Traduzione

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Bahrein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali Conclusa il 23 novembre 2019 Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Bahrein, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale; nell'intento di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio riscosse per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte riscosse sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

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patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali: (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve nonché altri elementi del patrimonio), (di seguito «imposta svizzera»);

b)

per quanto concerne il Bahrein, le imposte sul reddito da pagare ai sensi del decreto reale numero 22/1979, (di seguito «imposta bahreinita»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

(i)

il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il suo diritto interno e il diritto internazionale,

(ii) il termine «Bahrein» designa il territorio del Regno del Bahrein, che include le acque territoriali, il fondo e il sottosuolo marini su cui il Regno del Bahrein esercita i propri diritti sovrani e il suo potere giurisdizionale in accordo con il diritto internazionale; b)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

c)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione, o qualsiasi altro ente riconosciuto come persona giuridica in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti;

d)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa gestita da un residente di uno Stato contraente o un'impresa gestita da un residente dell'altro Stato contraente;

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

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e)

per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede della direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, a eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia impiegato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

f)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, (ii) in Bahrein, il ministero delle finanze e dell'economia o il suo rappresentante autorizzato;

g)

il termine «cittadini» designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente, (ii) le persone giuridiche, le società di persone o altre associazioni di persone costituite conformemente alla legislazione in vigore in questo Stato contraente;

h)

l'espressione «istituto di previdenza» designa tutti i piani, i sistemi, i fondi, le fondazioni, i trust o gli altri istituti di uno Stato contraente, che: (i) sottostanno alle prescrizioni di questo Stato e sono generalmente esentati dall'imposta sul reddito, e (ii) servono essenzialmente all'amministrazione o al versamento di prestazioni di previdenza o al conseguimento di redditi a favore di una o più istituti di questo tipo.

2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione in qualsiasi momento da parte di uno Stato contraente, i termini ivi non definiti hanno il significato che a essi è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione, fermo restando che il significato attribuito dalla legislazione fiscale prevarrà rispetto al significato attribuito da altre leggi dello Stato.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa: a)

in Svizzera, ogni persona che secondo il diritto svizzero è sottoposta ad assoggettamento fiscale illimitato in Svizzera;

b)

in Bahrein, una persona fisica che per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale 183 giorni nell'anno fiscale considerato ha un'abitazione permanente, il suo centro degli interessi vitali o soggiorna abitualmente in Bahrein oppure che ha una società o un ente costituiti in Bahrein o la cui direzione effettiva è situata in Bahrein.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

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Tuttavia, questa espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede di affari fissa in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio;

f)

una miniera, un giacimento petrolifero o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di sfruttamento di risorse naturali;

g)

una raffineria;

h)

un punto di vendita; e

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Conv. con il Bahrein

i)

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un magazzino di una persona che mette a disposizione di altre persone spazi di deposito.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa 12 mesi.

4. Nonostante le disposizioni del presente articolo, un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente ed esercita per il tramite di tale stabile organizzazione la sua attività commerciale o industriale quando esercita per più di 90 giorni in tale Stato contraente un'attività, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente legata all'esplorazione o alla produzione di petrolio greggio o di altri idrocarburi naturali estratti dal suolo di tale Stato contraente oppure alla raffinazione del petrolio greggio di sua proprietà o di terzi, indipendentemente dal luogo di produzione, in installazioni situate in tale Stato contraente.

5. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b)

i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede di affari fissa è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede di affari fissa è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una catena di montaggio è eseguita da un'impresa di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente in relazione con la fornitura di macchine o attrezzature prodotte da questa impresa;

g)

una sede di affari fissa è utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato di attività indicate nelle lettere a­f, a condizione che l'attività complessiva della sede di affari fissa, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente di status indipendente, ai sensi del paragrafo 7 ­ esercita un'attività per un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, salvo che le attività di questa persona non si limitino a quelle indicate nel paragrafo 5 e che, se fossero esercitate tramite una sede di affari fissa, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo.

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Conv. con il Bahrein

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7. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente di status indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero eserciti la sua attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione o in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato attribuitole dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, salvo che l'impresa eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

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3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione nonché le spese di amministrazione generali, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa o la legislazione di uno degli Stati contraenti preveda un metodo analogo, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci o beni per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell'esercizio fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.

8. Qualora gli utili includano elementi di reddito disciplinati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

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Conv. con il Bahrein

Art. 9

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Imprese associate

1. Quando: a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.

3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un'impresa, e tassare di conseguenza, utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati a motivo delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi cinque anni dalla fine dell'esercizio fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall'impresa.

Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità con la legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

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3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi sia questo altro Stato, una sua suddivisione politica o un suo ente locale o la sua banca centrale, un istituto di previdenza, un'autorità di investimento o qualsiasi altra istituzione costituita dal Governo dell'altro Stato, dalle sue suddivisioni politiche, dai suoi enti locali e riconosciuta quale parte integrante di tale Governo, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ a eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in
detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi conseguiti in detto altro Stato.

Art. 11

Redditi derivanti da crediti

1. I redditi derivanti da crediti provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo l'espressione «redditi derivanti da crediti» o «redditi» designa i redditi derivanti da crediti di qualsiasi natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi derivanti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

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frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate redditi derivanti da crediti ai sensi del presente articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei redditi derivanti da crediti pagati, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, dal quale provengono tali redditi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se il credito per cui sono pagati i redditi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa.

In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei redditi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi sono applicabili, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

Art. 13

FF 2020

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa e il cui valore deriva per oltre il 50 per cento direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli utili derivanti: a)

dall'alienazione di partecipazioni quotate in una borsa di uno Stato contraente o in una borsa riconosciuta come tale in virtù di un accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti; o

b)

dall'alienazione di partecipazioni a una società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui l'impresa esercita la propria attività commerciale o industriale.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1­4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo nel caso in cui questa persona disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della propria attività. Se dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

Art. 15

FF 2020

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che tale attività non venga esercitata nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi esercitata, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo che non oltrepassa in totale 183 giorni durante l'anno fiscale considerato; e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16

Compensi per membri di consigli di amministrazione o di vigilanza

I compensi e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue attività personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da attività personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali attività sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se è dimostrato che né l'artista, né lo sportivo, né persone a lui associate partecipano direttamente agli utili di quest'altra persona.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi che artisti e sportivi traggono da attività esercitate in uno Stato contraente, se detti redditi provengono, direttamente o indirettamente, interamente o principalmente, da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

6096

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

FF 2020

In questi casi il reddito è imponibile soltanto nello Stato contraente di cui è residente l'artista o lo sportivo.

Art. 18

Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e altre rimunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un precedente lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, se tali pensioni e rimunerazioni analoghe provenienti dall'altro Stato contraente non sono tassate nello Stato di residenza, esse sono imponibili nell'altro Stato contraente.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a) I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe, fatte salve le pensioni, pagati da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto altro Stato contraente e: (i) ha la cittadinanza di detto Stato, o (ii) non è divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle rimunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

6097

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

Art. 21

FF 2020

Altri redditi

1. Gli altri redditi di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Art. 22

Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili ai sensi dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in tale Stato.

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

se un residente della Svizzera trae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Bahrein, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 unicamente se ne è comprovata l'effettiva imposizione in Bahrein.

b)

Se un residente della Svizzera trae redditi che secondo l'articolo 10 sono imponibili in Bahrein, la Svizzera accorda, su richiesta del residente, uno sgravio fiscale. Detto sgravio può assumere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Bahrein, secondo le disposizioni dell'articolo 10, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente;

6098

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

FF 2020

l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Bahrein; o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, pari almeno all'imposta riscossa in Bahrein sull'ammontare lordo dei dividendi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

c)

Se una società residente della Svizzera percepisce i dividendi da una società residente del Bahrein, essa fruisce, per quanto riguarda l'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.

2. Per quanto concerne il Bahrein, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

se un residente del Bahrein trae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, il Bahrein accorda come sgravio fiscale: (i) la deduzione dell'imposta riscossa sul reddito di detto residente pari all'ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Svizzera, (ii) la deduzione dell'imposta riscossa sul patrimonio di detto residente pari all'ammontare dell'imposta sul patrimonio pagata in Svizzera.

In entrambi i casi tale deduzione non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta bahreinita, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito o al patrimonio imponibile in Svizzera.

3. Qualora uno Stato contraente escluda dall'imposizione i redditi o il patrimonio di un residente di tale Stato in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, esso può tuttavia tenere conto del reddito o del patrimonio esentato per calcolare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di tale residente.

Art. 24

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, il presente paragrafo si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno 6099

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

FF 2020

favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. Salvo che non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'articolo 12, i redditi derivanti da crediti, i canoni e altri compensi pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione nonostante le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 25

Procedura amichevole

1. Se ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado da sola di giungere a una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per risolvere il caso mediante accordo amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere mediante accordo amichevole le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti anche nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o dai loro rappresentanti che si riunisce all'occorrenza.

