Traduzione

Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Concluso l'11 febbraio 2019 Applicato provvisoriamente dal ...

La Confederazione Svizzera («Svizzera») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»), congiuntamente denominati «Parti»; in considerazione del fatto che gli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea non saranno più validi per il Regno Unito da quando questo cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea o al termine di un qualsiasi periodo transitorio o attuativo, nel corso del quale i diritti e gli obblighi posti in essere da tali accordi continueranno ad applicarsi al Regno Unito; nell'ottica di garantire la continuità dei diritti e degli obblighi vigenti tra loro come posti in essere dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Inserimento degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea

1. Le disposizioni dei seguenti accordi («accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea»), in vigore immediatamente prima che cessino di essere applicabili al Regno Unito, sono incorporate nel presente Accordo e ne diventano parte integrante trovando applicazione, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento: (a) Accordo in forma di scambi di lettere del 22 luglio 19721 tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera su taluni prodotti dell'agricoltura e della pesca, come successivamente modificato dagli ulteriori ac-

RS ...

1 RS 0.632.401 2019-3149

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Accordo commerciale con Regno Unito

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cordi del 5 febbraio 19812, 14 luglio 19863 e 18 gennaio 1996 («Scambi di lettere sull'agricoltura e la pesca»); (b) Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, conchiuso a Bruxelles il 22 luglio 19724 («Accordo di libero scambio»); (c) Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 19995 («Accordo sugli appalti pubblici»); (d) Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 19996 («Accordo sul reciproco riconoscimento»); (e) Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 19997 («Accordo agricolo»); (f) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e ciascuno dei Paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco), concluso a Bruxelles il 14 dicembre 20008 («SPG-scambio di lettere»); (g) Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 20049 («Accordo antifrode»); e (h) Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza, concluso a Bruxelles il 25 giugno 200910 («Accordo sulla sicurezza doganale»).

2. Le seguenti disposizioni non si applicano salvo diversa decisione del rispettivo comitato misto ai sensi del paragrafo 3: (a) allegati 4­6, 9 e 11 dell'Accordo agricolo incorporato;

2 3 4

5 6 7 8 9 10

RS 0.632.290.15 RS 0.632.401.813 RS 0.632.401. A scanso di equivoci, il Protocollo aggiuntivo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale è parte integrante dell'Accordo di libero scambio.

RS 0.172.052.68 RS 0.946.526.81 RS 0.916.026.81 RS 0.632.401.021 RS 0.351.926.81 RS 0.631.242.05

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(b) capitoli 1­11, 13 e 16­20 dell'allegato 1 all'Accordo sul reciproco riconoscimento incorporato; e (c) Accordo sulla sicurezza doganale incorporato.

3. All'entrata in vigore del presente Accordo le Parti esaminano, in seno al comitato misto competente, la materia di cui alle disposizioni del paragrafo 2 e, a fronte degli sviluppi relativi agli accordi tra ciascuna Parte e le Parti terze, valutano il grado di divergenza o conformità tra le proprie legislazioni nazionali nei settori coperti da tale materia allo scopo di garantire la massima continuità degli accordi commerciali tra le Parti. Il comitato misto competente può decidere di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 2, mutatis mutandis, con o senza ulteriori modifiche, oppure di sostituirle.

Art. 2

Definizioni e interpretazioni

1. Nel presente Strumento per: (a) «mutatis mutandis» s'intende le modifiche tecniche necessarie all'applicazione degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea come se fossero stati conclusi tra le Parti, tenendo in considerazione l'oggetto e il fine del presente Accordo; (b) «accordi incorporati» s'intendono le disposizioni degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea come inserite nel presente Strumento e da esso modificate; (c) «presente Strumento» s'intende i presenti articoli 1­9 e le disposizioni di cui agli allegati che modificano gli accordi incorporati; e (d) «presente Accordo» s'intende il presente Strumento e gli accordi incorporati.

2. In un accordo incorporato per «presente Accordo» s'intende l'accordo incorporato.

Art. 3

Obiettivo

Il principale obiettivo del presente Accordo è di preservare le relazioni commerciali attualmente in essere tra le Parti conformemente agli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea e di mettere a disposizione una piattaforma per l'ulteriore liberalizzazione degli scambi e l'ulteriore sviluppo di tali relazioni commerciali.

Art. 4

Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente Accordo si applicano alla Svizzera, da una parte, e al Regno Unito e ai seguenti territori per le cui relazioni con l'estero quest'ultimo è responsabile, dall'altra, nella misura e alle condizioni previste dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea in vigore immediatamente prima che abbiano cessato di essere applicabili al Regno Unito: (a) Gibilterra; (b) Isole del Canale e Isola di Man; e 1881

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(c) Area delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia a Cipro11.

Art. 5

Mantenimento dei termini

1. Salvo altrimenti disposto dal presente Strumento: (a) la parte rimanente di un termine previsto dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea non ancora scaduto deve essere incorporata nel presente Accordo; e (b) se un termine previsto dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea è scaduto, le Parti continuano ad applicare i diritti e gli obblighi che ne derivano.

2. In deroga al paragrafo 1, rimane impregiudicato ogni riferimento a un termine di cui agli accordi incorporati, in relazione a una procedura o ad altra materia amministrativa come un riesame, una procedura del Comitato misto o una notifica.

Art. 6

Comitati misti

1. Un comitato misto istituito dalle Parti nell'ambito di un accordo incorporato deve, in particolare, garantire il corretto funzionamento dell'accordo incorporato al cessare dell'applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea.

2. Il comitato misto istituito dalle Parti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio incorporato, oltre alla sua funzione di cui al paragrafo 1, deve garantire il corretto funzionamento del presente Strumento.

3. A scanso di equivoci qualsiasi decisione adottata da un comitato misto istituito nell'ambito di un accordo commerciale tra Svizzera e Unione europea e in vigore immediatamente prima della cessazione della sua applicabilità al Regno unito, nella misura in cui concerna le Parti del presente Accordo, deve essere considerata come adottata, mutatis mutandis, dal comitato misto istituito dal rispettivo accordo incorporato.

Art. 7

Emendamenti

1. Le Parti possono concordare per scritto di modificare il presente Accordo. Eventuali emendamenti ai sensi del presente articolo entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica delle Parti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne o a un'altra data concordata dalle Parti.

2. In deroga al paragrafo 1, un comitato misto istituito conformemente a un accordo incorporato può decidere di modificare un allegato, un'appendice, un protocollo o una nota di quell'accordo incorporato, fatte salve le pertinenti disposizioni dell'accordo incorporato in questione.

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Tenuto conto delle disposizioni menzionate nello Scambio di lettere dell'8 luglio 2019, annesso a questo Accordo, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera non applicano l'Accordo alle Aree delle Basi Sovrane.

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Art. 8

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Riesame

Al fine di mantenere e sviluppare le strette relazioni commerciali ed economiche esistenti, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo le Parti devono condurre consultazioni esplorative allo scopo di sostituire, modernizzare o sviluppare il presente Accordo. Le Parti possono tenere in considerazione: (a) sviluppi nelle relazioni tra le Parti nonché tra ciascuna delle Parti e Parti terze; (b) sviluppi all'interno di forum internazionali, in particolare dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); e (c) ulteriori settori, come quello dell'agevolazione degli scambi, del commercio di servizi, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, del lavoro, dell'ambiente, delle misure di difesa commerciale e della composizione delle controversie.

Art. 9

Entrata in vigore, applicazione provvisoria e cessazione

1. Fatti salvi i casi in cui prevedono eventuali termini di preavviso che precedono la denuncia o la cessazione, le disposizioni degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea che consentono l'autenticazione dei testi, l'entrata in vigore, l'applicazione provvisoria, la durata, la denuncia o la cessazione non sono incorporate nel presente Accordo.

2. Il presente Accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure nazionali.

3. Il presente Accordo entra in vigore alla cessazione dell'applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea, a condizione che entro quella data le Parti abbiano notificato reciprocamente che hanno espletato le rispettive procedure nazionali. Diversamente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica delle Parti dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali.

4. Fino all'entrata in vigore del presente Accordo le Parti applicano, conformemente alle rispettive condizioni e procedure interne, il presente Accordo in via provvisoria a partire dalla cessazione dell'applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea. Ciascuna Parte può porre fine all'applicazione provvisoria del presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte. Tale cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

Durante l'applicazione provvisoria del presente Accordo l'espressione «entrata in vigore del presente Accordo» si intende riferita alla data a partire dalla quale l'applicazione provvisoria ha effetto.

