Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Disegno

(Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20201, decreta: I La legge del 20 giugno 20032 sul trasferimento dei beni culturali è modificata come segue: Art. 2 cpv. 5 5 L'importazione,

il transito o l'esportazione sono illeciti se violano una convenzione secondo l'articolo 7 o un provvedimento secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a.

Titolo prima dell'art. 4a

Sezione 3: Importazione, transito ed esportazione Art. 4a

Dichiarazione doganale

Chi importa, fa transitare o esporta beni culturali secondo l'articolo 2 capoverso 1 deve dichiararlo alla dogana.

Titolo prima dell'art. 5 Abrogato

1 2

FF 2020 2813 RS 444.1

2019-3877

2965

Legge sul trasferimento dei beni culturali

FF 2020

Art. 24 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, cbis e d, nonché 3 Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

c.

importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali;

cbis. al momento dell'importazione, del transito o dell'esportazione di beni culturali omette informazioni o fornisce dati inesatti nella dichiarazione doganale; d.

esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale.

3 Chi

ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria.

Art. 25 cpv. 3 Abrogato Art. 28, primo periodo I beni culturali e valori patrimoniali confiscati secondo gli articoli 69­72 del Codice penale3 sono devoluti alla Confederazione. ...

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

RS 311.0

2966