Traduzione

Convenzione quadro

Disegno

tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il Ministro della difesa della Repubblica Francese relativa alla cooperazione bilaterale in materia di utilizzo del sistema satellitare «Composante Spatiale Optique» (CSO) (CQ CSO) del ...

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il Ministro della difesa della Repubblica Francese, di seguito denominate, rispettivamente, la «Parte svizzera» e la «Parte francese» e, collettivamente, le «Parti», ­

animati dal desiderio di promuovere relazioni fondate sul reciproco rispetto, sullo spirito di buon vicinato e sulla considerazione degli interessi della Confederazione Svizzera e della Repubblica Francese;

­

sottolineando la necessità di rafforzare la reciproca fiducia, la sicurezza e la stabilità in Europa;

­

considerando l'Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sullo scambio e la reciproca protezione delle informazioni classificate, concluso il 16 agosto 20061;

­

considerando l'Intesa di non divulgazione (IND) tra il Ministro della difesa della Repubblica Francese e il Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera concernente lo scambio di informazioni sul sistema Composante Spatiale Optique (CSO) del 21 novembre 2016, hanno convenuto quanto segue:

RS ...

1 RS 0.514.134.91 2020-2570

8055

Cooperazione bilaterale in materia di utilizzo del sistema satellitare CSO. Conv. quadro con la Francia

Art. 1

FF 2020

Definizioni e abbreviazioni

Ai sensi della presente Convenzione quadro, le seguenti definizioni e abbreviazioni sono da intendersi come indicato nel seguito: ­

«contraente»: organizzazione industriale che realizza i lavori previsti nell'ambito di un contratto per attuare la presente Convenzione quadro e i suoi accordi tecnici (AT);

­

«cooperazione»: collaborazione tra le Parti concernente l'utilizzo del sistema CSO così come descritto all'articolo 2 della presente Convenzione quadro CSO;

­

«CSO»: componente spaziale ottica (Composante Spatiale Optique);

­

«diritti di programmazione»: diritti necessari a impartire l'ordine ai satelliti di acquisire un prodotto di immagini;

­

«GGAT»: gruppo di gestione degli accordi tecnici (Groupe de Gestion d'Arrangement Technique);

­

«informazioni»: dati legati al sistema CSO e ai suoi prodotti derivati, di natura scientifica o tecnica, qualunque ne siano la forma, le caratteristiche o il supporto di presentazione;

­

«mantenimento delle condizioni operative»: insieme delle attività necessarie a mantenere operativi il sistema CSO e il SSU in Svizzera, durante i loro cicli di vita, incluse le attività di formazione e di documentazione relative al funzionamento del suddetto sistema;

­

«prodotto di immagini CSO»: immagine e dati ausiliari associati disponibili mediante il SSU;

­

«prodotto di immagini derivato CSO»: insieme o parte di un prodotto di immagini CSO trasformato al di fuori del SSU, qualunque sia il livello di trasformazione;

­

«SSU»: segmento di terra dell'utente (Segment Sol Utilisateur). Parte del sistema CSO che consente l'accesso delle Parti al sistema CSO;

­

«sistema CSO»: insieme delle componenti di software e hardware inerenti al CSO;

­

«terzo»: ogni persona fisica o giuridica diversa dalle Parti alla presente Convenzione quadro.

Art. 2

Oggetto e ambito

1. La presente Convenzione quadro definisce le modalità della cooperazione.

2. Nell'ambito della presente Convenzione quadro, la cooperazione include i seguenti elementi: a.

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accesso alle capacità di programmazione del sistema CSO nelle proporzioni definite nell'accordo tecnico corrispondente;

Cooperazione bilaterale in materia di utilizzo del sistema satellitare CSO. Conv. quadro con la Francia

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b.

accesso al sistema CSO mediante un SSU in Svizzera;

c.

mantenimento delle condizioni operative del SSU in Svizzera;

d.

contributo al mantenimento delle condizioni operative del sistema CSO;

e.

ricerca e promozione di assi di collaborazione tra le Parti nei settori della tecnologia e dei programmi spaziali. Per raggiungere tale obiettivo le Parti prendono in considerazione le competenze dell'industria.

3. I dettagli relativi agli elementi menzionati ai punti 2a)­2d) sono definiti in accordi tecnici secondo l'articolo 4 della presente Convenzione quadro.

