Traduzione

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Indonesia Concluso a Berna il 4 febbraio 2019 Approvato dall'Assemblea federale ...1 Entrato in vigore ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Indonesia, qui di seguito «le Parti», considerate le relazioni amichevoli e di cooperazione che uniscono le Parti, riconoscendo che la lotta contro la criminalità transnazionale è una responsabilità condivisa dalla comunità internazionale, consapevoli della necessità di rafforzare la cooperazione e in particolare l'assistenza giudiziarie per evitare l'aumento di attività criminali, nell'intento di prestarsi mutuamente la massima assistenza giudiziaria nella lotta contro la criminalità e di migliorare l'efficacia della collaborazione nel condurre le indagini, perseguire e punire i crimini, in ossequio alle disposizioni costituzionali e legali dei rispettivi Stati, nonché al diritto internazionale, in particolare alla sovranità, all'integrità territoriale e alla non ingerenza, e nel rispetto dell'ordinamento giuridico interno delle Parti, tenuto conto dei principi sanciti dalle pertinenti convenzioni internazionali comprese quelle sui diritti dell'uomo e nell'intento di cooperare in vista della loro promozione, hanno convenuto quanto segue:

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con l'Indonesia

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Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza giudiziaria in materia penale

Le Parti si impegnano a prestarsi mutuamente, secondo le disposizioni del presente Trattato, la massima assistenza giudiziaria in materia penale in tutte le indagini, i perseguimenti penali e le procedure concernenti reati la cui repressione, al momento in cui è richiesta l'assistenza giudiziaria, è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.

Art. 2

Portata dell'assistenza giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria comprende i seguenti provvedimenti a sostegno di un procedimento penale adottato nello Stato richiedente: a)

l'assunzione di testimonianze e di altre dichiarazioni;

b)

la consegna di oggetti, documenti, incartamenti e mezzi di prova;

c)

la consegna di oggetti e di beni per confisca o restituzione;

d)

la messa a disposizione di informazioni;

e)

la perquisizione di persone e locali;

f)

l'individuazione e l'identificazione di persone e proprietà, compreso l'esame di oggetti e l'ispezione di luoghi;

g)

l'individuazione, il blocco, il sequestro e la confisca di proventi e strumenti di reati;

h)

la notifica di documenti;

i)

la messa a disposizione di detenuti per l'audizione o il confronto;

j)

l'invito a testimoni e periti a presentarsi e a testimoniare nello Stato richiedente;

k)

qualsiasi altro provvedimento di assistenza giudiziaria compatibile con gli scopi del presente Trattato e accettabile per le Parti, a condizione che non violi le leggi dello Stato richiesto.

2. Il presente Trattato è applicabile anche a domande di assistenza giudiziaria inerenti a reati o a omissioni commessi prima della sua entrata in vigore.

3. Le Parti si prestano mutuamente, secondo il rispettivo diritto, la massima assistenza giudiziaria in materia penale in caso di reati fiscali.

Art. 3

Inapplicabilità

Il presente Trattato non è applicabile nei casi seguenti: a)

l'arresto o la detenzione di persone perseguite o condannate penalmente o la loro ricerca in vista dell'estradizione;

b)

l'esecuzione di sentenze penali;

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c)

il trasferimento di persone condannate affinché scontino la loro pena;

d)

il trasferimento del perseguimento penale.

Art. 4

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Motivi di rifiuto o differimento dell'assistenza giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se: a)

la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o reati connessi a reati politici;

b)

la domanda concerne reati militari che non costituiscono reati di diritto comune;

c)

lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del Paese così come determinati dalla sua autorità competente;

d)

la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona perseguita penalmente è stata definitivamente assolta, graziata o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente corrispondente, a condizione che la sanzione penale pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita;

e)

vi è fondato motivo di ritenere che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona a cagione della sua razza, religione, nazionalità, etnia, sesso o opinioni politiche, o che dare seguito alla domanda aggraverebbe la situazione di tale persona per uno qualunque dei suddetti motivi;

f)

vi è fondato motivo di ritenere che il procedimento penale contro la persona perseguita penalmente non rispetti le garanzie previste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo, in particolare il Patto internazionale del 16 dicembre 19662 relativo ai diritti civili e politici;

g)

la domanda riguarda un reato per il quale è prevista la pena di morte secondo il diritto dello Stato richiedente, a meno che tale Stato non dia allo Stato richiesto sufficienti garanzie per assicurare che la pena di morte non sarà chiesta né pronunciata o, se pronunciata, non sarà eseguita.

