2 Proposte del Consiglio federale

Disegno

relative al disegno di legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, LFis-COVID-191), presentato con il messaggio del 18 settembre 2020 del ...

Titolo prima dell'art. 25a

Sezione 7a: Fideiussioni solidali per ulteriori crediti concessi a causa delle conseguenze persistenti dell'epidemia di COVID-19 Art. 25a Il Consiglio federale può emanare disposizioni al fine di concedere fideiussioni solidali per ulteriori crediti se è necessario per garantire la liquidità e assicurare la stabilità dell'economia svizzera e i Cantoni non sono in grado di provvedervi.

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Il Consiglio federale prevede che le fideiussioni solidali possano essere concesse su richiesta alle imprese individuali, alle società di persone o alle persone giuridiche con sede in Svizzera (richiedenti): 2

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a.

che sono particolarmente colpite dalle conseguenze persistenti dell'epidemia di COVID-19;

b.

che, riguardo a un un credito bancario garantito mediante fideiussione solidale secondo l'OFis-COVID-19: 1. non hanno ricevuto tale credito, 2. non hanno beneficiato dell'importo totale secondo l'articolo 7 OFisCOVID-19, o 3. hanno già rimborsato integralmente il credito;

c.

che sono state iscritte nel registro di commercio prima del 1° marzo 2020 o, in assenza di tale iscrizione, sono state costituite prima del 1° marzo 2020;

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2020-3513

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Proposte del Consiglio federale relative al disegno di legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, LFis-COVID-19), presentato con il messaggio del 18 settembre 2020

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d.

nei confronti delle quali, al momento della presentazione della richiesta non sono in corso una procedura di fallimento o di liquidazione né inchieste connesse alla lotta agli abusi secondo l'OFis-COVID-19 o la presente legge;

e.

che al momento della presentazione della richiesta non hanno già beneficiato di altri aiuti finanziari COVID-19 della Confederazione volti a garantire la loro liquidità; tra tali aiuti finanziari non rientrano le indennità per lavoro ridotto né le indennità di perdita di guadagno; e

f.

che nell'esercizio di riferimento hanno realizzato una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi e di al massimo 500 milioni di franchi.

Un richiedente è particolarmente colpito secondo il capoverso 2 lettera a se la cifra d'affari realizzata nel 2020 è inferiore al 60 per cento della cifra d'affari media negli esercizi di riferimento.

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L'importo totale garantito ammonta al massimo al 10 per cento della cifra d'affari realizzata dal richiedente nell'esercizio di riferimento; il Consiglio fedederale disciplina i dettagli. I crediti sono garantiti almeno nella misura dell'85 per cento, a cui si aggiunge un interesse annuo; il Consiglio fedederale disciplina i dettagli, segnatamente può fissare la gradualità della garanzia in funzione dell'importo dei crediti.

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5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: a.

lo scopo dettagliato delle fideiussioni solidali, le condizioni per la loro concessione, segnatamente la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale del richiedente, nonché l'inizio e la fine dei termini per la presentazione della richiesta;

b.

le modalità di utilizzo dei fondi non consentite;

c.

la durata delle fideiussioni solidali e le condizioni per la loro proroga;

d.

gli esercizi di riferimento per il calcolo della cifra d'affari secondo i capoversi 2 lettera f, 3 e 4;

e.

l'ammortamento e i tassi d'interesse dei crediti garantiti da fideiussioni solidali;

f.

l'applicabilità degli obblighi e dei diritti di informazione di cui all'articolo 21 alle relazioni di credito e di fideiussione solidale secondo il presente articolo;

g.

gli accordi contrattuali tra il mutuante e il fideiussore, come pure tra il richiedente e il mutuante (condizioni quadro per le banche partecipanti, accordo di credito, domanda di credito, contratto di fideiussione), nonché l'obbligo del disbrigo digitale di tali pratiche;

h.

l'applicabilità della disposizione sulla responsabilità di cui all'articolo 22 alle relazioni di credito e di fideiussione solidale secondo il presente articolo;

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Proposte del Consiglio federale relative al disegno di legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, LFis-COVID-19), presentato con il messaggio del 18 settembre 2020

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i.

i compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni, la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni, nonché la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi;

j.

la copertura delle perdite e l'assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazione;

k.

l'applicabilità della disposizione penale di cui all'articolo 25 alle relazioni di credito e di fideiussione solidale secondo il presente articolo.

A tal fine, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino al CO2 e alla legge del 17 dicembre 20103 sull'organizzazione della Posta con riguardo: 6

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a.

la concessione di fideiussioni (art. 492 segg. CO);

b.

i compiti dell'ufficio di revisione (art. 728a segg. CO);

c.

la perdita di capitale e l'eccedenza dei debiti (art. 725 e 725a CO);

d.

il trasferimento agevolato di crediti, nonché dei relativi privilegi e diritti accessori per il rifinanziamento da parte della BNS (art. 164 segg. CO);

e.

la concessione di crediti garantiti da fideiussioni solidali da parte di PostFinance SA ai suoi clienti esistenti prima del 26 marzo 2020, nonché il mantenimento in essere di tali crediti fino al loro ammortamento integrale.

RS 220 RS 783.1

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