20.025 Messaggio relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo del 6 marzo 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS).

Nel contempo vi sottoponiamo, per approvazione, una modifica della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo. Vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2014

M

13.3455

Statistica sull'espulsione di criminali stranieri (N 17.6.13, Müri; S 19.3.14)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2019-2812

3117

Compendio Il recepimento e l'attuazione di tre regolamenti Schengen relativi al sistema d'informazione Schengen (SIS) nei settori della polizia, del rimpatrio e delle frontiere (sviluppi dell'acquis di Schengen), richiedono la modifica di numerose basi legali. Questi regolamenti mirano a garantire pratiche comuni grazie al SIS nonché la sicurezza e la lotta contro il soggiorno illegale negli Stati Schengen.

Nell'ambito del progetto, una modifica della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) consente di inserire nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) informazioni relative alle misure di allontanamento e in particolare all'espulsione giudiziaria di cittadini di Stati terzi e di Stati dell'UE/AELS.

Situazione iniziale I regolamenti (UE) 2018/1862 «SIS polizia», (UE) 2018/1861 «SIS frontiere» e (UE) 2018/1860 «SIS rimpatri» sono stati notificati alla Svizzera il 20 novembre 2018 come sviluppi dell'acquis di Schengen. Il 19 dicembre 2018 il Consiglio federale ha adottato gli scambi di note concernenti il loro recepimento, con riserva di approvazione da parte del Parlamento.

Contenuto del progetto Il presente pacchetto di riforme prevede numerose novità.

L'utilizzo del SIS nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale è ora disciplinato dal regolamento «SIS polizia». Il regolamento mira ad armonizzare le procedure nazionali per l'utilizzo del SIS, in particolare nel caso di reati di natura terroristica, e contiene nuove possibilità di segnalazione, come ad esempio una segnalazione preventiva per le persone particolarmente vulnerabili.

Le segnalazioni ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno sono state recentemente disciplinate dal regolamento «SIS frontiere», che prevede una segnalazione obbligatoria in caso di minacce alla sicurezza e all'ordine pubblico e quando viene emesso un divieto d'entrata conformemente alla direttiva sul rimpatrio. Ciò si tradurrà in un maggior numero di segnalazioni nel SIS e di divieti di ingresso ai sensi dell'articolo 67 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LstrI).

Inoltre, è stata creata una nuova categoria di segnalazioni concernenti i rimpatri sulla base del regolamento «SIS rimpatri». Qualsiasi decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva sul rimpatrio
deve essere oggetto di segnalazione nel SIS, comprese le decisioni di espulsione giudiziaria. In caso di cancellazione di queste ultime a seguito di partenza deve essere attivata nel SIS un'eventuale segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno.

Trasposizione nel diritto svizzero Per recepire le nuove disposizioni previste dagli sviluppi dell'acquis di Schengen è necessario adeguare la LStrI, la legge sull'asilo (LAsi), la LSISA, il Codice penale

3118

(CP) e la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP).

In primo luogo occorre sancire per legge la possibilità per diverse autorità di accedere alla parte nazionale del SIS (N-SIS) per la consultazione o il trattamento dei dati. È inoltre opportuno prevedere la comunicazione automatica dei dati personali e biometrici all'N-SIS e in seguito al SIS per consentire l'identificazione delle persone segnalate.

Modifica della LSISA Si propone inoltre una modifica della LSISA al fine di garantire la registrazione delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e assicurare statistiche complete sui rimpatri, sia per i cittadini dell'UE/AELS che per i cittadini di Paesi terzi.

Al fine di garantire l'affidabilità dei dati sull'espulsione giudiziaria e delle relative statistiche, si propone di creare un'interfaccia tra il sistema d'informazione sul casellario giudiziale (VOSTRA) e SIMIC in modo che tutti i dati pertinenti siano inseriti una sola volta dalle autorità penali. Questa interfaccia sarà disponibile con newVOSTRA presumibilmente nel 2023.

Tuttavia, dall'entrata in vigore del regolamento «SIS rimpatri», le espulsioni giudiziarie passate in giudicato sono inserite nel SIMIC dalle autorità responsabili della loro attuazione come decisioni di rimpatrio.

3119

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Indice Compendio

3118

1

Introduzione

3123

2

Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il SIS (primo progetto) 2.1 Situazione iniziale 2.1.1 Necessità di intervento e obiettivi 2.1.2 Panoramica dei miglioramenti introdotti con le riforme concernenti il SIS 2.1.3 Svolgimento ed esito dei negoziati 2.1.4 Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen 2.1.5 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale 2.2 Procedura di consultazione 2.2.1 Aspetti generali 2.2.2 Nuovi compiti e obblighi 2.2.3 Protezione dei dati 2.2.4 Pareri relativi al regolamento «SIS polizia» 2.2.5 Pareri relativi al regolamento «SIS frontiere» 2.2.6 Pareri relativi al regolamento «SIS rimpatri» 2.3 Consultazione delle commissioni parlamentari 2.4 Linee generali dei regolamenti europei 2.5 Commento ai singoli articoli dei regolamenti europei 2.5.1 Disposizioni comuni in relazione all'istituzione e all'esercizio del sistema 2.5.2 Contenuto del regolamento «SIS polizia» 2.5.3 Contenuto del regolamento UE «SIS frontiere» 2.5.4 Contenuto del regolamento UE «SIS rimpatri» 2.5.5 Entrata in vigore dei regolamenti SIS 2.6 Punti essenziali della normativa di attuazione 2.6.1 La nuova normativa proposta in relazione al regolamento «SIS polizia» 2.6.2 La nuova normativa proposta in relazione al regolamento «SIS frontiere» 2.6.3 La nuova normativa proposta in relazione al regolamento «SIS rimpatri» 2.6.4 Campo di applicazione della direttiva sul rimpatrio 2.6.5 Trasposizione pratica del regolamento «SIS polizia» 2.6.6 Trasposizione pratica del regolamento «SIS frontiere» 2.6.7 Trasposizione pratica del regolamento «SIS rimpatri» 2.7 Commento ai singoli articoli degli atti normativi di attuazione 2.7.1 Legge sugli stranieri e la loro integrazione

3120

3123 3123 3123 3125 3126 3126 3127 3128 3128 3129 3130 3131 3132 3134 3137 3137 3138 3138 3141 3147 3154 3160 3161 3161 3164 3166 3168 3171 3172 3173 3174 3174

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2.7.2 2.7.3

2.8

2.9

3

Legge sull'asilo Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 2.7.4 Codice penale 2.7.5 Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione Ripercussioni dei regolamenti UE e dell'atto normativo di attuazione 2.8.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione presso la SEM 2.8.3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione presso l'AFD 2.8.4 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni Aspetti giuridici 2.9.1 Costituzionalità 2.9.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 2.9.3 Forma dell'atto (decreto federale, atto normativo di attuazione) 2.9.4 Applicazione provvisoria 2.9.5 Subordinazione al freno alle spese 2.9.6 Delega di competenze legislative

Modifica della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (secondo progetto) 3.1 Situazione iniziale 3.1.1 Necessità di intervento e obiettivi 3.1.2 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale 3.1.3 Interventi parlamentari 3.2 Procedura di consultazione 3.2.1 Aspetti generali 3.2.2 Onere supplementare per i Cantoni 3.2.3 Allestimento delle interfacce tra i sistemi 3.2.4 Art. 3 cpv. 4bis D-LSISA 3.2.5 Rinuncia alla pronuncia di un'espulsione giudiziaria e fattispecie penali (art. 3 cpv. 4bis lett. e e g D-LSISA) 3.3 La nuova normativa proposta 3.3.1 Nuovi dati nel SIMIC 3.3.2 Dati di VOSTRA e progetto newVOSTRA 3.3.3 Inserimento dei dati tra l'entrata in vigore del presente progetto e new VOSTRA 3.4 Commento ai singoli articoli 3.4.1 Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

3179 3180 3181 3182 3196 3199 3200 3201 3202 3202 3203 3203 3203 3204 3205 3205 3205 3205 3206 3206 3207 3207 3207 3207 3208 3208 3209 3209 3210 3211 3212 3212 3121

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3.5

3.6

3.4.2 Legge sul casellario giudiziale Ripercussioni 3.5.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni Aspetti giuridici 3.6.1 Costituzionalità 3.6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 3.6.3 Subordinazione al freno alle spese

3215 3216 3216 3217 3217 3217 3218 3218

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) (Disegno)

3219

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen) (Disegno)

3223

Scambio di note del 20 dicembre 2018 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 e la decisione 2010/261/UE (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

3241

Scambio di note del 20 dicembre 2018 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e modifica e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

3245

Scambio di note del 20 dicembre 2018 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1860 sull'uso del SIS per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

3247

3122

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Messaggio 1

Introduzione

Il presente rapporto verte su due progetti: il primo riguarda la trasposizione del pacchetto di riforme concernente il sistema d'informazione Schengen (SIS, cfr. n. 2).

Il SIS permette una cooperazione efficace tra le autorità migratorie, doganali, giudiziarie e di polizia all'interno dell'UE e degli Stati associati a Schengen. Le autorità competenti di questi Stati possono immettere e consultare nel SIS i dati su persone cui è stato eventualmente vietato di entrare o soggiornare nell'UE, su persone scomparse (soprattutto minori) e su oggetti che potrebbero essere stati rubati, sottratti o smarriti.

Il secondo progetto concerne una modifica della legge federale del 20 giugno 20031 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA). Questa legge è adattata per garantire la registrazione delle espulsioni nel sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (Sistema d'informazione centrale sulla migrazione, SIMIC) e l'allestimento di una statistica completa sui rimpatri dei cittadini di Stati terzi e di quelli europei (cfr. n. 3).

La revisione della LSISA è inoltre volta a garantire che tutte le misure di allontanamento e respingimento siano registrate nel SIMIC, il che è reso possibile anche dalla trasposizione del pacchetto di riforme sul SIS. Essendo quindi i due disegni strettamente collegati fra loro, vengono illustrati insieme nel presente messaggio.

2

Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il SIS (primo progetto)

2.1

Situazione iniziale

2.1.1

Necessità di intervento e obiettivi

Con l'Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo d'associazione a Schengen, AAS), la Svizzera si è in linea di massima impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto normativo si svolge secondo una procedura speciale che prevede la notifica dello sviluppo da parte degli organi dell'UE responsabili e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.

Il 28 novembre 2018, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato un pacchetto di riforme costituito da tre regolamenti il cui scopo è sviluppare sotto il profilo tecnico e materiale il sistema d'informazione Schengen (SIS). Il pacchetto di riforme modifica e completa gradualmente, durante un periodo di transizione, le 1 2

RS 142.51 RS 0.362.31

3123

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attuali basi legali del SIS, fino a sostituirle definitivamente al momento, stabilito dalla Commissione europea, della messa in esercizio del nuovo sistema. Il SIS si basa sui tre regolamenti seguenti, che disciplinano l'esercizio e l'uso del sistema in diversi settori: ­

il regolamento (UE) 2018/18623 riguarda il settore della «cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale» (di seguito regolamento «SIS polizia»);

­

il regolamento (UE) 2018/18614 disciplina l'uso del sistema nel settore delle «verifiche di frontiera» (di seguito regolamento «SIS frontiere»)

­

il regolamento (UE) 2018/18605 costituisce la base dell'utilizzo del SIS in vista del «rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (di seguito regolamento «SIS rimpatri»).

Gestito congiuntamente dagli Stati Schengen, il SIS è un sistema elettronico di ricerca che contiene informazioni sulle persone ricercate dalla polizia o dalle autorità giudiziarie, sulle persone scomparse, in particolare minori, su quelle nei confronti delle quali è stato spiccato un divieto d'entrata e sugli oggetti rubati (p. es. auto e armi). Il SIS è uno strumento di fondamentale importanza per le autorità di polizia, doganali, giudiziarie e della migrazione nello spazio Schengen. Esso è ampiamente utilizzato anche in Svizzera, dove si eseguono giornalmente dalle 300 000 alle 350 000 consultazioni. Dalla sua introduzione, nel 2008, i riscontri positivi quotidiani nelle ricerche di persone e oggetti dalla Svizzera e dall'estero sulla base delle numerose consultazioni sono quasi raddoppiati. Inoltre la corrispondenza in relazione ai riscontri positivi è aumentata di un terzo dal 2008. Il servizio di contatto nazionale SIRENE Svizzera6 presso l'Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile delle ricerche via SIS, dello scambio d'informazioni a livello nazionale e internazionale in merito ai dati SIS nonché del rapido trattamento dei riscontri positivi.

Le novità proposte mirano ad armonizzare le procedure nazionali per l'uso del SIS, in particolare nel caso di reati di natura terroristica e di rapimento o sottrazione di minori ad opera di un genitore. Inoltre intendono permettere di memorizzare nel sistema non solo nuove categorie di ricerca di oggetti ma anche ulteriori dati biometrici utili per l'identificazione (DNA delle persone scomparse, impronte digitali, tracce di autori sconosciuti rilevate sul luogo del reato). Non appena la tecnologia 3

4

5

6

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

SIRENE è l'acronimo di Supplementary Information Request at the National Entry.

3124

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sarà in grado di confrontare l'immagine del volto con la foto sul documento, le nuove disposizioni permetteranno di procedere a tale confronto presso le porte automatizzate delle partenze e degli arrivi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. I divieti di entrata e le decisioni di rimpatrio devono essere tassativamente registrati nel sistema. Inoltre, con le nuove disposizioni l'Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE (Frontex) avrà un'interfaccia tecnica per accedere al SIS che le permetterà di consultare i dati del sistema. I regolamenti ampliano i diritti di Europol di accedere e consultare i dati nel SIS per l'adempimento dei suoi compiti.

I tre presenti regolamenti sono stati elaborati in seguito agli attacchi terroristici nello spazio Schengen e alle nuove sfide migratorie; il loro scopo è migliorare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera e aumentare la sicurezza interna.

Essi sono stati notificati alla Svizzera il 20 novembre 2018 come sviluppi dell'acquis di Schengen e il 19 dicembre 2018 il nostro Consiglio ha ratificato gli scambi di note concernenti il loro recepimento, con riserva di approvazione parlamentare.

2.1.2

Panoramica dei miglioramenti introdotti con le riforme concernenti il SIS

Lo sviluppo del SIS apporta singoli miglioramenti, nuove possibilità di segnalazione e nuovi accessi al SIS per le autorità svizzere. Particolarmente importanti sono i seguenti aspetti: ­

l'introduzione del termine di 12 ore per lo scambio di informazioni supplementari attraverso l'ufficio SIRENE deve permettere di accelerare ulteriormente la cooperazione tra questi uffici e contribuire a una più rapida elaborazione dei riscontri positivi;

­

l'obbligo di segnalare le persone collegate al terrorismo permette di ricercarle in modo capillare, il che contribuisce a migliorare la sicurezza interna in tutti gli Stati Schengen;

­

secondo il diritto vigente, i minori possono essere segnalati in via preventiva nel sistema nazionale di ricerca informatizzato (RIPOL), se sussiste il pericolo di rapimento da parte di un genitore. Il pacchetto di riforme concernente il SIS consentirà ora di segnalare, a livello europeo e in via preventiva, i minori da trattenere per evitare che siano condotti illecitamente in un Paese terzo;

­

la memorizzazione nel SIS di un'impronta digitale rinvenuta sul luogo di un reato grave o di stampo terroristico completa il dispositivo, vigente e futuro, applicato in Svizzera;

­

l'introduzione dell'obbligo di segnalare tutti i divieti di entrata (disposti ai sensi della direttiva sul rimpatrio o per motivi di sicurezza);

­

la nuova segnalazione ai fini del rimpatrio nel SIS permetterà di visualizzare le decisioni di rimpatrio nello spazio Schengen.

3125

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2.1.3

Svolgimento ed esito dei negoziati

Il 23 dicembre 2016 la Commissione europea ha presentato le tre proposte di regolamento volte a modificare le basi legali del SIS e riguardanti l'uso di tale sistema nell'ambito della gestione delle frontiere, della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e del rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare.

Il dibattito nel gruppo di lavoro del Consiglio è durato da gennaio a ottobre 2017 ed è stato particolarmente intenso per quanto riguarda il controllo di indagine, le disposizioni sulla copia nazionale dei dati, la qualità delle tracce sul luogo del reato, la procedura di consultazione in caso di divieti di entrata, i tempi di reazione e di cancellazione, la compatibilità con la protezione dei dati e la compatibilità con il progetto previsto sull'interoperabilità dei sistemi informatici dell'Unione. La Svizzera ha preso parte attivamente ai colloqui nell'ambito del suo diritto di partecipazione.

Il 6 novembre 2017 veniva adottato il mandato negoziale della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo e due giorni dopo il Comitato dei rappresentati permanenti (COREPER) definiva, insieme al Parlamento europeo, le direttive negoziali per il trilogo con il Parlamento europeo, tenutosi sette volte tra novembre 2017 e giugno 2018. Durante l'ultimo trilogo, il 12 giugno 2018, è stato possibile trovare un compromesso: i tre regolamenti sono stati approvati il 19 giugno 2018 dal COREPER e il giorno dopo dalla commissione LIBE del Parlamento europeo. Il compromesso raggiunto è stato approvato dal Parlamento europeo (seduta plenaria) il 24 ottobre 2018 e dal Consiglio dell'Unione europea il 19 novembre 2018. L'approvazione formale dei regolamenti è infine seguita il 28 novembre 2018 (con la firma dell'atto normativo da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE). Gli sviluppi dell'acquis di Schengen sono stati notificati alla Svizzera il 20 novembre 2018.

2.1.4

Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen

In virtù dell'articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera si è in linea di massima impegnata a recepire e, nella misura in cui ciò sia necessario, a trasporre nel diritto interno tutti gli atti emanati dall'UE come sviluppi dell'acquis di Schengen.

L'articolo 7 AAS prevede una procedura particolare per il recepimento e la trasposizione nel diritto nazionale degli sviluppi dell'acquis di Schengen. Innanzitutto, l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l'avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Il Consiglio federale ha 30 giorni a disposizione per comunicare all'organo competente (Consiglio dell'UE o Commissione) se ed eventualmente entro quale termine la Svizzera intende recepire lo sviluppo. Il termine di 30 giorni decorre dall'adozione dell'atto da parte dell'UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).

Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note, che dal punto di 3126

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vista svizzero rappresenta un trattato internazionale. In linea con le disposizioni costituzionali, questo trattato deve essere approvato dal Consiglio federale o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo.

I tre regolamenti europei notificati alla Svizzera sono giuridicamente vincolanti; il loro recepimento richiede pertanto la conclusione di uno scambio di note.

In questo caso, l'approvazione dello scambio di note compete all'Assemblea federale (cfr. n. 2.9.1); di conseguenza nelle note di risposta la Svizzera ha comunicato all'UE che lo sviluppo dell'acquis di Schengen in questione può essere per lei vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e attuare lo sviluppo di Schengen a decorrere dalla notifica dell'atto da parte dell'UE.

Entro tale termine deve aver luogo anche un eventuale referendum.

Non appena la procedura nazionale è stata completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE adempiuti, la Svizzera ne informa per scritto il Consiglio dell'UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum, questa notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica degli scambi di note.

Partendo dalla data di notifica (20 novembre 2018), il termine per il recepimento e la trasposizione dei regolamenti scade dunque il 20 novembre 2020. Poiché la data prevista per l'applicazione delle disposizioni è successiva, esiste de facto una certa flessibilità che consente eventualmente di prorogare tale termine in modo pragmatico.

L'eventuale mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen comporterebbe, nel caso estremo, la fine della cooperazione di Schengen e quindi anche di Dublino (cfr. art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l'art. 14 par. 2 AAD7)8.

2.1.5

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Il 29 gennaio 2020 il nostro Consiglio ha adottato il messaggio sul programma di legislatura 2019­20239, in cui il presente progetto è menzionato. La presente adozione dello sviluppo di Schengen contribuisce all'attuazione della linea guida 1, obiettivo 4 e della linea guida 3, obiettivi 13­15: con la corretta applicazione del SIS, la Svizzera rinnova e sviluppa le sue relazioni politiche ed economiche con l'UE. Questo è anche un obiettivo della strategia di politica estera del Consiglio federale 2020­202310. Inoltre la Svizzera può utilizzare il SIS anche per gestire la migrazione. Il nostro Paese deve prevenire e combattere efficacemente la violenza, 7

8 9 10

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, RS 0.142.392.68.

Cfr. in generale il messaggio «Accordi bilaterali II», FF 2004 5273, n. 2.6.7.5.

Messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019­2023, FF 2020 1565.

www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/publications/Schweizerische Aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-2020­23_IT.pdf

3127

FF 2020

la criminalità e il terrorismo; deve inoltre conoscere le minacce interne ed esterne alla propria sicurezza e disporre dei mezzi necessari per fronteggiarle in modo efficace. A tale riguardo, il SIS è lo strumento investigativo più efficace nello spazio Schengen.

2.2

Procedura di consultazione

2.2.1

Aspetti generali

In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200511 sulla consultazione (LCo) è stata svolta una consultazione12.

Sono pervenute 46 risposte. In totale 25 Cantoni, 4 partiti politici, 4 organizzazioni mantello, il TF e il TAF e altre 11 cerchie interessate hanno presentato un parere scritto. Di questi, nove partecipanti hanno espressamente rinunciato a esprimere la propria posizione (OW, SZ, TF, FSA, USAM, Associazione svizzera dei magistrati [ASM], Donne evangeliche in Svizzera [EFS], Conferenza svizzera dei delegati comunali, regionali e cantonali all'integrazione degli stranieri [CDI] e Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità [CSP]).

I Cantoni AG, AI, BL, FR, GE, GR, JU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione [ASM], l'Unione delle città svizzere, PBD, PS, UDC, PLR e CDDGP accolgono con favore il progetto (incl. LSISA), avanzando tuttavia alcune osservazioni. AR, BS, BE GL, LU e ZG lo approvano in toto, senza alcuna richiesta di modifica.

Il pacchetto di riforme SIS è accolto positivamente da un'ampia maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione. Ci si attende in generale una migliore cooperazione a livello internazionale e una maggiore sicurezza nello spazio Schengen (BL, FR, SO, VD, VS, PBD, CDDGP, Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere e Fédération des entreprises romandes).

Gran parte dei Cantoni e la ASM fanno presente il notevole onere supplementare per i Cantoni. In particolare, alcuni sostengono gli sforzi dell'UE per combattere l'immigrazione clandestina e migliorare il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente (JU, SO, VS, ASM). PBD e UDC accolgono con favore l'avamprogetto, ma auspicano che nel messaggio siano meglio precisati i relativi costi.

L'Unione sindacale svizzera (USS) avanza critiche nei confronti dei regolamenti SIS, AsyL ha delle riserve di fondo verso il SIS nel suo complesso. USS, AsyL e OSAR esigono che la Svizzera si limiti ai necessari adeguamenti e attui gli sviluppi di Schengen nel rispetto dei diritti umani.

Alcuni sottolineano l'importanza della partecipazione della Svizzera alla cooperazione Schengen in quanto tale e la necessità di trasporre questo sviluppo Schengen (JU, PBD, USS). Infine, alcune nuove possibilità nell'ambito della cooperazione 11 12

RS 172.061 www.admin.ch > Diritto federale > Procedura di consultazione > Procedura di consultazione concluse> 2019 > DFGP

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Schengen, come ad esempio la segnalazione preventiva di persone particolarmente vulnerabili, sono espressamente accolte con favore (AG, FR, GR, SO e UDC).

L'Aiuto delle chiese evangeliche svizzere (ACES) si è espresso unicamente in merito alla trasposizione del regolamento «SIS frontiere», respingendolo.

Considerate le prese di posizione nel complesso positive, l'avamprogetto posto in consultazione è mantenuto nei suoi punti essenziali. Di seguito sono illustrati nel dettaglio alcuni punti che hanno suscitato interrogativi.

2.2.2

Nuovi compiti e obblighi

ASM, ZH, AG, AI, ZG, BL, SH, SO, SG, GR, JU, NE e CDDGP sottolineano il notevole onere supplementare previsto per i Cantoni in considerazione delle modifiche legislative proposte. In particolare sono onerosi la segnalazione delle decisioni di rimpatrio nel SIS, la registrazione dei dati biometrici e l'aggiornamento continuo dei dati. Il TI ritiene invece che l'avamprogetto non comporti per le autorità cantonali alcun onere supplementare di rilievo né amministrativo né finanziario.

Posizione del Consiglio federale Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il progetto comporterà un onere supplementare per le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. Quando verrà inserita una decisione di rimpatrio o un divieto d'entrata, dovranno essere immessi nuovi dati nel SIMIC. Questi dati saranno trasmessi automaticamente al SIS.

Per alleggerire l'onere che grava sui Cantoni, alcuni processi vengono adeguati. In caso di segnalazioni svizzere ai fini del rimpatrio, le competenti autorità di controllo alla frontiera, a partenza avvenuta, devono cancellare immediatamente dal SIS la segnalazione ai fini del rimpatrio e inserire l'eventuale segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata. Pertanto, i Cantoni e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non dovranno più svolgere queste attività, come invece era previsto nell'avamprogetto posto in consultazione. L'articolo 68d D-LStrI viene modificato di conseguenza.

Inoltre, i dati biometrici non saranno più registrati nel SIMIC bensì nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS). I dati biometrici (impronte digitali) dei richiedenti l'asilo e degli stranieri sono già inseriti in AFIS ed è ragionevole prevedere un inserimento in questa banca dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) legato al rimpatrio e ai divieti di entrata, se qui non ancora disponibili. In tal modo si sfruttano le sinergie e grazie a processi semplificati nel medio periodo si alleggeriscono i Cantoni. L'articolo 68a capoverso 4 D-LStrI viene modificato di conseguenza.

Infine, la SEM fungerà da primo punto di contatto per l'ufficio SIRENE nelle richieste concernenti decisioni di rimpatrio degli altri Stati Schengen. Nel quadro dell'attuale servizio di picchetto della SEM è sempre garantita la raggiungibilità affinché i termini di risposta richiesti possano essere in linea di principio osservati.

Se dovesse risultare che queste domande non possono più essere trattate nel quadro 3129

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di un servizio di picchetto occorrerà adottare corrispondenti misure organizzative.

Ciò dovrebbe alleggerire le autorità cantonali della migrazione (si veda anche la risposta del Consiglio federale all'Ip. Hêche [19.3711] del 19 giugno 2019 «Sviluppo del sistema d'informazione Schengen. Tenere conto delle ripercussioni per i Cantoni»).

2.2.3

Protezione dei dati

Attraverso le nuove possibilità e obblighi legati alle segnalazioni aumenta il numero e l'elaborazione di dati sensibili nel SIS. Per questa ragione in alcuni casi si chiede, in fase di attuazione, di prestare particolare attenzione alla protezione dei dati (USS e OSAR).

Il PS ritiene problematica la raccolta e la diffusione dell'immensa quantità di dati sensibili su cui si basa il SIS. USS e AsyL temono un maggiore rischio di abuso a causa della mancanza di un controllo sovranazionale sui diritti in materia di protezione dei dati. L'accesso a ogni singolo insieme di dati deve essere attentamente ponderato.

Posizione del Consiglio federale La Commissione europea ha elaborato i tre regolamenti UE con la partecipazione del Garante europeo della protezione dei dati. Per alcune segnalazioni di persone nel settore di polizia, ad esempio, è stato disciplinato in modo più preciso il periodo di conservazione dei dati superiore a tre anni. Si può pertanto presumere che i regolamenti SIS siano in linea con il diritto alla sfera privata e alla protezione dei dati applicabile nell'UE.

Un intero capo dei regolamenti SIS è dedicato alla protezione dei dati e alla relativa sorveglianza13. Inoltre è previsto anche un controllo da parte del Garante europeo della protezione dei dati; stessa funzione di controllo è svolta in Svizzera dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Pertanto, come gli altri Stati Schengen anche la Svizzera deve garantire che i dati registrati nel SIS siano trattati in modo conforme al diritto. Le sanzioni in materia sono previste nell'articolo 5a della legge federale del 13 giugno 200814 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP).

I diritti di accesso delle autorità sono disciplinati in modo esaustivo nei regolamenti SIS. Nel caso specifico l'accesso ai dati deve essere proporzionato agli obiettivi perseguiti ed essere concesso soltanto se i dati sono necessari per l'adempimento dei compiti delle competenti autorità.

In merito, il disegno di legge non deve essere adeguato.

13

14

Capo XVI regolamento «SIS polizia», capo IX regolamento «SIS frontiere», nel regolamento «SIS rimpatri» si rimanda alle disposizioni in materia di protezione dei dati del regolamento «SIS frontiere».

RS 361

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2.2.4

Pareri relativi al regolamento «SIS polizia»

Nel complesso, il nuovo regolamento «SIS polizia» viene accolto con favore, in particolare la nuova possibilità di segnalazione preventiva di persone particolarmente vulnerabili. In tal modo si può ad esempio prevenire il rischio di rapimento di bambini da parte di un genitore. Di seguito sono illustrati singoli punti oggetto di critiche.

Definizione di reati gravi Poiché nel caso di reati gravi il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha accesso a dati personali sensibili, secondo il PS è necessario precisare a livello di legge cosa s'intende per reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi dell'articolo 16 capoverso 5 lettera abis AP-LSIP (reati per i quali è prevista una pena minima di tre anni).

Posizione del Consiglio federale Nel messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2019 concernente la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (PMT)15 viene definito in modo più preciso il termine «reati gravi», che comprende in particolare i reati secondo l'articolo 286 capoverso 2 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP)16. Nel quadro delle modifiche di legge per la lotta al terrorismo, nel Codice penale svizzero (CP)17 vengono precisati inoltre i «reati di terrorismo». A livello di ordinanza è necessario stabilire quali dei reati puniti in Svizzera corrispondano alle disposizioni di Schengen. Una limitazione ai reati per cui è prevista una pena minima di tre anni non risulta idonea e limiterebbe l'attuale elenco dei reati.

In merito, il disegno di legge non deve essere adeguato.

Accesso da parte degli uffici delle armi L'UDC esprime riserve in merito all'accesso al SIS da parte degli uffici delle armi.

Nel messaggio devono essere spiegate in modo più chiaro le conseguenze per i cittadini che richiedono un permesso d'acquisto di armi.

Posizione del Consiglio federale Per poter acquistare un'arma è necessario un permesso d'acquisto di armi. I motivi di esclusione per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi sono indicati in particolare nell'articolo 8 capoverso 2 della legge del 20 giugno 199718 sulle armi (LArm). Per poter effettuare i necessari chiarimenti gli uffici cantonali competenti per la registrazione delle armi devono poter accedere al SIS. Le armi e le persone ricercate dalla Svizzera sono sempre registrate in
RIPOL. L'accesso al SIS offre alle autorità competenti la possibilità di verificare se l'arma da fuoco in questione sia ricercata a fini di sequestro in uno Stato Schengen o se la persona che ha chiesto la

15 16 17 18

FF 2019 3935 4011 RS 312.0 RS 311.0 RS 514.54

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registrazione sia segnalata (cfr. art. 47 regolamento «SIS polizia»; n. 2.5.2). In merito, il disegno di legge non deve essere adeguato.

Clausola di delega al Consiglio federale Il PS auspica che la protezione e la sicurezza dei dati siano disciplinate a livello di legge e non dal Consiglio federale a livello di ordinanza (art. 16 cpv. 9 lett. a e g D-LSIP).

Posizione del Consiglio federale La clausola di delega al Consiglio federale già esistente deve essere mantenuta: consente infatti di precisare a livello di ordinanza le norme fondamentali in materia di protezione e di sicurezza dei dati già contenute nella legge federale del 19 giugno 199219 sulla protezione dei dati (LPD) e nei regolamenti SIS. Una delega simile è prevista anche per altri sistemi Schengen (EES, C-VIS, Eurodac ecc.). In merito, il disegno di legge non deve essere adeguato.

2.2.5

Pareri relativi al regolamento «SIS frontiere»

Obbligo di segnalare il divieto d'entrata nel SIS Il TAF si chiede se sia pertinente pronunciare un divieto d'entrata contro lo straniero che ha minacciato o compromesso la sicurezza e l'ordine pubblico in Svizzera (cfr.

art. 24 par. 1 lett. a del regolamento «SIS frontiere»). Attualmente tale disposizione è potestativa (art. 67 cpv. 2 lett. a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI20). Secondo il TAF, è sempre necessario verificare individualmente se una segnalazione nel SIS è proporzionata.