2. Lo Stato richiesto può differire l'assistenza giudiziaria se l'esecuzione della domanda potrebbe pregiudicare un procedimento penale in corso in detto Stato.

3. Prima di rifiutare o differire l'assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto:

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a)

informa senza indugio lo Stato richiedente del motivo del possibile rifiuto o differimento dell'assistenza giudiziaria; e

b)

verifica se l'assistenza giudiziaria può essere accordata alle condizioni che ritiene necessarie; tali condizioni, se accettate, devono essere rispettate dallo Stato richiedente.

RS 0.103.2

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Capitolo II: Domanda di assistenza giudiziaria Art. 5

Diritto applicabile

1. La domanda è eseguita conformemente al diritto dello Stato richiesto.

2. Se desidera che nell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria sia applicata una procedura specifica, lo Stato richiedente ne fa espressa domanda e lo Stato richiesto vi dà seguito se il proprio diritto non vi si oppone.

Art. 6

Doppia punibilità e misure coercitive

1. Viene accolta una domanda, la cui esecuzione implica misure coercitive, solamente se la condotta imputata costituisce un reato secondo il diritto di entrambe le Parti.

2. Nel giudicare se la condotta imputata costituisce un reato secondo il diritto di entrambe le Parti, è irrilevante se tale diritto attribuisce detta condotta alla stessa categoria di reati o se designa il reato allo stesso modo. I fatti indicati nella domanda devono corrispondere agli elementi oggettivi costitutivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto.

3. Le misure coercitive comprendono: a)

la perquisizione di persone e locali;

b)

il sequestro di mezzi di prova, inclusi gli strumenti con i quali è stato commesso il reato, nonché degli oggetti e dei beni provento del reato;

c)

qualsiasi misura che comporta la divulgazione di segreti protetti dal diritto penale dello Stato richiesto; e

d)

qualsiasi altra misura che implica l'impiego della coercizione e che è prevista in quanto tale nel diritto procedurale dello Stato richiesto.

4. La doppia punibilità non è necessaria per l'esecuzione di domande che non implicano misure coercitive.

Art. 7

Misure provvisorie

Su domanda espressa dello Stato richiedente e se il procedimento oggetto della domanda non sembra manifestamente inammissibile o inopportuno secondo il diritto dello Stato richiesto, l'autorità competente dello Stato richiesto ordina misure provvisorie al fine di mantenere la situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova.

Art. 8

Uso limitato di informazioni, documenti e oggetti

1. Senza l'assenso preventivo dell'Autorità centrale dello Stato richiesto, lo Stato richiedente non può rivelare né utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ricevuti per altri scopi che non siano quelli illustrati nella domanda.

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2. L'assenso non è necessario, se: a)

il procedimento penale estero è istituito contro altre persone che hanno partecipato alla commissione del reato; o

b)

il materiale probatorio è utilizzato per un'indagine o un procedimento riguardante il pagamento di un risarcimento correlato a un procedimento per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.

Art. 9

Dati personali

1. I dati personali trasmessi sulla base di questo Trattato possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati trasmessi; il loro uso sottostà alle condizioni formulate dallo Stato che li trasmette. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 8 paragrafo 2 lettere a e b, l'uso dei dati personali per altri scopi richiede l'assenso preventivo dello Stato che li trasmette.

