Decreto federale sul programma di legislatura 2019­2023 del 21 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1; visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 gennaio 20203, decreta:

Sezione 1: Indirizzi politici Art. 1 Nella legislatura 2019­2023 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti; ai fini della loro attuazione sono presi in considerazione anche gli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19: 1.

La Svizzera assicura la sua prosperità e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile (sezione 2).

2.

La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la collaborazione internazionale (sezione 3).

3.

La Svizzera si adopera per la sicurezza, si impegna per la protezione del clima e delle basi naturali della vita e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale (sezione 4).

Sezione 2: La Svizzera assicura la sua prosperità e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile Art. 2

Obiettivo 1: la Svizzera provvede all'equilibrio delle finanze federali e a un ordinamento finanziario stabile

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

1 2 3

RS 101 RS 171.10 FF 2020 1565

2019-2245

7365

FF 2020

1.

Adozione del messaggio relativo alla legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione (riforme strutturali).

2.

Adozione del rapporto concernente il riesame della ripartizione dei compiti e della responsabilità finanziaria tra Confederazione e Cantoni (progetto relativo alla ripartizione dei compiti II).

3.

Il Consiglio federale sottopone al Parlamento un messaggio concernente la gestione delle spese straordinarie connesse con la COVID-19 che non preveda il ricorso ad aumenti delle imposte o a programmi di sgravio.

Art. 3

Obiettivo 2: la Confederazione fornisce le sue prestazioni statali in modo efficiente e il più possibile digitale

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 4.

Adozione del messaggio relativo alla legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione.

5.

Attuazione della «Strategia di e-government Svizzera 2020­2023».

6.

Adozione del messaggio concernente la revisione totale della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane.

7.

Adozione della strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2020­2023.

8.

Introduzione di una verifica periodica dei compiti della Confederazione.

Art. 4

Obiettivo 3: la Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più possibile stabili nonché che promuovano l'innovazione nell'era digitale e promuove il potenziale della manodopera indigena

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 9.

Adozione del messaggio concernente la modifica dell'imposta preventiva (rafforzamento del mercato dei capitali di terzi).

10. Adozione del messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero 5 (Successione d'imprese).

11. Adozione del messaggio concernente la legge federale sullo sgravio amministrativo delle imprese.

12. Adozione del messaggio concernente il rafforzamento della piazza economica svizzera.

13. Adozione del messaggio concernente l'introduzione dell'imposizione individuale.

14. Adozione del messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2024­2027.

4 5

RS 631.0 RS 210

7366

FF 2020

15. Adozione del rapporto sulla Strategia per una piazza finanziaria e fiscale svizzera competitiva.

16. Elaborazione di una strategia per la messa in atto di una governance digitale solida sul piano nazionale e internazionale, che sfrutti le opportunità offerte dalla digitalizzazione e riduca al minimo i rischi per la democrazia, la protezione dei dati e la sicurezza, in particolare quelli derivanti dai megadati.

17. Adozione di una strategia nazionale, con la collaborazione dei Cantoni, che assicuri la conciliabilità tra famiglia e lavoro.

Art. 5

Obiettivo 4: la Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce all'economia svizzera l'accesso ai mercati internazionali e al mercato interno dell'UE

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 18. Adozione dell'ordinanza concernente l'attuazione di Basilea III finale: modifica dell'ordinanza del 1° giugno 20126 sui fondi propri.

19. Discussione di principio sulle sfide fiscali dell'economia digitalizzata ­ Progetto OCSE per misure consensuali e a lungo termine.

20. Adozione del messaggio concernente la modifica delle basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni.

Art. 6

Obiettivo 5: la Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione e sfrutta le opportunità offerte dalla digitalizzazione

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 21. Ulteriore sviluppo della strategia «Svizzera digitale».

22. Adozione del Piano direttore per il rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina 2020­2025.

23. Adozione del messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione per gli anni 2021­2024 (messaggio ERI).

24. Elaborazione di una strategia che incentivi la conservazione e la creazione di posti di apprendistato.

25. Adozione del messaggio concernente il finanziamento della partecipazione svizzera alle misure dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021­2027 (pacchetto Orizzonte).

