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata: m. fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti ai sensi della LPre31.

4. Legge federale del 20 giugno 199732 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Art. 32c cpv. 3 Tutti i dati della DEBBWA e della DAWA possono essere resi accessibili ai servizi competenti dell'amministrazione militare e ai servizi competenti per l'esecuzione della legge del ...33 sui precursori per mezzo di una procedura di richiamo.

3

5. Legge federale del 25 marzo 197734 sugli esplosivi Titolo Concerne soltanto i testi tedesco e francese

30 31 32 33 34

216

RS ...; FF 2020 ...

RS ...; FF 2020 ...

RS 514.54 RS ...; FF 2020 ...

RS 941.41

L sui precursori

FF 2020

Ingresso visti gli articoli 60 capoverso 1, 95 capoverso 1, 107, 110 capoverso 1 lettera a, 118 capoverso 2 lettera a, 173 capoverso 2 e 178 capoverso 3 della Costituzione federale35, Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo tedesco Art. 1 cpv. 1, primo periodo La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco. ...

1

Art. 2 cpv. 1 e 2, primo periodo L'esercito, le amministrazioni militari federali e cantonali e le loro regie sottostanno alle disposizioni della presente legge soltanto in quanto forniscano esplosivi o pezzi pirotecnici a uffici civili o a privati.

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle operazioni con esplosivi nell'esercito, nelle amministrazioni militari e nelle loro regie.

2

Art. 3

Operazione

Per operazione s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione.

1

Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali.

2

Art. 5 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c 2

Non sono considerate materie esplosive ai sensi della presente legge: c.

35

i prodotti e i preparati esplosivi, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive.

RS 101

217

L sui precursori

FF 2020

Titolo prima dell'art. 8a

Sezione 3: Diritto di effettuare operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici Art. 8a

Principio

Le operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici sono consentite unicamente se questi non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale.

Art. 9, rubrica e cpv. 3 Fabbricazione, detenzione nonché importazione, esportazione e transito Sono fatte salve le disposizioni della legge del ...36 sui precursori relative alla preparazione di sostanze esplodenti da parte di utilizzatori privati e all'acquisto e alla detenzione di sostanze esplodenti preparate da utilizzatori privati.

3

Art. 10 cpv. 5 La fornitura di ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici da parte dell'esercito, delle amministrazioni militari federali e cantonali e delle loro regie a uffici civili e a privati avviene d'intesa con l'Ufficio centrale.

5

Art. 14a

Rifiuto di autorizzazioni, di permessi d'acquisto e di permessi d'uso

L'autorità competente può rifiutare o revocare a una persona l'autorizzazione di fabbricazione o d'importazione, il permesso d'acquisto o il permesso d'uso, se sussiste uno dei motivi d'impedimento seguenti: 1

a.

la persona è sotto curatela generale o è rappresentata da un mandatario designato con mandato precauzionale;

b.

vi sono indizi secondo cui la persona potrebbe utilizzare, manipolare o custodire esplosivi o pezzi pirotecnici in modo tale da esporre a pericolo se stessa o terzi;

c.

la persona è iscritta nel casellario giudiziale per un reato tale da far temere che possa commettere reati contro la vita e l'integrità delle persone o contro oggetti oppure contribuire alla commissione di simili reati;

d.

vi sono altri indizi secondo cui la persona potrebbe commettere reati contro la vita e l'integrità delle persone o contro oggetti oppure contribuire alla commissione di simili reati.

36

218

RS ...; FF 2020 ...

L sui precursori

FF 2020

Per esaminare i motivi d'impedimento, le autorità competenti possono chiedere informazioni sulle persone all'Ufficio federale di polizia (fedpol). Se fedpol è a conoscenza dell'esistenza di un motivo d'impedimento, può informarne d'ufficio le autorità competenti.

2

Art. 16

Casi speciali

Il Consiglio federale può agevolare le operazioni con esplosivi e, nel caso di quantità esigue, esentarle dall'obbligo d'autorizzazione, se detti esplosivi servono in Svizzera a fini scientifici, di ricerca o di formazione.

Art. 17

Principio

Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di quest'ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere.

Titolo prima dell'art. 28

Sezione 6: Vigilanza sulle operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici Art. 28 cpv. 1, primo periodo, e 3 1

I Cantoni sorvegliano le operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici.

La vigilanza sulle operazioni con esplosivi nell'esercito e nelle amministrazioni militari federali e cantonali spetta alla Confederazione.

3

Art. 29 cpv. 1 I titolari d'autorizzazioni di fabbricazione, importazione e vendita di esplosivi devono tenere inventari distinti circa le loro transazioni commerciali riguardanti le materie esplosive e i mezzi di innesco.

1

Art. 33 cpv. 3 In collaborazione con le autorità cantonali competenti, l'Ufficio centrale verifica mediante controlli per campionatura che gli esplosivi e i pezzi pirotecnici siano conformi alle prescrizioni legali. Le verifiche sono effettuate segnatamente presso i fabbricanti, gli importatori e i commercianti.

3

Art. 37

Operazioni non autorizzate

È punito con la pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

a.

senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; 219

L sui precursori

2

FF 2020

b.

fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge;

c.

fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante siffatte indicazioni.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa.

3

Art. 38 1

2

Altre infrazioni

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17­26) o da una ordinanza d'esecuzione;

b.

viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive;

c.

in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o ad una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

6. Legge del 17 giugno 201637 sul casellario giudiziale Art. 46 lett. a n. 10 Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso: a.

37 38

220

i servizi competenti dell'Ufficio federale di polizia: 10. per trattare domande di autorizzazioni di acquisto e di autorizzazioni eccezionali per precursori, per verificare tali autorizzazioni e per trattare le segnalazioni di eventi sospetti ai sensi della legge del ... 38 sui precursori;

RS ...; FF 2016 4315 RS ...; FF 2020 ...