Posizione del Consiglio federale Il nuovo regolamento «SIS frontiere» prevede l'inserimento obbligatorio nel SIS di un divieto d'entrata pronunciato per motivi di minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, ma anche quando è stato pronunciato un divieto d'entrata ai sensi della direttiva 2008/115/CE21(di seguito: direttiva sul rimpatrio). Il controllo di proporzionalità viene effettuato in ogni caso in cui viene pronunciato e inserito nel SIS un divieto d'entrata. Devono essere soddisfatte le condizioni previste dal regolamento «SIS frontiere» (cfr. art. 68a cpv. 2 D-LStrI). Se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 24 paragrafi 1 e 2 del regolamento «SIS frontiere», i Cantoni possono presentare la loro richiesta di divieto d'entrata alla SEM. In tutti i casi è possibile un'eccezione per motivi umanitari (art. 67 cpv. 5 LStrI). In merito, il disegno di legge non deve essere adeguato

19 20 21

RS 235.1 RS 142.20 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

3132

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Novità dell'art. 67 LStrI e messa in pericolo dei migranti Alcuni partecipanti ritengono non sia necessario modificare l'articolo 67 LStrI (ACES e OSAR). A loro parere, l'articolo 24 del regolamento «SIS frontiere» è sufficiente e non prevede un'estensione del campo di applicazione dei reati che portano a una segnalazione nel SIS. La revisione comporta un peggioramento della situazione giuridica dei migranti.

Alcuni altri sostengono che un divieto d'entrata obbligatorio in caso di violazione dell'articolo 115 o 118 LStrI avrebbe conseguenze fatali per la maggior parte dei richiedenti l'asilo (USS, AsyL e OSAR), per i quali le porte dovrebbero sempre rimanere aperte. Infine, OSAR sostiene l'iniziativa parlamentare Mazzone (18.461) «Articolo 116 LStr. Basta con il reato di solidarietà». Anche per questo motivo ritiene si debba rinunciare al divieto d'entrata nel caso delle sanzioni previste dagli articoli 115 e seguenti LStrI.

Posizione del Consiglio federale L'articolo 24 del regolamento «SIS frontiere» modifica la normativa Schengen vigente. Il campo d'applicazione dei casi di segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno (corrispondente a «non ammissione e divieto di soggiorno», utilizzata nell'ordinanza dell'8 marzo 2013 sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE [RS 362.0], e a «respingimento e rifiuto d'entrata», utilizzato nel diritto dell'UE) si è ampliato, il che significa che l'attuale articolo 67 LStrI deve essere adattato. Questa modifica è necessaria per garantire che il diritto svizzero sia compatibile con il nuovo regolamento. I nuovi motivi per la pronuncia di un divieto d'entrata e per le segnalazioni SIS devono essere recepiti nella LStrI. Tuttavia, le autorità possono ancora applicare l'eccezione umanitaria di cui all'articolo 67 capoverso 5 LStrI.

Inoltre, chiunque presenti una domanda d'asilo ha diritto a una procedura d'asilo in Svizzera o all'aeroporto. Solo in caso di rigetto della domanda e di decisione di allontanamento, nel rispetto del principio di non respingimento, si pone la questione del divieto d'entrata (art. 67 cpv. 1 LStrI).

Il regolamento «SIS frontiere» prevede che la violazione delle disposizioni relative all'entrata o al soggiorno da parte di un cittadino di uno Stato terzo deve comportare un
divieto d'entrata e una segnalazione ai fini del respingimento nel SIS. In questi casi secondo il regolamento (art. 24 par. 1 e 2) vi è una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Ciò concerne le persone oggetto di decisione di rimpatrio e che non beneficiano di protezione in Svizzera.

L'iniziativa parlamentare Mazzone 18.461 mira a modificare l'articolo 116 LStrI per non criminalizzare le persone che prestano assistenza e consentono l'ingresso illegale in Svizzera, a condizione che l'atto sia disinteressato e che queste persone non ne traggano alcun beneficio personale. Il nuovo motivo della segnalazione di cui sopra non è quindi incompatibile con l'iniziativa Mazzone che riguarda persone terze.

In merito, il disegno di legge non deve essere adeguato

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Comunicazione delle sentenze alle autorità cantonali della migrazione NE approva che sia pronunciato e registrato nel SIS un divieto d'entrata nei confronti di una persona che ha commesso o tentato di commettere un reato connesso al diritto di soggiorno (p. es. condanna ai sensi dell'art. 115 o 118 LStrI). Le autorità giudiziarie devono essere rese attente dell'obbligo di trasmettere queste sentenze alle autorità della migrazione.

Posizione del Consiglio federale È importante che le condanne siano trasmesse alle autorità della migrazione. In generale, queste informazioni sono trasmesse dalle autorità penali alle autorità cantonali e federali della migrazione. L'articolo 97 LStrI disciplina anche l'assistenza amministrativa tra le autorità responsabili dell'attuazione della LStrI.

Inoltre, newVOSTRA prevede che le autorità di migrazione ricevano automaticamente informazioni sulle persone che sono state oggetto di una sentenza penale. In merito, il disegno di legge non deve essere adeguato Registrazione e trasmissione dei dati biometrici FR raccomanda che i dati biometrici siano trasmessi direttamente da AFIS alle autorità cantonali della migrazione al fine di sollevare le autorità di polizia da un ulteriore onere. Il PS, invece, respinge la possibilità di trasferire automaticamente i dati biometrici da parte della SEM al SIS (art. 68 cpv. 3 secondo periodo AP-LStrI).

Posizione del Consiglio federale La richiesta di FR è presa in considerazione; recentemente è stato previsto l'utilizzo dei dati biometrici disponibili in AFIS. Se questi non sono disponibili, le autorità cantonali dovranno inserirle anche in AFIS. Parte di AFIS conterrà quindi i dati biometrici delle persone oggetto di una decisione di rimpatrio o di un divieto d'entrata. Durante questa registrazione non viene effettuato alcun confronto con i dati AFIS esistenti. Nel SIMIC un codice indicherà la presenza di questi dati in AFIS per ogni persona oggetto di una decisione di rimpatrio.

Sulla base dei tre regolamenti SIS, ma anche del regolamento SIS attualmente in vigore, i dati biometrici disponibili devono essere trasmessi al SIS. La trasmissione manuale dei dati non sarebbe realistica, dato il numero di casi in questione. La trasmissione automatica dall'AFIS al SIS è una soluzione adeguata che garantisce la sicurezza e la protezione
dei dati, in quanto si svolge in un ambiente chiuso senza possibilità di esportazione manuale. Tutto ciò aumenta l'affidabilità e riduce i rischi di manipolazioni errate. In merito, il disegno di legge non deve essere adeguato

2.2.6

Pareri relativi al regolamento «SIS rimpatri»

Riconoscimento delle decisioni di rimpatrio di altri Stati Schengen L'UDC chiede quale sia la base di un rimpatrio nel Paese d'origine. VD ritiene che il riconoscimento delle decisioni comporti una nuova decisione in Svizzera e procedure analoghe con un carico di lavoro significativo.

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Posizione del Consiglio federale La procedura per il riconoscimento delle decisioni richiede certamente, in parte, un nuovo esame da parte della Svizzera. L'articolo 83a dell'ordinanza del 24 ottobre 200722 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) prevede che si verifichi se l'esecuzione dell'allontanamento nello Stato d'origine o di provenienza è ancora ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile e che si emani una decisione. Secondo il diritto vigente una simile verifica è necessaria per ogni allontanamento.

In materia di asilo, la SEM può emanare una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'articolo 31a capoverso 1 lettera f della legge del 26 giugno 199823 sull'asilo (LAsi) sulla base di una decisione in materia di asilo e allontanamento emanata dal competente Stato Dublino (art. 29c dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 199924; OAsi 1). Anche in questo caso, l'allontanamento deve essere riesaminato. Le autorità cui compete il riconoscimento delle decisioni di allontanamento emanate da altri Stati Schengen sono la SEM (settore asilo) e i Cantoni (settore stranieri). In merito, il disegno di legge non deve essere adeguato Onere supplementare Alcuni Cantoni (AG, FR, JU, VD) sottolineano l'onere supplementare per i Cantoni dovuto all'obbligo di registrare le decisioni di rimpatrio, in particolare per la polizia e le autorità della migrazione. Inoltre, anche i necessari accertamenti in Svizzera comportano nuovi compiti.

Posizione del Consiglio federale Siamo consapevoli del fatto che alle autorità cantonali e alla SEM spetteranno nuovi compiti. Si sta facendo tutto il possibile per garantire soluzioni tecniche adeguate in vista dell'entrata in vigore dei regolamenti SIS in Svizzera. È previsto che una maschera SIMIC consentirà l'inserimento della decisione di allontanamento, delle sue motivazioni, degli eventuali reati commessi e di tutte le informazioni pertinenti.

SIMIC trasmetterà poi queste informazioni al SIS (cfr. n. 2.6.6).

Se durante un'ispezione constateranno che una persona è segnalata nel SIS ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen, le autorità cantonali dovranno contattare l'ufficio SIRENE di fedpol. Ciò concerne in primo luogo i Cantoni di confine. In caso di segnalazione nel SIS da parte della Svizzera, saranno necessari scambi di
informazioni con le competenti autorità svizzere, come già avviene oggi.

Rispetto del principio di non respingimento e agevolazione degli allontanamenti nello Stato d'origine L'OSAR è del parere che il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio sia problematico in quanto non esiste una prassi europea uniforme in materia di asilo.

Inoltre, questa nuova categoria di segnalazioni semplifica drasticamente gli allontanamenti verso il Paese d'origine e di provenienza (USS, AsyL). Secondo OSAR, 22 23 24

RS 142.201 RS 142.31 RS 142.311

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USS e AsyL, l'allontanamento agevolato in applicazione di questo regolamento non deve assolutamente ledere i principi del diritto internazionale quali il divieto di respingimento.

Posizione del Consiglio federale I casi di riconoscimento delle decisioni di asilo e di allontanamento dovrebbero essere limitati ai casi chiari che corrispondono alla prassi svizzera. In generale, dovrebbe essere data priorità all'applicazione del regolamento Dublino. Il principio del non respingimento deve essere rispettato.

Questa possibilità di riconoscimento esiste già oggi e non viene dunque introdotta con il presente sviluppo di Schengen. La novità consiste nel fatto che lo Stato Schengen che cattura lo straniero sa che un altro Stato Schengen ha emanato una decisione di rimpatrio nel settore degli stranieri e dell'asilo. Questa nuova categoria di segnalazioni mira a fornire una panoramica della situazione di un cittadino di uno Stato terzo. Il principio del non respingimento deve essere esaminato in occasione di ogni decisione di allontanamento, nonché in caso di riconoscimento di decisioni di altri Stati Schengen.

Campo d'applicazione della direttiva sul rimpatrio L'UDC chiede al Consiglio federale di spiegare chiaramente le conseguenze sulle espulsioni giudiziarie dell'applicazione della direttiva sul rimpatrio. Si dovrebbe esaminare se il periodo massimo di 18 mesi per la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista del rinvio coatto e la carcerazione cautelativa possa essere prorogato in caso di mancata applicazione della direttiva sul rimpatrio. Secondo l'UDC si dovrebbe inoltre esaminare il possibile inserimento di registrazioni provvisorie nel SIS.

Posizione del Consiglio federale L'applicazione della direttiva sul rimpatrio alle decisioni di espulsione giudiziaria è stata nuovamente esaminata nel dettaglio. Ne risulta che la presente direttiva si applica nel caso di un'espulsione giudiziaria. Ciò garantisce che tali decisioni siano inserite nel SIS conformemente al regolamento «SIS rimpatri». La durata massima della detenzione amministrativa non è direttamente collegata all'espulsione giudiziaria, che è una misura di natura penale e non è applicabile in questi casi.

Infine, è stata anche esaminata l'opportunità di segnalare nel SIS le ammissioni provvisorie. Si tratta di una misura sostitutiva
per una decisione di rimpatrio che non può diventare esecutiva. Una persona ammessa provvisoriamente ha il diritto di rimanere temporaneamente in Svizzera. Per questo motivo, una registrazione nel SIS non è giustificata.

Decisione di esecuzione dei Cantoni in caso di espulsione giudiziaria Secondo ASM e ZH è controverso se la determinazione del termine di partenza dopo un'espulsione giudiziaria passata in giudicato costituisca o meno una decisione (art. 68a cpv. 1 D-LStrI). La fissazione del termine di partenza è un semplice atto esecutivo, motivo per cui non deve essere emanato sotto forma di decisione.

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Posizione del Consiglio federale L'espulsione giudiziaria è considerata una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva sul rimpatrio. Affinché la parte dell'espulsione giudiziaria relativa al rimpatrio possa essere segnalata nel SIS, l'autorità responsabile dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria dovrebbe registrarla nel SIMIC solo al momento in cui l'esecuzione è ordinata e, allo stesso tempo, avviare la segnalazione nel SIS. Non si tratta di una decisione formale di allontanamento: è soltanto nel momento in cui l'autorità ordina l'esecuzione dell'espulsione o fissa una data per la partenza volontaria che la decisione di rimpatrio deve essere inserita nel SIS. Il disegno di legge viene modificato di conseguenza (art. 68a D-LStrI).

2.3

Consultazione delle commissioni parlamentari

Ai fini dell'applicazione parziale provvisoria degli scambi di note concernenti il recepimento dei regolamenti «SIS frontiere» e «SIS polizia», sono state consultate le Commissioni della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) e del Consiglio degli Stati (CPS-S) (art. 152 cpv. 3bis della legge federale del 13 dicembre 200225 sull'Assemblea federale [Legge sul Parlamento; LParl]). Entrambe le Commissioni si sono espresse a favore dell'applicazione parziale provvisoria (cfr.

n. 2.9.4).

2.4

Linee generali dei regolamenti europei

Finora il SIS si basava sostanzialmente sul regolamento (CE) n. 1986/200626 (regolamento SIS carte di circolazione), sulla decisione 2007/533/GAI 27 (decisione SIS) e sul regolamento (CE) n. 1987/200628 (regolamento SIS). Queste basi legali sono ora sostituite dai tre nuovi regolamenti UE che intendono migliorare e ampliare l'impiego del SIS: ­

25 26

27

28

il regolamento «SIS polizia» disciplina l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. È volto ad armonizzare le procedure nazionali di uso del SIS, in particolare per i reati legati al terrorismo. Esso introduce nuove possibilità di segnalazione, come ad esempio una segnalazione preventiva per le persone particolarmente vulnerabili; RS 171.10 Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione, versione della GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), versione della GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), versione della GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

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­

il regolamento «SIS frontiere» disciplina l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera. Attraverso la sua applicazione diventa obbligatoria la segnalazione nel SIS dei divieti di entrata emanati nei confronti di cittadini di uno Stato terzo per ragioni legate al diritto in materia di sicurezza e di migrazione. Inoltre, il regolamento prevede nuove e più rapide procedure di consultazione tra gli Stati Schengen;

­

il regolamento «SIS rimpatri» disciplina l'uso del SIS per il rimpatrio di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare. A tal fine viene introdotta una nuova categoria di segnalazione. La nuova normativa prevede la segnalazione nel SIS quando viene emanata una decisione di rimpatrio riguardante un cittadino di uno Stato terzo il cui soggiorno è irregolare, conformemente alla direttiva sul rimpatrio. Anche in questo caso sono previste nuove procedure di consultazione tra gli Stati Schengen.

Costituendo insieme le nuove basi legali per l'istituzione e l'esercizio del SIS, i primi due regolamenti UE contengono norme comuni, illustrate nel numero 2.5.1.

2.5

Commento ai singoli articoli dei regolamenti europei

2.5.1

Disposizioni comuni in relazione all'istituzione e all'esercizio del sistema

Le disposizioni simili dei regolamenti «SIS polizia» e «SIS frontiere» sono illustrate di seguito.

Gestione e costi Alcuni aspetti, già presenti nelle vigenti basi legali e riguardanti l'esercizio e i costi (art. 4, 5, 7 e 15 del regolamento «SIS frontiere» e del regolamento «SIS polizia») nonché la continuità operativa del SIS (art. 6, 9 e 14 del regolamento «SIS frontiere» e del regolamento «SIS polizia») sono disciplinati allo stesso modo in entrambi i regolamenti. Per esempio, deve essere garantita la disponibilità ininterrotta dei dati nel SIS per gli utenti finali (art. 6 di entrambi i regolamenti). Ora gli Stati Schengen sono tenuti a formare il proprio personale con diritto di accesso al SIS non solo in merito alla sicurezza e alla protezione dei dati, ma anche in relazione ai reati e ai diritti fondamentali (art. 14 di entrambi i regolamenti). Gli Stati membri ora devono disporre anche di un programma nazionale di formazione sul SIS che comprenda una formazione per gli utenti finali e per il personale degli uffici SIRENE. Almeno una volta l'anno saranno organizzati corsi comuni di formazione a livello di UE per rafforzare la cooperazione tra gli uffici SIRENE.

Protezione e sicurezza dei dati Per quanto riguarda la protezione e la sicurezza dei dati, entrambi i regolamenti contengono disposizioni di identico tenore (tra cui art. 10, 12, 16, 21 del regolamento «SIS frontiere» e del regolamento «SIS polizia»). Tuttavia l'articolo 10 paragrafo 1 lettere m e n (di entrambi i regolamenti) ora garantisce che, in caso di interruzioni, i sistemi impiegati siano ripristinati per la normale gestione dagli Stati membri 3138

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e che i dati personali conservati nel SIS non vengano falsati da errori di funzionamento del sistema.

Anche il requisito posto agli Stati Schengen di verificare la proporzionalità prima di inserire una segnalazione è ampliato: adesso infatti occorre verificare l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso non solo al momento di inserire la segnalazione ma anche quando si decide di prolungarne il periodo di validità (art. 21 par. 1 di entrambi i regolamenti).

Inoltre, per quanto riguarda la protezione dei dati (art. 51­57 del regolamento «SIS frontiere» e art. 66­71 del regolamento «SIS polizia»), i regolamenti contengono disposizioni dello stesso tenore riguardanti la legislazione applicabile, il diritto di accesso, la rettifica di dati inesatti e la cancellazione di dati archiviati illecitamente, i mezzi d'impugnazione e il controllo della parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS). I regolamenti specificano più in dettaglio quando uno Stato membro è autorizzato a non informare una persona in merito ai dati personali nel SIS che la riguardano: per non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari, oppure per non compromettere la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali o ancora per proteggere la sicurezza pubblica e quella nazionale oppure i diritti e le libertà altrui.

Ora lo Stato Schengen deve fornire i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione di non fornire le informazioni all'interessato e mettere questi dati a disposizione dell'autorità di controllo. Inoltre gli Stati Schengen devono presentare relazioni annuali al garante europeo della protezione dei dati concernenti il numero e il tipo di richieste di accesso e di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancellazioni di dati.

Obbligo di segnalazione in caso di reati di terrorismo In virtù dell'articolo 21 paragrafo 2 (regolamento «SIS polizia» e regolamento «SIS frontiere»), gli Stati Schengen sono tenuti a segnalare nel SIS le persone che commettono reati di terrorismo. Eventuali deroghe a quest'obbligo sono previste unicamente se la segnalazione potrebbe compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari.

Verifica dell'identità In entrambi i regolamenti è prevista una verifica
dell'identità di una persona mediante fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici29 (art. 32 e 33 del regolamento «SIS frontiere» e art. 42 e 43 del regolamento «SIS polizia»). La possibilità di effettuare una consultazione con le impronte digitali per identificare una persona è già prevista dall'articolo 22 del regolamento SIS e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio. I nuovi regolamenti impongono di procedere a questo tipo di consultazione per confermare l'identità di una persona rintracciata nel SIS grazie ai dati alfanumerici (art. 33 par. 1 del regolamento «SIS frontiere» e art. 43 par. 1 del regolamento «SIS polizia»).

29

Impronte digitali e palmari.

3139

FF 2020

Adesso per identificare una persona è possibile utilizzare, oltre alle fotografie e alle impronte digitali, anche le immagini del volto e le impronte palmari e, solo nel caso di una persona scomparsa, i profili DNA (art. 42 par. 3 del regolamento «SIS polizia»). Non appena tecnicamente possibile e se sarà garantito un grado elevato di affidabilità, per identificare una persona si potranno anche confrontare al confine le fotografie con le immagini del volto30 (cfr. anche n. 2.5.2 sul regolamento «SIS polizia e n. 2.5.3 sul regolamento «SIS frontiere»).

Diritti di accesso I diritti di accesso delle agenzie dell'UE (utenti istituzionali) al SIS sono ampliati.

Europol (art. 35 del regolamento «SIS frontiere», art. 48 del regolamento «SIS polizia»), Eurojust (art. 49 del regolamento «SIS polizia»), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (art. 50 del regolamento «SIS polizia», art. 46 del regolamento «SIS frontiere»), comprese le squadre che assolvono compiti attinenti al rimpatrio e le squadre di sostegno per la gestione della migrazione, possono accedere, ove necessario all'adempimento del loro mandato, al SIS e ai suoi dati.

L'attuale accesso al SIS da parte di Europol per consultare le segnalazioni di persone scomparse e i divieti di entrata comprende ora anche la possibilità di scambiare informazioni supplementari conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE 31 e di procedere a ulteriori consultazioni. Totalmente nuovo è invece l'accesso al sistema da parte di Frontex, se necessario per adempiere i suoi compiti, previsto nel piano di un intervento specifico e finalizzato a eseguire controlli di sicurezza sui cittadini di Stati terzi che chiedono la protezione internazionale o controlli di frontiera.

Altre disposizioni Anche per quanto riguarda le definizioni, i due regolamenti contengono disposizioni comuni (art. 3 del regolamento «SIS frontiere», art. 3 del regolamento «SIS polizia»). Nei regolamenti sono integrate nuove definizioni soprattutto di carattere tecnico.

Gli articoli sulla responsabilità e le sanzioni (art. 72 e 73 del regolamento «SIS polizia» e art. 58 e 59 del regolamento «SIS frontiere») continuano a garantire che ogni abuso, ogni trattamento di dati memorizzati nel SIS e ogni scambio di informazioni supplementari contrari ai regolamenti UE
siano puniti ai sensi della legislazione nazionale.

Le modalità per introdurre una verifica e un monitoraggio corretti del SIS e la garanzia del suo funzionamento sono menzionati in entrambi i regolamenti (art. 60 del regolamento «SIS frontiere» e art. 74 del regolamento «SIS polizia»). L'Agenzia 30

31

Prima di implementare questa funzionalità nel SIS, la Commissione sottoporrà per consultazione al Parlamento europeo un rapporto sulla disponibilità, l'impiego e l'affidabilità delle tecnologie necessarie.

Decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1528, GU L 231 del 7.9.2017, pag. 6.

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dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (euLISA) è ora esplicitamente incaricata di fornire statistiche giornaliere, mensili e annuali sul modo in cui viene utilizzato il sistema. A tal fine eu-LISA istituisce e ospita un archivio centrale. Il personale autorizzato degli Stati Schengen, della Commissione, di Europol, di Eurojust e di Frontex può accedervi per redigere le statistiche e i rapporti necessari.

Infine, in entrambi i regolamenti sono disciplinate in modo analogo le connessioni tra segnalazioni, finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari nonché il divieto di trasmissione di dati personali a terzi (art. 48­50 del regolamento «SIS frontiere» e art. 63­65 del regolamento «SIS polizia»).

2.5.2

Contenuto del regolamento «SIS polizia»

Il regolamento «SIS polizia» modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché la decisione 2010/261/UE32 della Commissione. Di seguito è illustrato il nuovo contenuto del regolamento «SIS polizia». 33 Categorie di dati e indicatori di validità (capo V) Art. 20

Categorie di dati

Il presente pacchetto di riforme amplia le categorie di dati che possono essere elaborati nel SIS. Oltre ai dati già disponibili in base al diritto vigente, come nome, cognome e data di nascita, le segnalazioni nel SIS contenenti informazioni sulle persone possono ora includere anche i seguenti dati:

32

33

34

­

l'indicazione che la persona è coinvolta in una delle attività di cui agli arti34 coli 3­14 della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo;

­

l'indicazione che la persona è a rischio suicidio;

­

l'indicazione che la persona pone una minaccia per la salute pubblica;

­

l'informazione che il numero di registrazione della persona è in un registro nazionale;

­

il tipo, il Paese di rilascio, il numero, la data di emissione dei documenti di identificazione della persona;

­

una copia a colori dei documenti di identificazione della persona; Decisione 2010/261/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l'infrastruttura di comunicazione, GU L 112 del 5.5.2010, pag. 31.

I seguenti capi del regolamento «SIS polizia» non hanno invece dato adito ad alcuna osservazione: capo I (Disposizioni generali), capo II (Competenze degli Stati membri), capo III (Competenze dell'agenzia), capo IV (Informazione del pubblico), capo VIII (Segnalazione di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario).

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/457/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88, 31.03.2017, pag. 6.

3141

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-

le impronte palmari e le immagini del volto;

­

i profili DNA in caso di persone scomparse (soltanto se non è disponibile alcun dato dattiloscopico adatto per l'identificazione, come impronte digitali o palmari);

­

la categorizzazione del tipo di caso relativo a una persona scomparsa (soltanto segnalazioni secondo l'art. 32).

Questa suddivisione più specifica è indispensabile affinché gli utenti finali del SIS possano prendere decisioni più circostanziate e adottare le misure necessarie.

Art. 22

Requisito per l'inserimento di una segnalazione

L'articolo 22 paragrafo 1 fissa l'insieme minimo di dati (costituisce un'eccezione l'art. 40 [Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione]) necessari per l'inserimento di una segnalazione. Nel caso di persone si tratta di cognome, data di nascita, ragione della segnalazione e misure da prendere in caso di riscontro positivo. Queste disposizioni sono già presenti nella vigente legislazione Schengen. Adesso i dati disponibili su particolari caratteristiche fisiche inalterabili e obiettive non si possono più inserire quando sono disponibili, ma soltanto se strettamente necessari per identificare la persona. In questo modo si facilita il lavoro dell'autorità segnalante e si garantisce una registrazione proporzionale.

Art. 23

Compatibilità delle segnalazioni

Il nuovo articolo 23 prevede che, prima di inserire una segnalazione, lo Stato Schengen verifichi se la persona o l'oggetto non sia già presente nel SIS ed effettui una verifica anche con i dati dattiloscopici, se disponibili (par. 1).

Per una stessa persona o per uno stesso oggetto è inserita nel SIS una sola segnalazione per Stato Schengen (par. 2). Se necessario e se le segnalazioni sono compatibili, altri Stati Schengen possono inserire nuove segnalazioni sulla stessa persona o sullo stesso oggetto.

Segnalazione di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione (capo VI) Art. 26

Obiettivi e condizioni per l'inserimento delle segnalazioni

Questo articolo disciplina la segnalazione di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o estradizione.

Gli Stati Schengen possono ora rendere temporaneamente non consultabile una segnalazione ai fini dell'arresto se le indagini e le operazioni di polizia sono ancora in corso (par. 4). In tal caso i funzionari sul posto non possono visualizzare la segnalazione per un determinato lasso di tempo mentre per gli uffici SIRENE essa resta sempre visibile. L'oscuramento momentaneo della segnalazione intende impedire che un'azione di polizia pianificata per arrestare un ricercato sia compromessa da un funzionario di polizia non coinvolto. Tale funzionalità è attivata per un periodo non superiore a 48 ore e può essere prolungata di ulteriori periodi di 48 ore. L'oscuramento di una segnalazione può essere attivato soltanto se non è disponibile al3142

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cun'altra possibilità e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente dello Stato segnalante. Inoltre, tutti gli Stati coinvolti nell'operazione in questione vanno informati attraverso i rispettivi uffici SIRENE.

Una segnalazione di una persona ricercata per l'arresto può essere collegata a una segnalazione di ricerca di oggetti (par. 5), a condizione che vi sia un collegamento univoco tra la persona e l'oggetto (veicoli, natanti, aeromobili, armi ecc.).

Segnalazione di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare (capo VII) Art. 32

Obiettivi e condizioni per l'inserimento delle segnalazioni

Il presente articolo disciplina la segnalazione di persone scomparse o vulnerabili.

Questa categoria di segnalazioni è ora definita più dettagliatamente e consente di effettuare segnalazioni preventive nel SIS in caso di minori, giovani e adulti che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce per l'ordine o la sicurezza pubblici, non devono lasciare il Paese, per esempio: ­

minori che possono essere sottratti da un genitore, un familiare o un tutore;

­

minori per i quali sussiste un concreto ed evidente rischio che siano fatti uscire dalla giurisdizione di uno Stato Schengen o che lascino detto Stato e ­ diventino vittime della tratta di esseri umani, di matrimoni forzati, di mutilazioni genitali (nel caso di bambine) o di altre forme di violenza di genere; oppure ­ siano reclutati o arruolati in gruppi armati o costretti a partecipare attivamente a ostilità;

­

adulti per i quali sussiste un concreto ed evidente rischio che siano fatti uscire dal territorio di uno Stato membro o che lo lascino e diventino vittime della tratta di esseri umani o di violenza di genere.

Art. 33

Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione

Questo articolo disciplina la procedura nei casi di riscontro positivo su segnalazioni di persone vulnerabili. Esso prescrive esplicitamente di consultare subito le autorità responsabili in caso di persone da porre sotto protezione e di concordare senza indugio, mediante lo scambio di informazioni supplementari, le misure da adottare (par. 2 e 3). Nel caso di un minore, queste misure vanno adottate nell'interesse superiore di quest'ultimo.

Segnalazione di persone e oggetti ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici (capo IX) Art. 36

Obiettivi e condizioni per l'inserimento delle segnalazioni

Questo articolo introduce la nuova categoria di segnalazione del controllo di indagine. Finora la legislazione europea aveva previsto soltanto il controllo discreto (in Svizzera denominata «sorveglianza discreta») e il controllo specifico. Questa segnalazione mira a interrogare la persona ricercata in base a un catalogo specifico di domande che l'autorità dello Stato segnalante ha inserito nel SIS (par. 2). In deter3143

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minate condizioni il controllo d'indagine serve a contrastare il terrorismo e reati gravi e può essere adottato, in base al regolamento dell'UE, sia a titolo preventivo che nel quadro di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena (par. 3).

Si tratta dell'interrogatorio di una persona, ma non della sua perquisizione o di quella degli oggetti che ha con sé e non corrisponde a un arresto. Sotto il profilo operativo, è probabile che il valore aggiunto del controllo di indagine sia esiguo rispetto a quello del controllo specifico. Va aggiunto che gli Stati Schengen sono liberi di inserire il controllo di indagine nella legislazione nazionale.

Art. 37

Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione

Questo articolo stabilisce la procedura in caso di riscontro positivo su una segnalazione nel quadro di un controllo discreto, un controllo d'indagine o un controllo specifico. In caso di riscontro positivo, le autorità dello Stato segnalante raccolgono e trasmettono determinate informazioni (p. es. il fatto che la persona cercata è stata localizzata, il luogo, l'ora, la data, l'itinerario, la destinazione, le persone in sua compagnia). È prevista una sequenza a cascata (par. 6): se la legislazione nazionale non autorizza il controllo specifico, quest'ultimo è convertito in controllo di indagine; se neanche questo controllo è previsto dallo Stato Schengen preposto all'esecuzione, esso viene convertito in controllo discreto.

Segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale (capo X) Art. 38

Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni

Questo articolo contiene una lista ampliata di oggetti che possono essere segnalati, tra cui documenti ufficiali in bianco e documenti di identità falsi, veicoli a motore a prescindere dal sistema di propulsione (ossia veicoli elettrici ma anche a benzina o diesel ecc.), motori per natanti e motori per aeromobili, banconote false, prodotti informatici e tecnici, componenti identificabili di veicoli a motore e di macchinari industriali nonché oggetti identificabili di elevato valore. In merito a quest'ultima categoria, un atto di esecuzione dell'UE definirà con più precisione di quali oggetti si tratta. L'articolo 38 non contiene più segnalazioni di mezzi di pagamento (p. es.

carte di credito) in quanto le segnalazioni corrispondenti sono risultate poco efficaci e non hanno praticamente mai condotto a un riscontro positivo.

Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione in conformità del diritto nazionale (capo XI) Art. 40

Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione in conformità del diritto nazionale

Ora si possono inserire nel SIS segnalazioni su ignoti ricercati contenenti unicamente dati dattiloscopici (impronte digitali e palmari). Queste segnalazioni possono essere inserite nel SIS per esempio se sul luogo di un grave reato (p. es. attentato terroristico, rapina) sono rinvenute delle tracce e vi sia il fondato motivo di credere che le impronte appartengano a uno degli autori del reato, se l'identità di questa persona non può essere stabilita sulla base di altre pertinenti banche dati nazionali, europee o internazionali.

3144

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Art. 41

Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione

Questo articolo disciplina il controllo del riscontro positivo con i dati inseriti a norma dell'articolo 40 (incl. la verifica dei dati dattiloscopici da parte di un esperto) conformemente al diritto nazionale. Tramite lo scambio di informazioni supplementari, gli Stati Schengen trasmettono informazioni sull'identità e il luogo di soggiorno della persona per agevolare una tempestiva indagine del caso.

Norme specifiche per i dati biometrici (capo XII) Art. 42

Norme specifiche per l'inserimento di fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici e profili DNA

Come già accennato nel numero 2.5.1, è possibile effettuare anche consultazioni sulla base di profili DNA in relazione a persone scomparse (art. 42 par. 3 e 43).

Secondo l'articolo 42 paragrafo 3, il profilo DNA può essere aggiunto a una segnalazione soltanto se si tratta di una segnalazione di una persona scomparsa che va posta sotto protezione per tutelarla o per prevenire una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (secondo l'art. 32 par. 1 lett. a); ciò può accadere soltanto se non è disponibile alcuna fotografia, immagine del volto o dato dattiloscopico oppure se tali elementi non permettono di identificarla. Infine, i profili trasmessi devono contenere solo le informazioni minime assolutamente necessarie per identificare la persona scomparsa.

Diritto di accesso e riesame delle segnalazioni (capo XIII) Art. 44

Autorità nazionali competenti con diritto di accesso ai dati nel SIS

Ora viene concesso l'accesso a tutte le segnalazioni SIS alle autorità nazionali preposte all'esame delle condizioni e all'adozione di decisioni relative all'ingresso per un soggiorno di lunga durata e il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, nonché per l'identificazione di persone che soggiornano in modo irregolare nel territorio degli Stati Schengen. Questa integrazione permette di consultare il SIS anche in merito a migranti irregolari presenti nello spazio Schengen. Questo accesso tuttavia non è concesso alle autorità competenti in materia di visti che emanano decisioni di entrata per soggiorni di breve durata. Queste autorità possono consultare soltanto le segnalazioni di decisioni di rimpatrio e divieti di entrata nel SIS.

Art. 45

Servizi competenti per l'immatricolazione dei veicoli

Gli Stati Schengen sono tenuti a concedere alle autorità competenti per l'immatricolazione dei veicoli l'accesso al SIS mediante procedura di richiamo. Queste autorità possono tuttavia accedere soltanto a determinate categorie di segnalazioni (veicoli o simili ai sensi dell'art. 38) e per determinati scopi (unicamente per verificare se gli oggetti di cui è richiesta l'immatricolazione sono stati rubati o smarriti oppure sono ricercati a fini probatori).

Art. 46

Servizi competenti per l'immatricolazione di natanti e aeromobili

Gli Stati Schengen sono tenuti a concedere alle autorità preposte all'immatricolazione di natanti e aeromobili l'accesso al SIS mediante procedura di richiamo.

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Queste autorità possono tuttavia accedere soltanto a determinate categorie di segnalazioni (natanti, aeromobili, compresi i relativi motori) e per determinati scopi (in particolare per verificare se gli oggetti di cui si richiede l'immatricolazione sono stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti oppure sono ricercati a fini probatori in procedimenti penali).

Art. 47

Servizi competenti per la registrazione delle armi da fuoco

Questo articolo disciplina l'accesso al SIS delle autorità preposte alla registrazione di armi da fuoco. Il presente regolamento concede loro un diritto di consultazione diretto alle segnalazioni delle persone ai sensi dell'articolo 26 (arresto a fini di estradizione), dell'articolo 36 (controllo discreto, controllo specifico e controllo di indagine) e dell'articolo 38 paragrafo 2 (ricerca d'oggetti, comunque limitatamente alle armi). L'accesso è effettuato per verificare se la persona che domanda un permesso è ricercata a scopo di arresto a fini di consegna o di estradizione oppure ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici oppure per verificare se l'arma da fuoco presentata per l'autorizzazione è ricercata a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.

Art. 53

Periodo di riesame delle segnalazioni di persone

Le segnalazioni di persone sono conservate nel SIS per il periodo necessario a realizzare le finalità per le quali sono state inserite. Se lo scopo non è stato raggiunto entro i tempi previsti, la segnalazione è riesaminata ed eventualmente prolungata.

Valgono i termini seguenti: cinque anni per segnalazioni ai fini di estradizione (art. 26) nonché di persone scomparse (art. 32 par. 1 lett. a e b); tre anni per segnalazioni di ricerca relativa al soggiorno (art. 34) e di ignoti ricercati ai fini di identificazione (art. 40); un anno per segnalazioni di minori e di persone vulnerabili (articolo 32 par. 1 lett. c ed e). Un anno anche per le segnalazioni di controllo discreto, controllo specifico e controllo di indagine (art. 36).

Per eventuali proroghe necessarie e proporzionate valgono gli stessi termini. Se lo Stato Schengen non segnala alcuna proroga al SIS, la segnalazione è automaticamente cancellata secondo i suddetti termini. Se l'ufficio SIRENE rileva che l'obiettivo di una segnalazione è stato raggiunto, informa l'autorità nazionale segnalante, la quale deve comunicare entro 15 giorni se la segnalazione può essere cancellata oppure deve illustrare i motivi per cui va mantenuta.

Art. 54

Periodo di riesame delle segnalazioni di oggetti

Il presente articolo stabilisce il termine di conservazione delle segnalazioni di oggetti come segue: gli oggetti possono ora essere segnalati per dieci anni (anziché cinque). Per oggetti collegati a una segnalazione di persone ai fini dell'estradizione (art. 26), di persone scomparse o vulnerabili (art. 32), di persone ricercate affinché si presentino dinanzi all'autorità giudiziaria (art. 34), o sottoposte a controllo discreto, controllo specifico e controllo di indagine (art. 36) valgono i termini di cui all'articolo 53. Inoltre, tali segnalazioni sono attive soltanto finché è conservata la segnalazione della persona. Se occorre, entrambi i termini possono essere prorogati.

3146

FF 2020

Cancellazione delle segnalazioni (capo XIV) Questo capo mira a una maggiore armonizzazione nella cancellazione delle segnalazioni. Viene esplicitamente illustrato a quali condizioni e quando devono essere cancellate le segnalazioni di persone per l'arresto a fini di consegna o di estradizione, le segnalazioni di persone scomparse o vulnerabili, le segnalazioni di persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario, le segnalazioni ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici, le segnalazioni di ricerca di oggetti secondo l'articolo 38 eventualmente correlate alle summenzionate segnalazioni di persone, nonché le segnalazioni di ignoti ricercati (art. 40).

Regole generali sul trattamento dei dati (capo XV) Art. 62

Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità

Con questo articolo viene ampliato l'elenco dei dati personali che possono essere inseriti ed elaborati nel SIS in caso di usurpazione dell'identità di una persona.

Questi dati possono essere registrati nel sistema soltanto con il consenso della persona la cui identità è stata usurpata. L'elenco comprende ora anche: ­

l'immagine del volto;

­

le impronte palmari;

­

informazioni estese sui documenti di identificazione35;

­

l'indirizzo della persona;

­

i nomi del padre e della madre.

2.5.3

Contenuto del regolamento UE «SIS frontiere»

In questo nuovo regolamento sono stabilite le condizioni e le procedure per inserire e trattare nel SIS le segnalazioni riguardanti cittadini di Paesi terzi nonché per scambiare informazioni supplementari e dati complementari ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno nel territorio degli Stati Schengen.

Già secondo il diritto vigente, le persone oggetto di un divieto d'entrata in Svizzera sono registrate nel SIS. Il nuovo regolamento «SIS frontiere» introduce qualche novità, in particolare per quanto riguarda i dati da immettere nel SIS e l'obbligo di procedere a una segnalazione.

I capi I­IV del regolamento (Disposizioni generali, Competenze degli Stati membri, Competenza di eu-LISA, Informazione del pubblico) riprendono nozioni e termini tecnici o relativi al funzionamento simili a quelli di altri regolamenti SIS e non apportano novità sostanziali rispetto alle regole vigenti.

35

Finora era possibile registrare unicamente il numero del documento di identificazione, adesso si può inserire anche la categoria, la data e il Paese di rilascio del documento.

3147

FF 2020

Art. 20 par. 2 Dati da trasmettere al SIS ai fini del respingimento L'articolo 20 indica le categorie di dati che devono figurare in una segnalazione ai fini del respingimento. Dette categorie corrispondono in larga misura a quelle dell'articolo 4 del regolamento «SIS rimpatri». Si tratta sia di dati alfanumerici che di dati biometrici, ossia fotografie e immagini del volto nonché dati dattiloscopici (art. 20 par. 2 lett. w e x).

Si tratta di inserire, come finora, i dati usuali (p. es. cognome, nomi, segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili, luogo e data di nascita, genere e cittadinanza).

Inoltre, è tuttora possibile inserire nella segnalazione altri dettagli sulla persona, come ad esempio se è armata, violenta, fuggita o evasa. Questi dati ora possono essere completati dall'informazione che la persona è a rischio suicidio, pone una minaccia per la salute pubblica o è coinvolta in un'attività legata al terrorismo (lettera j).

Inoltre, come finora, si devono precisare le ragioni della segnalazione (lett. k), l'autorità autrice della segnalazione (lett. l), il riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione (lett. m), l'azione da intraprendere in caso di riscontro positivo (lett. n) ed eventuali connessioni con altre segnalazioni nel SIS conformemente all'articolo 48 (lett. o).

Come novità, il regolamento prescrive di indicare se la decisione di vietare l'entrata è legata a una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica oppure nazionale; inoltre va indicato il tipo di divieto d'entrata pronunciato (lett. q) ed eventualmente il tipo di reato in questione (lett. r). I dati relativi alle ragioni della segnalazione ai fini del respingimento devono dunque figurare nel SIS con l'indicazione dei motivi su cui si fondano il respingimento e il rifiuto di soggiorno (art. 24 par. 1 e 2).

Devono essere trasmessi diversi dati legati al documento di identificazione della persona (lett. s-v). Va allegata alla segnalazione una copia, possibilmente a colori, del documento di identificazione (lett. y). Infine va precisato se la persona interessata è un familiare di un cittadino europeo o di un'altra persona beneficiaria del diritto di libera circolazione (lett. p).

Tutti i dati menzionati nell'articolo 20 paragrafo 2 devono essere trasmessi al SIS, se disponibili. Per
inserire una segnalazione nel SIS sono necessari almeno i cognomi, la data di nascita, le ragioni della segnalazione, il riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione, l'azione da intraprendere in caso di riscontro positivo e la base del regolamento su cui si fonda la segnalazione. I segni fisici inalterabili sono inseriti qualora siano strettamente necessari ai fini dell'identificazione della persona.

Rispetto ai dati rilevati sulla base del regolamento SIS (art. 20), vanno registrati soprattutto determinati rischi legati alla persona e anche i dati relativi ai documenti di identificazione. Queste nuove registrazioni sono importanti in termini di sicurezza e intendono permettere di definire meglio la persona segnalata e di valutare più in dettaglio i rischi. Anche i dati dattiloscopici costituiscono una novità e consentono una migliore identificazione della persona segnalata.

3148

FF 2020

Art. 21

Proporzionalità

Prima di inserire una segnalazione SIS o al momento di prolungarne il periodo di validità, bisogna verificare se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano la segnalazione nel SIS e quindi se il criterio di proporzionalità è soddisfatto.

Conformemente all'articolo 24 paragrafo 2 del regolamento «SIS frontiere», in caso di reati di natura terroristica, vista la gravità della minaccia e l'impatto negativo complessivo che simili attività possono produrre, occorre in ogni caso procedere alla segnalazione nel SIS ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno di cittadini di Paesi terzi (cfr. parte generale sui regolamenti «SIS polizia» e «SIS frontiere», n. 2.5.1). Un'eccezione è comunque possibile per motivi di sicurezza nazionale o pubblica, quando la segnalazione rischia di ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari.

Art. 23

Compatibilità delle segnalazioni

Questo articolo garantisce che venga inserita nel SIS una sola segnalazione per persona e per Stato. Al momento di inserire una nuova segnalazione, questa deve essere compatibile con quella già presente nel sistema oppure gli Stati Schengen interessati devono consultarsi. L'articolo rimanda anche al manuale SIRENE (2011/406/UE) per quanto riguarda le norme in materia di priorità delle segnalazioni multiple.

Art. 24­26

Condizioni per inserire una segnalazione nel SIS

Come finora, una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno deve essere inserita se la presenza di un cittadino di un Paese terzo sul territorio dello Stato costituisce una minaccia per l'ordine pubblico oppure la sicurezza pubblica o nazionale.

Ciò è il caso, in particolare, quando questa persona è stata riconosciuta colpevole di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno o esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso o intenda commettere un simile reato nel territorio di uno Stato Schengen (art. 24 par. 2 lett. a e b, cfr. n. 2.6.5).

Inoltre, va obbligatoriamente inserita una segnalazione nel SIS anche quando un cittadino di un Paese terzo ha eluso o ha tentato di eludere la normativa europea o nazionale che disciplina l'entrata e il soggiorno (art. 24 par. 2 lett. c).

Una nuova segnalazione va inserita nel SIS anche in seguito a un divieto d'entrata pronunciato conformemente alle procedure della direttiva sul rimpatrio (par. 1 lett. b). In precedenza, in questo caso la segnalazione nel SIS era facoltativa (cfr.

n. 2.6.5).

La segnalazione SIS va effettuata non appena la persona ha lasciato lo spazio Schengen o se esistono fondati motivi per ritenere che tale persona intenda lasciarlo (art. 24 par. 3). Gli Stati Schengen adottano le misure necessarie per garantire che tra la partenza e la segnalazione nel SIS ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno non vi sia alcun intervallo di tempo.

3149

FF 2020

Anche le segnalazioni adottate in conformità con atti giuridici del Consiglio, compresi i divieti di entrata emanati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vanno inserite nel SIS (art. 25).

Le segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno riguardanti cittadini di Paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione delle persone nello spazio Schengen ai sensi della direttiva 2004/38/CE36 vanno sottoposte a un esame specifico (art. 26).

Art. 27­31

Consultazione

Gli articoli 27­30 del regolamento «SIS frontiere» contengono una serie di disposizioni vincolanti per la consultazione delle autorità nazionali che gli Stati Schengen devono rispettare se inseriscono o intendono inserire segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno che sono in contrasto con le decisioni di altri Stati Schengen.

L'articolo 27 disciplina, per il caso di una segnalazione di un respingimento e rifiuto di soggiorno, la consultazione preventiva delle autorità nazionali prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto D. Prima di inserire nel SIS un divieto d'entrata, le autorità nazionali avviano una consultazione per verificare se il cittadino del Paese terzo in questione è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto D rilasciato da un altro Stato Schengen (art. 28). Se viene inserito nel SIS un divieto d'entrata, la consultazione delle autorità nazionali va avviata a posteriori (art. 29). Infine va altresì avviata una consultazione in caso di riscontro positivo nel SIS su una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno riguardante un cittadino di un Paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto D (art. 30). Gli Stati Schengen devono tenere una statistica sulle consultazioni (art. 31).

Le diverse procedure di consultazione richiedono una risposta dagli Stati Schengen entro un termine di 10­14 giorni, a seconda dei casi. Se necessario, può essere richiesta una proroga fino a 12 giorni.

Art. 32 e 33

Ricerche tramite dati biometrici

Nel numero 2.5.1 si è accennato al fatto che il regolamento «SIS frontiere» prevede consultazioni tramite fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici (impronte digitali e palmari).

L'articolo 32 prevede pertanto che i dati (fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici, ossia da una a dieci impronte digitali piane e da una a dieci impronte digitali rollate o due impronte palmari) siano inseriti nel SIS solo previo controllo della loro qualità. Gli standard di qualità saranno fissati dalla Commissione europea.

36

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30 4.2004, pag. 77.

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L'articolo 33 stabilisce che questi dati possono essere consultati nel SIS se l'identità della persona, oggetto di un riscontro positivo nel SIS a seguito di una consultazione con dati alfanumerici, non può essere accertata con altri mezzi (par. 2). I dati dattiloscopici e le immagini del volto possono anche essere utilizzati per identificare una persona sconosciuta o per scopi investigativi in seguito alla commissione di un reato (par. 3).

L'impiego di immagini del volto a scopi identificativi permetterà una maggiore coerenza tra il SIS e il nuovo sistema di ingressi e uscite (EES)37. L'EES impone di effettuare dei confronti con le immagini del volto memorizzate nel SIS. Se gli Stati Schengen intendono introdurre porte d'imbarco automatizzate, occorre prevedere anche il confronto con l'immagine del volto non appena ciò sarà tecnicamente possibile.

Art. 34

Autorità competenti nazionali con diritto di accesso ai dati in SIS

Le autorità nazionali competenti hanno il diritto di consultare nel SIS i dati relativi alle segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno nello spazio Schengen per adempiere i compiti seguenti (par. 1):

37

38

39

­

controlli di frontiera, a norma del codice frontiere Schengen38 (lett. a);

­

controlli di polizia e doganali (lett. b);

­

prevenzione, accertamento, perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi in relazione alla direttiva (UE) 2016/68039 (lett. c);

­

esame delle condizioni e dell'adozione di decisioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi sul territorio degli Stati Schengen, compreso sui permessi di soggiorno e sui visti per soggiorno di lunga durata, e in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, nonché verifiche sui cittadini di Paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nello spazio Schengen (lett. d);

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, versione della GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

3151

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­

controllo dell'identità dei cittadini di Paesi terzi che chiedono protezione internazionale nella misura in cui le autorità che svolgono i controlli non siano quelle che decidono in merito alla concessione della protezione (lett. e);

­

esame delle domande di visto e adozione di decisioni su tali domande, comprese le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto in conformità del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio40 (codice dei visti) (lett. f).

Inoltre, le competenti autorità nazionali hanno la possibilità, nel quadro dell'esercizio della loro attività, di accedere ai dati nel SIS per verificare le domande di naturalizzazione (par. 2).

Le autorità giudiziarie nazionali continuano ad avere accesso ai dati nel SIS (par. 3).

Inoltre, i dati sui documenti relativi alle persone segnalate nel SIS a norma dell'articolo 38 paragrafo 2 lettere k e l (documenti d'identità o patenti di guida rubati o smarriti) del regolamento «SIS polizia» possono essere consultati e cercati dalle autorità migratorie competenti per l'entrata (par. 1 lett. f e 4).

Art. 39

Periodo di riesame delle segnalazioni

Questo articolo fissa i termini di riesame delle segnalazioni, che, come già nelle norme vigenti, vanno conservate esclusivamente per il periodo necessario a raggiungere lo scopo per cui sono state inserite nel SIS (par. 1). La segnalazione è sottoposta a riesame entro tre anni dal suo inserimento nel sistema. Tuttavia se la segnalazione nazionale prevede una validità superiore, essa può essere riesaminata entro cinque anni. Gli Stati Schengen sono comunque liberi di fissare nella legislazione nazionale tempi di riesame più brevi. La decisione di prolungare la validità di una segnalazione si fonda su una valutazione individuale globale (par. 4). Gli Stati Schengen sono tenuti a redigere statistiche sul numero di segnalazioni di persone per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato (par. 6).

Art. 40

Cancellazione delle segnalazioni

La segnalazione è cancellata se la decisione su cui si basava è stata revocata o annullata, in particolare dopo una procedura di consultazione. In caso di concessione della cittadinanza di uno Stato Schengen, tutte le segnalazioni sono cancellate senza indugio.

Art. 41

Trattamento dei dati del SIS

Le regole generali sul trattamento dei dati si trovano nel capo VIII e non prevedono novità. Per esempio, i dati dei cittadini di Paesi terzi possono essere trattati unicamente ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno sul territorio degli Stati Schengen (art. 41).

40

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

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Art. 42

Dati SIS e archivi nazionali

Uno Stato ha il diritto di conservare nel proprio archivio nazionale i dati SIS in collegamento con i quali è stata svolta un'azione sul proprio territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che la legislazione nazionale non preveda un periodo di conservazione più lungo. Uno Stato Schengen può inoltre conservare nel proprio archivio nazionale i dati che ha trasmesso al SIS. In tal modo si chiarisce che agli Stati Schengen è espressamente vietato copiare i dati immessi da un altro Stato Schengen in un archivio nazionale che non sia il N-SIS.

Art. 47

Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità

Quando sono possibili confusioni fra la persona oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato Schengen aggiunge alla segnalazione, con il consenso esplicito della persona la cui identità è stata usurpata, determinati dati che la riguardano. Tale integrazione è effettuata al fine di: ­

consentire di distinguere questa persona dalla persona oggetto della segnalazione;

­

permettere alla persona interessata di dimostrare la propria identità e di stabilire di essere stata vittima di un'usurpazione di identità.

A tale scopo possono essere memorizzati nel SIS soltanto i dati seguenti della persona la cui identità è stata usurpata: dati alfanumerici, fotografie e immagini del volto, dati dattiloscopici comprese le impronte palmari, dati sui documenti di identità ed eventualmente l'indirizzo o il nome del padre e della madre.

Art. 48

Connessioni fra segnalazioni

Ogni Stato Schengen può ancora creare connessioni tra le segnalazioni nel SIS, a prescindere dal tipo di segnalazione (cfr. art. 63 del regolamento «SIS polizia», n. 2.5.1).

Art. 49

Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari

Come finora, gli Stati Schengen devono conservare presso l'ufficio SIRENE un riferimento alle decisioni che danno origine a una segnalazione nel SIS, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari (cfr. art. 64 del regolamento «SIS polizia», n. 2.5.1).

Art. 50

Trasferimento di dati personali a terzi

I dati personali e le relative informazioni supplementari registrati e scambiati a norma del regolamento «SIS frontiere» non possono essere comunicati a terzi (cfr.

art. 65 del regolamento «SIS polizia», n. 2.5.1).

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Art. 59

Sanzioni

Gli Stati Schengen adottano misure volte a garantire che qualsiasi trattamento abusivo di dati del SIS sia punibile ai sensi della legislazione nazionale.

Capi IX (Protezione dei dati) e X (Responsabilità e sanzioni) I capi IX e X del regolamento «SIS frontiere» sono trattati nella parte comune ai due regolamenti «SIS polizia» e «SIS frontiere» (n. 2.5.1). Lo stesso vale per le disposizioni finali (capo XI).

Art. 63 e 65

Modifiche del regolamento (CE) n. 1987/2006 e abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1987/2006 (regolamento SIS) è abrogato a decorrere dalla data di applicazione, che verrà stabilita dalla Commissione europea, del regolamento «SIS frontiere» conformemente all'articolo 66 paragrafi 5 e 2. Nel frattempo è modificato secondo l'articolo 63.

Art. 64

Modifica della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

L'articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen41 è abrogato in quanto sostituito dagli articoli 27­30 del presente regolamento.

2.5.4

Contenuto del regolamento UE «SIS rimpatri»

Il nuovo regolamento sull'utilizzo del SIS per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare completa il regolamento «SIS frontiere» per quanto riguarda il settore dei rimpatri.

Il nuovo regolamento «SIS rimpatri» stabilisce le condizioni e le procedure per l'inserimento e la cancellazione nel SIS delle decisioni di rimpatrio emanate ai sensi della direttiva sul rimpatrio.

Questa nuova categoria di segnalazioni nel SIS serve a controllare se i cittadini di Paesi terzi nei confronti dei quali è stata presa una decisione di rimpatrio hanno effettivamente lasciato il territorio degli Stati Schengen e, in caso affermativo, se l'hanno fatto entro i termini. L'obiettivo consiste nel migliorare l'attuazione delle decisioni di rimpatrio e in tal modo combattere efficacemente l'immigrazione illegale.

Inoltre questa categoria facilita il reciproco riconoscimento delle decisioni ai sensi della direttiva 2001/40/CE42 prese dalle competenti autorità migratorie. In questo

41

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

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modo altri Stati Schengen possono riconoscere, e attuare direttamente, una decisione di rimpatrio. La direttiva è già stata recepita dalla Svizzera nel quadro dell'approvazione dell'Accordo d'associazione a Schengen.

Nel settore degli stranieri, in caso di soggiorno illegale la decisione di rimpatrio può essere direttamente eseguita in base all'articolo 83a OASA. Nel settore dell'asilo è possibile il riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento prese da altri Stati Dublino ai sensi dell'articolo 31a capoverso 1 lettera f LAsi. Di conseguenza anche un richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato presa in un altro Stato Dublino potrebbe essere direttamente rimpatriato nel suo Paese d'origine o di provenienza dalla Svizzera in base a tali decisioni, dopo aver appurato se tale esecuzione sia possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 83 LStrI).

Art. 1 e 2

Nuovo ambito d'applicazione e definizioni

Le competenti autorità degli Stati Schengen sono tenute a inserire nel SIS sotto forma di segnalazioni tutte le decisioni di rimpatrio prese in virtù della direttiva sul rimpatrio (art. 1).

L'articolo 2 riporta una serie di definizioni. I termini «rimpatrio», «cittadino di paese terzo» e «decisione di rimpatrio» rimandano alla direttiva sul rimpatrio. Una decisione di rimpatrio è una decisione amministrativa o giudiziaria ovvero un atto che attesti o dichiari l'illegalità di un cittadino di un Paese terzo e imponga l'obbligo di rimpatrio, nel rispetto della direttiva sul rimpatrio (art. 2 par. 3).

Nell'ambito del recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Schengen, la Svizzera deve dunque prendere posizione anche in merito al campo d'applicazione della direttiva sul rimpatrio, in particolare per quanto riguarda l'applicabilità di quest'ultima all'espulsione giudiziaria, entrata in vigore il 1° ottobre 2016 (cfr.

n. 2.6.4).

Art. 3

Inserimento delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS

Lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le varie autorità migratorie degli Stati Schengen vanno intensificati. I dati dei cittadini oggetto di una decisione di rimpatrio devono essere inseriti immediatamente nel SIS (par. 1).

Uno Stato può astenersi dall'inserire le segnalazioni nel SIS se il cittadino di un Paese terzo è trattenuto in attesa di allontanamento. Viceversa, se la persona trattenuta è messa in libertà senza essere rimpatriata, i suoi dati devono essere inseriti senza indugio nel SIS (par. 2). Gli Stati possono rinunciare a inserire una segnalazione anche quando la decisione di rimpatrio è emessa alle frontiere esterne ed è 42

Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi; GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34; e decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi; GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

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immediatamente eseguita (par. 3). Inoltre la segnalazione deve riportare il termine per la partenza volontaria (par. 4).

Art. 4

Categorie di dati

Questo articolo indica le categorie di dati da inserire in una segnalazione di rimpatrio. Tali categorie, che corrispondono in larga misura a quelle dell'articolo 20 del regolamento «SIS frontiere», comprendono sia dati alfanumerici (lett. a­t e w­z), sia dati biometrici, ossia fotografie e immagini del volto o dati dattiloscopici (lett. u e v).

Si tratta di dati personali relativi all'identità, quali i cognomi (lett. a), i nomi e alias, il luogo e la data di nascita (lett. f), il sesso e la cittadinanza (lett. a-h). Inoltre, la segnalazione può riportare se la persona è armata, violenta, è fuggita o evasa, è a rischio suicidio, pone una minaccia per la salute pubblica oppure è coinvolta in un'attività legata al terrorismo (lett. i).

Vanno indicate le ragioni della segnalazione (lett. j), l'autorità che l'ha inserita, un riferimento alla decisione cha ha dato origine alla segnalazione (lett. l), l'azione da intraprendere nel caso di riscontro positivo (lett. m) nonché le connessioni con eventuali altre segnalazioni nel SIS (lett. n).

Il regolamento UE prescrive anche di indicare se la decisione di rimpatrio è pronunciata in relazione a una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o nazionale e il tipo di reato in questione (lett. o e p). Diversi dati sono legati al documento di identificazione della persona (lett. q­t). Una copia, possibilmente a colori, dei documenti di identificazione va allegata alla segnalazione (lett. w). Inoltre è necessario indicare l'eventuale termine ultimo per la partenza volontaria (lett. x) e se la decisione di rimpatrio è stata sospesa o la sua esecuzione rinviata, anche a seguito della presentazione di un ricorso (lett. y).

Occorre infine anche indicare se la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'entrata, che andrebbe inserita nel SIS in quanto segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno (lett. z). La segnalazione ai fini del respingimento va tuttavia inserita nel SIS soltanto nel momento in cui la persona in questione lascia lo spazio Schengen e la segnalazione ai fini del rimpatrio viene cancellata.

I dati indicati nell'articolo 4 vanno inseriti nella segnalazione se disponibili; tra di essi, tuttavia, ve ne sono alcuni obbligatori (lett. a, f, j, l, m, x e z).

Art. 5

Autorità responsabile dello scambio di informazioni supplementari

La visibilità data da una segnalazione SIS alle decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati Schengen permette, insieme allo scambio rapido di informazioni supplementari, di ovviare alla mancanza di informazioni.

L'articolo 5 stabilisce che ogni Stato Schengen indichi il proprio ufficio SIRENE come servizio centrale preposto allo scambio di informazioni supplementari in merito alle segnalazioni su cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio e in situazione irregolare. Per l'ufficio SIRENE valgono le disposizioni di cui 3156

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all'articolo 8 del regolamento «SIS frontiere» e il manuale SIRENE (disponibilità costante, termini brevi per rispondere alle richieste di informazioni ecc.).

Art. 6

Riscontri positivi (hit) alle frontiere esterne in uscita ­ Conferma del rimpatrio

Gli Stati Schengen sono tenuti a confermare allo Stato Schengen segnalante (o all'autorità segnalante) la partenza del cittadino di Paese terzo oggetto di una segnalazione di rimpatrio.

Allo Stato segnalante vanno comunicati una serie di dati, ossia: il fatto che il cittadino di Paese terzo è stato identificato, il luogo e la data della verifica, il fatto che il cittadino di Paese terzo abbia lasciato lo spazio Schengen o se sia stato eseguito un allontanamento (par. 1). L'ufficio SIRENE deve essere informato quando la conferma del rimpatrio va trasmessa a un altro Stato Schengen oppure da un altro Stato Schengen alla Svizzera.

Lo Stato Schengen che riceve la conferma del rimpatrio cancella senza indugio la segnalazione corrispondente nel SIS. Se del caso, una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno è inserita ai sensi dell'articolo 24 paragrafo 1 lettera b del regolamento «SIS frontiere» (par. 2).

Ogni trimestre, inoltre, gli Stati Schengen forniscono all'agenzia eu-LISA le statistiche sul numero dei rimpatri confermati e sul numero delle persone rimpatriate oggetto di una decisione di rimpatrio (par. 3).

Art. 7

Inosservanza delle decisioni di rimpatrio

Gli Stati Schengen segnalanti sono avvertiti dal SIS se un cittadino di Paese terzo non ha rispettato il termine che gli è stato concesso per la partenza volontaria (par. 1).

Ferma restando la procedura di cui agli articoli 6, 8 e 12, nel caso di una persona oggetto di una segnalazione di rimpatrio, lo Stato che esegue l'allontanamento contatta lo Stato che ha disposto il rimpatrio tramite lo scambio di informazioni supplementari per stabilire le misure da adottare nel rispetto della direttiva sul rimpatrio (par. 2).

