20.006 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2019 Estratto: Capitolo I del 6 marzo 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del Rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2019.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Rapporto Capitolo I

All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati

Cancelleria federale 2017 P 17.3230

Spiegazioni del Consiglio federale in materia di votazioni.

Diritto ad esprimere un'opinione minoritaria (N 16.6.17, Tuena)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di valutare, quando il Parlamento vota un progetto di modifica costituzionale, se dare alla o alle minoranze che vi si sono opposte la possibilità di far valere il loro punto di vista nel libretto delle spiegazioni del Consiglio federale (come avviene per le iniziative e i referendum). Si tratterebbe infatti di riservare una pagina di circa 1800 caratteri, ossia l'equivalente dello spazio di cui dispone il Consiglio federale, a ognuno dei gruppi che hanno votato a maggioranza contro un progetto affinché possano rendere pubbliche le loro motivazioni.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 7 giugno 2019 «Parlamentarische Minderheitsmeinungen in den Abstimmungserläuterungen»; www.parlamento.ch > 17.3230 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 P 17.3850

Frenare l'aumento dei costi per le relazioni pubbliche e le consulenze (N 7.3.18, Müller Leo)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un breve rapporto l'evoluzione dei costi negli ultimi dieci anni per le relazioni pubbliche e le consulenze esterne per ogni dipartimento e globalmente per la Confederazione. È inoltre invitato a spiegare con quali modalità si potranno ottenere sensibili risparmi in questi ambiti nei prossimi anni.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 23 ottobre 2019 «Kostenentwicklung bei Öffentlichkeitsarbeit und Beratung»; www.parlamento.ch > 17.3850 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale degli affari esteri 2009 M 09.3015

Guerra civile nello Sri Lanka. Impegno della Svizzera, (S 26.5.09, Commissione della politica estera CN, N 10.06.09)

2009 M 09.3358

Guerra civile nello Sri Lanka. Impegno della Svizzera (S 26.5.09, Commissione della politica estera CS, N 10.06.09)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di sfruttare tutte le opportunità offerte dalla diplomazia svizzera per fare in modo che nello Sri Lanka: ­

venga negoziata una tregua immediata;

­

venga di nuovo autorizzato l'aiuto umanitario incondizionato alla popolazione bloccata nella regione dalla guerra civile;

­

venga di nuovo ripristinata la libera informazione fornita da media indipendenti;

­

vengano avviati negoziati tra le parti in conflitto per trovare una soluzione politica.

Al momento della trasmissione delle mozioni in Sri Lanka imperversava un conflitto armato. All'inizio del 2009 la diplomazia svizzera era molto attiva. Il 5 febbraio 2009 il Dipartimento federale degli affari esteri aveva rivolto un appello umanitario allo Sri Lanka e ai ribelli tamil, in cui la Svizzera invitava a rispettare il diritto internazionale e i diritti umani e chiedeva il libero accesso per l'aiuto umanitario.

L'obiettivo del mandato al Consiglio federale è stato quindi sostanzialmente raggiunto. Il conflitto armato si è concluso il 18 maggio 2009 con la vittoria militare dell'Esercito sull'organizzazione separatista Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

Da allora la Svizzera ha facilitato molti processi di dialogo con il Governo, l'opposizione e i partiti politici tamil e musulmani. La Svizzera si adopera a favore del rispetto della libertà dei media.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2018 P 18.4104

Consultazione e coinvolgimento del Parlamento nel settore della «soft law» (S 29.11.18, Commissione della politica estera CS)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare entro sei mesi un rapporto sul ruolo crescente della «soft law» nelle relazioni internazionali nonché sugli ulteriori sviluppi internazionali dovuti alle connessioni globali e il conseguente subdolo indebolimento dei diritti democratici dei Parlamenti di essere coinvolti tempestivamente in tali questioni, prima che queste ultime conducano a una procedura legislativa che in linea di principio non è stata decisa. Il rapporto dovrà chiarire in particolare le ripercussioni di questi sviluppi per la Svizzera e l'eventuale necessità di riforma dell'articolo 152 della legge sul Parlamento.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 26 giugno 2019 «Konsultation und Mitwirkung des Parlaments im Bereich von Soft Law»; 3037

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www.parlamento.ch > 18.4140 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale dell'interno

Archivio federale svizzero 2017 P 17.3329

Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli (N 11.12.17, Fiala)

2017 P 17.3330

Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli (N 11.12.17, Schmid-Federer)

2017 P 17.3335

Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli (N 11.12.17, Leutenegger Oberholzer)

2017 P 17.3336

Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli (N 11.12.17, Graf Maya)

2017 P 17.3337

Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli (N 11.12.17, Bertschy)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di chiarire, con il Cantone di Berna ed eventualmente altre istituzioni, come possa essere assicurato il futuro dell'archivio d'importanza nazionale della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli e illustrare su quali basi legali sia possibile un finanziamento sussidiario della Confederazione.

Postulati adempiuti con il rapporto del Consiglio federale del 15 maggio 2019 «Grundlagen für die Unterstützung der Gosteli-Stiftung»; www.parlamento.ch > 17.3329/17.3330/17.3335/17.3336/17.3337 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

Ufficio federale della sanità pubblica 2012 M 09.3509

Direzione strategica della politica in materia di malattie che portano alla demenza I. Elaborazione delle basi (N 12.4.11, Steiert; S 12.3.12)

Testo depositato: La Confederazione, in collaborazione con i cantoni e le organizzazioni interessate, elabora le basi necessarie per consentire un monitoraggio duraturo dei costi individuali e sociali causati in Svizzera dalle malattie che portano alla demenza. In questo modo si potranno rilevare i dati salienti, regolarmente aggiornati e indispensabili per la direzione strategica da dare alla politica naziona3039

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le in materia di malattie che portano alla demenza. Tale politica, urgentemente necessaria, ha l'obiettivo di definire un modello di assistenza e di trattamento ottimale per tutte le persone coinvolte.

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Direzione strategica della politica in materia di malattie che portano alla demenza II. Elaborazione di una strategia comune di Confederazione e cantoni (N 12.4.11, Wehrli; S 12.3.12)

Testo depositato: La Confederazione, in collaborazione con i cantoni e le organizzazioni interessate, elabora i principi per una strategia nazionale in materia di malattie che portano alla demenza. Oltre a fissare le priorità di intervento nel settore della ricerca delle cause, della prevenzione e dello sviluppo di terapie, a promuovere diagnosi precoci, a sostenere il personale curante, nonché a pianificare e a predisporre le infrastrutture necessarie, tale strategia deve avere come obiettivo una chiara ripartizione delle responsabilità tra i diversi attori coinvolti, affinché le decisioni sul trattamento più appropriato e sull'assistenza dei pazienti siano prese nell'interesse della società nel suo insieme e non esclusivamente sulla base di una logica microeconomica dei singoli enti chiamati a coprire i costi.

La «Strategia nazionale sulla demenza 2014­2019», adottata nel 2013 nel quadro del «Dialogo Politica nazionale della sanità» e prorogata nel 2016, offriva ai diversi attori (organizzazioni professionali, organizzazioni degli interessati, Cantoni) un importante quadro di riferimento per le rispettive attività nazionali e cantonali.

Complessivamente sono stati attuati 16 progetti, tra cui lo sviluppo di un monitoraggio dell'assistenza sanitaria sotto forma di set di indicatori online (www.ufsp.admin.ch > Dati & statistiche > Demenza). Inoltre, molti Cantoni hanno sviluppato nel frattempo una propria strategia della demenza o progetti corrispondenti.

Una panoramica dei risultati della «Strategia nazionale sulla demenza 2014­2019» è contenuta nella pubblicazione del Dipartimento federale dell'interno e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità «La demenza in Svizzera» (www.strategianazionaledemenza.ch).

Affinché la strategia potesse essere efficace sulla lunga durata, il Dialogo Politica nazionale della sanità, sulla base dei risultati di valutazione, ha deciso nella sua seduta del 24 ottobre 2019 di trasferire nel 2020 la strategia sulla Piattaforma nazionale demenza.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2012 P 12.3716

Imporre valori di misurazione corretti e affidabili nel settore sanitario (N 14.12.12, Kessler)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto come possono essere imposti in futuro nel settore sanitario valori di misurazione corretti e affidabili ricorrendo a valori di riferimento riconosciuti.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 20 novembre 2019 «Rückführbarkeit von Messergebnissen auf bekannte Referenzwerte im Gesund3040

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heitswesen»; www.parlamento.ch> 12.3716 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 12.4053

Armonizzare l'accertamento del bisogno terapeutico (N 21.6.13, Heim)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di studiare come sia possibile armonizzare le modalità di accertamento del bisogno terapeutico, badando a che i cantoni e gli istituti di cura conservino la libertà di scelta dello strumento di accertamento purché questo sia conforme ai criteri definiti da un servizio federale di accreditamento. La Confederazione stabilirà tali criteri d'intesa con i cantoni e le società del settore.

Il 2 luglio 2019 il Dipartimento federale dell'interno ha adottato una modifica dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (RS 832.112.31, RU 2019 2145) che fissa requisiti minimi per la valutazione dei bisogni nelle case di cura validi in tutta la Svizzera. I Cantoni e le case di cura conservano la libertà di scelta dello strumento di accertamento, che deve tuttavia soddisfare requisiti minimi e basarsi su una metodologia uniforme per tutta la Svizzera concordata tra Cantoni e associazioni professionali per garantire in questo modo l'armonizzazione e la parificazione degli strumenti. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 14.3385

Forfait per caso e preventivo globale. Valutazione dei sistemi in vigore nei cantoni (N 10.9.14, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto sull'applicazione del sistema DRG che metta segnatamente a confronto i cantoni che fanno uso delle possibilità offerte dall'articolo 51 LAMal e quelli che vi rinunciano. Il rapporto dovrà inoltre appurare se nei primi gli obiettivi perseguiti con l'introduzione del sistema DRG sono stati raggiunti o no.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 3 luglio 2019 «Fallpauschalen und Globalbudget. Evaluation der Systeme in den Kantonen»; www.

parlamento.ch > 14.3385 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 M 16.3623

Trasparenza del finanziamento ospedaliero incombente ai cantoni (S 21.9.16, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 8.12.16; S 14.3.17, testo adottato con modifiche)

Testo depositato: Nel quadro dell'analisi degli effetti della revisione della LAMal concernente il finanziamento ospedaliero, il Consiglio federale è incaricato di mostrare quali cantoni, negli anni 2012­2015, abbiano direttamente o indirettamente sovvenzionato i propri fornitori di prestazioni per costi che avrebbero dovuto essere coperti dall'AOMS, e in quale misura.

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Mozione adempiuta con il rapporto del Consiglio federale del 3 luglio 2019 «Transparenz bei der Spitalfinanzierung durch die Kantone»; www.parlamento.ch > 16.3623 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale di statistica 2012 P 12.3657

Evoluzione demografica e ripercussioni per l'intero settore della formazione (N 26.11.12, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare al più presto uno studio dettagliato sugli scenari dell'evoluzione demografica nei prossimi due decenni illustrando le ripercussioni prevedibili per i diversi settori della formazione.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 30 gennaio 2019 Evoluzione demografica e ripercussioni per l'intero settore della formazione; www.parlamento.ch > 12.3657 > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare.

Il Consiglio federale lo ritiene adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 M 16.4011

Digitalizzazione. Evitare i doppioni nella rilevazione dei dati (N 17.3.17, Gruppo liberale radicale; S 13.6.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di assicurarsi che le imprese non debbano fornire gli stessi dati e le stesse informazioni ad autorità diverse. Il coordinamento tra l'Ufficio federale di statistica, i vari uffici federali nonché i Cantoni e i Comuni deve far diminuire considerevolmente gli oneri delle imprese per i sondaggi e i controlli.