5. Ciascuna Parte può porre fine al presente Accordo o a qualsiasi accordo incorporato mediante notifica scritta all'altra Parte della propria intenzione. Il presente Accordo o l'accordo incorporato al quale la Parte intende porre fine cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la ricezione della notifica, salvo altrimenti disposto dall'accordo cui si intende porre fine.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai propri Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna l'11 febbraio 2019 in due esemplari originali in inglese e tedesco, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche prevale il testo inglese.

Per il Governo della Confederazione Svizzera:

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Guy Parmelin

Liam Fox

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Allegato 1

Modifiche all'Accordo di libero scambio Ai fini del presente Accordo, l'Accordo di libero scambio 12 incorporato è modificato come segue: 1. all'articolo 33, dopo «Allegati» è aggiunto «, le Note».

2. Nel Protocollo n. 213 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati: (a) all'articolo 1 paragrafo 2 «né concedere restituzioni all'esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente» non è incorporato.

(b) L'articolo 1 paragrafo 3 non è incorporato.

(c) Gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti da quanto segue: «Art. 2

Applicazione di misure di compensazione del prezzo

Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l'Accordo non impedisce l'applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo sotto forma di prelievo di componenti agricole all'importazione.

Art. 3

Misure di compensazione del prezzo all'importazione

1. È consentito alle Parti il prelievo di componenti agricole all'importazione per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole di cui alla tabella III.

2. La componente agricola applicata dalla Svizzera in relazione ai prodotti originari del Regno Unito elencati alla tabella I non deve eccedere la componente agricola applicata dalla Svizzera in base al Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio in relazione agli stessi prodotti originari dell'Unione europea. Per i prodotti elencati alla tabella IV i dazi doganali imposti dalla Svizzera sui prodotti originari del Regno Unito devono essere pari a zero.

3. Se il prezzo interno svizzero di riferimento delle materie prime agricole di cui al Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio è inferiore al prezzo interno di riferimento del Regno Unito per quella materia prima agricola, quest'ultimo può applicare le misure di compensazione del prezzo sui prodotti che contengono quella materia prima agricola come stabilito dall'articolo 2. In questo caso il Regno Unito notifica alla Svizzera il prezzo interno di tale materia prima. La componente agricola imposta dal Regno Unito sui prodotti originari della Svizzera non deve eccedere la componente agricola dell'Unione europea applicata ai sensi del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio per prodotti originari della Svizzera.

12 13

RS 0.632.401 RS 0.632.401.23

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4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, nei casi in cui i prezzi interni delle materie prime agricole nel Regno Unito si discostano in modo significativo dal prezzo interno di riferimento dell'Unione europea di cui al Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio, una Parte può richiedere l'avvio di consultazioni in seno al comitato misto istituito ai sensi del presente Accordo per eventuali adeguamenti delle norme che disciplinano il prelievo della componente agricola ai sensi del presente Protocollo.

Art. 4

Prezzi di riferimento

La Svizzera comunica al Regno Unito i prezzi di riferimento interni di Svizzera e Unione europea per le materie prime agricole di cui al Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio.

Art. 5

Riesame dei prezzi

Il comitato misto, su richiesta di una delle Parti, deve sottoporre a riesame i prezzi comunicati dalle Parti ai sensi degli articoli 3 paragrafo 3 e 4.» (d) All'articolo 7 paragrafo 1 «le appendici delle tabelle» non è incorporato.

(e) La tabella III è sostituita da: Materie prime agricole rilevanti ai fini dell'applicazione di misure di compensazione del prezzo Materia prima agricola

Frumento tenero Frumento duro Segale Orzo Granoturco Farina di frumento tenero Latte intero in polvere Latte scremato in polvere Burro Zucchero bianco Uova Patate fresche Grasso vegetale

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Tabella III

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(f) La tabella IV è sostituita da: Tabella IV Regime d'importazione svizzero Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella che segue è pari a zero.

Voce tariffaria svizzera SA 2012

1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099 ex 2202.9090 2208.9010 2208.9021 2208.9022 2208.9099

Osservazioni

Diverse dal «chutney» di mango, liquido

Contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402

3. Il Protocollo n. 314 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è sostituito dal testo dell'appendice.

4. In relazione al Protocollo aggiuntivo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale15, la Dichiarazione comune delle Parti al Protocollo aggiuntivo, la quale istituisce un gruppo di lavoro per l'assistenza nella gestione del Protocollo aggiuntivo, si applica, mutatis mutandis, alle Parti del presente Accordo con gli stessi effetti giuridici, fatte salve le disposizioni del presente Strumento.

14 15

RS 0.632.401.31 RS 0.632.401.02

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Appendice all'Allegato 1

«Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa Titolo I: Disposizioni generali Art. 1

Definizioni

In questo Protocollo si intende per: (a) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; (b) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione di un prodotto; (c) «prodotto», un prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; (d) «merci», sia i materiali sia i prodotti; (e) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale del 1994 sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo sulla valutazione doganale OMC)16; (f) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante in Svizzera o nel Regno Unito nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali tasse interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; (g) «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Svizzera o nel Regno Unito; (h) «valore dei materiali originari», il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, nella lettera g);

16

(i)

«valore aggiunto», la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario di altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali in Svizzera o nel Regno Unito;

(j)

«capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di co-

RS 0.632.21

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dificazione delle merci, denominato nel presente Protocollo «sistema armonizzato» o «SA»; (k) «classificato», il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; (l)

«spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

(m) «allegati I­IVb incorporati», gli allegati I­IVb dell'appendice I alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee inseriti attraverso l'articolo 39 del presente Protocollo; (n) «territori», quelli comprensivi delle acque territoriali; e (o) «EUR», euro, la moneta unica dell'Unione monetaria europea.

Titolo II: Definizione della nozione di «prodotti originari» Art. 2

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, i seguenti prodotti si considerano originari del Regno Unito: (a) i prodotti interamente ottenuti o fabbricati nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 5; e (b) i prodotti fabbricati nel Regno Unito utilizzando materiali non interamente ottenuti o fabbricati sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel Regno Unito di lavorazioni o trasformazioni sufficienti conformemente all'articolo 6.

2. Ai fini del presente Accordo, i prodotti che seguono si considerano originari della Svizzera: (a) i prodotti interamente ottenuti o fabbricati in Svizzera ai sensi dell'articolo 5; e (b) i prodotti fabbricati in Svizzera utilizzando materiali non interamente ottenuti o fabbricati sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Svizzera di lavorazioni o trasformazioni sufficienti conformemente all'articolo 6.

Art. 3

Cumulo nel Regno Unito

1. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 sono considerati originari del Regno Unito i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Svizzera (compreso il Liechtenstein17), dell'Islanda, della Norvegia, della Turchia o dell'Unione 17

In considerazione dell'Unione doganale tra Liechtenstein e Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

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europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nel Regno Unito a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 sono considerati originari del Regno Unito i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di uno dei Paesi di cui all'allegato A al presente Protocollo, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nel Regno Unito a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 le lavorazioni o trasformazioni eseguite in Islanda, Norvegia o nell'Unione europea si considerano eseguite nel Regno unito quando i prodotti fabbricati vengono sottoposti nel Regno Unito a successive lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7.

4. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del Regno Unito non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto fabbricato è considerato originario del Regno Unito ai fini del cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri Paesi. In caso contrario, il prodotto fabbricato è considerato originario del Paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nel Regno Unito.

5. Quando le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel Regno Unito non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto fabbricato è considerato originario del Regno Unito ai fini del cumulo di cui al paragrafo 3, soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore aggiunto in uno degli altri Paesi.

6. I prodotti originari di uno dei Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel Regno Unito conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi Paesi.

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7. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che: (a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio199418 sia in vigore tra i Paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario e il Paese di destinazione; (b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo; e (c) le Parti abbiano pubblicato notifiche indicanti il rispetto dei requisiti necessari al fine dell'applicazione del cumulo.

