Legge federale Disegno sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 100 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 20202, decreta:

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la determinazione della pigione o del fitto nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 21 giugno 2020: 1

a.

delle strutture e aziende accessibili al pubblico che in seguito alle misure ordinate dalla Confederazione per combattere il coronavirus hanno dovuto essere chiuse al pubblico;

b.

delle strutture sanitarie che in seguito alle misure ordinate dalla Confederazione per combattere il coronavirus hanno dovuto limitare la loro attività.

Disciplina inoltre le condizioni alle quali la Confederazione può concedere un'indennità ai locatori che a causa delle perdite su pigioni o su fitti dovute alla presente legge si ritrovano in una situazione di necessità economica.

2

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica alla locazione o all'affitto di locali commerciali, in particolare delle seguenti strutture e aziende accessibili al pubblico, a condizione che la pigione o il fitto per la cosa locata o affittata non superi i 20 000 franchi al mese:

1 2

a.

negozi; esclusi quelli che vendono derrate alimentari o oggetti d'uso quotidiano;

b.

ristoranti;

RS 101 FF 2020 7289

2020-2122

7321

L sulle pigioni commerciali COVID-19

c.

bar, discoteche, locali notturni e locali erotici;

d.

strutture ricreative e per il tempo libero;

e.

strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo;

f.

strutture sanitarie quali ospedali, cliniche, studi medici e dentistici.

Art. 3

FF 2020

Deroghe al campo d'applicazione

La legge non è applicabile se relativamente all'importo della pigione o del fitto durante il periodo di chiusura in seguito alle misure ordinate dalla Confederazione per combattere il coronavirus: 1

a.

esiste un esplicito accordo tra le parti contraenti;

b.

esiste una decisione giudiziaria passata in giudicato prima del X mese 202X [data del giorno successivo alla pubblicazione nella RU].

In caso di pigioni o fitti mensili compresi tra i 15 000 e i 20 000 franchi una parte contraente può rinunciare all'applicazione della regolamentazione sulle pigioni e sui fitti prevista dalla presente legge; la dichiarazione di rinuncia è comunicata per scritto all'altra parte contraente entro 60 giorni dal X mese 202X [data del giorno successivo alla pubblicazione nella RU].

2

Art. 4

Pigioni o fitti determinanti

La pigione o il fitto determinante corrisponde alla pigione netta o al fitto netto per i locali commerciali in locazione o in affitto, compresi tutti gli oggetti concessi in uso, ma escluse le spese accessorie.

1

2

Deve essere effettuata una detrazione adeguata se: a.

le spese accessorie sono incluse nella pigione o nel fitto;

b.

la cosa locata o affittata presenta un'utilità abitativa.

Nel determinare l'importo della pigione o del fitto determinante non sono considerate le quote della pigione o del fitto basate sulla cifra d'affari.

3

Art. 5

Pigioni o fitti dovuti

I conduttori e gli affittuari di strutture e aziende accessibili al pubblico che in seguito alle misure ordinate dalla Confederazione per combattere il coronavirus hanno dovuto essere chiuse sono tenuti a versare, per la durata della chiusura ordinata e in deroga alle disposizioni del Codice delle obbligazioni3, il 40 per cento della pigione o del fitto determinante.

3

RS 220

7322

L sulle pigioni commerciali COVID-19

Art. 6

FF 2020

Strutture sanitarie

Alle strutture sanitarie che in seguito alle misure ordinate dalla Confederazione per combattere il coronavirus hanno dovuto limitare la loro attività si applica l'articolo 5 per la durata della limitazione ordinata, ma al massimo per due mesi.

Art. 7

Indennità per situazioni di necessità economica

La Confederazione mette a disposizione un importo massimo di 20 milioni di franchi per il sostegno finanziario ai locatori che a causa delle perdite su pigioni o su fitti dovute alla presente legge si ritrovano in una situazione di necessità economica.

1

Una situazione di necessità economica sussiste in particolare se è applicata una pigione sulla base dei soli costi o se il richiedente può dimostrare che le perdite finanziarie subite mettono a rischio la sua sopravvivenza economica.

2

Le domande sono presentate all'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) entro sei mesi dal X mese 202X [data del giorno successivo alla pubblicazione nella RU]. Le parti contraenti del rispettivo rapporto di locazione o di affitto sono tenute a presentare documenti e a fornire informazioni.

3

L'UFAB stabilisce nei singoli casi l'importo dell'indennità. Questa non può superare l'ammontare delle perdite finanziarie subite.

4

Se si delinea che il volume delle domande supera quello dei fondi disponibili, l'UFAB può: 5

a.

stabilire ulteriori requisiti per definire una situazione di necessità economica;

b.

limitare l'importo delle indennità.

Art. 8

Protezione giuridica

La valutazione delle domande di cui all'articolo 7 è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 9

Disposizione penale e denuncia di contravvenzioni

Chiunque ottenga un'indennità di cui all'articolo 7 fornendo intenzionalmente informazioni false è punito con la multa fino a 10 000 franchi. Sono fatti salvi reati più gravi punibili secondo il Codice penale svizzero 4.

1

I collaboratori dell'UFAB e i terzi da esso incaricati sono autorizzati a segnalare alle autorità preposte al procedimento penale le contravvenzioni di cui al capoverso 1 rilevate nello svolgimento della loro attività.

2

4

RS 311.0

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L sulle pigioni commerciali COVID-19

Art. 10

FF 2020

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

1

Entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 20205 con effetto sino al 31 dicembre 2022.

2

5

Pubblicazione urgente del ... [inserire la data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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