Il Consiglio federale intende alleggerire progressivamente l'onere per le imprese e la popolazione sopprimendo forniture di dati. Nella sua seduta del 27 settembre 2019 ha deciso di avviare a tal fine quattro progetti pilota, conferendone la realizzazione all'Ufficio federale di statistica. Nella Nomenclatura svizzera delle professioni occorrerà registrare in modo uniforme le attività professionali per semplificare l'adempimento dell'obbligo di notifica dei posti di lavoro. Nel settore delle cure stazionarie andrà definito uno standard unitario per i dati degli ospedali. Infine, nel settore fiscale si dovrà esaminare come alleggerire l'onere a carico delle imprese per le statistiche sui salari e come evitare rilevazioni multiple. Per l'attuazione dell'intero progetto, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di portare avanti, in collaborazione con gli altri dipartimenti, la standardizzazione e l'armonizzazione dei dati dell'Amministrazione federale. Un organo istituito a tal fine sarà coadiuvato da un servizio specializzato dell'Ufficio federale di statistica.

Questo servizio dovrà mettere a punto gli strumenti tecnici per l'attuazione e ottimizzare le applicazioni già in uso.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 2016 P 16.3665

Migliorare il controllo dei pesci catturati allo stato brado per proteggere le barriere coralline (S 6.12.16, Jositsch)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di valutare in un rapporto se l'importazione di pesci ornamentali marini debba essere rilevata in misura più dettagliata e se debba essere richiesta all'Unione europea un'integrazione in questo senso nella banca dati Traces (Trade Control and Expert System).

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)vha partecipato a uno studio sul commercio di pesci ornamentali marini a livello europeo, pubblicato nell'ottobre del 2019. Lo studio comprendeva fra l'altro un'analisi delle specie di pesci ornamentali marini importati nell'UE e un elenco di quelle più a rischio. Una delle conclusioni dello studio è stata che la raccolta di dati nel sistema TRACES dell'UE dovrebbe essere migliorata sotto vari aspetti. Alla Conferenza degli Stati contraenti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) del 17­29 agosto 2019 è stata accolta una proposta della Svizzera, dell'UE e degli USA volta a garantire la sostenibilità del commercio di pesci ornamentali marini. Sulla base di un rapporto di esperti, il Comitato per gli animali elaborerà delle raccomandazioni che saranno presentate alla Conferenza degli Stati contraenti nel 2022. Nell'ambito di questi lavori, l'USAV richiamerà l'attenzione della Commissione UE sulle attuali debolezze del sistema TRACES e ne raccomanderà la correzione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 M 19.3003

Fermiamo la triturazione di pulcini vivi (N 21.3.19, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; S 19.09.19

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a vietare la triturazione di pulcini vivi modificando l'articolo 178a capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).

Con la modifica del 23 ottobre 2019 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (RU 2019 3355), il Consiglio federale ha vietato la triturazione di pulcini vivi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia 2016 P 14.3832

Cinquanta anni di proprietà per piani. È tempo di un'analisi complessiva (N 14.9.16, [Caroni]-Feller)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto in cui esamina in che misura occorre adeguare il diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) a 50 anni dalla sua introduzione.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale dell'8 marzo 2019 «Fünfzig Jahre Stockwerkeigentum. Zeit für eine Gesamtschau»; www.

parlamento.ch > 14.3832 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2016 M 15.3323

Diritto di consultare via Terravis i verbali eGris (N 21.9.15, Egloff; S 29.2.16)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sul registro fondiario (ORF) per concedere ai proprietari di fondi il diritto di consultare i verbali di eGRIS, permettendo loro di verificare le richieste di informazioni sui loro fondi e di segnalare eventuali abusi all'autorità di vigilanza su eGRIS. Tale diritto di consultazione è limitato al proprio fondo e a un lasso di tempo definito. Un estratto dei verbali deve poter essere chiesto per posta senza indicazione dei motivi.

L'organizzazione che gestisce eGRIS deve chiedere soltanto un minimo contributo spese e deve prevedere processi e routine per rendere agevole l'esercizio del diritto di consultazione.

Con la modifica del 20 settembre 2019 dell'ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (RS 211.432.1, RU 2019 3049), che entrerà in vigore il 1° luglio 2020, è ora previsto un diritto di consultazione dei protocolli per i proprietari di fondi.

Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2016 P 16.3004

Abilitare le imprese di trasporto a infliggere multe (N 3.3.16, Commissione degli affari giuridici CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la possibilità e l'opportunità di modificare la legislazione pertinente (legge sul trasporto di viaggiatori, RS 745.1; legge sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, RS 745.2; legge sulle ferrovie, RS 742.101; legge sulla navigazione interna, RS 747.201; legge sugli impianti a fune, RS 743.01), nonché la realizzabilità di tali modifiche, al fine di abilitare gli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico a punire con una multa disciplinare determinate contravvenzioni.

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Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 21 settembre 2019 «Bussenkompetenz von Transportunternehmen»; www.parlamento.ch > 16.3004 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 17.3115

Valore soglia della cifra d'affari di un'impresa individuale determinante per motivare l'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio (N 12.6.17, Commissione degli affari giuridici CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se il valore soglia della cifra d'affari di 100 000 franchi riferito a un esercizio annuale quale condizione per l'obbligo d'iscrizione di imprese individuali nel registro di commercio sia ancora attuale e di presentare un rapporto in merito.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 26 giugno 2019 «Einzelunternehmen im Handelsregister: Umsatzschwelle und Eintragspflicht»; www.parlamento.ch > 17.3115 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Segreteria di Stato della migrazione 2016 M 15.3653

Formazione per i rifugiati ai fini dell'integrazione durevole nel mercato del lavoro (N 14.12.15, Munz; S 16.6.16)

Testo depositato: Nell'ambito dell'iniziativa sul personale qualificato, il Consiglio federale è incaricato di sfruttare maggiormente il potenziale interno dei rifugiati riconosciuti o ammessi provvisoriamente di tutte le fasce di età e di integrarli nel mercato del lavoro per mezzo di una formazione riconosciuta.

Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha stabilito l'«Agenda Integrazione Svizzera», che prevede obiettivi di efficacia concordati insieme alle competenti conferenze cantonali (Conferenza dei governi cantonali, Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione) nonché un piano di misure volte a promuovere l'integrazione, che sono vincolanti per tutti gli attori coinvolti. A tal fine il Consiglio federale ha deciso anche di aumentare la somma forfettaria per l'integrazione destinata ai Cantoni. L'«Agenda Integrazione» entrerà in vigore dal 1° maggio 2019. Peraltro, il 15 maggio 2019 il Consiglio federale ha deciso di sfruttare meglio il potenziale di manodopera dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente nel quadro di due programmi pilota di tre anni (2021­2023). A tale scopo s'intende anche prolungare e ampliare il programma pilota «Pretirocinio d'integrazione» già avviato. Inoltre si prevede di coinvolgere altri settori lavorativi (p. es. il settore delle cure infermieristiche e quello informatico) nonché di aumentare il numero di posti dall'Amministrazione federale per i pretirocini d'integrazione. Attualmente viene sviluppato un monitoraggio nell'ambito del mandato successivo dell'«Agenda Integrazione» (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza Noser 19.3073 3045

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«Analisi comparativa dell'efficacia del lavoro integrativo delle autorità sociali»). Il monitoraggio in questione intende fornire ulteriori informazioni sull'attuazione dell'«Agenda Integrazione» in vista della formazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati. Le decisioni in materia sono previste nel 2020 e in seguito verrà attuato il monitoraggio.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2016 P 16.3790

Migrazione. Ripercussioni a lungo termine dell'integrazione (N 16.12.16, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a esaminare approfonditamente in un rapporto le seguenti questioni: 1.

Le misure d'integrazione non forniscono anche incentivi sbagliati in vista di un ritorno successivo dei migranti in patria?

2.

Esistono studi che illustrano come un'integrazione di successo, anche se a breve termine, comporta in un secondo tempo la mancanza nel Paese di provenienza di persone importanti per la ricostruzione e la pacificazione (problematica della fuga di cervelli)?

3.

È possibile trarre insegnamenti dal caso del Kosovo, ad esempio, in cui dopo anni di pace il ritorno non funziona e da cui al contrario ancora in tanti tra i migliori e meglio formati emigrano, invece di restarvi o ritornarvi per collaborare a creare un futuro migliore per il proprio Paese?

4.

Quali sono le ripercussioni a medio e lungo termine per la società e l'economia svizzere? Quali professioni e settori lavorativi saranno modificati dagli sforzi profusi per l'integrazione dei migranti, in particolare per quanto riguarda la struttura salariale e l'eterogeneità? Quali conseguenze occorre attendersi sulla composizione generale della popolazione svizzera, in particolare nelle zone urbane?

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 20 dicembre 2019 «Migration. Langfristige Folgen der Integration»; www.parlamento.ch > 16.3790 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 16.3407

Analisi della situazione delle donne rifugiate (N 15.3.17, Feri Yvonne)

Testo depositato: Le donne rifugiate sono particolarmente esposte alla violenza e allo sfruttamento sessuali, e non soltanto nelle regioni di crisi da cui fuggono, bensì anche durante la fuga e persino nel Paese in cui chiedono asilo. In questo contesto si pongono le seguenti due problematiche: 1.

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È lecito chiedersi quanto mirati sono, in Svizzera, l'assistenza, le cure e il sostegno delle donne rifugiate vittime di violenza e sfruttamento sessuali. In tale contesto ci si chiede se non sarebbe sensato offrire a queste donne anche il sostegno dei consultori per le vittime. Oggi non è possibile, poiché

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l'articolo 3 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati prevede questo tipo di sostegno soltanto per le fattispecie in Svizzera.

2.

È lecito chiedersi se occorra intervenire anche nell'ambito dell'alloggio delle richiedenti l'asilo (adulte e adolescenti), se sono assistite in maniera adeguata e sufficientemente tutelate da aggressioni in Svizzera. Si pone in particolare la questione se esistano sufficienti direttive sulla qualità degli alloggi e relativi provvedimenti a misura di donna, quali ad esempio alloggi separati per donne sole e famiglie oppure formazioni adeguate delle persone preposte all'assistenza.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale è incaricato di analizzare in un rapporto l'attuale situazione in materia di assistenza, vagliando la necessità di un intervento.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 25 settembre 2019 «Analyse der Situation von Flüchtlingsfrauen»; www.parlamento.ch > 16.3407 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 17.3260

Prestazioni di aiuto sociale per immigrati provenienti da Paesi terzi. Competenze della Confederazione (S 8.6.17, Commissione delle istituzioni politiche CS)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali possibilità, dal profilo giuridico, si presentano alla Confederazione per escludere o limitare gli aiuti sociali forniti agli stranieri provenienti da Paesi terzi. È inoltre incaricato di raccogliere i dati necessari alla valutazione di tali limitazioni (nazionalità dei beneficiari stranieri di aiuti sociali, loro situazione al momento dell'arrivo, trasferimento degli aiuti sociali all'estero, proposte per l'elaborazione di basi legali al fine di acquisire dati dai Cantoni, ecc.).

Postulato adempiuto con il rapporto del 7 giugno 2019 «Kompetenzen des Bundes im Bereich der Sozialhilfe für Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten»; www.parlamento.ch > 17.3260 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 17.3271

Integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente (N 12.6.17, Commissione delle istituzioni politiche CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che illustri le possibilità intese a migliorare e rendere più efficace l'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. In particolare, il rapporto dovrà precisare di quali incentivi i Cantoni necessitano per migliorare l'integrazione di queste persone nel mercato del lavoro.

