Obiettivi strategici del Consiglio federale per l'Istituto federale di metrologia (METAS) per gli anni 2021­2024 del 28 ottobre 2020

1

Introduzione

L'Istituto federale di metrologia (METAS) è l'istituto nazionale svizzero di metrologia. È un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. Gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità separata.

Lo scopo e il mandato fondamentale del METAS sono descritti nella legge federale del 17 giugno 20111 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM) e nella legge federale del 17 giugno 20112 sulla metrologia (LMetr). In base all'articolo 23 LIFM il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici del METAS.

2 2.1

Priorità strategiche Priorità programmatiche

Il Consiglio federale si attende che il METAS (1)

garantisca misurazioni corrette e conformi alla legge nell'ambito disciplinato e provveda affinché l'economia e la scienza svizzere dispongano ­ anche in un contesto di sempre maggiore digitalizzazione ­ della necessaria infrastruttura metrologica nonché delle necessarie basi e prestazioni metrologiche;

(2)

risponda durevolmente alle esigenze della propria clientela, instauri una forte lealtà tra i propri dipendenti e consolidi la sua ottima reputazione nelle cerchie specializzate grazie alle sue prestazioni di ricerca e sviluppo.

2.2

Obiettivi specifici ai compiti e all'impresa

Il Consiglio federale si attende che il METAS (3)

1 2

crei le condizioni affinché ­ in Svizzera si possa misurare con la precisione necessaria per tutelare gli interessi dell'economia, della ricerca e dell'amministrazione;

RS 941.27 RS 941.20

2020-1909

7591

FF 2020

­

­

le misurazioni necessarie per la protezione delle persone e dell'ambiente nonché per garantire i compiti della Confederazione vengano eseguite correttamente in qualsiasi momento e conformemente alle disposizioni legali, nel commercio e nelle transazioni commerciali, nella sanità, nella protezione dell'ambiente, nella sicurezza pubblica e nell'accertamento ufficiale di fatti; sia messa a disposizione l'infrastruttura di misurazione, verifica e certificazione richiesta a livello scientifico, tecnico o economico;

(4)

nell'adempimento dei propri compiti consideri il contesto internazionale, cooperando con altri istituti nazionali di metrologia e partecipando a organizzazioni e associazioni internazionali di metrologia, in particolare all'Associazione europea degli istituti nazionali di metrologia EURAMET e all'Associazione europea di metrologia legale WELMEC;

(5)

proceda a designare gli istituti a cui affidare compiti (in virtù dell'art. 4 cpv. 2 LIFM e dell'art. 4 dell'ordinanza del 21 novembre 20123 sull'Istituto federale di metrologia, OIFM) e all'abilitazione dei laboratori di verificazione (in virtù dell'art. 18 cpv. 3 LMetr e dell'art. 19 e segg. dell'ordinanza del 7 dicembre 20124 sulle competenze in materia di metrologia, OCMetr) secondo criteri chiari e ne verifichi regolarmente la qualità e l'efficienza economica;

(6)

mantenga una posizione di primo piano a livello mondiale tra gli istituti nazionali di metrologia negli ambiti in cui esercita la propria attività;

(7)

segua e anticipi in tempo utile gli sviluppi scientifici e tecnici, in particolare mediante un'analisi prospettiva (horizon scanning), e mantenga aggiornate le proprie competenze;

(8)

mantenga al livello richiesto gli impianti e le installazioni tecniche mediante adeguati investimenti di rinnovo, sostituzione o ampliamento;

(9)

si attenga ai principi strategici per i laboratori della Confederazione conformemente al rapporto del 17 agosto 2011 concernente i principi strategici ed il piano generale per i laboratori della Confederazione (Strategische Grundsätze und Masterplan für die Labore des Bundes) e sostenga un'attuazione completa della strategia a livello federale;

(10)

contribuisca all'ulteriore sviluppo del Sistema internazionale di unità (SI), in particolare realizzando le nuove definizioni delle unità di misura in occasione della revisione del SI, entrata in vigore nel 2019;

(11)

provveda affinché i suoi servizi godano del necessario riconoscimento in conformità agli accordi internazionali del settore;

(12)

in qualità di servizio federale responsabile della metrologia metta a disposizione dell'Amministrazione federale le proprie conoscenze e i propri servizi;

3 4

RS 941.272 RS 941.206

7592

FF 2020

(13)

tenga conto, nell'esecuzione della legge e nella sua organizzazione, non soltanto degli aspetti tecnici ma anche dei rischi, in particolare delle conseguenze finanziarie di misurazioni errate;

(14)

gestisca un organismo di valutazione della conformità degli strumenti di misurazione per i settori in cui sussiste una comprovata necessità per l'economia svizzera;

(15)

sostenga in modo mirato il processo innovativo e la competitività dell'economia svizzera con le conoscenze specialistiche e l'infrastruttura metrologica disponibili nonché con progetti di ricerca applicata in collaborazione con partner dell'industria, segnatamente nell'ambito di progetti Innosuisse.

