Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale

Disegno

(Legge sugli investimenti collettivi, LICol) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 20201, decreta: I La legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Negli articoli 9 capoverso 3, 13 capoverso 2 lettera c, 15 capoverso 1 lettera c, 98 capoversi 1 e 2, 104 capoverso 2, 126 capoverso 1 lettera c, 145 capoversi 1 lettera c e 5 «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale» è sostituito con «SAcCol».

1

2

Nell'articolo 106 capoverso 1 «società in accomandita» è sostituito con «SAcCol».

Negli articoli 89 capoverso 1 lettera g numero 4, 98 capoverso 2 e 120 capoverso 2 lettera a «gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale» è sostituito con «gestore di patrimoni collettivi».

3

Art. 7 cpv. 4 Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) possono delegare le decisioni di investimento all'investitore in questione. La FINMA può dispensare quest'ultimo dall'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 14 capoverso 1 della legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari (LIsFi) o dall'obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta secondo l'articolo 36 capoverso 3 della presente legge.

4

1 2 3

FF 2020 6011 RS 951.31 RS 954.1

2019-3482

6057

Legge sugli investimenti collettivi

FF 2020

Art. 8 cpv. 1 Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della SICAV (art. 36 segg.).

1

Art. 9 cpv. 1 1 Gli

investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol, art. 98­109) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110­118).

Art. 10 cpv. 3ter Sono considerati investitori qualificati anche i clienti privati:

3ter

a.

per i quali una delle seguenti persone fornisce, nell'ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell'articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi: 1. un intermediario finanziario di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi, 2. un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente a quella dell'intermediario finanziario di cui al numero 1, 3. un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); e

b.

che hanno dichiarato, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, di non voler essere considerati tali.

Art. 12 cpv. 2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso», «SICAF», «Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

2

Art. 13 cpv. 2bis Non necessita di un'autorizzazione un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol.

2bis

Art. 15 cpv. 3 I documenti di un L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell'approvazione di cui al capoverso 1 né dell'approvazione di cui al capoverso 2.

3

4

RS 961.01

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Legge sugli investimenti collettivi

FF 2020

Art. 20 cpv. 1 lett. b Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi: 1

b.

obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un'attività irreprensibile;

Art. 43 cpv. 2 lett. d Concerne soltanto il testo francese Art. 51 cpv. 2 e 5 Concerne soltanto il testo francese Art. 72 cpv. 2 Oltre alle persone responsabili della gestione, anche le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere a e abis.

2

Art. 78 cpv. 4 La FINMA può autorizzare deroghe all'obbligo di versamento e pagamento in contanti.

4

Art. 78a

Liquidità

La direzione del fondo o la SICAV garantisce una liquidità dell'investimento collettivo di capitale adeguata agli investimenti, alla politica di investimento, alla ripartizione dei rischi, alla cerchia degli investitori e alla frequenza di riscatto.

1

2

Il Consiglio federale può precisare ulteriormente quest'obbligo.

Art. 79 cpv. 1 Il Consiglio federale può, a mente delle prescrizioni di investimento (art. 54­57, 59­62, 69­71, 118n e 118o), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato.

1

Art. 102 cpv. 2 Il contratto di società necessita, all'atto della costituzione, del consenso e della firma di tutti i soci.

2

Art. 102a

Modifica del contratto di società

La modifica del contratto di società necessita del consenso e della firma di tutti i soci.

1

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Legge sugli investimenti collettivi

2

FF 2020

Il contratto di società può essere modificato per decisione della maggioranza se: a.

il contratto di società lo prevede; e

b.

la decisione risulta da un atto pubblico.

Il contratto di società modificato per decisione della maggioranza necessita unicamente della firma dell'accomandatario.

3

Titolo dopo l'art. 118

Titolo terzo a: Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 118a 1

2

Definizione e applicabilità della legge

Il L-QIF è un investimento collettivo di capitale: a.

accessibile esclusivamente a investitori qualificati;

b.

amministrato conformemente alle disposizioni degli articoli 118g e 118h; e

c.

che non dispone né di un'autorizzazione né di un'approvazione della FINMA e non è neppure assoggettato alla vigilanza della FINMA.

È sottoposto alla presente legge, sempreché questa non disponga altrimenti.

Art. 118b

Modifica dello stato di autorizzazione o di approvazione

Un investimento collettivo di capitale che dispone di un'autorizzazione o di un'approvazione della FINMA può rinunciarvi se: 1

a.

adempie i requisiti di cui all'articolo 118a capoverso 1 lettere a e b; ed

b.

è garantito che gli interessi degli investitori siano tutelati.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Stabilisce le misure atte a garantire che gli interessi degli investitori siano tutelati.

2

Art. 118c

Forma giuridica

Il L-QIF può rivestire la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento, della SICAV o della SAcCol.

