9.2.2

Messaggio concernente l'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito nonché l'Accordo aggiuntivo che estende al Liechtenstein alcune disposizioni dell'Accordo commerciale del 15 gennaio 2020

2019-2856

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Compendio Il 23 giugno 2016 una maggioranza degli elettori britannici si è espressa a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (UE). La procedura di recesso è stata formalmente avviata dal Governo britannico il 29 marzo 2017. L'Accordo commerciale firmato l'11 febbraio 2019 tra la Svizzera e il Regno Unito entrerà in vigore non appena gli accordi bilaterali tra Svizzera e UE cesseranno di essere applicabili al Regno Unito. L'accordo riprende per quanto possibile i diritti e gli obblighi economici e commerciali sanciti dagli accordi Svizzera-UE.

Situazione iniziale Dal punto di vista economico, politico e migratorio il Regno Unito è un partner importante per la Svizzera. Oggi le relazioni tra i due Paesi si basano esclusivamente sugli accordi bilaterali conclusi con l'UE, i quali non saranno però più applicabili al Regno Unito dopo la sua uscita dall'UE (eventualmente dopo un periodo transitorio). Nell'ambito delle relazioni bilaterali post-Brexit la Svizzera intende garantire o addirittura estendere i diritti e gli obblighi reciproci vigenti (strategia «Mind the Gap»).

Contenuto del progetto L'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, firmato l'11 febbraio 2019, permette di mantenere le vigenti relazioni commerciali anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE, cioè all'indomani della cosiddetta «Brexit». Tale accordo è accompagnato da un Accordo aggiuntivo fra Svizzera, Regno Unito e Principato del Liechtenstein, il cui scopo è quello di estendere le disposizioni rilevanti al territorio di quest'ultimo, ai sensi del Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein. Tali accordi permettono di prevenire il rischio di un vuoto giuridico nelle relazioni economiche e commerciali con il Regno Unito a partire dal momento in cui gli accordi bilaterali pertinenti tra Svizzera e UE non saranno più applicabili a quest'ultimo Paese a prescindere dal modo in cui lascerà l'UE.

L'Accordo commerciale riprende per quanto possibile i diritti e gli obblighi economici e commerciali derivanti dagli accordi tra Svizzera e UE. Entrerà in vigore non appena gli accordi Svizzera-UE cesseranno di applicarsi al Regno Unito.

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1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Il 23 giugno 2016 il 51,9 per cento degli elettori britannici si è espresso a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (UE). In seguito all'esito di questo referendum, il 29 marzo 2017 il Governo britannico ha notificato formalmente la sua decisione di recedere dall'UE. Conformemente all'articolo 50 del Trattato sull'UE1 ciò ha dato inizio a un periodo di due anni finalizzato alla negoziazione e alla conclusione di un accordo che disciplini le modalità di recesso del Regno Unito dall'UE («Brexit»). D'intesa con lo Stato membro interessato, il Consiglio europeo può decidere all'unanimità di prorogare tale termine (conformemente all'art. 50 del Trattato sull'UE), cosa che ha fatto il 21 marzo, il 10 aprile e il 29 ottobre 2019.

Dal punto di vista economico, il Regno Unito è un partner importante per la Svizzera, tant'è che nel 2018 il mercato britannico occupava il sesto posto nella classifica dei principali Paesi d'esportazione svizzeri (9,36 mia. CHF) e l'ottavo per quanto riguarda le importazioni (7,74 mia. CHF)2.

Al momento, le relazioni commerciali tra i due Paesi sono essenzialmente rette dagli accordi bilaterali tra Svizzera e UE, che cesseranno di essere applicabili al Regno Unito all'indomani della sua uscita dall'UE (eventualmente dopo un periodo transitorio).

A ottobre 2016 ci siamo posti l'obiettivo di mantenere per quanto possibile invariati, all'indomani della Brexit, i diritti e gli obblighi attualmente esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito e, se possibile, di ampliarli in determinati ambiti (strategia «Mind the Gap»). In questo contesto la Svizzera e il Regno unito hanno negoziato un Accordo commerciale, completato da una Dichiarazione congiunta sulle regole d'origine e da un Accordo aggiuntivo che estende al Principato del Liechtenstein alcune disposizioni dell'Accordo commerciale ai sensi del Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein. (Per ragioni di semplicità e se non altrimenti specificato, per «Accordo commerciale» si intendono da qui in avanti tutti e tre i testi menzionati.)

Nel contesto dell'attuazione della strategia «Mind the Gap» la Svizzera e il Regno Unito hanno concluso altri accordi nei settori del trasporto aereo, del trasporto stradale, delle assicurazioni, dell'ammissione sul mercato del lavoro, dei diritti acquisiti dei
cittadini e del coordinamento delle assicurazioni sociali. Le Commissioni di politica estera sono state informate o consultate regolarmente sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla strategia «Mind the Gap».