4. La presente Convenzione quadro non concerne la pianificazione, la preparazione e l'esecuzione di operazioni di combattimento e di altre operazioni militari. Essa non concerne neppure i risultati di analisi fatte a partire dai prodotti di immagini CSO.

5. Ogni anno la Parte francese informa la Parte svizzera sugli aspetti tecnici pertinenti in vista dell'utilizzo del sistema CSO e sulle loro conseguenze sulla continuazione della cooperazione.

Art. 3

Governance

Autorità direttive 1. Per l'applicazione della presente Convenzione quadro sono competenti le seguenti autorità, di seguito denominate «le autorità direttive»: ­

per la Parte francese: la Direction générale de l'armement (DGA);

­

per la Parte svizzera: il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

2. Le autorità direttive istituiscono un comitato direttivo responsabile della gestione d'insieme e dell'applicazione pratica della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici.

3. Se necessario, si organizzano colloqui bilaterali tra le autorità direttive.

Comitato direttivo 4. Il comitato direttivo è responsabile nei confronti delle autorità direttive della gestione d'insieme e dell'applicazione pratica della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici.

5. Il comitato direttivo è composto da sei membri; ciascuna Parte nomina rispettivamente tre membri.

6. Ogni decisione del comitato direttivo è presa all'unanimità, con ciascuna Parte che dispone di un voto, ed è consegnata in modo formale.

7. Il comitato direttivo adotta le proprie regole e procedure.

8. Il comitato direttivo è incaricato in particolare di: a.

sorvegliare le attività svolte in virtù della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici; 8057

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b.

intraprendere qualsiasi azione necessaria ad assicurare il buon funzionamento della cooperazione;

c.

sviluppare soluzioni e prendere ogni decisione relativa alla risoluzione di eventuali difficoltà durante l'applicazione della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici;

d.

sorvegliare gli aspetti relativi alla sicurezza della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici;

e.

approvare un'istruzione di sicurezza del programma CSO relativa alla cooperazione proposta dalla Parte francese;

f.

approvare le procedure che consentono l'esecuzione dei pagamenti della Parte svizzera alla Parte francese;

g.

approvare gli aggiornamenti degli allegati degli accordi tecnici che non necessitano di emendamenti proposti dai gruppi di gestione degli accordi tecnici;

h.

approvare qualsiasi altro aspetto necessario all'applicazione della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici, fra cui le regole e le procedure dei gruppi di gestione degli accordi tecnici;

i.

analizzare le conseguenze legate al ritiro di una Parte dalla presente Convenzione quadro;

j.

analizzare le conseguenze legate alla ripresa delle attività in seguito alla revoca della clausola di sospensione;

k.

istituire un gruppo di lavoro per la ricerca e la promozione di assi di collaborazione tra le Parti nei settori della tecnologia e dei programmi spaziali, prendendo in considerazione le competenze dell'industria;

l.

istituire, in base alle necessità, altri gruppi di lavoro nell'ambito della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici, di cui definisce i mandati.

Se necessario, il comitato direttivo valuta i loro risultati e il loro mantenimento.

9. In queste azioni, il comitato direttivo punta alla migliore disponibilità possibile del sistema CSO e alla messa a disposizione delle immagini satellitari in base alle necessità della Parte svizzera e nel limite dei diritti di programmazione e dei diritti d'accesso agli archivi acquisiti.

10. Il comitato direttivo si riunisce quando una Parte lo reputa necessario, ma almeno una volta l'anno.

11. Il comitato direttivo si riunisce alternativamente sul territorio di ciascuna Parte.

Laddove necessario, le Parti possono invitare esperti a partecipare alle riunioni del comitato direttivo. La Parte ospitante assicura l'organizzazione della riunione e i compiti di segreteria.

12. Un gruppo di gestione degli accordi tecnici è istituito per ognuno di essi. Esso è responsabile della gestione d'insieme e dell'applicazione del relativo accordo.

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Art. 4

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Accordi tecnici

Gli accordi tecnici necessari per l'attuazione della cooperazione sono conclusi tra le Parti. Questi accordi tecnici non possono andare oltre l'ambito stabilito dalla presente Convenzione quadro.

Art. 5

Comunicazione e utilizzazione delle informazioni

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare o di fare utilizzare le informazioni ricevute dall'altra Parte esclusivamente per le esigenze dell'applicazione della presente Convenzione quadro e dei suoi accordi tecnici.