Art. 8

Riscontri positivi (hit) alle frontiere esterne all'ingresso

Se una persona oggetto di una segnalazione di rimpatrio nel SIS accompagnata da un divieto d'entrata tenta di entrare nello spazio Schengen, si applica una procedura particolare. È necessario consultare lo Stato segnalante e verificare le misure da prendere in particolare in merito alla cancellazione della segnalazione di rimpatrio e all'inserimento di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell'articolo 24 paragrafo 1 lettera b del regolamento «SIS frontiere».

Qualora la decisione di rimpatrio non sia accompagnata da un divieto d'entrata, lo Stato segnalante va informato dell'esistenza di questa segnalazione affinché la cancelli immediatamente. La decisione riguardante l'ingresso del cittadino in questione è adottata in conformità del codice frontiere Schengen.

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Art. 9

Consultazione preventiva prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata

Qualora uno Stato intenda rilasciare o prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata a un cittadino di Paese terzo oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio oppure del respingimento e del rifiuto di soggiorno inserita da un altro Stato e accompagnata da un divieto d'entrata, consulta detto Stato.

Lo Stato segnalante riceve una richiesta di consultazione cui risponde entro 10 giorni di calendario; se non lo fa, significa che non si oppone al rilascio del permesso di soggiorno e del visto per soggiorno di lunga durata. La decisione presa in conformità della legislazione nazionale e ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica sono comunicate allo Stato segnalante. Se è rilasciato un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata, la segnalazione ai fini del rimpatrio è cancellata.

In caso di segnalazione di rimpatrio senza divieto d'entrata, lo Stato informa lo Stato segnalante del rilascio di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata e detto Stato cancella senza indugio la segnalazione di rimpatrio.

Art. 10

Consultazione preventiva prima dell'inserimento di una segnalazione di rimpatrio

Qualora uno Stato abbia emesso una decisione di rimpatrio e voglia inserire una segnalazione di rimpatrio nel SIS, deve consultare lo Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata nel quadro di uno scambio di informazioni. Lo Stato che ha adottato la decisione di rimpatrio deve fornire le informazioni che hanno portato a tale decisione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato consultato valuta se ci siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata e comunica la sua decisione allo Stato che ha preso la decisione di rimpatrio, in linea di massima entro 14 giorni di calendario dalla richiesta. Questo termine può essere prolungato di 12 giorni. Se il permesso di soggiorno o il visto non è revocato, lo Stato membro non inserisce nessuna segnalazione nel SIS.

Art. 11

Consultazione successiva all'inserimento di una segnalazione di rimpatrio

Se una persona segnalata ai fini del rimpatrio possiede un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da un altro Stato, va considerata la revoca della decisone di rimpatrio. In questo caso la segnalazione ai fini del rimpatrio viene immediatamente cancellata. Se invece si decide di mantenerla, occorre consultare lo Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno. È necessario mettere a disposizione le informazioni determinanti per la decisione di rimpatrio come pure i motivi della segnalazione ai fini del rimpatrio inserita nel SIS. Sulla base di queste informazioni, lo Stato consultato valuta se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata e comunica quanto ha disposto allo Stato che ha preso la decisione di rimpatrio, in linea di massima entro 14 giorni di calendario dalla richiesta. Questo termine può essere prolungato di 12 giorni. Se il

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permesso di soggiorno o il visto non è revocato, lo Stato membro che ha preso la decisione di rimpatrio cancella la relativa segnalazione nel SIS.

Art. 12

Consultazione nel caso di riscontro positivo (hit) riguardante un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi

Qualora constati una segnalazione di rimpatrio nel SIS, uno Stato è tenuto a consultare lo Stato segnalante. Lo Stato segnalante consulta anche lo Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno secondo l'articolo 11. Lo Stato che ha adottato la decisione di rimpatrio informa lo Stato che ha constatato la segnalazione della conclusione della consultazione e del mantenimento o meno della segnalazione di rimpatrio.

Art. 13

Statistiche sullo scambio di informazioni

Gli Stati membri forniscono all'agenzia eu-LISA statistiche annuali sulle diverse consultazioni e sugli scambi di informazioni nonché sul rispetto dei relativi termini.

Art. 14

Cancellazione delle segnalazioni

Le segnalazioni vanno cancellate dopo il rimpatrio del cittadino di paese terzo (par. 1). Inoltre, le segnalazioni vanno cancellate quando la decisione di rimpatrio è stata revocata o annullata. La segnalazione di rimpatrio relativa a una persona che abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato dell'UE o di uno Stato i cui cittadini beneficiano del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione è cancellata non appena lo Stato membro segnalante ne viene a conoscenza a norma dell'articolo 44 del regolamento «SIS frontiere» (par. 2).

Art. 15

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi ai fini del rimpatrio

Il trasferimento di dati verso un paese terzo è ammesso soltanto per identificare cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o per rilasciare documenti di identificazione o di viaggio in vista del rimpatrio. Inoltre, l'interessato va informato del fatto che i suoi dati personali e le informazioni supplementari possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo (par. 3). Inoltre si rimanda alle prescrizioni in materia di protezione dei dati di cui al capo 5 del regolamento (UE) 2016/67943.

Art. 16

Statistiche

Ogni Stato fornisce in particolare il numero delle segnalazioni di rimpatrio che ha inserito nel SIS (art. 4 e 6 par. 3), i casi di mancata attuazione dei rimpatri ai sensi dell'articolo 7 nonché il numero di segnalazioni di rimpatrio cancellate.

43

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

3159

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Art. 17

Autorità competenti aventi il diritto di accesso ai dati nel SIS

Poiché negli Stati Schengen il rilascio di decisioni di rimpatrio è di competenza di diverse autorità, queste devono avere accesso al SIS per inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati.

Il regolamento UE rimanda in questo caso all'articolo 34 paragrafi 1­3 del regolamento «SIS frontiere». In questo modo le stesse autorità hanno accesso ai dati delle segnalazioni ai fini del rimpatrio o del respingimento e del rifiuto di soggiorno, il che è coerente visto che rimpatrio e divieti di entrata sono temi connessi. Rinviamo pertanto ai diritti di accesso indicati in questi articoli e illustrati nel numero 2.5.3.

Art. 18

Valutazione

La Commissione europea è incaricata di valutare l'applicazione del presente regolamento nei due anni successivi. Vanno in particolare esaminate le sinergie con Frontex.

Art. 19

Applicabilità del regolamento «SIS frontiere»

L'articolo 19 prevede che determinate disposizioni generali relative al SIS e contenute nel regolamento «SIS frontiere» si applichino anche ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento UE (p. es. il periodo di riesame delle segnalazioni, il trattamento dei dati e la loro protezione, la responsabilità, il monitoraggio e le statistiche).

2.5.5

Entrata in vigore dei regolamenti SIS

A livello dell'UE i regolamenti SIS sono entrati in vigore il 28 dicembre 2018, tuttavia in linea di massima saranno applicati soltanto a partire dalla data che stabilirà la Commissione europea (art. 66 par. 2 dei regolamenti «SIS polizia» e «SIS frontiere» e art. 20 regolamento «SIS rimpatri»), la quale ha tre anni di tempo dall'entrata in vigore dei regolamenti SIS per farlo. Per l'attivazione del nuovo sistema occorre in particolare che gli Stati Schengen abbiano adempiuto tutti i requisiti legali e operativi e svolto con esito positivo i necessari test.

Ciononostante, alcune disposizioni dei regolamenti «SIS polizia» e «SIS frontiere» sono già applicate dalla loro entrata in vigore il 27 dicembre 2018. Si tratta comunque soltanto di norme di carattere tecnico che l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala eu-LISA deve rispettare per quanto riguarda lo sviluppo del sistema nonché di basi legali necessarie per emanare diversi atti di esecuzione contenenti disposizioni con cui la Commissione preciserà taluni aspetti normativi.

Inoltre, determinate disposizioni saranno applicate in un secondo momento, ma comunque prima dell'attivazione del nuovo SIS: -

3160

un anno dopo l'entrata in vigore (28 dicembre 2019) dei regolamenti «SIS frontiere» e «SIS polizia» la decisione 2007/533/GAI e il regolamento SIS sono stati modificati in modo tale che Europol e le squadre di Frontex pos-

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sano accedere al SIS a determinate condizioni (cfr. art. 77 n. 7 e 8 del regolamento «SIS polizia» e art. 63 n. 9 del regolamento «SIS frontiere»); ­

due anni dopo l'entrata in vigore (28 dicembre 2020) dei regolamenti, entrerà in vigore la modifica delle norme sull'inserimento, la verifica e l'interrogazione tramite fotografie e impronte digitali previste dalla decisione e dal regolamento summenzionati (cfr. art. 77 n. 6 del regolamento «SIS polizia» e art. 63 n. 7 del regolamento «SIS frontiere»).

Un'applicazione temporanea e parziale44 da parte del nostro Consiglio degli scambi di note riguardanti il recepimento dei regolamenti «SIS frontiere» e «SIS polizia» (cfr. n. 2.9.4) è volta, se necessario, a garantire che le disposizioni summenzionate siano applicate anche in Svizzera un anno dopo l'entrata in vigore dei regolamenti nell'UE, ossia dal 28 dicembre 2019.

2.6

Punti essenziali della normativa di attuazione

I tre regolamenti SIS contengono sia disposizioni direttamente applicabili sia disposizioni che vanno concretizzate nella legislazione nazionale. Le novità che implicano un adeguamento di leggi federali sono illustrate nel presente capitolo. Molti adeguamenti riguardano invece solo ordinanze, in particolare l'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 201345 e non saranno illustrati nel presente capitolo.

2.6.1

La nuova normativa proposta in relazione al regolamento «SIS polizia»

Ampliamento delle categorie dei dati Il presente pacchetto di riforme amplia le categorie di dati che possono essere elaborate nel SIS (art. 20 del regolamento «SIS polizia»). In futuro, i cosiddetti avvertimenti riportati nella segnalazione sulla persona indicheranno anche lo stato di salute di quest'ultima e se è a rischio suicidio e se è pericolosa (cfr. n. 2.5.2). Questo comporta un adeguamento dell'articolo 16 capoverso 3 LSIP. L'articolo disciplina il trattamento dei dati nella parte nazionale del sistema di ricerca (il cosiddetto N-SIS).

Di conseguenza ora possono essere trattate anche altre caratteristiche.

Segnalazione di persone vulnerabili La segnalazione di persone vulnerabili (art. 32 del regolamento «SIS polizia»; cfr.

n. 2.5.2) presuppone una corrispondente decisione dell'autorità preposta secondo la legislazione nazionale. Se si tratta di trattenere o prendere in custodia una persona per applicare una misura di protezione dei minori o degli adulti, esistono già, a livello federale, le pertinenti basi legali (art. 307 segg. e 388 segg. CC46). Lo stesso vale per il ricovero a scopo di assistenza (art. 426 segg. CC). Il trattamento di dati

44 45 46

Applicazione temporanea in virtù dell'articolo 7b della legge del 27 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), RS 172.010.

RS 362.0 RS 210

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contenuti in segnalazioni di questo tipo è già previsto dall'articolo 16 capoverso 2 lettera d LSIP.

Per il resto, disciplinare la segnalazione di persone vulnerabili (prevenzione generale dei pericoli) spetta ai Cantoni, che pertanto sono tenuti eventualmente ad adeguare di conseguenza le basi legali.

Controllo di indagine La segnalazione di una persona ai fini del controllo di indagine è di regola effettuata nel quadro di un procedimento penale. In questo caso la misura è disciplinata dalle pertinenti disposizioni del CPP (in particolare gli art. 215 e 217 e segg. CPP). A tale riguardo non è necessario adeguare la legislazione nazionale. Per contro, la possibilità di elaborare controlli di indagine nel N-SIS va menzionata nell'articolo 16 capoverso 2 LSIP.

Per la segnalazione di un controllo di indagine al fine di prevenire minacce, ossia al di fuori di un procedimento penale, non esiste una base legale in senso formale né a livello federale né a livello cantonale e questo a differenza della sorveglianza discreta o del controllo mirato che possono essere disposti dal SIC in base all'articolo 16 della legge federale del 25 settembre 201547 sulle attività informative (LAIn). Anche diversi Cantoni hanno ripreso queste misure nelle loro leggi sulla polizia.

La legislazione europea non impone alla Svizzera di introdurre nel proprio diritto il controllo di indagine (art. 36 del regolamento «SIS polizia»; cfr. n. 2.5.2). Attualmente il nostro Consiglio rinuncia a trasporre questa misura poiché prima intende raccogliere esperienze sul ricorso alla sorveglianza discreta e al controllo mirato allo scopo di prevenire minacce.

I Cantoni sono liberi di istituire, nella loro sfera di competenza, le basi legali necessarie per attuare controlli di indagine.

Ulteriori categorie di oggetti Le categorie di oggetti che si possono segnalare nel SIS sono ampliate (art. 38 del regolamento «SIS polizia»; cfr. n. 2.5.2.) il che comporta un adeguamento dell'articolo 16 capoverso 2 lettera h LSIP. Secondo l'attuale formulazione, possono essere segnalati nel N-SIS veicoli e oggetti, ma non aeromobili, natanti, container e altri oggetti univocamente identificabili.

Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione Per la ricerca di autori di reato sconosciuti, l'articolo 40 del regolamento «SIS polizia»
introduce una nuova categoria di segnalazioni a fini identificativi. Per attuare questa disposizione va completato lo scopo del N-SIS di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP.

47

RS 121

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Norme specifiche per l'inserimento di fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici e profili DNA L'articolo 42 del regolamento «SIS polizia» disciplina la verifica di una ricerca con l'aiuto di fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici e profili DNA (cfr. n. 2.5.2.). Per poter elaborare questi dati nel N-SIS, è necessario ampliare il contenuto del sistema d'informazione (art. 16 cpv. 3 LSIP).

Diritti di accesso al SIS dei servizi competenti per l'immatricolazione di natanti e aeromobili e dei servizi competenti per la registrazione di armi da fuoco L'articolo 46 impone agli Stati Schengen di introdurre un diritto di consultazione diretto del N-SIS per le autorità preposte all'immatricolazione di natanti e aeromobili (cfr. n. 2.5.2.). In Svizzera si tratta dei servizi cantonali della navigazione e, per gli aeromobili, dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

Il pacchetto di riforme SIS (art. 47 del regolamento «SIS polizia»; cfr. n. 2.5.2) prevede che le autorità preposte al rilascio di autorizzazioni relative ad armi da fuoco abbiano accesso a determinate categorie di segnalazioni, utili per il loro lavoro. In questo modo esse hanno la possibilità di scoprire eventuali motivi che si oppongono al rilascio dell'autorizzazione e di verificare se le armi da fuoco da registrare sono segnalate nel SIS.

In Svizzera si tratta degli uffici cantonali delle armi (per quanto riguarda il permesso di acquisto di armi e il porto d'armi), di fedpol (autorizzazioni d'importazione ed esportazione di armi nello spazio Schengen) e la SECO (esportazione a titolo professionale di armi da fuoco).

Entrambe queste novità rendono necessario completare l'articolo 16 capoverso 5 LSIP. Inoltre va completata la disposizione sullo scopo del N-SIS (art. 16 cpv. 2 LSIP).

Nuovi diritti di accesso nel settore della migrazione L'articolo 16 LSIP va adeguato in base ai nuovi diritti di accesso delle autorità migratorie alle segnalazioni del settore della polizia contenute nel SIS (autorità di controllo alle frontiere, SEM, Cantoni per verificare il soggiorno).

Sanzioni L'articolo 73 del regolamento «SIS polizia» impone agli Stati Schengen di sanzionare il trattamento indebito dei dati nei sistemi d'informazione Schengen. Sinora non sono mai state emanate corrispondenti disposizioni nella LSIP per il
fatto che nel CP e nella LPD sono già contenute le necessarie disposizioni per sanzionare le corrispondenti infrazioni. Come già nella LStrI, anche nella LSIP verrà ora inserita una norma esplicita (art. 5a).

3163

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2.6.2

La nuova normativa proposta in relazione al regolamento «SIS frontiere»

Obbligo di segnalazione L'articolo 67 LStrI va completato e modificato per tenere conto di un nuovo motivo di segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno (art. 24 par. 2 lett. c del regolamento «SIS frontiere»): il fatto che una persona abbia commesso o abbia tentato di commettere un reato connesso al diritto di soggiorno. Nel caso in cui ad esempio gli articoli 115 o 118 LStrI danno luogo a una condanna in Svizzera, deve essere pronunciato e iscritto nel SIS un divieto d'entrata.

Inoltre l'articolo 24 capoverso 1 lettera b del regolamento «SIS frontiere» impone di inserire una segnalazione nel SIS se è stato emesso un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva sul rimpatrio. L'articolo 67 LStrI viene modificato di conseguenza.

Sono parimenti stabiliti condizioni e tempi per l'inserimento di simili segnalazioni nel SIS. Nella LStrI è ripreso in generale questo nuovo obbligo di segnalazione ai fini del respingimento (art. 68a cpv. 2 D-LStrI).

Trasmissione di dati al SIS In futuro, inoltre, il SIS deve obbligatoriamente riportare le ragioni per cui è stata introdotta una segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno (art. 20 del regolamento «SIS frontiere»). Devono figurarvi anche il riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione (lett. m), l'azione da intraprendere in caso di riscontro positivo (lett. n), l'indicazione del fatto che la decisione di divieto d'entrata si fonda su una minaccia per la sicurezza pubblica o nazionale e l'indicazione di un eventuale soggiorno illegale della persona (lett. q). Quando la SEM o fedpol oppure, in caso di espulsione giudiziaria (come misura di respingimento), le autorità preposte alla sua esecuzione pronunciano il divieto d'entrata, i pertinenti dati alfanumerici e biometrici di cittadini di Stati terzi devono essere trasmessi al SIS (art. 68a cpv. 4 D-LStrI).

Utilizzo di dati biometrici esistenti Inoltre, una nuova disposizione (art. 68a cpv. 3 D-LStrI) prevede in particolare che i dati biometrici già presenti in AFIS e nel SIMIC possono essere trasmessi al SIS in conformità delle esigenze del regolamento SIS e del pacchetto di riforme SIS. Nel caso in cui AFIS non contenga i dati biometrici delle persone da segnalare, è possibile effettuare un inserimento in AFIS (art. 68a cpv. 4 D-LStrI).

I dati di
AFIS vengono trasmessi al SIS anche da fedpol in caso di divieto d'entrata disposto da questa autorità ai sensi della LStrI (art. 68a cpv. 5 D-LStrI). È ammessa anche una registrazione successiva dei dati biometrici su richiesta di fedpol, ed è effettuata dalle autorità che hanno riscontrato, in occasione di un controllo, una segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno che non contiene dati biometrici.

Infine è prevista una clausola di delega al Consiglio federale affinché possa disciplinare la procedura di consegna dei dati sui divieti di entrata alle autorità preposte e il

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relativo inserimento nelle pertinenti banche dati (SIMIC e RIPOL) (art. 68a cpv. 6 D-LStrI).

Compiti dell'ufficio SIRENE Vanno inoltre disciplinati i compiti dell'ufficio SIRENE di fedpol per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari nonché la procedura di consultazione tra le competenti autorità degli Stati Schengen nel caso di cittadini di Paesi terzi oggetto di un divieto d'entrata registrato nel SIS (art. 68b D-LStrI).

Cancellazione delle segnalazioni e comunicazione dei dati La cancellazione delle segnalazioni ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno come anche delle segnalazioni ai fini del rimpatrio è disciplinata dall'articolo 68d capoverso 3 D-LStrI. La comunicazione dei dati del SIS sulle segnalazioni ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno è disciplinata dall'articolo 68e D-LStrI.

Nuovi diritti di accesso nel settore della migrazione L'articolo 16 LSIP va adeguato in base ai nuovi diritti di accesso alle segnalazioni nel SIS ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno (autorità di controllo alle frontiere, SEM, Cantoni per verificare il soggiorno nonché autorità preposte al rilascio del visto) nel settore della migrazione.

Obbligo di fornire dati biometrici (immagine del volto, impronte digitali) Per quanto riguarda la registrazione dei dati biometrici in caso di segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno, questi dati possono essere già oggi memorizzati nel SIMIC in base all'articolo 3 capoverso 2 lettera h LSISA. La nuova base legale permette alla SEM di registrare la fotografia o le impronte digitali della persona e di trasmetterle al SIS via SIMIC. Questa possibilità è già prevista anche dal nuovo articolo 7a capoversi 1 lettere a ed e e 3 lettera a LSISA48.

Il nuovo articolo 68a capoversi 3 e 4 D-LStrI impone di rilevare e trasmettere i dati biometrici. Lo scopo della disposizione è garantire la trasmissione al SIS di tutti i dati pertinenti, compresi quelli biometrici, in conformità con gli impegni internazionali della Svizzera nell'ambito dell'ASS. Questi dati sono memorizzati principalmente nell'AFIS.

Infine, va ottimizzata la normativa prevista per i dati del sistema AFIS (art. 354 CP) concedendo alla SEM un accesso ai dati e delegando al Consiglio federale la competenza di disciplinare la comunicazione e la trasmissione automatica dei dati segnaletici a terzi o a banche dati.

48

Messaggio del 2 marzo 2018 concernente la revisione della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi d'informazione), FF 2018 1381.

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2.6.3

La nuova normativa proposta in relazione al regolamento «SIS rimpatri»

Inserimento nel SIS delle decisioni di rimpatrio È previsto un nuovo articolo per garantire che le autorità competenti inseriscano i dati pertinenti in vista della consegna al SIS (art. 68a cpv. 1 D-LStrI). Questo articolo permette anche di definire chiaramente quali decisioni svizzere di rimpatrio saranno oggetto di una segnalazione nel SIS (cfr. n. 2.5.4) e di menzionare i divieti di entrata già oggi segnalati (art. 68a cpv. 2 D-LStrI).

Come per le segnalazioni ai fini del rifiuto d'entrata, è previsto un obbligo di rilevamento e trasmissione dei dati alfanumerici e biometrici (art. 68a cpv. 3 e 4 D-LStrI). Si propone che la SEM trasmetta al SIS i dati biometrici già disponibili nelle banche dati AFIS e SIMIC e registri a tal fine in AFIS quelli che non lo sono ancora salvandoli ­ probabilmente ­ per un anno (cfr. anche n. 2.6.2). Una disposizione identica è prevista anche per le decisioni di fedpol segnalate nel SIS (art. 68a cpv. 5). Infine è prevista una clausola di delega al Consiglio federale (art. 68a cpv. 6 D-LStrI) affinché possa disciplinare la procedura di trasmissione dei dati relativi alle decisioni di rimpatrio. In questo modo, le decisioni di rimpatrio prese dalle autorità competenti nel settore della migrazione saranno trasmesse al SIS dalle autorità coinvolte tramite il SIMIC (cfr. n. 2.6.6). Per quanto riguarda le decisioni prese da fedpol, le segnalazioni di rimpatrio saranno inserite nel SIS attraverso RIPOL.

Scambio di informazioni e procedure di consultazione L'ufficio SIRENE di fedpol rimane l'autorità nazionale designata per lo scambio di dati tra gli Stati Schengen anche per questa nuova categoria di segnalazioni (art. 68b cpv. 1 D-LStrI).

Se le autorità svizzere di controllo alle frontiere constatano che uno straniero si trova in Svizzera e non ha adempiuto l'obbligo di rimpatrio disposto nei suoi confronti da un altro Stato Schengen, l'ufficio SIRENE di fedpol va immediatamente avvertito affinché lo Stato che ha effettuato la segnalazione sia informato e possa pronunciarsi sulle misure da prendere (art. 68b cpv. 2 D-LStrI). Le misure da prendere secondo lo Stato segnalante vanno comunicate alle competenti autorità svizzere per l'esecuzione dell'allontanamento (i Cantoni).

Nel caso di procedura di consultazione è competente anche l'ufficio SIRENE (art. 68b cpv. 3 D-LStrI).
Partenza e conferma del rimpatrio Si propone che le autorità di controllo alle frontiere rilascino sempre una conferma dell'avvenuta partenza dallo spazio Schengen della persona segnalata per il rimpatrio e la trasmettano all'ufficio SIRENE di fedpol nel caso in cui un altro Stato abbia inserito nel SIS una segnalazione di rimpatrio (art. 68c cpv. 1 D-LStrI). La conferma può essere inviata in forma elettronica, per scritto o se del caso anche in modo automatico. L'ufficio SIRENE deve trasmettere anche queste informazioni degli altri Stati Schengen all'autorità segnalante in Svizzera affinché sia cancellata la segnalazione ai fini del rimpatrio (art. 68c cpv. 2 D-LStrI).

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Cancellazione delle segnalazioni di rimpatrio In caso di partenza di una persona segnalata dalla Svizzera, la cancellazione nel SIS è effettuata direttamente dalle autorità di controllo alla frontiera (art. 68d cpv. 2 DLStrI). Esse devono inserire la partenza nel SIMIC che la inoltra automaticamente al SIS. Tali autorità dispongono già oggi di questa possibilità di accesso (art. 9 cpv. 1 lett. e e 2 lett. e LSISA).

La cancellazione delle segnalazioni di rimpatrio introdotte dalle autorità svizzere compete alle autorità segnalanti, in particolare dopo la conferma dell'avvenuta partenza (art. 68d cpv. 1 lett. a D-LStrI) o quando le decisioni di cui all'articolo 68a capoverso 1 D-LStrI sono revocate o annullate (art. 68d cpv. 1 lett. b D-LStrI).

Inoltre se un cittadino di un Paese terzo ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Schengen si deve procedere alla cancellazione delle segnalazioni (art. 68d cpv. 1 lett. c D-LStrI). L'articolo 68d capoverso 4 prevede inoltre che la cancellazione di una segnalazione di rimpatrio nel SIS dopo la partenza dello straniero implichi l'attivazione nel SIS di una segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno.

Comunicazione dei dati del SIS Per motivi di trasparenza, il nuovo articolo riprende il contenuto dell'articolo 15 del regolamento «SIS rimpatri» sul trasferimento di dati del SIS a Paesi terzi, ossia gli Stati non vincolati da uno degli accordi di associazione a Schengen e Dublino (art.

68e D-LStrI). Sono previste deroghe al divieto di trasferimento di dati che sono registrati nel quadro del regolamento «SIS rimpatri».

Rinvio nella LAsi alle disposizioni pertinenti della LStrI Anche le decisioni di allontanamento prese in seguito a una procedura di asilo vanno inserite nel SIS (art. 45a cpv. 1 D-LAsi). Determinate disposizioni che devono essere riprese nella LStrI devono esserlo anche nella LAsi. Il disegno introduce un nuovo articolo (art. 45a cpv. 2 D-LAsi) che rimanda alle corrispondenti disposizioni nella LStrI.

Trattamento dei dati nel SIMIC L'articolo 3 LSISA va modificato affinché garantisca che le autorità competenti nel settore della migrazione possano trattare i dati personali relativi alle misure di respingimento in conformità con i nuovi regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere».

La modifica riguarda il settore dell'asilo
(art. 3 cpv. 3 lett. j LSISA) e quello degli stranieri (art. 3 cpv. 2 lett. h LSISA). Quest'ultima disposizione, già prevista nel diritto vigente, è leggermente modificata.

Inoltre, è necessario prevedere l'inserimento e il trattamento nel SIMIC di tutte le informazioni da trasmettere al SIS sulla base dei due regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri». In questo caso si tratta anche dei dati biometrici come le immagini del volto e le impronte digitali. Inoltre questa registrazione è prevista nel nuovo articolo 7a capoverso 1 lettere a ed e LSISA49.

49

Messaggio del 2 marzo 2018 concernente la revisione della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018 1381.

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Infine, va previsto un accesso al SIMIC per le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria, affinché le relative decisioni di rimpatrio e i divieti di entrata siano inseriti nel SIMIC e trasmessi al SIS (art. 9 cpv. 1 lett. abis e 2 lett. abis LSISA).

Diritti di accesso al SIS delle autorità della migrazione L'articolo 16 LSIP va completato affinché garantisca che le autorità competenti nel settore della migrazione abbiano un accesso adeguato al SIS nell'ambito dei loro compiti.

Il disegno prevede in particolare che le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria abbiano accesso non soltanto per consultare ma anche per trattari i dati del N-SIS (art. 16 cpv. 4 e 5 LSIP) e di RIPOL (art. 15 cpv. 3 e 4 LSIP). Attualmente questo accesso serve tra le altre cose per registrare in questi sistemi la misura di respingimento collegata all'espulsione giudiziaria.

2.6.4

Campo di applicazione della direttiva sul rimpatrio

La direttiva sul rimpatrio è stata recepita dalla Svizzera in quanto sviluppo dell'acquis di Schengen ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 insieme alle necessarie modifiche della LStrI50.

La direttiva persegue un'armonizzazione minima delle procedure applicate ai cittadini di Paesi non appartenenti allo spazio Schengen (Paesi terzi) il cui soggiorno è irregolare. Contiene in particolare prescrizioni sulla decisione di allontanamento, sulla carcerazione per garantire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione e sul divieto d'entrata.

La direttiva sul rimpatrio si applica ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente sul territorio di uno Stato. Per soggiorno irregolare s'intende la presenza nel territorio di uno Stato di un cittadino di un Paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di entrata o di soggiorno di cui all'articolo 6 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'entrata, di soggiorno o di residenza disposte da tale Stato. È irrilevante che l'irregolarità del soggiorno risulti da un'entrata illegale, dal rifiuto di una domanda d'asilo o dallo scadere della durata di validità di un permesso di soggiorno.

Gli Stati Schengen sono liberi di non applicare la direttiva sul rimpatrio ai cittadini di Paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione (art. 2 par. 2 lett. b della direttiva sul rimpatrio).

In occasione del recepimento, è stato deciso di non applicare la direttiva unicamente ai cittadini di Paesi terzi sottoposti a una procedura di estradizione secondo 50

Decreto federale del 18 giugno 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (sviluppo dell'acquis di Schengen), in vigore dal 1° gennaio 2011, RU 2010 5925; FF 2009 7737.

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l'articolo 32 della legge federale del 20 marzo 198151 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). In tal caso prevalgono le disposizioni dell'AIMP la cui modifica non è stata ritenuta necessaria52. Viceversa, non è stata formulata alcuna riserva di ordine generale nei confronti dei cittadini di Paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale53.

Conformemente alla normativa prevista (art. 2 par. 3 del regolamento «SIS rimpatri»), soltanto le decisioni in linea con la direttiva sul rimpatrio sono inserite nel SIS.

Il presente capitolo intende definire quali decisioni svizzere sono considerate decisioni di rimpatrio ai sensi della direttiva citata e vanno pertanto inserite nel SIS.

Decisioni di rimpatrio ai sensi della LStrI Le decisioni di rimpatrio fondate sulla LStrI da inserire nel SIS sono le decisioni di allontanamento da parte dei Cantoni ai sensi dell'articolo 64 LStrI. Qualora i Cantoni, in base alla specifica normativa cantonale, deleghino a terzi dei compiti secondo la LStrI, ossia l'emanazione di decisioni di rimpatrio, le autorità incaricate possono registrarle nel SIMIC ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 LSISA.

L'allontanamento verso uno Stato membro di Schengen o Dublino sulla base di accordi bilaterali non è preso in considerazione in questa sede (allontanamento ai sensi degli art. 64a e 64c cpv. 1 lett. a LStrI) poiché in questi casi è possibile astenersi dall'emanare una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva sul rimpatrio (art. 6 par. 3 della direttiva sul rimpatrio). Una decisione fondata sull'articolo 64c capoverso 1 lettera b LStrI implica che un altro Stato Schengen abbia precedentemente disposto il respingimento dell'interessato in conformità con l'articolo 14 del codice frontiere Schengen. Neanche in questo caso dunque si tratta di una decisione di rimpatrio, in quanto si applica la deroga ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 lettera a della direttiva sul rimpatrio.