8. Il Regno Unito fornisce alla Svizzera i dettagli degli accordi comprensivi di date di entrata in vigore e rispettive norme di origine applicate per gli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 4

Cumulo in Svizzera

1. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 2 sono considerati originari della Svizzera i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari del Regno Unito, dell'Islanda, della Norvegia, della Turchia o dell'Unione europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti dalla Svizzera a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 2 sono considerati originari della Svizzera i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di uno dei Paesi di cui all'allegato A al presente Protocollo, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti in Svizzera a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Svizzera non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto fabbricato è considerato originario della Svizzera soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati 18

Le Parti riconoscono il fine di mantenere i diritti e gli obblighi in essere tra di loro e che è prevista la conclusione di un accordo commerciale preferenziale tra Regno Unito e Unione europea conformemente all'art. XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Alla luce di questo, fino a che quell'accordo non sarà applicabile, è possibile continuare ad applicare anche il cumulo (di cui ai par. 1­6 del presente articolo) riferito all'Unione europea per un periodo di transizione di tre anni, a condizione che il Regno Unito e l'Unione europea si accordino su disposizioni in materia di cooperazione amministrativa tali da garantire la corretta applicazione del presente articolo e che tra la Svizzera e l'Unione europea sia applicabile un accordo commerciale preferenziale in conformità all'art. XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

Entro e non oltre sei mesi prima dello scadere del periodo di transizione le Parti devono avviare consultazioni sull'opportunità di una proroga. Mediante decisione del comitato misto è possibile modificare la presente disposizione e prolungare il periodo di transizione. Se viene richiesta una modifica in questo senso, le Parti devono puntare a formulare disposizioni in grado di generare benefici non inferiori per i loro scambi.

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originari di uno degli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto fabbricato è considerato originario del Paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione in Svizzera.

4. I prodotti originari di uno dei Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Svizzera conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi Paesi.

5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che: (a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 19 sia in vigore tra i Paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario e il Paese di destinazione; (b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo; e (c) le Parti abbiano pubblicato notifiche indicanti il rispetto dei requisiti necessari al fine dell'applicazione del cumulo.

6. La Svizzera fornisce al Regno Unito i dettagli degli accordi comprensivi di date di entrata in vigore e rispettive norme di origine applicate per gli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 5

Prodotti interamente ottenuti o fabbricati

1. I seguenti prodotti si considerano interamente ottenuti o fabbricati in Svizzera o nel Regno Unito: (a) prodotti minerari estratti dal suolo o dal fondo marino; (b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; (c) gli animali vivi ivi nati e allevati; (d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; (e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; 19

Le Parti riconoscono il fine di mantenere i diritti e gli obblighi vigenti tra di loro e che è prevista la conclusione di un accordo commerciale preferenziale tra Regno Unito e Unione europea conformemente all'art. XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Alla luce di questo, fino a che quell'accordo non sarà applicabile, è possibile continuare ad applicare anche il cumulo (di cui ai par. 1­4 del presente articolo) riferito all'Unione europea per un periodo di transizione di tre anni, a condizione che il Regno Unito e l'Unione europea si accordino su disposizioni in materia di cooperazione amministrativa tali da garantire la corretta applicazione del presente articolo e che tra la Svizzera e l'Unione europea sia applicabile un accordo commerciale preferenziale in conformità all'art. XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

Entro e non oltre sei mesi prima dello scadere del periodo di transizione le Parti devono avviare consultazioni sull'opportunità di una proroga. Mediante decisione del comitato misto è possibile modificare la presente disposizione e prolungare il periodo di transizione. Se viene richiesta una modifica in questo senso, le Parti devono puntare a formulare disposizioni in grado di generare benefici non inferiori per i loro scambi.

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(f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle Parti con le loro navi; (g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); (h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire soltanto per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; (i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

(j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori dalle loro acque territoriali, purché esercitino a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;

(k) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere a­j.

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1 lettere f e g si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: (a) che sono immatricolate o registrate in Svizzera o nel Regno Unito; (b) che battono bandiera della Svizzera o del Regno Unito; (c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini svizzeri, del Regno Unito o di uno Stato membro dell'Unione europea o ad una società la cui sede principale è situata in uno di questi Stati, il cui dirigente o i cui dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza nonché la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del Regno Unito, di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene agli Stati interessati o a enti pubblici o a cittadini di tali Stati; (d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini della Svizzera, del Regno Unito o di uno Stato membro dell'Unione europea; e (e) il cui equipaggio è composto, per almeno il 75 per cento, da cittadini della Svizzera, del Regno Unito o di uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 i prodotti non interamente ottenuti o fabbricati si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II incorporato.

Le condizioni di cui all'allegato II incorporato indicano, per tutti i prodotti coperti dal presente Accordo, le lavorazioni e le trasformazioni che devono essere effettuate sui prodotti non originari utilizzati nella fabbricazione; esse si applicano unicamente a tali materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco ed è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorpo-

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Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

rato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II incorporato, non possono essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono tuttavia esserlo a condizione che: (a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; e (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di alcuna delle percentuali indicate nell'allegato II incorporato con riguardo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti di cui ai capitoli 50­63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 7.

Art. 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il paragrafo 2 si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: (a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; (b) la scomposizione e la composizione di confezioni; (c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; (d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; (e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; (f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; (g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; (h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; (i)

l'affilatura, la semplice levigatura o il semplice taglio;

(j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

(k) le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; (l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

(m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; 1894

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

(n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; (o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o la scomposizione di prodotti in parti; (p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a­n; (q) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in Svizzera o nel Regno Unito su quel prodotto.

Art. 8

Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento per l'applicazione del presente Protocollo è l'unità di riferimento di ogni prodotto per determinare la classificazione nella voce del sistema armonizzato.

Ne consegue che: (a) quando ogni gruppo o complesso di prodotti che secondo il sistema armonizzato è classificato in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; e (b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Se gli imballaggi secondo la regola generale n. 5 del sistema armonizzato sono classificati come il prodotto che contengono, per la determinazione dell'origine essi sono trattati come il prodotto.

Art. 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

1895

Accordo commerciale con Regno Unito

Art. 11

FF 2020

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: (a) energia e combustibile; (b) impianti e attrezzature; (c) macchine e utensili; (d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Titolo III: Requisiti territoriali Art. 12

Principio di territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione in Svizzera o nel Regno Unito, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 nonché del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Le merci originarie esportate dalla Svizzera o dal Regno Unito verso un altro Paese e successivamente reimportate devono essere considerate non originarie, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: (a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario conformemente al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Svizzera o del Regno Unito sui materiali esportati dalla Svizzera o dal Regno Unito e successivamente reimportati, purché: (a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti o fabbricati in Svizzera o nel Regno Unito o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione; e (b) si possa dimostrare alle autorità doganali che: (i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati, e (ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Svizzera o del Regno Unito con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni 1896

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Svizzera o del Regno Unito. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II incorporato si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Svizzera o del Regno Unito con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

5. Ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Svizzera o del Regno Unito, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni dell'allegato II incorporato e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6 paragrafo 2.

7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50­63 del sistema armonizzato.

8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Svizzera o del Regno Unito sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Art. 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente Protocollo, trasportati direttamente da una Parte all'altra o attraverso i territori dei Paesi e dei Territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del Paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico, il ricarico, la suddivisione o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli delle Parti.

2. È possibile suddividere le spedizioni in transito sul territorio dell'Unione europea a condizione che rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali nello Stato membro di transito.

3. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è fornita se alle autorità doganali del Paese importatore è presentato: (a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita dal Paese di transito; o (b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente: (i) un'esatta descrizione dei prodotti, (ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e 1897

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

(iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure (c) in mancanza dei suddetti documenti, un qualsiasi documento probatorio.

Art. 14

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in Svizzera o nel Regno Unito beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: (a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Svizzera o dal Regno Unito verso il Paese dell'esposizione e ve li ha esposti; (b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in Svizzera o nel Regno Unito; (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e (d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. Devono essere indicati la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana; sono escluse le manifestazioni organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri.

Titolo IV: Restituzione o esenzione Art. 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Svizzera o del Regno Unito, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V non possono essere soggetti, in Svizzera o nel Regno Unito, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili in Svizzera o nel Regno Unito ai materiali utilizzati nella fabbricazione, se tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applicano, di diritto o di 1898

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

fatto, quando i prodotti fabbricati con detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. I paragrafi 1­3 del presente articolo si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e agli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5. I paragrafi 1­4 si applicano unicamente ai materiali cui si applica il presente Accordo.