Dovrà inoltre stabilire come può essere rafforzata la collaborazione tra gli Uffici cantonali della migrazione e gli Uffici regionali di collocamento, come possono 3047

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essere ridotti gli ostacoli burocratici dei datori di lavoro, per esempio mediante canali di comunicazione più diretti (uffici della migrazione in qualità di servizi di contatto), e se è necessario prevedere incentivi per i datori di lavoro. Il rapporto dovrà inoltre illustrare le possibilità intese a migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone interessate, rispettando le attuali quote cantonali e tenendo meglio conto delle loro conoscenze linguistiche al momento dell'attribuzione a un Cantone.

Il 10 aprile 2019 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore l'«Agenda Integrazione» il 1° maggio 2019 e di aumentare la somma forfettaria per l'integrazione.

Il 15 maggio 2019 il Consiglio federale ha inoltre deciso di promuovere e sfruttare meglio il potenziale di manodopera dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente nel quadro di due programmi pilota. Con la decisione del Consiglio federale del 15 maggio 2019, l'entrata in vigore dell'«Agenda Integrazione» del 1° maggio 2019 nonché della modifica del 16 dicembre 2016 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20; RU 2017 6521, 2018 6655) del 1° gennaio 2019, le richieste formulate nel postulato sono adempiute.

La prima richiesta, quella di migliorare gli incentivi per i Cantoni nella promozione dell'integrazione al fine di integrare meglio nel mercato del lavoro i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente, è soddisfatta già dall'«Agenda Integrazione». Tutti i Cantoni si sono impegnati ad attuare l'«Agenda Integrazione» nonché a perseguire gli obiettivi d'efficacia concordati mediante un accordo programmatico. Inoltre, viene sviluppato un monitoraggio nell'ambito del mandato successivo dell'«Agenda Integrazione». Il monitoraggio in questione intende fornire ulteriori informazioni sull'attuazione dell'«Agenda Integrazione», segnatamente della formazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati. Le decisioni in materia sono previste nel 2020 e il monitoraggio verrà attuato in seguito. Inoltre, nell'ambito di un altro mandato successivo dell'«Agenda Integrazione» s'intende verificare il sistema di finanziamento nel campo dell'asilo e dei rifugiati nella sua interezza, segnatamente in relazione all'assistenza, all'aiuto
sociale e all'integrazione, al fine di migliorare gli incentivi per i Cantoni ai sensi dell'Agenda Integrazione. Le decisioni in merito si presenteranno nel corso del 2020.

La seconda richiesta del postulato, ossia come può essere rafforzata la collaborazione tra gli Uffici cantonali della migrazione e gli Uffici regionali di collocamento, è soddisfatta con le relative disposizioni della cooperazione interistituzionale. Si tratta di disposizioni della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) nonché della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), entrate in vigore il 1° gennaio 2019. Esse riguardano la promozione dell'integrazione nel mondo del lavoro (art. 54 lett. b LStrI), la politica d'integrazione nei settori di loro competenza (art. 56 cpv. 4 LStrI), l'assistenza amministrativa (art. 97 cpv. 3 lett. dbis LStrI) nonché la collaborazione istituzionale (art. 59 cpv. 5 LADI).

La terza richiesta del postulato, ossia come possono essere ridotti gli ostacoli burocratici dei datori di lavoro e prevedere incentivi per i datori di lavoro, è adempiuta anche con l'entrata in vigore della LStrI. Da una parte, il 1° gennaio 2018 è stato abolito il contributo speciale sul reddito per le persone ammesse provvisoriamente; e dall'altra, il 1° gennaio 2019 l'obbligo di un permesso di lavoro. Dal 1° gennaio 3048

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2019 è necessaria soltanto una semplice notifica in caso di assunzione di un'attività lucrativa da parte dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente. Inoltre, i due programmi pilota triennali (2021­2023), decisi dal Consiglio federale il 15 maggio 2019, mirano a migliorare la formazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente, e a rafforzare gli incentivi e la cooperazione con i datori di lavoro. A tal fine s'intende ampliare il programma pilota «Pretirocinio d'integrazione», già avviato, e inoltre, includere altri settori lavorativi (per esempio il settore delle cure infermieristiche e quello informatico). Peraltro, il nuovo programma pilota consiste nell'aumento delle opportunità di collocamento, mediante un versamento del sostegno finanziario al datore di lavoro, di persone che sono concorrenziali sul mercato di lavoro, ma difficilmente collocabili.

L'ultima richiesta del postulato, ossia illustrare le possibilità intese a migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone interessate, rispettando le attuali quote cantonali e tenendo meglio conto delle loro conoscenze linguistiche al momento dell'attribuzione a un Cantone, è anche soddisfatta. Attualmente, al momento dell'attribuzione a un Cantone, in molti casi non è ancora possibile stabilire con esattezza se alle persone viene concessa un'ammissione provvisoria oppure concesso asilo. Pertanto, la richiesta andrebbe affrontata indirettamente mediante le agevolazioni in caso di cambio di Cantone. Ciò avverrà nel quadro dell'attuazione della mozione 18.3002 «Adeguamenti mirati dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Istituto federale di metrologia 2017 M 16.3670

Riduzione della burocrazia. Adeguamento dei termini di verificazione degli strumenti di misurazione (N 16.12.16, Vitali, S 18.9.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare ed eventualmente adeguare i termini di verificazione di tutti gli strumenti di misurazione prescritti dalla legge, ossia aumentare gli intervalli di verificazione, puntando anche a semplificare le procedure.

I termini di verificazione degli strumenti di misurazione prescritti dalla legge sono disciplinati nelle ordinanze del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Nel 2017 e 2018, l'Ufficio federale di metrologia (METAS) ha controllato tutte le pertinenti ordinanze del DFGP che comprendono circa 80 tipi di strumenti di misurazione. Da una parte, il METAS ha esaminato aspetti tecnici, e dall'altra ha incaricato l'Istituto svizzero di diritto comparato di paragonare i termini di verificazione e altri elementi della regolamentazione in materia di strumenti di misurazione in otto Stati europei. Su questa base, alla fine del 2018, è stato definito un catalogo di misure in adempimento della mozione.

Le misure proposte richiedono modifiche delle ordinanze del DFGP sui seguenti strumenti (di misurazione): gli strumenti di misurazione della lunghezza, gli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua, gli stru3049

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menti di misurazione di energia termica e delle quantità di gas. Le modifiche entreranno in vigore nel 2021.

A prescindere dalla revisione della regolamentazione degli strumenti di misurazione richiesto dalla mozione, le procedure sono già state semplificate nel 2015 con la nuova ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche. Secondo le nuove disposizioni, i contatori di energia elettrica con diverse funzioni possono essere immessi sul mercato per mezzo di un'unica procedura di valutazione della conformità per tutte le funzioni. Inoltre, la nuova ordinanza ha ampliato il campo d'applicazione della procedura di controllo statistico. Entrambe le modifiche agevolano l'introduzione dei cosiddetti sistemi di misurazione intelligenti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Segreteria generale 2017 M 16.3063

Mobilità elettrica. La Confederazione deve essere un modello (N 16.3.17, Buttet; S 25.9.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di ordinare a tutti gli organi della Confederazione di attribuire la priorità alla mobilità elettrica quando ciò è economicamente e tecnicamente fattibile.

Il 3 luglio 2019 il Consiglio federale ha deciso un «pacchetto clima per l'Amministrazione federale» che contiene obiettivi concreti per la riduzione delle emissioni di gas serra. Tra questi rientrano, tra l'altro, nuovi principi ecologici applicabili all'acquisto e all'utilizzo di veicoli dell'Amministrazione. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport di modificare le pertinenti istruzioni entro la metà del 2020. Nell'ambito delle nuove immatricolazioni di veicoli con un peso fino a 3,5 tonnellate, l'obiettivo è raggiungere una quota di almeno il 20 per cento di veicoli elettrici entro la fine del 2022.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale della protezione della popolazione 2015 P 15.3759

Rete di dati sicura e ulteriori progetti IT della protezione della popolazione. Stato attuale, prospettive, fabbisogno di risorse (N 25.9.15, Glanzmann-Hunkeler)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto quali sistemi TIC sono al momento disponibili per una comunicazione sicura e per altre funzioni rilevanti della protezione della popolazione, come questi possono comunicare tra di loro, quali sistemi sono previsti in futuro e come verrà finanziato l'acquisto, la manutenzione e il funzionamento.

Il 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha preso atto della valutazione dello stato dei progetti di telecomunicazione rilevanti per la protezione della popolazione svizzera. Successivamente ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport di elaborare un messaggio per un credito d'impegno. Il 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il credito d'impegno per il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (FF 2019 235). Il 9 settembre 2019 il Parlamento ha deciso di stanziare il credito d'impegno.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Ufficio federale dello sport 2017 P 16.4085

Per un maggiore impegno e coordinamento da parte della Confederazione a favore dello sport, dello sport di punta e dello sport giovanile di competizione (S 13.3.17, Hêche)

Testo depositato: Tenendo debitamente conto della legge sulla promozione dello sport del 2011, delle diverse manifestazioni sportive internazionali previste in futuro e dell'evoluzione della situazione in seguito all'elaborazione della Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN), si invita il Consiglio federale a esaminare e proporre nel quadro dei prossimi programmi gli adeguamenti necessari alla CISIN 4 ­ o proporre ulteriori misure ­ per proseguire il suo impegno a favore dello sport, dello sport di punta e dello sport giovanile di competizione. Poiché l'applicazione della CISIN 4 scade alla fine del 2017, il Consiglio federale è invitato a presentare il suo rapporto e le relative proposte entro tale termine.

La CISIN mira a mantenere o a creare nuove condizioni adeguate sul piano infrastrutturale per gli allenamenti e le competizioni a favore delle federazioni sportive nazionali e a rafforzare in questo modo la competitività della Svizzera nello sport e nell'organizzazione di grandi manifestazioni sportive di importanza internazionale.

Secondo l'articolo 5 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport (RS 415.0) la Confederazione ha il compito di gestire la CISIN e può concedere aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi d'importanza nazionale.

Sulla base della CISIN, sinora il Parlamento ha stanziato quattro crediti d'impegno per un totale di 170 milioni di franchi quali aiuti agli investimenti a favore di determinati impianti sportivi di importanza nazionale. Nell'ambito di questi crediti CISIN 1­4 sono stati finanziati 105 progetti per un totale di 143,5 milioni di franchi in tutta la Svizzera.

Il 3 luglio 2019 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato «Sportanlagen von nationaler Bedeutung (NASAK): Stand der Programmumsetzung und Bedarfsabklärung»; www.parlament.ch > 16.4085 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Contemporaneamente il Consiglio federale ha deciso di proseguire il suo aiuto finanziario a favore degli impianti di importanza nazionale. Anche in futuro si renderà necessario un impegno sussidiario della Confederazione per rafforzare la competitività della Svizzera nello sport e nell'organizzazione di grandi manifestazioni internazionali. Per questo motivo il
Consiglio federale ha incaricato il DDPS di redigere entro la fine dell'anno 2020 un messaggio per un ulteriore credito (CISIN 5). Nell'ambito di questo messaggio saranno effettuati accertamenti approfonditi in relazione ai diversi progetti di impianti sportivi di importanza nazionale per quanto riguarda l'adempimento dei criteri CISIN e per determinare le priorità nella realizzazione e i relativi costi.

In futuro la CISIN sarà inoltre aggiornata regolarmente e in caso di necessità saranno richiesti al Parlamento altri crediti d'impegno, di norma ogni quattro anni. In tal modo sarà possibile trattare equamente le richieste di contributi e migliorare la sicurezza pianificatoria per le federazioni sportive.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2018 P 18.3053

Possibilità di sostegno per i campi obbligatori di sport scolastico (N 7.6.18, Campell)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'ambito discrezionale di cui dispone la Confederazione in merito al sostegno finanziario di campi obbligatori nello sport scolastico. Nella fattispecie un apposito rapporto dovrebbe mostrare quali possibilità sussistono nel quadro del programma Gioventù e Sport per sostenere maggiormente i campi di sport scolastico obbligatori (campi estivi e soprattutto campi di sport della neve).