Infine, neppure le decisioni di rimpatrio verso uno Stato Schengen che ha accordato il diritto di soggiorno all'interessato, fondate sull'articolo 64 capoverso 2 LstrI, costituiscono decisioni di rimpatrio ai sensi della direttiva poiché nell'articolo 6 paragrafo 2 essa contempla la possibilità di rinunciare a una simile decisione;
possibilità di cui si avvale la Svizzera.

L'allontanamento e il rifiuto d'entrata disposti all'aeroporto (frontiere esterne Schengen) ai sensi dell'articolo 65 LStrI non sono inseriti nel SIS. L'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento «SIS rimpatri» prevede che gli Stati membri possano rinunciare a inserire una segnalazione di rimpatrio se la decisione è presa alle frontiere esterne e può essere eseguita immediatamente. Il rifiuto d'entrata disposto in aeroporto ai sensi dell'articolo 65 LStrI sarà inoltre inserito nel nuovo sistema di ingressi e uscite EES.

51 52

53

RS 351.1 Messaggio del 18 novembre 2009 concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) e concernente una modifica della legge federale sugli stranieri (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES); FF 2009 7737.

Cfr. TAF C-5819/2012 del 26 agosto 2014 consid. 6.7.2.

3169

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L'espulsione disposta da fedpol in virtù dell'articolo 68 LStrI allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera è considerata alla stregua di una decisione di rimpatrio pronunciata in conformità con la direttiva sul rimpatrio.

In questo caso non si applica la deroga di cui all'articolo 2 paragrafo 2 lettera b di tale direttiva.

Decisioni di rimpatrio fondate su un'espulsione giudiziaria Gli Stati Schengen sono liberi di non applicare la direttiva sul rimpatrio ai cittadini di Paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, conformemente alla legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione (art. 2 par. 2 lett. b della direttiva sul rimpatrio). Le disposizioni del Codice penale (CP) e del Codice penale militare del 13 giugno 192754 (CPM) che disciplinano l'espulsione giudiziaria sono entrate in vigore dopo il recepimento nella legislazione nazionale della direttiva sul rimpatrio, il 1° ottobre 201655. La Svizzera non si è esplicitamente pronunciata sull'applicabilità di questa direttiva alle decisioni di espulsione secondo gli articoli 66a e 66abis CP oppure 49a e 49abis CPM.

Il recepimento dei presenti sviluppi dell'acquis di Schengen offre l'occasione di decidere se l'articolo 2 paragrafo 2 lettera b della direttiva sul rimpatrio debba essere applicato alla suddetta espulsione giudiziaria. Tali decisioni implicano che l'interessato lasci la Svizzera e non possono essere ritenute meno importanti delle decisioni di rimpatrio prese ai sensi della LStrI. In un primo momento, il giudice dispone l'espulsione giudiziaria per un certo periodo e la relativa segnalazione nel SIS.

Soltanto in un secondo momento e dopo che l'autorità competente ha constatato che non vi sono motivi per sospenderne l'esecuzione, l'espulsione è eseguita. Al momento dell'ordine esecutivo, l'espulsione giudiziaria passata in giudicato dev'essere registrata dalle competenti autorità nel SIS via SIMIC. Anche nel SIS occorre indicare che la decisione di rimpatrio è sospesa qualora l'espulsione giudiziaria sia prorogata o non possa essere eseguita (p. es. status di rifugiato). Pertanto all'espulsione giudiziaria non si applica la clausola derogatoria ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 lettera a della direttiva sul rimpatrio.

Decisioni di
rimpatrio in virtù della LAsi Quando la SEM rifiuta l'asilo e dispone l'allontanamento della persona nel suo Paese d'origine o di provenienza al di fuori dello spazio Schengen, è necessario inserire nel SIS una segnalazione di rimpatrio. Si tratta di decisioni d'allontanamento fondate sull'articolo 45 LAsi. Inoltre, anche i rifugiati possono essere oggetto di un allontanamento (art. 65 LAsi). In questi casi l'allontanamento o l'espulsione sono disciplinati dagli articoli 64 (decisione di allontanamento), 63 capoverso 1 lettera b (revoca del permesso di domicilio per motivi di sicurezza) e 68 (espulsione) LStrI e di conseguenza devono essere inseriti nel SIS.

Nonostante l'ammissione provvisoria sia una misura alternativa nel caso in cui è stato disposto un allontanamento che non può essere eseguito per motivi legati alla 54 55

RS 321.0 Legge federale del 20 marzo 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3­6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), RU 2016 2329; FF 2013 5163.

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situazione nel Paese d'origine o di provenienza o alla situazione particolare dell'interessato, si tratta in pratica della concessione di protezione e la persona può restare in Svizzera in via provvisoria. Questi casi, dunque, non sono inseriti nel SIS.

2.6.5

Trasposizione pratica del regolamento «SIS polizia»

Lo sviluppo del SIS, oltre a ridurre i tempi di risposta, introduce nuove categorie di ricerca di persone e oggetti nonché diritti di accesso nuovi o modificati. L'attuazione pratica del regolamento «SIS polizia» comporta per le autorità coinvolte (Cantoni e fedpol) adeguamenti tecnici e procedurali. Le ripercussioni finanziarie e sul personale sono illustrate nel numero 2.8.

A differenza di quanto avviene oggi, per lo scambio di informazioni supplementari viene introdotto un termine di risposta concreto di dodici ore, assolutamente da rispettare, eccetto che per pochi accertamenti più complessi. Ne consegue che le autorità, in particolare l'ufficio SIRENE, devono disporre delle corrispondenti capacità per garantire lo scambio delle informazioni necessarie entro tale termine (anche di notte, nei fine settimana e festivi). A loro volta le autorità svizzere segnalanti ricevono più celermente le informazioni richieste e possono avviare più rapidamente le opportune misure, ad esempio per una migliore protezione delle vittime.

Le persone particolarmente vulnerabili possono ora essere oggetto di una segnalazione preventiva: è il caso ad esempio dei bambini che a causa di un conflitto familiare sono a rischio di rapimento da parte di uno dei genitori, oppure delle vittime di matrimoni forzati o della tratta di esseri umani. A tal fine in alcuni Cantoni sarà necessaria una modifica di legge. Inoltre in relazione a persone scomparse sarà possibile segnalare anche oggetti quali i veicoli. Grazie a questi collegamenti, la ricerca di una persona scomparsa sarà agevolata nel momento in cui si ritrova un veicolo registrato nel SIS collegato a tale persona. La nuova segnalazione obbligatoria di persone legate al terrorismo rende maggiormente riconoscibili le relative persone nel SIS e facilita il tracciamento dei loro movimenti nel sistema.

Nel SIS possono ora essere segnalate anche le impronte digitali e palmari di persone che hanno commesso un reato e non sono state identificate. Si tratta delle impronte rilevate sul luogo di un grave delitto o in seguito a un attacco terroristico. Attualmente si possono confrontare unicamente le impronte digitali di persone già note.

Questa novità potrà contribuire a chiarire i casi la cui risoluzione sarebbe difficile o impossibile. Inoltre esiste la possibilità di rendere
temporaneamente non consultabile una segnalazione di una persona ricercata per l'arresto al fine di non ostacolare le indagini e le operazioni di polizia ancora in corso. Infine, viene introdotta la nuova categoria di segnalazione «controllo di indagine» che permette di interrogare la persona ricercata in base a un catalogo specifico di domande che l'autorità dello Stato segnalante ha inserito nel SIS. Nel quadro della procedura di consultazione alcuni Cantoni hanno comunicato che per il «controllo di indagine» opzionale istituiranno una specifica base legale.

Verranno anche modificati i diritti di accesso al SIS, che saranno estesi alle autorità preposte all'immatricolazione di natanti e aeromobili. In Svizzera si tratta dei servizi cantonali della navigazione e, per gli aeromobili, dell'UFAC. Lo stesso vale per gli 3171

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uffici cantonali delle armi per quanto riguarda il permesso di acquisto di armi e il porto d'armi. Tutto ciò presuppone modifiche dei processi e nuove formazioni per i collaboratori.

2.6.6

Trasposizione pratica del regolamento «SIS frontiere»

Il regolamento «SIS frontiere» prevede una segnalazione obbligatoria ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno se la presenza sul proprio territorio di un cittadino di un Paese terzo costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o nazionale (art. 24 par. 2 lett. a e b, cfr. n. 2.5.3). Si procede a una segnalazione nel SIS, se fedpol ha disposto un divieto d'entrata ai sensi dell'articolo 67 capoverso 4 LstrI. Può trattarsi anche di divieti d'entrata decisi da fedpol ai sensi dell'articolo 68 capoverso 3 LStrI in caso di espulsione. In questi casi infatti il rischio per la sicurezza è tale da giustificare una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno. Si può anche trattare di un divieto d'entrata pronunciato dalla SEM ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2 lettera a LStrI. Dal momento che l'aspetto della sicurezza in questo caso è preponderante, la segnalazione nel SIS è obbligatoria.

Inoltre, va inserita una segnalazione nel SIS anche quando un cittadino di un Paese terzo ha eluso o ha tentato di eludere la normativa europea o nazionale che disciplina l'entrata e il soggiorno (art. 24 par. 2 lett. c del regolamento «SIS frontiere»). Di conseguenza, nei casi in cui, ad esempio, l'articolo 115 o 118 LStrI può portare a una condanna in Svizzera, ora sarà assolutamente necessario pronunciare un divieto d'entrata e registrarlo nel SIS.

Finora uno Stato Schengen poteva immettere nel SIS una segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno basata su un divieto nazionale di entrata, se la decisione si fondava sul fatto che il cittadino di un Paese terzo era stato espulso, respinto o allontanato. Ora, l'articolo 24 paragrafo 1 lettera b del regolamento «SIS frontiere» prevede in questi casi l'obbligo della segnalazione. I divieti di entrata, introdotti in base alle disposizioni della direttiva sul rimpatrio, vanno inseriti nel SIS e valgono, come tutte le segnalazioni, nell'intero spazio Schengen. Di conseguenza tali divieti possono essere applicati ai confini esterni di Schengen anche dalle autorità di uno Stato Schengen che non ha preso la decisione di rimpatrio o disposto il divieto d'entrata.

La direttiva sul rimpatrio definisce un divieto d'entrata come una decisione o un atto amministrativo o giudiziario che vieta l'entrata e il soggiorno
nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e che accompagna una decisione di rimpatrio. Affinché sia conforme alla direttiva sul rimpatrio, un divieto d'entrata deve soddisfare una serie di condizioni: va pronunciato in primo luogo se non è stato concesso un periodo per la partenza volontaria o in secondo luogo se non è stato rispettato l'obbligo di rimpatrio. La Svizzera applica già queste condizioni e le ha disciplinate, recependo la direttiva sul rimpatrio, nell'articolo 67 capoverso 1 LStrI.

La direttiva sul rimpatrio prevede che le decisioni di rimpatrio possano essere corredate di un divieto d'entrata anche in altri casi. La legislazione svizzera ha già previsto questi casi, in particolare nell'articolo 67 capoverso 2 lettera b (spese d'aiuto sociale) e c (carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa) LStrI.

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In futuro questi divieti di entrata dovranno essere inseriti nel SIS con i pertinenti dati.

2.6.7

Trasposizione pratica del regolamento «SIS rimpatri»

Utilizzo del SIMIC Per garantire un'attuazione ottimale di questo sviluppo dell'acquis di Schengen, il disegno propone di sfruttare il sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC; cfr. n. 3).

I compiti principali spettano alle autorità cantonali della migrazione incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione secondo la LStrI oppure il CP o il CPM. Dette autorità dovranno registrare nel SIMIC, mediante una maschera specifica, tutte le decisioni di rimpatrio fondate sulla direttiva sul rimpatrio. Se le condizioni del regolamento «SIS rimpatri» sono soddisfatte, le pertinenti informazioni saranno automaticamente trasmesse al SIS. Ciò vale altresì per le espulsioni giudiziarie passate in giudicato qualora le autorità preposte alla loro esecuzione pronuncino quest'ultima sia conformemente all'articolo 69 LStrI, sia stabilendo una data di partenza volontaria.

La SEM è a sua volta incaricata di registrare nel SIMIC gli allontanamenti disposti nel quadro di una procedura di asilo mediante una maschera simile a quella utilizzata dalle autorità cantonali e di trasmettere le informazioni richieste al SIS. I dati da comunicare tassativamente sono: nomi e cognomi, la data di nascita, le ragioni della segnalazione, un riferimento alla decisione su cui si fonda la segnalazione, le misure da prendere e l'indicazione di un eventuale termine di partenza volontaria; inoltre va specificato se la decisione è accompagnata da una segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno (art. 4 del regolamento «SIS rimpatri»).

Inoltre, la cancellazione delle segnalazioni nel SIS in caso di esecuzione del rimpatrio è eseguita mediante il SIMIC dalle competenti autorità che hanno eseguito la segnalazione o dalle autorità di controllo alla frontiera in caso di partenza da un aeroporto svizzero. Le autorità cantonali devono pertanto poter procedere a una cancellazione. Inoltre, la segnalazione è cancellata anche quando i Cantoni concedono un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata.

Le segnalazioni ai fini del rimpatrio oppure del rifiuto d'entrata e di soggiorno sono inoltre cancellate se le decisioni sono revocate o annullate dall'autorità segnalante, in particolare in seguito a una consultazione. Se viene concessa la cittadinanza di uno Stato membro
di Schengen, le segnalazioni vanno cancellate senza indugio.

La sola eccezione riguarda le decisioni di rimpatrio prese da fedpol sulla base dell'articolo 68 capoverso 1 LStrI (espulsione). In tal caso, fedpol adotterà una decisione conforme alla direttiva sul rimpatrio. La decisione sarà inserita in RIPOL e trasmessa al SIS affinché vi sia registrata la segnalazione di rimpatrio. Fedpol è incaricata anche della cancellazione di questa segnalazione e dell'attivazione nel SIS di un'eventuale segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno.

3173

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Le decisioni prese della autorità competenti nel settore della migrazione, cantonali o federali saranno ancora visualizzabili in RIPOL, come previsto dalla normativa vigente, richiamando i dati dal SIMIC.

Onere supplementare per le autorità cantonali e la Confederazione (SEM e fedpol) Al fine di stimare con maggiore precisione l'onere supplementare per i Cantoni legato alla trasposizione del regolamento, nel quadro della procedura di consultazione ai Cantoni sono state poste alcune domande. Alla domanda circa il numero di decisioni di rimpatrio emanate ogni anno sono state date risposte molto diverse: alcuni Cantoni pronunciano 5­15 decisioni (AR, JU, NW), altri 51­500 (BS, GL, GR, LU, SG, UR e ZG), altri ancora 500­5000 (AG, BE, GE, ZH). L'onere supplementare dovuto alle nuove registrazioni è giudicato da poco più della maggioranza dei Cantoni intervenuti come chiaro e non rilevante (AR, BE, GL, UR). Alcuni Cantoni (BS, LU) stimano un onere supplementare di circa 20­30 minuti per ogni caso o complessivamente 35 ore. Il fabbisogno aggiuntivo di personale per la trasposizione del regolamento «SIS rimpatri» è compreso tra un 10 per cento (AG, NW) e un 50 per cento di posti in più (SG). Alcuni Cantoni ritengono di poter affrontare il nuovo carico di lavoro senza risorse di personale aggiuntive (UR, GL).

È probabile che la segnalazione supplementare delle decisioni cantonali di rimpatrio comporterà in genere un onere minimo per i Cantoni, poiché nel SIMIC verrà creata una corrispondente maschera d'immissione. Sulla base dell'esperienza precedente, tuttavia, la gestione e la modifica di queste segnalazioni richiederà un onere notevole, anche se alcune procedure possono essere automatizzate. Inoltre, ci saranno molte richieste, anche di informazioni, da parte di altri Stati Schengen e dalla Svizzera (controlli sulle persone da parte della polizia). La Commissione europea prevede oltre 500 000 nuovi inserimenti nel SIS sulla base del regolamento «SIS rimpatri». A queste richieste di informazioni deve essere data risposta entro 12 ore. Di conseguenza, l'effettivo di personale dell'ufficio SIRENE nel servizio a turni e i servizi di picchetto esistenti in seno alla SEM dovranno essere potenziati. Per evitare che i Cantoni debbano istituire essi stessi tali servizi di picchetto 24 ore su 24, le decisioni
cantonali di rimpatrio e i documenti necessari dovranno essere registrati a livello centrale nel SIMIC, in modo che le informazioni possano essere fornite dall'ufficio SIRENE e dalla SEM entro i termini richiesti. Le relative ripercussioni finanziarie e di personale sono descritte nel numero 2.8.

2.7

Commento ai singoli articoli degli atti normativi di attuazione

2.7.1

Legge sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 67 Cpv. 1 lett. c e d Secondo il disegno, agli stranieri che hanno violato o messo in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero va tassativamente vietato di entrare in 3174

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Svizzera (nuova lett. c). Sulla base dell'articolo 24 paragrafo 1 lettera a del regolamento «SIS frontiere», tale decisione sarà inserita anche nel SIS. Finora questa disposizione era potestativa e non obbligava l'autorità a pronunciare un divieto d'entrata (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI).

Il regolamento «SIS frontiere» prevede un nuovo motivo per vietare l'entrata (art. 24 par. 2 lett. c): secondo detto articolo, eludere o tentare di eludere la normativa europea o nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri costituisce una minaccia per l'ordine pubblico e implica una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno. Questo nuovo motivo è introdotto nella lettera d.

Cpv. 2 Questo capoverso mantiene la formulazione potestativa per determinate fattispecie in conformità con la direttiva sul rimpatrio. La lettera a del capoverso 2 vigente diventa la lettera c del capoverso 1; a parte questo, la disposizione rimane sostanzialmente la stessa e le lettere sono aggiornate.

Art. 68a

Segnalazione nel sistema d'informazione Schengen

Cpv. 1 Questo capoverso elenca le decisioni di allontanamento da inserire nel SIS in base al regolamento «SIS rimpatri». Si precisa che la Svizzera fornirà per ogni ritorno, volontario o coatto, le informazioni sulle decisioni di rimpatrio pronunciate ai sensi della direttiva sul rimpatrio. Si rimanda in questo caso al numero 2.6.4, in cui sono definite ed elencate le decisioni interessate.

Nel settore dell'asilo, il rinvio alle decisioni di allontanamento di cui all'articolo 45 LAsi si riferisce ad allontanamenti pronunciati senza misura sostitutiva, provvisti di ordine esecutivo e di termine di partenza.

Cpv. 2 Questo capoverso indica i divieti di entrata svizzeri da inserire nel SIS ai sensi del regolamento «SIS frontiere». Si tratta dei divieti di entrata pronunciati sia dalla SEM sia da fedpol sulla base della LStrI. Si può anche trattare di una misura di respingimento che fa parte di un'espulsione giudiziaria disposta dal giudice.

Cpv. 3 Questo capoverso prevede esplicitamente che la SEM possa trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili in AFIS o nel SIMIC. In questo modo, in caso di segnalazioni ai fini del rimpatrio oppure del rifiuto d'entrata e di soggiorno, i dati biometrici possono essere trasmessi al SIS. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato.

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Cpv. 4 Questo capoverso stabilisce che le autorità competenti devono registrare anche i dati biometrici se è possibile farlo (p. es. se la persona è presente). Questi dati sono registrati nel SIMIC e trasmessi al SIS in caso di segnalazione. In questo modo è possibile, ad esempio, che le autorità cantonali della migrazione registrino o facciano registrare la fotografia delle persone che devono lasciare la Svizzera se tale fotografia non è già disponibile nel SIMIC o nella banca dati AFIS. Le autorità di polizia cantonali verranno eventualmente incaricate di eseguire questa registrazione ai sensi dell'articolo 354 capoverso 2 CP. In tal modo si possono completare i dati nel SIS. In linea di principio in caso di segnalazione la SEM deve trasmettere i dati biometrici. Una trasmissione successiva tuttavia è ipotizzabile, se non è già stata effettuata al momento della segnalazione, ad esempio su domanda di un altro Stato Schengen.

Per i dati biometrici nel SIMIC si applica il nuovo articolo 7a LSISA56 che consente alle autorità di migrazione di inserire e utilizzare i dati biometrici del settore del rimpatrio memorizzati nel SIMIC.

Cpv. 5 Questo capoverso disciplina in modo analogo i dati alfanumerici e biometrici che fedpol trasmette al SIS in caso di segnalazioni di sua competenza relative al rimpatrio oppure al rifiuto d'entrata e di soggiorno. I dati pertinenti provengono da RIPOL e AFIS e sono trasmessi al SIS.

La pronuncia da parte di fedpol di un divieto d'entrata al fine di preservare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera è una misura consolidata per respingere le persone pericolose e viene adottata in 100­200 casi all'anno. Se emana un divieto d'entrata, già oggi fedpol può aggiungere le impronte digitali della persona in questione alla segnalazione nel SIS. Dato che nella grande maggioranza dei casi le persone nei confronti delle quali è stato emanato un divieto d'entrata non si trovano in Svizzera, fedpol deve poter ordinare alle autorità che constatano un riscontro positivo su una segnalazione di un divieto d'entrata secondo l'articolo 67 capoverso 4 (una dozzina di casi all'anno) durante un controllo alla frontiera esterna di Schengen o sul territorio svizzero di rilevare a posteriori i dati biometrici se tale segnalazione non li contiene. Le impronte digitali devono essere
rilevate dai servizi scientifici delle polizie cantonali o da un ID-Center dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Il rilevamento è effettuato d'intesa con fedpol, poiché in ogni singolo caso occorre valutare se valga la pena rilevare i dati biometrici o se siano più opportuni altri provvedimenti a salvaguardia della sicurezza (p. es. partenza immediata). Se del caso, fedpol può successivamente aggiungere le impronte digitali alla segnalazione SIS esistente, evitando in tal modo che la persona oggetto di un divieto d'entrata possa, nonostante la segnalazione nel SIS, evitare di essere scoperta usando uno pseudonimo.

56

Messaggio del 2 marzo 2018 concernente la revisione della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018 1381.

3176

FF 2020

Cpv. 6 Secondo questo capoverso il Consiglio federale deve poter definire le autorità che trasmettono al SIS i dati richiesti; per quanto riguarda il settore degli stranieri, si tratta delle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione, incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento, mentre nel settore dell'asilo, si tratta della SEM (cfr. n. 2.6.6). Il capoverso 6 prevede una delega al Consiglio federale per il disciplinamento dei dettagli dell'attuazione dei regolamenti Schengen. Occorrerà inoltre precisare a livello di ordinanza le comunicazioni di dati effettuate da fedpol.

Art. 68b

Autorità competente

Cpv. 1 Il capoverso definisce l'autorità svizzera competente per gli scambi d'informazioni supplementari previsti dai regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri». Si tratta dell'ufficio SIRENE di fedpol che già oggi è il centro di contatto nazionale per tutto quello che riguarda il SIS.

Cpv. 2 Secondo il regolamento «SIS rimpatri», non appena constata che un cittadino di un Paese terzo, segnalato da un altro Stato Schengen ai fini del rimpatrio, non ha osservato l'obbligo di rimpatrio, l'autorità dello Stato di esecuzione contatta lo Stato segnalante per stabilire le misure da adottare ai sensi della direttiva sul rimpatrio (art. 7 par. 2). L'autorità svizzera preposta a tale compito è l'ufficio SIRENE.

Possono essere in particolare previsti il riconoscimento della decisione di un altro Stato Schengen e l'esecuzione dell'allontanamento da parte della Svizzera.

Cpv. 3 Diverse fattispecie implicano la procedura di consultazione obbligatoria prevista dai regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri». Anche tali consultazioni sono affidate all'ufficio SIRENE di fedpol. Le diverse procedure di consultazione sono già disciplinate esaustivamente nei regolamenti in oggetto (art. 9­12 regolamento «SIS rimpatri» e art. 27­30 regolamento «SIS frontiere», cfr. n. 2.5.2 e 2.5.3).

Le procedure di consultazione possono portare alla cancellazione di segnalazioni ai fini del rimpatrio oppure del rifiuto d'entrata e di soggiorno.

Art. 68c

Partenza e conferma del rimpatrio

Questo articolo è dedicato unicamente alle segnalazioni di rimpatrio nel SIS.

Cpv. 1 Questo capoverso disciplina il caso in cui un altro Stato Schengen ha inserito nel SIS la decisione di rimpatrio e l'interessato lascia lo spazio Schengen partendo dalla Svizzera. Le autorità di controllo alla frontiera rilasciano una conferma del rimpatrio (cfr. art. 6 del regolamento «SIS rimpatri») e la trasmettono all'ufficio SIRENE di 3177

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fedpol. Questa conferma può essere trasmessa per via elettronica o per scritto, se del caso in modo automatico mediante un sistema d'informazione. L'ufficio SIRENE trasmette la conferma del rimpatrio allo Stato Schengen che ha effettuato l'inserimento nel SIS.

Cpv. 2 L'ufficio SIRENE inoltra le conferme del rimpatrio di altri Stati Schengen alle autorità svizzere autrici della segnalazione di rimpatrio (p. es. i Cantoni, fedpol o la SEM), affinché queste ultime la cancellino.

Art. 68d

Cancellazione delle segnalazioni svizzere nel SIS

Cpv. 1 e 3 Non appena una delle decisioni elencate nell'articolo 68a capoversi 1 o 2 D-LStrI è revocata o annullata, l'autorità competente deve procedere senza indugio alla cancellazione della segnalazione nel SIS (art. 68d cpv. 1 lett. b e 3 lett. b).

La cancellazione va effettuata anche quando la persona segnalata ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Schengen (art. 68d cpv. 1 lett. c e 3 lett. c). Una segnalazione di rimpatrio è cancellata dall'autorità segnalante quando la persona ha lasciato lo spazio Schengen e l'autorità segnalante ha ricevuto da un altro Stato Schengen la conferma del rimpatrio (art. 68 cpv. 1 lett. a).

Una segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno è cancellata una volta scaduta la durata del divieto d'entrata disposto dalla SEM o da fedpol (art. 68d cpv. 3 lett. a). Questa disposizione si applica anche alla parte «misura di allontanamento» delle espulsioni giudiziarie ordinate ai sensi del CP o del CPM. In questi casi, a cancellare la segnalazione nel SIS sono le autorità cui compete l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria.

Cpv. 2 Le autorità di controllo alla frontiera cancellano immediatamente nel SIMIC e nel SIS la segnalazione ai fini del rimpatrio concernente una persona che lascia lo spazio Schengen dalla Svizzera. In questo caso non è richiesta la conferma del rimpatrio.

Cpv. 4 Al momento di cancellare la segnalazione di rimpatrio, se la persona ha lasciato lo spazio Schengen va immediatamente attivato nel SIS un eventuale divieto d'entrata.

Le autorità che hanno effettuato la segnalazione di rimpatrio sono tenute ad attivare la segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno.

Art. 68e

Comunicazione di dati del SIS a terzi

Per motivi di trasparenza un nuovo articolo riprende il contenuto dei regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere» sulla comunicazione dei dati del SIS agli Stati terzi e alle organizzazioni internazionali.

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Cpv. 1 Per principio i dati provenienti dal SIS non possono essere trasmessi a terzi, a Stati terzi e a organizzazioni internazionali (cfr. art. 15 del regolamento «SIS rimpatri» e art. 50 del regolamento «SIS frontiere»).

Cpv. 2 Il divieto di cui al capoverso precedente non si applica alla trasmissione dei dati acquisiti dal SIS ai fini dell'identificazione o del rilascio di un documento di viaggio o d'identità. Lo Stato segnalante deve dare il proprio consenso. Il capoverso rimanda alle condizioni del regolamento «SIS rimpatri», che sono direttamente applicabili.

Art. 98c

Compiti di sicurezza delle autorità di migrazione

Nel quadro del recepimento dei tre regolamenti SIS, per una maggiore trasparenza è opportuno precisare che in alcuni casi le autorità di migrazione svolgono compiti di sicurezza. Tali compiti sono già previsti nella LStrI. Questa disposizione prevede inoltre che le informazioni ottenute nel quadro delle verifiche, precisamente nei diversi sistemi d'informazione tra cui il SIS, possano essere trasmesse agli uffici competenti, sia a livello federale che cantonale.

Nel caso di segnalazioni di polizia, la SEM informa fedpol mediante un modulo standard, poiché la responsabilità è della polizia (fedpol) e pertanto quest'ultimo riprende anche le informazioni degli uffici esterni coinvolti. Questa procedura vale per ogni autorità che rileva un riscontro positivo nel SIS (polizie cantonali, ambasciate, AFD ecc.). In determinati casi (minori scomparsi o segnalazione RIPOL ai fini dell'estradizione) la SEM deve informare anche le autorità cantonali.

Art. 109b cpv. 2 lett. e Il sistema nazionale visti (ORBIS) contiene già i risultati delle ricerche effettuate nel SIS. Ciò deve rimanere invariato anche per le ricerche di segnalazioni ai fini del rimpatrio o del rifiuto d'entrata e di soggiorno effettuate nel SIS. Il rimando ai nuovi regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri» sostituisce l'attuale rimando al regolamento SIS.

2.7.2 Art. 5b

Legge sull'asilo Compiti di sicurezza delle autorità di migrazione

Per maggiore trasparenza, nel quadro del recepimento dei tre regolamenti SIS è utile precisare anche nella LAsi che la SEM talvolta svolge compiti di sicurezza, attualmente già previsti dalla legge.

Nell'ambito di questi compiti, la SEM verifica in particolare le segnalazioni all'interno dei sistemi di polizia. A tal fine, è previsto che alcune unità della SEM abbiano un accesso completo alle segnalazioni SIS della polizia (art. 44 par. 1 lett. e del regolamento «SIS polizia»). Questa disposizione prevede inoltre che le informa3179

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zioni ottenute nel quadro delle verifiche possano essere trasmesse agli uffici competenti, a livello federale o cantonale (cfr. anche i commenti all'art. 98c LStrI). In presenza di ulteriori indizi potenzialmente rilevanti ai fini della sicurezza, la SEM consulta le competenti autorità di sicurezza, precisamente il SIC, per un parere e una valutazione del potenziale rischio.

Art. 45a

Segnalazione nel sistema d'informazione Schengen

Cpv. 1 Anche le decisioni di rimpatrio conformi alla direttiva sul rimpatrio e prese al termine di una procedura di asilo vanno inserite nel SIS. Questo obbligo è ripreso nella LAsi.

Cpv. 2 Le decisioni di allontanamento di rifugiati (art. 65 LAsi) sono inserite nel SIS dall'autorità competente, ossia dai Cantoni in caso di allontanamento secondo l'articolo 64 LStrI o da fedpol in caso di espulsione secondo l'articolo 68 LStrI.

Cpv. 3 Alcune nuove disposizioni della LStrI devono trovare applicazione anche nel settore dell'asilo. Per questa ragione il capoverso 3 rimanda alle corrispondenti disposizioni della LStrI (art. 68b­68e D-LStrI).

Art. 89a cpv. 1 e art. 89b Nel quadro della modifica della LStrI del 16 dicembre 2016 (Integrazione), la norma fino ad allora vigente nell'articolo 55 LStrI concernente i contributi finanziari della Confederazione è stata trasferita, senza alcuna modifica materiale, nell'articolo 58 LStrI. Per questa ragione, nell'articolo 89a capoverso 1 e nell'articolo 89b LAsi si rimanda ora all'articolo 58 anziché all'articolo 55 LStrI.

2.7.3

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 3 cpv. 2 lett. h e 3 lett. j La modifica riguarda gli scopi del trattamento nel SIMIC dei dati del settore dell'asilo e del settore degli stranieri. Introduce una nuova disposizione nel settore dell'asilo e ne modifica leggermente una simile già vigente nel settore degli stranieri (art. 3 cpv. 2 lett. h LSISA). In tal modo si garantisce che le autorità della migrazione possano trattare nel SIMIC i dati personali (compresi quelli biometrici) concernenti misure di respingimento conformemente ai nuovi regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere». La disposizione assicura che nel SIMIC siano registrati i dati sulle misure di allontanamento e respingimento non solo del settore degli stranieri ma

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anche del settore dell'asilo e che tali dati possano essere trasmessi al SIS mediante il SIMIC.

