Regolamento d'esecuzione comune all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale e all'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche Approvato dall'Assemblea dell'Unione di Lisbona il 2 ottobre 2018 Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Traduzione

Capitolo I: Disposizioni generali e preliminari Regola 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento d'esecuzione, e fatto salvo ogni significato differente esplicitamente indicato: i)

per «Atto di Ginevra» s'intende l'Atto di Ginevra relativo all'Accordo di Lisbona del 20 maggio 20151 sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche;

ii)

le abbreviazioni utilizzate nel presente regolamento d'esecuzione e definite agli articoli 1 e 2.1) dell'Atto di Ginevra hanno lo stesso significato che in tale Atto;

iii) laddove l'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale è applicabile in luogo dell'Atto del 1967, ogni menzione dell'Atto del 1967 è intesa come riferita all'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958; iv) per «regola» s'intende una regola del presente regolamento d'esecuzione; v)

per «istruzioni amministrative» s'intendono le istruzioni amministrative di cui alla regola 24;

vi) per «modulo ufficiale» s'intende un modulo allestito dall'Ufficio internazionale; vii) per «comunicazione» s'intende ogni domanda, richiesta, dichiarazione, notifica, invito o informazione che riguarda o accompagna una domanda internazionale o una registrazione internazionale indirizzata a un'Autorità competente, all'Ufficio internazionale o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto

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di Ginevra, ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto; viii) per «domanda retta dall'Atto del 1967» s'intende una domanda depositata in virtù dell'Atto del 1967 laddove i rapporti reciproci tra le Parti contraenti interessate sono retti dall'Atto del 1967; ix) per «domanda retta dall'Atto di Ginevra» s'intende una domanda depositata in virtù dell'Atto di Ginevra laddove i rapporti reciproci tra le Parti contraenti interessate sono retti dall'Atto di Ginevra; x)

per «rifiuto» s'intende la dichiarazione di cui all'articolo 5.3) dell'Atto del 1967 o all'articolo 15 dell'Atto di Ginevra.

2. Ai fini del presente regolamento d'esecuzione: i)

il termine «Parte contraente» è usato in un'accezione includente, se del caso, il termine «Paese» utilizzato nell'Atto del 1967;

ii)

il termine «Parte contraente d'origine» è usato in un'accezione includente, se del caso, il termine «Paese d'origine» utilizzato nell'Atto del 1967;

iii) il termine «pubblicazione» di cui alla regola 19 è usato in un'accezione includente, se del caso, una pubblicazione nella raccolta periodica di cui all'articolo 5.2) dell'Atto del 1967, indipendentemente dal supporto utilizzato a tal fine.

Regola 2

Calcolo dei termini

1. Ogni termine espresso in anni scade, nell'anno susseguente, lo stesso giorno dello stesso mese dell'evento che fa decorrere il termine; tuttavia, qualora l'evento si produca un 29 febbraio, il termine scade il 28 febbraio dell'anno susseguente.

2. Ogni termine espresso in mesi scade, nel mese susseguente, lo stesso giorno dell'evento che fa decorrere il termine; tuttavia, qualora nel mese susseguente non esista un giorno corrispondente per numerazione, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

3. Qualora un termine applicabile all'Ufficio internazionale o a un'Autorità competente scada in un giorno non lavorativo per l'Ufficio internazionale o detta Autorità competente, in deroga agli alinea 1) e 2), il termine scade per l'Ufficio internazionale e l'Autorità competente, a seconda dei casi, il primo giorno lavorativo susseguente.

Regola 3

Lingue di lavoro

1. La domanda è redatta in francese, in inglese o in spagnolo.

2. Ogni comunicazione relativa a una domanda internazionale o a una registrazione internazionale è redatta in francese, in inglese o in spagnolo a discrezione dell'Autorità competente interessata o, nei casi di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, a discrezione dei beneficiari oppure della persona fisica o giuridica di cui all'arti-

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colo 5.2)ii) di detto Atto. Le traduzioni necessarie ai fini delle procedure sono effettuate dall'Ufficio internazionale.

3. Le iscrizioni nel registro internazionale e la loro pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale sono eseguite in francese, in inglese e in spagnolo. Le traduzioni necessarie a tal fine sono effettuate dall'Ufficio internazionale. Tuttavia, l'Ufficio internazionale non traduce la denominazione d'origine o l'indicazione geografica.

4. Qualora una domanda contenga una traslitterazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica in conformità con la regola 5.2)b), l'Ufficio internazionale non ne verifica l'esattezza.

5. Qualora una domanda retta dall'Atto del 1967 contenga una o più traduzioni della denominazione d'origine in conformità con la regola 5.6)v), l'Ufficio internazionale non ne verifica l'esattezza.

Regola 4

Autorità competente

1. Ogni Parte contraente notifica all'Ufficio internazionale il nome e i recapiti della propria Autorità competente, ossia l'Autorità designata per la presentazione delle domande e di altre comunicazioni all'Ufficio internazionale e per la ricezione delle comunicazioni di quest'ultimo.

2. Nell'ambito della notifica di cui all'alinea 1) è indicata, di preferenza, una sola Autorità competente. Qualora ne indichi più d'una, la Parte contraente precisa chiaramente le competenze delle diverse Autorità competenti indicate per quanto riguarda la presentazione delle domande e di altre comunicazioni all'Ufficio internazionale e la ricezione delle comunicazioni di quest'ultimo.

3. L'Autorità competente fornisce le informazioni relative alle procedure applicabili sul proprio territorio per quanto riguarda la contestazione e l'applicazione dei diritti sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.

4. Le Parti contraenti notificano all'Ufficio internazionale ogni modifica dei dati di cui agli alinea 1) e 3). Tuttavia, anche in assenza di notifica, l'Ufficio internazionale può prendere conoscenza di una modifica ex officio, qualora disponga di dati chiari circa il verificarsi della modifica.

Capitolo II: Domanda e registrazione internazionale Regola 5

Requisiti relativi alla domanda internazionale

1. La domanda internazionale è depositata presso l'Ufficio internazionale per mezzo del modulo ufficiale previsto a tal fine e reca la firma dell'Autorità competente che la presenta o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, dei beneficiari oppure della persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto.

