Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 7 marzo 2021 del 2 dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, decreta:
Art. 1 La votazione popolare sugli oggetti seguenti avrà luogo il 7 marzo 2021 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali:
l'iniziativa popolare del 15 settembre 20172 «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»;
la legge federale del 27 settembre 20193 sui servizi d'identificazione elettronica (Legge sull'Ie, LSIe);
il decreto federale del 20 dicembre 20194 che approva l'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia.
Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.
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RS 161.1 FF 2020 4923, 2019 2519 FF 2019 5419, 2018 3305 FF 2019 7277, 2019 4353
2020-3696
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FF 2020
Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.
2 dicembre 2020
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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