Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Modifica del 19 novembre 2020 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009, del 20 aprile 2015, del 10 aprile 2017, del 25 maggio 2018, del 19 marzo 2019 e del 2 aprile 20201, è dichiarata d'obbligatorietà generale: Convenzione addizionale del 9 giugno 2020 Art. 4 cpv. 6

(Salario)

Per le aziende che adottano l'orario di lavoro a due turni il supplemento ammonta a franchi 1,50 all'ora.

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II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

19 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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FF 2003 4473, 2006 6205, 2009 4475, 2015 2835, 2017 2909, 2018 2849, 2019 2505, 2020 2555

2020-3379

7959

FF 2020

7960