2. a)

La domanda indica: i) la Parte contraente d'origine;

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ii) iii)

iv)

v) vi) vii)

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l'Autorità competente che la presenta o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, i recapiti dei beneficiari oppure della persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto; i beneficiari designati in modo collettivo o, qualora questo fosse impossibile, in modo nominativo oppure, nel caso di una domanda retta dall'Atto di Ginevra, la persona fisica o giuridica autorizzata, in virtù della legislazione della Parte contraente d'origine, a rivendicare i diritti dei beneficiari o altri diritti relativi alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica; la denominazione d'origine o l'indicazione geografica per cui è richiesta la registrazione, nella lingua ufficiale della Parte contraente d'origine, oppure, qualora la Parte contraente d'origine abbia più di una lingua ufficiale, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali utilizzate per la registrazione, l'atto o la decisione sulla cui base è concessa la protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nella Parte contraente d'origine2; il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione d'origine o l'indicazione geografica, quanto più precisamente possibile; l'area geografica di produzione o l'area geografica d'origine del prodotto o dei prodotti; i dati necessari all'identificazione della registrazione, compresi la data, e se del caso il numero, l'atto legislativo o regolatorio oppure la decisione giudiziaria o amministrativa in virtù della quale la protezione è concessa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica nella Parte contraente d'origine.

b)

Qualora non siano in caratteri latini, la domanda riporta una traslitterazione del nome dei beneficiari oppure della persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) dell'Atto di Ginevra, dell'area geografica di produzione o dell'area geografica d'origine nonché della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica per cui è richiesta la registrazione. La traslitterazione segue la fonetica della lingua della domanda.

c)

La domanda è accompagnata dalla tassa di registrazione e da tutte le altre tasse di cui alla regola 8.

3. a)

Se, per garantire la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata sul proprio territorio, una Parte contraente dell'Atto di Ginevra esige che la domanda retta da detto Atto riporti anche dati relativi, nel caso di una denominazione d'origine, alla qualità o alle caratteristiche del prodotto e al suo legame con l'ambiente geografico dell'area geografica di produzione e, nel caso di un'indicazione geografica, alla qualità, alla reputazione o ad altre caratteristiche del prodotto e al suo

2

L'applicazione della regola 5.2)a)iv) e della regola 5.2)b) è subordinata alle disposizioni delle regole 3.3) e 4).

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legame con l'area geografica d'origine, tale Parte contraente lo notifica al Direttore generale.

b)

Affinché tale requisito sia soddisfatto, i dati di cui al punto a) devono essere riportati in una lingua di lavoro, ma non sono tradotti dall'Ufficio internazionale.

c)

Ogni domanda che non soddisfa i requisiti notificati da una Parte contraente in virtù del punto a) comporterà, fatta salva la regola 6, la rinuncia alla protezione in detta Parte contraente.

4. a)

Se, per garantire la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata, una Parte contraente dell'Atto di Ginevra esige che la domanda retta da detto Atto sia firmata da una persona autorizzata a rivendicare i diritti conferiti da tale protezione, la Parte contraente lo notifica al Direttore generale.

b)

Se, per garantire la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata, una Parte contraente dell'Atto di Ginevra esige che la domanda retta da detto Atto sia accompagnata da una dichiarazione dell'intenzione di utilizzo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica registrata sul proprio territorio o da una dichiarazione dell'intenzione di esercitare un controllo sull'utilizzo da parte di terzi di detta denominazione d'origine o indicazione geografica sul proprio territorio, tale Parte contraente lo notifica al Direttore generale.

c)

Ogni domanda retta dall'Atto di Ginevra che non è firmata in conformità con il punto a) o che non è accompagnata da una dichiarazione di cui al punto b) comporterà, fatta salva la regola 6, la rinuncia alla protezione nella Parte contraente che ha notificato i suoi requisiti in materia di firma o dichiarazione in conformità con il punto a) o b).

5. La domanda retta dall'Atto di Ginevra indica se, per quanto noto al depositante, nella registrazione, nell'atto legislativo o regolatorio oppure nella decisione giudiziaria o amministrativa in virtù della quale la protezione è concessa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica nella Parte contraente d'origine è o meno precisato che la protezione non è concessa a taluni elementi della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica. Questi elementi sono indicati nella domanda in una lingua di lavoro e nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali della Parte contrante d'origine di cui all'alinea 2)a)iv), con le traslitterazioni richieste in virtù dell'alinea 2)b).

6. a)

La domanda può indicare o contenere: i) l'indirizzo dei beneficiari oppure, nel caso in cui la domanda sia retta dall'Atto di Ginevra, e restando impregiudicato l'alinea 2)a)ii), della persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto; ii) una dichiarazione in virtù della quale si rinuncia alla protezione in una o più Parti contraenti; iii) una copia in lingua originale della registrazione, dell'atto legislativo o regolatorio oppure della decisione giudiziaria o amministrativa in virtù 5291

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della quale la protezione è concessa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica nella Parte contraente d'origine; iv) una dichiarazione in virtù della quale si rinuncia a rivendicare la protezione per taluni elementi della denominazione d'origine per quanto riguarda le domande rette dall'Atto del 1967 oppure per taluni elementi, diversi da quelli di cui all'alinea 5), della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica per quanto riguarda le domande rette dall'Atto di Ginevra; v) una o più traduzioni della denominazione d'origine nel numero di lingue richiesto dall'Autorità competente del Paese d'origine per quanto riguarda le domande rette dall'Atto del 1967; vi) ogni altra informazione che l'Autorità competente della Parte contraente d'origine parte dell'Atto del 1967 desidera fornire riguardo alla protezione concessa alla denominazione d'origine in quel Paese, come ulteriori dati inerenti all'area di produzione del prodotto e una descrizione del legame esistente tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico.

b)

In deroga alla regola 3.3), i dati di cui al punto a)i) e vi) non sono tradotti dall'Ufficio internazionale.

