Decreto federale sulla partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale del Gruppo della Banca mondiale
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 1991 2 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19763 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20204, decreta:
Art. 1
Credito di impegno per la partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale del Gruppo della Banca mondiale a titolo di quota versata
Per la partecipazione della Confederazione agli aumenti di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale a titolo di quota versata, viene approvato un credito di impegno di 217,5 milioni di franchi.
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È compresa una riserva di 19,8 milioni di franchi per le fluttuazioni dei tassi di cambio.
2
I fondi possono essere utilizzati per partecipare agli aumenti di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale.
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Art. 2
Credito di impegno per l'aumento del capitale di garanzia della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo
Per l'aumento del capitale di garanzia della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo viene approvato un credito di impegno di 713,9 milioni di franchi.
1
1 2 3 4
RS 101 RS 979.1 RS 974.0 FF 2020 2231
2272
2018-3647
Partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale del Gruppo della Banca mondiale. DF
RU 2020
È compresa una riserva di 64,9 milioni di franchi per le fluttuazioni dei tassi di cambio.
2
Art. 3
Periodo di impegno
Gli impegni a titolo di entrambi i crediti possono essere contratti entro il 31 dicembre 2023.
Art. 4
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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