Decreto federale sullo stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 20212024 del 16 settembre 2020
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera a della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta: Art. 1
Limite di spesa
Per gli anni 20212024 è approvato un limite di spesa di 4811,6 milioni di franchi per le seguenti attività di promozione della ricerca: a.
le attività del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica secondo l'articolo 10 capoversi 2, 4 e 6 LPRI;
b.
le attività delle Accademie svizzere delle scienze secondo l'articolo 11 capoversi 2, 4, 5 e 6 LPRI;
c.
le attività secondo l'articolo 41 capoverso 5 LPRI.
Art. 2 1
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Limitazioni all'utilizzo dei fondi
Del limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati al massimo: a.
233,7 milioni di franchi per i poli di ricerca nazionali;
b.
59,4 milioni di franchi per i programmi nazionali di ricerca;
c.
29,6 milioni di franchi per le infrastrutture di ricerca e il coordinamento dei dati nell'ambito dell'iniziativa di promozione «Medicina personalizzata».
d.
12,4 milioni di franchi a titolo di finanziamento iniziale, per la digitalizzazione delle collezioni di scienze naturali, a favore della ricerca svizzera. Gli enti responsabili partecipano nella misura del 50 per cento.
RS 101 RS 420.1 FF 2020 3295
2019-2971
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Stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 20212024. DF
FF 2020
Del limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati al massimo 451,1 milioni di franchi (valore indicativo) per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) sostenuti nell'ambito della promozione del Fondo nazionale svizzero. La compensazione forfettaria non deve superare il 15 per cento.
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Art. 3
Stime del rincaro
Il limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (pari a 101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro: a.
2021: + 0,4 per cento;
b.
2022: + 0,6 per cento;
c.
2023: + 0,8 per cento;
d.
2024: + 1,0 per cento.
Art. 4
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2020
Consiglio nazionale, 16 settembre 2020
Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol
La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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