Regola 6

Domande contenenti irregolarità

1. a)

Fatto salvo l'alinea 2), qualora constati che una domanda non soddisfa i requisiti di cui alla regola 3.1) o alla regola 5, l'Ufficio internazionale sospende la registrazione e invita l'Autorità competente o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, i beneficiari oppure la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto, a porre rimedio alle irregolarità constatate entro tre mesi a decorrere dalla data di invio dell'invito.

b)

Qualora alle irregolarità constatate non sia posto rimedio entro due mesi a decorrere dalla data di invio dell'invito di cui al punto a), l'Ufficio internazionale invia una comunicazione con cui rinnova il suo invito. Questo non incide sul termine di tre mesi di cui al punto a).

c)

Qualora alle irregolarità constatate non sia posto rimedio entro il termine di tre mesi di cui al punto a), l'Ufficio internazionale, fatto salvo il punto d), respinge la domanda e informa l'Autorità competente oppure, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, i beneficiari o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto nonché l'Autorità competente.

d)

Nel caso di un'irregolarità riguardante un requisito basato su una notifica di cui alla regola 5.3) o 4) oppure su una dichiarazione di cui all'articolo 7.4) dell'Atto di Ginevra, il fatto che all'irregolarità constatata non sia posto rimedio entro il termine di tre mesi di cui al punto a) è considerato dall'Ufficio internazionale come una rinuncia alla protezione risultante dalla registrazione internazionale nella Parte contraente che ha inviato la notifica o la dichiarazione.

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e)

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Qualora, in conformità con il punto c), la domanda sia respinta, l'Ufficio internazionale rimborsa le tasse pagate per tale domanda al netto di un importo corrispondente alla metà della tassa di registrazione di cui alla regola 8.

2. Qualora la domanda non sia depositata dall'Autorità competente della Parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, dai beneficiari oppure dalla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto, questa non è considerata come tale dall'Ufficio internazionale ed è rispedita al mittente.

Regola 7

Iscrizione nel registro internazionale

1. a)

Qualora constati che la domanda soddisfa i requisiti di cui alle regole 3.1) e 5, l'Ufficio internazionale iscrive la denominazione d'origine o l'indicazione geografica nel registro internazionale.

b)

Per ogni Parte contrante, l'Ufficio internazionale indica se la registrazione internazionale è retta dall'Atto di Ginevra, dall'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 o dall'Atto del 1967.

2. La registrazione internazionale indica o contiene: i)

tutti i dati riportati nella domanda;

ii)

la lingua nella quale la domanda è stata presentata all'Ufficio internazionale;

iii) il numero di registrazione internazionale; iv) la data della registrazione internazionale.

3. L'Ufficio internazionale: i)

invia un certificato di registrazione internazionale all'Autorità competente della Parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto che hanno richiesto la registrazione; e

ii)

notifica tale registrazione internazionale all'Autorità competente di ogni Parte contraente.

4. a)

In caso di ratifica dell'Atto di Ginevra da parte di uno Stato parte dell'Atto del 1967 o di adesione di tale Stato all'Atto di Ginevra, nei confronti di tale Stato, per quanto riguarda le registrazioni internazionali o le denominazioni d'origine riconosciute in virtù dell'Atto del 1967, si applica mutatis mutandis la regola 5.2)­4). L'Ufficio internazionale verifica insieme all'Autorità competente interessata quali modifiche devono essere apportate, alla luce dei requisiti di cui alle regole 3.1) e 5.2)­4), in vista della registrazione in virtù dell'Atto di Ginevra e notifica le registrazioni internazionali così effettuate a ogni altra Parte contraente parte dell'Atto di Ginevra. Le modifiche sono soggette al pagamento della tassa di cui alla regola 8.1)ii).

b)

Ogni notifica di rifiuto o invalidazione di una registrazione internazionale di cui al punto a) proveniente da una Parte contraente che è parte dell'Atto di Lisbona o dell'Atto del 1967 è riconosciuta come tale anche in virtù dell'At5293

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to di Ginevra, a meno che la Parte contraente non notifichi il ritiro del rifiuto in virtù dell'articolo 16 dell'Atto di Ginevra o la concessione della protezione in virtù dell'articolo 18 dell'Atto di Ginevra.

c)

Qualora il punto b) non sia applicabile, ogni Parte contraente che è parte dell'Atto di Ginevra e dell'Atto del 1967 continua, una volta ricevuta la notifica di cui al punto a), a proteggere la denominazione d'origine interessata anche in virtù dell'Atto di Ginevra, fatta salva ogni indicazione contraria della Parte contraente entro il termine di cui all'articolo 5.3) dell'Atto del 1967 e, per il resto della sua durata di validità, all'articolo 15.1) dell'Atto di Ginevra. Ogni termine concesso in virtù dell'articolo 5.6) dell'Atto del 1967 ancora in vigore al momento della ricezione della notifica di cui al punto a) è retto dalle disposizioni dell'articolo 17 dell'Atto di Ginevra per il resto della sua durata di validità.

d)

L'Autorità competente di una Parte contraente dell'Atto di Ginevra che non è parte dell'Atto del 1967 che riceve una notifica di cui al punto a) può notificare all'Ufficio internazionale, in conformità con l'articolo 15 dell'Atto di Ginevra, il rifiuto degli effetti di ogni singola registrazione internazionale sul suo territorio. Il rifiuto è notificato all'Ufficio internazionale da parte dell'Autorità competente entro il termine di cui alla regola 9.1)b) e c). Le regole 6.1)d) e 9­12 si applicano mutatis mutandis.

Regola 7bis 1. a)

b)

Data della registrazione internazionale secondo l'Atto del 1967 e data di inizio dei suoi effetti

Fatto salvo il punto b), la data della registrazione internazionale per una domanda depositata in virtù dell'Atto del 1967 corrisponde alla data in cui l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda.

Qualora la domanda non indichi o contenga: i) i dati della Parte contraente d'origine, ii) l'Autorità competente che presenta la domanda, iii) i dati necessari all'identificazione dei beneficiari, iv) la denominazione d'origine per cui è richiesta la registrazione; v) il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione d'origine,

la data della registrazione internazionale corrisponde alla data in cui le ultime informazioni sono comunicate all'Ufficio internazionale.