3

Obiettivi finanziari

Il Consiglio federale si attende che il METAS (16)

sia gestito secondo principi di economia aziendale ed impieghi le proprie risorse in modo economico ed efficace;

(17)

finanzi le proprie attività nella misura di almeno il 45 per cento del budget annuale mediante emolumenti, indennizzi secondo l'articolo 3 capoverso 5 LIFM e fondi di terzi;

(18)

consegua almeno un risultato equilibrato durante il periodo di validità degli obiettivi strategici;

(19)

gli presenti una proposta in merito all'impiego di un eventuale utile, in particolare se tale utile può essere assegnato alle riserve per investimenti futuri (art. 20 LIFM) ­ fino all'importo di un budget annuale indipendentemente dalla norma IPSAS 39 ­ o versato al proprietario;

(20)

in linea di principio finanzi i propri investimenti con mezzi realizzati autonomamente (cash flow), con le proprie riserve o nel quadro di cooperazioni, e coinvolga tempestivamente negli investimenti importanti le cerchie interessate all'interno e all'esterno dell'Amministrazione federale;

(21)

disponga di un sistema di gestione del rischio fondato sulla norma ISO 31000 e che informi il DFGP in merito ai rischi imprenditoriali significativi.

4

Obiettivi di politica del personale e di previdenza

Il Consiglio federale si attende che il METAS (22)

pratichi una politica del personale lungimirante, socialmente responsabile, trasparente e affidabile, e offra condizioni di lavoro competitive in un ambiente di lavoro che incoraggi lo sviluppo personale, l'efficienza e l'innovatività;

7593

FF 2020

(23)

promuova tra i quadri e i collaboratori un comportamento professionale integerrimo e conforme alle disposizioni del governo d'impresa della Confederazione;

(24)

coltivi uno stile di conduzione basato sul rispetto e sulla comunicazione trasparente, che stimoli e incoraggi i collaboratori e instauri un clima di fiducia;

(25)

mantenga ad almeno il sette per cento dell'organico la proporzione di apprendisti, tirocinanti, stagisti universitari e dottorandi;

(26)

si adoperi per aumentare per quanto possibile la percentuale di donne nel personale tecnico-scientifico e nelle posizioni dirigenziali;

(27)

orienti per quanto possibile il livello delle prestazioni dei piani di previdenza a quello dell'Amministrazione federale e ripartisca gli oneri in maniera adeguata tra assicurati e datore di lavoro;

(28)

informi il Consiglio federale in merito alle misure di risanamento previste in caso di copertura insufficiente della cassa di previdenza.

5

Cooperazioni

Il Consiglio federale si attende che il METAS (29)

tenga conto del mandato e del quadro legale (art. 18 cpv. 3 LMetr e art. 4 LIFM), nonché delle possibilità a livello finanziario e di personale, se per conseguire gli obiettivi strategici collabora con organismi terzi, in particolare concludendo alleanze, o partecipa a reti;

(30)

tenga conto del mandato e del quadro legale se assume nuovi compiti supplementari dall'Amministrazione federale (art. 3 cpv. 5 LIFM);

(31)

informi il DFGP e l'unità che ha gli ha affidato i compiti se intende conferire a terzi compiti supplementari conformemente all'articolo 3 capoverso 5 LIFM.

6

Rendiconto

Il Consiglio federale si attende che il METAS (32)

gli sottoponga in tempo utile, a complemento del rapporto di gestione e del conto annuale, un rapporto scritto sul conseguimento degli obiettivi strategici nell'anno precedente e raccolga i dati e gli indicatori necessari a tal fine;

(33)

intrattenga, nel corso dell'anno, regolari scambi con i rappresentanti della Confederazione, in particolare nel quadro dei colloqui annuali con il proprietario.

7594

FF 2020

7

Durata di validità

Gli obiettivi strategici sono validi per il periodo dal 2021 al 2024. Il Consiglio federale si riserva il diritto di adeguarli, se necessario, in questo periodo. Decide dopo aver consultato il Consiglio d'istituto del METAS.

28 ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7595

FF 2020

7596