Art. 118d

Prescrizioni di investimento e disposizioni sulla vigilanza non applicabili ai L-QIF

Ai L-QIF non sono applicabili: a.

le prescrizioni di investimento secondo gli articoli 53­71 e 103;

b.

le disposizioni che conferiscono alla FINMA una competenza decisionale nel singolo caso o una competenza in materia di vigilanza (art. 7 cpv. 4 secondo periodo, 10 cpv. 5, 26 cpv. 1, 27, 39 cpv. 2, 44a cpv. 2, 47 cpv. 2, 74,

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Legge sugli investimenti collettivi

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78 cpv. 4, 81 cpv. 2, 83 cpv. 3, 89 cpv. 4, 95 cpv. 2, 91, 96 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 4, 109 lett. c, 126, 132­134, 136­139 e 144).

Art. 118e

Informazione degli investitori e designazione

Sulla prima pagina dei documenti del fondo di un L-QIF come pure in relazione con la pubblicità di un L-QIF si deve: 1

a.

utilizzare la designazione «Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF»;

b.

indicare che il L-QIF non dispone né di un'autorizzazione né di un'approvazione della FINMA e non è neppure assoggettato alla sua vigilanza.

La ditta di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol deve contenere la designazione «Limited Qualified Investor Fund» o la sua abbreviazione «L-QIF» come pure la designazione della forma giuridica corrispondente.

2

Un L-QIF non può essere designato «fondo in valori mobiliari», «fondo immobiliare», «altro fondo per investimenti tradizionali» o «altro fondo per investimenti alternativi».

3

Art. 118f

Obbligo di notifica e rilevamento di dati

L'istituto competente per l'amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1, 2 o 4 notifica al Dipartimento federale delle finanze (DFF), entro 14 giorni, l'assunzione dell'amministrazione di un L-QIF o la rinuncia alla stessa. Il Consiglio federale può definire le indicazioni che la notifica deve contenere.

1

Il DFF tiene un elenco accessibile al pubblico di tutti i L-QIF e degli istituti competenti per l'amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1, 2 o 4.

2

Può rilevare a scopi statistici presso il L-QIF e gli istituti competenti per l'amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1, 2 o 4 dati relativi all'attività commerciale del L-QIF.

3

Il DFF può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare le persone di cui al capoverso 3 a notificarglieli.

4

5

L'articolo 144 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 118g

Amministrazione di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento

Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento è amministrato da una direzione del fondo.

1

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Legge sugli investimenti collettivi

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La direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 35 LIsFi5: 2

a.

un gestore di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;

b.

un gestore estero di patrimoni collettivi se: 1. quest'ultimo è sottoposto a una regolamentazione e vigilanza adeguate nel suo Stato di sede, e 2. tra la FINMA e l'autorità di vigilanza estera competente nel caso specifico esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni, sempreché il diritto estero richieda la conclusione di un simile accordo.

Il gestore di patrimoni collettivi può delegare le decisioni di investimento alle persone di cui al capoverso 2 della presente disposizione, alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 27 capoverso 1 LIsFi.

3

Nel contratto del fondo vanno indicate le persone a cui sono delegate le decisioni di investimento.

4

Art. 118h

Amministrazione di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol

Un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV deve delegare l'amministrazione e le decisioni di investimento alla stessa direzione del fondo.

1

Un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol deve delegare la gestione a un gestore di patrimoni collettivi.

2

La subdelega delle decisioni di investimento è retta dall'articolo 118g capoversi 2 e 3.

3

Un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol non deve delegare la gestione se il suo accomandatario è una banca, un'impresa di assicurazione ai sensi della LSA6, una società di intermediazione mobiliare, una direzione del fondo o un gestore di patrimoni collettivi.

4

Nello statuto o nel contratto di società vanno indicate le persone a cui è delegata la gestione o l'amministrazione.

5

Art. 118i

Verifica, contabilità, valutazione e rendiconto

Per la verifica del L-QIF deve essere incaricata una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20057 sui revisori .

1

Il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo del L-QIF e di tutte le società immobiliari appartenenti a questo fondo devono essere sottoposti alla verifica di 2

5 6 7

RS 954.1 RS 961.01 RS 221.302

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un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni (CO)8.

Per la verifica deve essere incaricata la medesima società di audit come per l'istituto competente per l'amministrazione secondo l'articolo 118g capoverso 1 o 118h capoverso 1, 2 o 4.

3

Per la tutela del segreto da parte della società di audit si applica per analogia l'articolo 730b capoverso 2 del CO.

4

5

I costi della verifica sono a carico del L-QIF.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della verifica. Può emanare ulteriori prescrizioni relative alla contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all'obbligo di pubblicazione.