Art. 9, frase introduttiva, cpv. 1 lett. abis e 2 lett. abis I diritti di accesso al SIMIC vanno ampliati al fine di permettere alle autorità cantonali incaricate dell'esecuzione delle espulsioni giudiziarie di registrare i dati nel sistema. In questo modo dette autorità potranno registrare nel sistema le misure di allontanamento e respingimento legate a un'espulsione giudiziaria e trasmettere le informazioni al SIS. A tale scopo andrà inserito il maggior numero possibile di informazioni previste dai regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere».

Questo accesso è utile anche nel quadro delle statistiche ampliate, riguardanti in particolare l'espulsione giudiziaria (cfr. n. 3).

2.7.4

Codice penale

Art. 354 cpv. 2 lett. e, 4 lett. d e 5 Cpv. 2 lett. e La nuova formulazione del capoverso 2 dell'articolo 354 CP precisa che la SEM può accedere ai dati segnaletici AFIS per elaborarli ma soprattutto per confrontarli. La SEM registra e confronta già questo tipo di dati in particolare sulla base della LStrI e della LAsi, pertanto deve essere autorizzata anche a trattarli come le altre autorità menzionate, ossia fedpol, il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia. La modifica adegua la legge alla prassi vigente.

Cpv. 4 lett. d Il capoverso 4 va precisato in quanto l'articolo non prevede una delega al Consiglio federale in merito alla trasmissione dei dati segnaletici contenuti nel sistema d'informazione gestito dal DFGP. Il detentore della collezione di dati deve poter trasmettere determinati dati segnaletici nei casi in cui sia necessario. Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare tale fattispecie a livello di ordinanza (ordinanza del 6 dicembre 201357 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica). Si tratta in particolare di prevedere che la SEM sia autorizzata a trasmettere al N-SIS determinati dati segnaletici (fotografie, immagini del volto e impronte digitali) disponibili in AFIS, d'intesa con l'ufficio SIRENE di fedpol. Questa trasmissione di dati biometrici è prevista dai nuovi regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri» e, in funzione del tipo di segnalazione, è di competenza della SEM. Data la varietà di comunicazioni di dati cui sono tenute le autorità coinvolte, è necessaria una regolamentazione a livello di ordinanza.

57

RS 361.3

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FF 2020

Cpv. 5 Il capoverso 5 autorizza chiaramente la SEM e fedpol a trasferire dati di AFIS al SIS con procedura automatizzata. Questa disposizione garantisce il trasferimento dei dati biometrici al SIS come previsto dagli attuali sviluppi dell'acquis di Schengen.

Art. 355a cpv. 1 Questa disposizione viene modificata unicamente perché l'abbreviazione «fedpol» è già introdotta nell'articolo 354 capoverso 5.

Art. 355e cpv. 1 Nella sua attuale formulazione, la disposizione disciplina da un lato l'istituzione dell'ufficio SIRENE presso fedpol, il che vale anche in futuro, e dall'altro assegna a tale ufficio la competenza della gestione di N-SIS. Parallelamente l'articolo 16 capoverso 1 LSIP prevede che fedpol gestisca la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS) e se ne assuma la responsabilità. Di conseguenza l'articolo 355e capoverso 1 CP può essere semplificato cancellando il secondo periodo. L'altro capoverso rimane invariato.

Coordinamento con la legge sul casellario giudiziale L'articolo 354 CP deve essere ancora coordinato con la legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (LCaGi), che non è ancora entrata in vigore (FF 2016 4315).

2.7.5 Art. 5a

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione Trattamento indebito di dati nel SIS

Sinora il trattamento indebito dei dati nel SIS non era disciplinato da una legge specifica. Per le sanzioni delle relative violazioni si rimandava alle disposizioni del CP e della LPD. In caso di utilizzo indebito di dati personali degni di particolare protezione si applica ad esempio l'articolo 179novies CP (Sottrazione di dati personali) in combinato disposto con l'articolo 35 LPD (Violazione dell'obbligo di discrezione). Altri articoli del CP interessati sono ad esempio l'articolo 143 (Acquisizione illecita di dati) e l'articolo 143bis (Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati).

Nel quadro dell'associazione della Svizzera a Dublino, tuttavia, è stata introdotta nella LAsi una particolare disposizione penale con cui è punito il trattamento indebito di dati personali registrati in Eurodac (art. 117a LAsi). È risultato quindi ragionevole riprendere questa sanzione nella LStrI anche per i sistemi d'informazione visti (art. 120d LStrI). Ai fini dell'uniformazione giuridica, tale disposizione deve essere integrata anche nella LSIP al fine di sanzionare il trattamento indebito dei dati nel SIS.

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Ai sensi dell'articolo 5a è punito con la multa chiunque tratti i dati per scopi diversi da quelli previsti. In conformità con il CP questa multa può ammontare fino a 10 000 franchi.

Da una consultazione concernente questa nuova disposizione proposta non sono da attendersi nuovi risultati. Le corrispondenti violazioni sono punibili già oggi. Il nuovo articolo 5a corrispondente alla disposizione nella LStrI è introdotto esclusivamente per maggiore completezza e chiarezza. Pertanto, ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo non è necessario procedere a una consultazione.

Art. 5b

Perseguimento penale

Questa disposizione disciplina il perseguimento penale in caso di trattamento indebito dei dati nel SIS. Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 15

Sistema di ricerca informatizzato di polizia

RIPOL, il sistema di ricerca informatizzato di polizia, è la banca dati di ricerca nazionale della Svizzera. Una segnalazione a livello europeo nel SIS presuppone che sia stata previamente inserita in RIPOL (o nel SIMIC) una segnalazione a livello nazionale. Per poter inserire nel SIS le nuove categorie di segnalazioni, va sottoposto a revisione totale anche l'articolo 15, che costituisce la base legale di RIPOL.

Cpv. 1 lett. b La segnalazione in RIPOL di presunti autori di reato la cui identità è sconosciuta, si effettua sulla base dell'articolo 210 CPP e presuppone che siano disponibili altre informazioni (connotati, pseudonimi, identikit ecc.)58. Finora questa possibilità non era esplicitamente menzionata dall'articolo 15 capoverso 1 LSIP. Conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera b LSIP, di identico tenore, il disegno propone dunque di completare la presente disposizione. Per quanto riguarda i requisiti europei posti alla segnalazione di tracce, si rimanda ai commenti all'articolo 16 capoverso 2 lettera b D-LSIP.

Cpv. 1 lett. c Le misure di protezione per minori e adulti vulnerabili, previste dal vigente capoverso 1 lettere b e i, sono raggruppate e ampliate, nel quadro dell'attuazione del recepimento del pacchetto di riforme SIS, con nuove possibilità. Finora, in caso di misure di protezione dei minori o degli adulti o in caso di ricovero a scopo di assistenza, era possibile segnalare una persona particolarmente vulnerabile soltanto affinché fosse trattenuta.

A seconda della gravità della situazione concreta e in applicazione del principio di proporzionalità, il disegno prevede che il servizio competente (p. es. l'autorità di protezione dei minori e degli adulti) possa disporre anche la custodia dell'interessato (n. 1). Se, ad esempio, vi è il rischio che uno dei genitori voglia portare il proprio 58

Rüegger/Scherer, Basler Kommentar zur StPO, art. 210 n. marg. 32.

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figlio all'estero contro la volontà dell'altro genitore (sottrazione di minore), l'autorità di protezione dei minori o il giudice può disporre una segnalazione preventiva in RIPOL. La misura può essere disposta anche in altri contesti, ad esempio se vi è il sospetto di un matrimonio forzato o di una mutilazione genitale femminile. È possibile inoltre segnalare un minore per trattenerlo affinché non parta per l'estero, ad esempio nel caso intenda partecipare a un conflitto armato contro la volontà dei genitori. Se l'autorità di frontiera intercetta il minore al momento della partenza, chiarisce con il genitore che ha la custodia parentale o con le autorità responsabili se la partenza è legale o se occorre adottare una misura di protezione (in particolare il divieto di partire o la custodia cautelare).

Le misure volte a prevenire il rapimento internazionale di minori, attualmente disciplinate nel capoverso 1 lettera i, sono ora inserite, senza modifiche di contenuto, nel numero 2.

Ora gli adulti capaci di discernimento possono chiedere alle autorità cantonali di polizia di inserire una segnalazione per la propria incolumità (n. 3). Ad esempio la potenziale vittima di un matrimonio forzato può preventivamente fare in modo che le autorità di frontiera le prestino aiuto nel caso di una partenza involontaria. Se l'autorità di frontiera intercetta la vittima al momento della partenza, chiarisce con lei se, per garantire la propria incolumità, desidera essere accompagnata in un luogo sicuro. In questo caso l'intervento dell'autorità di protezione degli adulti non è necessario. La segnalazione è effettuata dalle autorità cantonali di polizia con il consenso della vittima. In casi particolarmente complessi (p. es. nella tratta di esseri umani), nei quali la vittima subisce la pressione degli autori del reato, l'autorità di polizia può procedere autonomamente alla segnalazione. Alla segnalazione si applica il diritto cantonale. Questo tipo di segnalazioni, in parte nuove, sono riprese in virtù dell'articolo 32 del regolamento «SIS polizia».

Cpv. 1 lett. d Se sono ritrovate persone scomparse, può rivelarsi necessario per la loro incolumità trattenerle o prenderle in custodia per breve tempo, ad esempio nel caso di persone affette da demenza. In ogni caso, una misura privativa della libertà presuppone sempre
la pertinente decisione del servizio competente. Per questa ragione la vigente lettera c è completata e diventa la lettera d.

Cpv. 1 lett. e­h Le attuali lettere d, dbis e ed f diventano le lettere e­h, senza alcuna modifica materiale.

Cpv. 1 lett. i Attualmente la ricerca di oggetti è limitata a veicoli e oggetti smarriti o rubati (lett. g). Nella pratica questa limitazione non appare giustificata. Infatti, il diritto vigente non permette ad esempio di segnalare un veicolo a bordo del quale si trova la persona scomparsa se tale veicolo appartiene a detta persona e pertanto non è smarrito, non è stato sottratto e neppure rubato. Il disegno elimina queste limitazioni 3184

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e permette di segnalare in RIPOL anche aeromobili, natanti, motori e altre parti identificabili nonché container. Inoltre si possono segnalare anche documenti ufficiali (p. es. passaporti), targhe di immatricolazione e altri oggetti (p. es. opere d'arte). Queste categorie di oggetti in parte nuove sono riprese nel quadro dell'attuazione del pacchetto di riforme SIS (cfr. i commenti all'art. 16 cpv. 2 lett. h D-LSIP).

Cpv. 1 lett. j L'attuale lettera h diventa la lettera j senza alcuna modifica materiale. La lettera i attualmente in vigore viene trasferita, senza modifiche di contenuto, alla lettera b numero 2 e va quindi abrogata.

Cpv. 1 lett. k Secondo il diritto vigente, è possibile segnalare persone o veicoli ai fini della sorveglianza discreta o del controllo mirato (lett. j). Queste misure sono adottate ad esempio in caso di indagini oppure osservazioni sotto copertura nell'ambito del procedimento penale o per prevenire una minaccia per la pubblica sicurezza. Il disegno permette di effettuare questo tipo di segnalazioni anche al fine di eseguire una pena o per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Inoltre è possibile disporre la sorveglianza discreta o il controllo mirato anche di oggetti come container o aeromobili e natanti.

Il pacchetto di riforme SIS aggiunge una terza possibilità di ricerca e di scambio di informazioni: il controllo di indagine (art. 36 par. 4 del regolamento «SIS polizia») che permette di interrogare la persona cercata secondo le domande specifiche indicate nel sistema di ricerca dall'autorità segnalante. Le possibilità di utilizzo di RIPOL disciplinate nella LSIP non giustificano tuttavia alcuna nuova competenza per le autorità autorizzate a inserire segnalazioni di ricerca in detto sistema. La competenza di disporre queste misure, la loro esecuzione e i diritti degli interessati sono rette dal diritto di procedura penale applicabile o da altre norme specifiche federali 59 e cantonali.

Cpv. 1 lett. l L'attuale lettera k diventa la lettera l senza alcuna modifica materiale.

59

Tra cui le disposizioni del titolo quinto CPP (Provvedimenti coercitivi nel campo del perseguimento penale), l'art. 16 della legge federale sulle attività informative (Segnalazioni per la ricerca di persone e oggetti allo scopo di raccogliere informazioni) nonché de lege ferenda l'art. 3b della legge del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali (Segnalazione di persone e oggetti per la lotta contro il terrorismo e i reati gravi). Quest'ultima disposizione è contenuta nel disegno del Consiglio federale di legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT); FF 2019 4033; messaggio del 22 maggio 2019, FF 2019 3935.

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Cpv. 1 lett. m Secondo l'articolo 80b capoverso 1 lettera g della legge del 6 ottobre 199560 sul servizio civile (LSC), l'Ufficio federale del servizio civile può notificare a fedpol, affinché siano segnalate in RIPOL, «persone che devono prestare servizio civile e persone astrette al lavoro al fine di individuarne la dimora nonché per la revoca delle segnalazioni a ricerche avvenute». L'articolo 15 LSIP, tuttavia, non prevede esplicitamente questo scopo. Sinora, nell'ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201661 le segnalazioni dell'organo d'esecuzione per il servizio civile venivano ordinate allo scopo di «arrestare una persona o individuarne il luogo di dimora nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura» (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. l dell'ordinanza RIPOL; rinvio all'art. 15 cpv. 1 lett. a LSIP). Ora questa possibilità di segnalazione in RIPOL per l'organo esecutivo deve essere menzionata esplicitamente.

Cpv. 2 Secondo l'ordinanza vigente, il sistema nazionale di ricerca contiene le fotografie delle persone ricercate e altri dati segnaletici (cfr. art. 7 dell'ordinanza RIPOL). Ciò è chiarito con l'integrazione del capoverso 2. Va aggiunto che, con le espressioni «dati relativi alle circostanze della ricerca» e «misure da adottare», si intendono anche, secondo la vigente formulazione, avvertimenti e indicazioni sulla persona ricercata, così come previsto anche dal diritto europeo nell'articolo 20 paragrafo 3 del regolamento «SIS polizia».

Nella versione francese e italiana del capoverso 2 il termine «des Finders oder der Finderin» (ossia la persona che ha trovato l'oggetto segnalato) è tradotto per errore rispettivamente con «inventeur» e «inventori» (che corrisponde al tedesco: Erfinder): il disegno corregge l'errore («personne qui a trouvé l'objet» e «persona che ha trovato l'oggetto»).

Cpv. 3 Il presente capoverso è sottoposto a revisione. Le vigenti lettere a, b e c restano invariate.

Cpv. 3 lett. d Secondo il capoverso 1 lettera c numero 2 D-LSIP, la decisione sulle misure per prevenire il rapimento internazionale di minori spetta all'autorità giudiziaria o all'autorità di protezione dei minori. Sulla base di una simile decisione, la competente autorità cantonale di polizia diffonde una segnalazione in RIPOL. Per contro, l'Autorità centrale in materia di rapimento
internazionale dei minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 198062 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, aggregata all'Ufficio federale di giustizia, non è autorizzata a diffondere segnalazioni di carattere preventivo. Per questa ragione va stralciato nel capoverso 3 60 61 62

RS 824.0 RS 361.0 RS 0.211.230.02

3186

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lettera d il rinvio al capoverso 1 lettera i. Rimane invece la possibilità dell'Autorità centrale di individuare il luogo di dimora di persone scomparse (cpv. 1 lett. d D-LSIP).

Cpv. 3 lett. e Va previsto un accesso a RIPOL delle autorità incaricate di eseguire l'espulsione giudiziaria. Al momento manca una base legale in tal senso. In ogni caso queste autorità non dovranno più inserire le espulsioni giudiziarie e le relative decisioni in RIPOL ma nel SIMIC. È necessario un accesso che permetta anche il trattamento dei dati in RIPOL.

Cpv. 3 lett. f­j Le attuali lettere e, f, g, h, i e j diventano le lettere f, g, h, i, j e k senza alcuna modifica nel contenuto.

Cpv. 3 lett. k Nella nuova lettera k (in precedenza j) il rinvio va stralciato e adeguato per ragioni di sistematica legislativa. Per i motivi si rimanda ai commenti al capoverso 1 lettera c numero 2.

Cpv. 3 lett. l L'attuale lettera k diventa la lettera l senza modifiche nel contenuto.

Cpv. 4 Il capoverso 4 è sottoposto a revisione. Le vigenti lettere a, b, c, d, g, h e i rimangono invariate.

Il vigente capoverso 4 lettera a rimanda già alle autorità menzionate nel capoverso 3.

In questo modo le autorità incaricate dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria sono autorizzate anche ad accedere ai dati di RIPOL nel quadro dei loro compiti e non soltanto a diffondere le segnalazioni in RIPOL (cpv. 3 lett. e D-LSIP).

Cpv. 4 lett. e, f e j Secondo il disegno possono accedere ai dati di RIPOL mediante procedura di richiamo gli uffici della navigazione (lett. e) e l'UFAC (lett. j). L'accesso online è limitato alle pertinenti categorie di oggetti (natanti nonché relativi documenti e targhe di immatricolazione, aeromobili compresi i relativi documenti, i motori e altre parti).

L'espressione «controlli di sicurezza» di cui alla lettera f va sostituita con «controlli di sicurezza relativi alle persone» in adeguamento alla terminologia della sezione 4

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FF 2020

della legge federale del 21 marzo 199763 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

Cpv. 4 lett. k Inoltre, la SEM così come le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione devono disporre di un accesso a RIPOL per verificare se i cittadini stranieri soddisfano le condizioni per l'entrata, il soggiorno o la naturalizzazione in Svizzera. Poiché il diritto vigente non contempla un simile accesso il presente progetto colma tale lacuna.

Cpv. 4 lett. l L'attuale lettera j diventa la lettera l senza modifiche nel contenuto.

Cpv. 5 Il capoverso 5 rimane invariato.

Art. 16

Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

L'articolo 16 costituisce la base legale per il trattamento dei dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS). L'attuazione del pacchetto di riforme SIS rende necessaria una revisione totale di questa disposizione.

Cpv. 1 Il capoverso 1 rimane invariato.

Cpv. 2 Il capoverso 2 viene totalmente rivisto.

Cpv. 2 lett. a La lettera rimane invariata.

Cpv. 2 lett. b L'articolo 40 del regolamento «SIS polizia» permette di cercare mediante il SIS persone sospettate di un reato la cui identità è sconosciuta. A tale scopo, è possibile segnalare le tracce rinvenute sul luogo del reato (p. es. impronte digitali) ma solo nel caso di reati di matrice terroristica o di altri reati gravi. Inoltre, queste tracce vanno inserite soltanto qualora si possa stabilire con un grado elevato di probabilità che appartengono a un autore del reato. Obiettivo della segnalazione è arrestare detta persona casomai fosse sottoposta a un controllo in uno dei Paesi europei. In caso di riscontro positivo, un esperto verifica l'identità della persona contro cui può poi 63

RS 120

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essere avviata un'inchiesta. La presente disposizione istituisce la base legale per questo nuovo trattamento dei dati nel N-SIS. I limiti posti dal diritto europeo a questo tipo di segnalazione (soltanto impronte digitali rinvenute sul luogo di reati gravi o di matrice terroristica ecc.) non vanno trasposti nel diritto federale, in quanto, sotto questo aspetto, l'articolo 40 del regolamento «SIS polizia» è direttamente applicabile. I dettagli della segnalazione di tracce sono precisati a livello di ordinanza. Il modo di procedere, in particolare l'adozione di misure coercitive di diritto processuale penale quali il fermo o la carcerazione preventiva, sono retti dal CPP.

Cpv. 2 lett. c La vigente lettera b è leggermente modificata e diventa la lettera c. Viene completata affinché menzioni le autorità competenti per la decisione, l'attuazione e l'esame delle misure di allontanamento e di respingimento in virtù dell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)64, della LStrI, della LAsi, del CP e del CPM.

In questo modo la disposizione comprenderà anche i compiti delle autorità incaricate dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria.

Cpv. 2 lett. d ed e Le attuali lettere c e d diventano le lettere d ed e senza modifiche nel contenuto.

Cpv. 2 lett. f L'attuale lettera e diventa la lettera f. Per uniformità con la terminologia in uso, i termini tedeschi «Angeklagten», «Beschuldigten» e «Verurteilten» sono sostituiti con «angeklagten, beschuldigten oder verurteilten Personen». Questa modifica concerne unicamente il testo tedesco.

Cpv. 2 lett. g La presente disposizione introduce nel diritto nazionale il nuovo strumento del controllo di indagine previsto dall'articolo 36 paragrafo 4 del regolamento «SIS polizia».

Cpv. 2 lett. h Questa disposizione corrisponde all'articolo 15 capoverso 1 lettera i. In aggiunta al commento al citato articolo, va osservato che l'espressione «altri oggetti» introduce una definizione aperta che comprende banconote false, tecnologia dell'informazione o altri oggetti di valore come opere d'arte. Occorrerà tenere conto di eventuali concretizzazioni nelle disposizioni esecutive dell'UE.

Cpv. 2 lett. i e j Ora le autorità possono verificare nel SIS, nell'ambito dell'immatricolazione o della registrazione, veicoli, natanti, aeromobili, container nonché le armi sottoposte ad 64

RS 101

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autorizzazione e i detentori di queste ultime (cfr. art. 45­47 del regolamento «SIS polizia»). La lettera i è stata adeguata di conseguenza ed è stata aggiunta una nuova lettera j.

Cpv. 2 lett. k­q L'articolo 44 del regolamento «SIS polizia» e l'articolo 34 del regolamento «SIS frontiere» designano le autorità che hanno accesso al SIS e indicano gli scopi per i quali possono accedervi. In merito, il regolamento «SIS rimpatri» rimanda al regolamento «SIS frontiere». Ciò viene indicato dettagliatamente nell'articolo 16 capoverso 2 LSIP.

I servizi federali e cantonali attivi in ambito migratorio possono utilizzare il SIS per adempiere i propri compiti riportati ora nelle lettere di seguito.

Cpv. 2 lett. l e m Questi scopi si fondano sull'articolo 44 paragrafo 1 lettera d del regolamento «SIS polizia» e sull'articolo 34 paragrafo 1 lettera d del regolamento «SIS frontiere» (cfr. n. 2.5.2 e 2.5.3). Bisogna precisare che gli accessi ai sensi della lettera l mirano all'entrata nello spazio Schengen per un soggiorno di lunga durata e che in questo caso è prevista una consultazione di tutte le segnalazioni nel SIS, comprese quelle di polizia.

Cpv. 2 lett. n Questo scopo (identificare i richiedenti l'asilo) corrisponde all'articolo 44 paragrafo 1 lettera e del regolamento «SIS polizia» e all'articolo 34 paragrafo 1 lettera e del regolamento «SIS frontiere» (cfr. n. 2.5.2 e 2.5.3). L'accesso è previsto unicamente per i controlli della sicurezza relativi alle persone e non è concesso alle autorità preposte alle decisioni in materia di asilo.

Cpv. 2 lett. o Questo scopo (controllare le frontiere) corrisponde all'articolo 44 paragrafo 1 lettera a del regolamento «SIS polizia» e all'articolo 34 paragrafo 1 lettera a del regolamento «SIS frontiere» (cfr. n. 2.5.2 e 2.5.3).

Cpv. 2 lett. p L'accesso ai fini della verifica delle richieste di visto per soggiorni di breve durata e l'adozione delle corrispondenti decisioni (visto C) corrisponde all'articolo 34 paragrafo 1 lettera f del regolamento «SIS frontiere» (n. 2.5.3). Questo accesso si limita unicamente alle segnalazioni ai fini del rifiuto d'entrata e di quelle ai fini del rimpatrio. Il regolamento «SIS rimpatri» rimanda su questo punto al regolamento «SIS frontiere».

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Cpv. 2 lett. q L'accesso al SIS per le decisioni di naturalizzazione corrisponde all'articolo 34 paragrafo 2 del regolamento «SIS frontiere» e all'articolo 44 paragrafo 2 del regolamento «SIS polizia» (cfr. n. 2.5.3 e 2.5.2).

Cpv. 2 lett. r L'accesso al SIS per effettuare controlli doganali corrisponde all'articolo 34 paragrafo 1 lettera b del regolamento «SIS frontiere» e all'articolo 44 paragrafo 1 lettera b del regolamento «SIS polizia» (cfr. n. 2.5.3 e 2.5.2).

Cpv. 3 Secondo il tenore del vigente capoverso 3, il N-SIS contiene soltanto i dati segnaletici relativi alle persone (p. es. la descrizione della persona), ai veicoli o agli oggetti.

Ora dovranno essere registrati nel N-SIS anche le informazioni e gli avvertimenti relativi a una persona (p. es. se è armata, pericolosa o a rischio suicidio), le misure da adottare in caso di suo ritrovamento oppure la denominazione delle competenti autorità ecc. (art. 20 par. 3 del regolamento «SIS polizia»).

Poiché i dati citati sono contenuti in RIPOL, si rimanda alle categorie di dati dell'articolo 15 capoverso 2 D-LSIP. Inoltre, secondo gli sviluppi dell'acquis di Schengen, devono essere consultabili nel N-SIS anche i profili DNA (art. 42 in combinato disposto con l'art. 32 par. 1 lett. a del regolamento «SIS polizia»).

Cpv. 4 lett. a­d L'elenco delle autorità che possono comunicare segnalazioni secondo le lettere a-d rimane invariato.

Cpv. 4 lett. e Il SIC adesso è indicato nella lettera e anziché f.

Cpv. 4 lett. f e g Per quanto riguarda il settore della migrazione, il disegno precisa le autorità che procedono a una segnalazione e il compito per cui la eseguono (lett. f e g anziché le attuali lett. g, h e i). Nello specifico si tratta di segnalazioni nel SIS in seguito a decisioni di allontanamento e respingimento e misure prese a tale riguardo nonché di documenti di viaggio perduti o rubati. Competenti per le segnalazioni delle decisioni di rimpatrio sono principalmente gli uffici della migrazione dei Cantoni nonché le autorità preposte all'esecuzione delle espulsioni giudiziarie. Inoltre, anche le autorità di controllo alla frontiera possono cancellare dal SIS, mediante il SIMIC, le segnalazioni ai fini del rimpatrio e, dopo la partenza del cittadino dello Stato terzo in questione, attivare nel SIS la segnalazione ai fini del rifiuto
d'entrata. Le autorità competenti per i visti possono notificare a fedpol per segnalazione i documenti di viaggio perduti o rubati («documenti ufficiali» conformemente al cpv. 2 lett. h)

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Cpv. 4 lett. h e i Per ragioni di sistematica legislativa le autorità preposte all'esecuzione delle pene (vigente lett. e) e le autorità della giustizia militare (vigente lett. f) sono ora indicate rispettivamente nelle lettere h e i.

Cpv. 4 lett. j In virtù dell'articolo 45 del regolamento «SIS polizia», il diritto di comunicazione degli uffici cantonali della circolazione stradale previsto finora nella lettera j va abrogato. La delega al Consiglio federale, attualmente disciplinata nella lettera k, è inserita nella lettera j, senza variazioni di contenuto.

Cpv. 5 Cpv. 5 lett. a Le autorità elencate nel capoverso 4 lettere a­d hanno accesso ai dati del N-SIS mediante procedura di richiamo. Per tali autorità è ammesso l'accesso online unicamente nella misura in cui sia necessario per i compiti di cui al capoverso 2.

Cpv. 5 lett. b Il SIC ha bisogno di un accesso ai dati del N-SIS per prevenire, accertare o investigare reati terroristici o altri reati gravi.

Cpv. 5 lett. c­h Nel capoverso 5 lettere c­h (nuove) sono indicate le autorità migratorie, doganali e di confine che possono accedere al N-SIS e lo scopo per cui possono farlo. Questi accessi si basano sui tre regolamenti Schengen (cfr. anche il commento all'art. 16 cpv. 2 lett. k­q).

Cpv. 5 lett. f I compiti della SEM sono stabiliti in particolare nella lettera f che menziona la verifica delle condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera oppure nell'ambito della procedura sull'acquisizione o sulla perdita della cittadinanza.

Cpv. 5 lett. h La lettera h elenca ora le autorità che pronunciano ed eseguono le misure di allontanamento e di respingimento fondate sulla Cost., la LStrI, la LAsi e il CP o il CPM.

Di conseguenza, le autorità incaricate di eseguire le espulsioni giudiziarie sono autorizzate a consultare il SIS.

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Cpv. 5 lett. i Conformemente all'articolo 47 del regolamento «SIS polizia», gli uffici cantonali incaricati di rilasciare un permesso d'acquisto di armi ottengono il diritto di consultare il SIS. Secondo la legge sulle armi, le autorità cantonali rilasciano autorizzazioni per l'acquisto (permesso d'acquisto di armi e autorizzazione eccezionale), il porto, la fabbricazione e il commercio di armi, segnatamente di armi da fuoco.

L'accesso serve a verificare se la persona che richiede l'autorizzazione è ricercata ai fini della consegna o dell'estradizione o ai fini della sorveglianza discreta, del controllo di indagine o del controllo mirato. È previsto inoltre un accesso volto a verificare se le armi da fuoco da acquistare sono ricercate ai fini del sequestro o a fini probatori in un procedimento penale. Fedpol rilascia le autorizzazioni per l'introduzione di armi da fuoco sul territorio svizzero e per la loro esportazione a titolo non professionale negli Stati Schengen. In base alla legge del 13 dicembre 199665 sul materiale bellico, alla SECO spetta in particolare la competenza per l'esportazione a titolo professionale di armi da fuoco. Di conseguenza, a queste autorità deve essere concesso l'accesso alle categorie di dati previste.

Cpv. 5 lett. j Secondo il disegno, l'UFAC potrà controllare, grazie al SIS, se l'aeromobile che gli viene presentato o che è sottoposto a notifica, compreso il motore, può essere immatricolato (cfr. art. 46 del regolamento «SIS polizia»). Per adempiere questi compiti, l'UFAC deve avere un diritto di consultazione diretto al N-SIS.

Cpv. 5 lett. k Anche gli uffici della navigazione, che hanno compiti simili a quelli degli uffici della circolazione stradale, devono avere accesso al SIS. Poiché pure l'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (UCNEs), responsabile dell'omologazione di veicoli e natanti utilizzati per scopi militari, può accedere alle segnalazioni nel SIS, va cancellato l'aggettivo «cantonali» relativo agli uffici della circolazione stradale presente nel capoverso vigente.

Cpv. 6 Ai sensi dei regolamenti SIS, la consultazione dei dati è ammessa «a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi o esecuzione di sanzioni penali» soltanto a condizione che nello Stato in questione
trovi applicazione la direttiva (UE) 2016/680 (art. 44 par. 1 lett. c del regolamento «SIS polizia», art 34 par. 1 lett. c del regolamento «SIS frontiere», art. 17 par. 1 del regolamento «SIS rimpatri»). Pur essendo stata attuata nel quadro della nuova legge del 28 settembre 201866 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS), questa direttiva non si applica al SIC poiché le attività connesse alla «sicurezza nazionale» sono escluse dal campo d'applicazione della direttiva (art. 2 par. 3 lett. a in combinato disposto con il consid. n. 14 della direttiva [UE] 2016/680).

65 66

RS 514.51 RS 235.3 (in vigore dal 1º marzo 2019).

3193

FF 2020

Tuttavia, poiché il SIC svolge anche l'attività di garantire la «sicurezza nazionale» e in questo ambito deve poter accedere ai dati del N-SIS ai fini di prevenzione e accertamento di reati di terrorismo o di altri reati gravi67, l'articolo 16 capoverso 6 D-LSIP sancisce che in questo contesto al trattamento dei dati del SIC è applicata la LPDS. In tal modo sono soddisfatte le summenzionate condizioni di accesso dei regolamenti SIS.

Il capoverso 6 è una disposizione transitoria; al momento dell'entrata in vigore della riveduta legge sulla protezione dei dati (LPD)68 sarà abrogato. Da un lato, infatti, con l'entrata in vigore della nuova LPD la LPDS verrà abrogata e dall'altro la LPD sarà integralmente applicata al trattamento dei dati da parte del SIC (cfr. più avanti la corrispondente disposizione coordinativa).