2. Per la trasmissione e l'uso di dati personali trasmessi nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato, valgono le condizioni seguenti: a)

all'autorità competente dello Stato richiedente sono trasmessi solamente i dati relativi alla domanda;

b)

su richiesta, la Parte che ha ricevuto i dati informa lo Stato che li ha trasmessi in merito all'uso di questi ultimi e ai risultati ottenuti;

c)

se lo Stato che trasmette i dati constata che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere trasmessi, avverte senza indugio lo Stato che li ha ricevuti. Quest'ultimo corregge senza indugio eventuali errori o distrugge i dati ricevuti;

d)

le Parti registrano la trasmissione e il ricevimento dei dati in modo facilmente consultabile;

e)

l'inoltro di dati personali è permesso esclusivamente in conformità con il diritto interno e con l'assenso preventivo dello Stato che li trasmette;

f)

i dati trasmessi che non sono più necessari per gli scopi autorizzati dal presente Trattato vanno distrutti senza indugio; eventualmente vanno adottate altre misure autorizzate dal diritto interno che tutelino allo stesso modo i diritti dell'interessato.

3. Le Parti proteggono i dati personali da una perdita accidentale, da una distruzione o un'alterazione accidentali o non autorizzate, da un accesso, un utilizzo o una divulgazione non autorizzati nonché da altri abusi.

4. Le Parti garantiscono il diritto legittimo della persona interessata dalla trasmissione dei dati secondo il presente Trattato alle informazioni sui dati che la riguardano, alla loro rettifica o cancellazione oppure all'eventuale limitazione del loro trattamento nonché, su richiesta dell'interessato, a un rimedio giuridico efficace in relazione alla trasmissione o all'utilizzo delle informazioni.

5. Ogni Parte può limitare parzialmente o totalmente i diritti dell'interessato all'informazione e alla consultazione dei dati, comprese le informazioni sul diniego 821

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di rettificare o cancellare i dati personali oppure di limitarne il loro trattamento, se ciò costituisce una misura necessaria e proporzionata per tener conto di interessi legittimi, per tutelare la sicurezza pubblica e nazionale nonché i diritti e le libertà di terzi e per impedire che siano ostacolate inchieste, indagini o procedimenti e pregiudicati la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione della pena.

Art. 10

Presenza di persone che partecipano al procedimento

Su espressa richiesta dello Stato richiedente, l'Autorità centrale dello Stato richiesto lo informa in merito alla data e al luogo dell'esecuzione della domanda. Le autorità e le persone coinvolte possono presenziare all'esecuzione, se lo Stato richiesto acconsente.

Art. 11

Deposizione di testimoni nello Stato richiesto

1. I testimoni sono sentiti conformemente al diritto dello Stato richiesto. Tuttavia possono rifiutarsi di testimoniare, se il diritto dello Stato richiedente lo consente.

2. Se il rifiuto di testimoniare si fonda sul diritto dello Stato richiedente, lo Stato richiesto trasmette a quest'ultimo gli incartamenti per la decisione. Quest'ultima deve essere motivata.

3. Se fa valere il diritto di rifiutare la testimonianza, il testimone non può, per tale ragione, essere oggetto di alcuna sanzione legale nello Stato richiedente.

Art. 12

Trasmissione di oggetti, documenti, incartamenti o mezzi di prova

1. Lo Stato richiesto consegna allo Stato richiedente che ne facesse domanda gli oggetti, i documenti, gli incartamenti o i mezzi di prova.

2. Lo Stato richiesto può trasmettere copie dei documenti, degli incartamenti o dei mezzi di prova richiesti. Se lo Stato richiedente chiede espressamente la consegna degli originali, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta nella misura del possibile.

3. Lo Stato richiedente restituisce appena possibile quanto consegnatogli, al più tardi dopo la chiusura del procedimento, a meno che lo Stato richiesto non vi rinunci esplicitamente.

4. I diritti fatti valere da terzi nello Stato richiesto in merito a oggetti, documenti, incartamenti o mezzi di prova non ne impediscono la consegna allo Stato richiedente.

Art. 13

Incartamenti dei tribunali e della procedura istruttoria

1. Su domanda, lo Stato richiesto mette a disposizione delle autorità dello Stato richiedente gli incartamenti dei tribunali e dell'istruttoria, comprese sentenze e decisioni, se detti documenti sono importanti per un procedimento giudiziario.

2. I documenti, gli incartamenti e altro materiale probatorio sono consegnati solamente se si riferiscono a un procedimento archiviato. Se tale non è il caso, l'autorità competente dello Stato richiesto decide se accordare la consegna.

