Legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus

Disegno

(Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, LFis-COVID-19) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 103 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 20202, decreta:

Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente legge disciplina:

1 2 3 4

a.

lo scopo delle fideiussioni solidali concesse secondo l'ordinanza del 25 marzo 20203 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (OFis-COVID-19) e gli impieghi dei fondi non ammessi per la durata di queste fideiussioni;

b.

l'ammortamento dei crediti garantiti secondo l'OFis-COVID-19 e i tassi d'interesse;

c.

i compiti delle quattro organizzazioni che concedono fideiussioni, riconosciute secondo la legge federale del 6 ottobre 20064 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, (organizzazioni che concedono fideiussioni) in materia di gestione, sorveglianza e disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni solidali di cui alla lettera a nonché i loro compiti in materia di prevenzione, lotta e del perseguimento degli abusi;

d.

la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi in relazione alla concessione di fideiussioni solidali e crediti;

e.

la copertura delle perdite e l'assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazione;

RS 101 FF 2020 7427 RS 951.261 RS 951.25

2020-2330

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f.

FF 2020

il trasferimento semplificato di crediti alla Banca nazionale svizzera (BNS) per il rifinanziamento dei mutuanti.

Sezione 2: Scopo della fideiussione solidale e impieghi non ammessi dei dei fondi nonché ammortamento e tassi d'interesse Art. 2

Scopo della fideiussione solidale e impieghi non ammessi dei fondi

La fideiussione solidale secondo l'OFis-COVID-195 serve a garantire un credito concesso per le esigenze di liquidità del mutuatario in seguito all'epidemia di COVID-19.

1

2

Sono esclusi per la durata della fideiussione solidale: a.

la distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e la restituzione di apporti di capitale;

b.

la concessione di prestiti o la restituzione di prestiti di soci o persone vicine; sono però ammessi: 1. il rifinanziamento di scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il credito garantito secondo l'OFisCOVID-19, 2. l'adempimento di obblighi nei confronti di una società del gruppo avente sede in Svizzera, cui il mutuatario si ricollega direttamente o indirettamente, che esistevano prima della nascita della fideiussione solidale, segnatamente di obblighi ordinari preesistenti di pagamento di interessi e di ammortamento;

c.

la restituzione di prestiti di gruppo mediante crediti ricevuti secondo l'OFisCOVID-19; è però ammesso segnatamente l'adempimento di obblighi ordinari preesistenti di pagamento di interessi e di ammortamento all'interno della struttura di un gruppo;

d.

il trasferimento di fondi derivanti da crediti garantiti secondo l'OFisCOVID-19 a una società del gruppo non avente sede in Svizzera, cui il mutuatario si ricollega direttamente o indirettamente; è però ammesso segnatamente l'adempimento di obblighi ordinari preesistenti di pagamento di interessi e di ammortamento all'interno della struttura di un gruppo.

Il mutuante e il mutuatario escludono per contratto un impiego dei fondi secondo il capoverso 2.

3

Il mutuatario non può trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dalla relazione di credito. Con il consenso del mutuante è tuttavia ammesso il trasferimento nel quadro di una ristrutturazione secondo la legge del 3 ottobre 20036 sulla fusione, sempre che la ristrutturazione sia legata al trasferimento di tutti gli attivi e passivi o almeno della 4

5 6

RS 951.261 RS 221.301

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parte essenziale dell'impresa del mutuatario, oppure a una trasformazione del mutuatario. L'organizzazione che concede fideiussioni è informata sulla ristrutturazione in forma scritta o per via elettronica.

Art. 3 1

Durata della fideiussione solidale e ammortamento dei crediti

Una fideiussione solidale dura al massimo cinque anni: a.

dalla firma dell'accordo di credito per un credito secondo l'articolo 3 OFisCOVID-197;

b.

dalla firma del contratto di fideiussione per un credito secondo l'articolo 4 OFis-COVID-19.

I crediti concessi secondo l'OFis-COVID-19 devono essere ammortizzati integralmente entro cinque anni.