Titolo V: Prova dell'origine Art. 16

Disposizioni generali

1. I prodotti originari della Svizzera all'importazione nel Regno Unito e i prodotti originari del Regno Unito all'importazione in Svizzera beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine: (a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa incorporato; (b) un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb incorporato; o (c) nei casi di cui all'articolo 22 paragrafo 1 una dichiarazione (di seguito denominata «dichiarazione di origine» o «dichiarazione di origine EURMED») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb incorporati.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni del presente Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.

3. In deroga agli articoli 17 paragrafo 5 e 22 paragrafo 3, nei casi in cui il cumulo riguarda unicamente Regno Unito, Unione europea, Paesi dell'AELS, Isole Faroe, Turchia, Repubblica di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Montenegro, Repubblica di Serbia, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Moldova o Georgia, la prova dell'origine può essere rappresentata da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione di origine.

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Accordo commerciale con Regno Unito

Art. 17

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Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali della Parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. Ai fini del paragrafo 1 l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano negli allegati IIIa e IIIb incorporati. Detti formulari sono compilati in una delle lingue ufficiali di una delle Parti e conformemente alle disposizioni di diritto interno della Parte esportatrice. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature tra le righe. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

3. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente Protocollo.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali della Svizzera o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 se: (a) i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 1 con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2 e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo; oppure (b) i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2 con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine
EUR-MED.

5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali della Svizzera o del Regno Unito se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Pasi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali è applicabile il cumulo, soddisfano gli obblighi del presente Protocollo e: (a) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2; oppure (b) i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2; oppure

1900

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

(c) i prodotti possono essere riesportati dal Paese di destinazione in uno dei Paesi di cui all'articolo 3 e 4 paragrafo 2.

6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED occorre iscrivere una delle seguenti dichiarazioni in inglese: (a) se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con i materiali originari di almeno uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4: «CUMULATION APPLIED WITH ... (nome del Paese/dei Paesi)» (b) se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con uno o più dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4: «NO CUMULATION APPLIED».

7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente Protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. In particolare, devono verificare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

8. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED va indicata nella casella 11 del certificato.

9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1. In deroga all'articolo 17 paragrafo 9 il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: (a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di un errore, di un'omissione involontaria o di circostanze particolari; oppure (b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi formali.

2. In deroga all'articolo 17 paragrafo 9 un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 17 paragrafo 5.

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Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.

4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

5. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 1 devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY» 6. I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ... [data e luogo del rilascio])» 7. La dicitura di cui al paragrafo 5 figura nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

Art. 19

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati rilasciati in conformità al paragrafo 1 devono recare la seguente dicitura in inglese: «DUPLICATE» 3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 20

Rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in Svizzera o nel Regno Unito, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in Svizzera o nel Regno Unito. Questi certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

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Accordo commerciale con Regno Unito

Art. 21

FF 2020

Separazione contabile

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» per la gestione di tali scorte.

2. Il metodo deve garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti fabbricati che possono essere considerati originari coincida con il numero che si sarebbe fabbricato se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione di tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.

4. Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella Parte in cui il prodotto è stato fabbricato.

5. Il beneficiario dell'agevolazione di cui al paragrafo 1 può compilare prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente Protocollo.

Art. 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED

1. Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED di cui all'articolo 16 paragrafo 1 lettera c possono essere compilate: (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23; oppure (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non supera 6000 EUR.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione di origine può essere compilata se: (a) i prodotti in questione possono essere considerati originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 1 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2 e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo; oppure (b) i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati o compilati un certificato di circolazione delle merci EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.

3. Una dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Svizzera, del Regno Unito o di

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Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali è applicabile il cumulo, soddisfano gli obblighi del presente Protocollo e: (a) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2; oppure (b) i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2; oppure (c) i prodotti possono essere riesportati dal Paese di destinazione in uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2.

4. Le dichiarazioni di origine EUR-MED deve contenere una delle seguenti diciture in inglese: (a) se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di almeno uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4: «CUMULATION APPLIED WITH ... (nome del Paese/dei Paesi)» (b) se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di almeno uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4: «NO CUMULATION APPLIED» 5. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della Parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente Protocollo.

6. L'esportatore deve compilare la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED scrivendo a macchina o meccanograficamente sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale il testo che figura negli allegati IVa e IVb incorporati in una delle versioni linguistiche stabilite in detti allegati e conformemente alle disposizioni del diritto interno della Parte esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

7. L'esportatore deve firmare di proprio pugno le dichiarazioni sulla fattura e le dichiarazioni sulla fattura EUR-MED. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni se consegna all'autorità doganale della Parte esportatrice un impegno scritto con cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa sia effettivamente
firmata di suo pugno.

8. La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nella Parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Art. 23

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali della Parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso denominato «esportatore autorizzato») che effettui frequenti 1904

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

spedizioni di prodotti soggetti al presente Accordo a compilare dichiarazioni o dichiarazioni sulla fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione fornisce alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri obblighi del presente Protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine o sulla dichiarazione di origine EUR-MED.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento.

Esse la revocano se l'esportatore autorizzato non fornisce più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Art. 24

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella Parte esportatrice e va presentata entro detto termine alle autorità doganali della Parte importatrice.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della Parte importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della Parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della Parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta; esse possono altresì richiedere che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Art. 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte importatrice, sono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera a del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del sistema

1905

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

armonizzato, per tali prodotti va presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 27

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti agli obblighi del presente Protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui agli articoli 17 paragrafo 3 e 22 paragrafo 5 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED o da una dichiarazione di origine o da una dichiarazione di origine EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo, possono consistere, tra l'altro, in: (a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per fabbricare le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; (b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati per la fabbricazione, sempreché tali documenti siano stati rilasciati o compilati in Svizzera o nel Regno Unito, dove sono utilizzati conformemente al diritto interno; (c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in Svizzera o nel Regno Unito, sempreché tali documenti siano stati rilasciati o compilati in Svizzera o nel Regno Unito, dove sono utilizzati conformemente al diritto interno; (d) certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED o dichiarazioni sulla fattura o dichiarazioni sulla fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati per la fabbricazione, sempreché tali documenti siano stati rilasciati o compilati in Svizzera o nel Regno Unito conformemente al presente Protocollo oppure in uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 secondo norme di origine identiche alle norme del presente Protocollo; 1906

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

(e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Svizzera, del Regno Unito o degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti gli obblighi di tale articolo.

Art. 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 22 paragrafo 5.

3. Le autorità doganali della Parte esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 17 paragrafo 2.

4. Le autorità doganali della Parte importatrice conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni sulla fattura e le dichiarazioni sulla fattura EUR-MED loro presentati.

Art. 30

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Art. 31

Importi espressi in euro

1. Ai fini degli articoli 22 paragrafo 1 lettera b e 27 paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun Paese interessato.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera b o dell'articolo 27 paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dalla Parte interessata.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le Parti si notificano a vicenda gli importi pertinenti.

1907

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

4. Una Parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di oltre il 5 per cento dal risultato della conversione.

Un Paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal sottocomitato per questioni doganali e d'origine su richiesta di una qualsiasi Parte. Nel procedere a detta revisione il sottocomitato per questioni doganali e d'origine tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Titolo VI: Metodi di cooperazione amministrativa Art. 32

Reciproca assistenza amministrativa

1. Le autorità doganali delle Parti si trasmettono reciprocamente il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED nonché gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni sulla fattura e delle dichiarazioni sulla fattura EUR-MED.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, le Parti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EURMED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 33

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri obblighi di cui al presente Protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della Parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della Parte esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

1908

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FF 2020

3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della Parte esportatrice. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche ritenute opportune.

4. Se decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali della Parte importatrice offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo vanno comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Dai risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 34

Composizione delle controversie

1. Le controversie riguardanti la procedura di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente Protocollo, sono sottoposti al comitato misto.

2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della Parte importatrice ha comunque luogo secondo la legislazione di tale Parte.

Art. 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 36

Zone franche

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti coperti da una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari della Svizzera o del Regno Unito importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

1909

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Titolo VII: Disposizioni finali Art. 37

Ceuta e Melilla

Il termine «Unione europea» utilizzato nel presente Protocollo non comprende Ceuta e Melilla. I prodotti originari di Ceuta e Melilla non sono considerati prodotti originari dell'Unione europea ai fini del presente Protocollo.