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Art. 14

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Casellario giudiziale e scambio di informazioni penali

1. Lo Stato richiesto trasmette gli estratti e le informazioni del casellario giudiziale chiesti dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente e necessari per una causa penale, nella misura ammessa dal proprio diritto interno.

2. Nei casi non previsti dal paragrafo 1, a tale domanda è dato seguito alle condizioni previste dalla legislazione, dai regolamenti o dalla prassi dello Stato richiesto.

3. Le Parti possono reciprocamente informarsi, conformemente al proprio diritto interno, sulle condanne penali e le misure successive iscritte nel casellario giudiziale che riguardano i cittadini dell'altra Parte.

Art. 15

Consegna di oggetti e beni

1. Gli oggetti e i beni sequestrati a scopo cautelativo che costituiscono il provento di un reato perseguito dallo Stato richiedente e gli strumenti sequestrati a scopo cautelativo con cui è stato commesso il reato oppure il loro valore sostitutivo possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista della loro confisca o restituzione agli aventi diritto fatte salve le pretese su di essi avanzate in buona fede da terzi.

2. Di regola, la consegna di oggetti e beni avviene su decisione o sentenza definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente; lo Stato richiesto può tuttavia consegnare gli oggetti e i beni, conformemente al diritto interno e previo consenso delle Parti, anche in una fase anteriore del procedimento, se la loro provenienza illegale è manifesta.

Art. 16

Suddivisione dei beni confiscati

1. Le Parti si impegnano ad accordarsi la massima cooperazione nella suddivisione dei beni confiscati, conformemente al rispettivo diritto interno.

2. Per la suddivisione dei beni confiscati conformemente al presente articolo, le Parti concludono per ogni singolo caso accordi o convenzioni che stabiliscono le condizioni specifiche per la domanda, la consegna e il trasferimento dei beni suddivisi.

Art. 17

Consegna sorvegliata

1. Ogni Parte s'impegna a garantire che, su richiesta dell'altra Parte, possano essere autorizzate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali per reati passibili di estradizione.

2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato richiesto, nel rispetto del diritto interno di tale Stato.

3. Le consegne sorvegliate sono eseguite conformemente alle procedure previste dallo Stato richiesto. Il compito d'intervenire, dirigere e controllare le operazioni spetta alle autorità competenti di detto Stato.

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Capitolo III: Notifica e comparizione Art. 18

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

1. Lo Stato richiesto provvede alla notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie che gli sono trasmessi a questo scopo dallo Stato richiedente.

2. La decisione o l'atto può essere notificato dallo Stato richiesto per semplice trasmissione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richiesto effettua la notifica in una delle forme previste dalla sua legislazione per documenti analoghi o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

3. La notifica è comprovata da una ricevuta datata e firmata dal destinatario oppure da una dichiarazione dello Stato richiesto accertante l'avvenuta notifica e riportante la rispettiva forma e data. Il corrispondente documento è trasmesso senza indugio allo Stato richiedente. Su domanda di quest'ultimo, lo Stato richiesto precisa se la notifica è stata effettuata conformemente alla sua legislazione. Se la notifica non ha luogo, lo Stato richiesto ne comunica senza indugio per scritto i motivi allo Stato richiedente.

4. La domanda di notifica di una citazione a comparire per una persona perseguita penalmente che si trova nello Stato richiesto deve pervenire all'Autorità centrale di detto Stato al più tardi 30 giorni civili prima della data stabilita per la comparizione.

Art. 19

Comparizione di testimoni o di periti nello Stato richiedente

1. Se ritiene necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito davanti alle sue autorità giudiziarie, lo Stato richiedente ne fa menzione nella domanda di notifica della citazione e lo Stato richiesto invita il testimone o il perito a comparire nello Stato richiedente.

2. Lo Stato richiesto comunica senza indugio e per scritto allo Stato richiedente la decisione del testimone o del perito riguardo all'invito a comparire.

3. Il testimone o il perito che accetta di comparire nello Stato richiedente può esigere da quest'ultimo un anticipo per le spese di viaggio e di soggiorno.

4. Le indennità nonché le spese di viaggio e di soggiorno sono pagate al testimone o al perito dallo Stato richiedente e sono calcolate a partire dal luogo di residenza e accordate secondo aliquote almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regolamenti dello Stato ove l'audizione deve avere luogo.

