Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 40 capoverso 2, 54 capoverso 1, 87 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 gennaio 20202, decreta:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione Art. 1 La presente legge disciplina il trattamento di dati personali (dati) da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

1

2

Sono fatte salve le disposizioni speciali di altre leggi federali.

Capitolo 2: Campo d'applicazione personale Sezione 1: Persone all'estero Art. 2

Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi agli Svizzeri all'estero e ai loro congiunti che esso necessita per adempiere i compiti attribuitigli dalla legge del 26 settembre 2014 3 sugli Svizzeri all'estero.

1

Il DFAE tratta anche i dati relativi ai cittadini svizzeri che soggiornano all'estero e ai loro congiunti nonché i dati relativi alle persone e ai loro congiunti per i quali la Svizzera assume funzioni di protezione, dati che esso necessita per adempiere tali compiti.

2

1 2 3

RS 101 FF 2020 1179 RS 195.1

2019-2696

1207

Trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri. LF

Art. 3

FF 2020

Dati

Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione nell'ambito della protezione consolare e degli altri servizi consolari prestati dalla Svizzera: 1

a.

dati relativi alla salute;

b.

dati relativi a procedimenti o sanzioni amministrativi e penali;

c.

dati relativi a misure di aiuto sociale.

Il numero di assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19464 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

2

Art.4 Comunicazione dei dati In via eccezionale, il DFAE può comunicare dati a terzi: a.

per permettere operazioni di ricerca, salvataggio ed evacuazione nell'interesse delle persone coinvolte;

b.

se la persona coinvolta non è più in grado di dare il suo consenso e le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Sezione 2: Proprietari, armatori e marittimi di navi sotto bandiera svizzera Art. 5

Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi ai proprietari, agli armatori e ai marittimi di navi sotto bandiera svizzera che esso necessita per adempiere i compiti attribuitigli dalla legge federale del 23 settembre 19535 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

Art. 6

Dati

Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:

4 5 6 7

a.

dati relativi all'appartenenza sindacale, con il consenso della persona interessata, per agire in qualità di mediatore tra il marittimo e l'armatore conformemente alla Convenzione del 23 febbraio 20066 sul lavoro marittimo;

b.

dati relativi alla salute dei marittimi per poter rilasciare i documenti necessari alla navigazione;

c.

dati relativi a perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali nell'ambito delle multe inflitte secondo la legge federale del 23 settembre 19537 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; RS 831.10 RS 747.30 RS 0.822.81 RS 747.30

1208

Trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri. LF

d.

Art. 7

FF 2020

dati relativi a misure di aiuto sociale concernenti i marittimi nell'ambito del sostegno prestato ai marittimi che navigano sotto bandiera svizzera o erano attivi su una nave sotto bandiera svizzera.

Comunicazione dei dati

In caso di atto perseguibile penalmente commesso a bordo di una nave d'alto mare che naviga sotto bandiera svizzera, il DFAE comunica alle autorità preposte al perseguimento penale del Cantone di Basilea Città i dati necessari all'inchiesta.

1

Nel caso di un evento imprevisto che coinvolge una nave sotto bandiera svizzera, esso comunica all'autorità competente i dati necessari, conformemente alla legislazione relativa alle inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.

2

Sezione 3: Impiegati del DFAE in servizio all'estero e loro congiunti Art. 8

Scopo e persone

Oltre ai trattamenti di dati relativi agli impiegati federali previsti dalla legge federale del 24 marzo 20008 sul personale federale, il DFAE tratta i dati relativi ai suoi impiegati che sono in servizio all'estero o che prevede di impiegare all'estero e ai loro congiunti, dati che esso necessita per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro, segnatamente per: a.

valutare la possibilità di inviare un impiegato accompagnato dai suoi congiunti all'estero;

b.

garantire la sicurezza delle persone interessate;

c.

tutelare gli interessi della Confederazione.

Art. 9

Dati

Il DFAE può trattare i dati relativi alla salute degli impiegati del DFAE che sono in servizio all'estero o che prevede di impiegare all'estero e dei loro congiunti.

1

Se circostanze particolari del luogo d'impiego lo rendono necessario, il DFAE può, nel caso specifico, trattare anche dati degni di particolare protezione relativi: 2

a.

alle opinioni e alle attività religiose;

b.

alla sfera intima.

Art. 10

Comunicazione dei dati

I dati di cui all'articolo 9 capoverso 1 possono essere comunicati all'assicuratore malattie del DFAE per il pagamento delle spese mediche.