Art. 38

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci conformi alle disposizioni del presente Protocollo che, alla data dell'entrata in vigore di questo Accordo, sono in transito oppure temporaneamente immagazzinate in depositi sotto controllo doganale o in zone franche, in Svizzera o nel Regno Unito, e sono soggette, entro dodici mesi da tale data, alla presentazione alle autorità doganali del Paese importatore di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del Paese esportatore unitamente ai documenti comprovanti il trasporto diretto delle merci conformemente all'articolo 13.

Art. 39

Allegati

1. Gli allegati I­IVb all'appendice I della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee sono incorporati nel presente Protocollo e sono inclusi sotto forma di allegati trovando applicazione, mutatis mutandis, fatte salve le seguenti modifiche: (a) nell'allegato I: (i) tutti i riferimenti all'«articolo 5 del presente allegato» si intendono riferiti all'«articolo 6 del presente Protocollo», e (ii) alla nota 3 paragrafo 3.1 l'espressione «Parte contraente» è sostituita da «qualsiasi altro Paese di cui agli articoli 3 e 4 con cui è applicabile il cumulo»; (b) negli allegati IVa e IVb: (i) sono incluse solo le versioni in francese, inglese, italiano e tedesco della dichiarazione di origine, e (ii) il secondo periodo della nota a piè di pagina 2 non è inclusa.

2. Gli allegati al presente Protocollo ne costituiscono parte integrante.

1910

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Allegato A

Elenco di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2 1.

Repubblica algerina democratica e popolare

2.

Repubblica Araba d'Egitto

3.

Stato di Israele

4.

Regno hashemita di Giordania

5.

Repubblica del Libano

6.

Regno del Marocco

7.

Organizzazione per la liberazione della Palestina a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

8.

Repubblica araba siriana

9.

Repubblica Tunisina

10.

Repubblica di Albania

11.

Bosnia ed Erzegovina

12.

Repubblica di Macedonia

13.

Montenegro

14.

Repubblica di Serbia

15.

Repubblica del Kosovo

16.

Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Faroe

17.

Repubblica di Moldova

18.

Georgia

19.

Ucraina

1911

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Allegato B

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra 1. Le Parti riconoscono i prodotti originari del Principato di Andorra ai sensi dei capitoli 25­97 del sistema armonizzato rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 7 lettera b e all'articolo 4 paragrafo 5 lettera b del Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio incorporato come originari dell'Unione europea ai sensi dell'Accordo di libero scambio incorporato e dell'Accordo agricolo incorporato.

2. Il Protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

1912

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Allegato C

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino 1. Le Parti riconoscono i prodotti originari della Repubblica di San Marino rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 7 lettera b e all'articolo 4 paragrafo 5 lettera b del Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio incorporato come originari dell'Unione europea ai sensi dell'Accordo di libero scambio incorporato e dell'Accordo agricolo incorporato.

2. Il Protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. »

1913

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Allegato 2

Modifiche all'accordo sugli appalti pubblici Ai fini del presente Accordo, l'Accordo sugli appalti pubblici incorporato è modificato come segue: 1. il paragrafo 2 del preambolo non è incorporato; 2. all'articolo 6 paragrafo 4: (a) «processo d'integrazione proprio della CE e dalla realizzazione e del funzionamento del mercato interno, nonché dallo» non è incorporato; e (b) «svizzero» è sostituito da «di ciascuna Parte».

3. Le seguenti dichiarazioni comuni rese dalle Parti contraenti dell'Accordo sugli appalti pubblici si applicano alle Parti con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento: (a) Dichiarazione comune sulle procedure di aggiudicazione degli appalti e di contestazione; e (b) Dichiarazione comune sulle autorità di vigilanza.

4. Nella Dichiarazione comune sulle autorità di vigilanza per «la Commissione delle CE o l'autorità nazionale indipendente di uno Stato membro, senza che nessuna di queste abbia una competenza esclusiva ad intervenire in forza del presente Accordo» si intende «un'autorità nazionale per l'insieme del territorio o un'autorità decentralizzata per i propri settori di competenza».

5. Il seguente allegato XI è inserito dopo l'allegato X:

1914

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FF 2020

«Allegato XI

Norme transitorie 1. Fatto salvo il paragrafo 2, fino a che il Regno Unito non aderisce in qualità di singolo Stato all'Accordo sugli appalti pubblici come modificato dal Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici, concluso a Ginevra il 30 marzo 2012 («Protocollo»): (a) le disposizioni dell'Accordo sugli appalti pubblici sono incorporate nel presente Accordo e ne diventano parte integrante mutatis mutandis; e (b) i diritti e gli obblighi posti in essere dall'Accordo sugli appalti pubblici e vigenti tra Svizzera e Unione europea fino a quando il Regno Unito non cessa di essere uno Stato membro dell'Unione europea continuano a essere applicati, mutatis mutandis, ai sensi del presente Accordo.

2. Se il Protocollo entra in vigore in Svizzera prima dell'adesione del Regno Unito, fino all'avvenuta adesione di quest'ultimo: (a) le disposizioni del Protocollo sono incorporate nel presente Accordo e ne diventano parte integrante mutatis mutandis; (b) ai sensi del presente Accordo, fatto salvo il paragrafo 2 lettera c si applicano, mutatis mutandis, i diritti e gli obblighi che si sarebbero applicati tra Svizzera e Unione europea se il Protocollo fosse stato ancora applicabile al Regno Unito quale Stato membro dell'Unione europea; e (c) gli obblighi indicati come in capo all'Unione europea ai sensi del presente paragrafo sono gli stessi posti in essere dal Protocollo fino a che il Regno Unito non ha cessato di essere uno Stato membro dell'Unione europea.

3. Ai fini del presente allegato per «mutatis mutandis» si intendono le modifiche tecniche necessarie all'applicazione dell'Accordo sugli appalti pubblici o del Protocollo come se fossero stati conclusi unicamente dalla Svizzera e dal Regno Unito.»

1915

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Allegato 3

Modifiche all'accordo sul reciproco riconoscimento Ai fini del presente Accordo, l'Accordo sul reciproco riconoscimento incorporato è modificato come segue: 1. all'articolo 10, dopo il paragrafo 5, è aggiunto il seguente paragrafo: «6. Ai sensi del paragrafo 5, il Comitato valuta l'equivalenza dei regolamenti tecnici delle Parti nei settori contemplati nell'Accordo sul reciproco riconoscimento e decide se rientrano nel paragrafo 1 o 2 dell'articolo 1 o se non rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo. Il Comitato valuta le ripercussioni della propria decisione e stabilisce se includere nuovi settori di prodotti all'Allegato 1.»; 2. l'articolo 12 è sostituito da: «Art. 12

Scambio di informazioni

1. Le Parti si scambiano ogni informazione utile relativa all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'Allegato 1.

2. Ciascuna Parte informa l'altra Parte degli attesi scostamenti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'Allegato 1 rispetto alle corrispondenti disposizioni dell'Accordo sul reciproco riconoscimento, dandone comunicazione il prima possibile e non oltre 60 giorni prima della loro efficacia. Simili scostamenti si possono verificare quando la legislazione di una Parte non è più considerata equivalente in base agli atti giuridici summenzionati.

3. Ciascuna Parte fornisce, su richiesta dell'altra Parte, ulteriori informazioni a motivazione degli scostamenti. L'altra Parte può inoltrare la questione al Comitato, che procede a valutarne le ripercussioni sull'Accordo e decide come procedere.

4. Se la legislazione di una delle Parti stabilisce che una determinata informazione deve essere resa disponibile alle autorità competenti da una persona stabilita sul suo territorio, dette autorità competenti possono rivolgersi anche alle autorità competenti dell'altra Parte o direttamente al fabbricante oppure, se del caso, al suo mandatario sul territorio dell'altra Parte per ottenere tale informazione.

