Legge sull'asilo

Progetto

(LAsi) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 16 ottobre 20201 ; e visto il parere del Consiglio federale del ...,2 decreta: I La legge del 26 giugno 19983 sull'asilo è modificata come segue: Art. 8 cpv. 1 lett. g e 4 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: 1

g.

consegnare temporaneamente supporti elettronici di dati alla SEM, qualora non sia possibile accertare la sua identità, nazionalità o il suo itinerario di viaggio in virtù di un documento di identità oppure in altro modo; il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati è retto dall'articolo 8a.

Minoranza (Rutz Gregor, Addor, Bircher, Glarner, Marchesi, Steinemann) ... .

oppure in altro modo. Se il richiedente l'asilo si rifiuta di consegnare supporti elettronici di dati, la SEM può disporne il ritiro forzato per un massimo di cinque giorni lavorativi; il trattamento ...

4

Abrogato

Art. 8a

Trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

Per accertare l'identità, la nazionalità e l'itinerario di viaggio nel quadro della procedura d'asilo, la SEM può trattare i dati personali del richiedente l'asilo interessato, compresi i dati personali degni di particolare protezione conformemente 1

1 2 3

FF 2020 8129 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 142.31

2020-3288

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FF 2020

all'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati ottenuti grazie a supporti elettronici di dati, alla «Cloud» o ai «servizi Cloud».

Dati personali di terzi possono essere trattati unicamente se il trattamento dei dati personali del richiedente l'asilo non è sufficiente per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1.

1bis

Minoranza (Barrile, Funiciello, Glättli, Gysin Greta, Marra, Marti Samira, Kälin, Widmer Céline) 1bis 2

stralciare

Sono supporti elettronici di dati nello specifico: a.

i telefoni cellulari, i telefoni e orologi intelligenti, le carte SIM;

b.

i computer, i computer portatili, i tablet;

c.

i dispositivi di memorizzazione quali chiavette USB, schede di memoria SD, DVD e CD-ROM.

Per ogni singolo caso la SEM analizza preventivamente la necessità e la proporzionalità della procedura prevista dal presente articolo.

2bis

Minoranza (Rutz Gregor, Addor, Binder, Bircher, Buffat, Glarner, Jauslin, Marchesi, Romano, Steinemann) 2bis

stralciare

Fino alla valutazione i dati personali possono essere salvati temporaneamente su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

3

Nel momento in cui è sollecitato a consegnare alla SEM i suoi supporti elettronici di dati ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera g, il richiedente l'asilo è informato della procedura prevista dal presente articolo, in particolare del suo scopo, del suo svolgimento, del tipo di dati valutati, del metodo di valutazione e di registrazione nonché della cancellazione dei dati.

3bis

Minoranza (Gregor Rutz, Addor, Binder, Bircher, Buffat, Marchesi, Glarner, Jauslin, Romano, Steinemann) 3bis

stralciare

La valutazione è effettuata in linea di massima durante la fase preparatoria (art. 26). Essa è svolta da collaboratori della SEM in presenza del richiedente l'asilo, tranne se questi rinuncia a o si rifiuta di presenziare. La valutazione è messa a verbale. È effettuata fondandosi sui dati di cui al capoverso 3 salvati temporaneamente sul server e, se necessario, sull'esame del supporto elettronico di dati.

4

Dopo la valutazione i dati personali vengono cancellati. Tutti i dati personali sono cancellati automaticamente al massimo un anno dopo la registrazione. Il Consiglio federale stabilisce quali dei dati di cui al capoverso 1 vengono rilevati e disciplina l'accesso nonché i dettagli della valutazione dei dati personali.

5

Minoranza (Barrile, Funiciello, Flach, Glättli, Gredig, Gysin Greta, Marra, Marti Samira, Kälin, Widmer Céline) 4

RS 235.1

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Legge sull'asilo

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... Tutti i dati personali sono cancellati automaticamente al massimo sei mesi dopo la registrazione. ...

Tutti i dati personali valutati sono inseriti nel dossier sull'asilo. Il richiedente l'asilo può esprimersi in merito alla valutazione.

6

Art. 47

Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura di allontanamento e luogo di soggiorno sconosciuto

In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi.

1

Se l'identità dell'interessato non è stabilita e se non è possibile, con un onere ragionevole, acquisire in altro modo documenti di viaggio validi, dopo il passaggio in giudicato la SEM può obbligare l'interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati.

2

Minoranza (Rutz Gregor, Addor, Bircher, Glarner, Marchesi, Steinemann) ... può obbligare l'interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati. Se l'interessato si rifiuta di consegnare supporti elettronici di dati, la SEM può disporne il ritiro forzato per un massimo di cinque giorni lavorativi.

La valutazione dei dati personali e la procedura sono rette per analogia dall'articolo 8a. I dati personali necessari all'esecuzione dell'allontanamento possono essere inoltrati alle autorità del Cantone competente per l'allontanamento.

3

Se il richiedente allontanato si sottrae all'esecuzione dell'allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, il Cantone o la SEM possono ordinarne l'iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.

4

Art. 96 cpv. 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o a una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità conformemente all'articolo 3 lettere c e d LPD5.

1

Disposizioni finali della modifica del ...

Tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa del ... il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità delle misure di cui agli articoli 8a e 47 capoversi 2 e 3.

5

RS 235.1

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II La legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue: Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, o una decisione di prima istanza di espulsione secondo l'articolo 66a o 66abis CP7 o l'articolo 49a o 49abis CPM8, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può: 1

b.

incarcerare lo straniero se: 3. indizi concreti fanno temere ch'egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 90 e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o l'articolo 47 capoverso 1 LAsi,

Minoranza (Rutz Gregor, Addor, Bircher, Buffat, Glarner, Marchesi, Steinemann) Art. 90 lett. d Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della presente legge. In particolare devono: d.

consegnare supporti elettronici di dati alle competenti autorità, qualora non sia possibile accertare la loro identità, nazionalità o il loro itinerario di viaggio in virtù di un documento di identità oppure in altro modo con un onere ragionevole. Se l'interessato si rifiuta di consegnare supporti elettronici di dati, la competente autorità può disporne il ritiro forzato per la durata necessaria a stabilire l'identità, la nazionalità o l'itinerario di viaggio.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Glättli, Barrile, Funiciello, Gysin Greta, Kälin, Marra, Marti Samira, Widmer Céline) Non entrare in materia

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RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0

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