Il Consiglio federale ha proposto di respingere il postulato. Ritiene che le attività culturali e sportive nel quadro di campi ed escursioni siano di grande importanza sotto il profilo pedagogico, tuttavia ai sensi della Costituzione federale (RS 101) il settore scolastico compete ai Cantoni e pertanto il margine discrezionale della Confederazione in merito al sostegno di siffatte attività è limitato. La Confederazione sostiene solo puntualmente il lavoro extrascolastico con bambini e giovani, le offerte di sport e movimento nel quadro di Gioventù e Sport (G+S) e le attività musicali tramite il programma Gioventù e Musica (G+M). In considerazione di questa situazione di partenza determinata dalla Costituzione, non è opportuno far redigere un rapporto dalla Confederazione.

In adempimento del postulato, il 7 giugno 2019 il Consiglio federale ha adottato il rapporto relativo alle possibilità per un maggior sostegno a favore dei campi di sport scolastico obbligatori («Möglichkeiten zur Unterstützung von obligatorischen Schulsportlagern»). Come indicato in questo rapporto, il Consiglio federale ritiene sensato contrastare una possibile diminuzione dei campi sportivi scolastici mediante contributi più elevati nell'ambito del programma G + S. Nel quadro di una revisione parziale dell'ordinanza sulla promozione dello sport, creerà pertanto le condizioni affinché il contributo massimo per campo sia aumentato a 16 franchi al giorno per partecipante. Secondo il Consiglio federale, i contributi più elevati dovranno essere finanziati nei limiti dell'attuale credito G+S. Un aumento del contributo per i campi G+S è quindi possibile solo se sarà rallentata la crescita del programma G+S e si libereranno le relative risorse finanziarie. In base alle stime questo potrebbe essere il caso già nel prossimo futuro.

Il rapporto del Consiglio federale del 7 giugno 2019 relativo
alle possibilità per un maggior sostegno a favore dei campi di sport scolastico obbligatori («Möglichkeiten zur Unterstützung von obligatorischen Schulsportlagern») in adempimento del postulato è pubblicato sotto www.news.admin.ch.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale delle finanze Segreteria generale 2005 M 05.3152

Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)

2006 M 05.3174

Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché le comunità siano equamente rappresentate nei posti di responsabili degli Uffici federali. A tal fine, esso dovrà privilegiare, a parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi finché la quota delle minoranze linguistiche in seno all'Amministrazione federale sarà proporzionale a quella nella popolazione complessiva. Il Consiglio federale dovrà altresì assicurare che nei vari Uffici federali le minoranze linguistiche nazionali siano equamente rappresentate non solo a livello di quadri, ma anche a livello di tutti gli impiegati.

Il 20 dicembre 2019 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto «Promozione del plurilinguismo in seno all'Amministrazione federale. Rapporto di valutazione e raccomandazioni sulla politica del plurilinguismo (art. 8d cpv. 4 OLing). Evoluzione 2015­2019 e prospettive 2020­2023», consultabile in: www.plurilingua.admin.ch > Temi > Valutazione, monitoraggio e coordinamento.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2010 M 09.4268

Un ombudsman all'UFPER per promuovere l'italianità nell'amministrazione federale (N 19.3.10, Cassis; S 15.09.10)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di designare una persona responsabile di promuovere la lingua italiana e vigilare sull'adeguata rappresentanza della componente italofona all'interno dell'amministrazione federale.

2012 M 12.3009

Promozione del plurilinguismo (S 13.3.12, Commissione delle istituzioni politiche CS; N 17.9.12)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di completare l'ordinanza sul personale federale come segue: Cpv. 1 Il DFF è l'organo strategico di gestione e di controlling del Consiglio federale per la promozione del plurilinguismo.

Cpv. 2 1.

3054

Su proposta del DFF, il Consiglio federale: a. definisce gli obiettivi strategici prioritari della prossima legislatura e ne controlla l'attuazione;

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b.

c.

d.

e.

provvede affinché le comunità linguistiche siano rappresentate in modo equilibrato in seno a ciascun dipartimento, segnatamente nelle funzioni quadro; provvede affinché i quadri padroneggino attivamente una seconda lingua ufficiale e passivamente una terza; provvede affinché la formazione linguistica necessaria all'esercizio della funzione sia presa interamente a carico del datore di lavoro, il quale mette a disposizione anche il tempo necessario al riguardo; designa un delegato al plurilinguismo incaricato di assicurare l'attuazione delle misure previste.

Il 27 agosto 2014 il Consiglio federale ha adottato alcune misure per rafforzare il plurilinguismo all'interno dell'Amministrazione federale attraverso la modifica del 27 agosto 2014 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11, RU 2014 2987) e la revisione totale delle Istruzioni del 27 agosto 2014 concernenti il plurilinguismo (FF 2014 5681). La revisione delle basi legali, entrata in vigore il 1°ottobre 2014, mira a migliorare la rappresentanza delle minoranze linguistiche (i valori di riferimento relativi alla rappresentanza delle comunità linguistiche sono validi a livello di unità amministrative e dei rispettivi quadri), a migliorare le competenze linguistiche del personale e a facilitare l'accesso all'apprendimento delle lingue.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2014 M 14.3018

Misure di controllo urgenti concernenti l'aggiudicazione di commesse da parte dell'amministrazione federale (N 4.6.14, Commissione della gestione CN; S 17.6.14)

2014 M 14.3289

Misure di controllo urgenti concernenti l'aggiudicazione di commesse da parte dell'amministrazione federale (N 4.6.14; S 17.6.14, Commissione della gestione CS)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato: 1.

di introdurre in tutta l'amministrazione federale, in vista di un controllo efficace degli acquisti pubblici, entro il 1° gennaio 2015 la gestione informatizzata dei contratti ai fini della verifica dei contratti stipulati con imprese esterne;

2.

di prendere tempestivamente le necessarie misure di controllo concernenti l'aggiudicazione delle commesse da parte dell'amministrazione federale fino alla completa introduzione della gestione informatizzata dei contratti per evitare che subentrino altri eventi problematici;

3.

di effettuare una valutazione delle suddette misure dopo l'introduzione di tale gestione.

Il progetto globale di gestione dei contratti dell'Amministrazione federale (GC Amm. fed.) si è concluso nel giugno 2019. Nell'agosto 2019 la segreteria generale del Dipartimento federale delle finanze l'ha consegnato ufficialmente alle organizzazioni dell'esercizio presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della 3055

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logistica (UFCL; Commissione d'esercizio GC Amm. fed. civile) e presso armasuisse (Commissione d'esercizio GC DDPS). Gli elementi rimanenti (ad es. la conclusione dell'aggiornamento della tecnologia) sono stati indicati in modo trasparente e consegnati alle organizzazioni dell'esercizio. Le condizioni quadro applicabili alle unità amministrative interessate (beneficiari e fornitori di prestazioni) sono definite dall'UFCL fino al 2025, sia sul piano contrattuale (contratto concluso con l'aggiudicatario) sia sul piano organizzativo (organizzazione interna dell'Amministrazione federale).

Le misure di controllo introdotte nella fase di aggiudicazione delle commesse sono verificate annualmente e, se necessario, adeguate o sviluppate dall'UFCL.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2017 P 17.3475

bbligo di segnalazione di gravi incidenti legati alla sicurezza delle infrastrutture critiche (N 13.12.17, Graf-Litscher)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e di redigere un rapporto su come e sulla base di quali criteri i gestori di infrastrutture critiche potrebbero essere sottoposti a un obbligo generale di segnalazione in caso di incidenti potenzialmente gravi legati alla sicurezza o alla perdita della capacità di funzionamento. In questo rapporto deve inoltre esporre in che modo le segnalazioni e le constatazioni dei gestori potrebbero essere valutate sistematicamente e come, su tale base, sarebbe possibile creare un sistema di preallarme, consulenza e difesa.

Il 13 dicembre 2019 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato «Varianten für Meldepflichten von kritischen Infrastrukturen bei schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen»; www.parlamento.ch > 17.3475 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 M 17.3508

Creazione di un centro di competenza per la cyber-sicurezza a livello di Confederazione (S 19.9.17, Eder, N 7.12.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di creare, nell'ambito della corrente rielaborazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyberrischi (SNPC), un centro di competenza per la cybersicurezza a livello di Confederazione e di introdurre le misure necessarie a tale scopo. Questa unità organizzativa ha il compito di rafforzare e coordinare le competenze richieste per garantire la cybersicurezza in tutta l'amministrazione federale. Il centro di competenza deve agire in modo efficace a livello interdipartimentale; ciò significa che deve avere la facoltà di impartire istruzioni agli uffici nell'ambito della cybersicurezza. Inoltre collabora con i rappresentanti del mondo scientifico (università, politecnici, scuole universitarie professionali), con l'industria informatica e con le grandi aziende che gestiscono l'infrastruttura (segnatamente nei settori dell'energia e dei trasporti).

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2018 P 16.4073

Cyberrischi. Per una protezione globale, indipendente ed efficace (N 28.2.18, Golay)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a redigere un rapporto sull'applicazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyberrischi (SNPC) i cui effetti sono impercettibili per la popolazione e l'economia. Il rapporto dovrà affrontare le questioni e i rischi inerenti alla suddivisione tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) delle competenze in quest'ambito, la gestione delle crisi importanti e di portata nazionale, le questioni e i rischi connessi a una dipendenza da fornitori di servizi con sede all'estero o di proprietà estera, il mantenimento di competenze avanzate in Svizzera nonché l'intensificazione delle collaborazioni tra il mondo accademico, l'industria e la Confederazione.

2018 P 18.3003

Una ciberstrategia globale chiara per la Confederazione (N 6.3.18, Commissione della politica di sicurezza CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare, entro la fine del 2018, una strategia globale chiara per la protezione e la difesa del cyberspazio civile e militare. A tal fine si devono tenere in considerazione i lavori in corso nell'ambito della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC). La strategia globale, che non deve consistere semplicemente nel raggruppare i piani d'azione che i dipartimenti hanno già elaborato o stanno elaborando (il risultato di questa operazione deve essere maggiore della somma di due elementi), deve contenere almeno i punti seguenti: ­

una chiara definizione del mandato dell'esercito nell'ambito della cyberdifesa;

­

una chiara definizione del mandato delle autorità civili competenti in questo ambito;

­

una delimitazione e una rappresentazione delle competenze (organigramma con tutti gli organi coinvolti nella protezione contro i cyber-rischi, compresi i capitolati d'oneri della Confederazione) sulla base dei punti precedenti;

­

un piano di finanziamento (contenente gli eventuali acquisti e i relativi costi d'esercizio) e un piano realistico di reclutamento del personale per la Difesa e le autorità civili competenti in materia di cyberdifesa;

­

un confronto internazionale ­ tra la Svizzera e i Paesi rilevanti in termini di struttura, volume e approccio ­ per quanto concerne le risorse e i mezzi finanziari a disposizione per il cyberspazio militare e civile.

Il rapporto dovrà menzionare a) il sostegno ausiliario fornito alle autorità civili e b) le possibili situazioni di emergenza e di difesa nelle quali il Consiglio federale impiega alcune unità dell'esercito come riserva strategica.

Postulati adempiuti con il rapporto del Consiglio federale del 27 novembre 2019 «Bericht über die Organisation des Bundes zur Umsetzung der Nationalen Strategie

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zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken»; www.parlamento.ch > 18.3003 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e la mozione e propone di toglierli dal ruolo.