8

RS 172.220.1

1209

Trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri. LF

FF 2020

Sezione 4: Impiegati locali delle rappresentanze svizzere all'estero e loro congiunti Art. 11

Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi agli impiegati locali e ai loro congiunti che esso necessita per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro, segnatamente per: a.

determinare gli effettivi necessari;

b.

reclutare il personale al fine di garantire gli effettivi necessari;

c.

gestire i salari e le remunerazioni, costituire i dossier del personale e gestire le comunicazioni alle assicurazioni sociali;

d.

promuovere le misure di sviluppo e fidelizzazione degli impiegati;

e.

mantenere e migliorare il livello di qualifica degli impiegati;

f.

provvedere alla pianificazione, alla gestione strategica e al controllo mediante analisi di dati, confronti, rendiconti e la pianificazione di misure;

g.

garantire la sicurezza delle persone interessate;

h.

tutelare gli interessi della Confederazione.

Art. 12

Dati

1

Il DFAE può trattare i dati relativi agli impiegati locali e ai loro congiunti

2

Può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione: a.

dati relativi alla salute in relazione alla capacità lavorativa degli impiegati locali;

b.

dati relativi alla salute in relazione ai rimborsi dell'assicurazione malattie;

c.

dati relativi alle prestazioni, al potenziale e allo sviluppo personale e professionale degli impiegati locali;

d.

dati richiesti nell'ambito della collaborazione all'attuazione del diritto delle assicurazioni sociali;

e.

atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti il lavoro;

f.

dati relativi a perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali.

Art. 13 Trattamento dei dati I dati possono essere trattati nei sistemi d'informazione che l'Ufficio federale del personale (UFPER) mette a disposizione dei datori di lavoro dell'Amministrazione federale.

1210

Trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri. LF

Art. 14

FF 2020

Comunicazione dei dati

I dati di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2 lettera b possono essere comunicati al consulente assicurativo del DFAE se sono indispensabili, nel caso specifico, per chiarire l'assunzione dei costi.

Sezione 5: Funzionari consolari onorari e loro congiunti Art. 15

Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi ai funzionari consolari onorari e ai loro congiunti che esso necessita per adempiere i compiti attribuitigli dalla legislazione sugli Svizzeri all'estero, segnatamente per: a.

determinare gli effettivi necessari;

b.

reclutare i funzionari consolari onorari al fine di garantire gli effettivi necessari;

c.

gestire le remunerazioni e costituire i dossier personali;

d.

garantire la sicurezza delle persone interessate;

e.

tutelare gli interessi della Confederazione.

Art. 16

Dati

Il DFAE può trattare i dati relativi ai funzionari consolari onorari e ai loro congiunti.

1

2

Può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione: a.

dati relativi alla salute in relazione alla capacità di svolgere la funzione di funzionario consolare onorario;

b.

atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti i funzionari consolari onorari;

c.

dati relativi a procedimenti o sanzioni amministrativi e penali.

Art. 17

Trattamento dei dati

I dati possono essere trattati nei sistemi d'informazione che l'UFPER mette a disposizione dei datori di lavoro dell'Amministrazione federale.

1211

Trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri. LF

FF 2020

Sezione 6: Esperti impiegati per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti umani e l'aiuto umanitario e loro congiunti Art. 18

Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi agli esperti che sono impiegati o che prevede di impiegare per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti umani e l'aiuto umanitario e ai loro congiunti, dati che esso necessita per adempiere i suoi compiti quale reclutatore, segnatamente per: a.

determinare gli effettivi necessari;

b.

reclutare esperti al fine di garantire gli effettivi necessari;

c.

gestire i dossier degli esperti;

d.

promuovere le misure di sviluppo e fidelizzazione degli esperti;

e.

mantenere e migliorare il livello di qualifica degli esperti;

f.

provvedere alla pianificazione, alla gestione strategica e al controllo mediante analisi di dati, confronti, rendiconti e la pianificazione di misure;

g.

valutare le possibilità di impiegare all'estero un esperto accompagnato dai suoi congiunti;

h.

garantire la sicurezza delle persone interessate;

i.

tutelare gli interessi della Confederazione.

Art. 19

Dati

1

Il DFAE può trattare i dati relativi agli esperti e ai loro congiunti.

2

Può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione: a.

dati relativi alla salute in relazione alla capacità lavorativa degli esperti;

b.

dati relativi alle prestazioni, al potenziale e allo sviluppo personale e professionale degli esperti;

c.

atti procedurali e decisioni delle autorità che possono esercitare un'influenza sui futuri impieghi degli esperti.

