Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere Proroga e modifica del 2 dicembre 2020 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010, del 6 dicembre 2012, del 30 agosto 2013, del 20 ottobre 2016, del 17 ottobre 2017 e del 15 febbraio 20181 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate di obbligatorietà generale: Art. 37 n. 37.1 37.1

Le parti contraenti possono concordare i seguenti sistemi di retribuzione: ­

salario fisso;

­

salario di base con partecipazione al fatturato;

­

partecipazione al fatturato senza salario di base.

Il fatturato si calcola al netto dell'IVA.

Art. 49 n. 3 lett. f 49.3

1

Alla CP spettano in particolare i seguenti compiti: f) informa sul tenore del CCL; in caso di divergenze d'opinione fra singoli datori di lavoro e lavoratori essa funge da mediatore.

FF 2010 2577, 2012 8579, 2013 6167, 2016 7265, 2017 4981, 2018 797

2020-3442

8311

FF 2020

Appendice 1

Tabelle del salario di base23 1. Lavoratore qualificato (art. 39.1) per un'occupazione al 100% 01.01.2021 ­ 31.12.2021

01.01.2022 ­ 31.12.2022

Anno di servizio

Salario di base

Salario annuo

Salario di base

Salario annuo

1o*

CHF 3 800.­

CHF 45 600.­

CHF 3 800.­

CHF 45 600.­

2o*

CHF 3 800.­

CHF 45 600.­

CHF 3 800.­

CHF 45 600.­

3o

CHF 3 850.­

CHF 46 200.­

CHF 3 850.­

CHF 46 200.­

4o

CHF 3 925.­

CHF 47 100.­

CHF 3 925.­

CHF 47 100.­

5o

CHF 4 000.­

CHF 48 000.­

CHF 4 030.­

CHF 48 360.­

* ai sensi dell'art. 40.3, possibilità di riduzione

2. Lavoratore con formazione empirica (art. 39.2) per un'occupazione al 100%

01.01.2021 ­ 31.12.2021

01.01.2022 ­ 31.12.2022

Anno di servizio

Salario di base

Salario annuo

Salario di base

Salario annuo

1o

non determinato

non determinato

non determinato non determinato

2o

CHF 3 420.­

CHF 41 040.­

CHF 3 420.­

CHF 41 040.­

3o

CHF 3 550.­

CHF 42 600.­

CHF 3 550.­

CHF 42 600.­

4o

CHF 3 800.­

CHF 45 600.­

CHF 3 800.­

CHF 45 600.­

5o

CHF 3 900.­

CHF 46 800.­

CHF 3 930.­

CHF 47 160.­

3. Lavoratore non qualificato (art. 39.3) per un'occupazione al 100% 01.01.2021 ­ 31.12.2021

01.01.2022 ­ 31.12.2022

Anno di servizio

Salario di base

Salario annuo

Salario di base

Salario annuo

1o

CHF 3 350.­

CHF 40 200.­

CHF 3 420.­

CHF 41 040.­

2o

CHF 3 420.­

CHF 41 040.­

CHF 3 420.­

CHF 41 040.­

2

3

Nel Cantone di Neuchâtel si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

Nel Cantone di Ginevra si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

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FF 2020

01.01.2021 ­ 31.12.2021

01.01.2022 ­ 31.12.2022

Anno di servizio

Salario di base

Salario annuo

Salario di base

Salario annuo

3o

CHF 3 550.­

CHF 42 600.­

CHF 3 550.­

CHF 42 600.­

4o

CHF 3 700.­

CHF 44 400.­

CHF 3 700.­

CHF 44 400.­

5o

CHF 3 800.­

CHF 45 600.­

CHF 3 830.­

CHF 45 960.­

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

2 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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