Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20201, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge dell'11 dicembre 20092 sulla promozione della cultura Art. 25 cpv. 1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.

1

2. Legge del 14 dicembre 20013 sul cinema Art. 13 cpv. 1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.

1

1 2 3

FF 2020 6109 RS 442.1 RS 443.1

2019-0683

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Agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione. LF

FF 2020

3. Legge del 5 ottobre 20074 sulla geoinformazione Art. 38 cpv. 1­1quater La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale.

La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, contributi per le misure e i progetti seguenti: 1

a.

primo e nuovo rilevamento;

b.

rinnovamento;

c.

demarcazione;

d.

provvedimenti in seguito a eventi naturali;

e.

aggiornamenti periodici;

f.

g.

adeguamenti speciali di interesse nazionale straordinario; progetti innovativi per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale e la sperimentazione di nuove tecnologie.

I contributi sono commisurati all'importanza delle misure e dei progetti per la copertura capillare, l'omogeneità e l'armonizzazione dei dati della misurazione ufficiale svizzera.

1bis

Nel caso di un interesse nazionale straordinario all'attuazione di una misura o di un progetto, il contributo può coprire al massimo l'80 per cento dei costi complessivi. Può essere più elevato per finanziare un progetto innovativo per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale o la sperimentazione di nuove tecnologie.

1ter

1quater

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il calcolo dei contributi.

4. Legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi Art. 15c cpv. 36 Dopo la concessione dell'aiuto finanziario o dell'indennità, essi sussistono anche per i terzi ai quali il beneficiario dovesse fare ricorso per adempiere il compito.

3

Art. 25

Controllo dell'esecuzione del compito

L'autorità competente controlla se i beneficiari adempiono i loro compiti secondo le disposizioni legali in materia e se sono soddisfatte le condizioni loro imposte.

1

2

4 5 6

A tal fine elabora piani di controllo orientati ai rischi.

RS 510.62 RS 616.1 RU 2020 641 686

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3

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In particolare, in questi piani occorre determinare: a.

in che misura effettuare controlli a campione o controlli approfonditi;

b.

chi effettua il controllo e in base a quali metodi;

c.

come coordinare il controllo con le attività di controllo di altre autorità, in particolare cantonali;

d.

come documentare i risultati del controllo.

È possibile rinunciare a elaborare un piano di controllo per prestazioni di importo modesto, contributi obbligatori a organizzazioni internazionali e prestazioni fornite a beneficiari assoggettati a una vigilanza completa da parte di autorità federali.

4

5. Legge del 21 marzo 19697 sull'imposizione del tabacco Art. 18 cpv. 2bis Se la dichiarazione fiscale non è presentata entro il termine stabilito, l'Amministrazione delle dogane esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

2bis

Art. 36 cpv. 3bis Se non può essere accertato esattamente, l'ammontare dell'imposta il cui pagamento è messo in pericolo è stimato dall'Amministrazione delle dogane.

3bis

6. Legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie Art. 57 cpv. 1bis, secondo periodo ... È adeguato annualmente all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e segue l'indice nazionale dei prezzi al consumo. ...

1bis

7. Legge del 21 giugno 20139 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria Art. 3 cpv. 2, secondo periodo ... Sono adeguati annualmente all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l'indice nazionale dei prezzi al consumo. ...

2

7 8 9

RS 641.31 RS 742.101 RS 742.140

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Art. 10, rubrica, nonché cpv. 3 e 4 Assunzione di attivi e passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari nonché di mutui Esso si assume i mutui concessi alle imprese aventi diritto a indennità per investimenti nell'infrastruttura ferroviaria, se è stato presentato il relativo conteggio del progetto.

3

I mutui rimborsabili condizionalmente contabilizzati nel Fondo possono essere trasferiti nel conto della Confederazione su decisione del Consiglio federale.

4

8. Legge del 20 marzo 200910 sul trasporto di viaggiatori Art. 31 cpv. 1 Se un'impresa investe nel settore dei trasporti, la Confederazione può concedere una fideiussione al creditore ove lo esiga l'interesse dei committenti. L'UFT disciplina nei particolari la forma e le condizioni della fideiussione.

1

9. Legge federale del 18 marzo 201611 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 7 lett. d Il sistema di trattamento serve a: d.

offrire funzioni per il trattamento dei dati memorizzati nel sistema, comprese funzioni di analisi;

Art. 8 lett. d ed e Il sistema di trattamento contiene: d.

i dati, in particolare i dati personali, necessari per lo svolgimento e il controllo delle pratiche nonché per le funzioni di trattamento;

e.

i risultati ottenuti dall'analisi dei dati raccolti nell'ambito di una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi della presente legge.

Art. 23 cpv. 3 Può prevedere che le autorità di cui all'articolo 15 possano accedere in ogni momento mediante procedura di richiamo ai dati di cui agli articoli 21 e 22.

3

10 11

RS 745.1 RS 780.1

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Titolo prima dell'art. 38

Sezione 9: Spese Art. 38

Principi

Le spese per le installazioni che le persone obbligate a collaborare necessitano per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge sono a carico di queste ultime.

1

Le persone obbligate a collaborare ricevono dal Servizio un'equa indennità per le spese da esse sostenute per attuare le sorveglianze e la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 21 e 22.

2

I Cantoni partecipano alle spese sostenute dal Servizio per le sue prestazioni e per le indennità versate alle persone obbligate a collaborare.

3

4

Il Consiglio federale può prevedere che: a.

alle persone obbligate a collaborare non venga versata alcuna indennità per la fornitura di tutte o di una parte delle informazioni;

b.

le prestazioni del Servizio relative alla fornitura di tutte o di una parte delle informazioni non vengano prese in considerazione nel calcolo della partecipazione dei Cantoni alle spese.

Inserire prima del titolo della sezione 10 Art. 38a

Modalità

Il Consiglio federale disciplina il calcolo e il versamento delle indennità nonché il calcolo e la riscossione della partecipazione alle spese.

1

Può prevedere che le indennità e la partecipazione alle spese siano calcolate nei singoli casi o sotto forma di importi forfettari.

2

3

Per il calcolo nei singoli casi stabilisce le tariffe applicabili.

Per il calcolo sotto forma di importi forfettari, tiene conto della misura in cui le spese sono imputabili alla Confederazione o ai singoli Cantoni in base all'utilità che traggono dalle informazioni e dalle sorveglianze. Se i Cantoni hanno convenuto una ripartizione della quota di partecipazione alle spese che devono sostenere complessivamente, la ripartizione avviene in base a questo accordo.

4

In caso di indennità e partecipazione alle spese sotto forma di importi forfettari, per le prestazioni proprie e quelle delle persone obbligate a collaborare il Servizio allestisce un conteggio degli importi che risulterebbero se si procedesse a un calcolo nei singoli casi.

5

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10. Legge del 7 ottobre 198312 sulla protezione dell'ambiente Art. 52 Abrogato II L'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 200613 sul finanziamento della misurazione ufficiale è abrogata.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

12 13

RS 814.01 RU 2007 5819

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