13 Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione
Disegno
(LPRI) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20201, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue: Art. 33 cpv. 1 lett. f 1
La Confederazione può sostenere il parco svizzero dell'innovazione mediante: f.
altre misure indispensabili al successo dei parchi dell'innovazione che non possono essere realizzate attraverso la promozione ordinaria di cui all'articolo 7 capoverso 1, in particolare prestiti senza interessi limitati nel tempo, altre modalità di finanziamento appropriate o sussidi alle spese d'esercizio dell'istituzione responsabile di cui al capoverso 2 lettera b.
Art. 36 lett. e L'Assemblea federale stabilisce per un periodo pluriennale, mediante decreto federale semplice: e.
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il limite di spesa per le spese d'esercizio dell'istituzione responsabile del parco svizzero dell'innovazione di cui all'articolo 33 capoverso 2 lettera b.
FF 2020 3295 RS 420.1
2019-3053
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Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2020