6

Capitolo 2: Statuto degli investitori nel caso di L-QIF che sono investimenti collettivi di capitale aperti Art. 118j

Redazione e modifica del contratto del fondo

Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento, la direzione del fondo redige il contratto del fondo e si procura l'accordo della banca depositaria.

1

Se intende modificare il contratto del fondo, la direzione del fondo si procura previamente l'accordo della banca depositaria e pubblica negli organi di pubblicazione del L-QIF: 2

a.

un compendio delle principali modifiche;

b.

l'indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del contratto possono essere ottenute gratuitamente; e

c.

l'indicazione dell'entrata in vigore delle modifiche.

Si può rinunciare a una pubblicazione secondo il capoverso 2 se tutti gli investitori vengono informati, per scritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, sul tenore delle modifiche e sul momento dell'entrata in vigore delle modifiche.

3

4

8

Le modifiche del contratto del fondo entrano in vigore al più presto: a.

nel caso di un fondo contrattuale di investimento con possibilità di riscatto in qualsiasi momento, 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l'informazione secondo il capoverso 3;

b.

nel caso di un fondo contrattuale di investimento senza possibilità di riscatto in qualsiasi momento, il giorno successivo alla data in cui le quote possono essere riscattate nel rispetto dei termini di riscatto e delle scadenze contrattuali o regolamentari, se la disdetta del contratto del fondo avvenisse il

RS 220

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30° giorno dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l'informazione secondo il capoverso 3.

Qualora il termine contrattuale o regolamentare di disdetta superi i 30 giorni, le modifiche possono entrare in vigore prima di quanto previsto al capoverso 4 se tutti gli investitori hanno dato il loro consenso per scritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, ma al più presto 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l'informazione secondo il capoverso 3.

5

Art. 118k

Cambiamento di banca depositaria

L'articolo 39a LIsFi9 si applica per analogia al cambiamento di banca depositaria nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento.

1

Il cambiamento di banca depositaria di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV necessita di un contratto in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo. Il cambiamento deve essere pubblicato immediatamente negli organi di pubblicazione della SICAV.

2

Art. 118l

Eccezioni all'obbligo di versamento e pagamento in contanti

Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, le eccezioni all'obbligo di versamento e pagamento in contanti di cui all'articolo 78 sono autorizzate se previste dai seguenti documenti: a.

il contratto del fondo, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento;

b.

il regolamento di investimento, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV.

Art. 118m

Dilazione del rimborso in casi straordinari

Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, in casi straordinari la direzione del fondo può, nell'interesse di tutti gli investitori, disporre una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.

Capitolo 3: Prescrizioni di investimento Art. 118n

Investimenti e tecniche di investimento

Gli investimenti ammessi per il L-QIF devono essere disciplinati nei seguenti documenti: 1

a.

9

nel contratto del fondo, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento; RS 954.1

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b.

nel regolamento di investimento, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV;

c.

nel contratto di società, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol.

Se il L-QIF effettua investimenti alternativi, nella designazione, nei documenti di cui al capoverso 1 e nella pubblicità devono essere indicati i rischi particolari connessi a questi investimenti.

2

Il Consiglio federale disciplina le tecniche di investimento e le limitazioni di investimento.

3

Art. 118o

Ripartizione dei rischi

La ripartizione dei rischi di un L-QIF deve essere descritta nei documenti di cui all'articolo 118n capoverso 1.

Art. 118p

Prescrizioni speciali per investimenti immobiliari

Se un L-QIF effettua investimenti immobiliari, si applica per analogia l'articolo 63 capoversi 1­3.

1

Per il L-QIF devono essere designate almeno due persone fisiche indipendenti o una persona giuridica indipendente come periti incaricati delle stime degli investimenti immobiliari.

2

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni al capoverso 1 e le esigenze relative ai periti incaricati delle stime di cui al capoverso 2. Disciplina segnatamente le eccezioni al divieto di assunzione e di cessione secondo l'articolo 63 capoversi 2 e 3.

3

Art. 132 cpv. 3 3

I L-QIF non sono assoggettati alla vigilanza della FINMA.

Art. 149 cpv. 1 lett. g e h 1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: g.

viola le disposizioni sull'informazione degli investitori e sulla designazione di L-QIF (art. 118e);

h.

viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 118f capoverso 1.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

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Legge sugli investimenti collettivi

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sugli investimenti collettivi

FF 2020

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 16 dicembre 200510 sui revisori Art. 2 lett. a n. 2 e c n. 3 Nella presente legge s'intende per: a.

servizi di revisione: 2. verifiche che, secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera a della legge del 22 giugno 200711 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o secondo l'articolo 118i della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol), sono eseguite da una società di audit abilitata;

c.

società di interesse pubblico: 3. investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 118a LICol per i quali deve essere incaricata una società di audit abilitata conformemente all'articolo 9a della presente legge di eseguire una verifica secondo l'articolo 118i LICol.

