Termine di referendum: 14 gennaio 2021

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 25 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 dicembre 20192, decreta:

Art. 1 L'Accordo del 25 febbraio 20193 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone è approvato.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

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RS 101 FF 2020 915 RS ...; FF 2020 969

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. DF

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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.)

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

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Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 6 ottobre 20204 Termine di referendum: 14 gennaio 2021

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. DF

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Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 19835 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale6, Art. 5 cpv. 1 lett. a 1

Sono considerate persone all'estero: a.

i cittadini seguenti che non hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera: 1. i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, 2. i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica l'articolo 22 numero 2 dell'Accordo del 25 febbraio 20197 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone;

Art. 7 lett. j Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: j.

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i cittadini seguenti che, come frontalieri, acquistano un'abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro: 1. i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, 2. i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica l'articolo 22 numero 3 dell'Accordo del 25 febbraio 20198 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda RS 211.412.41 RS 101 RS ...; FF 2020 969 RS ...; FF 2020 969

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. DF

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del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Disposizione finale della modifica del 25 settembre 2020 Le disposizioni finali della modifica del 30 aprile 19979 si applicano per analogia alla modifica del 25 settembre 2020.

2. Legge del 23 giugno 200010 sugli avvocati Art. 2 cpv. 2 e 4 Determina le modalità secondo cui possono esercitare la rappresentanza in giudizio: 2

a.

gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS);

b.

gli avvocati cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica la parte quarta dell'Accordo del 25 febbraio 201911 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Le disposizioni concernenti gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS sono applicabili per analogia agli avvocati cittadini del Regno Unito di cui al capoverso 2 lettera b.

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RU 1997 2086 RS 935.61 RS ...; FF 2020 969

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