5. Ciascuna Parte informa immediatamente l'altra Parte delle misure di salvaguardia adottate sul suo territorio.

6. Ciascuna Parte informa per scritto l'altra Parte di eventuali modifiche alle proprie autorità designatrici e autorità competenti.»;

1916

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3. al capitolo 12 (Veicoli a motore) dell'Allegato 1: (a) la sezione V.1 non è incorporata; (b) l'ultimo periodo della sezione V.3 è sostituito da: «Il riconoscimento delle omologazioni rilasciate da una Parte viene sospeso qualora quella Parte non adegui la propria legislazione a tutta la legislazione dell'Unione europea in vigore in materia di omologazione. Il riconoscimento delle omologazioni dei veicoli a motore nazionali prodotti in piccole serie rilasciate da una Parte può essere sospeso sulla base di prevalenti interessi pubblici, come la sicurezza o problematiche ambientali.»; (c) la sezione V.4.1.2 è sostituita da: «2. Le Parti avviano consultazioni il prima possibile e, in particolare, consultano le rispettive autorità di omologazione che hanno rilasciato l'omologazione. Il Comitato è tenuto informato e organizza eventualmente opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione.»; 4. al capitolo 14 (Buona pratica di laboratorio ­ BPL) dell'Allegato 1: (a) alla sezione III (Autorità designatrici), i contatti delle «autorità di controllo» BPL per l'Unione europea e per la Svizzera sono sostituiti da: «Per il Regno Unito: www.gov.uk/guidance/good-laboratory-practice-glp-forsafety-tests-on-chemicals Per la Svizzera: www.glp.admin.ch» (b) la sezione V.1 è sostituita da: «Conformemente all'articolo 12 del presente Accordo, le Parti si forniscono in particolare, almeno una volta l'anno, un elenco dei centri di saggio che, alla luce dei risultati delle ispezioni e delle revisioni degli studi, risultano conformi alla buona pratica di laboratorio nonché delle date di ispezione o verifica delle revisioni e della loro situazione dal punto di vista della conformità, sempreché tali informazioni non siano fornite attraverso il Gruppo di lavoro sulla buona pratica di laboratorio dell'OCSE.

Le Parti si forniscono reciprocamente ogni ulteriore informazione su un'ispezione di un centro di saggio o una revisione di uno studio in risposta ad una ragionevole richiesta dell'altra Parte.»; 5. al capitolo 15 (Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali) dell'Allegato 1: (a) il paragrafo che segue il titolo «Rilascio ufficiale delle partite» è sostituito da: «Nei casi in cui si applica una procedura di rilascio ufficiale delle partite, i rilasci ufficiali
delle partite effettuati da un'autorità della Parte esportatrice (elencata nella sezione II) sono riconosciuti dall'altra Parte sulla base degli standard dell'Official 1917

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Control Authority Batch Release Network. In aggiunta all'articolo 12 del presente Accordo, ciascuna Parte informa l'altra Parte qualora ritenga che i suoi requisiti per i prodotti debbano divergere dagli standard dell'Official Control Authority Batch Release Network. In questo caso, il riconoscimento ai sensi del presente paragrafo può essere sospeso e la materia può essere sottoposta al Comitato. In presenza di una prevalente problematica di salute pubblica, una Parte può testare un prodotto rientrante nel presente paragrafo a condizione che ne sia stata data informazione e giustificazione all'altra Parte. Il fabbricante fornisce il certificato di rilascio ufficiale della partita.»; (b) il primo paragrafo della sezione III.7 è sostituito da: «Le autorità competenti delle Parti si scambiano informazioni sullo stato delle autorizzazioni dei fabbricanti e degli importatori e sui risultati delle ispezioni, in particolare inserendo in una banca dati pubblica oppure in una banca dati nazionale o internazionale accessibile all'altra Parte le autorizzazioni, i certificati BPF e le informazioni sulla non conformità alla BPF.»; (c) alla sezione III.11, il contatto dell'Unione europea è sostituito da: «Per il Regno Unito: i servizi ufficiali d'ispezione BPF indicati alla sezione II di cui sopra.»; 6. la Dichiarazione comune relativa al reciproco riconoscimento della buona prassi clinica e delle ispezioni si applica alle Parti del presente Accordo con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento.

1918

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Allegato 4

Modifiche all'Accordo agricolo Ai fini del presente Accordo l'Accordo agricolo incorporato è modificato come segue: 1. l'allegato 1 è sostituito dal testo dell'appendice A; 2. l'allegato 2 è sostituito dal testo dell'appendice B; 3. nell'allegato 7: (a) l'articolo 7 è modificato come segue: (i) nel paragrafo 1 «i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione» non è incorporato; (ii) nel paragrafo 2 «protégée» è sostituito da «contrôlée»; (iii) dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente paragrafo: «(3) Fatto salvo l'articolo 10, la Svizzera si riserva il diritto di utilizzare le diciture «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» con le rispettive traduzioni e sigle «DOP» e «IGP» di cui al paragrafo 1, dal momento in cui il sistema legislativo svizzero in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e vitivinicoli sia modificato di conseguenza.»; (b) l'articolo 8 paragrafo 10 non è incorporato; (c) all'articolo 24 paragrafo 1 «, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità dell'Unione» non è incorporato; (d) l'articolo 25 paragrafo 2 non è incorporato; (e) le denominazioni protette elencate nell'appendice 4 parte A relative a parti dell'Unione europea diverse dal Regno Unito non sono incorporate; 4. nell'allegato 8: (a) nell'articolo 4, dopo il paragrafo 2, è aggiunto il seguente paragrafo: «(3) La protezione delle denominazioni «Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky», «Irish Cream» e «Irish Poteen/Irish Póitín» per prodotti originari dell'Irlanda del Nord non pregiudica la protezione delle stesse denominazioni per i prodotti originari della Repubblica d'Irlanda.»; (b) le indicazioni geografiche per le bevande spiritose elencate nell'appendice 1 relative a parti dell'Unione europea diverse dal Regno Unito e le denominazioni protette per le bevande aromatizzate che figurano nell'appendice 3 non sono incorporate; (c) fatto salvo il paragrafo 4 lettera b le indicazioni geografiche «Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky», «Irish Cream» e «Irish Po-

1919

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teen/Irish Póitín», che comprendono bevande spiritose prodotte nella Repubblica d'Irlanda e in Irlanda del Nord, sono incorporate; 5. nell'allegato 12: (a) il termine «uniforme» non è incorporato nell'articolo 2 paragrafo 1; (b) l'articolo 8 è sostituito da: «Art. 8

Denominazioni omonime

(1) Se le indicazioni geografiche che figurano all'appendice I sono omonime, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d'uso fissate dalle Parti nell'ambito del comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e i consumatori non siano indotti in errore; (2) In caso di omonimia tra un'indicazione geografica presente nell'appendice I e un'indicazione geografica di un Paese terzo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 23 paragrafo 3 dell'Accordo ADPIC.»; (c) le indicazioni geografiche elencate nell'appendice I dell'allegato 12 relative a parti dell'Unione europea diverse dal Regno Unito non sono inserite; 6. le seguenti dichiarazioni comuni rese dalle Parti contraenti del presente Accordo agricolo si applicano alle Parti con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento: (a) Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta; (b) Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni; (c) Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero; (d) Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute»; e (e) Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari.

1920

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Appendice A all'allegato 4 «Allegato 1

Concessioni della Svizzera La Svizzera accorda, per i prodotti originari del Regno Unito, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito: Voce della tariffa svizzera

0101 90 95 0204 50 10 0207 14 81 0207 14 91 0207 27 81 0207 27 91 0207 33 11 0207 36 91 0208 10 00 0208 90 10 ex 0210 11 91 ex 0210 19 91 0210 20 10 ex 0407 00 10 ex 0409 00 00

Designazione della merce

Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi) Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate Petti di galli e di galline, congelati Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati Petti di tacchini e di tacchine, congelati Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati Anatre delle specie domestiche, intere, congelate Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, congelati (esclusi i fegati grassi) Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali) Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati Carni secche della specie bovina Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte Miele naturale di acacia

Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)

0

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

5 capi

40 15 15

5 113 64

15 15

43 32

15

38

15

5

11

91

0

5

esente

54

esente esente 47 8

11 8 11

1921

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

ex 0409 00 00 0602 10 00

Miele naturale diverso da quello di acacia Talee senza radici e marze Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): ­ innestati, con radici nude ­ innestati, con zolla ­ non innestati, con radici nude ­ non innestati, con zolla Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): ­ innestati, con radici nude ­ innestati, con zolla ­ non innestati, con radici nude ­ non innestati, con zolla Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile: ­ con radici nude ­ altri Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude: ­ di frutta a granella ­ di frutta a nocciolo ­ altri Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla: ­ di frutta a granella ­ di frutta a nocciolo ­ altri Rododendri e azalee, anche innestati Rosai, anche innestati: ­ rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici altri: ­ con radici nude ­ altri, con zolla Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio): ­ piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli ­ bianco di funghi (micelio) ­ altri Altre piante vive (comprese le loro radici): ­ con radici nude ­ altre, con zolla Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre

26 esente esente

3 illimitato

esente

(1)

esente

illimitato

esente

(1)

esente esente

illimitato

esente esente esente

illimitato illimitato illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

0602 20 11 0602 20 19 0602 20 21 0602 20 29

0602 20 31 0602 20 39 0602 20 41 0602 20 49

0602 20 51 0602 20 59 0602 20 71 0602 20 72 0602 20 79 0602 20 81 0602 20 82 0602 20 89 0602 30 00 0602 40 10 0602 40 91 0602 40 99

0602 90 11 0602 90 12 0602 90 19 0602 90 91 0602 90 99 0603 11 10

1922

esente

(1)

(1)

54

Accordo commerciale con Regno Unito

Voce della tariffa svizzera

0603 12 10 0603 13 10 0603 14 10

0603 19 11 0603 19 19 0603 12 30 0603 13 30 0603 14 30 0603 19 30

0603 19 31 0603 19 39 0702 00 10 0702 00 20 0702 00 30 0702 00 90 0705 11 11 0705 21 10 0707 00 10 0707 00 30 0707 00 31 0707 00 50

Designazione della merce

Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre: ­ legnosi ­ altri Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile: ­ legnosi ­ altri Pomodori, freschi o refrigerati: ­ pomodori ciliegia (cherry): ­ dal 21 ottobre al 30 aprile ­ pomodori peretti (di forma allungata): ­ dal 21 ottobre al 30 aprile ­ altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): ­ dal 21 ottobre al 30 aprile ­ altri: ­ dal 21 ottobre al 30 aprile Lattuga iceberg, senza corona: ­ dal 1° gennaio alla fine di febbraio Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate: ­ dal 21 maggio al 30 settembre Cetrioli per insalata, dal 21 ottobre al 14 aprile Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre Cetriolini, freschi o refrigerati

FF 2020

Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

537

esente

107

esente

107

5

11

5

5

5

113

3,5

43

1923

Accordo commerciale con Regno Unito

Voce della tariffa svizzera

FF 2020

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)

esente

0807 11 00

Melanzane, fresche o refrigerate: ­ dal 16 ottobre al 31 maggio Funghi, freschi o refrigerati, del genere Agaricus o altri, esclusi i tartufi Peperoni, freschi o refrigerati: dal 1° novembre al 31 marzo Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: ­ dal 31 ottobre al 19 aprile Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (p. es.

con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate Piselli (Pisum sativum) secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali Piselli (Pisum sativum) secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra) Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche: ­ con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli ­ sgusciate, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli Noci Pinoli, freschi o secchi Arance, fresche o secche Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi Cocomeri, freschi

0807 19 00

Meloni, freschi, diversi dai cocomeri

0709 30 10 0709 51 00 0709 59 00 0709 60 11 0709 60 12

0709 90 50 ex 0710 80 90 0711 90 90

0712 20 00 0713 10 11 0713 10 19

0802 21 90 0802 22 90 0802 32 90 ex 0802 90 90 0805 10 00 0805 20 00

1924

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

54

esente

illimitato

2,5

illimitato

5

70

esente

107

esente

illimitato

0

8

0

5

Riduzione di 54 0.90 sul dazio applicato 0 54

esente

illimitato

esente esente esente esente

5 illimitato illimitato illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

Accordo commerciale con Regno Unito

Voce della tariffa svizzera

0809 10 11 0809 10 91 0809 40 13 0810 10 10 0810 10 11 0810 20 11 0810 50 00 ex 0811 10 00

ex 0811 20 90

0811 90 10 0811 90 90

0904 20 90 0910 20 00 1001 90 60

1005 90 30

FF 2020

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: ­ dal 1° settembre al 30 giugno in altro imballaggio: ­ dal 1° settembre al 30 giugno Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre Kiwi, freschi Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentate in imballaggi per la vendita al minuto, destinate alla lavorazione a scopi industriali Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentati in imballaggi per la vendita al minuto, destinati alla lavorazione a scopi industriali Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali) Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavorati Zafferano Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione animale

esente

113

Granturco per l'alimentazione animale

Riduzione di 698 0.50 sul dazio applicato

0 esente 0 0 esente 10

32 537 11 13 illimitato 54

10

64

0

11

0

54

0

8

esente illimitato Riduzione di 2685 0.60 sul dazio applicato

1925

Accordo commerciale con Regno Unito

Voce della tariffa svizzera

1509 10 91 1509 10 99

1509 90 91 1509 90 99 ex 0210 19 91 ex 0210 19 91 1601 00 11 1601 00 21 ex 0210 19 91 ex 1602 49 10 2002 10 10 2002 10 20

2002 90 10 2002 90 21

2002 90 29

2003 10 00

1926

Designazione della merce

Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione animale: ­ in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l ­ in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l o in altri recipienti Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione animale: ­ in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l ­ in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l o in altri recipienti Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale Pezzo di cotoletta disossato, affumicato Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: ­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ in recipienti non eccedenti 5 kg Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi: ­ in recipienti eccedenti 5 kg Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori: ­ in recipienti non eccedenti 5 kg

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

FF 2020

Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

60,60 (2)

illimitato

86,70 (2)

illimitato

60,60 (2)

illimitato

86,70 (2)

illimitato

esente

199

2,50 4,50 esente

illimitato illimitato illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

0

91

Accordo commerciale con Regno Unito

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

FF 2020

Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ in recipienti non eccedenti 5 kg Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: ­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ in recipienti non eccedenti 5 kg Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: ­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ in recipienti non eccedenti 5 kg Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: ­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ in recipienti non eccedenti 5 kg Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole: ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

17,5 24,5 esente

illimitato illimitato illimitato

esente

illimitato

17,5 24,5 esente

illimitato illimitato illimitato

10

illimitato

15

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

6

illimitato

­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:

14

illimitato

Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: ex 2004 90 18 ex 2004 90 49

2005 60 10 2005 60 90

2005 70 10 2005 70 90

ex 2005 99 11 ex 2005 99 41 2008 30 90

2008 50 10

2008 50 90

2008 70 10 2008 70 90

ex 2009 39 19

ex 2009 39 20

1927

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

2204 21 50 2204 29 50 2309 1021 2309 1029

­ non eccedente 2 l (3) ­ eccedente 2 l (3) Prodotti per l'alimentazione di cani e gatti, in recipienti chiusi

8,5 8,5 esente

illimitato illimitato 322

(1) (2) (3)

Entro i limiti di un contingente annuo globale di 3222 piante.

Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.

Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 all'Accordo.

»

1928

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

Appendice B all'allegato 4 «Allegato 2

Concessioni del Regno Unito Il Regno Unito accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito: Codice NC

Designazione della merce

0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 ex 0210 20 90 ex 0401 30

Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg

0403 10 0402 29 11 ex 0404 90 83

0602 0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 0701 10 00 0702 00 00 0703 10 19 0703 90 00 0704 10 00 0704 90 0705 0706 10 00

Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)

0

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

247 capi

Carni della specie bovina, disossate, secche Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % Iogurt Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % (1) Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

esente esente

64 107

43,8

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

Patate da semina, fresche o refrigerate Pomodori, freschi o refrigerati Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate Carote e navoni, freschi o refrigerati

esente esente (2) esente

215 54 269

esente

295

esente

161

esente

269

1929

Accordo commerciale con Regno Unito

Codice NC

0706 90 10 0706 90 90 0707 00 05 0708 20 00 0709 30 00 0709 40 00 0709 51 00 0709 59 0709 70 00 0709 90 10 0709 90 20 0709 90 50 0709 90 70 0709 90 90 0710 80 61 0710 80 69 0712 90

ex 0808 10 80 0808 20 0809 10 00 0809 20 95 0809 40 0810 10 00 0810 20 10 0810 20 90 1106 30 10 1106 30 90 ex 0210 19 50 ex 0210 19 81

1930

FF 2020

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati Cetrioli, freschi o refrigerati Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati Melanzane, fresche o refrigerate Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati Funghi e tartufi, freschi o refrigerati

esente

161

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

Bietole da costa e cardi Finocchi, freschi o refrigerati Zucchine, fresche o refrigerate Altri ortaggi, freschi o refrigerati Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche Pere e cotogne, fresche Albicocche, fresche Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche Prugne e prugnole, fresche Fragole Lamponi, freschi More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche Farine, semolini e polveri di banane Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8 Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale Pezzo di cotoletta disossato, affumicato

esente

54

esente

54

esente (2) esente

54 54

esente esente

27 27

esente

illimitato

esente esente esente (2) esente esente

16 54 54 54 illimitato

esente

illimitato

esente (2) esente (2) esente (2) esente (3)

