Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria concernente l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate di Coffea arabica L. per l'impiego quale infuso come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell'articolo 16 lettera b dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso N. 300994 del 1° maggio 2020

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visti gli articoli 16 lettera b e 17 dell'ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), considerando che

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l'infuso di bucce e polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L.

(detto più comunemente cascara) è un nuovo tipo di derrata alimentare ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera k ODerr;

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i nuovi tipi di derrate alimentari possono essere immessi sul mercato solo se il DFI li ha definiti in un'ordinanza come derrate alimentari autorizzate a essere immesse sul mercato o se l'USAV li ha autorizzati secondo l'articolo 17;

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secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 20162 del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari l'autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari viene rilasciata soltanto se: 1. la documentazione attesta, sulla base dell'esperienza di uso alimentare, che la derrata alimentare si è rivelata come sicura negli ultimi 25 anni quale parte integrante dell'alimentazione normale di un numero significativo di persone in un Paese diverso dalla Svizzera e al di fuori dell'Unione europea (UE), 2. la derrata alimentare è sicura e non vi è una violazione del divieto di inganno, e 3. il nuovo tipo di derrata alimentare, qualora sostituisca un prodotto esistente, non diverge da quest'ultimo in misura tale che il consumo normale causi nei consumatori conseguenze negative dal punto di vista nutrizionale; RS 817.02 RS 817.022.2

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i documenti presentati per l'autorizzazione di bucce e polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L. per un infuso (detto più comunemente cascara) come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale sono completi e sufficienti per la valutazione della sua commerciabilità;

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nella coltivazione di Coffea arabica L., dopo la raccolta, i semi (chicchi di caffè) vengono separati dalle bucce e dalla polpa con una leggera pressione e uno sfregamento;

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dopo la separazione dal chicco di caffè, la polpa e le bucce vengono stese ad asciugare all'aria aperta per 15­25 giorni fino a quando il contenuto di acqua è inferiore al 13 per cento;

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le bucce e la polpa vengono prelevate solo dalle bacche di caffè di Coffea arabica L, ottenute dalla tradizionale produzione di caffè secondo le linee guida internazionali in materia di igiene;

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i componenti delle sostanze nutritive delle bucce e della polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. sono tipicamente composti come segue: 35­ 48 per cento da carboidrati, 30 per cento da fibre solubili, 3­11 per cento da sali minerali e 5­11 per cento da proteine e il resto da acqua;

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le bucce e la polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L. contengono un tenore di caffeina naturale di 200­750 mg per 100 g;

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solo le bucce e la polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. vengono utilizzate per il consumo come cascara, e nello Yemen e in Etiopia questo infuso è tradizionalmente consumato come bevanda da tavola;

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l'infuso di bucce e polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. (detto più comunemente cascara) ha una comprovata storia di utilizzo come derrata alimentare sicura nello Yemen negli ultimi 25 anni;

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l'infuso di bucce e polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. (detto più comunemente cascara) è considerato sicuro per il consumo;

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non vi è una violazione del divieto di inganno;

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l'infuso di bucce e polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. (detto più comunemente cascara) non è destinato a sostituire una derrata alimentare esistente;

decide: L'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L. in qualità di nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale è autorizzata: a.

la denominazione specifica da utilizzare è: bucce e polpa di Coffea arabica L.;

b.

della pianta Coffea arabica L. possono essere utilizzate per il consumo come cascara soltanto le bucce e la polpa della bacca di caffè risultanti dalla produzione di caffè.

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Le bucce e la polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L. possono essere immesse sul mercato solo per essere utilizzate come infuso; c.

le bucce e la polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. provengono dallo Yemen o dall'Etiopia.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA3).

12 maggio 2020

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)

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