2. La Parte francese definisce le informazioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione quadro e dei suoi accordi tecnici. Le Parti se le scambiano così come deciso dal comitato direttivo.

3. Una Parte non comunica a un terzo alcuna informazione ricevuta dall'altra Parte nell'ambito della presente Convenzione quadro e dei suoi accordi tecnici senza la previa autorizzazione scritta di quest'ultima Parte.

4. Per la Parte svizzera, l'utilizzazione e la comunicazione dei prodotti di immagini CSO e dei prodotti di immagini derivati sono definite negli accordi tecnici corrispondenti.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. La Parte svizzera partecipa alla cooperazione con contributi finanziari nei settori: a.

della programmazione del sistema CSO;

b.

del SSU;

c.

del mantenimento delle condizioni operative del SSU in Svizzera;

d.

del mantenimento delle condizioni operative del sistema CSO.

2. I dettagli di tali contributi finanziari sono stabiliti negli accordi tecnici corrispondenti.

3. Il contributo della Parte svizzera ai diritti di programmazione del sistema CSO e al SSU non supera 77 milioni di euro. I dettagli sono definiti conformemente agli scadenzari dettagliati negli accordi tecnici corrispondenti.

4. Il contributo della Parte svizzera per il mantenimento delle condizioni operative del SSU in Svizzera e del sistema CSO è stabilito nell'accordo tecnico corrispondente.

Art. 7

Sospensione

1. La Parte svizzera può, in qualsiasi momento, sospendere temporaneamente l'applicazione della presente Convenzione quadro se reputa tale provvedimento necessario a mantenere la sua neutralità permanente. La sospensione è notificata alla Parte francese per via diplomatica e diventa effettiva immediatamente. In caso di

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sospensione esercitata dalla Parte svizzera, sono parimenti sospesi l'applicazione degli accordi tecnici nonché gli obblighi della Parte francese.

2. La Parte svizzera può porre fine alla sospensione avvertendo la Parte francese mediante nota scritta. In questo caso: a.

le Parti riprendono l'applicazione della presente Convenzione quadro e dei relativi accordi tecnici appena disciplinate le rispettive conseguenze tecniche e finanziarie;

b.

la Parte svizzera assume tutti i costi risultanti dall'arresto e dalla ripresa dell'applicazione della presente Convenzione quadro e dei relativi accordi tecnici;

c.

la Parte svizzera effettua tutti i versamenti giunti a scadenza durante la sospensione nei sessanta giorni seguenti la data alla quale finisce la sospensione della presente Convenzione quadro e dei relativi accordi tecnici.

3. Se la Parte francese reputa necessario ritirarsi dalla presente Convenzione quadro durante un'eventuale sospensione, le Parti sono immediatamente esentate da tutte le prestazioni e da tutti i contributi legati alla cooperazione.

Art. 8

Imposte, dazi doganali e oneri affini

1. Nella misura consentita dalle rispettive leggi e dai rispettivi regolamenti vigenti, le Parti si adoperano per fare in modo che imposte facilmente identificabili, dazi doganali e oneri affini non siano applicati nell'ambito della presente Convenzione quadro. Le Parti gestiscono simili imposte, dazi doganali ed oneri affini nel modo più favorevole all'esecuzione soddisfacente della presente Convenzione quadro.

2. Ove siano dovuti, imposte, dazi doganali ed oneri affini sono a carico della Parte che li riscuote.

Art. 9

Responsabilità e garanzia

1. La Parte francese adotta tutti i provvedimenti necessari: a.

ad assicurare il buon funzionamento del sistema CSO;

b.

ad assicurare la buona fornitura delle prestazioni menzionate nell'articolo 2 capoversi 2a)­2d);

c.

presso i contraenti affinché le condizioni di responsabilità e di garanzia per la Parte svizzera siano, per quanto possibile, uguali o quanto meno paragonabili a quelle di cui dispone la Parte francese.

2. In caso d'interruzione o di perdita di potenza del sistema CSO o delle prestazioni menzionate nell'articolo 2 capoversi 2a)­2d), la Parte francese adotta tutti i provvedimenti possibili per assicurare che la Parte svizzera riceva un livello di prestazione equivalente al proprio, in quantità e qualità, nelle proporzioni definite negli accordi tecnici corrispondenti.