Art. 20

Mancata comparizione

Il testimone o il perito che non ottempera a una citazione a comparire, di cui è stata richiesta la notifica, non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura coercitiva, anche se la citazione contiene ingiunzioni, salvo che si rechi poi spontaneamente nel territorio dello Stato richiedente e lì sia regolarmente citato di nuovo.

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Art. 21

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Salvacondotto

1. Nessun testimone o perito, di qualsiasi cittadinanza, che compare su citazione davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente può essere perseguito, detenuto o sottoposto ad altra limitazione della libertà personale sul territorio di detto Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.

2. Nessuna persona, di qualsiasi cittadinanza, citata davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per rispondere di fatti di cui è accusata può essere perseguita, detenuta o sottoposta a restrizioni della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e non indicati nella citazione.

3. In assenza di un consenso scritto, nessuna delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere invitata a testimoniare nell'ambito di un procedimento diverso da quello oggetto della domanda di assistenza giudiziaria.

4. L'immunità prevista nel presente articolo cessa quando il testimone, il perito o la persona perseguita penalmente, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente per 30 giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie, rimane nondimeno su questo territorio oppure vi ritorna dopo averlo lasciato.

5. Una persona che acconsente a comparire secondo l'articolo 19 o 23 non può essere perseguita per la sua testimonianza tranne che per falso giuramento.

Art. 22

Portata della testimonianza nello Stato richiedente

1. La persona che compare nello Stato richiedente in seguito a una citazione può essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi di prova, salvo che il diritto di una delle due Parti le consenta di rifiutare.

2. Gli articoli 8 e 11 paragrafi 2 e 3 si applicano per analogia.

Art. 23

Trasferimento temporaneo di detenuti

1. Qualsiasi detenuto di cui lo Stato richiedente domanda la comparizione personale in qualità di testimone o per un confronto è trasferito temporaneamente nel luogo in cui si deve tenere l'audizione, a condizione che sia ricondotto nello Stato richiesto entro il termine indicato da quest'ultimo; sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 21 del presente Trattato, per quanto applicabili.

2. Il trasferimento può essere rifiutato se: a)

il detenuto non vi acconsente;

b)

la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto;

c)

detto trasferimento potrebbe prolungare la sua detenzione;

d)

lo Stato richiedente non è in grado di soddisfare le condizioni poste dallo Stato richiesto in merito alla sua custodia e alla sua sicurezza; o 825

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e)

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altri motivi preponderanti si oppongono al suo trasferimento nello Stato richiedente.

3. La persona trasferita deve restare in carcere nel territorio dello Stato richiedente, a meno che lo Stato richiesto ne domandi la messa in libertà.

4. Il periodo di detenzione che la persona trasferita ha scontato nello Stato richiedente è computato nell'espiazione della pena inflitta nello Stato richiesto.

Art. 24

Audizione mediante videoconferenza

1. Se una persona che si trova nel territorio di una Parte deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte, quest'ultima può chiedere che l'audizione si svolga mediante videoconferenza ai sensi dei paragrafi 2­6 qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio.

2. Lo Stato richiesto acconsente all'audizione mediante videoconferenza a condizione che il suo impiego non sia contrario ai suoi principi fondamentali. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, lo Stato richiedente può fornirglieli previo comune accordo.

3. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto emana la citazione a comparire per la persona in questione secondo le forme prescritte dal proprio diritto interno.

4. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le disposizioni seguenti: a)

all'audizione è presente un'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, se necessario assistita da un interprete. Tale autorità provvede anche all'identificazione della persona da sentire e al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto che durante l'audizione riscontrasse una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto prende immediatamente le misure necessarie affinché l'audizione proceda conformemente a tali principi;

b)

se necessario, le autorità competenti dello Stato richiedente e di quello richiesto concordano misure per la protezione della persona da sentire;

c)

l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione in conformità alla legislazione nazionale di detto Stato;

d)

su domanda dello Stato richiedente o della persona da sentire, lo Stato richiesto provvede a che questa persona sia, se necessario, assistita da un interprete;

e)

la persona da sentire può avvalersi della facoltà di non deporre prevista dal diritto dello Stato richiesto o dello Statto richiedente.

