Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere Proroga e modifica del 2 dicembre 2020 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010, del 6 dicembre 2012, del 30 agosto 2013, del 20 ottobre 2016, del 17 ottobre 2017 e del 15 febbraio 20181 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, è prorogata.
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate di obbligatorietà generale: Art. 37 n. 37.1 37.1
Le parti contraenti possono concordare i seguenti sistemi di retribuzione:
salario fisso;
salario di base con partecipazione al fatturato;
partecipazione al fatturato senza salario di base.
Il fatturato si calcola al netto dell'IVA.
Art. 49 n. 3 lett. f 49.3
1
Alla CP spettano in particolare i seguenti compiti: f) informa sul tenore del CCL; in caso di divergenze d'opinione fra singoli datori di lavoro e lavoratori essa funge da mediatore.
FF 2010 2577, 2012 8579, 2013 6167, 2016 7265, 2017 4981, 2018 797
2020-3442
8311
FF 2020
Appendice 1
Tabelle del salario di base23 1. Lavoratore qualificato (art. 39.1) per un'occupazione al 100% 01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022
Anno di servizio
Salario di base
Salario annuo
Salario di base
Salario annuo
1o*
CHF 3 800.
CHF 45 600.
CHF 3 800.
CHF 45 600.
2o*
CHF 3 800.
CHF 45 600.
CHF 3 800.
CHF 45 600.
3o
CHF 3 850.
CHF 46 200.
CHF 3 850.
CHF 46 200.
4o
CHF 3 925.
CHF 47 100.
CHF 3 925.
CHF 47 100.
5o
CHF 4 000.
CHF 48 000.
CHF 4 030.
CHF 48 360.
* ai sensi dell'art. 40.3, possibilità di riduzione
2. Lavoratore con formazione empirica (art. 39.2) per un'occupazione al 100%
01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022
Anno di servizio
Salario di base
Salario annuo
Salario di base
Salario annuo
1o
non determinato
non determinato
non determinato non determinato
2o
CHF 3 420.
CHF 41 040.
CHF 3 420.
CHF 41 040.
3o
CHF 3 550.
CHF 42 600.
CHF 3 550.
CHF 42 600.
4o
CHF 3 800.
CHF 45 600.
CHF 3 800.
CHF 45 600.
5o
CHF 3 900.
CHF 46 800.
CHF 3 930.
CHF 47 160.
3. Lavoratore non qualificato (art. 39.3) per un'occupazione al 100% 01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022
Anno di servizio
Salario di base
Salario annuo
Salario di base
Salario annuo
1o
CHF 3 350.
CHF 40 200.
CHF 3 420.
CHF 41 040.
2o
CHF 3 420.
CHF 41 040.
CHF 3 420.
CHF 41 040.
2
3
Nel Cantone di Neuchâtel si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).
Nel Cantone di Ginevra si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
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FF 2020
01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022
Anno di servizio
Salario di base
Salario annuo
Salario di base
Salario annuo
3o
CHF 3 550.
CHF 42 600.
CHF 3 550.
CHF 42 600.
4o
CHF 3 700.
CHF 44 400.
CHF 3 700.
CHF 44 400.
5o
CHF 3 800.
CHF 45 600.
CHF 3 830.
CHF 45 960.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
2 dicembre 2020
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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