6100

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

FF 2020

5. Qualora: a)

in virtù del paragrafo 1 una persona abbia sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; e

b)

le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere tale caso secondo il paragrafo 2 entro un periodo di tre anni a decorrere dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte ad arbitrato, se la persona ne fa richiesta. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate non giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica della decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle loro legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio indicate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.

Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione della legislazione interna relativa alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione interna di questo Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte, della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte.

Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.

6101

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

FF 2020

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche se queste informazioni non gli sono utili per fini fiscali propri.

L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, salvo nel caso in cui a causa di tali limitazioni uno Stato contraente potrebbe rifiutare di fornire informazioni solo perché tali informazioni non rivestono alcun interesse nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 28

Disposizioni diverse

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. Qualora in virtù del paragrafo 1 a una persona non sia concesso un beneficio previsto dalla presente Convenzione, l'autorità competente dello Stato contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio deve considerare tale persona come avente diritto a questo o ad altri benefici in relazione a specifici elementi di reddito o di patrimonio, se essa conclude, su richiesta della persona interessata e dopo aver 6102

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

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valutato i fatti e le circostanze determinanti, che tali benefici sarebbero stati concessi a tale persona o a un'altra persona in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione di cui al paragrafo 1. L'autorità competente dello Stato contraente a cui è stata indirizzata la richiesta consulta l'autorità competente dell'altro Stato contraente prima di respingere una richiesta presentata da un residente di tale altro Stato in virtù del presente paragrafo.

Art. 29

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno: a)

per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale la presente Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data;

b)

per quanto concerne le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale la presente Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data;

c)

con riferimento all'articolo 26, alle informazioni relative agli anni fiscali o agli esercizi commerciali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale la presente Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data.

3. L'Accordo del 9 novembre 20042 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Bahrein per l'esenzione reciproca dalle imposte sul reddito e sul patrimonio provenienti dalle attività di trasporto internazionale aereo e marittimo è sospeso e non può essere applicato fintantoché le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili.

Art. 30

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione dopo la sua entrata in vigore per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a)

2

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data;

RS 0.672.916.65

6103

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

b)

FF 2020

con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Manama, il 23 novembre 2019, in due esemplari nelle lingue tedesca, araba e inglese. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero: ...

6104

Per il Governo del Regno del Bahrein: ...

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

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Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Bahrein, all'atto della firma a Manama, il 23 novembre 2019, della Convenzione fra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della presente Convenzione.

1. Ad art. 2 Resta inteso che la Convenzione non si applica alle imposte trattenute alla fonte su redditi provenienti da vincite alle lotterie ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 13 ottobre 19653 sull'imposta preventiva.

2. Ad art. 3 par. 1 lett. h Resta inteso che l'espressione «istituto di previdenza» comprende i seguenti istituti nonché tutti gli istituti identici o analoghi, costituiti sulla base delle leggi interne emanate dopo la firma del presente Protocollo:

3 4.

5 6 7

a)

in Bahrein, l'organizzazione per l'assicurazione sociale istituita con la legge numero 3/2008 nonché qualsiasi altro piano così creato e qualsiasi ente riconosciuto come istituto di previdenza dalla Banca centrale del Bahrein;

b)

in Svizzera, tutti i piani e tutti gli istituti secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 19464 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 19595 su l'assicurazione per l'invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (iv) la legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, compresi gli istituti di previdenza non registrati che offrono piani di previdenza professionali, e le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata.

RS 642.21 RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 831.40

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

FF 2020

3. Ad art. 4 Con riferimento al paragrafo 1, resta inteso che: a.

il criterio di abitazione permanente, di centro degli interessi vitali o di soggiorno abituale implica una presenza sostanziale in Bahrein; e

b.

l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa: (i) gli istituti di previdenza costituiti in questo Stato, e (ii) le organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o per vari di detti scopi) e che sono residenti di uno Stato contraente secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o la totalità dei loro redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo il diritto interno di questo Stato.

4. Ad art. 7 e 12 Resta inteso che i pagamenti corrisposti per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici rientrano nella definizione di utili delle imprese di cui all'articolo 7.

5. Ad art. 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 comprende i pagamenti di previdenza periodici e unici.

6. Ad art. 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente presenta una domanda di scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti d'informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto della verifica o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

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fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri i­v della lettera b devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che gli Stati contraenti sono tenuti a scambiarsi informazioni su base automatica o spontanea solamente dopo che entrambi gli Stati avranno concluso un accordo specifico a tal fine.

e)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Manama, il 23 novembre 2019, in due esemplari nelle lingue tedesca, araba e inglese. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno del Bahrein:

...

...

6107

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Conv. con il Bahrein

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