Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20201, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 27 giugno 19732 sulle tasse di bollo Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituita con «AFC».

Art. 31 L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad altra autorità.

Titolo prima dell'art. 41a

IVa. Procedure elettroniche Art. 41a 1 Il

Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

2 In

caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

1 2

FF 2020 4215 RS 641.10

2020-0114

4241

Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF

FF 2020

3 In

caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente.

2. Legge del 12 giugno 20093 sull'IVA Art. 61 cpv. 2 lett. b Concerne soltanto il testo francese Art. 65, rubrica Principi Art. 65a

Procedure elettroniche

1 Il

Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

2 In

caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

3 In

caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o richiedente.

Art. 81 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 85 Concerne soltanto il testo francese

3. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta Titolo prima dell'art. 104

3 4

RS 641.20 RS 642.11

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Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF

FF 2020

Capitolo 2: Autorità cantonali Sezione 1: Organizzazione, procedure elettroniche e vigilanza Art. 104a

Procedure elettroniche

1 Se

prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica, i Cantoni garantiscono l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi conformemente al diritto cantonale.

2 In

caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni possono prevedere, invece della firma, la possibilità della conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente.

3 Essi

possono prevedere che l'autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 104b Ex art. 104a Art. 124 cpv. 1­3 1 L'autorità

fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d'imposta.

2 Il

contribuente deve compilare la dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

3 Il

contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta una dichiarazione d'imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

4. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Inserire dopo il titolo del capitolo 1 del titolo quinto Art. 38a

Procedure elettroniche

1 Se

prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica, i Cantoni garantiscono l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi conformemente al diritto cantonale.

5

RS 642.14

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Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF

FF 2020

2 In

caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni possono prevedere, invece della firma, la possibilità della conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente.

3 Essi

possono prevedere che l'autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 71 cpv. 3 Abrogato Art. 72 cpv. 1 e 2 1I

Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni della presente legge per la data della loro entrata in vigore. Nel determinare la data dell'entrata in vigore, la Confederazione tiene conto dei Cantoni; accorda loro di norma un termine di almeno due anni per l'adeguamento dalla loro legislazione.

2 Dalla

loro entrata in vigore, le disposizioni della presente legge si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.

Art. 72a­72s, 72u­72w, 72y e 72z Abrogati

5. Legge federale del 13 ottobre 19656 sull'imposta preventiva Art. 34a A Autorità I. Organizzazione 1a. Procedure elettroniche

1 Il

Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità.

2 In

caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

3 In

caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o dell'istante.

6

RS 642.21

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Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF

FF 2020

Art. 35a 2a. Procedure elettroniche a livello cantonale

1 Se

prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica, i Cantoni garantiscono l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi conformemente al diritto cantonale.

2 In

caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni possono prevedere, invece della firma, la possibilità della conferma dei dati per via elettronica da parte dell'istante.

3 Essi

possono prevedere che l'autorità fiscale notifichi all'istante, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 36a cpv. 2, terzo periodo 2...

A tal fine, l'AFC e le autorità di cui all'articolo 36 capoverso 1 possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19467 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 38 cpv. 4 e 5 4 Per

le notifiche di cui all'articolo 19 concernenti le prestazioni d'assicurazione versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera deve essere indicato il loro numero AVS.

5 Le

persone fisiche domiciliate in Svizzera che hanno diritto alle prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 7 devono comunicare il loro numero AVS all'assoggettato all'obbligo di notifica secondo l'articolo 19. In mancanza dell'autocertificazione, gli effetti legali o contrattuali della mora presso l'assoggettato all'obbligo di notifica restano in sospeso fino all'ottenimento del numero AVS. È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3.

6. Legge del 28 settembre 20128 sull'assistenza amministrativa fiscale Art. 4a

Procedure elettroniche

1 Il

Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

2 In

caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

7 8

RS 831.10 RS 651.1

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Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF

FF 2020

3 In

caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

7. Legge federale del 18 dicembre 20159 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali Art. 19 cpv. 2, secondo periodo 2...

Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell'assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 28a

Procedure elettroniche

1 Il

Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

2 In

caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

3 In

caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

Art. 29

Diritto procedurale applicabile

Ove la presente legge non disponga altrimenti, si applica la PA11.

8. Legge federale del 16 giugno 201712 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali Inserire prima del titolo della sezione 7 Art. 22a

Procedure elettroniche

1 Il

Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

2 In

caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

9 10 11 12

RS 653.1 RS 172.021 RS 172.021 RS 654.1

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Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF

FF 2020

3 In

caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

9. Legge federale del 12 giugno 195913 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare Art. 30a

Procedure elettroniche

1 Se

prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica, i Cantoni garantiscono l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi conformemente al diritto cantonale.

2 In

caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni possono prevedere, invece della firma, la possibilità della conferma dei dati per via elettronica da parte dell'assoggettato.

3 Essi

possono prevedere che l'autorità competente per la tassa notifichi all'assoggettato, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

II 1 La 2 Il

13

presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

RS 661

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