Organo direzione informatica della Confederazione 2016 P 16.3515

Dipendenza da produttori e possibilità di riduzione dei rischi nel settore degli acquisti IT (N 30.9.16, Weibel)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di mostrare quanto grande sia la dipendenza dal singolo fornitore di TIC, quali sono le cause, nonché le relative ripercussioni (finanze federali, economia globale ecc.) e i rischi (controllo da parte di imprese ecc.). In particolare deve essere affrontata la problematica dei bandi in cui sono messi a concorso prodotti e dei bandi di concorso «intra-brand» (all'interno di una stessa marca). Ai sensi di una strategia di riduzione dei rischi, occorre mostrare come il Consiglio federale intende ridurre sistematicamente queste dipendenze da produttori in ambito di sistemi e di prodotti TIC esistenti e futuri.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 1° maggio 2019 «Abhängigkeit von Herstellern und Wege zur Risikominderung bei IT-Beschaffungen»; www.parlamento.ch > 16.3515 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 2017 P 17.3634

Migliorare la protezione degli averi di libero passaggio (N 7.12.17, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto soluzioni volte a migliorare la protezione degli averi di vecchiaia del secondo pilastro depositati presso le banche sotto forma di depositi di risparmio. In particolare deve verificare se la garanzia dei depositi prevista dalla legge sulle banche per gli averi di libero passaggio può essere migliorata e se le banche debbano riassicurarsi in modo specifico per questo rischio. Il rapporto deve inoltre contenere le eventuali modifiche di legge.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 6 dicembre 2019 «Bessere Absicherung der Freizügigkeitsguthaben»; www.parlamento.ch > 17.3634 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2018 P 17.3065

Politiche fiscali aggressive da parte di Stati dell'UE e dell'OCSE (N 6.3.18, Merlini)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sugli attuali rapporti tra l'UE/OCSE da una parte e la Svizzera dall'altra, in materia di fiscalità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare attenzione alle forme aggressive di politica fiscale e alla black list dei paradisi fiscali, decisa dalla Commissione europea lo scorso 6 luglio 2016.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 21 novembre 2018 Politiche fiscali aggressive da parte di Stati dell'UE e dell'OCSE; www.

parlamento.ch > 17.3065 > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 M 17.3317

Separare in modo netto le responsabilità tra la politica dei mercati finanziari e la vigilanza sui mercati finanziari (N 13.12.17, Landolt, S 13.12.18)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di proporre al Parlamento, sulla base di atti normativi, misure volte a raggiungere gli obiettivi seguenti: 1.

separare in modo netto le responsabilità del Consiglio federale per la politica e la strategia dei mercati finanziari nonché per la regolazione, da un lato, e la competenza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per l'attività di vigilanza operativa, dall'altro;

2.

migliorare l'efficacia della gestione e del controllo politici da parte del Consiglio federale e del Parlamento sulle attività della FINMA, tenendo conto che quest'ultima esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente;

3.

strutturare in maniera ottimale i ruoli e le relazioni tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la FINMA al fine di conseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi della politica dei mercati finanziari, in particolare riguardo all'espletamento dei compiti di rappresentanza e alla collaborazione internazionali.

Il 13 dicembre 2019, il Consiglio federale ha adottato una nuova ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale > 13.12.2019), che precisa il ruolo della FINMA nella regolamentazione e nella formulazione di standard internazionali e chiarisce ulteriormente le responsabilità e le relazioni tra DFF e FINMA in tale ambito. L'ordinanza concretizza inoltre i principi della regolamentazione, norma il processo di regolamentazione della FINMA e tratta gli obiettivi strategici di quest'ultima. Ampliando i canali di dialogo tra DFF e FINMA a tutti i livelli e adeguando il profilo dei requisiti dei membri dei consigli di amministrazione di unità della Confederazione rese autonome, si garantisce infine l'efficacia della gestione e del controllo delle attività della FINMA da parte della sfera politica.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

3059

FF 2020

Amministrazione federale delle finanze 2009 M 08.3530

NPC. Compensazione integrale per il cantone di San Gallo (S 10.3.09, Reimann Lukas)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di compensare integralmente, attraverso i versamenti di compensazione per il 2009/10, gli 85 milioni di franchi che il cantone di San Gallo avrebbe dovuto ricevere nell'ambito della NPC.

Negli anni compresi fra il 2009 e il 2011, i versamenti di compensazione previsti dalla perequazione delle risorse sono stati corretti di conseguenza. In questo periodo il Cantone di San Gallo ha ricevuto ulteriori versamenti di compensazione, ossia 29 milioni di franchi all'anno, a carico di quei Cantoni che nel 2008 avevano beneficiato dell'errore.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2017 M 16.3705

Compensare il rincaro solo quando è effettivo (S 5.12.16, Dittli; N 4.5.17

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di garantire che per tutti i crediti quadro e i crediti d'impegno il rincaro può essere compensato solo quando è effettivo.

Il Consiglio federale ha predisposto un meccanismo attraverso il quale tutte le uscite con un debole grado di vincolo ­ vale a dire non solo quelle gestite mediante crediti quadro e crediti d'impegno ­ sono adeguate sistematicamente al rincaro nel quadro del preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF). Il Governo ritiene che la mozione debba essere attuata in modo simmetrico: se il rincaro è basso, le uscite vengono ridotte; se il rincaro è elevato, le uscite vengono aumentate.

Adeguandole ogni anno al rincaro, si garantisce che le uscite al netto del rincaro non registrino, nel lungo termine, un'evoluzione diversa da quella prevista inizialmente.

Nel preventivo 2019 con PICF 2020­2022, le uscite con un debole grado di vincolo sono state adeguate per la prima volta all'evoluzione del rincaro conformemente al meccanismo descritto. Anche nel preventivo 2020 con PICF 2021­2023, le uscite sono state rettificate di conseguenza. Il meccanismo finalizzato all'adeguamento continuo al rincaro è accettato all'interno dell'Amministrazione federale e potrà essere attuato anche nei prossimi anni, con un onere amministrativo ragionevole. Il Consiglio federale intende valutare ed eventualmente ottimizzare tale meccanismo dopo il preventivo 2021. Le Commissioni delle finanze hanno preso atto di questa decisione e l'hanno approvata.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

3060

FF 2020

2018 P 18.3159

Rapporto su possibilità, opportunità e rischi derivanti dall'introduzione del criptofranco (N 15.6.18, Wermuth)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto che esamini le possibilità, le opportunità e i rischi derivanti dall'introduzione e dall'emissione del criptofranco (e-franco).

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 13 dicembre 2019 «Digitales Zentralbankgeld»; www.parlamento.ch > 18.3159 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale del personale 2017 P 15.3704

Freno al personale analogamente al freno alle spese (N 4.5.17, Gössi)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento entro la fine del 2015 una proposta che indichi in che modo l'attuale freno alle spese di cui all'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale possa essere esteso al personale federale. Esso deve inoltre esaminare se deve essere introdotta la maggioranza qualificata sia per il freno alle spese che per il freno al personale Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 20 settembre 2019 «Einführung einer Personalbremse analog der Ausgabenbremse»; www.parlamento.ch > 15.3704 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Amministrazione federale delle contribuzioni 2017 P 17.3359

Imposizione dei fondi della sostanza commerciale con proprietari diversi (N 7.12.17, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulla situazione dell'imposizione dei fondi con proprietari diversi, ossia i fondi detenuti da persone fisiche e quelli detenuti da persone giuridiche, che proponga al contempo soluzioni volte a eliminare ­ o almeno a ridurre ­ le attuali disparità.

Il rapporto deve illustrare in particolare: ­

le attuali disposizioni applicabili all'imposizione degli utili da sostanza immobiliare realizzati, da un lato, sui fondi della sostanza commerciale di persone fisiche (indipendenti a capo di una ditta individuale) e, dall'altro, sui fondi della sostanza commerciale di persone giuridiche;

3061

FF 2020

­

l'onere attuale in termini di imposte e contributi sociali (imposte a tutti i livelli statali, inclusi tutti i contributi sociali) per le due categorie di contribuenti (persone fisiche e persone giuridiche) per la vendita dello stesso tipo di fondo;

­

soluzioni volte a equiparare le persone fisiche (indipendenti a capo di una ditta individuale) e le persone giuridiche per quanto concerne l'onere in termini di imposte e contributi sociali (imposte a tutti i livelli statali, inclusi tutti i contributi sociali) per gli utili da sostanza immobiliare;

­

le ripercussioni finanziarie delle soluzioni proposte sulla Confederazione e sui Cantoni.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 29 maggio 2019 «Besteuerung von Grundstücken im Geschäftsvermögen mit unterschiedlicher Eigentümerschaft»; www.parlamento.ch > 17.3359 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Amministrazione federale delle dogane 2017 P 17.3360

Ripercussioni della sopravvalutazione del franco sull'IVA (N 7.12.17, Commissione delle finanze CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto in merito alle ripercussioni del franco forte sull'IVA e, in particolare: ­

verificare se conviene, allo scopo di migliorare la situazione, presentare un progetto di legge dell'Assemblea federale, procedere a una modifica dell'ordinanza o applicare altre misure, quali delle forme bilaterali di contrattazione con i Paesi vicini;

­

mostrare in quale misura, e con quali conseguenze sul turismo degli acquisti, sarà possibile introdurre un regime di IVA nel quale tutti i clienti pagano tale imposta, in Svizzera o nel Paese vicino interessato.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 29 maggio 2019 «Auswirkungen der Frankenüberbewertung auf die Mehrwertsteuer»; www.

parlamento.ch > 17.3360 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 17.3361

Esecuzione di disposti di natura non doganale da parte dell'Amministrazione federale delle dogane. Gestione e definizione delle priorità (N 7.12.17, Commissione delle finanze CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e analizzare in un rapporto l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Il rapporto dovrà fornire risposte soprattutto alle seguenti domande: 3062

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1.

In che modo la modernizzazione e la digitalizzazione dell'AFD (programma DaziT) influiranno sui disposti di natura non doganale?

2.

Quali disposti di natura non doganale esegue l'AFD? Con quali uffici federali, cantonali ed esteri collabora in tale ambito? Quali compiti svolge nell'esecuzione dei disposti di natura non doganale?

3.

Le competenze degli organi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni sono disciplinati in maniera chiara nei disposti di natura non doganale? È garantito che non vengono svolti molteplici controlli comportanti per le aziende un inutile onere amministrativo?

4.

In che modo il Consiglio federale intende garantire un'esecuzione efficiente ed effettiva da parte dell'AFD? Come gestisce l'attività di controllo dell'AFD?

In che modo l'AFD stabilisce la priorità dei controlli (quale disposto di natura non doganale ha la precedenza) e in base a quali criteri li svolge?

5.

Si verifica regolarmente se i disposti di natura non doganale sono ancora necessari e se i controlli producono l'effetto desiderato?

6.

Nel caso in cui una domanda d'intervento dell'AFD dipende dal pagamento di un emolumento, in che modo è garantita l'effettiva fornitura delle prestazioni da parte dell'AFD?

7.

Quante risorse di personale sono legate all'esecuzione dei disposti di natura non doganale?