2. a)

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Fatti salvi il punto b) e l'alinea 3), una denominazione d'origine oggetto di una registrazione internazionale effettuata in virtù dell'Atto del 1967 è protetta, in ogni Parte contraente dell'Atto del 1967 che non ha rifiutato la protezione della denominazione d'origine in conformità con l'articolo 5.3) dell'Atto del 1967 o che ha inviato all'Ufficio internazionale una notifica di concessione della protezione in conformità con la regola 12, a decorrere dalla data della registrazione internazionale.

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b)

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Ogni Parte contraente dell'Atto del 1967 può, mediante dichiarazione, notificare al Direttore generale che, in conformità con la sua legislazione, una denominazione d'origine registrata di cui al punto a) è protetta a decorrere da una data menzionata nella dichiarazione, a condizione che tale data non sia posteriore alla data di scadenza del termine di un anno di cui all'articolo 5.3) dell'Atto del 1967.

3. In seguito alla ratifica dell'Atto di Ginevra o all'adesione all'Atto di Ginevra da parte di una Parte contraente d'origine che è parte dell'Atto del 1967, una denominazione d'origine oggetto di una registrazione internazionale effettuata in virtù dell'Atto del 1967 è protetta in ogni Parte contraente, a condizione che la Parte contraente sia parte dell'Atto di Ginevra ma non dell'Atto del 1967, che non abbia rifiutato la protezione in conformità con l'articolo 15 dell'Atto di Ginevra o che abbia inviato all'Ufficio internazionale una notifica di concessione della protezione in conformità con l'articolo 18 dell'Atto di Ginevra e ancora che non sia riscontrabile alcuna irregolarità di cui alla regola 6.1)d), a decorrere dalla data di entrata in vigore della ratifica dell'Atto di Ginevra o dell'adesione all'Atto di Ginevra da parte della Parte contraente d'origine, fatto salvo l'articolo 6.5)b) dell'Atto di Ginevra.

Regola 8

Tasse

1. L'Ufficio internazionale riscuote le seguenti tasse, pagabili in franchi svizzeri: i)

tassa di registrazione internazionale*

ii)

tassa per ogni modifica di una registrazione internazionale

500

iii) tassa per il rilascio di un estratto del registro internazionale

150

iv) tassa per il rilascio di un attestato o di ogni altro tipo di informazione scritta circa il contenuto del registro internazionale

100

v)

1000

tasse individuali di cui all'alinea 2.

2. a)

Qualora una Parte contraente dell'Atto di Ginevra dichiari, in conformità con l'articolo 7.4) dell'Atto di Ginevra, di voler ricevere la tassa individuale ivi prevista nell'ambito di una domanda retta dall'Atto di Ginevra, tale Parte contraente indica l'ammontare della tassa nella valuta utilizzata dall'Autorità competente.

b)

Qualora nella dichiarazione di cui al punto a) la tassa sia indicata in una valuta diversa da quella svizzera, dopo aver consultato l'Autorità competente della Parte contraente, il Direttore generale fissa l'ammontare della tassa nella valuta svizzera sulla base del tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite.

*

Nel caso di una registrazione internazionale riguardante un'area geografica d'origine situata in uno dei Paesi che figurano nell'elenco dei Paesi meno sviluppati delle Nazioni Unite, gli importi indicati all'alinea 1) si riducono del 50 % (arrotondato al numero intero più vicino): la tassa di registrazione internazionale ammonterà quindi in questi casi a 500 fr. e quella per ogni modifica della registrazione internazionale a 250 fr. Queste riduzioni sono applicabili per un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona.

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c)

Qualora il tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite tra la valuta svizzera e la valuta nella quale la Parte contraente ha indicato l'ammontare di una tassa individuale sia superiore o inferiore di almeno il 5 per cento rispetto all'ultimo tasso di cambio applicato per la fissazione dell'ammontare della tassa nella valuta svizzera per un periodo di oltre tre mesi consecutivi, l'Autorità competente di tale Parte contraente può chiedere al Direttore generale di fissare un nuovo ammontare della tassa in valuta svizzera sulla base del tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite applicabile il giorno precedente a quello in cui la domanda è stata depositata. Il Direttore generale prende i provvedimenti necessari a tal fine. Il nuovo ammontare è applicabile a decorrere dalla data stabilita dal Direttore generale, a condizione che l'applicazione intervenga non prima di un mese e non oltre due mesi a decorrere dalla data della pubblicazione dell'ammontare sul sito Internet dell'Organizzazione.

d)

Qualora il tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite tra la valuta svizzera e la valuta nella quale la Parte contraente ha indicato l'ammontare di una tassa individuale sia superiore o inferiore di almeno il 10 per cento rispetto all'ultimo tasso di cambio applicato per la fissazione dell'ammontare della tassa nella valuta svizzera per un periodo di oltre tre mesi consecutivi, il Direttore generale fissa un nuovo ammontare della tassa in valuta svizzera sulla base del tasso di cambio ufficiale applicabile delle Nazioni Unite. Il nuovo ammontare è applicabile a decorrere dalla data stabilita dal Direttore generale, a condizione che l'applicazione intervenga non prima di un mese e non oltre due mesi a decorrere dalla data della pubblicazione dell'ammontare sul sito Internet dell'Organizzazione.

3. Ogni tassa individuale pagata all'Ufficio internazionale nei confronti di una Parte contraente dell'Atto di Ginevra è accreditata sul conto di tale Parte contraente presso l'Ufficio internazionale nel corso del mese che segue quello dell'iscrizione della registrazione internazionale per la quale tale tassa è stata pagata.

4. Ogni pagamento indirizzato all'Ufficio internazionale in applicazione del presente regolamento d'esecuzione è effettuato nella valuta svizzera anche qualora le tasse siano state pagate per il tramite di un'Autorità competente e tale Autorità competente abbia ricevuto i pagamenti in un'altra valuta.