L'Accordo commerciale, firmato l'11 febbraio 2019, riprende per quanto possibile i diritti e gli obblighi economici e commerciali derivanti dagli accordi tra Svizzera e UE e prevede l'avvio di consultazioni esplorative finalizzate a sviluppare le relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito. Viste le persistenti incertezze sull'uscita del Regno Unito dall'UE, abbiamo convenuto con il Regno Unito che l'Accordo commerciale sia applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 7b della

1 2

GU C 326 del 26.10.2012 Senza metalli preziosi, pietre preziose (gemme), oggetti d'arte e d'antiquariato.

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legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; cfr. anche n. 5). Le Commissioni della politica estera (CPE), consultate al riguardo a inizio 2019 (la CPE-N il 15 gennaio 2019 e la CPE-S il 1° febbraio 2019), non si sono opposte all'applicazione provvisoria dell'Accordo commerciale a partire, se del caso, dal recesso del Regno Unito dall'UE.

L'Accordo commerciale entrerà in vigore non appena gli accordi tra Svizzera e UE cesseranno di essere applicabili al Regno Unito. È così possibile prevenire il rischio di un vuoto giuridico nelle relazioni commerciali con il Regno Unito in debita considerazione delle persistenti incertezze sulle future relazioni tra quest'ultimo e l'UE.

1.1.1

Differenti scenari Brexit

A novembre 2018 i negoziati tra Regno Unito e UE si sono conclusi con un accordo che definisce le modalità di recesso del Regno Unito dall'UE («Withdrawal Agreement») e che prevede in particolare una fase transitoria dalla data del recesso fino alla fine del 2020 (prorogabile una sola volta). Se un tale accordo dovesse essere firmato da entrambe le Parti, il periodo transitorio inizierebbe il giorno dell'uscita del Regno Unito dall'UE. In questo periodo il Regno Unito continuerebbe a far parte del mercato interno europeo e dell'unione doganale, ma senza diritti co-decisionali.

Gli accordi tra UE e Stati terzi ­ come quelli tra Svizzera e UE ­ resterebbero applicabili al Regno Unito. In questo caso l'Accordo commerciale entrerebbe in vigore al termine della fase transitoria e fungerebbe da base per le relazioni economiche e commerciali tra le Parti fino a quando queste non avranno concluso nuovi accordi commerciali.

Nell'eventualità di un «no-deal», cioè se le future relazioni tra Regno Unito e UE non saranno rette da un'apposita convenzione, l'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito sarà applicato (a titolo provvisorio) a partire dal momento in cui quest'ultimo Paese uscirà dall'UE. L'Accordo commerciale prevede tra l'altro la possibilità di modificare alcune sue disposizioni ­ nel rispetto delle procedure di approvazione previste dalla legislazione svizzera ­ per permettere in particolare di prendere in considerazione i più recenti sviluppi.

3

RS 172.010

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1.2

Alternative esaminate

Nell'ottica di mantenere per quanto possibile invariati i diritti e gli obblighi economici e commerciali tra Svizzera e Regno Unito all'indomani della Brexit sono state prese in esame diverse soluzioni. Ai fini di una trasposizione degli accordi SvizzeraUE alle relazioni tra Svizzera e Regno Unito sono state considerate due opzioni: 1.

La replica dei singoli accordi Svizzera-UE attraverso la loro applicazione alle relazioni tra Svizzera e Regno Unito (opzione «copia/incolla»).

2.

Il mantenimento generale dei diritti e degli obblighi sanciti da questi singoli accordi attraverso la loro integrazione in un accordo quadro e la loro applicazione mutatis mutandis.

La prima opzione consisteva sostanzialmente nel replicare gli accordi tra Svizzera e UE quasi alla lettera sotto forma di accordi paralleli tra Svizzera e Regno Unito. La seconda prevedeva invece una procedura semplificata per riprendere questi accordi senza però replicarli interamente (ossia sotto forma di «accordi abbreviati» che elencano soltanto i cambiamenti tecnici necessari). Le Parti hanno constatato che ­ dato il poco tempo disponibile ­ replicare gli accordi alla lettera, come previsto dalla prima opzione, avrebbe richiesto troppo tempo. In effetti la riproduzione degli accordi avrebbe generato testi molto più voluminosi rispetto a una loro integrazione e applicazione mutatis mutandis. La prima opzione avrebbe richiesto più tempo per identificare tutti i cambiamenti tecnici necessari nonché per la preparazione, redazione e traduzione dei testi e per il processo di approvazione interno. Infine, con la Brexit ormai alle porte il fattore tempo è risultato decisivo.

