Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20202, decreta:

Art. 1 Lo scambio di note del 13 dicembre 20193 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 č approvato.

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Il Consiglio federale č autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunitā europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

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Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato č adottata.

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RS 101 FF 2020 6219 RU ...; FF 2020 6303 RS 0.362.31

2020-1026

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note con l'UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. DF

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Art. 3 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

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Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione č modificata come segue: Art. 7 cpv. 1bis 1bis La Confederazione collabora con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen. Tale collaborazione prevede in particolare la messa a punto di strumenti di pianificazione sulla base del regolamento (UE) 2019/18966 all'attenzione di tale agenzia.

Art. 71 cpv. 2 Nell'adempimento dei compiti, in particolare di quelli secondo il capoverso 1 lettere a e b, il DFGP puō collaborare con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen.

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Art. 71a cpv. 1 La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtų del regolamento (UE) 2019/18967; essi mettono a disposizione il personale necessario. Per tali operazioni la Confederazione accorda ai Cantoni degli indennizzi. Il Consiglio federale disciplina l'importo e le modalitā degli indennizzi.

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Art. 109f cpv. 2 lett. d 2

Il sistema d'informazione serve a: d.

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trasmettere statistiche e dati personali di cui all'articolo 105 capoverso 2 all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen sulla base del regolamento (UE) 2019/18968.

RS 142.20, nella versione RU 2019 1413.

Regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1 bis.

Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1bis.

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Approvazione e trasposizione dello scambio di note con l'UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. DF

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Art. 111a, rubrica e cpv. 2 Comunicazione di dati La SEM trasmette i dati personali di cui all'articolo 105 capoverso 2 all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen, se quest'ultima ne necessita per lo svolgimento dei compiti conformemente all'articolo 87 paragrafo 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/18969. Tale comunicazione č parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

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Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1 bis.

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