3. Ciascuna Parte rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti dell'altra Parte per danni causati al proprio personale o ai propri beni diversi dalle 8060

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componenti del sistema CSO dal personale o dagli agenti dell'altra Parte. Se le Parti giungono alla conclusione che questi danni risultano da atti di negligenza grave o intenzionali del personale o degli agenti di una Parte, il costo del risarcimento dei danni è a carico esclusivo di quest'ultima.

4. Le richieste di risarcimento introdotte da un terzo per danni di qualsivoglia natura causati da un membro del personale o da un agente di una Parte, nonché i costi associati, sono trattate secondo la propria legislazione dalla Parte sul cui territorio si sono verificati i danni. I costi derivanti dall'adempimento di tali richieste di risarcimento sono a carico della Parte sul cui territorio si sono verificati i danni, nelle proporzioni da essa determinate. Se le Parti giungono alla conclusione che questi danni risultano da atti di negligenza grave o intenzionali del personale o degli agenti di una Parte, il costo del risarcimento dei danni è a carico esclusivo di quest'ultima.

Qualora il danno sia imputabile a entrambe le Parti o qualora non sia possibile attribuirne la responsabilità all'una o all'altra Parte, l'importo dell'indennizzo è a carico di ciascuna di esse, in parti uguali.

5. Le richieste di risarcimento risultanti da situazioni diverse da quelle menzionate sopra sono trattate secondo le rispettive procedure nazionali delle Parti.

6. La Parte francese non è in alcun caso ritenuta responsabile di un qualsivoglia vizio occulto imputabile al contraente. Le condizioni dell'articolo 9.1 si applicano parimenti in questo caso.

Art. 10

Sicurezza

L'Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sullo scambio e la reciproca protezione delle informazioni classificate, concluso il 16 agosto 2006, od ogni accordo che gli succede, si applica alla presente Convenzione quadro e ai suoi accordi tecnici. Le disposizioni dettagliate sono definite in un'istruzione concernente la sicurezza del programma CSO relativa alla cooperazione approvata dal comitato direttivo.

Art. 11

Risoluzione delle controversie

Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione quadro o dei suoi accordi tecnici è disciplinata mediante consultazioni o negoziati tra le Parti.

Art. 12

Disposizioni finali

1. La presente Convenzione quadro entra in vigore alla data dell'ultima firma.

2. La presente Convenzione quadro termina 180 giorni dopo la data effettiva di fine di vita operativa del sistema CSO.

3. La data effettiva di fine di vita operativa del sistema CSO è notificata dalla Parte francese. Questa notifica è oggetto di consultazioni in seno al comitato direttivo per decidere il modo di procedere più appropriato.

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4. Se una Parte reputa necessario ritirarsi dalla presente Convenzione quadro, notifica la propria intenzione per scritto all'altra Parte con preavviso di 180 giorni. Tale notifica è trattata senza indugio dal comitato direttivo per analizzarne le conseguenze e decidere il modo di procedere più appropriato, al fine di porre termine alla cooperazione nel modo più equo ed economico possibile. Nel caso di un siffatto ritiro, si applicano le regole seguenti: ­

ciascuna Parte rispetta tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro;

­

la Parte che si ritira fa del suo meglio affinché le necessità dell'altra Parte, così come descritte nella presente Convenzione quadro, continuino a essere soddisfatte.

5. Il ritiro di una Parte dalla presente Convenzione quadro pone parimenti fine agli accordi tecnici conclusi secondo l'articolo 4 della presente Convenzione quadro.

6. Le Parti possono porre fine alla presente Convenzione quadro e agli accordi tecnici in qualsiasi momento mediante mutuo consenso scritto.

7. I diritti e gli obblighi delle Parti disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 5 (Comunicazione e utilizzazione delle informazioni), dell'articolo 9 (Responsabilità e garanzia), dell'articolo 10 (Sicurezza) e dell'articolo 11 (Risoluzione delle controversie) rimangono in vigore nonostante l'abrogazione o la scadenza della presente Convenzione quadro o degli accordi tecnici, come pure in caso di ritiro di una o di entrambe le Parti dalla Convenzione quadro o dagli accordi tecnici.

8. La presente Convenzione quadro può essere modificata di comune accordo in qualsiasi momento mediante mutuo consenso scritto delle due Parti.

Fatto a ..., il ..., in duplice copia, in lingua francese.

Per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione svizzera ...

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Per la Ministra della difesa della Repubblica Francese ...