2

Se l'ammortamento del credito entro il termine prescritto comporta gravi difficoltà per il mutuatario, con il consenso dell'organizzazione che concede fideiussioni il mutuante può prorogare adeguatamente il termine, ma al massimo fino a dieci anni, in base a un piano di ammortamento, se in tal modo è presumibilmente possibile ridurre i rischi finanziari per la Confederazione. Durante il periodo di proroga la fideiussione solidale resta valida.

3

Art. 4 1

Tassi d'interesse

Il tasso d'interesse ammonta: a.

allo 0,0 per cento annuo, per l'importo di credito garantito da una fideiussione solidale secondo l'articolo 3 OFis-COVID-198;

b.

allo 0,5 per cento annuo in caso di limite sul conto corrente e allo 0,5 per cento annuo in caso di anticipi con scadenza fissa, per l'importo di credito garantito da una fideiussione solidale secondo l'articolo 4 OFisCOVID-19;

c.

al tasso fissato nel contratto di credito, per l'importo di credito non garantito da una fideiussione solidale secondo l'OFis-COVID-19.

Su proposta del Dipartimento federale delle finanze (DFF), il Consiglio federale adegua ogni anno al 31 marzo i tassi d'interesse secondo il capoverso 1 lettere a e b agli sviluppi del mercato, la prima volta il 31 marzo 2021. Il tasso d'interesse secondo il capoverso 1 lettera a ammonta ad almeno lo 0,0 per cento e il tasso d'interesse secondo il capoverso 1 lettera b ad almeno lo 0,5 per cento. Il DFF consulta preventivamente le banche mutuanti.

2

7 8

RS 951.261 RS 951.261

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Sezione 3: Compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni e convenzione con la Confederazione Art. 5

Compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni

In relazione alle fideiussioni solidali concesse secondo l'OFis-COVID-199, le organizzazioni che concedono fideiussioni hanno i seguenti compiti: 1

2

a.

la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni;

b.

i compiti che sono loro assegnati in materia di prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi;

c.

i compiti previsti nella convenzione conclusa con la Confederazione.

Per adempiere i loro compiti possono: a.

prendere misure per chiarire i casi sospetti di abuso, in particolare negli scambi con i mutuanti e i mutuatari nonché con i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;

b.

avviare e condurre autonomamente procedimenti civili e penali;

c.

costituirsi accusatori privati in un procedimento penale; hanno tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Esercitano la loro attività con la necessaria diligenza, tutelando anche gli interessi della Confederazione.

3

Art. 6

Convenzione della Confederazione con le organizzazioni che concedono fideiussioni

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stipula con ogni organizzazione che concede fideiussioni una convenzione di diritto pubblico sulla concessione di fideiussioni per contrastare gli effetti economici dell'epidemia di COVID-19.

1

2

9

La convenzione disciplina in particolare: a.

il tipo e l'entità delle prestazioni fornite dall'organizzazione che concede fideiussioni in materia di gestione, sorveglianza e disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni nonché le modalità del ricorso a terzi;

b.

l'indennizzo per le prestazioni di cui alla lettera a nonché per l'aumento delle risorse amministrative e il ricorso a terzi;

c.

le disposizioni concernenti i rapporti periodici, i controlli di qualità, la stesura del preventivo e la contabilità;

d.

la documentazione relativa alle perdite necessaria per il conteggio;

e.

la garanzia della comunicazione dei dati personali e delle informazioni; RS 951.261

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f.

le condizioni alle quali si deve sporgere una denuncia penale o rinunciarvi;

g.

i dettagli relativi al consenso alla postergazione del credito e al pagamento anticipato della fideiussione secondo l'articolo 7;

h.

i dettagli relativi alla gestione dei crediti secondo l'articolo 8;

i.

il coinvolgimento dell'organizzazione che concede fideiussioni nella prevenzione, nella lotta e nel perseguimento degli abusi secondo l'articolo 10;

j.

i dettagli delle prescrizioni imposte ai mutuanti in merito all'obbligo di informazione secondo l'articolo 11 capoverso 3;

k.

la procedura in caso di controversie;

l.

la durata minima della convenzione e le successive possibilità di recesso.

