Designazione di norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione conformemente all'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT) 1. Situazione iniziale 1.1.

In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997 1 sulle telecomunicazioni (LTC) l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), è autorizzato a designare le norme tecniche idonee a concretizzare i requisiti essenziali per gli impianti di radiocomunicazione. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.

1.2.

Le norme tecniche armonizzate designate dalla Commissione europea nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/53/UE2 sono elencate nella comunicazione 2018/C 326/043. La Commissione ha aggiornato questa comunicazione con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1674 e (UE) 2020/5535.

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RS 784.10 Direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, p. 62.

GU C 326 del 14.09.2018, p. 114 Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 34 del 6.2.2020, p. 46.

Decisione di esecuzione (UE) 2020/553 della Commissione del 21 aprile 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali, GU L 127 del 22.4.2020, p. 22.

2020-1226

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FF 2020

2. Designazione 2.1.

D'intesa con la SECO, l'UFCOM designa: a. le norme tecniche elencate nelle pubblicazioni dell'UE di cui al punto 1.2; b. le seguenti norme tecniche, elaborate dall'Ufficio stesso:

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Titolo del documento

Limite di validità del documento sostituito

NT-3002 V1.3.0 Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei

v1.2.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

NT-3003 V1.1.0 Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case

v1.0.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

NT-3004 V1.1 Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori

v1.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

2.2.

Requisito essenziale OIT

La designazione di norme tecniche non ne contempla le prefazioni, gli allegati nazionali né elementi affini.

3. Sostituzione della designazione precedente La presente designazione sostituisce la designazione del 3 marzo 20206.

4. Consultazione e ottenimento Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue:

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a.

consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch;

b.

ottenimento a pagamento presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, www.asut.ch.

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FF 2020

5. Conformità dei requisiti essenziali Quali requisiti essenziali dell'OIT una norma tecnica è atta a concretizzare lo si evince dalla comunicazione 2018/C 326/04, dalle decisioni di esecuzione (UE) 2020/167 e (UE) 2020/553 e dalla seguente tabella di equivalenza: Requisito essenziale OIT

Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE

art. 7 cpv. 1 lett. b art. 7 cpv. 2 art. 7 cpv. 3 lett. a art. 7 cpv. 3 lett. b art. 7 cpv. 3 lett. c art. 7 cpv. 3 lett. d art. 7 cpv. 3 lett. e art. 7 cpv. 3 lett. f art. 7 cpv. 3 lett. g art. 7 cpv. 3 lett. h art. 7 cpv. 3 lett. i

art. 3.1.b art. 3.2 art. 3.3.a art. 3.3.b art. 3.3.c art. 3.3.d art. 3.3.e art. 3.3.f art. 3.3.g art. 3.3.h art. 3.3.i

12 maggio 2020

Ufficio federale delle comunicazioni: Philippe Horisberger, direttore supplente

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