Deroghe a seguito della pandemia da COVID-191 alle disposizioni concernenti la validità dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità degli aeromobili in ambiente controllato del 6 maggio 2020

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

Oggetto:

Il certificato di revisione dell'aeronavigabilità è rilasciato conformemente al punto M.A.901 (a) dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/20142 o, se applicabile, al punto ML.A.901 (a) dell'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 dopo una revisione soddisfacente dell'aeronavigabilità. Il certificato di revisione dell'aeronavigabilità è valido un anno. Per gli aeromobili che si trovano in ambiente controllato, la validità del certificato può essere prorogata due volte, ogni volta per un anno. A causa delle restrizioni, in particolare restrizioni alla mobilità, adottate nel quadro della lotta alla pandemia da COVID-19, gli attori dell'aviazione spesso non possono più svolgere nei termini previsti le revisioni prescritte.

In stretta collaborazione con gli altri Stati membri dell'AESA, la Svizzera ha quindi richiesto una deroga che consenta una proroga supplementare dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità degli aeromobili in ambiente controllato.

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EASA Exemption Reference n. 711/20/0113 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione del 26 novembre 2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni.

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Basi giuridiche:

In virtù dell'accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo3, il regolamento (UE) 2018/11394 è stato recepito nel diritto svizzero. L'articolo 71 paragrafo 1 di detto regolamento consente all'UFAC, in quanto autorità competente, di concedere esenzioni dai singoli requisiti delle disposizioni esecutive degli atti delegati o degli atti di esecuzione, in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti.

Contenuto della decisione:

1.) Certificati di revisione dell'aeronavigabilità conformemente al punto M.A.901 (a) dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 nonché al punto ML.A.901 (a) dell'allegato Vter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 a) Il periodo di validità dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità degli aeromobili è prorogato di altri 6 mesi a condizione che essi siano già stati prorogati due volte e scadano prima del 31 luglio 2020.

b) Se, verso la fine del periodo di cui alla lettera a) precedente, l'Ufficio federale dell'aviazione civile giunge alla conclusione che permangono le ragioni della concessione di questa deroga, il periodo di validità del certificato può essere prorogato di altri 6 mesi, al massimo però fino al termine dell'applicazione della presente deroga il 19 novembre 2020.

c) La proroga del periodo di validità vale esclusivamente per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e che si trovano in ambiente controllato.

d) La proroga del periodo di validità vale esclusivamente per gli aeromobili per i quali i requisiti dei punti M.A.901 (b) e (j) o ML.A.901 (c) del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono soddisfatti e una revisione svolta in modo soddisfacente e completamente documentata è stata effettuata conformemente ai punti M.A.901 (k) o ML.A.903 (a) del regolamento (UE) n.

1321/2014.

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo; concluso il 21 giugno 1999; approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999; RS 0.748.127.192.68 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.

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2.) Dichiarazione delle organizzazioni che organizzano il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili interessati L'organizzazione (CAMO o CAO approvata conformemente alla parte M capitolo G, parte CAMO o parte CAO del regolamento (UE) n. 1321/2014) che organizza il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile interessato è tenuta a dichiarare all'Ufficio federale dell'aviazione civile l'applicazione della deroga nonché l'esistenza delle condizioni di cui ai numeri 1 a), c) e d) e di circostanze imprevedibili derivanti dalla pandemia da COVID-19. La dichiarazione deve precedere la scadenza del certificato di revisione dell'aeronavigabilità.

Destinatari:

Le presenti deroghe sono rivolte agli esercenti di aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e che si trovano in ambiente controllato nonché alle organizzazioni (CAMO o CAO) che organizzano il mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili.

Deposito pubblico:

La presente decisione viene notificata tramite pubblicazione sul Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Può inoltre essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisione Sicurezza tecnica.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve essere presentato in duplice copia, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura conferita a un eventuale rappresentante.

Con riferimento alla deroga del 20 marzo 2020

6 maggio 2020

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Christian Hegner

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