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2019 «Vollzug nichtzollrechtlicher Erlasse durch die Eidgenössische Zollverwaltung. Wer steuert, wie werden die Prioritäten gesetzt?»; www.parlamento.ch > 17.3361 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 P 17.4228

Armi pari per tutti i venditori online (N 16.3.18, Moser)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a illustrare con quali misure si possano contrastare le false dichiarazioni delle spedizioni da parte di venditori per corrispondenza internazionali. A tal riguardo si devono valutare anche misure concertate con altri Paesi o altre organizzazioni internazionali (p. es. Unione postale universale). I costi per la lotta contro le false dichiarazioni devono essere addebitati il più possibile a coloro che ne sono la causa.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 4 settembre 2019 il Consiglio federale «Gleich lange Spiesse für alle Online-Versandhändler»; www.parlamento.ch > 17.4228 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

3063

FF 2020

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 2017 P 16.4074

Per servizi centrali d'acquisto efficaci (N 17.3.17, Golay)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento un rapporto in cui espone i mezzi che intende mettere a disposizione di Armasuisse in particolare, ma anche di altri «servizi centrali d'acquisto» (art. 9 OOAPub), affinché gli acquisti della Confederazione possano essere effettuati con il rigore, la rapidità e l'efficacia voluti che ne hanno giustificato la centralizzazione. Il rapporto terrà conto delle esigenze specifiche di Armasuisse così come delle possibilità di ridistribuzione delle risorse sinora presenti in diversi dipartimenti e divenute disponibili con la riduzione dei servizi d'acquisto.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 1° maggio 2019 «Für effiziente zentrale Beschaffungsstellen»; www.parlamento.ch > 16.4074 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

3064

FF 2020

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

Segreteria di Stato dell'economia 2010 M 09.3360

Chi dirige l'OCSE. Il Consiglio dei ministri o il G-20?

(N 22.9.09, Commissione della politica estera CN; S 2.3.10; N 6.12.10)

Testo depositato: ­ Tenuto conto delle decisioni prese dal G-20 il 2 aprile 2009 relative all'allestimento di un rapporto da parte del segretario generale dell'OCSE sul rispetto da parte di taluni Paesi degli standard in materia di politica fiscale, ­

tenuto conto del fatto che la lista comprendente tali Paesi non è stata stilata dagli organi istituzionali dell'OCSE,

­

tenuto conto del fatto che la Svizzera non fa parte del G-20 ma è al contrario membro dell'OCSE,

­

tenuto conto del fatto che in seno all'OCSE le decisioni sono di regola prese per consenso,

il Consiglio federale è incaricato di chiedere al Consiglio dei ministri dell'OCSE che tale organo sia consultato ufficialmente in occasione della sua prossima riunione in merito al rapporto allestito dal segretario generale dell'OCSE nell'ambito del G-20.

Il costante impegno della Svizzera a favore della trasparenza e della parità di trattamento di tutti gli Stati membri dell'OCSE ha dato buoni frutti. Con il sostegno di altri Paesi ­ sia grandi Paesi del G-20 sia altri Paesi che non ne fanno parte ­ l'Organizzazione ha adeguato le sue modalità di collaborazione con il G-20 e la sua comunicazione al riguardo. Innanzitutto il segretario generale dell'OCSE informa periodicamente i Paesi membri sulla sua partecipazione alle sedute del G-20 e sui lavori effettuati per il G-20. In linea di principio, tutti gli studi dell'OCSE rientrano nella competenza specialistica dei comitati dell'Organizzazione, in seno ai quali la Svizzera ha la possibilità di far valere la propria posizione. La Svizzera persegue anche una strategia attiva nei confronti del G-20 allacciando relazioni con la presidenza annuale per poter affermare i propri punti di vista sulle priorità del G-20.

Questa strategia ha fornito risultati positivi: dal 2016 il nostro Paese partecipa all'annuale «Finance-Track» e nell'anno in rassegna è stato invitato in veste di Paese ospite ai lavori globali del G-20. Il Consiglio federale continuerà a impegnarsi per il miglioramento della trasparenza e del flusso di informazioni tra il G-20 e l'OCSE.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

3065

FF 2020

2016 M 15.3400

Evitare la burocrazia inutile mediante analisi efficaci del fabbisogno e dell'impatto della regolamentazione (N 23.9.15, Vogler; S 15.6.16)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali, valide per tutti i settori economici, per condurre un'analisi fondata e rappresentativa delle ripercussioni economiche prodotte dalle leggi federali e dalle ordinanze del Consiglio federale nonché per un controllo indipendente della stessa. Prima di introdurre una nuova regolamentazione o di modificarne una esistente occorre analizzarne la necessità e l'impatto, come previsto dal manuale della SECO. Per i progetti di grande portata occorre effettuare un'analisi approfondita dell'impatto della regolamentazione (AIR), che quantifichi i costi previsti per i diretti interessati, per le PMI e per l'economia in generale. I risultati dell'AIR devono illustrare quali misure sono state esaminate e quali vengono proposte per differenziare l'apparato regolatorio e alleggerire gli oneri amministrativi delle PMI. Il testo legislativo dovrà considerare le esperienze raccolte dall'introduzione dell'AIR nel 2000. L'attuazione di queste norme deve essere controllata da un'unità che sia indipendente dall'ufficio amministrativo che ha elaborato la regolamentazione.

2016 M 15.3445

Riduzione della burocrazia. Analisi indipendente dell'impatto della regolamentazione (N 23.9.15, Gruppo liberale radicale; S 15.6.16)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di far esaminare da un servizio indipendente (commissioni extraparlamentari, servizi esterni, esperti, ecc.) l'esattezza e la qualità dell'analisi d'impatto della regolamentazione riportata nei rapporti esplicativi relativi agli avamprogetti posti in consultazione e nei messaggi trasmessi al Parlamento. I costi unici e ricorrenti di un disegno di legge vanno inoltre calcolati in una procedura unitaria e illustrati in maniera standardizzata nei messaggi.

Con l'adozione delle nuove Direttive AIR del 6 dicembre 2019 (FF 2019 7111) il Consiglio federale ha consolidato l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e ha creato una nuova base legale. Il quick check, di nuova introduzione, permetterà di determinare tempestivamente il fabbisogno di regolamentazione e l'impatto dei progetti della Confederazione nonché di stabilire la necessità di ulteriori analisi in una fase quanto più possibile precoce nel processo. I risultati del quick check, allegati ai risultati della consultazione degli uffici, possono essere controllati dalle unità dell'Amministrazione coinvolte. Il Consiglio federale effettua sempre più spesso analisi approfondite di progetti importanti. Nel caso in cui a essere interessato sia soprattutto il settore privato, viene effettuata una stima dei costi normativi, che è poi riportata in forma standardizzata nei messaggi. I risultati delle analisi AIR sono pubblicati e presentati in modo trasparente nei rapporti esplicativi e nei messaggi.

Mediante una modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (RS 172.216.1) il Consiglio federale ha definito la Segreteria di Stato dell'economia come organo di consulenza specializzata per la RIA. Le Direttive saranno sottoposte a valutazione dopo un periodo di quattro anni e in questo frangente si esaminerà la necessità di ulteriori azioni.

3066

FF 2020

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2017 P 15.3117

Riduzione dei costi della regolamentazione. Prolungare l'intervallo dei controlli per le imprese in regola (N 7.3.17, de Courten)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare, in collaborazione con i Cantoni, l'introduzione di strumenti per consentire alle imprese che rispettano i requisiti previsti ­ disposizioni legali, prescrizioni, valori limite, ecc. ­ di beneficiare di uno sgravio amministrativo sotto forma di prolungamento degli intervalli di controllo. A questo proposito sottoporrà al Parlamento un rapporto con le misure proposte.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 29 maggio 2019 «Staatliche Kontrollen: Potenzial zur administrativen Entlastung für regelkonforme Unternehmen»; www.parlamento.ch > 15.3117 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 15.3122

Riduzione dei costi della regolamentazione. Allentare gli obblighi delle imprese in materia di documentazione e archiviazione (N 7.3.17, de Courten)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'introduzione di strumenti per ridurre gli obblighi a carico delle imprese in materia di documentazione e archiviazione favorendo il coordinamento e lo scambio di dati sia tra le autorità cantonali sia tra queste ultime e le autorità federali interessate.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 27 settembre 2019 «Abbau von Regulierungskosten. Lockerung von Dokumentations- und Archivierungsvorschriften»; www.parlamento.ch > 15.3122 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 15.3228

Rapporto sulle prospettive di sviluppo dell'Arco alpino in seguito al mutamento delle condizioni quadro economiche (N 7.3.17, Brand)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sull'evoluzione economica dell'Arco alpino a medio e lungo termine in seguito al mutamento delle condizioni quadro economiche.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 13 novembre 2019 «Wirtschaftliche Entwicklung der Berggebiete: Instrumente und Massnahmen des Bundes»; www.parlamento.ch > 15.3228 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

3067

FF 2020

2017 P 15.3398

Procedura equa per l'accesso ai mercati chiusi della Confederazione (N 16.3.17, Walti Beat)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto se, per quanto riguarda l'accesso ai mercati chiusi, il diritto federale garantisce in tutti i casi una procedura di selezione equa, trasparente e non discriminatoria.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 7 giugno 2019 «Zugang zu geschlossenen Märkten des Bundes»; www.parlamento.ch > 15.3398 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 P 18.3233

Verifica degli investimenti stranieri (S 11.6.18, Stöckli)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di commissionare all'Istituto svizzero di diritto comparato un rapporto sugli strumenti legali impiegati da altri Paesi industrializzati, in particolare la Germania, l'Austria, la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, per controllare gli investimenti esteri in imprese delle loro industrie chiave e in infrastrutture critiche.

2018 P 18.3376

Acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori stranieri.

La totale mancanza di controlli è ancora sostenibile? (S 6.6.18, Bischof)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto che risponda alle seguenti domande: 1.

È possibile quantificare oggi gli investimenti esteri in imprese svizzere?

Come si sono sviluppati? E gli investimenti svizzeri in società estere?

2.

Quanti di questi investimenti esteri sono acquisizioni di maggioranza o acquisizioni di pacchetti di partecipazioni che permettono di controllare la società?

3.

Attualmente il diritto svizzero non pone alcun limite alle possibilità di acquisizione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo sistema, in generale?

Per quanto riguarda la svendita di infrastrutture (centrali elettriche) o di know-how (imprese tecnologiche o farmaceutiche)? Dal punto di vista della politica della sicurezza?

4.

Come valutare tali partecipazioni, in particolare quando il controllo è esercitato da Stati esteri? In che misura vi è piena reciprocità? Cosa succede in mancanza di reciprocità?

5.

Quali vincoli impongono altri Paesi a queste partecipazioni? Vantaggi e svantaggi?

6.

Quali vincoli sarebbero possibili per legge (ad es. una riserva di approvazione in determinati settori o in cambio di una garanzia di reciprocità)?

Vantaggi e svantaggi?

7.

Quali misure prevede il Consiglio federale?

3068

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Postulati adempiuti con il rapporto del Consiglio federale del 13 febbraio 2019 «Grenzüberschreitende Investitionen und Investitionskontrollen» (www.

parlament.ch > 18.3376/18.3233 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 2014 P 14.3740

Certificato federale di formazione pratica. Bilancio dei primi dieci anni (N 12.12.14, Schwaab)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a redigere un rapporto per valutare il certificato federale di formazione pratica (CFP), introdotto con l'articolo 17 capoverso 2 della LFPr. Il rapporto si concentrerà sui seguenti aspetti: 1.

il successo di questo titolo della formazione professionale di base presso il gruppo target (giovani con difficoltà formative che non riescono a ottenere immediatamente un AFC);

2.

l'efficacia del «competente sostegno individuale» riservato a chi vuole conseguire un CFP;

3.

la proporzione fra CFP e AFC rilasciati nella formazione professionale di base tenendo conto anche delle differenze cantonali e dei cambiamenti nel tempo;

4.

le possibilità offerte dalle passerelle tra CFP e AFC previste dalla legge e il loro effettivo utilizzo;

5.

l'impatto dell'introduzione del CFP sulla propensione delle imprese a formare apprendisti e, eventualmente, il riconoscimento di questo titolo nei contratti collettivi di lavoro;

6.

l'adeguatezza delle condizioni d'ammissione e del livello del CFP per i giovani con gravi difficoltà formative. Se le condizioni d'ammissione risultassero troppo selettive sarebbe opportuno valutare l'introduzione di un nuovo titolo per gli apprendisti che non riescono a seguire una formazione per il conseguimento di un CFP.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 22 marzo 2019 «Einführung des Eidgenössischen Berufsattests ­ eine Bilanz»; www.parlament.ch > 14.3740 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 16.3754

Trarre un bilancio sulle condizioni di esercizio delle professioni (B, 07.03.2017, Nantermod)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a redigere un rapporto in cui si analizzi in che modo è possibile rafforzare la concorrenza nel settore dei servizi, concentrandosi in particolare sui monopoli, sulle professioni protette e sugli ostaco3069

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li all'ingresso nel mercato (come p. es. il possesso di un diploma) che frenano la mobilità professionale e l'innovazione. Il rapporto dovrà indicare in quali settori una maggiore concorrenza potrebbe costituire un valore aggiunto a livello economico e rafforzare il mercato interno.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 20 novembre 2019 «Voraussetzungen zur Ausübung gewisser Berufe. Stand der Dinge»; www.sefri.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Pubblicazioni > Banca dati pubblicazioni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 17.3506

Creare una forza operativa per sostenere, spiegare e promuovere il sistema della formazione professionale all'estero (S, 27.09.17. Hêche)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a esaminare le modalità di attuazione di una «forza operativa» finalizzata a intensificare il sostegno e l'assistenza ai Paesi stranieri intenzionati a sviluppare progetti di formazione professionale.