Art. 36a cpv. 2bis La responsabilità delle società di audit incaricate conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettera a LFINMA13 e all'articolo 118i LICol14 è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752­760 CO15).

2bis

2. Legge federale del 14 dicembre 199016 sull'imposta federale diretta Art. 49 cpv. 2, primo periodo Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 o 118a LICol sono assimilati alle altre persone giuridiche. ...

2

10 11 12 13 14 15 16

RS 221.302 RS 956.1 RS 951.31 RS 956.1 RS 951.31 RS 220 RS 642.11

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Legge sugli investimenti collettivi

FF 2020

3. Legge federale del 14 dicembre 199017 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 20 cpv. 1, secondo periodo ... Sono assimilati alle altre persone giuridiche gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 o 118a LICol. ...

1

4. Legge del 15 giugno 201818 sui servizi finanziari Art. 4 cpv. 3 lett. b ed e 3

Sono considerati clienti professionali: b.

gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza;

e.

gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico con tesoreria professionale;

Art. 50

Eccezioni

Per un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) non deve essere redatto un prospetto.

1

La FINMA può esentare integralmente o parzialmente dalle disposizioni del presente capitolo gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol19, sempreché questi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati secondo l'articolo 10 capoversi 3 e 3ter LICol e l'obiettivo della legge di proteggere gli investitori non ne risulti pregiudicato.

2

5. Legge del 15 giugno 201820 sugli istituti finanziari Art. 32 Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b della legge del 23 giugno 200621 sugli investimenti collettivi.

17 18 19 20 21

RS 642.14 RS 950.1 RS 951.31 RS 954.1 RS 951.31

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Legge sugli investimenti collettivi

Art. 39a

FF 2020

Cambiamento della direzione del fondo di un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)

L'articolo 39 capoversi 2­6 non si applica al cambiamento della direzione del fondo di un L-QIF che riveste la forma giuridica di un fondo contrattuale di investimento.

1

Per essere valido, il contratto di trasferimento necessita della forma scritta o di un'altra forma che ne consenta la prova per testo e dell'accordo preliminare della banca depositaria.

2

La precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento e indica quando sarà eseguito il cambiamento.

3

Si può rinunciare a una pubblicazione secondo il capoverso 3 se tutti gli investitori vengono informati, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, sul trasferimento e sul momento dell'esecuzione del cambiamento.

4

5

Il cambiamento della direzione del fondo può essere eseguito al più presto: a.

nel caso di un fondo contrattuale di investimento con possibilità di riscatto in qualsiasi momento, 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 3 o l'informazione secondo il capoverso 4;

b.

nel caso di un fondo contrattuale di investimento senza possibilità di riscatto in qualsiasi momento, il giorno successivo alla data in cui le quote possono essere riscattate nel rispetto dei termini di riscatto e delle scadenze contrattuali o regolamentari, se la disdetta del contratto avvenisse il 30° giorno dopo la pubblicazione secondo il capoverso 3 o l'informazione secondo il capoverso 4.

Qualora il termine contrattuale o regolamentare di disdetta superi i 30 giorni, il cambiamento può essere eseguito prima di quanto previsto al capoverso 5 se tutti gli investitori hanno dato il loro consenso per scritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, ma al più presto 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 3 o l'informazione secondo il capoverso 4.

6

Art. 40 cpv. 1 In caso di fallimento della direzione del fondo, sono scorporati in favore degli investitori o dei titolari dei conti: 1

a.

i beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento, fatte salve le pretese della direzione del fondo di cui all'articolo 38;

b.

le quote di investimenti collettivi di capitale accreditate su conti di quote.

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Legge sugli investimenti collettivi

FF 2020

6. Legge del 10 ottobre 199722 sul riciclaggio di denaro Art. 2 cpv. 2 lett. bbis e 4 lett. e 2

Sono intermediari finanziari: bbis. i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b­d della legge del 23 giugno 200623 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;

4

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: e.

i Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della SICAV o della SAcCol, se l'istituto competente per la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol si assume l'adempimento degli obblighi contenuti nella presente legge.

7. Legge del 22 giugno 200724 sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 3 lett. b Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari: b.

gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200625 sugli investimenti collettivi che dispongono o devono disporre di un'autorizzazione o di un'approvazione.

Art. 47 cpv. 1 lett. a È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

a.

22 23 24 25

omette di far verificare da una società di audit abilitata il consuntivo annuale prescritto dalle leggi sui mercati finanziari o di far effettuare una verifica prescritta dalle leggi sui mercati finanziari o ordinata dalla FINMA o da un organismo di vigilanza;

RS 955.0 RS 951.31 RS 956.1 RS 951.31

6070