5. a)

Fatto salvo il punto b), le tasse sono pagate direttamente all'Ufficio internazionale.

b)

Le tasse da pagare nell'ambito di una domanda possono essere pagate per il tramite dell'Autorità competente qualora questa accetti di riscuoterle e trasferirle e qualora i beneficiari lo desiderino. Ogni Autorità competente che accetta di riscuotere e trasferire le tasse lo notifica al Direttore generale.

6. Le tasse sono pagate all'Ufficio internazionale in conformità con le istruzioni amministrative.

7. Al momento del pagamento di una tassa all'Ufficio internazionale bisogna indicare la denominazione d'origine o l'indicazione geografica interessata e la causale.

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8. a)

Fatto salvo il punto b), una tassa è considerata pagata il giorno in cui l'Ufficio internazionale riceve l'ammontare richiesto.

b)

Qualora l'ammontare richiesto sia disponibile su un conto aperto presso l'Ufficio internazionale e questo abbia ricevuto dal titolare del conto l'istruzione di procedere a un prelevamento, la tassa è considerata pagata all'Ufficio internazionale il giorno in cui questo riceve una domanda o una domanda d'iscrizione di una modifica.

9. Qualora l'ammontare di una tassa venga modificato, l'ammontare applicabile è quello che era in vigore il giorno in cui la tassa è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale.

10. a) In deroga all'alinea 1)v), una dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 7.4) dell'Atto di Ginevra da una Parte contraente di tale Atto e dell'Atto del 1967 non incide sui rapporti con un'altra Parte contraente che è parte dell'Atto di Ginevra e dell'Atto del 1967.

b)

L'Assemblea può, a maggioranza di tre quarti, abrogare il punto a) o restringerne il campo d'applicazione. Soltanto le Parti contraenti dell'Atto di Ginevra e dell'Atto del 1967 hanno diritto di voto.

Capitolo III: Rifiuto e altre misure in materia di registrazione internazionale Regola 9

Rifiuto

1. a)

Ogni rifiuto è notificato all'Ufficio internazionale da parte dell'Autorità competente della Parte contraente interessata ed è da questa firmato.

b)

Il rifiuto è notificato entro un anno a decorrere dalla ricezione della notifica della registrazione internazionale di cui all'articolo 5.2) dell'Atto del 1967 o all'articolo 6.4) dell'Atto di Ginevra. Nel caso di cui all'articolo 29.4) dell'Atto di Ginevra, tale termine può essere prorogato di un anno.

c)

Salvo prova contraria da parte dell'Autorità competente di cui al punto a), la notifica di una registrazione internazionale è considerata come ricevuta da parte dell'Autorità competente 20 giorni dopo la data indicata sulla notifica.

2. La notifica del rifiuto indica o contiene: i)

l'Autorità competente che notifica il rifiuto;

ii)

il numero della registrazione internazionale interessata, accompagnato, di preferenza, da un altro dato che permetta di confermare l'identità della registrazione internazionale, come la denominazione che costituisce la denominazione d'origine o l'indicazione che costituisce l'indicazione geografica;

iii) i motivi del rifiuto; iv) qualora il rifiuto sia fondato sull'esistenza di un diritto anteriore, i dati fondamentali relativi a tale diritto anteriore e, nello specifico, se si tratta di una 5297

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domanda o di una registrazione nazionale, regionale o internazionale di un marchio, la data e il numero di tale domanda o registrazione, la data di priorità (se del caso), il nome e l'indirizzo del titolare, una riproduzione del marchio e l'elenco dei prodotti e servizi pertinenti che figurano nella domanda o nella registrazione riguardante tale marchio, fermo restando che il suddetto elenco può essere presentato nella lingua della suddetta domanda o della suddetta registrazione; v)

qualora il rifiuto riguardi soltanto certi elementi della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, gli elementi interessati;

vi) i mezzi di ricorso giudiziari o amministrativi disponibili per opporsi al rifiuto nonché i termini di ricorso applicabili.

3. Fatta salva la regola 10.1), l'Ufficio internazionale iscrive ogni rifiuto nel registro internazionale indicando la data in cui il rifiuto è stato notificato all'Ufficio internazionale e invia una copia della notifica all'Autorità competente della Parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto nonché all'Autorità competente della Parte contraente d'origine.

Regola 10

Notifiche del rifiuto contenenti irregolarità

1. a)

Un rifiuto non è considerato come notificato dall'Ufficio internazionale qualora: i) non sia indicato il numero della registrazione internazionale interessata, a meno che altri dati presenti nella notifica permettano di identificare senza ambiguità la registrazione; ii) non sia indicato alcun motivo di rifiuto; iii) sia notificato all'Ufficio internazionale dopo la scadenza del termine applicabile di cui alla regola 9.1); iv) non sia notificato all'Ufficio internazionale dall'Autorità competente.

b)

In caso di applicazione del punto a), l'Ufficio internazionale informa l'Autorità competente che ha notificato il rifiuto che il rifiuto non è considerato come notificato dall'Ufficio internazionale e che non è stato iscritto nel registro internazionale, indicando le ragioni e, eccezion fatta per i casi in cui non sia possibile identificare la registrazione internazionale in questione, invia una copia della notifica del rifiuto all'Autorità competente della Parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto nonché all'Autorità competente della Parte contraente d'origine.

2. Se la notifica del rifiuto presenta irregolarità diverse da quelle di cui all'alinea 1), l'Ufficio internazionale non iscrive il rifiuto nel registro internazionale e invia una copia della notifica del rifiuto all'Autorità competente della Parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto nonché 5298

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all'Autorità competente della Parte contraente d'origine. Su richiesta di tale Autorità competente o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, dei beneficiari oppure della persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto, l'Ufficio internazionale invita l'Autorità competente che ha notificato il rifiuto a porre rimedio, senza indugio, alle irregolarità.

Regola 11

Ritiri del rifiuto

1. Ogni rifiuto può essere ritirato, parzialmente o totalmente, in ogni momento dall'Autorità competente che l'ha notificato. Il ritiro di un rifiuto è notificato all'Ufficio internazionale dall'Autorità competente interessata ed è da questa firmato.