Sezione 4: Gestione, sorveglianza e disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni solidali nonché prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi Art. 7

Postergazione del credito e pagamento anticipato della fideiussione solidale

La dichiarazione da parte del mutuante di postergazione parziale o integrale di un credito garantito secondo l'OFis-COVID-1910 è valida soltanto se l'organizzazione che concede fideiussioni ha previamente acconsentito a tale postergazione.

1

L'organizzazione che concede fideiussioni può acconsentire a una postergazione del credito nell'ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento della parte essenziale dell'impresa e di una liquidazione iscritta nel registro di commercio, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 2

a.

esiste un piano di risanamento o di liquidazione;

b.

la postergazione del credito riduce presumibilmente i rischi finanziari per la Confederazione;

c.

si delinea una ripresa finanziaria del mutuatario, in quanto: 1. altri creditori rinunciano in misura considerevole ai loro crediti, o 2. riceve nuovi fondi di entità considerevole per il finanziamento.

L'organizzazione che concede fideiussioni può concordare con il mutuante anche il pagamento anticipato della fideiussione se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2.

3

Al fine di uniformare la prassi delle organizzazioni che concedono fideiussioni o di tutelare gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia di postergazione del credito e pagamento anticipato delle fideiussioni.

4

10

RS 951.261

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Art. 8

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Gestione dei crediti trasferiti all'organizzazione che concede fideiussioni

Dopo l'escussione della fideiussione da parte del mutuante o il pagamento anticipato della fideiussione, nel gestire il credito che le è stato trasferito l'organizzazione che concede fideiussioni adotta tutte le misure necessarie per recuperare l'importo versato al mutuante, in particolare: 1

a.

riscuote le pretese pecuniarie;

b.

respinge le pretese pecuniarie infondate; e

c.

gestisce gli attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 2, l'organizzazione che concede fideiussioni ha la possibilità di postergare parzialmente o integralmente il credito anche dopo l'escussione della fideiussione da parte del mutuante o il pagamento anticipato della fideiussione.

2

Se nel singolo caso tale postergazione è considerata inadeguata ai fini di un risanamento durevole del mutuatario, l'organizzazione che concede fideiussioni può, alle stesse condizioni, rinunciare parzialmente al proprio credito.

3

Nell'ambito di una procedura concordataria, su richiesta del mutuatario l'organizzazione che concede fideiussioni può partecipare alle spese per l'onorario del commissario (art. 293b e 295 della legge federale dell'11 aprile 188911 sulla esecuzione e sul fallimento) fino a un importo massimo di 100 000 franchi se in tal modo i rischi finanziari per la Confederazione presumibilmente non aumentano in maniera significativa.

4

Se l'esazione dei crediti appare priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese dell'organizzazione che concede fideiussioni risultano sproporzionati rispetto all'importo scoperto, l'organizzazione che concede fideiussioni può: 5

a.

rinunciare, nei confronti del mutuatario, a far valere il credito che le è stato trasferito;

b.

accettare un concordato con il mutuatario;

c.

cedere al mutuatario attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.

Al fine di uniformare la prassi delle organizzazioni che concedono fideiussioni o di tutelare gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia di gestione dei crediti trasferiti alle organizzazioni che concedono fideiussioni.

6

Art. 9

Ricorso a terzi da parte dell'organizzazione che concede fideiussioni

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'organizzazione che concede fideiussioni può ricorrere a terzi. Il ricorso a terzi deve essere disciplinato contrattualmente ed essere 1

11

RS 281.1

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conforme alle condizioni di mercato usuali. L'organizzazione che concede fideiussioni deve scegliere, istruire e sorvegliare accuratamente i terzi cui fa ricorso.

L'organizzazione che concede fideiussioni può mettere a disposizione dei terzi cui fa ricorso tutti i dati personali e tutte le informazioni secondo l'articolo 11 di cui essi necessitano per adempiere i loro compiti. Impone loro gli stessi obblighi di mantenimento del segreto cui essa stessa è sottoposta.