L'analisi dovrà comprendere in particolare i seguenti elementi: 1.

il posizionamento istituzionale;

2.

la composizione;

3.

il mandato formale e gli obiettivi;

4.

il perimetro d'azione e i criteri d'intervento;

5.

i mezzi e le risorse finanziarie;

6.

il calendario di attuazione.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 13 dicembre 2019 «Die internationalen Aktivitäten der Schweiz im Bereich der Berufsbildung»; www.sefri.admin.ch > Formazione > Cooperazione internazionale in materia di formazione > Cooperazione internazionale in materia di formazione professionale della SEFRI > Ulteriori informazioni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale dell'agricoltura 2017 P 17.3603

Aumento del coefficiente UBG dei bovini e ripercussioni (N 29.9.17, Dettling)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di mostrare quali ripercussioni ha un aumento del coefficiente UBG di 0,10 dei bovini di età compresa tra 365 e 730 giorni e dei bovini di età superiore a 730 giorni nei diversi settori dell'agricoltura.

Gli effetti di un incremento del coefficiente UBG per il bestiame giovane di età superiore a un anno sono stati rilevati sulla base dei dati del sistema d'informazione 3070

FF 2020

sull'agricoltura AGIS dell'Ufficio federale dell'agricoltura e delle esperienze maturate nell'esecuzione degli aiuti agli investimenti nell'agricoltura. Nell'ambito della procedura di consultazione sul pacchetto d'ordinanze 2018 (www.ufag.admin.ch > Politica > Politica agricola > Attuale pacchetto di ordinanze > Pacchetto di ordinanze 2018) sono state fornite informazioni dettagliate in merito agli effetti sul bilancio delle sostanze nutritive, sulle unità standard di manodopera, sugli aiuti agli investimenti, sul diritto fondiario e sull'affitto agricolo, sui pagamenti diretti e sui contributi d'estivazione. La modifica del coefficiente UBG comporterebbe per circa 30 200 aziende agricole maggiori importi per i singoli provvedimenti, tuttavia da compensare mediante i contributi di transizione. L'effettivo di bestiame di queste aziende salirebbe nel complesso a 32 600 UBG. L'adeguamento non avrebbe ripercussioni sul bilancio delle sostanze nutritive. Le unità standard di manodopera (USM) delle aziende gestite tutto l'anno salirebbero a circa 940. Le aziende gestite tutto l'anno devono raggiungere almeno la soglia di 0,20 USM affinché possano essere versati pagamenti diretti. L'incremento del coefficiente UBG non causerebbe un innalzamento del numero di aziende aventi diritto ai pagamenti diretti. Anche per gli aiuti agli investimenti non si prevede un aumento. Nell'ambito del diritto fondiario e sull'affitto agricolo il calcolo deve avvenire secondo criteri obiettivi. Pertanto non è rilevante l'effettivo utilizzo poiché questo è imputabile al proprietario del fondo. Per i pagamenti diretti nel complesso si calcola un incremento dell'importo dei contributi di circa 15 milioni di franchi per i contributi di alpeggio, nonché per i due programmi sul benessere degli animali «sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi delle esigenze degli animali» (SSRA) e «uscita regolare all'aperto» (URA) se gli attuali contributi venissero mantenuti invariati. In caso di un adeguamento del carico usuale si prevede un incremento dei contributi d'estivazione di circa 3,5 milioni di franchi se le attuali aliquote di contribuzione venissero mantenute invariate. Tali incrementi sarebbero compensati mediante contributi di transizione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

3071

FF 2020

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale 2009 P 08.3652

Visione d'insieme sui costi e gli investimenti nel settore stradale, ferroviario e aereo (N 20.3.09, Egger-Wyss)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una visione d'insieme sulla tipologia e l'ammontare dei costi e degli investimenti nel settore stradale, ferroviario e aereo. È tenuto a illustrare in quale modo tali investimenti influiscono sull'economia e sulla società, includendo il rapporto tra la domanda e lo sviluppo della mobilità.

Il 17 settembre 2010 il Consiglio federale ha pubblicato il Rapporto sul futuro delle reti infrastrutturali nazionali in Svizzera (www.datec.admin.ch > Il DATEC > Strategia > Strategia delle infrastrutture federali). Il documento, che contiene la visione d'insieme richiesta nel postulato 08.3652 alla luce dell'evoluzione pronosticata del fabbisogno, tratta le ripercussioni economiche e sociali delle reti infrastrutturali.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 P 09.3980

Promozione della stampa. Alternative alle tariffe postali preferenziali (N 8.3.10, Commissione delle istituzioni politiche CN)

Testo depositato: Entro la fine del 2010, il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto nel quale: a.

sia valutata l'efficacia di misure di sostegno alla stampa basate su tariffe postali preferenziali (aggiornamento dello studio Ecoplan del 31 luglio 2001);

b.

siano indicate altre possibilità di sostegno allo scopo di assicurare la pluralità della stampa e delle opinioni;

c.

siano analizzati e valutati modelli alternativi in vista del passaggio alla promozione diretta della stampa.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 29 giugno 2011 Mantenere la pluralità della stampa; www.parlamento.ch > 09.3980 > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

3072

FF 2020

Ufficio federale dei trasporti 2017 M 17.3258

Moratoria alla chiusura dei punti vendita di biglietti FFS gestiti da terzi (N 13.6.17, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN; S 13.9.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di obbligare le FFS a sospendere fino al 2020, per ragioni di tempo, la prevista chiusura di 52 punti vendita di biglietti FFS gestiti da terzi. Ciò consentirà di guadagnare tempo per avviare i necessari adeguamenti strutturali, ipotizzando alternative e soluzioni per proseguire la vendita di biglietti FFS presso punti vendita di terzi con il sostegno di nuovi partner pubblici e privati. Da qui alla fine del 2017 non resta abbastanza tempo per realizzare una soluzione tecnica che tenga conto di tutte le esigenze dei potenziali partner e dei clienti interessati. La moratoria appare opportuna anche alla luce del fatto che le FFS hanno già offerto ad alcuni punti vendita di biglietti FFS gestiti da terzi un indennizzo equivalente a una minima parte dell'indennità attualmente riconosciuta.

Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha chiesto con scritto del 30 ottobre 2017 alle Ferrovie federali svizzere (FFS) di concludere nuovi contratti di collaborazione con i punti vendita di terzi interessati dalla moratoria. La relativa regolamentazione è entrata in vigore il 1° gennaio ed è valida per l'intera durata della moratoria sino alla fine del 2020. Le FFS attueranno conseguentemente le rispettive direttive, informando il DATEC entro il 2021 sull'adempimento dell'incarico.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale dell'energia 2012 P 12.3131

Unificare le competenze tecniche e decisionali nell'organo di vigilanza sulla sicurezza nucleare (N 15.6.12, Müller-Altermatt)

Testo depositato: Si incarica il Consiglio federale di esaminare la possibilità di modificare la legge sull'energia nucleare in modo tale da unificare le competenze tecniche e decisionali in relazione alla durata delle licenze d'esercizio rilasciate agli impianti nucleari. In particolare si deve valutare se non sia opportuno che l'IFSN possa disporre misure che divergono dalla licenza non solo in caso di pericolo immediato, ma anche qualora siano prevedibili problemi di sicurezza risolvibili solo con interventi complessi.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 26 giugno 2019 «Regelung der Zuständigkeiten in kernenergierechtlichen Bewilligungsverfahren»; www.parlamento.ch > 12.3131 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

3073

FF 2020

2016 M 16.3038

Semplificare la realizzazione di stazioni di trasformazione e di altri impianti elettrici (S 14.6.16, Häberli-Koller; N 14.12.16)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare emendamenti legislativi affinché le stazioni di trasformazione e altri impianti elettrici situati al di fuori delle zone edificabili possano essere realizzati e adeguati alle mutate esigenze in maniera più semplice, rapida e possibilmente a costi ridotti.

Con la legge federale del 15 dicembre 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (FF 2017 6763), all'articolo 16 capoverso 7 della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (RS 734.0) il Parlamento ha autorizzato il Consiglio federale a prevedere deroghe dall'obbligo dell'approvazione dei piani nonché facilitazioni procedurali. Il Collegio ha fatto uso di questa facoltà nel quadro della revisione dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25, RU 2019 1367), entrata in vigore il 1° giugno 2019: ha esentato le modifiche tecniche di lieve entità dall'obbligo di approvazione dei piani (art. 9a OPIE) e previsto facilitazioni procedurale per i progetti citati nella mozione (art. 9c OPIE).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale delle strade 2009 P 08.3832

Infrastrutture autostradali tra Losanna e Ginevra e attraversamento del lago di Ginevra. Prefinanziamento a carico dei cantoni (N 9.3.09, Reymond)

Testo depositato: Nel quadro dei lavori relativi allo sviluppo delle strade nazionali, il Consiglio federale è invitato a: ­

esaminare le modifiche da apportare alla legislazione federale per permettere ai cantoni coinvolti di prefinanziare le infrastrutture autostradali a cui l'Ufficio federale delle strade ha attribuito il livello di priorità II e III nell'ambito dei programmi PEB programma di eliminazione dei problemi di capacità della rete (ad es. terza corsia autostradale tra Losanna e Ginevra) e/o NEB+, decreto concernente la rete delle strade nazionali (attraversamento del lago di Ginevra);

­

presentare un rapporto che riporti le condizioni, la forma e i tempi per poter attuare un simile prefinanziamento.

Nel quadro dell'elaborazione della legge federale del 30 settembre 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (LFOSTRA; RS 725.13, RU 2017 6825) il Parlamento ha introdotto l'articolo 8a nella legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico aereo (LUMin; RS 725.116.2), adempiendo così a quanto richiesto dal postulato. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

3074

FF 2020

2015 P 15.4038

Controlli semplificati per piccoli veicoli (N 18.12.15, Candinas)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di valutare la possibilità di classificare i piccoli veicoli a trazione elettrica (detti anche «golf car») come ciclomotori per semplificarne l'omologazione.