2. La notifica di ritiro di un rifiuto indica: i)

il numero della registrazione internazionale interessata, accompagnato, di preferenza, da un altro dato che permetta di confermare l'identità della registrazione internazionale, come la denominazione che costituisce la denominazione d'origine o l'indicazione che costituisce l'indicazione geografica;

ii)

il motivo del ritiro e, in caso di ritiro parziale, i dati di cui alla regola 9.2)v);

iii) la data in cui il rifiuto è stato ritirato.

3. L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale ogni ritiro di cui all'alinea 1) e invia una copia della notifica del ritiro all'Autorità competente della Parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto nonché all'Autorità competente della Parte contraente d'origine.

Regola 12

Concessione della protezione

1. a)

L'Autorità competente di una Parte contraente che non rifiuta gli effetti di una registrazione internazionale può inviare all'Ufficio internazionale, entro i termini di cui alla regola 9.1), una notifica in cui conferma la protezione concessa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale.

b)

La notifica di concessione della protezione indica: i) l'Autorità competente della Parte contraente che fa la dichiarazione; ii) il numero della registrazione internazionale interessata, accompagnato, di preferenza, da un altro dato che permetta di confermare l'identità della registrazione internazionale, come la denominazione che costituisce la denominazione d'origine o l'indicazione che costituisce l'indicazione geografica; iii) la data della dichiarazione.

2. a)

Qualora l'Autorità competente di una Parte contraente che ha precedentemente inviato una notifica di rifiuto desideri ritirare tale rifiuto, può, invece che notificare il ritiro del rifiuto in conformità con la regola 11.1), inviare

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all'Ufficio internazionale una notifica indicante che la protezione è concessa per la denominazione d'origine o l'indicazione geografica interessata.

b)

La notifica di concessione della protezione indica: i) l'Autorità competente della Parte contraente che fa la dichiarazione; ii) il numero della registrazione internazionale interessata, accompagnato, di preferenza, da un altro dato che permetta di confermare l'identità della registrazione internazionale, come la denominazione che costituisce la denominazione d'origine o l'indicazione che costituisce l'indicazione geografica; iii) il motivo del ritiro e, nel caso in cui la concessione della protezione sia la conseguenza di un ritiro parziale del rifiuto, i dati di cui alla regola 9.2)v); iv) la data in cui è stata concessa la protezione.

3. L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale ogni notifica di concessione della protezione di cui agli alinea 1) e 2) e invia una copia della notifica all'Autorità competente della Parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto nonché all'Autorità competente della Parte contraente d'origine.

Regola 13

Invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale all'interno di una Parte contraente

1. Qualora gli effetti di una registrazione internazionale siano invalidati, parzialmente o totalmente, in una Parte contraente e l'invalidazione non sia più impugnabile, l'Autorità competente della Parte contraente interessata invia all'Ufficio internazionale una notifica d'invalidazione. La notifica indica o contiene: i)

il numero della registrazione internazionale interessata, accompagnato, di preferenza, da un altro dato che permetta di confermare l'identità della registrazione internazionale, come la denominazione che costituisce la denominazione d'origine o l'indicazione che costituisce l'indicazione geografica;

ii)

l'autorità che ha deciso l'invalidazione;

iii) la data in cui è stata decisa l'invalidazione; iv) in caso di invalidazione parziale, i dati di cui alla regola 9.2)v); v)

i motivi della decisione d'invalidazione;

vi) una copia della decisione con la quale sono stati invalidati gli effetti della registrazione internazionale.

2. L'Ufficio internazionale iscrive l'invalidazione nel registro internazionale con i dati di cui all'alinea 1)i­v) e ne invia una copia all'Autorità competente della Parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto nonché all'Autorità competente della Parte contraente d'origine.

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Regola 14

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Periodo di transizione accordato a Parti terze

1. Qualora venga accordato a una Parte terza un termine stabilito in una Parte contraente per porre fine all'utilizzo di una denominazione d'origine o indicazione geografica registrata, in conformità con l'articolo 5.6) dell'Atto del 1967 o dell'articolo 17.1) dell'Atto di Ginevra, l'Autorità competente di tale Parte contraente lo notifica all'Ufficio internazionale. La notifica reca la firma dell'Autorità competente interessata e indica: i)

il numero della registrazione internazionale interessata, accompagnato, di preferenza, da un altro dato che permetta di confermare l'identità della registrazione internazionale, come la denominazione che costituisce la denominazione d'origine o l'indicazione che costituisce l'indicazione geografica;

ii)

l'identità della Parte terza;

iii) il termine accordato alla Parte terza, accompagnato, di preferenza, da dati relativi alla portata dell'utilizzo durante il periodo di transizione; iv) la data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine stabilito, fermo restando che tale data non può essere posteriore a un anno e tre mesi a decorrere dalla ricezione della notifica della registrazione internazionale di cui all'articolo 5.2) dell'Atto del 1967 o all'articolo 6.4) dell'Atto di Ginevra e, nel caso di cui all'articolo 29.4) dell'Atto di Ginevra, a due anni e tre mesi a decorrere dalla ricezione della rispettiva notifica.

2. La durata del periodo accordato a una Parte terza in virtù dell'articolo 17 dell'Atto di Ginevra non è superiore a 15 anni, fermo restando che il periodo può variare di caso in caso e che un periodo superiore a 10 anni è considerato eccezionale.

3. A condizione che l'Autorità competente invii all'Ufficio internazionale la notifica di cui all'alinea 1) prima della data di cui all'alinea 1)iv), l'Ufficio internazionale iscrive la notifica nel registro internazionale insieme ai dati ivi riportati e invia una copia di tale notifica all'Autorità competente della Parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto nonché all'Autorità competente della Parte contraente d'origine.

Regola 15

Modifiche

1. Le modifiche che possono essere iscritte nel registro internazionale sono le seguenti: i)

aggiunta o soppressione di uno o più beneficiari;

ii)

modifica del nome o dell'indirizzo dei beneficiari oppure della persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) dell'Atto di Ginevra;

iii) modifica dei confini dell'area geografica di produzione o dell'area geografica d'origine del prodotto o dei prodotti cui si applica la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;

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iv) modifiche riguardanti l'atto legislativo o regolatorio, la decisione giudiziaria o amministrativa oppure la registrazione di cui alla regola 5.2)a)vii); v)

modifiche riguardanti la Parte contraente d'origine che non interessano l'area geografica di produzione o l'area geografica d'origine del prodotto o dei prodotti cui si applica la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;

vi) modifiche in virtù della regola 16.