2

Art. 10

Prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi

Ai fini della prevenzione, della lotta e del perseguimento degli abusi, il DEFR collabora con il DFF, il Controllo federale delle finanze (CDF), gli altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni e le organizzazioni che concedono fideiussioni.

Art. 11

Trattamento, collegamento e comunicazione di dati personali e informazioni

Le organizzazioni che concedono fideiussioni, i mutuanti, i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il CDF e la BNS possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi i dati personali e le informazioni di cui necessitano per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative ai crediti e alle fideiussioni secondo l'OFis-COVID-1912 e la presente legge nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi.

1

L'organizzazione che concede fideiussioni può raccogliere i dati personali e le informazioni di cui necessita per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative ai crediti e alle fideiussioni secondo l'OFis-COVID-19 e la presente legge nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. I mutuatari e i loro uffici di revisione nonché le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie, come pure i mutuanti, sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

2

I mutuanti informano le organizzazioni che concedono fideiussioni, almeno a cadenza semestrale, conformemente alle loro prescrizioni e mediante il sistema di trattamento dei dati da esse gestito, sullo stato dei crediti garantiti secondo l'OFisCOVID-19 nonché sugli arretrati relativi agli ammortamenti e ai pagamenti di interessi. Le organizzazioni che concedono fideiussioni sottopongono il proprio sistema di trattamento dei dati a verifiche regolari per accertare che rispetti i requisiti riconosciuti in materia di sicurezza dei dati. Al riguardo il mutuatario non ha alcun obbligo di verifica e non si assume alcuna responsabilità.

3

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e il CDF possono richiedere in qualsiasi momento alle organizzazioni che concedono fideiussioni i dati personali e le informazioni di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti di controllo, contabilità e sorveglianza.

4

12

RS 951.261

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FF 2020

Il segreto bancario, fiscale, d'ufficio, statistico o delle revisioni non può essere invocato per il trattamento, il collegamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni di cui al presente articolo.

5

Art. 12 1

Statistiche; limitazione dell'accesso a dati personali e informazioni

La SECO pubblica regolarmente statistiche, in particolare relative a: a.

numero e volume dei crediti garantiti secondo l'OFis-COVID-1913;

b.

numero e volume delle fideiussioni escusse e di quelle pagate anticipatamente.

Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 11, non sono resi accessibili i dati personali e le informazioni che contengono quanto segue: 2

a.

l'identità e le coordinate bancarie delle imprese e delle persone che richiedono e ricevono un credito;

b.

gli importi concessi o rifiutati alle singole imprese e persone.

Sezione 5: Assunzione delle perdite da fideiussioni e delle spese amministrative da parte della Confederazione Art. 13

Assunzione delle perdite da fideiussioni da parte della Confederazione

La Confederazione si assume le perdite da fideiussioni subite dalle organizzazioni che concedono fideiussioni in relazione ai crediti garantiti secondo l'OFisCOVID-1914.

1

Gli elementi determinanti per il calcolo delle perdite che la Confederazione si assume sono il credito garantito secondo l'articolo 3 capoverso 1 o 4 capoverso 5 OFis-COVID-19, una volta dedotti gli ammortamenti versati, e l'interesse annuo garantito secondo detti articoli.

2

Art. 14

Assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazione

La Confederazione si assume le spese amministrative sostenute dalle organizzazioni che concedono fideiussioni per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni concesse secondo l'OFis-COVID-1915 nonché quelle per la gestione dei crediti ad esse trasferiti e degli attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno in relazione ai crediti concessi secondo detta ordinanza.

1

2

Le spese amministrative comprendono anche le spese per:

13 14 15

RS 951.261 RS 951.261 RS 951.261

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a.

il commissario di cui all'articolo 8 capoverso 4;

b.

il ricorso a terzi di cui all'articolo 9;

c.

la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi di cui all'articolo 10.

