Decreto federale sullo stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2021­2024 del 16 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera a della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta: Art. 1

Limite di spesa

Per gli anni 2021­2024 è approvato un limite di spesa di 4811,6 milioni di franchi per le seguenti attività di promozione della ricerca: a.

le attività del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica secondo l'articolo 10 capoversi 2, 4 e 6 LPRI;

b.

le attività delle Accademie svizzere delle scienze secondo l'articolo 11 capoversi 2, 4, 5 e 6 LPRI;

c.

le attività secondo l'articolo 41 capoverso 5 LPRI.

Art. 2 1

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Limitazioni all'utilizzo dei fondi

Del limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati al massimo: a.

233,7 milioni di franchi per i poli di ricerca nazionali;

b.

59,4 milioni di franchi per i programmi nazionali di ricerca;

c.

29,6 milioni di franchi per le infrastrutture di ricerca e il coordinamento dei dati nell'ambito dell'iniziativa di promozione «Medicina personalizzata».

d.

12,4 milioni di franchi a titolo di finanziamento iniziale, per la digitalizzazione delle collezioni di scienze naturali, a favore della ricerca svizzera. Gli enti responsabili partecipano nella misura del 50 per cento.

RS 101 RS 420.1 FF 2020 3295

2019-2971

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Stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2021­2024. DF

FF 2020

Del limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati al massimo 451,1 milioni di franchi (valore indicativo) per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) sostenuti nell'ambito della promozione del Fondo nazionale svizzero. La compensazione forfettaria non deve superare il 15 per cento.

2

Art. 3

Stime del rincaro

Il limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (pari a 101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro: a.

2021: + 0,4 per cento;

b.

2022: + 0,6 per cento;

c.

2023: + 0,8 per cento;

d.

2024: + 1,0 per cento.

Art. 4

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2020

Consiglio nazionale, 16 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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