Termine di referendum: 14 gennaio 2021

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del 25 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20202, decreta:

Art. 1 Lo scambio di note dell'11 ottobre 20183 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 è approvato.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS).

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2020 2577 RS ...; FF 2020 2653 RS 0.362.31

2020-2894

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce l'ETIAS. DF

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Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con l'Unione europea una convenzione riguardante: a.

la garanzia che i costi di sviluppo dell'ETIAS non vengano fatturati due volte alla Svizzera in virtù dell'AAS 5 se sono già coperti dal Fondo per la sicurezza interna o dal fondo successivo e la Svizzera partecipa a tale fondo;

b.

la partecipazione della Svizzera alle eccedenze delle entrate generate dagli emolumenti e ai costi di gestione in caso di disavanzo.

Art. 3 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 4

Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati

All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati, la seguente disposizione della legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione (n. 1 dell'allegato) è modificata come segue: Art. 108e cpv. 4 Privo di oggetto o abrogato

5 6 7

RS 0.362.31 RS 235.1; FF 2020 6695 RS 142.20

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Art. 5 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

2

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 6 ottobre 20208 Termine di referendum: 14 gennaio 2021

8

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Allegato (art. 3)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20059 sugli stranieri e la loro integrazione Art. 5 cpv. 1 lett. a e abis 1

Lo straniero che intende entrare in Svizzera: a.

dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine;

abis. se richiesto, dev'essere in possesso di un visto o di un'autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/124010 (autorizzazione ai viaggi ETIAS); Art. 7 cpv. 3, primo periodo, nonché nota a piè di pagina11 Se, conformemente al codice frontiere Schengen12, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. ...

3

Art. 92 cpv. 1 Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.

1

9 10

11 12

RS 142.20 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Versione del 21 giugno 2019; FF 2019 3819 Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce l'ETIAS. DF

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Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina13 Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/222614, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

1

Titolo prima dell'art. 108a

Capitolo 14a: Sistemi d'informazione Sezione 1: Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi Art. 108a

Dati del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

Il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) previsto dal regolamento (UE) 2018/124015 contiene i seguenti dati dei cittadini di Stati terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni: 1

a.

i dati concernenti l'identità e quelli relativi ai documenti di viaggio;

b.

le domande, accolte o respinte, di autorizzazione ai viaggi ETIAS.

L'ETIAS include inoltre un elenco di controllo contenente i dati dei cittadini di Stati terzi: 2

a.

sospettati di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave o di avervi partecipato;

b.

riguardo ai quali vi siano indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o un altro reato grave o parteciparvi.

Art. 108b

Domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e verifica da parte dell'ETIAS e dell'unità centrale ETIAS

La presentazione della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, la verifica automatizzata in ETIAS, la verifica manuale a cura dell'unità centrale ETIAS e la

13 14

15

Versione del 21 giugno 2019; FF 2019 3819 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

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trasmissione del fascicolo all'unità nazionale ETIAS sono retti dal regolamento (UE) 2018/124016.

Art. 108c

Unità nazionale ETIAS

L'unità nazionale ETIAS della Svizzera ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/124017 è integrata nella SEM. La SEM esamina le domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera e consulta all'occorrenza le altre unità nazionali ETIAS ed Europol.

1

Nel quadro dell'esame delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS, la SEM può consultare altre autorità della Confederazione o dei Cantoni oppure incaricarle di procedere a ulteriori accertamenti. Il Consiglio federale stabilisce le autorità cui può essere affidato l'incarico e gli accertamenti che possono essere chiamate a compiere.

2

Art. 108d

Rilascio, rifiuto, annullamento o revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS

Se non vi sono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza del richiedente nello spazio Schengen costituisca un rischio di migrazione illegale o per la sicurezza o la salute pubblica, la SEM rilascia l'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

1

In casi eccezionali la SEM può rilasciare, per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, un'autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata alla Svizzera.

2

Le autorizzazioni ai viaggi ETIAS sono valide per tre anni, ma al massimo fino alla scadenza del documento di viaggio. Non danno diritto all'entrata in Svizzera.

3

L'annullamento o la revoca di autorizzazioni ai viaggi ETIAS già rilasciate compete alla SEM. In caso di rifiuto, annullamento o revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, la SEM emana una decisione mediante un modulo standard.

