Termine di referendum: 14 gennaio 2021
Legge federale concernente il rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo del 25 settembre 2020
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 93 e 130 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20192, decreta:
Art. 1
Principio
Alle economie domestiche di tipo privato di cui all'articolo 69a e alle collettività di cui all'articolo 69c della legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione (LRTV) è concesso un rimborso forfettario per compensare l'imposta sul valore aggiunto riscossa dal 2010 al 2015 sul canone di ricezione radiotelevisivo.
Art. 2
Importo, forma e periodo del rimborso
Il rimborso ammonta a 50 franchi per economia domestica di tipo privato e collettività.
1
È concesso esclusivamente sotto forma di accredito unico su una fattura del canone radiotelevisivo per le economie domestiche di tipo privato e le collettività emessa dall'organo di riscossione di cui all'articolo 69d LRTV4.
2
Gli accrediti sono effettuati durante un periodo di 12 mesi sulla prima fattura dell'economia domestica di tipo privato o della collettività. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) fissa l'inizio del suddetto periodo.
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RS ...
1 RS 101 2 FF 2019 6791 3 RS 784.40 4 RS 784.40 2019-0325
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Rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo. LF
Art. 3
FF 2020
Pretese di restituzione
Le pretese di restituzione dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sul canone per la ricezione privata sono escluse.
1
Le domande di restituzione sulle quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è ancora stata presa una decisione passata in giudicato diventano caduche.
2
Le pretese di restituzione delle imprese che hanno pagato il canone per la ricezione professionale o commerciale e non hanno fatto valere la deduzione dell'imposta precedente restano valide. L'UFCOM mette a disposizione una procedura semplificata per il trattamento delle domande e può offrire un'indennità forfettaria alle imprese che ne hanno diritto.
3
Art. 4
Finanziamento
La Confederazione sopperisce con le proprie risorse generali alle minori entrate risultanti dagli accrediti.
Art. 5
Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3
La presente legge ha effetto per tre anni dall'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020
Consiglio nazionale, 25 settembre 2020
Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol
La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 6 ottobre 20205 Termine di referendum: 14 gennaio 2021
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FF 2020 6941
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