Termine di referendum: 10 aprile 2021 (1° giorno feriale: 12 aprile 2021)

Codice civile svizzero (Diritto successorio) Modifica del 18 dicembre 2020 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 20181, decreta: I Il Codice civile2 è modificato come segue: Art. 120 cpv. 2 e 3 2

I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro.

Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: 3

1.

dopo il divorzio;

2.

dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite.

Art. 216 cpv. 2 e 3 La partecipazione all'aumento eccedente la metà non è presa in considerazione all'atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti.

2

Tale convenzione non deve pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.

3

1 2

FF 2018 4901 RS 210

2018-1537

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Art. 217 cpv. 2 Lo stesso vale in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite.

2

Art. 241 cpv. 4 Salvo clausola contraria nella convenzione matrimoniale, la modifica della ripartizione legale non si applica in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite.

4

Art. 470 cpv. 1 Chi muore lasciando discendenti, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.

1

Art. 471 II. Porzione legittima

La porzione legittima è della metà della quota ereditaria.

Art. 472

III. Perdita della porzione legittima durante la procedura di divorzio

In caso di morte del disponente durante una procedura di divorzio, il coniuge superstite perde la porzione legittima se: 1

1.

la procedura è stata introdotta su richiesta comune o continuata conformemente alle disposizioni sul divorzio su richiesta comune; o

2.

i coniugi hanno vissuto separati per due anni almeno.

In tal caso le porzioni legittime sono calcolate come se il disponente non fosse stato sposato.

2

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dell'unione domestica registrata.

3

Art. 473 IV. Usufrutto

A prescindere dall'uso che fa della quota disponibile, il disponente può, mediante disposizione a causa di morte, lasciare al coniuge o al partner registrato superstite, in concorso con i discendenti comuni, l'usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi ultimi.

1

Questo usufrutto tien luogo della quota ereditaria legale del coniuge o del partner registrato in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è della metà della successione.

2

Passando ad altre nozze o costituendo un'unione domestica registrata, il coniuge superstite perde l'usufrutto di quella parte della succes3

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sione che, al momento dell'aperta successione, non avrebbe potuto essere gravata di usufrutto secondo le disposizioni ordinarie sulla legittima dei discendenti. La presente disposizione si applica per analogia se il partner registrato superstite costituisce una nuova unione domestica registrata o si sposa.

Art. 476 3. Polizze di assicurazione e previdenza individuale vincolata

Le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, comprese quelle sottoscritte nell'ambito della previdenza individuale vincolata, costituite a favore di un terzo con atto tra i vivi o con disposizione a causa di morte, e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono computate nella successione per il valore di riscatto al momento della morte del disponente stesso.

1

Sono computate nella successione anche le pretese dei beneficiari derivanti dalla previdenza individuale vincolata del defunto presso una fondazione bancaria.

2

Art. 494 cpv. 3 Le disposizioni a causa di morte e le liberalità tra vivi, eccettuati i regali d'uso, possono tuttavia essere contestate nella misura in cui: 3

1.

siano incompatibili con le obbligazioni derivanti dal contratto successorio, segnatamente se riducono i benefici che ne derivano; e

2.

non siano state fatte salve in tale contratto.

Art. 522 B. Azione di riduzione I. Condizioni 1. In genere

Gli eredi che ottengono un importo inferiore alla loro legittima possono proporre l'azione di riduzione, finché sia reintegrata la legittima, contro: 1

1.

gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge;

2.

le liberalità a causa di morte; e

3.

le liberalità fra vivi.

Se una disposizione a causa di morte contiene prescrizioni circa le quote dei singoli eredi legittimi, queste si devono considerare come semplici prescrizioni relative alla divisione, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione stessa.

2

Art. 523 2. Eredi legittimari

Gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge e le liberalità a causa di morte di cui beneficiano gli eredi legittimari possono essere ridotti in proporzione all'importo eccedente la loro legittima.

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Art. 529 4. Polizze di assicurazione e previdenza individuale vincolata

Le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, comprese quelle sottoscritte nell'ambito della previdenza individuale vincolata, costituite a favore di un terzo con atto tra i vivi o con disposizione a causa di morte e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono soggette all'azione di riduzione per il loro valore di riscatto.

1

Sono soggette a riduzione anche le pretese dei beneficiari derivanti dalla previdenza individuale vincolata del defunto presso una fondazione bancaria.

2

Art. 532 III. Ordine della riduzione

Soggiacciono alla riduzione, nel seguente ordine, finché sia reintegrata la legittima: 1

2

1.

gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge;

2.

le liberalità a causa di morte;

3.

le liberalità fra vivi.

Le liberalità fra vivi sono ridotte nell'ordine seguente: 1.

le liberalità concesse mediante convenzione matrimoniale o convenzione patrimoniale di cui è tenuto conto per il calcolo delle porzioni legittime;

2.

le liberalità liberamente revocabili e le prestazioni della previdenza individuale vincolata, nella stessa proporzione;

3.

le altre liberalità, procedendo dalla più recente alla più remota.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

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III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 31 dicembre 20203 Termine di referendum: 10 aprile 2021

3

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 giugno 20044 sull'unione domestica registrata Art. 25 cpv. 2 Abrogato Art. 31 cpv. 2 Salvo clausola contraria, i partner non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: 2

1.

dopo lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;

2.

dopo il decesso di uno di essi durante un procedimento di scioglimento dell'unione domestica registrata che implica la perdita della porzione legittima del partner superstite.

2. Legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 82

Equiparazione di altre forme di previdenza

I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi alle forme riconosciute di previdenza che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale. Tali forme sono: 1

a.

la previdenza individuale vincolata presso un istituto assicurativo;

b.

la previdenza individuale vincolata presso una fondazione bancaria.

Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina in quale misura sono ammesse le deduzioni di cui al capoverso 1.

2

Disciplina i dettagli delle forme riconosciute di previdenza, in particolare stabilisce la cerchia e l'ordine dei beneficiari. Determina in quale misura l'intestatario della previdenza può modificare l'ordine dei beneficiari e precisare i loro diritti; le disposizioni dell'intestatario richiedono la forma scritta.

3

4 5

RS 211.231 RS 831.40

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I beneficiari di una forma riconosciuta di previdenza dispongono di un diritto proprio alla prestazione attribuita loro da tale forma di previdenza. L'istituto assicurativo o la fondazione bancaria versa la prestazione ai beneficiari.

4

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