26. Adozione del messaggio concernente il finanziamento della partecipazione a pieno titolo della Svizzera al Programma dell'UE per l'istruzione, la gioventù e lo sport negli anni 2021­2027 (Erasmus+).

6

RS 952.03

7367

FF 2020

27. Mandato negoziale per la partecipazione della Svizzera alle misure dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021­2027 (pacchetto Orizzonte).

28. Mandato negoziale per l'associazione della Svizzera al programma di formazione europeo 2021­2027 (Erasmus).

29. Elaborazione di una strategia di inclusione e di promozione dell'accesso senza barriere grazie alle opportunità offerte dalla digitalizzazione.

30. Adozione di una strategia concernente il lancio di programmi globali di formazione e di ricerca.

Art. 7

Obiettivo 6: la Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e TIC siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 31. Adozione del messaggio concernente il limite di spesa 2024­2027 per le strade nazionali, la fase di potenziamento 2023 e il credito d'impegno.

32. Adozione del messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici dell'infrastruttura ferroviaria nonché degli impianti privati per il traffico merci ferroviario negli anni 2021­2024.

33. Adozione del Piano settoriale dei trasporti, Parte programmatica.

34. Garanzia di una dotazione di base ottimale di infrastrutture TIC (Tecnologie d'informazione e di telecomunicazione) in tutte le regioni della Svizzera.

Sezione 3: La Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la collaborazione internazionale Art. 8

Obiettivo 7: la Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 35. Adozione del rapporto sulla promozione del plurilinguismo in seno all'Amministrazione federale.

36. Adozione del messaggio concernente la promozione della cultura per il periodo 2021­2024 (Messaggio sulla cultura 2021­2024).

37. Adozione del messaggio concernente la formazione politica delle giovani generazioni, con la collaborazione dei Cantoni.

38. Adozione del piano d'azione per la promozione del plurilinguismo e delle lezioni sulla lingua e la cultura d'origine, con la collaborazione dei Cantoni.

7368

FF 2020

39. Adozione del rapporto sulle condizioni generali di un'esposizione nazionale.

40. Mandato negoziale per la partecipazione della Svizzera al programma culturale dell'UE 2021­2027 (CreativeEurope).

Art. 9

Obiettivo 8: la Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei sessi

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 41. Adozione di una Strategia nazionale per la parità tra donne e uomini 2020­ 2023.

42. Adozione di un piano d'intervento nazionale per l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

43. Adozione del messaggio concernente l'agevolazione della conciliabilità tra famiglia e lavoro, con la collaborazione dei Cantoni.

Art. 10

Obiettivo 9: la Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 44. Adozione del messaggio concernente la riforma della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

45. Adozione di un rapporto sulle ripercussioni a lungo termine dello sviluppo demografico sui rapporti tra le generazioni nonché sui diversi ambiti della politica, comprensivo di un elenco dei relativi settori d'intervento.

Art. 11

Obiettivo 10: la Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e finanziariamente sopportabile, di un contesto di promozione della salute e di un sistema di prevenzione efficace

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 46. Adozione del messaggio concernente la revisione parziale della legge federale del 18 marzo 19948 sull'assicurazione malattie: misure di contenimento dei costi ­ pacchetto 2; e attuazione della revisione parziale della LAMal: misure di contenimento dei costi ­ pacchetto 1.

47. Adozione di un avamprogetto di modifica della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie).

48. Adozione di un piano d'intervento per l'attuazione della trasformazione digitale nel settore della sanità.

7 8

RS 831.40 RS 832.10

7369

FF 2020

49. Adozione di misure che garantiscano a lungo termine l'approvvigionamento di agenti terapeutici.

50. Adozione del messaggio concernente l'introduzione della carta elettronica del paziente.

Art. 12

Obiettivo 11: la Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare la cooperazione multilaterale, intensifica in modo mirato il proprio impegno nella collaborazione internazionale e si adopera a favore di condizioni generali ottimali quale Stato ospitante di organizzazioni internazionali

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 51. Adozione della strategia di politica estera 2020­2023.