5. Fatte salve le misure convenute per la protezione della persona, dopo l'audizione l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo dell'audizione, le generalità della persona ascoltata, le generalità e la funzione delle altre persone che hanno partecipato all'audizione nello Stato richiesto, tutte le 826

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eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche nelle quali si è svolta l'audizione. L'autorità competente dello Stato richiesto trasmette il verbale all'autorità competente dello Stato richiedente.

6. Ogni Parte prende le misure necessarie per assicurare che, nel caso in cui testimoni o periti sentiti sul suo territorio conformemente al presente articolo si rifiutino di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimonino il vero, sia applicabile il proprio diritto interno, alla stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

7. Nei casi in cui apparisse opportuno e con l'assenso delle autorità giudiziarie competenti, le Parti possono applicare le disposizioni del presente articolo anche alle audizioni mediante videoconferenza alle quali partecipano imputati o indiziati. In tal caso la decisione di svolgere la videoconferenza e le sue modalità sono oggetto di un accordo tra le Parti che prendono tale decisione in conformità al loro diritto interno e agli strumenti internazionali in materia, in particolare il Patto internazionale del 16 dicembre 19663 relativo ai diritti civili e politici. Per le audizioni di imputati o indiziati è necessario il loro consenso.

Capitolo IV: Procedura Art. 25

Autorità centrale

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità centrali sono, per la Confederazione Svizzera, l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per la Repubblica di Indonesia, il Ministero di giustizia e dei diritti dell'uomo.

2. Le Autorità centrali presentano le domande di assistenza giudiziaria in materia penale secondo il presente Trattato per conto delle rispettive autorità competenti e ricevono le domande dell'altra Parte.

3. L'Autorità centrale dello Stato richiesto dà seguito nel più breve tempo possibile alle domande di assistenza giudiziaria ed eventualmente le trasmette alle altre autorità competenti in vista dell'esecuzione. Assicura il coordinamento dell'esecuzione di dette domande.

4. Le Autorità centrali delle Parti comunicano direttamente tra loro.

5. Le Autorità centrali delle Parti possono comunicare tra loro in inglese.

6. Ciascuna Parte può cambiare la propria Autorità centrale; il cambiamento è comunicato all'altra Parte per scritto e per via diplomatica.

3

RS 0.103.2

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Art. 26

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Forma della domanda e vie di trasmissione

1. La domanda di assistenza giudiziaria è formulata per scritto.

2. In casi urgenti la domanda può essere trasmessa per fax o mediante qualsiasi altro mezzo ammesso dallo Stato richiesto. La domanda originale è inviata entro otto giorni.

Art. 27

Contenuto della domanda

1. La domanda deve contenere: a)

il nome dell'autorità che conduce l'indagine, il perseguimento penale o il procedimento giudiziario cui si riferisce la domanda;

b)

l'oggetto e il motivo della domanda;

c)

una descrizione dettagliata dei mezzi di prova, delle informazioni o delle misure richiesti;

d)

nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l'indirizzo attuale della persona oggetto del procedimento penale;

e)

il motivo principale per cui sono richiesti i mezzi di prova e le informazioni nonché una breve descrizione dei fatti principali (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che hanno dato luogo al procedimento nello Stato richiedente, tranne se si tratta di domande di notifica secondo l'articolo 18;

f)

il nesso tra i fatti principali oggetto di indagine nello Stato richiedente e le misure che andrebbero prese nello Stato richiesto;

g)

il tenore delle disposizioni legali oppure, se ciò non è possibile, l'indicazione del diritto determinante applicabile;

h)

il livello di confidenzialità auspicato e il motivo di tale confidenzialità;

i)

una data entro cui si auspica l'esecuzione della domanda; e

j)

altre informazioni o fatti necessari conformemente al diritto interno dello Stato richiedente o altrimenti necessari per la regolare esecuzione della domanda.