Se un'organizzazione che concede fideiussioni distribuisce un eventuale avanzo netto ai proprietari, nel corso dell'anno successivo la Confederazione riduce la sua partecipazione alle spese amministrative dell'organizzazione interessata di un importo pari all'avanzo netto distribuito.

3

Art. 15

Anticipi

La Confederazione versa anticipi dell'80 per cento al massimo delle spese amministrative e dei contributi per la copertura delle perdite previsti annualmente. Essa può compensare le pretese pecuniarie nei confronti dell'organizzazione che concede fideiussioni con le pretese di quest'ultima in materia di assunzione delle spese amministrative e dei contributi per la copertura delle perdite.

Art. 16

Versamento degli importi di credito recuperati

L'organizzazione che concede fideiussioni versa semestralmente alla Confederazione gli importi di credito recuperati.

1

Può dedurre dagli importi di credito recuperati le spese usuali sul mercato sostenute per il recupero, ad eccezione delle spese amministrative di cui all'articolo 14.

2

Art. 17

Fissazione dei contributi per l'assunzione delle perdite da fideiussioni e delle spese amministrative

La SECO fissa l'importo dei contributi per l'assunzione delle perdite da fideiussioni e delle spese amministrative delle organizzazioni che concedono fideiussioni.

1

A tal fine le organizzazioni che concedono fideiussioni presentano regolarmente alla SECO i loro conteggi e altri documenti di cui necessita per fissare l'importo.

2

Art. 18

Rapporti al Consiglio federale

Il DEFR informa regolarmente il Consiglio federale sugli impegni della Confederazione e fornisce analisi sul ricorso alle fideiussioni solidali secondo la presente legge.

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Sezione 6: Trasferimento semplificato dei crediti per il rifinanziamento da parte della BNS Art. 19

Requisiti formali

La cessione alla BNS dei crediti garantiti secondo l'OFis-COVID-1916 e di altri crediti di un mutuante nonché il loro ritrasferimento al mutuante stesso non richiedono nessuna forma particolare per la loro validità. La BNS disciplina i dati da trasmettere e la modalità di trasmissione.

1

Il credito è considerato validamente trasferito alla BNS nel momento in cui questa lo registra nei propri sistemi.

2

Per il ritrasferimento del credito al mutuante fa stato il momento in cui la BNS registra il ritrasferimento del credito o elimina il credito nei propri sistemi.

3

La BNS conferma al mutuante il totale dei crediti trasferiti. Queste conferme hanno valore puramente dichiarativo.

4

Art. 20

Diritti di prelazione e diritti accessori

Tutti i diritti di prelazione e i diritti accessori legati ai crediti trasferiti passano, nel momento della cessione, alla BNS o, nel momento del ritrasferimento, al mutuante, a prescindere da disposizioni contrattuali o legali contrarie. Questo vale in particolare per le fideiussioni solidali concesse secondo l'OFis-COVID-1917.

Art. 21

Obbligo e diritto di informazione

Indipendentemente da eventuali obblighi contrattuali o legali di mantenimento del segreto, il mutuante è tenuto a trasmettere alla BNS le informazioni concernenti i crediti ceduti e a mettere a sua disposizione, su richiesta, tutti i documenti rilevanti, compresi i contratti di credito.

1

La BNS può inoltre richiedere ai mutuatari, alle organizzazioni che concedono fideiussioni e ai servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei propri crediti.

2

Sezione 7: Responsabilità, compiti dell'ufficio di revisione, eccedenza dei debiti e disposizione penale Art. 22

Responsabilità

I membri dell'organo superiore di amministrazione o di direzione nonché tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione del mutuatario rispondono personalmente e in solido verso i creditori dell'impresa, del mutuante, dell'orga16 17

RS 951.261 RS 951.261

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nizzazione che concede fideiussioni e della Confederazione dei danni da essi causati in violazione delle disposizioni dell'articolo 2 capoverso 2.

