Designazione di norme tecniche per i dispositivi medici impiantabili attivi conformemente all'ordinanza relativa ai dispositivi medici 1. Situazione iniziale 1.1.

In virtù dell'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001 1 relativa ai dispositivi medici (ODmed) l'Istituto Svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), è autorizzato a designare le norme tecniche idonee a concretizzare i requisiti essenziali per i dispositivi medici impiantabili attivi. Per quanto possibile, Swissmedic designa le norme armonizzate a livello internazionale.

Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.

1.2.

La Commissione europea ha designato norme tecniche armonizzate nella comunicazione 2020/L 90I/252, in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 90/385/CEE3.

2. Designazione di norme europee 2.1.

D'intesa con la SECO, Swissmedic designa le norme tecniche elencate nella comunicazione 2020/L 90I/25.

2.2.

La designazione di norme tecniche non ne contempla le prefazioni né gli allegati nazionali o elementi affini.

3. Sostituzione della designazione precedente La presente designazione sostituisce la designazione del 12 dicembre 20174.

4. Consultazione e ottenimento Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue:

1 2

3

4

a.

consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch;

b.

ottenimento a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, www.electrosuisse.ch.

RS 812.213 Decisione di esecuzione 2020/439 della Commissione, del il 24 marzo 2020, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medico-diagnostici in vitro elaborate a sostegno della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione), GU L 90I del 17.11.2017, pag. 25.

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17; modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE, GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21.

FF 2017 6724

2020-1005

3083

FF 2020

5. Conformità dei requisiti essenziali Quali requisiti essenziali dell'ODMed una norma tecnica è atta a concretizzare, lo si evince dalla comunicazione 2020/L 90I/25 e dalla seguente tabella di equivalenza: Requisito essenziale ODMed

Requisito essenziale direttiva 90/385/CEE

art. 4 cpv. 2

art. 3 e allegato 1

21 aprile 2020

Swissmedic: Il direttore, dott. Raimund Bruhin

3084