Se determinate circostanze del luogo d'impiego lo rendono necessario, il DFAE può, nel caso specifico, trattare anche dati degni di particolare protezione relativi: 3

a.

alle opinioni e alle attività religiose;

b.

alla sfera intima.

1212

Trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri. LF

Art. 20

FF 2020

Comunicazione dei dati

Con il consenso preliminare della persona interessata, il DFAE può comunicare a potenziali datori di lavoro i dati necessari relativi agli esperti, compresi dati degni di particolare protezione.

Sezione 7: Persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni Art. 21

Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi alle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20079 sullo Stato ospite (LSO) che esso necessita per adempiere i compiti attribuitigli da questa legge.

Art. 22 1

Dati

Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione: a.

dati relativi a procedimenti o sanzioni amministrativi e penali per contribuire alla composizione delle controversie in cui sono coinvolte le persone beneficiarie;

b.

dati relativi a misure di aiuto sociale per garantire l'applicazione della legislazione in materia di assicurazioni sociali nonché il rilascio e la gestione delle carte di legittimazione.

2 Il

numero di assicurato di cui all'articolo 50c LAVS10 serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

Art. 23

Comunicazione dei dati

Il DFAE può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali i dati necessari per adempiere i loro compiti o che possono contribuire alla composizione delle controversie in cui sono coinvolte le persone di cui all'articolo 21 o i beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 LSO11.

1

Il DFAE può comunicare ai beneficiari istituzionali dati concernenti le persone che impiegano e le persone che le accompagnano.

2

9 10 11

RS 192.12 RS 831.10 RS 192.12

1213

Trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri. LF

FF 2020

Sezione 8: Partecipanti a conferenze internazionali organizzate dalla Svizzera Art. 24

Scopo e persone

Il DFAE tratta dati relativi ai partecipanti a conferenze organizzate dalla Svizzera allo scopo di garantire una presenza attiva della Svizzera nelle relazioni internazionali.

Art. 25

Dati

Per scopi organizzativi e logistici il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione: a.

dati relativi alle opinioni e alle attività religiose;

b.

dati relativi alla salute.

Art. 26

Diritti di trattamento

Le persone interessate possono accedere, consultare e trattare i propri dati mediante procedura di richiamo.

Sezione 9: Persone attive nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero Art. 27

Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi alle persone attive nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero che esso necessita per adempiere i compiti attribuitigli dalla legge federale del 27 settembre 201312 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero.

Art. 28

Dati

Il DFAE può trattare i dati relativi a procedimenti o sanzioni amministrativi e penali delle persone attive nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero.

12

RS 935.41

1214

Trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri. LF

FF 2020

Capitolo 3: Disposizioni finali Art. 29 1

Disposizioni esecutive

Per ciascuna sezione, il Consiglio federale disciplina: a.

l'uso dei sistemi d'informazione;

b.

il catalogo dei dati non degni di particolare protezione;

c.

la responsabilità del trattamento dei dati, segnatamente della raccolta, dell'accesso, della conservazione e della distruzione;

d.

la comunicazione dei dati all'Ufficio federale di statistica.

Il Consiglio federale precisa inoltre i diritti di accesso mediante procedura di richiamo ai dati degni di particolare protezione da parte delle direzioni del DFAE e delle rappresentanze svizzere all'estero che ne necessitano per adempiere i compiti attribuiti loro dalla legge.

2

Art. 30

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 31

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1215

Trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri. LF

FF 2020

Allegato (art. 30)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge federale del 24 marzo 200013 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 200314 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo Art. 9

Trattamento di dati

Gli articoli 18-20 della legge federale del ...15 sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri si applicano ai trattamenti di dati inerenti alle misure adottate in applicazione della presente legge.

2. Legge federale del 27 settembre 201316 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero Art. 20 Abrogato Art. 38 cpv. 1 lett. b 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione; disciplina segnatamente: b.

13 14 15 16

il catalogo dei dati personali degni di particolare protezione trattati secondo l'articolo 28 e la loro durata di conservazione;

RU 2000 1915, 2005 2881, 2006 4165, 2008 3437, 2015 3857, 2018 4017 RS 193.9 RS 235.2 RS 935.41

1216

Trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri. LF

FF 2020

3. Legge federale del 19 marzo 197617 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Art. 13a Abrogato

4. Legge federale del 30 settembre 201618 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Art. 15 Abrogato

17 18

RS 974.0 RS 974.1

1217

Trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri. LF

1218

FF 2020