4

Art. 108e

Inserimento e consultazione dei dati nell'ETIAS

Nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS, la SEM può inserire e trattare dati nell'ETIAS. Se fedpol e il SIC lo richiedono, inserisce e tratta dati nell'elenco di controllo ETIAS.

1

2

Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'ETIAS: a.

16 17

la SEM, i collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) impiegati per i controlli delle persone all'interno del Paese, le autorità cantonali e comunali di polizia nonché le autorità cantonali e comunali compe-

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

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tenti in materia di migrazione, per l'esame delle condizioni d'entrata e di soggiorno in Svizzera; b.

i collaboratori dell'AFD impiegati per i controlli delle persone alla frontiera e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen, per adempiere i propri compiti nel quadro dei controlli ai valichi delle frontiere esterne;

c.

le imprese di trasporto aereo, per verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida.

Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'ETIAS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi: 3

a.

fedpol;

b.

il SIC;

c.

il Ministero pubblico della Confederazione;

d.

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

Se i dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 3 sono trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 201818 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

4

La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/124019.

5

Art. 108f

Comunicazione di dati dell'ETIAS

I dati personali registrati nell'ETIAS non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

1

2

Nei casi seguenti possono tuttavia essere comunicati dati a Stati terzi:

18 19 20

a.

da parte della SEM, se necessario nel caso specifico ai fini del rimpatrio di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 65 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/124020;

b.

da parte delle autorità di cui all'articolo 108e capoverso 3, in casi eccezionali di urgenza in cui sussiste un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave ai sensi dell'articolo 65 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/ 1240.

RS 235.3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

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Art. 108g

FF 2020

Disposizioni d'esecuzione relative all'ETIAS

Il Consiglio federale disciplina: a.

a quali unità delle autorità di cui all'articolo 108e spettano le facoltà ivi menzionate;

b.

i dati dell'ETIAS che le autorità di cui all'articolo 108e capoverso 3 possono richiedere e la procedura di acquisizione di tali dati;

c.

l'elenco dei dati rilevati nell'ETIAS e i diritti d'accesso delle autorità di cui all'articolo 108e capoversi 1 e 2;

d.

la registrazione e la cancellazione dei dati;

e.

le modalità relative alla sicurezza dei dati;

f.

la responsabilità del trattamento dei dati;

g.

l'elenco dei reati secondo l'articolo 108e capoverso 3;

h.

le modalità di registrazione e di cancellazione dei dati nell'elenco di controllo ETIAS, nonché la restrizione del diritto d'accesso a tale elenco;

i.

le altre modalità e procedure necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2018/124021.

Titolo prima dell'art. 109a

Sezione 1a: Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) e sistema nazionale visti (ORBIS) Art. 120d cpv. 222, frase introduttiva e lett. c È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un'autorità competente per il trattamento dei dati, tratta dati personali: 2

c.

dell'ETIAS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 108e e 108f.

Art. 122a cpv. 1, 2 e 3 lett. a n. 4 e 5 Alle imprese di trasporto aereo che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l'importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

1

Una violazione dell'obbligo di diligenza è presunta se l'impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio 2

21 22

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

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Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l'entrata.

3

Non vi è violazione dell'obbligo di diligenza se l'impresa di trasporto aereo: a.

dimostra che: 4. ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, 5. a causa di un guasto dell'ETIAS non è stato possibile verificare se sussisteva un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida;

Art. 126e

Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2020

L'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera abis non si applica nei sei mesi che seguono l'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2020. Il Consiglio federale può prolungare questo termine.

1

Nei sei mesi successivi allo scadere del termine di cui al capoverso 1, le autorità competenti per i controlli alla frontiera consentono ai cittadini di uno Stato terzo che non sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida, benché soggetti a tale obbligo, di entrare in Svizzera purché soddisfino tutte le altre condizioni di cui all'articolo 5 ed entrino per la prima volta nello spazio Schengen durante questi sei mesi. Il Consiglio federale può prolungare questo termine di al massimo sei mesi.

2

2. Legge federale del 20 giugno 200323 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 3 cpv. 2 lett. dbis Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri: 2

dbis. rilascio e controllo delle autorizzazioni ai viaggi conformemente al regolamento (UE) 2018/124024 (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

23 24

RS 142.51 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

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