Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 3 febbraio 2020
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, decide: Il prodotto fitosanitario Attracap con il principio attivo Metharizium brunneum ceppo Cb15-III (1,6 x 1010 Sporen/kg) della ditta Omya è autorizzato temporaneamente fino al 31 luglio 2020 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.
Applicazione autorizzata: Ambito di applicazione
Campicoltura Patate
Organismo nocivo
Modalità di applicazione
Condizioni
Effetto parziale: Elateridi
Dosaggio: 30 kg/ha 1, 2, 3, 4 Applicazione: in primavera, alla semina
Condizioni d'uso 1 Non applicare su suoli secchi.
2 Applicazione solo con apparecchi secondo le istruzioni dell'azienda che distribuisce il prodotto.
3 Il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato all'estremità dei solchi. Eliminare il prodotto sparso.
4 Applicazione al massimo su 1000 ha in totale.
Indicazioni relative ai pericoli
1
Durante la preparazione della poltiglia usare guanti e indumenti di protezione adatti e indossare una maschera di protezione in grado di ritenere le spore.
Evitare il contatto con la pelle.
Può provocare irritazione in caso di inalazione e di contatto con la pelle.
RS 916.161
2020-0339
1101
FF 2020
Conservare fuori della portata dei bambini.
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S. Gallo entro 30 giorni dalla notifica.
L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
3 febbraio 2020
Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Christian Hofer
2
RS 172.021
1102