Cpv. 7 Il vigente capoverso 6 è adeguato e diventa il capoverso 7. Esso permette l'accesso ai dati di N-SIS da altri sistemi d'informazione mediante un'interfaccia comune.

Poiché esiste anche un'interfaccia tra SIMIC e N-SIS, va cancellata la limitazione ai sistemi «di polizia».

Cpv. 8 Il vigente capoverso 7 diventa il capoverso 8. Esso riporta gli altri sistemi d'informazione della Confederazione autorizzati a trasferire dati nel N-SIS per via informatizzata. In base all'articolo 20 in combinato disposto con l'articolo 23 paragrafo 2 del regolamento SIS e della decisione 2007/533/GAI, la Svizzera è tenuta a completare le segnalazioni nel SIS con le impronte digitali e le immagini del volto.

Attualmente questi dati sono inseriti manualmente. Poiché le ricerche di persone aumenteranno in seguito all'obbligo di segnalare tutti i divieti di entrata, è necessario introdurre un trasferimento automatico dei dati contenuti in AFIS in virtù dell'articolo 354 CP o dei dati contenuti nel SIMIC. Oltre a essere più efficiente, questa procedura permette anche di escludere eventuali errori di trasmissione che possono verificarsi con la registrazione manuale. La trasmissione automatica delle impronte digitali è necessaria anche sotto il profilo della normativa sulla protezione dei dati.

Cpv. 9 La delega di competenze normative al Consiglio federale è disciplinata nel capoverso 9 invece che nel capoverso 8 e resta invariata.

Cpv. 10 Questo capoverso è rinumerato e corrisponde al vigente capoverso 9.

67 68

Cfr. art. 16 cpv. 5 lett. a D-LSIP.

Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 5939; legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

3194

FF 2020

Allegato 3 Alla presente legge è aggiunto un allegato 3 conformemente all'allegato alla LSIP, che menziona gli accordi di associazione a Schengen.

Coordinamento con la legge sulla protezione dei dati All'entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dei dati, l'articolo 16 capoversi 6­10 LSIP sarà riformulato. L'applicabilità della legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen al SIC potrà pertanto essere abrogata (cfr. il commento all'art. 16 cpv. 6 LSIP). L'articolo 16 nella presente versione entra in vigore soltanto se la nuova LPD non è ancora entrata in vigore.

Coordinamento con la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) Il presente progetto dev'essere coordinato con la revisione in corso della legge summenzionata (MPT). Attualmente il disegno della MPT è all'esame del Parlamento. Qualora il presente disegno di legge entri in vigore successivamente o contemporaneamente al disegno della MPT, dovranno essere modificati i presenti articoli 15 e 16 LSIP riprendendo, sulla base della MPT, il contenuto delle modifiche previste dell'articolo 15 capoverso 1 lettere gbis (nuova lett.), h (dev'essere apportata una modifica formale) e j nonché capoverso 4, frase introduttiva e lettera k (nuova lett.)

nonché articolo 16 capoverso 2 lettera gbis (nuova lett.).

Per poter riprendere nel presente progetto la modifica dell'articolo 15 capoverso 1 lettera j conformemente alla MPT, l'articolo 15 capoverso 1 lettera k dev'essere riformulato. Le restanti modifiche della LSIP necessitano di modifiche solo formali.

Le nuove lettere del disegno della MPT devono essere inserite nei corrispondenti capoversi del presente progetto alla fine del rispettivo capoverso e rinumerate.

Coordinamento con la legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (Legge sui precursori, LPre)69 Il presente progetto dev'essere coordinato con la revisione in corso della legge summenzionata. Attualmente il relativo disegno è all'esame del Parlamento. Qualora il presente disegno di legge entri in vigore successivamente o contemporaneamente al disegno di legge sui precursori, dovranno essere modificati gli articoli 15 e 16 LSIP del presente progetto e dovrà essere ripreso il contenuto delle modifiche degli articoli 15 capoverso 3 lettera l (nuova lett.) e capoverso 4 lettera k (nuova lett.)
nonché 16 capoverso 2 lettera j (nuova lett.) LSIP previste nel quadro della LPre.

Queste modifiche della LSIP comportano adeguamenti puramente formali. Le nuove lettere del disegno della LPre devono essere inserite alla fine del rispettivo capoverso del presente progetto e rinumerate.

69

FF 2020 151

3195

FF 2020

2.8

Ripercussioni dei regolamenti UE e dell'atto normativo di attuazione

I costi complessivi per la Confederazione nel periodo 2020­2025 ammontano a 19,9 milioni di franchi.

Costi complessivi (in milioni di franchi)

Denominazione

Totale 2020

2021

2022

2023

2024

2025

1,2 1,1

1,5 1,1

1,4 1,1

1,3 1,1

3,4 1,1

2,2 1,2

SEM (recepimento regolamenti UE) Sviluppo SIS II interno 2,2

1,1

1,1

­

­

­

­

AFD (recepimento regolamenti UE) Sviluppo SIS II interno n/a Costi complessivi 19,9

n/a 3,3

n/a 2,9

n/a 2

n/a 2,4

n/a 4,5

n/a 3,4

fedpol (recepimento regolamenti UE) Sviluppo SIS II esterno 11,0 Sviluppo SIS II interno 6,7

Inoltre secondo le attuali conoscenze, il DFGP avrà bisogno di 43 posti per l'attuazione.

2.8.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione presso fedpol

Costi di progetto e spese d'esercizio Le modifiche e gli ampliamenti del SIS centrale decisi dall'UE devono essere ripresi nel N-SIS della Svizzera nonché nei sistemi a valle quali RIPOL e SIMIC. Tutto questo nel periodo 2020­2025 costerà complessivamente 17,7 milioni di franchi, di cui 11 milioni di franchi per risorse di progetto esterne. Questa somma fa parte del credito d'impegno IV per lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, richiesto dal nostro Consiglio nel messaggio del 4 settembre 201970. A partire dall'introduzione dei nuovi sistemi i costi d'esercizio aumenteranno di 0,36 milioni di franchi, toccando quota 2,7 milioni di franchi annui.

Ripercussioni sul personale La trasposizione dello sviluppo del SIS, in particolare nel settore dei rimpatri, genererà a partire dalla messa in esercizio del nuovo sistema (prevista dalla Commissione europea per dicembre 2021) un forte incremento del fabbisogno di personale dei competenti servizi di fedpol ­ in particolare l'ufficio SIRENE. Secondo le stime attuali il fabbisogno supplementare ammonterà a 31 posti a tempo pieno, per un costo annuale di circa 6 milioni di franchi.

70

FF 2019 5129

3196

FF 2020

Questo fabbisogno supplementare dipende sia dal numero di segnalazioni ai fini del rimpatrio effettuate ogni anno sia dai compiti, processi e termini correlati. Nello scambio di informazioni concernente tutte le categorie di segnalazioni, gli uffici SIRENE sono tenuti a rispondere al più tardi dopo 12 ore e immediatamente nel caso di richieste urgenti. Per questa attività l'ufficio SIRENE di fedpol deve garantire un'operatività 24 ore su 24, sette giorni su sette. Aumenterà quindi il fabbisogno di personale anche al di fuori degli orari d'ufficio e nei fine settimana. Nell'ambito della procedura di consultazione nelle segnalazioni ai fini del rimpatrio o del rifiuto d'entrata, a seconda del caso gli Stati Schengen devono rispondere entro 10­ 14 giorni civili. Le procedure di consultazione sono accertamenti approfonditi svolti in occasione di una nuova segnalazione con gli Stati per i quali la persona da segnalare possiede un titolo di soggiorno valido oppure un visto per soggiorno di lunga durata. Il loro scopo è evitare possibili contraddizioni, vale a dire che una persona sia colpita da un divieto di entrata o segnalata ai fini del rimpatrio da uno Stato e allo stesso tempo possa circolare legalmente nello spazio Schengen a seguito della decisione di un altro Stato.

I compiti correlati alle nuove segnalazioni ai fini del rimpatrio e i relativi processi sono ampiamente comparabili con quelli connessi ai divieti di entrata già oggi registrati. Da un lato devono essere elaborati i riscontri positivi («hit»), un compito questo che comprende la richiesta e la trasmissione di informazioni supplementari relative a una segnalazione, la comunicazione agli uffici cantonali, il coordinamento e l'assistenza per l'attuazione delle misure; i compiti comprendono inoltre le traduzioni, il trattamento delle identità utilizzate in modo abusivo e le procedure di consultazione risultanti dai riscontri positivi. Per queste attività è stimato quanto segue: Trattamento riscontri

Divieto di entrata71

Rimpatrio

Segnalazioni nel SIS (2018)

504 590

500 00072

Segnalazioni CH (2018)

35 458

25 00073

Totale riscontri74

7825

775475

Onere per ogni caso in min.

210

210

Onere totale in min.

1 643 250

1 628 340

Personale

13 (esistente)

13 (supplementare)

D'altro canto, per le nuove segnalazioni nel SIS devono essere svolte procedure di consultazione. Questi accertamenti comprendono la richiesta e la trasmissione di informazioni supplementari, la comunicazione agli uffici cantonali, il coordinamento e l'assistenza per l'attuazione delle misure. Per questi compiti è stimato quanto segue: 71 72 73 74 75

Cifre secondo la statistica 2018 Cifre previste dall'UE Stime svizzere Hit da segnalazioni svizzere all'estero + hit in Svizzera da segnalazioni estere.

Stima relativa alle cifre previste dall'UE (segnalazioni nel SIS) e ai riscontri positivi nei divieti di entrata.

3197

FF 2020

Procedura di consultazione

Divieto di entrata76

Rimpatrio

Nuove segnalazioni all'anno

5000

25 000

Consultazioni

943

471577

Onere per ogni caso in min.

480

480

Onere totale in min.

452 640

2 263 200

Personale

4 (esistente)

18 (supplementare)

Per la metà dei posti necessari il personale dovrà essere reclutato a partire da inizio 2021 affinché possa operare conformemente alle nuove basi legali non appena queste saranno applicabili (presumibilmente dalla fine del 2021). I restanti posti verranno richiesti gradualmente tra il 2022 e il 2024 poiché, da un lato, il volume totale stimato di 25 000 decisioni di rimpatrio all'anno non verrà raggiunto sin dall'inizio e dall'altro il reclutamento, la formazione e l'inserimento dei nuovi collaboratori nell'ufficio SIRENE si svolgeranno con le risorse esistenti, il che verrà agevolato dallo scaglionamento.

L'effettivo fabbisogno supplementare a partire dal 2022, inclusa un'eventuale compensazione interna e la possibilità di limitare nel tempo una parte dei posti, sarà esaminato entro la primavera del 2021 nel quadro di una verifica dei compiti presso fedpol e la SEM tenendo conto delle possibili ottimizzazioni del sistema, delle sinergie e dei numeri effettivi di casi. Il credito per l'eventuale fabbisogno supplementare di risorse sarà richiesto al Parlamento nel quadro del Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze.

Le precedenti tappe introduttive del SIS (2008 e 2013) hanno dimostrato che per stabilizzarsi l'esercizio necessita di qualche anno: pertanto l'onere e il fabbisogno di personale correlato possono essere valutati in modo definitivo solo trascorso questo periodo. L'onere è stato calcolato in base all'attuale supporto tecnico; tuttavia a medio termine esso potrebbe ridursi in quanto per l'elaborazione delle segnalazioni di rimpatrio potrebbero essere utilizzati nuovi sistemi tecnici e processi.

L'implementazione di questi ultimi dipende in parte da fattori su cui la Svizzera può esercitare un influsso solo parziale (p. es. disposizioni tecniche a livello europeo).

Inoltre, anche le cifre effettive sul numero di casi potrebbero essere inferiori o superiori al previsto. Infine verranno considerate possibili sinergie in corso d'opera tra la SEM e l'ufficio SIRENE di fedpol nell'elaborazione dei divieti di entrata e delle nuove segnalazioni di rimpatrio.

76 77

Cifre secondo la statistica 2018 Previsione relativa alle stime delle segnalazioni ai fini del rimpatrio svizzere e alle consultazioni nel caso di divieti di entrata.

3198

FF 2020

2.8.2

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione presso la SEM

Costi di progetto e spese d'esercizio Nel settore del rimpatrio e delle frontiere il progetto di attuazione degli allontanamenti SIS dovrebbe costare alla SEM circa 2,2 milioni di franchi. Questa somma comprende fra l'altro i costi delle risorse di progetto esterne e per lo sviluppo tecnico nell'ambiente SIMIC. Le spese d'esercizio sotto il profilo tecnico sono stimate in 0,1 milioni di franchi all'anno.

Ripercussioni sul personale Una prima stima delle attività previste si basa sull'esperienza acquisita con la segnalazione dei divieti di entrata nel SIS. Attualmente si prevede che la Svizzera emetterà complessivamente circa 25 000 decisioni di rimpatrio all'anno (20 000 LStrI e 5000 asilo) che verranno registrate nel SIS. Inoltre, con il nuovo obbligo di segnalare nel SIS i divieti di entrata per cittadini di Stati terzi aumenterà il numero dei divieti di entrata segnalati: la previsione è di circa 10 000 divieti di entrata (contro gli attuali 5000) registrati nel SIS. Secondo le stime attuali, per la SEM saranno necessari 12 posti supplementari, pari a un onere supplementare annuale di 2,2 milioni di franchi.

Onere per il settore LStrI Il recepimento del regolamento «SIS rimpatri» ha ripercussioni sul settore LStrI della SEM (Divisione Ammissione Dimora [DAD] e Sezione Identificazione e consultazione visti [SnICV]). Mentre la competenza per la nuova categoria di segnalazioni rimane perlopiù dei Cantoni, il settore LStrI (SnICV) assume gran parte delle richieste e degli accertamenti ivi correlati avviati da altri Stati Schengen. Nella divisione DAD, considerati i tempi di risposta predefiniti, queste richieste vengono elaborate anche negli orari marginali e nei fine settimana. In base alla previsione di 20 000 segnalazioni LStrI all'anno e alle esperienze raccolte sinora con il divieto d'entrata, in DAD e SnICV si prevede un fabbisogno supplementare di otto posti a tempo pieno. Inoltre per la corretta archiviazione delle decisioni nell'eDossier sarà necessario un ulteriore posto a tempo pieno nella Sezione Gestione dei documenti (SnGD). In queste stime sono già considerate eventuali sinergie con il divieto d'entrata. Nel settore LStrI sarebbero necessari complessivamente nove posti a tempo pieno.

Onere per il settore dell'asilo In questo settore è previsto per la SEM un maggior onere per la
registrazione delle segnalazioni nel SIS in aggiunta all'attuale registrazione di una pratica. Inoltre, tutte le modifiche a una pratica (tra cui modifica dello stato nel passaggio in giudicato, modifica dell'identità principale, sospensione dell'esecuzione) devono essere integrate nella segnalazione attiva nel SIS. Queste modifiche sono molto frequenti nel settore dell'asilo; tale onere di registrazione sarà a carico della SnGD. Per l'assegnazione degli incarichi alla SnGD e l'elaborazione delle richieste si prevede inoltre un onere supplementare nello Stato maggiore Asilo. Per le circa

3199

FF 2020

5000 segnalazioni all'anno previste sarebbero necessari altri due posti a tempo pieno.

Onere per il settore informatico (responsabilità dei prodotti e supporto) I settori Responsabilità dei prodotti e Supporto della SEM garantiscono una gestione fluida dei processi nei sistemi nazionali sotto la responsabilità della SEM. Con l'aumento del numero di segnalazioni si prevede un aumento degli errori e dei casi di supporto che devono essere trattati. Inoltre, aumenterà l'onere per testare i rispettivi sistemi. Infine, soprattutto nei primi anni, si prevedono sviluppi tecnici che necessiteranno di assistenza. In questo settore sarebbe pertanto necessario un posto di lavoro a tempo pieno supplementare.

I collaboratori necessari per otto di questi posti andranno reclutati a partire da inizio 2021 affinché siano pronti ad assumere i loro compiti al momento dell'entrata in vigore degli sviluppi del SIS (prevista per dicembre 2021).

L'effettivo fabbisogno supplementare a partire dal 2022, inclusa un'eventuale compensazione interna e la possibilità di limitare nel tempo una parte dei posti, sarà esaminato entro la primavera del 2021 nel quadro di una verifica dei compiti presso fedpol e la SEM tenendo conto delle possibili ottimizzazioni del sistema, delle sinergie e dei numeri effettivi di casi. Il credito per l'eventuale fabbisogno supplementare di risorse sarà richiesto al Parlamento nel quadro del Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze.

2.8.3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione presso l'AFD

La trasposizione e l'applicazione degli sviluppi Schengen in oggetto hanno ripercussioni anche per l'AFD. Gli adeguamenti tecnici dei sistemi della SEM e di fedpol richiedono una modifica delle interfacce per il software di controllo al confine dell'AFD. La trasposizione dei nuovi regolamenti Schengen comporta inoltre determinati adeguamenti dei processi operativi con i pertinenti provvedimenti formativi.

In particolare, l'obbligo dello Stato Schengen segnalante di confermare l'avvenuta partenza dei cittadini di Paesi terzi tenuti a lasciare lo spazio Schengen comporterà per l'AFD un maggiore onere nell'ambito del controllo al confine. Si propone che la partenza di una persona segnalata nel SIS dalla Svizzera sia immediatamente registrata nel SIMIC dall'autorità di controllo alla frontiera. Le conferme di rimpatrio saranno notificate mediante formulario dall'ufficio SIRENE.

Spese supplementari saranno cagionate per il rilevamento successivo di dati biometrici in riferimento ai divieti d'entrata pronunciati da fedpol ai fini della salvaguardia della sicurezza interna ed esterna (cfr. il commento all'art. 68a cpv. 5 D-LStrI). Con l'infrastruttura attuale dell'AFD tale rilevamento non è sempre possibile. Tuttavia, visti i pochi casi in questione, non è opportuno un ampliamento dell'infrastruttura.

Pertanto, fedpol e l'AFD devono valutare insieme per ogni singolo caso se valga la pena rilevare successivamente i dati biometrici oppure se sia più efficace un'altra misura. Al momento non è possibile quantificare l'onere per l'attuazione delle disposizioni risultanti dall'attuazione del regolamento a carico dell'AFD.

3200

FF 2020

L'ammontare dei costi dipende in modo determinante anche dal fatto se e in che misura sarà possibile eseguire automaticamente le suddette notifiche. Partendo dal presupposto che il numero dei casi di rilevamento successivo di dati biometrici non dovrebbe aumentare di molto, si ipotizza di una dozzina di casi l'anno, l'AFD prevede attualmente di poter affrontare l'onere aggiuntivo con le proprie risorse. Tuttavia, qualora il numero di questi casi dovesse aumentare in modo eccessivo, l'AFD si riserva di chiedere al Consiglio federale le risorse per il fabbisogno aggiuntivo. Lo stesso anche nel caso in cui l'attuazione di questo sviluppo dovesse comportare un onere supplementare per l'AFD dovuto allo svolgimento di compiti delegati dai servizi cantonali.

2.8.4

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Grazie a una cooperazione più veloce tra gli uffici SIRENE nell'elaborare i riscontri positivi, le autorità svizzere segnalanti riceveranno più rapidamente le informazioni desiderate e potranno prendere tempestivamente le misure del caso. L'obbligo di segnalare le persone collegate al terrorismo potrà generare un lieve aumento dell'onere in funzione del numero dei casi, ma in compenso permetterà di avviare una ricerca sistematica delle persone sospettate di terrorismo nell'area Schengen.

Anche le nuove segnalazioni di adulti e minori in pericolo potrebbero causare un lieve aumento dell'onere in funzione del numero dei casi, tuttavia offrono una migliore tutela in caso di rischio di rapimento di minori o di potenziali vittime di violenza di genere (matrimoni forzati o tratta di esseri umani). Particolarmente utile è inoltre la possibilità di segnalare, nel caso di reati gravi o di natura terroristica, un indiziato ignoto attraverso i dati dattiloscopici rinvenuti sul luogo del reato; simili segnalazioni possono contribuire a risolvere casi altrimenti di difficile soluzione.

Con l'attuazione del pacchetto di riforme SIS verranno ampliate le interfacce di ricerca di RIPOL e SIS. Affinché possano essere visualizzate le informazioni aggiuntive, i sistemi cantonali di informazione della polizia dovranno essere collegati alle nuove versioni di queste interfacce. Anche l'interfaccia di registrazione RIPOL potrebbe dover essere adattata per reati non accertati, ricerca di veicoli e oggetti, ad esempio per la segnalazione di nuove categorie di ricerca. In questo caso dovrebbero essere adeguati i sistemi cantonali e a questi collegata la nuova versione dell'interfaccia di registrazione. L'attuazione tecnica restante sarà implementata a livello federale.

Attualmente non è possibile valutare l'ammontare dei costi, poiché i dati tecnici per l'attuazione da parte dell'UE non sono ancora noti.

Per ogni decisione di allontanamento e ogni espulsione giudiziaria le autorità cantonali devono registrare nuovi dati nel SIMIC e trasmetterli in automatico al SIS, il che comporta un onere supplementare. Tuttavia, grazie alle nuove segnalazioni ai fini del rimpatrio, sarà più facile per i Cantoni e i Comuni identificare una persona.

La cooperazione nazionale e internazionale in questo ambito sarà rafforzata.

Nell'ambito della procedura di consultazione alcuni Cantoni hanno stimato il proprio onere aggiuntivo dovuto all'attuazione del regolamento UE. A tale proposito e

3201

FF 2020

per l'attuazione tecnica dell'inserimento delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS tramite SIMIC si rimanda al numero 2.6.6.

L'obbligo di confermare allo Stato Schengen segnalante (ovvero all'autorità segnalante) l'avvenuta partenza del cittadino di un Paese terzo segnalato ai fini del rimpatrio comporterà una spesa supplementare per le autorità cantonali responsabili del controllo delle frontiere (in particolare la polizia cantonale di Zurigo). Inoltre quando uno straniero segnalato dalla Svizzera lascia lo spazio Schengen, le autorità di controllo alla frontiera dovranno cancellare in SIMIC la segnalazione ai fini del rimpatrio e attivare nel SIS il divieto d'entrata. Al momento l'importo di tali spese non è facilmente quantificabile anche perché occorre verificare se e in che misura sarà possibile inoltrare queste segnalazioni in modo automatizzato.

Le spese supplementari per il rilevamento successivo dei dati biometrici in riferimento ai divieti d'entrata pronunciati da fedpol dovrebbero essere esigue, visto che si tratterà di poco più di una decina di casi all'anno; inoltre occorrerà verificare in ogni singolo caso se il rilevamento sia opportuno (cfr. il commento all'art. 68a cpv. 5 D-LStrI).

Le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione dovranno inoltre introdurre i dati e cancellare le segnalazioni di rimpatrio nel SIMIC (l'aggiornamento nel SIS sarà automatico) in riferimento alle decisioni di rimpatrio che hanno preso, quando ricevono da un altro Stato Schengen una conferma dell'avvenuta partenza, ma anche quando una decisione di rimpatrio è stata revocata (cfr. n. 2.6.6).

Anche la trasmissione delle impronte digitali al SIS quando viene disposto un divieto d'entrata o viene presa una decisione di rimpatrio implicherà un onere supplementare per le autorità cantonali. Queste dovranno verificare se tali dati sono già disponibili in AFIS e se del caso registrarli successivamente. In determinati casi sarà necessario procedere alla registrazione dei dati biometrici in AFIS. Ciò riguarda il 20 per cento dei casi LstrI. L'onere maggiore sarà presumibilmente per i Cantoni di frontiera. A seconda dell'organizzazione, nei Cantoni questi compiti richiederanno un diverso fabbisogno di risorse (per la polizia cantonale o le autorità della migrazione).

2.9

Aspetti giuridici

2.9.1

Costituzionalità

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (regolamenti «SIS polizia», «SIS frontiere» e «SIS rimpatri») si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl e 7a cpv. 1 LOGA). Poiché una tale 3202

FF 2020

norma di delega non sussiste, l'approvazione dei tre scambi di note spetta all'Assemblea federale.

2.9.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Recependo i tre sviluppi Schengen, la Svizzera adempie i requisiti nei confronti dell'UE conformemente agli impegni che le derivano dall'adesione all'Accordo di associazione a Schengen (AAS). Essa garantisce inoltre una politica di attuazione uniforme delle ricerche Schengen. Il recepimento dei regolamenti e le modifiche legislative che ne derivano sono pertanto compatibili con il diritto internazionale.

2.9.3

Forma dell'atto (decreto federale, atto normativo di attuazione)

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. (n. 3). Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost., sono emanate in forma di legge federale.

I presenti scambi di note sono conclusi a tempo indeterminato, ma possono essere disdetti in qualsiasi momento e non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. Tuttavia, il recepimento dei tre regolamenti UE comporta modifiche delle seguenti leggi: LStrI, LAsi, LSISA, LSIP e CP. Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note sottostà pertanto a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Ai sensi dell'articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie all'attuazione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo possono essere incluse nel decreto di approvazione. Le modifiche proposte sono necessarie per l'attuazione dei regolamenti SIS e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tali atti. Il disegno del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione. L'Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali che sottostanno a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

2.9.4

Applicazione provvisoria

Secondo l'articolo 7b capoverso 1 LOGA, nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale

3203

FF 2020

può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

A partire dal 28 dicembre 2019 l'articolo 77 numeri 7 e 8 del regolamento «SIS polizia» e l'articolo 63 numero 9 del regolamento «SIS frontiere», di uguale tenore, sono applicati dalla Svizzera in via provvisoria. In tal modo, per l'adempimento dei propri compiti, Europol ha accesso a tutte le categorie di segnalazioni del SIS; questi articoli prescrivono che Europol deve essere tassativamente informata dagli Stati Schengen circa i riscontri legati al terrorismo. Inoltre, anche i membri dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) possono accedere al SIS per impieghi comuni con gli Stati Schengen.

Questa applicazione provvisoria parziale è prevista nell'articolo 7 capoverso 2 lettera b AAS. L'applicazione provvisoria è ammessa se, da un lato, le corrispondenti disposizioni sono direttamente applicabili e, dall'altro, non sono in contraddizione con nessuna disposizione del diritto svizzero vigente e in tal modo non è necessaria alcuna trasposizione legale per la loro applicabilità. Inoltre, devono essere soddisfatte le condizioni del diritto nazionale summenzionate (art. 7b cpv. 1 LOGA). Entrambi i requisiti sono soddisfatti nel presente caso.

La mancanza di un'applicazione parziale provvisoria degli scambi di note ostacolerebbe notevolmente la collaborazione operativa nel SIS, in quanto mancando una base legale non sarebbe consentito né l'utilizzo da parte della Svizzera dei dati immessi nel SIS da Europol e dalle squadre Frontex né un corrispondente scambio di informazioni supplementari attraverso l'ufficio SIRENE. Un esercizio illimitato e ininterrotto del SIS è tuttavia di grande importanza sia per la Svizzera sia per gli altri Stati Schengen. D'altro canto, la procedura necessaria per il recepimento dei due regolamenti non ha potuto essere conclusa entro la fine del 2019, motivo per cui è indispensabile e urgente applicare in via provvisoria gli scambi di note.

Ai sensi dell'articolo 152 capoverso 3bis LParl, il Consiglio federale deve consultare le commissioni competenti in merito all'applicazione provvisoria. Le consultazioni della CPS-N e della CPS-S si sono svolte nel giugno 2019. Entrambe le commissioni si sono
espresse a favore dell'applicazione parziale provvisoria.

Il 20 settembre 2019 il nostro Consiglio ha preso atto dei pareri della CPS-N e della CPS-S e ha deciso l'applicazione parziale provvisoria.

Secondo l'articolo 7b capoverso 2 LOGA, l'applicazione provvisoria di un trattato internazionale cessa se il Consiglio federale, entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato. Con la presentazione del presente messaggio il termine previsto è stato rispettato.

2.9.5

Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non è assoggettato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né una base per istituire un credito d'impegno o una dotazione finanziaria.

3204

FF 2020

2.9.6

Delega di competenze legislative

Sono previste deleghe di competenze a favore del Consiglio federale al fine di garantire un'attuazione ottimale dei regolamenti Schengen da recepire (art. 68a cpv. 6 LStrI e 354 cpv. 4 lett. a CP). Queste deleghe riguardano norme secondarie e permetteranno al Consiglio federale di trasmettere al SIS dati personali e biometrici come previsto nella legge.

3

Modifica della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (secondo progetto)

3.1

Situazione iniziale

3.1.1

Necessità di intervento e obiettivi

Il 1° ottobre 2016 sono entrate in vigore le disposizioni del Codice penale e del Codice penale militare sull'espulsione giudiziaria78. Attualmente, le espulsioni giudiziarie pronunciate dai tribunali svizzeri ed eseguite sono registrate nel sistema informatizzato di ricerca di polizia (RIPOL), nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale (VOSTRA), nel sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (di seguito: SIMIC) e nel SIS mediante RIPOL. Al momento le segnalazioni nel SIS sono effettuate unicamente ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno.

I dati registrati in VOSTRA sono le espulsioni giudiziarie disposte in Svizzera e i dati relativi alla loro esecuzione, ossia la data della partenza effettiva dalla Svizzera, il motivo della partenza (allontanamento, estradizione, trasferimento, partenza volontaria), la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione e la revoca della sospensione. Le autorità di giustizia penale registrano in VOSTRA le sentenze penali in cui è ordinata un'espulsione giudiziaria. Le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione delle espulsioni giudiziarie (nella maggior parte dei Cantoni si tratta delle autorità cantonali della migrazione) procedono direttamente alla registrazione o, se non sono collegate a VOSTRA, fanno registrare dal competente servizio di coordinamento cantonale i dati relativi all'esecuzione delle espulsioni giudiziarie.

Le espulsioni giudiziarie sono visualizzate nel SIMIC mediante codici d'osservazione inseriti manualmente dalla SEM sulla base di un documento generato da VOSTRA. Si tratta di una soluzione transitoria. Come indicato dal nostro Consiglio nella risposta alla domanda 16.5443 relativa al monitoraggio della prassi in materia di espulsione dal 1° ottobre 2016, depositata dalla consigliera nazionale Rickli il 29 novembre 2016, la statistica sugli allontanamenti dei criminali stranieri sarà dapprima compilata sulla base delle espulsioni inserite nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e poi completata mediante il SIMIC. La soluzione definitiva scelta prevede che le espulsioni giudiziarie figurino integralmente nel SIMIC

78

Attuazione dell'art. 121 cpv. 3­6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati, RU 2016 2329; FF 2013 5163.

3205

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indipendentemente dal fatto che siano riportate anche in altre banche dati79. In tale contesto, il 1° ottobre 2016 è entrata in vigore una base legale nel quadro dell'attuazione dell'articolo 121 capoversi 3­6 Cost. (art. 3 cpv. 4bis LSISA).

Le espulsioni giudiziarie pronunciate nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'UE o all'AELS che non possono avvalersi della libera circolazione delle persone vanno inserite sia nel SIS che nel N-SIS su richiesta del giudice. Attualmente i dati del N-SIS provengono da RIPOL. Un'espulsione giudiziaria viene inserita in RIPOL quando è stata eseguita. Le autorità preposte all'esecuzione possono inserire direttamente in RIPOL le espulsioni da eseguire o demandare ad altri tale compito.

Dette autorità trasmettono informazioni complementari all'ufficio SIRENE (p. es. la richiesta di segnalazione, la sentenza penale relativa alla persona, una copia del passaporto) per il relativo inserimento nel N-SIS e nel SIS.

Attualmente, la SEM è responsabile della segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno nel SIS unicamente in relazione ai divieti di entrata disposti ai sensi della LStrI.

Nell'ambito del presente progetto la proposta di modifica della LSISA persegue gli scopi seguenti: ­

attuare i regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere» (sviluppo dell'acquis di Schengen) e inserire le relative decisioni nel SIMIC, cfr. n. 2.6.5 e 2.6.6;

­

inserire nel SIMIC le espulsioni giudiziarie e le altre decisioni correlate all'esecuzione di dette espulsioni obbligatorie;

­

allestire mediante il SIMIC statistiche sulle ragioni delle decisioni di rimpatrio disposte dalla Svizzera nei confronti dei cittadini stranieri, compresi i cittadini dell'UE/AELS.