52. Adozione del messaggio sulla strategia concernente la cooperazione internazionale 2021­2024.

53. Adozione del messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospitante nel periodo 2024­2027.

Art. 13

Obiettivo 12: la Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 54. Adozione del messaggio sull'Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE.

Sezione 4: La Svizzera si adopera per la sicurezza, si impegna per la protezione del clima e delle basi naturali della vita e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale Art. 14

Obiettivo 13: la Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 55. Decisioni del Consiglio federale circa il recepimento di diversi sviluppi dell'acquis di Schengen e Dublino, previo adempimento dei necessari requisiti costituzionali.

56. Adozione del messaggio relativo alla conclusione di un accordo aggiuntivo con l'UE relativo al regolamento UE che istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) e adozione del messaggio relativo al recepimento di tale regolamento.

7370

FF 2020

Art. 15

Obiettivo 14: la Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 57. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 20 giugno 20039 sui profili del DNA.

58. Adozione del messaggio concernente l'approvazione degli accordi con l'UE su Prüm ed Eurodac nonché dell'accordo con gli Stati Uniti per rafforzare la cooperazione al fine di prevenire e combattere crimini gravi.

Art. 16

Obiettivo 15: la Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 59. Adozione del rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera.

60. Adozione del rapporto «Analisi e valutazione globali dei rischi per la Svizzera».

61. Adozione dei messaggi sull'esercito 2020, 2021, 2022 e 2023.

62. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge militare del 3 febbraio 199510 e dell'organizzazione dell'esercito del 18 marzo 201611.

63. Aggiornamento della Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche.

64. Ammodernamento degli strumenti di protezione della popolazione dalle minacce provenienti dallo spazio aereo.

Art. 17

Obiettivo 16: la Svizzera fa un uso rispettoso del suolo e delle risorse naturali, assicura un approvvigionamento energetico durevole nonché ininterrotto e promuove una filiera agroalimentare sostenibile

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 65. Adozione del Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC).

66. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 23 marzo 200712 sull'approvvigionamento elettrico.

67. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 30 settembre 201613 sull'energia.

9 10 11 12 13

RS 363 RS 510.10 RS 513.1 RS 734.7 RS 730.0

7371

FF 2020

68. Adozione del messaggio concernente la nuova legge sull'approvvigionamento di gas.

69. Adozione del messaggio concernente l'accordo sull'energia elettrica con l'UE.

70. Adozione del messaggio concernente la Politica agricola 2022+.

71. Promozione della ricerca agraria con l'obiettivo in particolare di prevenire le conseguenze dei cambiamenti climatici e della crescente scarsità di risorse naturali.

Art. 18

Obiettivo 17: la Svizzera si adopera a livello nazionale e internazionale a favore di una politica ambientale efficace e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi concordati sul piano internazionale e a preservare la biodiversità

Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 72. Adozione della Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 e del relativo piano d'azione 2020­2030.

73. Adozione della Strategia climatica 2050.

74. Adozione del primo rapporto sul piano d'azione per la biodiversità e sulla sua prosecuzione.

75. Elaborazione delle disposizioni esecutive per l'attuazione della legge sul CO2 riveduta per il periodo successivo al 2020.

76. Elaborazione di una nuova strategia di adeguamento al cambiamento climatico in Svizzera per il 2020 e gli anni a seguire, comprensiva di un'analisi delle conseguenze sotto il profilo dei costi.

Art. 19

Obiettivo 18: la Confederazione affronta i ciberrischi e sostiene e adotta provvedimenti volti a proteggere la cittadinanza e le infrastrutture critiche

Per raggiungere l'obiettivo 18 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 77. Attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2018­2022 e del relativo piano di attuazione.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 20

Attuazione del programma di legislatura

Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti legislativi necessari per raggiungere gli obiettivi.

1

Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando saranno sottoposti i relativi messaggi.

2

7372

FF 2020

Art. 21

Raggiungimento degli obiettivi

Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio sul programma di legislatura 2019­2023.

1

Il rapporto di gestione del Consiglio federale riferisce sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

2

Art. 22

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 17 settembre 2020

Consiglio nazionale, 21 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

7373

FF 2020

7374