Decreto federale sulla partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale del Gruppo della Banca mondiale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 1991 2 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19763 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20204, decreta:

Art. 1

Credito di impegno per la partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale del Gruppo della Banca mondiale a titolo di quota versata

Per la partecipazione della Confederazione agli aumenti di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale a titolo di quota versata, viene approvato un credito di impegno di 217,5 milioni di franchi.

1

È compresa una riserva di 19,8 milioni di franchi per le fluttuazioni dei tassi di cambio.

2

I fondi possono essere utilizzati per partecipare agli aumenti di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale.

3

Art. 2

Credito di impegno per l'aumento del capitale di garanzia della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

Per l'aumento del capitale di garanzia della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo viene approvato un credito di impegno di 713,9 milioni di franchi.

1

1 2 3 4

RS 101 RS 979.1 RS 974.0 FF 2020 2231

2272

2018-3647

Partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale del Gruppo della Banca mondiale. DF

RU 2020

È compresa una riserva di 64,9 milioni di franchi per le fluttuazioni dei tassi di cambio.

2

Art. 3

Periodo di impegno

Gli impegni a titolo di entrambi i crediti possono essere contratti entro il 31 dicembre 2023.

Art. 4

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

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