Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria concernente l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate di Coffea arabica L. per l'impiego quale infuso come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell'articolo 16 lettera b dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, N. 301061 del 1° dicembre 2020

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visti gli articoli 16 lettera b e 17 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso1 (ODerr), considerando che

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l'infuso di bucce e polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L.

(detto più comunemente cascara) è un nuovo tipo di derrata alimentare ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera k ODerr;

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i nuovi tipi di derrate alimentari possono essere immessi sul mercato solo se il DFI li ha definiti in un'ordinanza come derrate alimentari autorizzate a essere immesse sul mercato o se l'USAV li ha autorizzati secondo l'articolo 17;

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secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sui nuovi tipi di derrate alimentari l'autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari viene rilasciata soltanto se: 1. la documentazione attesta, sulla base dell'esperienza di uso alimentare, che la derrata alimentare si è rivelata sicura negli ultimi 25 anni quale parte integrante dell'alimentazione normale di un numero significativo di persone in un Paese diverso dalla Svizzera e al di fuori dell'Unione europea (UE), 2. la derrata alimentare è sicura e non vi è una violazione del divieto di inganno, e 3. il nuovo tipo di derrata alimentare, qualora sostituisca un prodotto esistente, non diverge da quest'ultimo in misura tale che il consumo normale causi nei consumatori conseguenze negative dal punto di vista nutrizionale; RS 817.02 RS 817.022.2

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i documenti presentati per l'autorizzazione di bucce e polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L. per un infuso (detto più comunemente cascara) come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale sono completi e sufficienti per la valutazione della sua commerciabilità;

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nella coltivazione di Coffea arabica L., dopo la raccolta, i semi (chicchi di caffè) vengono separati dalle bucce e dalla polpa con una leggera pressione e uno sfregamento;

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dopo la separazione dal chicco di caffè, la polpa e le bucce vengono stese ad asciugare all'aria aperta per 15­25 giorni fino a quando il contenuto di acqua è inferiore al 13 %;

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le bucce e la polpa vengono prelevate solo dalle bacche di caffè di Coffea arabica L., ottenute dalla tradizionale produzione di caffè secondo le linee guida internazionali in materia di igiene;

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i componenti delle sostanze nutritive delle bucce e della polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. sono tipicamente composti come segue: 35­48 % da carboidrati, 30 % da fibre solubili, 3­11 % da sali minerali e 5­11% da proteine e il resto da acqua;

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le bucce e la polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L. contengono un tenore di caffeina naturale di 200­750 mg per 100 g;

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solo le bucce e la polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. vengono utilizzate per il consumo come cascara;

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nello Yemen e in Etiopia questo infuso è tradizionalmente consumato come bevanda da tavola;

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le bucce e la polpa essiccate di Coffea arabica L. provenienti dal Perù, dal Congo, dal Laos e dalla Bolivia corrispondono a quelle dello Yemen, del Brasile e dell'Etiopia, sia per quanto riguarda la coltivazione tradizionale sia per il processo di produzione e la composizione;

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l'infuso di bucce e polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. (detto più comunemente cascara) ha una comprovata storia di utilizzo come derrata alimentare sicura nello Yemen negli ultimi 25 anni;

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l'infuso di bucce e polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. (detto più comunemente cascara) è considerato sicuro per il consumo;

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non vi è una violazione del divieto di inganno;

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l'infuso di bucce e polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. (detto più comunemente cascara) non è destinato a sostituire una derrata alimentare esistente;

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con la decisione di portata generale del 5 giugno 2020 dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria concernente l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate di Coffea arabica L. per l'impiego quale infuso come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell'articolo 16 lettera b dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso n. 301015 (FF 2020 4554), l'immissione sul mercato di bucce 8187

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e polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. provenienti dallo Yemen, dal Brasile e dall'Etiopia come nuovo tipo di derrata alimentare è già stata autorizzata; ­

la presente decisione di portata generale che comprende l'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L.

provenienti dallo Yemen, dall'Etiopia, dal Brasile, dal Perù, dal Congo, dal Laos o dalla Bolivia come nuovo tipo di derrata alimentare presenta lo stesso contenuto della decisione di portata generale del 5 giugno 2020 dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria concernente l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate di Coffea arabica L. per l'impiego quale infuso come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell'articolo 16 lettera b dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso n. 301015 (FF 2020 4554), la quale può essere pertanto abrogata.

decide: 1. L'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L. in qualità di nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale è autorizzata: a

la denominazione specifica da utilizzare è: bucce e polpa di Coffea arabica L.

b.

Per il consumo come cascara della pianta Coffea arabica L. possono essere utilizzate soltanto le bucce e la polpa della bacca di caffè risultanti dalla tradizionale produzione di caffè secondo le linee guida internazionali in materia di igiene.

Dopo la separazione dal chicco di caffè, la polpa e le bucce vengono stese ad asciugare all'aria aperta per 15­25 giorni secondo il tradizionale processo di produzione.

Le bucce e la polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L. possono essere immesse sul mercato solo per essere utilizzate come infuso.

c.

Le bucce e la polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. provengono dallo Yemen, dall'Etiopia, dal Brasile, dal Perù, dal Congo, dal Laos o dalla Bolivia.

2. La decisione di portata generale del 5 giugno 2020 dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria concernente l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate di Coffea arabica L. per l'impiego quale infuso come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell'articolo 16 lettera b dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso n. 301015 (FF 2020 4554) è abrogata.

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Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere la richiesta, la relativa motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i mezzi di prova, se in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA3).

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)

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