161 161 27 81

esente (2) esente esente esente

54 11 5 5

esente esente

27 illimitato

esente

102

Accordo commerciale con Regno Unito

Codice NC

Designazione della merce

ex 1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3) Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3) Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3) Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3) Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3) Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti Ciliegie dolci, diverse dalle ciliegie amare (Prunus cerasus), anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

ex ex ex ex

0210 19 81 1602 49 19 2002 90 91 2002 90 99 2003 90 00 0710 10 00 2004 10 10 2004 10 99 2005 20 80

ex 2005 91 00 ex 2005 99 ex 2008 30 ex 2008 40 ex 2008 50 2008 60

ex 0811 90 19 ex 0811 90 39 0811 90 80

FF 2020

Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

161

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

27

1931

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

Codice NC

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

ex 2008 70

Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3) Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3) Fiocchi e polveri di altra frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3) Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Polveri di succhi di altra frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

ex 2008 80 ex 2008 99 ex 2009 19 ex ex ex ex ex ex ex ex ex

2009 21 00 2009 29 2009 31 2009 39 2009 41 2009 49 2009 71 2009 79 2009 80

(1) Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(2) Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

(3) Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

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1932

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

Allegato 5

Modifiche allo Scambio di lettere relativo al Sistema generalizzato di preferenze Ai fini del presente Accordo, lo Scambio di lettere relativo al Sistema generalizzato di preferenze (SPG) incorporato è modificato come segue: 1. al paragrafo 1, «disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine del SGP, dell'UE, della Svizzera o della Norvegia» è sostituito con «disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine del SGP, del Regno Unito, dell'UE, della Svizzera o della Norvegia»; 2. il paragrafo 2 è sostituito da: «2. Il Regno Unito e la Svizzera riconoscono che i materiali originari del Regno Unito, dell'UE, della Svizzera o della Norvegia (ai sensi delle rispettive norme di origine del SGP) che sono stati sottoposti a lavorazione e incorporati in un prodotto originario di un Paese beneficiario del regime SGP vengono a essere considerati originari di quel Paese beneficiario.

Le autorità doganali del Regno Unito e della Svizzera si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifica successiva dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 per i materiali di cui al primo comma. Le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio si applicano mutatis mutandis.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 1­24 del sistema armonizzato.»

1933

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

Allegato 6

Modifiche all'Accordo antifrode Ai fini del presente Accordo, l'Accordo antifrode incorporato è modificato come segue: 1. nell'articolo 39 paragrafo 3 «almeno una volta all'anno» non è incorporato; 2. nell'articolo 46 «almeno 6 mesi dopo la data della sua firma» è sostituito con «dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e ai reati già previsti dall'Accordo antifrode»; 3. l'articolo 47 non è incorporato; 4. la seguente Dichiarazione comune e il seguente Processo verbale approvato delle Parti dell'Accordo antifrode si applicano alle Parti con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento: (a) Dichiarazione comune relativa al riciclaggio, e (b) Processo verbale approvato dei negoziati sull'Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari («Processo verbale approvato»); 5. all'articolo 25 paragrafo 2 e All'articolo 43 del Processo verbale approvato non si applicano.

1934

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

Dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine Oltre al Protocollo n. 3 dell'Accordo commerciale incorporato, come stabilito nell'appendice dell'allegato 1 all'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito sottoscritto in data odierna, la Svizzera e il Regno Unito hanno adottato la seguente dichiarazione:

Dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine 1. Prima dell'avvio dei negoziati commerciali tra il Regno Unito e l'Unione europea, i Governi delle Parti all'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito riconoscono che un approccio trilaterale in materia di norme di origine che consenta di coinvolgere l'Unione europea è l'esito auspicabile per gli accordi commerciali tra le Parti e l'Unione europea. Tale approccio permetterebbe di replicare i flussi commerciali esistenti e garantirebbe il riconoscimento reciproco, in fase di esportazione, del materiale originario delle due Parti e dell'Unione europea, in linea con la finalità degli accordi commerciali tra la Svizzera e l'Unione europea.

2. A tale riguardo, i Governi delle Parti riconoscono che ogni accordo bilaterale tra le Parti rappresenta un primo passo per raggiungere l'esito auspicato. Qualora si dovesse arrivare a un accordo tra il Regno Unito e l'Unione europea, i Governi delle Parti riconoscono l'urgenza di adottare misure che consentano di emendare il Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio integrato al fine di replicare un approccio trilaterale in materia di norme di origine in cui sia coinvolta anche l'Unione europea.

3. I Governi delle Parti riconoscono inoltre la necessità di adottare misure che consentano di emendare il Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio al fine di dare atto dell'esito del processo di revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, laddove queste siano concordate con le altre Parti alla Convenzione.

4. Quanto ai paragrafi 1 e 3 le misure necessarie saranno adottate in conformità con le procedure del Comitato misto di cui al Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio incorporato.

5. La presente Dichiarazione comune entra in vigore all'atto della firma e vi resterà finché non vi verrà posta fine da uno dei due Governi.

1935

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

La presente Dichiarazione rappresenta quanto concordato dal Consiglio federale svizzero e dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito agli oggetti che vi sono trattati.

Fatto a Berna l'11 febbraio 2019 in due esemplari, in lingua inglese e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche prevale il testo inglese.

Per il Governo della Confederazione Svizzera:

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Guy Parmelin

Liam Fox

1936

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

Scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente l'applicazione dell'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle Aree delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia Segreteria di Stato dell'economia SECO Stefan Flückiger

Berna, 8 luglio 2019 Signora Jane Owen Ambasciatrice di S.M.

Ambasciata Britannica Thunstrasse 50 3005 Berna

Signora Ambasciatrice, Le comunico di avere ricevuto la Sua lettera del 1° luglio 2019 relativa all'applicazione dell'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del seguente tenore: Signor Ambasciatore, Mi pregio fare riferimento all'Accordo commerciale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera («Accordo») e alle discussioni intrattenute dai nostri rispettivi Governi per quanto riguarda l'applicazione dell'Accordo alle Aree delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia («Aree delle Basi Sovrane»). All'articolo 4 lettera (c) dell'Accordo, relativo al suo campo di applicazione territoriale, vengono menzionate le Aree delle Basi Sovrane.

Mi pregio inoltre fare riferimento al Trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, fatto a Nicosia il 16 agosto 1960, e allo scambio di note (con dichiarazione) tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di Cipro sull'amministrazione delle Aree delle Basi Sovrane di cui all'articolo I di detto Trattato («scambio di note del 1960»). Nella sezione 1 parte 1 dell'allegato F del Trattato, il Regno Unito e la Repubblica di Cipro riconoscono che l'istituzione di barriere doganali ai confini tra le Aree delle Basi Sovrane e il territorio della Repubblica di Cipro dovrebbe essere evitata e convengono di istituire appositi accordi doganali. Inoltre, nella dichiarazione allegata allo scambio di note del 1960 riguardante l'amministrazione delle Aree delle Basi Sovrane («dichiarazione»), il Regno Unito dichiara la sua intenzione, tra l'altro, di non creare uffici doganali o altre barriere di frontiera tra le Aree delle Basi Sovrane e la Repubblica di Cipro e di non istituire porti marittimi o aeroporti commerciali o civili.

Il Governo del Regno Unito resta impegnato a rispettare gli accordi di cui sopra per quanto riguarda l'amministrazione delle Aree delle Basi Sovrane.

Mi pregio pertanto proporre che, alla luce di tali accordi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera non applichino l'Accordo alle Aree delle Basi Sovrane.

1937

Accordo commerciale con Regno Unito

FF 2020

Se la Confederazione Svizzera dovesse accettare la suddetta proposta, propongo che la presente lettera, insieme alla risposta della Svizzera, costituisca un accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, che sarà applicato in via provvisoria o entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo.

Ho l'onore di confermarle che la suddetta proposta è accettabile per la Confederazione Svizzera e che la Sua lettera, insieme alla presente risposta, costituirà un accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che sarà applicato in via provvisoria o entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo.

Voglia gradire, Signora Ambasciatrice, l'espressione della mia alta considerazione.

Segreteria di Stato dell'economia SECO Stefan Flückiger Ambasciatore Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali

1938