Deroghe a seguito della pandemia da COVID-191 alle disposizioni concernenti la validità delle licenze rilasciate conformemente all'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/20142 del 6 maggio 2020

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

Oggetto:

Ai sensi del punto 66.A.40 dell'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014, la licenza di manutenzione aeronautica perde la propria validità dopo 5 anni dall'ultimo rilascio o modifica, a meno che non venga sottoposta all'autorità competente, da parte del titolare, allo scopo di verificare che le informazioni in essa contenute corrispondano a quanto contenuto nei registri dell'autorità competente, come stabilito al punto 66.B.120 dell'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014. A causa delle restrizioni adottate nel quadro della lotta alla pandemia da COVID-19, gli attori dell'aviazione spesso non possono più adempiere nei termini previsti i requisiti giuridici relativi al rinnovo della propria licenza. In stretta collaborazione con gli altri Stati membri dell'AESA, la Svizzera ha quindi richiesto una deroga che consenta ai titolari di licenze di manutenzione aeronautica di mantenere, in via eccezionale, la validità della propria licenza senza rinnovi ordinari, mediante l'applicazione di misure di accompagnamento temporanee.

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EASA Exemption Reference n. 711/20/0113 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione del 26 novembre 2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni.

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2020-1306

FF 2020

Basi giuridiche:

In virtù dell'accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo3, il regolamento (UE) 2018/11394 è stato recepito nel diritto svizzero. L'articolo 71 paragrafo 1 di detto regolamento consente all'UFAC, in quanto autorità competente, di concedere esenzioni dai singoli requisiti delle disposizioni esecutive degli atti delegati o degli atti di esecuzione, in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti.

Contenuto della decisione:

1.) Licenze di manutenzione aeronautica rilasciate conformemente all'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 a) Il periodo di validità delle licenze di manutenzione aeronautica rilasciate conformemente all'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è prorogato di 4 mesi ma al più tardi fino al termine dell'applicazione della presente deroga il 19 novembre 2020.

b) Se, verso la fine del periodo di cui alla lettera a) precedente, l'Ufficio federale dell'aviazione civile giunge alla conclusione che permangono le ragioni della concessione di questa deroga, il periodo di validità della licenza può essere prorogato di altri 4 mesi, ma al più tardi fino al termine dell'applicazione della presente deroga il 19 novembre 2020.

c) I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica rilasciata conformemente all'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 e prorogata conformemente alla lettera a) possono esercitare le attribuzioni associate alla loro licenza soltanto se nessuna misura di cui al punto 66.B.500 della parte 66 del regolamento (UE) n. 1321/2014 è pendente.

2.) Dichiarazione del titolare di una licenza di manutenzione aeronautica Il titolare di una licenza di manutenzione aeronautica

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo; concluso il 21 giugno 1999; approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999; RS 0.748.127.192.68 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.

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FF 2020

rilasciata conformemente all'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è tenuto a dichiarare all'Ufficio federale dell'aviazione civile l'applicazione della deroga e l'esistenza di circostanze imprevedibili derivanti dalla pandemia da COVID-19. La dichiarazione deve essere fatta prima della scadenza del periodo di validità della licenza.

Destinatari:

Le presenti deroghe relative alle licenze di manutenzione aeronautica sono rivolte ai titolari di una licenza rilasciata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile conformemente all'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

Deposito pubblico:

La presente decisione viene notificata tramite pubblicazione sul Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Può inoltre essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisione Sicurezza tecnica.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve essere presentato in duplice copia, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura conferita a un eventuale rappresentante.

Con riferimento alla deroga del 20 marzo 2020

6 maggio 2020

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Christian Hegner

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