Art. 23

Compiti dell'ufficio di revisione

Qualora, nell'ambito della revisione limitata o ordinaria del conto annuale o di gruppo, riscontri la violazione di una delle disposizioni dell'articolo 2 capoverso 2, l'ufficio di revisione del mutuatario impartisce a quest'ultimo un termine ragionevole per ripristinare la situazione conforme. Se questa non è ripristinata entro il termine impartito, l'ufficio di revisione deve informare la competente organizzazione che concede fideiussioni.

Art. 24

Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)18 e del calcolo dell'eccedenza dei debiti secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO, i crediti garantiti secondo l'articolo 3 OFis-COVID-1919 non sono considerati capitale di terzi.

1

Il capoverso 1 si applica per analogia a tutte le forme giuridiche soggette all'avviso legale obbligatorio in caso di perdita di capitale e di eccedenza dei debiti secondo l'articolo 725 CO.

2

Art. 25

Disposizione penale

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque abbia ottenuto un credito secondo l'OFis-COVID-1920 fornendo intenzionalmente informazioni false oppure violi una o più disposizioni dell'articolo 2 capoverso 2. È fatta salva l'esistenza di un reato più grave secondo il Codice penale21.

1

Il perseguimento penale per le contravvenzioni secondo la presente legge si prescrive in sette anni. Questo termine di prescrizione si applica anche alle infrazioni all'OFis-COVID-19, a condizione che il termine di prescrizione dell'azione non sia ancora scaduto all'entrata in vigore della presente legge.

2

Gli impiegati della SECO e dell'organizzazione che concede fideiussioni hanno il diritto di denunciare alle autorità di perseguimento penale o al CDF le contravvenzioni secondo la presente legge e l'OFis-COVID-19 che hanno constatato o che sono state loro segnalate nell'ambito della loro attività.

3

18 19 20 21

RS 220 RS 951.261 RS 951.261 RS 311.0

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FF 2020

Sezione 8: Disposizioni finali Art. 26

Mantenimento delle fideiussioni e delle condizioni quadro

L'abrogazione dell'OFis-COVID-1922 e l'entrata in vigore della presente legge non pregiudicano né la validità delle fideiussioni concesse secondo l'OFisCOVID-19 né le condizioni quadro per i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi secondo l'allegato 1 della medesima ordinanza.

1

Se, dopo l'entrata in vigore della presente legge, i fondi sono impiegati per nuovi investimenti e tale impiego non era ammesso secondo l'OFis-COVID-19 ma è ammesso secondo la presente legge, esso non costituisce più una violazione del contratto da parte del mutuatario.

2

Art. 27

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 18 giugno 201023 sul numero d'identificazione delle imprese Art. 11 cpv. 3, secondo periodo ... Fino all'abrogazione della legge del ...24 sulle fideiussioni solidali COVID-19, l'UST pubblica in Internet i dati relativi alle caratteristiche di base di tutte le unità IDI senza la loro autorizzazione.

3

2. Legge del 17 dicembre 201025 sull'organizzazione della Posta Art. 3 cpv. 3, secondo periodo ... Ha la facoltà di mantenere in essere i crediti concessi secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 25 marzo 202026 sulle fideiussioni solidali COVID-19 al massimo fino al loro ammortamento integrale secondo l'articolo 3 della legge del ...27 sulle fideiussioni solidali COVID-19.

3

22 23 24 25 26 27

RS 951.261 RS 431.03 RS ...

RS 783.1 RS 951.261 RS ...

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3. Legge del 3 ottobre 200328 sulla Banca nazionale Titolo prima dell'art. 49

Sezione 6: Obbligo di tutelare il segreto, trattamento di dati personali nonché scambio di informazioni e responsabilità Art. 49a

Trattamento di dati personali

Per adempiere i propri compiti legali, la Banca nazionale può trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione.

Art. 28

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

1

Fatto salvo il capoverso 3, entra in vigore il [giorno seguente alla sua adozione/1° gennaio 2021] con effetto sino al 31 dicembre 2032; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

2

3

L'articolo 12 capoverso 2 entra retroattivamente in vigore il 25 marzo 2020.

28

RS 951.11

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