2. a)

Ogni domanda d'iscrizione di una modifica di cui all'alinea 1) è presentata all'Ufficio internazionale e firmata dall'Autorità competente della Parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, dai beneficiari oppure dalla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto ed è accompagnata dalla tassa di cui alla regola 8.

b)

Qualora riguardi un'area geografica di produzione o una nuova area geografica d'origine transfrontaliera di cui all'articolo 1.xiii) dell'Atto di Ginevra, ogni domanda d'iscrizione di una modifica di cui all'alinea 1) è presentata all'Ufficio internazionale e firmata dall'Autorità competente designata di comune accordo di cui all'articolo 5.4) dell'Atto di Ginevra.

3. L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale ogni modifica richiesta in conformità con gli alinea 1) e 2) indicando la data in cui ha ricevuto la domanda, conferma l'iscrizione all'Autorità competente che ha richiesto la modifica e ne dà comunicazione alle Autorità competenti delle altre Parti contraenti.

4. Nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, gli alinea 1) e 3) si applicano mutatis mutandis, fermo restando che una domanda presentata dai beneficiari oppure dalla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) dell'Atto di Ginevra deve indicare che la modifica si rende necessaria in ragione di una corrispondente modifica apportata alla registrazione, all'atto legislativo o regolatorio oppure alla decisione giudiziaria o amministrativa in virtù della quale la protezione era stata concessa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica nella Parte contraente d'origine che ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra e che l'iscrizione di tale modifica nel registro internazionale deve essere confermata ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica interessata da parte dell'Ufficio internazionale, che informa anche l'Autorità competente della Parte contraente d'origine che ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra.

Regola 16

Rinuncia alla protezione

1. L'Autorità competente della Parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, i beneficiari oppure la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto, o ancora l'Autorità competente della Parte contraente d'origine, possono notificare in ogni momento all'Ufficio internazionale la rinuncia, totale o parziale, alla protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica in una o più Parti contraenti, ma non nella totalità di queste. La notifica di una rinuncia alla protezione indica il numero della registrazio5302

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ne internazionale interessata, accompagnato, di preferenza, da un altro dato che permetta di confermare l'identità della registrazione internazionale, come la denominazione che costituisce la denominazione d'origine o l'indicazione che costituisce l'indicazione geografica, ed è firmata dall'Autorità competente o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, dai beneficiari oppure dalla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto.

2. a)

Ogni rinuncia, e quindi anche una rinuncia di cui alla regola 6.1)d), può essere ritirata, totalmente o parzialmente, in ogni momento dall'Autorità competente della Parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, dai beneficiari oppure dalla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto, o ancora dall'Autorità competente della Parte contraente d'origine, a condizione che sia pagata una tassa di modifica e, nel caso di una rinuncia di cui alla regola 6.1)d), che venga corretta l'irregolarità.

b)

Fatto salvo l'articolo 6.5)b) dell'Atto di Ginevra, in ogni Parte contraente in cui una rinuncia produce degli effetti, una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data in cui: i) nel caso di una rinuncia di cui all'alinea 1), il ritiro della rinuncia è notificato all'Ufficio internazionale; e ii) nel caso di una rinuncia di cui alla regola 6.1)d), la correzione dell'irregolarità è notificata all'Ufficio internazionale.

3. L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale ogni rinuncia alla protezione di cui all'alinea 1) od ogni ritiro di una rinuncia di cui all'alinea 2), conferma l'iscrizione all'Autorità competente della Parte contraente d'origine e, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica informandone anche l'Autorità competente della Parte contraente d'origine e comunica l'iscrizione di tale modifica nel registro internazionale all'Autorità competente di ogni Parte contraente interessata dalla rinuncia o dal ritiro della rinuncia.

4. L'Autorità competente di una Parte contraente che riceve una notifica di ritiro di una rinuncia può notificare all'Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale sul proprio territorio. L'Autorità competente trasmette la dichiarazione corrispondente all'Ufficio internazionale entro un anno a decorrere dalla data di ricezione della notifica relativa al ritiro della rinuncia da parte dell'Ufficio internazionale. Le regole 9­12 si applicano mutatis mutandis.

Regola 17

Radiazione della registrazione internazionale

1. L'Autorità competente della Parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, i beneficiari oppure la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto, o ancora l'Autorità competente della Parte contraente d'origine, possono chiedere in ogni momento all'Ufficio internazionale la radiazione della rispettiva registrazione internazionale. La domanda di radiazione indica il numero della registrazione internazionale interessata, accompagnato, di preferenza, da un altro dato che permetta di confermare l'identità della registrazione 5303

Regolamento d'esecuzione comune all'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche

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internazionale, come la denominazione che costituisce la denominazione d'origine o l'indicazione che costituisce l'indicazione geografica, ed è firmata dall'Autorità competente o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, dai beneficiari oppure dalla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto.

2. L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale la radiazione e tutti i dati contenuti nella domanda, conferma l'iscrizione all'Autorità competente della Parte contraente d'origine e, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) informandone anche l'Autorità competente della Parte contraente d'origine e comunica la radiazione alle Autorità competenti delle altre Parti contraenti.

Regola 18

Rettifiche del registro internazionale

1. Se ritiene, agendo ex officio o su richiesta dell'Autorità competente della Parte contraente d'origine, che il registro internazionale contenga un errore relativo a una registrazione internazionale, l'Ufficio internazionale corregge il registro di conseguenza.

2. Nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, la richiesta di cui all'alinea 1) può anche essere presentata dai beneficiari oppure dalla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) dell'Atto di Ginevra. L'Ufficio internazionale notifica a tali beneficiari oppure a tale persona fisica o giuridica ogni rettifica riguardante la registrazione internazionale.