È stata quindi scelta la seconda opzione, che consisteva appunto nell'integrazione dei diritti e degli obblighi previsti dagli accordi esistenti. Questo processo ha permesso di concludere l'Accordo commerciale nei tempi previsti (se il Regno Unito fosse uscito dall'UE il 29 marzo 2019). La variante scelta consente inoltre agli operatori economici di consultare in un solo accordo tutte le modifiche apportate alle disposizioni degli accordi bilaterali Svizzera-UE (cioè apportate ai consueti vantaggi del partenariato bilaterale Svizzera-UE).

Se la Svizzera decidesse di non ratificare questo Accordo commerciale, le conseguenze potrebbero essere le seguenti: Nelle relazioni commerciali con il Regno Unito verrebbe a crearsi un vuoto giuridico non appena gli accordi bilaterali Svizzera-UE cesseranno di applicarsi al Regno Unito, cioè all'indomani della Brexit (o alla fine di un'eventuale periodo transitorio).

Senza un accordo sostitutivo che regga le loro relazioni economiche, la Svizzera e il Regno Unito sarebbero in pratica soggetti alle norme e alle concessioni tariffarie dell'OMC. Rispetto alla situazione attuale insorgerebbero sostanziali ostacoli al commercio tariffari e non tariffari.

Se gli accordi bilaterali con l'UE cessano di essere applicabili al Regno Unito e se non vengono sostituiti, ciò avrebbe ripercussioni economiche
negative, soprattutto perché lo Stato britannico è un importante partner economico della Svizzera. Si prevedono impatti negativi nei settori attualmente coperti dagli accordi bilaterali con

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l'UE4. A titolo d'esempio, le importazioni e le esportazioni diventerebbero più care a causa delle nuove tariffe (senza né ALS né Accordo agricolo). In assenza di un accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (di seguito «MRA»5) sarebbero inoltre necessarie procedure di certificazione supplementari per diversi gruppi di prodotti, il che complicherebbe gli scambi commerciali. Infine, in mancanza di un accordo sugli appalti pubblici non sarà più garantito l'ampio accesso a determinati mercati supplementari.

1.3

Svolgimento e risultato dei negoziati

Per il Regno Unito l'obiettivo di uscire dall'UE pur mantenendo inalterate la relazioni commerciali internazionali significa negoziare con oltre 40 partner accordi (bilaterali) separati per sostituire quelli vigenti tra UE e Stati terzi, il che richiederà risorse considerevoli. La Svizzera è però riuscita a sottolineare la sua importanza come uno dei più importanti partner commerciali del Regno Unito, con il risultato che le relazioni con il nostro Paese sono state considerate prioritarie.

Un'altra sfida in ambito commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito consiste nel fatto che i rapporti Svizzera-UE vanno ben oltre le normali relazioni di libero scambio. Alcuni importanti accordi tra Svizzera e UE, o parti di essi, si basano infatti sull'armonizzazione delle legislazioni pertinenti e sul reciproco riconoscimento della loro equivalenza (p. es. MRA). Ne sono derivate, nel corso dei negoziati, dipendenze giuridiche complesse e politicamente sensibili nei confronti del processo negoziale tra Regno Unito e UE. Il presente Accordo commerciale ­ che troverà applicazione anche nell'eventualità di un «no deal» (cfr. n. 1.1.1) ­ non copre quindi tutti i settori delle relazioni commerciali tra Svizzera e UE (cfr. n. 4.3). L'Accordo commerciale prevede però un meccanismo che permetterà di applicare questi accordi nei settori in questione se le condizioni necessarie a tal fine dovessero risultare soddisfatte, ossia se Regno Unito e UE dovessero stipulare accordi corrispondenti.

Il nostro obiettivo non era soltanto quello di mantenere l'attuale livello di cooperazione e d'accesso al mercato, evitando così di incorrere in un vuoto giuridico nelle relazioni bilaterali, ma anche di sviluppare ulteriormente le relazioni nei settori politici di reciproco interesse. D'altra parte, visto il pesante carico di lavoro che grava sull'ufficio britannico competente, le pressanti scadenze e la politica commerciale del Regno Unito in gran parte ancora indefinita, l'obiettivo principale del Regno Unito era quello di garantire lo status quo nelle relazioni commerciali dopo l'uscita dall'UE. L'ipotesi di un approfondimento delle relazioni è quindi stata posticipata nel tempo. L'accordo commerciale contiene comunque una clausola di revisione (cfr. n. 4.2) che prevede di sostituire, modernizzare o sviluppare l'Accordo commerciale per tener conto della futura politica commerciale del Regno Unito ed estendere la portata dell'accordo.

4 5

Per una descrizione di questi settori cfr. n. 4 e 4.1 Per Mutual Recognition Agreement

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1.4

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Dal momento che il referendum sull'appartenenza del Regno Unito all'UE si è svolto il 23 giugno 2016, l'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 20166 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 29167 sul programma di legislatura 2015­2019.