Le richieste espresse nel presente postulato trovano riscontro nel postulato Burkart del 14 dicembre 2018 (18.4291 «Mobilità lenta. Necessità di una visione d'insieme»), che chiede un'analisi generale della situazione per quanto riguarda la mobilità lenta. Nella motivazione si propone di non modificare le prescrizioni prima di disporre della visione d'insieme auspicata. In adempimento al postulato Burkart, accolto il 22 marzo 2019, si sta elaborando un rapporto in cui vengono contemplati anche gli aspetti sollevati dal presente postulato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2016 P 14.3301

Semplificare la procedura di autorizzazione per conducenti professionali (N 15.6.16, Gruppo liberale radicale)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la possibilità di semplificare la procedura di autorizzazione per conducenti professionali, in particolare riguardo al rilascio dei certificati di capacità e delle carte per odocronografi, e di presentare un rapporto al riguardo.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 26 giugno 2019 «Vereinfachung der Verfahren für Berufschauffeure und -chauffeusen»; www.

parlamento.ch > 14.3301 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale delle comunicazioni 2016 P 15.3618

Rapporto sul mandato di servizio pubblico della SSR. Analisi secondo il principio della sussidiarietà (N 21.9.16, Wasserfallen)

Testo depositato: Il rapporto sul mandato di servizio pubblico della SSR deve orientarsi al principio della sussidiarietà sancito dalla Costituzione all'articolo 5a. Solo laddove non è presente un'offerta corrispondente (emittente / trasmissioni) proposta da fornitori di media privati, occorre esaminare un mandato alla SSR.

Il 5 giugno 2018 il Consiglio nazionale ha respinto la proposta di stralcio del postulato formulata dal Consiglio federale (cfr. rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2017; 18.006). Era dell'avviso che il principio di sussidiarietà dovesse essere nuovamente affrontato in considerazione dei dibattiti previsti in merito alla nuova legge federale sui media elettronici (LME). Il Consiglio federale intendeva esprimersi in merito nel suo messaggio sul disegno della LME previsto al più presto per la seconda metà del 2019. Rinunciando alla LME, il tema del servizio pubblico non è di principio messo in discussione dal Consiglio federale. Per contro la richiesta del postulato è stata presa in considerazione nella nuova concessione SSR che il 3075

FF 2020

Consiglio federale ha rilasciato alla SSR il 29 agosto 2018 (FF 2018 4659).

Le esigenze in termini di differenziabilità dei programmi SSR (in particolare per l'intrattenimento) rispetto ai programmi delle emittenti commerciali sono più elevate. La concessione obbliga la SSR a garantire la differenziabilità dei suoi programmi radiofonici e delle sue offerte di intrattenimento (art. 9 cpv. 1 e 2 e art. 16 cpv. 3 concessione SSR). Allo stesso tempo alla SSR è stata data la possibilità di rinunciare a mettere a disposizione determinati programmi radiofonici, tra cui i programmi tematici musicali (art. 16 concessione SSR).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 M 16.4027

SSR e industria audiovisiva indipendente. Rafforzare il mercato indipendente e la collaborazione evitando distorsioni di mercato (N 17.3.17, Fluri; S 26.9.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento una revisione della Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) in cui siano poste le basi legali per fissare nella concessione l'obbligo per la SSR di collaborare con l'industria svizzera dei produttori cinematografici audiovisivi indipendenti nei settori delle produzioni su commissione e delle prestazioni tecniche cinematografiche. In special modo, la SSR dovrebbe essere tenuta ad affidare una parte predefinita del proprio fabbisogno produttivo a professionisti indipendenti attivi in Svizzera.

Rinunciando alla legge federale sui media elettronici (LME), il Consiglio federale rinuncia anche a una proposta di legge concernente la collaborazione della SSR con l'industria audiovisiva indipendente. Per contro la nuova concessione, rilasciata dal Consiglio federale alla SSR il 29 agosto 2018 (FF 2018 4659), contiene una disposizione in materia. La Concessione obbliga la SSR ad assegnare «una parte adeguata di mandati all'industria audiovisiva indipendente in Svizzera» (art. 27 cpv. 1 concessione SSR) e a disciplinare in un accordo i principi di questa collaborazione (art. 27 cpv. 2 concessione SSR). Un tale accordo è in vigore dal 1° gennaio 2018.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2018 M 16.3336

Aumento della velocità Internet minima a 10 megabit per secondo nel servizio universale (N 30.5.17, Candinas; S 5.3.18)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di adeguare, nell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione, l'accesso Internet a banda larga del servizio universale ad una velocità di almeno 10 megabit per secondo.

Il 30 ottobre 2019 il Consiglio federale ha deciso una modifica dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (RS 784.101.1, RU 2019 3487) che aumenta a 10 Mbit/s la larghezza di banda minima nel servizio universale. La modifica è in vigore al 1° gennaio 2020.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

3076

FF 2020

Ufficio federale dell'ambiente 2009 M 07.3590

Strategia volta a garantire a lungo termine la sicurezza contro i pericoli naturali (S 19.3.08, Stadler; N 5.3.09)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una strategia volta a garantire a lungo termine la sicurezza contro i pericoli naturali.

Nel suo rapporto «Umgang mit Naturgefahren in der Schweiz» del 24 agosto 2016 in adempimento del postulato Darbellay del 14 dicembre 2012 (12.4271 Garantire una migliore protezione delle infrastrutture contro cadute di massi, scoscendimenti e frane) il Consiglio federale ha illustrato le misure importanti ai fini della gestione dei pericoli naturali e allo stato dell'attuazione della «gestione integrata dei rischi». Il 4 luglio 2018 il Consiglio federale ha preso atto della strategia aggiornata «Umgang mit Risiken aus Naturgefahren», la quale definisce gli obiettivi della gestione dei rischi legati ai pericoli naturali e illustra i principi che consentono di coglierli.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2015 M 15.3282

Accordi programmatici NPC nel settore forestale per il periodo 2016­2019 (N 19.6.15, Fässler; S 3.12.15, punti 4,6 e 7)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di considerare i punti seguenti nell'ambito dell'elaborazione e dell'attuazione degli accordi programmatici NPC nel settore forestale per il periodo 2016­2019: 1.

I fondi federali vanno aumentati a titolo provvisorio a 25 milioni di franchi l'anno ai sensi di un investimento anticipato per la cura del bosco.

2.

I tagli di ringiovanimento e di cura delle piante nelle foreste vetuste vanno promossi mediante cambiamenti di impostazione e flessibilità sia nell'ambito degli accordi programmatici sia tra gli stessi.

3.

I contributi per l'allacciamento forestale (strade forestali, teleferica forestale) devono essere consentiti ai sensi di una combinazione ottimale nell'intera foresta.

4.

Le integrazioni proposte della legge forestale (segnatamente l'adattamento ai cambiamenti climatici e la promozione del legno) devono essere considerate fin da ora nell'elaborazione dei programmi e del preventivo.

5.

I tagli di ringiovanimento delle piante vanno promossi quale parte integrante della cura del bosco di protezione e dei giovani popolamenti.

6.

Le misure esecutive e di consulenza dei servizi forestali vanno orientate maggiormente alla sostenibilità economica mediante trasmissione di piani di selvicoltura e di cura ai proprietari di boschi.

7.

I proprietari di boschi, in qualità di attori principali, devono essere coinvolti debitamente nella negoziazione e nell'attuazione degli accordi programmatici insieme ai Cantoni.

3077

FF 2020

Gli accordi programmatici sono stati preparati in collaborazione con i Cantoni sulla base delle modifiche della legge sulle foreste del 4 ottobre 1991 (RS 921.0, RU 2007 5779) e sono in vigore dal 2016. Al punto 6 del suo rapporto «Optimierung der Waldnutzung» dell'8 dicembre 2017 in adempimento del postulato Jans del 27 settembre 2013 (13.3924 «Per un migliore sfruttamento del bosco») il Consiglio federale ha proposto le misure concrete auspicate.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2015 P 15.3795

Analisi della situazione della pesca nei laghi e nei corsi d'acqua svizzeri (N 14.9.15, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a stilare un rapporto sulla situazione dei laghi e dei corsi d'acqua svizzeri in cui è praticata la pesca. Tale rapporto dovrà presentare un'analisi ecologica (qualità delle acque, presenza di sostanze nutritive, biologia dei corsi d'acqua ecc.) e socio-economica (formazione professionale dei pescatori, proventi della pesca, dichiarazione di provenienza dei prodotti ittici, importazione, evoluzione del consumo ecc.), e proporre raccomandazioni per garantire un impiego sostenibile delle risorse ittiche indigene.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 30 gennaio 2019 «Standortbestimmung zur Fischerei in Schweizer Seen und Fliessgewässern»; www.parlamento.ch > 15.3795 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 M 14.3976

Rinunciare a requisiti sproporzionati che complicano l'attuazione della strategia energetica 2050 (N 16.6.16, Müller Leo; S 15.3.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di non subordinare l'utilizzo di energie alternative a requisiti sempre più severi ogni qualvolta emana disposizioni nei settori dell'energia e della protezione dell'ambiente e di invitare i Cantoni a fare altrettanto.

La mozione incarica il Consiglio federale, secondo il rapporto della CAPTE-S del 19 gennaio 2017, a tenere sempre conto dei valori indicativi previsti dalla legge nell'attuazione a livello di ordinanze della nuova legge federale sull'energia del 30 settembre 2016. Il Consiglio federale ha adempiuto a tale mandato. Le ordinanze, in particolare l'ordinanza sull'energia (RS 730.01), approvata il 1° novembre 2017, come pure l'ordinanza sulla promozione dell'energia (RS 730.03) e l'ordinanza sull'efficienza energetica (RS 730.02), sono in vigore dal 1° gennaio 2018.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

3078

FF 2020

2017 P 17.3253

Riduzione del CO2 grazie all'allacciamento alla rete di teleriscaldamento (S 15.6.17, Graber Konrad)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a valutare la possibilità di modificare l'ordinanza sul CO2 al fine di disporre di un ulteriore incentivo che permetterebbe di computare l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento, nuovamente a titolo di misura di riduzione delle emissioni di CO2, già nel secondo periodo d'impegno.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 21 giugno 2019 «CO2-Reduktion durch Anschluss an das Fernwärmenetz»; www.parlamento.ch > 17.3253 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 17.3257

Riciclaggio del PET in Svizzera. Perché cambiare un sistema che funziona? (S 15.6.17, Cramer)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto sulle misure che intende adottare per preservare la qualità della filiera svizzera del PET.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 20 novembre 2019 «Massnahmen zur Qualitätssicherung des PET-Getränkeflaschen Recyclingsystems in der Schweiz»; www.parlamento.ch > 17.3257 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo

Ufficio federale dello sviluppo territoriale 2011 M 08.3478

Progetto territoriale Svizzera. l'integrazione di Berna nelle aree metropolitane e le basi legali (N 22.9.10, Joder; S 1.6.11; accolto il punto 1)

Testo de positato: 1. Va creata una base legale per il Progetto territoriale Svizzera.

2. Berna va integrata nel Progetto territoriale Svizzera come area metropolitana.

Con la mozione accolta dalle Camere federali il 1° giugno 2011, il Consiglio federale è stato incaricato di creare una base legale per il Progetto territoriale Svizzera. Il 5 dicembre 2014 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla seconda tappa della revisione parziale della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Nel progetto posto in consultazione il Collegio proponeva l'elaborazione, da parte di Confederazione, Cantoni e Comuni, di una strategia per lo sviluppo territoriale della Svizzera (art. 5a cpv. 1).

Con questa strategia, in adempimento della mozione il Consiglio federale ha posto in discussione una base legale per il Progetto territoriale Svizzera. La proposta è tuttavia stata respinta dalla stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha pertanto deciso di rinunciare a un'esplicita 3079

FF 2020

base legale per la strategia di sviluppo territoriale. Nell'estate 2017, nel quadro della consultazione complementare relativa a nuovi elementi della seconda tappa della revisione della LPT, non è più stata chiesta la creazione di una base legale per il Progetto territoriale Svizzera. Manca pertanto la volontà politica di istituire la base legale chiesta dall'autore della mozione. Il Consiglio federale, tuttavia, ha fatto tutto il possibile sulla base delle sue competenze per soddisfare la richiesta della mozione.

Il Consiglio federale considera adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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