3. L'Ufficio internazionale notifica le rettifiche del registro internazionale all'Autorità competente di ogni Parte contraente e, nel caso si cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto.

4. Se la rettifica di un errore riguarda la denominazione d'origine o l'indicazione geografica oppure il prodotto o i prodotti cui la denominazione d'origine o l'indicazione geografica si applica, l'Autorità competente di una Parte contraente ha il diritto di dichiarare di non poter assicurare la protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica a rettifica avvenuta. L'Autorità competente trasmette la dichiarazione corrispondente all'Ufficio internazionale entro un anno a decorrere dalla data di ricezione della notifica relativa alla rettifica da parte dell'Ufficio internazionale. Le regole 9­12 si applicano mutatis mutandis.

Capitolo IV: Disposizioni varie Regola 19

Pubblicazione

L'Ufficio internazionale pubblica ogni iscrizione effettuata nel registro internazionale.

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Regolamento d'esecuzione comune all'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche

Regola 20

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Estratti del registro internazionale e altre informazioni rilasciati dall'Ufficio internazionale

1. Estratti del registro internazionale od ogni altra informazione relativa al contenuto di tale registro sono rilasciati dall'Ufficio internazionale a chiunque ne faccia richiesta dietro pagamento della tassa di cui alla regola 8.

2. a)

Chiunque può chiedere all'Ufficio internazionale, dietro pagamento della tassa di cui alla regola 8, una copia in lingua originale delle disposizioni, delle decisioni o delle registrazioni di cui alla regola 5.2)a)vii).

b)

Qualora sia già in possesso di tali documenti, l'Ufficio internazionale ne invia senza indugio una copia a chiunque ne faccia richiesta.

c)

Qualora non abbia mai ricevuto tali documenti, l'Ufficio internazionale ne richiede una copia all'Autorità competente della Parte contraente d'origine e, subito dopo la ricezione, invia i documenti a chiunque ne abbia fatto richiesta.

Regola 21

Firma

Qualora sia richiesta la firma di un'Autorità competente in virtù del presente regolamento d'esecuzione, la firma può essere stampata oppure sostituita dall'apposizione di un facsimile o di un sigillo ufficiale.

Regola 22

Data d'invio di comunicazioni varie

Qualora le notifiche di cui alle regole 9.1), 14.1), 16.4) e 18.4) siano inviate per mezzo di un servizio postale, per la data d'invio fa fede il timbro postale. Se il timbro postale è illeggibile o se fa difetto, l'Ufficio internazionale tratta la notifica come se essa fosse stata inviata 20 giorni prima della data in cui è stata ricevuta.

Qualora dette notifiche siano inviate per mezzo di un'agenzia di consegna e recapito della corrispondenza, la data d'invio è determinata da quanto indicato da tale agenzia sulla base dei dati registrati in relazione all'invio. Come indicato nelle istruzioni amministrative, anche queste notifiche possono essere inviate per telecopia o via elettronica.

Regola 23

Modalità di notifica da parte dell'Ufficio internazionale

Ogni notifica dell'Ufficio internazionale menzionata nel presente regolamento d'esecuzione è inviata alle Autorità competenti o, nel caso di cui all'articolo 5.3) dell'Atto di Ginevra, ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5.2)ii) di detto Atto per il tramite di ogni mezzo che permetta all'Ufficio internazionale di stabilire che la notifica è stata ricevuta.

Regola 24 1. a)

Istruzioni amministrative

Il Direttore generale allestisce le istruzioni amministrative e può apportarvi modifiche. Prima di allestire o modificare le istruzioni amministrative, il Direttore generale consulta le Autorità competenti delle Parti contraenti diret5305

Regolamento d'esecuzione comune all'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche

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tamente interessate dalle istruzioni amministrative o dalle modifiche proposte.

b)

Le istruzioni amministrative trattano questioni per le quali il presente regolamento d'esecuzione rinvia esplicitamente a tali istruzioni e i termini relativi all'applicazione del presente regolamento d'esecuzione.

2. L'Assemblea può invitare il Direttore generale a modificare ogni disposizione delle istruzioni amministrative e il Direttore generale agisce di conseguenza.

3. a)

Le istruzioni amministrative e ogni modifica loro apportata sono soggette a pubblicazione.

b)

Ogni pubblicazione indica la data in cui entrano in vigore le disposizioni pubblicate. Le date possono essere differenti per disposizioni diverse, fermo restando che nessuna disposizione può entrare in vigore prima della sua pubblicazione.

4. In caso di divergenze tra una disposizione delle istruzioni amministrative e una disposizione dell'Atto o del presente regolamento d'esecuzione, prevale quest'ultima.

Regola 25

Entrata in vigore; disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento d'esecuzione entra in vigore in data [la data di entrata in vigore del presente regolamento d'esecuzione coinciderà con l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche3] e sostituisce, a decorrere da tale data, il regolamento d'esecuzione dell'Atto del 1967 sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale così come in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016 (più avanti chiamato «regolamento d'esecuzione dell'Accordo»).

2. In deroga all'alinea 1):

3

i)

ogni domanda retta dall'Atto del 1967 che l'Ufficio internazionale ha ricevuto prima della data di cui all'alinea 1) si considera conforme, nella misura in cui soddisfi i requisiti del regolamento d'esecuzione dell'Atto del 1967, con i requisiti applicabili ai sensi della regola 7;

ii)

ogni notifica di rifiuto, ritiro del rifiuto, notifica di concessione della protezione, notifica di invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale in una Parte contraente, periodo di transizione accordato a Parti terze, modifica, rinuncia alla protezione o radiazione di una registrazione internazionale effettuata in virtù dell'Atto del 1967 di cui l'Ufficio internazionale ha ricevuto comunicazione prima della data di cui all'alinea 1) si considera conforme, nella misura in cui soddisfi i requisiti del regolamento d'esecuzione dell'Atto del 1967, con i requisiti applicabili ai sensi, rispettivamente, delle regole 9.3), 11.3), 12.3), 13.2), 14.3), 15.3), 16.3) e 17.2).

Cfr. decisione dell'Assemblea dell'Unione di Lisbona riportata nel documento LI/A/34/4.

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