2. La domanda deve inoltre contenere: a)

in caso di applicazione del diritto estero in vista dell'esecuzione della domanda (art. 5 par. 2), il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente e il motivo della loro applicazione;

b)

in caso di partecipazione di altre persone al procedimento (art. 10), la designazione della persona che assiste all'esecuzione della domanda e il motivo della sua presenza;

c)

il probabile luogo e la descrizione degli oggetti e dei beni provento di un reato o degli strumenti con i quali tale reato è stato commesso, o il motivo

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principale per il quale si presume che tali oggetti e beni si trovino sul territorio dello Stato richiesto; d)

in caso di notifica di atti procedurali, di decisioni giudiziarie e di citazioni (art. 18 e 19), il nome e l'indirizzo del destinatario;

e)

in caso di citazione di testimoni o periti (art. 19), una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente si assume le spese e le indennità e che, se richiesto, versa un anticipo;

f)

in caso di trasferimento temporaneo di detenuti (art. 23), il nome di questi ultimi e dei funzionari responsabili della custodia durante il trasferimento, il luogo dove il detenuto va trasferito nonché la presunta data del suo rientro;

g)

in caso di audizione mediante videoconferenza (art. 24), il motivo per cui non è opportuno o possibile al testimone o al perito comparire nonché il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procedono all'audizione;

h)

in caso di deposizioni di testimoni (art. 11, 19 e 23), l'oggetto su cui deve essere udita la persona, compreso, se occorre, l'elenco delle domande da porre e una descrizione dei documenti, degli incartamenti e dei mezzi di prova da presentare;

i)

in caso di consegna di oggetti o di beni da confiscare o restituire agli aventi diritto (art. 15), la decisione giudiziaria definitiva, se disponibile, e una dichiarazione sullo stadio in cui si trova la decisione;

j)

tutte le altre informazioni, prove o documenti necessari o utili per l'esecuzione della domanda.

3. Se lo Stato richiesto ritiene insufficienti le informazioni per eseguire la domanda, può richiederne altre che consentano il trattamento della domanda.

Art. 28

Esecuzione della domanda

1. Se la domanda di assistenza giudiziaria non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto ne informa senza indugio l'Autorità centrale dello Stato richiedente chiedendogli di modificarla o completarla; è fatta salva l'adozione di misure provvisorie secondo l'articolo 7.

2. Se la domanda risulta conforme al Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto la trasmette senza indugio all'autorità competente per l`esecuzione.

3. Una volta eseguita la domanda, l'autorità competente la trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto insieme alle informazioni e ai mezzi di prova acquisiti.

L'Autorità centrale si accerta che la domanda sia eseguita in modo completo e regolare e comunica i risultati all'Autorità centrale dello Stato richiedente.

4. Il paragrafo 3 non impedisce un'esecuzione parziale della domanda. Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente in merito alla sua decisione di respingere la domanda di assistenza giudiziaria o di accoglierla solo in parte.

5. Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente in merito alle circostanze che potrebbero ritardare sensibilmente la risposta alla domanda.

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Art. 29

FF 2020

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

1. I documenti, gli incartamenti, le deposizioni e altro materiale probatorio trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti dalla legalizzazione, dall'autenticazione o da altre formalità.

2. I documenti, gli incartamenti, le deposizioni e altro materiale probatorio trasmessi dall'Autorità centrale dello Stato richiesto sono accettati come mezzi di prova senza altri requisiti formali o attestati di autenticazione.

Art. 30

Lingua

1. Le domande di assistenza giudiziaria e i documenti allegati presentati secondo il presente Trattato dalla Confederazione Svizzera sono tradotti in indonesiano. Le domande e i documenti allegati presentati secondo il presente Trattato dalla Repubblica di Indonesia sono tradotti in una delle lingue ufficiali della Confederazione Svizzera (francese, tedesco o italiano), come indicato caso per caso dall'Autorità centrale svizzera.

2. La traduzione dei documenti allestiti o acquisiti nell'ambito dell'esecuzione della domanda compete allo Stato richiedente.

3. Qualsiasi traduzione effettuata dalle Parti gode di uno status ufficiale.

4. In casi urgenti e se vi è un accordo tra le Autorità centrali in tal senso, è possibile trasmettere la domanda e i documenti di accompagnamento in inglese.