3.1.2

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Il 29 gennaio 2020 il nostro Consiglio ha adottato il messaggio sul programma di legislatura 2019­202380, in cui il presente progetto è menzionato.

3.1.3

Interventi parlamentari

Il presente disegno consente la completa attuazione della mozione Müri (13.3455) «Statistica sull'espulsione di criminali stranieri» per la redazione di statistiche.

79

80

Cfr. n. 1.4 dei commenti alla modifica dell'ordinanza sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria disponibili in www.bj.admin.ch / Sicurezza / Progetti di legislazione conclusi / Espulsione degli stranieri che commettono reati.

Messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019­2023, FF 2020 1565

3206

FF 2020

3.2

Procedura di consultazione

3.2.1

Aspetti generali

Nelle sue linee fondamentali la modifica proposta della LSISA, che in applicazione dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LCo è stata posta in consultazione unitamente al primo progetto, è accolta favorevolmente da tutti i partecipanti alla consultazione.

Diversi partecipanti giudicano ragionevole l'introduzione di una statistica sui rimpatri, in quanto consente di visualizzare nel SIMIC le espulsioni giudiziarie e di ottenere una statistica globale sui rimpatri (ASM, AI, ZG, GE, SO, USS e CDDGP).

L'UDC approva esplicitamente la registrazione nel SIMIC dell'espulsione giudiziaria (inclusa la clausola di rigore). Tuttavia, in merito alla statistica sui rimpatri USS esorta alla cautela in materia di protezione dei dati. BL e UDC osservano che oltre ai controlli dei rimpatri di cittadini di Stati terzi si prevedono anche miglioramenti a livello statistico, come richiesto negli interventi parlamentari. GE e il PBD ritengono necessario precisare le competenze della SEM e delle autorità cantonali.

3.2.2

Onere supplementare per i Cantoni

La principale considerazione formulata dai partecipanti alla consultazione (AI, FR, GR, JU, SO, VD, VS, ZG, ASM) concerne l'onere di lavoro supplementare per i Cantoni dovuto all'inserimento dei nuovi campi nel SIMIC. Alcuni richiedono una compensazione finanziaria da parte della Confederazione (FR, JU, VS, ASM).

Posizione del Consiglio federale L'onere supplementare per i Cantoni è generato in particolare dalla segnalazione delle decisioni di rimpatrio (cfr. n. 2.2.2). Nel contempo occorre creare la base per una statistica ampliata di tutte le decisioni di rimpatrio: si tratta di una delle richieste dei Cantoni. Attualmente nel SIMIC mancano i dati necessari a tal fine. Sebbene non sia previsto un sostegno finanziario diretto ai Cantoni da parte della Confederazione, quest'ultima apporta i necessari adeguamenti tecnici ai sistemi d'informazione interessati, tra cui in particolare il SIMIC. Per registrare le espulsioni giudiziarie, a partire presumibilmente dal 2023 è previsto un trasferimento automatico dei dati esistenti dal casellario giudiziale (newVOSTRA) nel SIMIC. Grazie a questa interfaccia, i Cantoni non sono tenuti a raccogliere a fini statistici i dati sulle espulsioni giudiziarie e i reati, poiché sono forniti automaticamente da newVOSTRA. Le critiche avanzate sono quindi prese in considerazione. Va tuttavia rilevato che dall'entrata in vigore del regolamento «SIS rimpatri» le espulsioni giudiziarie, in quanto decisioni di rimpatrio, sono inserite nel SIMIC da parte delle autorità responsabili dell'esecuzione delle espulsioni giudiziarie.

3.2.3

Allestimento delle interfacce tra i sistemi

AG, BL, SH, SO, ZH, ASM, UCS e CDDGP chiedono che la Confederazione garantisca che le necessarie interfacce tra i sistemi d'informazione (VOSTRA, SIMIC, 3207

FF 2020

RIPOL, SIS) siano disponibili in tempo al fine di consentire un'elaborazione dei dati possibilmente automatizzata. Altrimenti vi sarebbe il rischio che gli stessi dati debbano essere registrati più volte. VS auspica queste interfacce già nell'ambito dell'attuazione dei regolamenti SIS.

Posizione del Consiglio federale Condividiamo l'opinione secondo cui occorre evitare doppioni. La Confederazione cercherà di progettare un'interfaccia utente che consenta una raccolta dei dati semplice e veloce e, per quanto possibile, un trasferimento automatizzato dei dati tra i vari sistemi. Si propone di creare un'interfaccia tra VOSTRA e SIMIC in modo che tutti i dati pertinenti siano inseriti dalle autorità penali una sola volta. Questa interfaccia sarà disponibile con newVOSTRA presumibilmente nel 2023.

Tuttavia, le espulsioni giudiziarie passate in giudicato come decisioni di rimpatrio e divieti di entrata devono essere inserite non appena entra in vigore il regolamento «SIS rimpatri» (cfr. n. 6.2.2). La trasmissione automatica delle segnalazioni relative al rimpatrio e al rifiuto d'entrata di cittadini di Paesi terzi nel SIS sarà effettuata dal SIMIC. In RIPOL saranno disponibili le informazioni del SIMIC pertinenti sulle decisioni in materia di migrazione. In questo modo si è tenuto conto, per quanto possibile, delle critiche dei Cantoni.

3.2.4

Art. 3 cpv. 4bis D-LSISA

SH, ZH e ASM osservano che gli obblighi di registrazione previsti dall'articolo 3 capoverso 4bis D-LSISA servono soltanto a fini statistici e non produrrebbero alcun vantaggio per le autorità cantonali della migrazione.

Posizione del Consiglio federale Riteniamo che le statistiche elaborate sulla base dei nuovi obblighi di registrazione siano utili anche per i Cantoni e che generino per loro un valore informativo supplementare.

3.2.5

Rinuncia alla pronuncia di un'espulsione giudiziaria e fattispecie penali (art. 3 cpv. 4bis lett. e e g D-LSISA)

ASM ritiene che le informazioni sull'applicazione della clausola di rigore (secondo gli art. 66a cpv. 2 CP e 49a cpv. 2 CPM) non siano rilevanti per le autorità cantonali della migrazione e respinge qualsiasi valutazione statistica delle sentenze dei tribunali penali.

SO osserva inoltre che le autorità cantonali competenti per l'inserimento nel SIMIC della rinuncia alla pronuncia di un'espulsione giudiziaria non sempre dispongono delle informazioni necessarie. ZH sottolinea il fatto che si tratta di statistiche delle autorità penali e quindi i dati vanno inseriti in VOSTRA e non nel SIMIC. Se ciononostante l'inserimento dovesse essere previsto nel SIMIC, alcuni Cantoni auspicano 3208

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che sia effettuato dalla SEM. Lo stesso vale anche per la registrazione dei reati commessi (art. 3 cpv. 4bis lett. g D-LSISA).

Posizione del Consiglio federale Anche per i Cantoni le informazioni supplementari sull'applicazione della clausola di rigore hanno una determinata rilevanza. La revoca del permesso da parte dell'autorità della migrazione è illecita se il tribunale penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione (art. 62 cpv. 2 e 63 cpv. 3 LStrI).

In questo contesto i Cantoni devono sapere che il tribunale penale ha rinunciato a pronunciare un'espulsione giudiziaria ed è importante che queste informazioni siano disponibili nel SIMIC. Da un punto di vista statistico, con le presenti modifiche della LSISA viene inoltre completamente attuata la mozione Müri (13.3455) «Statistica sull'espulsione di criminali stranieri», approvata dal Parlamento. Inoltre l'inserimento nel SIMIC dei reati commessi è già obbligatorio (attualmente art. 3 cpv. 4bis lett. a LSISA).

I dati relativi alla rinuncia alla pronuncia di un'espulsione giudiziaria non devono essere inseriti in SIMIC dalle autorità cantonali. A partire dal 2023 questi dati verranno trasmessi automaticamente al SIMIC attraverso VOSTRA.

3.3

La nuova normativa proposta

3.3.1

Nuovi dati nel SIMIC

Attualmente l'articolo 3 capoverso 4bis LSISA permette di inserire nel SIMIC soltanto le espulsioni giudiziarie e pertanto deve essere adeguato.

Per il futuro il regolamento «SIS rimpatri» impone che tutte le decisioni di rimpatrio pronunciate ai sensi della direttiva sul rimpatrio nei confronti di cittadini di Paesi terzi siano inserite nel SIS (cfr. n. 2.6.4). Le ragioni del rimpatrio, diverse informazioni sulla persona e le eventuali sentenze penali saranno registrate nel SIMIC.

Poiché l'articolo 3 capoverso 4bis D-LSISA mira a permettere l'inserimento nel SIMIC di tutte le decisioni di rimpatrio e delle informazioni pertinenti, questo sistema potrà trasmettere al N-SIS i dati necessari all'attuazione dei regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere». I dati raccolti saranno utilizzati non soltanto allo scopo di monitorare il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi nel quadro del SIS ma anche per fini statistici.

È necessario che i dati complementari legati alle espulsioni giudiziarie siano inseriti nel SIMIC, il che permette di attuare completamente la mozione Müri (13.3455) «Statistica sull'espulsione di criminali stranieri» concernente l'allestimento di statistiche81. Inoltre, questa modifica permette di rispondere alle richieste di diversi interventi parlamentari concernenti l'allestimento di una statistica dei casi nei quali il giudice penale ha rinunciato a pronunciare un'espulsione giudiziaria obbligatoria (applicazione della cosiddetta clausola di rigore, cfr. art. 66a cpv. 2 CP e 49a cpv. 2

81

Cfr. commento sopra.

3209

FF 2020

CPM; cfr. al riguardo la mozione Rutz Gregor [16.4150] «Espulsione di criminali stranieri. Statistica trasparente sui casi di rigore»).

Nel SIMIC devono figurare anche la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria e la revoca di tale sospensione. Questi dati sono già riportati in VOSTRA e sono inseriti manualmente dalla SEM nel SIMIC mediante codici d'osservazione (cfr. n. 3.1). I dati raccolti saranno utili per verificare il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi o dell'UE/AELS.

Dai colloqui tra l'Amministrazione federale e il gruppo di esperti sul rimpatrio che rappresenta i Cantoni è emersa l'utilità pratica di completare i dati statistici attualmente a disposizione con dati non richiesti dai regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri» tenendo conto dei motivi per i quali gli stranieri, compresi i cittadini dell'UE/AELS, devono lasciare la Svizzera.

Poiché l'articolo 3 capoverso 4bis D-LSISA non solo attua uno sviluppo dell'acquis di Schengen ma interviene anche sul diritto nazionale, è stato inserito in un disegno separato. Se il disegno di modifica dell'articolo 3 capoverso 4bis LSISA verrà abbandonato, il decreto federale sullo sviluppo dell'acquis di Schengen dovrà essere adattato di conseguenza, al fine di garantire la consegna dei dati necessari per l'attuazione dei regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatri».

I dati indicati nell'articolo 3 capoverso 4bis D-LSISA dovranno essere registrati nel SIMIC principalmente dalle autorità cantonali della migrazione poiché queste ultime si occupano della parte preponderante dell'esecuzione delle decisioni riportate in detto sistema. A tale riguardo, beneficeranno dei nuovi diritti d'accesso previsti nell'ambito dello sviluppo del SIS (cfr. n. 2.6.3 e 2.7.3).

3.3.2

Dati di VOSTRA e progetto newVOSTRA

Per quanto concerne l'inserimento dei dati relativi alle espulsioni giudiziarie, le autorità d'esecuzione devono già inserire in VOSTRA i dati relativi alle sentenze passate in giudicato in cui è ordinata un'espulsione, le decisioni relative alla data di partenza effettiva o la data di partenza stabilita dall'autorità d'esecuzione, la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione o la revoca di tale sospensione come pure le modifiche riguardanti le espulsioni (cfr. art. 6 cpv. 4 dell'ordinanza VOSTRA del 29 settembre 200682). Questi dati continueranno a essere inseriti in VOSTRA dalle autorità incaricate dell'esecuzione anche dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema VOSTRA (newVOSTRA) prevista nel 2023. A tal fine devono essere modificate due disposizioni della nuova legge federale del 17 giugno 201683 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale, LCaGi) (cfr.

n. 3.4.2).

Questo progetto prevede ora la comunicazione automatica nel SIMIC di tutti i dati che saranno contenuti nel progetto newVOSTRA. Si tratta principalmente dei dati di cui alle lettere b­g dell'articolo 3 capoverso 4bis D-LSISA. Non è ancora stato 82 83

RS 331 Cfr. disegno soggetto a referendum: FF 2016 4315 segg.; messaggio concernente la legge sul casellario giudiziale (14.053): FF 2014 4929.

3210

FF 2020

definito in modo preciso quali dati dovranno essere presenti in newVOSTRA, tuttavia il loro numero non dovrà essere inferiore al numero attuale. A questi dati si aggiungeranno i dati relativi alla rinuncia alla pronuncia di un'espulsione giudiziaria.

L'attuazione tecnica di questa interfaccia sarà possibile solo dopo lo sviluppo del nuovo sistema VOSTRA, in quanto solo allora sarà possibile un'identificazione comune ai sistemi, tramite il numero AVS. Questa interfaccia permetterà di tener conto delle critiche formulate dai Cantoni durante la consultazione sul sovraccarico di lavoro in termini di inserimento dei dati e di evitare doppie registrazioni nei sistemi.

3.3.3

Inserimento dei dati tra l'entrata in vigore del presente progetto e new VOSTRA

Inserimento in VOSTRA Nel periodo tra l'entrata in vigore del presente progetto e la realizzazione tecnica dell'interfaccia tra i due sistemi (probabilmente dal 2023), le autorità incaricate dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria continueranno a registrare in VOSTRA i dati relativi alle espulsioni giudiziarie (art. 6 cpv. 4 dell'ordinanza VOSTRA: data di partenza, motivo della partenza, sospensione dell'espulsione giudiziaria o revoca di tale sospensione).

Inserimento in SIMIC Le autorità cantonali competenti registreranno nel SIMIC i dati da trasmettere tassativamente al SIS attraverso N-SIS a partire dall'entrata in vigore del regolamento «SIS rimpatri» e che sono elencati nel relativo articolo 4 paragrafo 1 lettere a, f, j, l, m, x e z (cfr. n. 2.5.4 e 2.6.6). Si tratta dei seguenti dati: i nomi e cognomi, la data di nascita, le ragioni della segnalazione, un riferimento alla decisione su cui si fonda la segnalazione, nonché le misure da prendere nel caso di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo che costituisce una minaccia per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Va altresì aggiunto il collegamento a un divieto d'entrata e il termine di partenza volontaria. Per quanto riguarda l'espulsione giudiziaria vanno registrate nel SIMIC unicamente le espulsioni passate in giudicato pronunciate nei confronti di cittadini di Stati terzi e, una volta eseguite, il divieto d'entrata che ne consegue.

Tuttavia, le autorità cantonali registreranno nel SIMIC anche i dati legati alle espulsioni giudiziarie di cittadini dell'UE/AELS.

Durante questo lasso di tempo non sarà possibile allestire una statistica sui casi di rinuncia a pronunciare un'espulsione giudiziaria (casi di rigore). Questi casi non potranno essere inseriti nel SIMIC dalle autorità cantonali della migrazione poiché non spetta a queste ultime valutare i motivi di una sentenza penale per determinare se il giudice penale ha applicato o meno la clausola di rigore di cui all'articolo 66a capoversi 2 e 3 CP. Questi dati potranno essere trasmessi automaticamente al SIMIC soltanto nel contesto dell'implementazione di newVOSTRA.

3211

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3.4

Commento ai singoli articoli

3.4.1

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 3 cpv. 4bis Il vigente articolo 3 capoverso 4bis LSISA permette soltanto di allestire statistiche sui cittadini di Paesi terzi oggetto di una condanna penale e costretti a lasciare la Svizzera. Gli operatori del settore hanno chiesto di poter disporre di una statistica più ampia che riguardi tutti i motivi alla base di una decisione di allontanamento ai sensi della LStrI o dell'Accordo del 21 giugno 199984 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), indipendentemente dal fatto che sia stata pronunciata una sanzione penale. Inoltre, andrebbe prevista la possibilità di registrare nel SIMIC anche le misure di allontanamento e i corrispondenti motivi. A tal fine tutti i dati rilevanti per l'espulsione giudiziaria devono essere visibili nel SIMIC.

Lett. a L'articolo 68a capoversi 1 e 2 D-LStrI elenca le decisioni di allontanamento e i divieti di entrata da inserire nel SIS in virtù dei nuovi regolamenti. Un rinvio a questo articolo è giustificato affinché queste decisioni siano inserite nel SIMIC e le pertinenti informazioni siano trasmesse al SIS per designare i cittadini di Paesi terzi oggetto di una segnalazione ai fini del ritorno o del rifiuto d'entrata. Per maggiori dettagli sulle decisioni in oggetto si rimanda al n. 2.6.4. Inoltre, questa lettera menziona le decisioni di allontanamento pronunciate nei confronti di cittadini dell'UE/AELS che devono essere inserite a fini statistici e di controllo. Al momento il SIMIC non contiene questi dati.

Lett. b­f Oltre ad agevolare l'allestimento di una statistica ampliata sull'espulsione giudiziaria, l'inserimento nel SIMIC dei dati menzionati nelle lettere b­f permette anche di controllare l'esecuzione di questo tipo di espulsioni. Queste informazioni sono importanti per le autorità cantonali della migrazione poiché esse non possono più revocare un permesso di soggiorno o di domicilio se il giudice penale ha pronunciato per lo stesso motivo un'espulsione giudiziaria o ha rinunciato a farlo (divieto del dualismo, cfr. art. 62 cpv. 3 e 63 cpv. 2 LStrI).

La maggior parte dei dati menzionati nelle lettere b­f è già inserita in VOSTRA o nel SIMIC. Questi dati saranno trasmessi automaticamente al SIMIC nel momento in cui sarà operativo newVOSTRA, presumibilmente nel 2023.

84

RS 0.142.112.681

3212

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Lett. e La lettera e prevede l'inserimento nel SIMIC della rinuncia a pronunciare un'espulsione giudiziaria (art. 66a cpv. 2 CP e 49a cpv. 2 CPM). In effetti, il giudice penale può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione giudiziaria obbligatoria se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Oltre alla clausola di rigore, è possibile rinunciare a pronunciare l'espulsione per altri motivi, ad esempio se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante o in stato di necessità discolpante (art. 66a cpv. 2 e 3 CP). È anche possibile che si tratti di una semplice dimenticanza involontaria. Ciò è stato ricordato dal nostro Consiglio nella sua risposta alla mozione Föhn (18.3609) «Espulsione di criminali stranieri. Statistiche trasparenti sui casi di rigore».

Attualmente, il casellario giudiziale VOSTRA non indica i motivi per cui i tribunali si astengono dall'ordinare l'espulsione. Inoltre, sulla base del casellario giudiziale non è possibile stabilire statistiche precise sui casi in cui il giudice penale decide di non disporre l'espulsione obbligatoria. In futuro questo dovrebbe essere possibile.

La rinuncia a pronunciare un'espulsione giudiziaria obbligatoria, ossia in applicazione dell'articolo 66a capoversi 2 e 3 CP, conformemente al Codice di procedura penale deve essere oggetto del dispositivo della sentenza, poiché le disposizioni applicate (art. 81 cpv. 4 CPP) devono esservi menzionate. Ai sensi dell'articolo 62 capoversi 1 e 1bis LCaGi le sentenze vengono notificate alla SEM e alle competenti autorità cantonali della migrazione. Inoltre l'articolo 3 capoverso 4ter LSISA prevede ora una trasmissione automatica dei dati da VOSTRA al SIMIC. Pertanto, non appena sarà operativa l'interfaccia tra i due sistemi, i dati concernenti l'applicazione dell'articolo 66a capoversi 2 e 3 CP saranno automaticamente trasmessi al SIMIC.

Questa interfaccia tiene conto delle osservazioni emerse nel corso della procedura di consultazione. Molti Cantoni e l'ASM si sono espressi a favore della trasmissione automatica dei dati tra VOSTRA e SIMIC, in particolare per limitare le doppie registrazioni ed evitare registrazioni contraddittorie tra i due
sistemi. Inoltre, i partecipanti alla procedura di consultazione hanno chiaramente contestato l'inserimento dei dati relativi alla rinuncia a pronunciare un'espulsione giudiziaria obbligatoria, in quanto la registrazione di tali dati richiede una valutazione della sentenza penale.

Non spetta all'autorità amministrativa competente in materia di migrazione valutare una sentenza penale.

La nuova lettera e, infatti, intende soltanto inserire nel SIMIC l'indicazione che il giudice penale ha rinunciato a pronunciare un'espulsione obbligatoria. Questa informazione è fondamentale per le autorità migratorie competenti perché, in questi casi, non possono revocare un permesso di dimora o di domicilio per gli stessi motivi per i quali il giudice penale ha rinunciato a disporre un'espulsione giudiziaria obbligatoria (art. 62 cpv. 2 e 63 cpv. 3 LStrI).

Lett. f La lettera f riprende l'insieme dei dati contenuti attualmente in VOSTRA (cfr. art. 6 cpv. 4 dell'ordinanza VOSTRA), affinché figurino anche nel SIMIC.

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Lett. g­i Le vigenti lettere a­c dell'articolo 3 capoverso 4bis LSISA sono entrate in vigore il 1° ottobre 2016 e si fondano sulle modifiche del CP e del CPM, adottate dal Parlamento nel quadro dell'attuazione dell'articolo 121 capoversi 3­6 della Costituzione federale (Cost.)85. Il loro scopo era di attuare la mozione Müri (13.3455) «Statistica sull'espulsione di criminali stranieri», del 17 giugno 2013. La mozione chiedeva la compilazione di statistiche annuali sui permessi revocati e sulle proroghe del permesso negate a causa di una condanna penale passata in giudicato.

Le lettere g­i corrispondono in larga misura alle vigenti lettere a­c dell'articolo 3 capoverso 4bis LSISA. Questi dati dovranno essere inseriti per i casi di espulsione giudiziaria e per le decisioni di rimpatrio basate sulla LStrI.

La nozione di «rimpatrio volontario o coatto» contenuta nella vigente lettera b è sostituita da «partenza volontaria o coatta» perché queste espressioni corrispondono meglio alla terminologia attuale. La vigente lettera c che menziona «i Paesi d'origine o di provenienza interessati» è sostituita da «lo Stato in cui lo straniero è trasferito in modo coatto» perché questo dato è più pertinente per la compilazione delle statistiche e corrisponde meglio alla volontà espressa dalla citata mozione Müri.

Lett. j In applicazione dei regolamenti «SIS rimpatri» e «SIS frontiere» andrebbe prevista la possibilità di registrare nel SIMIC, in vista della comunicazione al SIS, anche i motivi alla base delle misure di allontanamento comprendenti non solo le decisioni di rimpatrio ma anche i divieti di entrata.

Per quanto riguarda l'espulsione giudiziaria, la lettera j implica l'inserimento nel SIMIC dei dati di cui alla lettera g (fattispecie penali). In effetti non è possibile inserire nel SIMIC la motivazione dettagliata delle sentenze.

Art. 3 cpv. 4ter Questo capoverso istituisce la base legale che consente lo scambio automatico nel SIMIC dei dati contenuti in newVOSTRA, a meno che questi ultimi non siano già registrati nel SIMIC. Si tratta principalmente dei dati relativi alle espulsioni giudiziarie (art. 3 cpv. 4bis lett. b­f D-LSISA) e dei reati commessi (art. 3 cpv 4bis e lett. g D-LSISA).

La modifica dell'articolo 62 capoverso 1bis LCaGi garantisce che i dati attualmente presenti in VOSTRA e trasmessi
al SIMIC tramite liste Excel continueranno a essere trasmessi al sistema anche dopo la messa in esercizio di newVOSTRA. Si tratta dei dati relativi alla pronuncia delle espulsioni giudiziarie, la data di partenza, la sospensione dell'espulsione giudiziaria e la revoca di tale sospensione (cfr. n. 3.4.2).

85

RS 101, modifica del 20 marzo 2015, RU 2016 2329

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3.4.2

Legge sul casellario giudiziale

La verifica delle basi legali per la registrazione delle misure di allontanamento e respingimento nel SIMIC, menzionata nel numero 3.3.2, ha comportato anche la verifica della pertinente procedura di comunicazione. Dall'analisi è risultato che la LcaGi, già approvata dal Parlamento, deve essere modificata.

Art. 17 cpv. 1 lett. abis Viene inoltre proposto un miglioramento per evitare difficoltà nell'assegnare alla persona giusta i dati comunicati.

L'articolo 17 capoverso 1 lettera abis D-LCaGi prevede la possibilità di registrare in VOSTRA anche il numero di controllo del processo (NCP). Quest'ultimo è solitamente noto alle autorità che inseriscono in VOSTRA le sentenze ordinarie e i procedimenti penali pendenti e la sua registrazione non causa un onere sproporzionato.

Spesso l'identificazione di persone, soprattutto nel settore degli stranieri, non è facile, poiché gli elementi identificativi tradizionali, ad esempio il nome, possono ripetutamente mutare e non consentono la distinzione chiara da un'altra persona.

L'identificazione corretta è tuttavia imprescindibile per qualsiasi trattamento di dati sensibili, e quindi anche per la comunicazione dei dati penali di VOSTRA al SIMIC conformemente all'articolo 62 LCaGi. Nei casi in cui l'assegnazione corretta di dati penali alla persona registrata nel SIMIC non sia possibile in modo univoco utilizzando gli elementi d'identificazione usuali o il numero AVS, può essere di notevole aiuto il cosiddetto numero di controllo del processo (NCP), assegnato anche nell'ambito del trattamento dei dati segnaletici in una procedura penale. Se i dati di VOSTRA di una persona sono connessi all'NCP si possono eliminare molto più rapidamente eventuali dubbi di identificazione della persona.

Art. 62 cpv. 1 e 1bis La prima modifica riguarda la comunicazione alla SEM dei dati VOSTRA relativi all'espulsione giudiziaria. L'obbligo di comunicazione è attualmente disciplinato dall'articolo 22a dell'ordinanza VOSTRA. Le comunicazioni sono registrate nel SIMIC e fungono da base per la trasmissione di informazioni ad altre autorità e per l'allestimento della statistica sulle espulsioni giudiziarie.

Con l'entrata in vigore della LCaGi, prevista nel 2023, l'attuale diritto in materia di casellario giudiziale, e quindi anche l'articolo 22a dell'ordinanza VOSTRA, saranno
abrogati. Entro tale termine sarà emanata una nuova ordinanza sul casellario giudiziale, ma poiché l'obbligo di comunicazione nel settore del casellario giudiziale riguarda dati personali degni di particolare protezione, con l'entrata in vigore del nuovo diritto in materia di casellario giudiziale tali comunicazioni dovranno essere disciplinate nella legge e non più nell'ordinanza.

L'articolo 62 LCaGi prevede già un obbligo di comunicazione da VOSTRA alla SEM che estende l'attuale obbligo nella misura in cui si tratti di sentenze originarie svizzere e procedimenti penali pendenti. Tuttavia, l'articolo 62 LCaGi non contempla i dati successivamente registrati in VOSTRA in riferimento all'espulsione giudi3215

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ziaria (art. 22a lettere b e c dell'ordinanza VOSTRA). Si tratta dei tre ambiti seguenti: indicazioni sull'inizio dell'espulsione giudiziaria, due decisioni successive relative all'espulsione giudiziaria e le modifiche relative all'espulsione giudiziaria.

Le modifiche proposte intendono garantire la comunicazione attuale dei dati anche dopo l'entrata in vigore della LCaGi, in modo da assicurare anche in futuro un'efficiente conservazione dei dati nel SIMIC.

L'articolo 62 capoverso 1 LCaGi è suddiviso in due capoversi.

Cpv. 1 L'articolo 62 capoverso 1 D-LCaGi prevede tuttora l'obbligo di comunicazione alle autorità cantonali della migrazione.

Cpv. 1bis L'articolo 62 capoverso 1bis lettere a e b D-LCaGi ripete l'obbligo di comunicazione alla SEM delle sentenze originarie svizzere e dei procedimenti penali pendenti già deciso dal Parlamento. Le modifiche sono contenute nelle lettere c-f, in cui l'obbligo di comunicazione alla SEM è completato con la suddetta normativa secondo l'articolo 22a dell'ordinanza VOSTRA.

Coordinamento con la legge federale del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA Queste disposizioni non possono entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della LCaGi. Il nostro Consiglio disporrà che queste modifiche entrino in vigore contemporaneamente alla LCaGi. In tal modo si garantisce che la SEM possa continuare a ricevere i dati necessari da VOSTRA. Se le due leggi entreranno in vigore contemporaneamente, gli articoli 17 e 62 della legge sul casellario giudiziale verranno modificati dalle disposizioni del presente progetto.

3.5

Ripercussioni

3.5.1

Ripercussioni per la Confederazione

I costi complessivi che la Confederazione dovrà sostenere nel periodo 2020­2022 per il progetto di attuazione dell'iscrizione delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e di allestimento di una statistica ampliata sulle decisioni di rimpatrio e per l'interfaccia newVOSTRA ammontano a 2,6 milioni di franchi.

In milioni di franchi Denominazione

Totale

2020

2021

2022

Progetto Espulsione giudiziaria SEM

1,2

0,6

0,6



Progetto Interfaccia newVOSTRA SEM

1,4

0,1

0,8

0,5

3216

FF 2020

Le spese per il progetto Espulsione giudiziaria della SEM ammontano a 1,2 milioni di franchi, che comprendono tra l'altro i costi per le risorse di personale esterne e lo sviluppo tecnico nell'ambiente di SIMIC, nonché i costi di personale interni.

L'interfaccia tra newVOSTRA e SIMIC costa circa 1,4 milioni di franchi, che comprendono tra l'altro i costi per le risorse di personale esterne e lo sviluppo tecnico nell'ambiente di SIMIC.

Le spese di esercizio supplementari ammontano a 50 000 franchi all'anno.

Gli adeguamenti della LCaGi non hanno ripercussioni né finanziarie né per il personale poiché riguardano soltanto gli obblighi di comunicazione tra le autorità federali.

3.5.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il progetto introduce nuovi obblighi di registrazione nel SIMIC per le autorità cantonali e in particolare per quelle incaricate dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria.

Con l'entrata in vigore del regolamento «SIS rimpatri» (primo progetto), nel momento in cui esse ordinano l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria dovranno registrarla nel SIMIC come decisione di rimpatrio. Se riguarda cittadini di Stati terzi questa registrazione verrà trasmessa in automatico al SIS. Le sentenze di espulsione giudiziaria verranno memorizzate nel SIMIC dalle autorità incaricate dell'esecuzione dell'espulsione.

L'entrata in vigore del secondo progetto non comporta oneri supplementari per i Cantoni. Grazie a una nuova interfaccia tra SIMIC e newVOSTRA i dati necessari (espulsioni giudiziarie da eseguire con la data di partenza, la sospensione della loro esecuzione o la revoca di tale sospensione nonché i casi in cui il tribunale rinuncia a pronunciare un'espulsione obbligatoria) verranno direttamente trasmessi al SIMIC.

Questi dati riguardano tutti gli stranieri, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Gli adeguamenti della LCaGi hanno poche ripercussioni, tuttavia implicano per le autorità incaricate di registrare le sentenze in VOSTRA anche la registrazione dell'NCP degli stranieri. Questo compito supplementare è comunque di portata ragionevole.

3.6

Aspetti giuridici

3.6.1

Costituzionalità

Il disegno per la modifica della LSISA si basa sull'articolo 121 capoverso 1 Cost.

(competenza della Confederazione per quanto riguarda la legislazione sulla concessione dell'asilo nonché sul soggiorno di stranieri).

3217

FF 2020

3.6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche della LSISA e della LCaGi, apportate indipendentemente dal recepimento dei presenti sviluppi dell'acquis di Schengen, sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

3.6.3

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è assoggettato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né una base per istituire un credito d'impegno o una dotazione finanziaria.

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