Decisione generale concernente l'importazione di sementi conciate di colza del 4 dicembre 2020

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 33 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, decide: Le sementi di colza conciate con il prodotto fitosanitario Integral Pro (principio attivo: Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600) della ditta BASF possono essere importate temporaneamente fino al 31 dicembre 2021 per un uso limitato legato alle condizioni seguenti: Utilizzazione autorizzata: Ambito di applicazione

Campicoltura Colza

Organismo nocivo

Modalità di applicazione

Condizioni

Azione parziale: Marciume da phoma delle crocifere Altica della colza

Dosaggio: 1, 2, 1,6 ml / kg di sementi Applicazione: concia delle sementi

Condizioni per l'impiego 1. La concia delle sementi deve avvenire esclusivamente all'estero.

2. Le etichette dei sacchi contenenti sementi conciate devono recare le seguenti indicazioni: ­ denominazione commerciale, principio attivo e indicazioni di sicurezza relative al prodotto; ­ «Sementi conciate. Non ingerire! I residui non devono essere usati come foraggio o alimento, neanche se lavati.»; ­ «Nell'aprire i sacchi di sementi e nel caricare la seminatrice è necessario indossare guanti di protezione. Evitare la formazione e l'inalazione di polvere.»; ­ «Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici le sementi conciate devono essere interamente incorporate nel terreno; assicurarsi che le sementi conciate siano completamente incorporate all'estremità dei solchi.»; ­ «Per proteggere uccelli e mammiferi selvatici, eliminare le sementi trattate sparse.».

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RS 916.161

2020-3754

8331

FF 2020

Caratterizzazione di pericolo: ­

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

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Evitare il contatto con la pelle.

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Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle.

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Conservare fuori della portata dei bambini.

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EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

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SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste, le relative motivazioni con l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Il ricorso va inoltrato in duplice esemplare, corredato della decisione impugnata. Vanno inoltre allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

15 dicembre 2020

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Christian Hofer

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RS 172.021

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