Art. 31

Spese d'esecuzione

1. Su domanda dello Stato richiesto, lo Stato richiedente rimborsa per l'esecuzione della domanda unicamente le seguenti spese ed esborsi: a)

indennità, spese di viaggio e di soggiorno per testimoni ed eventuali loro patrocinatori;

b)

spese relative al trasferimento di detenuti;

c)

onorari, spese di viaggio e di soggiorno per periti;

d)

se le Parti non decidono altrimenti, i costi causati dalle audizioni mediante videoconferenza in virtù dell'articolo 24, vale a dire le spese per il collegamento video nello Stato richiesto, la retribuzione degli interpreti messi a disposizione da detto Stato, l'indennità dei testimoni e dei periti, nonché le loro spese di viaggio nello Stato richiesto.

2. Se l'esecuzione della domanda implica spese straordinarie, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente per stabilire le condizioni cui è subordinata l'assistenza giudiziaria sollecitata.

830

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con l'Indonesia

FF 2020

Capitolo V: Trasmissione spontanea e denuncia a scopo di perseguimento penale o di confisca Art. 32

Trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova

1. Nei limiti del proprio diritto interno, un'autorità competente di una Parte può trasmettere, senza previa richiesta e per il tramite della sua Autorità centrale, all'Autorità centrale dell'altra Parte informazioni o mezzi di prova acquisiti nel corso delle proprie indagini o del perseguimento penale, se ritiene che tale trasmissione possa servire a: a)

presentare una domanda ai sensi del presente Trattato;

b)

promuovere un procedimento penale; o

c)

facilitare un'indagine penale in corso.

2. L'autorità che fornisce le informazioni può, conformemente al proprio diritto interno, porre determinate condizioni per l'uso delle informazioni da parte dello Stato destinatario. Lo Stato destinatario deve rispettare dette condizioni.

Art. 33

Denuncia a scopo di perseguimento penale o di confisca

1. Qualsiasi denuncia trasmessa da una Parte a scopo di perseguimento penale dinnanzi ai tribunali dell'altra Parte o a scopo di confisca di proventi di reati è oggetto di comunicazione tra le Autorità centrali.

2. L'Autorità centrale dello Stato richiesto comunica allo Stato richiedente le misure adottate in seguito a detta denuncia ed eventualmente trasmette copia della decisione presa.

Art. 34

Traduzione

L'articolo 30 è applicabile per analogia alla traduzione di informazioni e mezzi di prova di cui agli articoli 32 e 33. I documenti allegati non devono necessariamente essere tradotti.

Capitolo VI: Disposizioni finali Art. 35

Compatibilità con altri accordi e forme di cooperazione

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano un'assistenza giudiziaria più estesa che le Parti hanno concluso o potrebbero concludere in altre convenzioni o accordi o che potrebbe risultare dal loro diritto interno.

Art. 36

Consultazioni

Le Parti si consultano, verbalmente o per scritto, sui tempi stabiliti di comune accordo per promuovere l'applicazione più efficace possibile del presente Trattato in 831

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con l'Indonesia

FF 2020

generale o in un caso particolare. Possono anche concordare misure pratiche ritenute necessarie per semplificare l'applicazione del presente Trattato.

Art. 37

Composizione delle controversie

Le controversie sull'interpretazione, l'applicazione o l'attuazione del presente Trattato sono risolte per via diplomatica se non possono essere composte dalle Autorità centrali.

Art. 38

Modifica del Trattato

Il presente Trattato può essere modificato dalle Parti di comune accordo in qualunque momento. Una modifica di questo tipo entra in vigore con la stessa procedura adottata per l'entrata in vigore del Trattato.

Art. 39

Entrata in vigore e denuncia

1. Le Parti s'informano reciprocamente per scritto quando le prescrizioni del rispettivo diritto interno per l'entrata in vigore del presente Trattato sono adempiute. Il Trattato entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data di ricezione dell'ultima comunicazione.

2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante una comunicazione scritta trasmessa per via diplomatica all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della suddetta comunicazione. Non pregiudica le domande di assistenza in corso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Berna, il 4 febbraio 2019, in due esemplari in lingua inglese, indonesiana e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, fa stato il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica di Indonesia:

Karin Keller-Sutter

Yasonna H. Laoly

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