L'Accordo commerciale è tuttavia in linea con l'obiettivo n. 5 del Consiglio federale per il 20188: «La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l'UE». Tale obiettivo prevede che il nostro Collegio prenda le decisioni necessarie a garantire la continuità delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito (attuazione della strategia «Mind the Gap»), in particolare adottando messaggi concernenti le future relazioni bilaterali tra i due Paesi.

2

Risultati della consultazione

La consultazione si è svolta dal 15 maggio al 5 settembre 2019. I Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei comuni, delle città e delle regioni di montagna attive a livello nazionale, le associazioni mantello dell'economia attive in tutta la Svizzera e altre cerchie interessate sono stati invitati a pronunciarsi sul progetto in questione.

Durante la consultazione sono pervenuti in tutto 48 pareri9. Mentre 41 partecipanti si sono detti favorevoli al progetto di Accordo commerciale, due hanno espresso un parere neutro e cinque partiti hanno criticato singoli aspetti.

La preoccupazione principale è che ­ anche se l'Accordo commerciale sembra essere riuscito ­ probabilmente non sarà in grado di sopperire completamente agli effetti negativi di un recesso disordinato del Regno Unito dall'UE (cioè se le future relazioni tra il Regno Unito e l'UE non saranno disciplinate da un'apposita convenzione). È anche stato fatto notare che l'Accordo commerciale non migliorerebbe l'accesso al mercato.

6 7 8 9

FF 2016 981 FF 2016 4605 Obiettivi 2018 del Consiglio federale, decisione del Consiglio federale del 1° novembre 2017.

Cfr. risultati della consultazione: www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DEFR.

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3

Consultazione di Commissioni parlamentari

Il 5 settembre 2018 abbiamo presentato il nostro mandato negoziale, poi accolto favorevolmente dalle Commissioni della politica estera delle Camere federali e dalla Conferenza dei Governi cantonali. Durante l'intero processo abbiamo inoltre informato regolarmente le Commissioni competenti sullo stato di avanzamento dei lavori di attuazione della strategia «Mind the Gap».

Le Commissioni parlamentari competenti sono inoltre state consultate sull'applicazione provvisoria dell'Accordo commerciale conformemente all'articolo 152 capoverso 3bis della legge del 13 dicembre 200210 sul Parlamento (LParl) e non si sono opposte (cfr. n. 7.5).

4

Punti essenziali dell'Accordo

4.1

Introduzione

L'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito integra in un solo testo i diversi accordi Svizzera-UE rilevanti ai fini delle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi (cfr. n. 4.1). Una dichiarazione comune relativa alle regole d'origine è annessa all'Accordo commerciale fra la Svizzera e il Regno Unito.

Inoltre per estendere al Liechtenstein alcune disposizioni di due accordi è stato allegato un Accordo aggiuntivo all'Accordo commerciale.

L'Accordo commerciale consente quindi di trasporre gli accordi tra Svizzera e UE, fondamentali per la nostra economia, alle relazioni con il Regno Unito per il periodo post-Brexit (e dopo un eventuale periodo transitorio). I corrispondenti accordi tra Svizzera e UE riguardano i dazi sui prodotti industriali, sui prodotti agricoli trasformati e su altri prodotti agricoli. D'altro canto, consentono agli operatori economici svizzeri di partecipare indiscriminatamente al mercato interno dell'UE in settori specifici attraverso l'armonizzazione o il riconoscimento reciproco delle rispettive legislazioni. Tutti questi accordi sono integrati nell'Accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito. Alcuni accordi, o parti di essi, non sono però immediatamente applicabili perché dipendono dalle relazioni tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit. La loro applicazione potrà essere decisa dal Comitato misto competente a seconda di come si svilupperanno le relazioni tra Regno Unito e UE.

10

RS 171.10

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Figura 1 Copertura degli accordi

4.2

Punti essenziali degli accordi bilaterali Svizzera-UE e panoramica di quelli pertinenti

Viste le dimensioni del mercato unico europeo e la posizione geografica della Svizzera in Europa, l'economia elvetica è fortemente legata all'UE, in particolare attraverso il canale del commercio estero. Questa stretta interdipendenza economica poggia su numerosi accordi bilaterali, conclusi in tre fasi distinte: i primi accordi bilaterali (libero scambio, assicurazioni, trasporti di merci) sono stati firmati, uno dopo l'altro, nel periodo 1970­1990. La prima pietra miliare ai fini di un migliore accesso al mercato interno dell'UE è stata posata con l'Accordo del 22 luglio 197211 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (di seguito «ALS del 1972»), che ha sancito l'abolizione dei dazi sui prodotti industriali. Poi, per difendere gli interessi dell'economia svizzera, sono stati negoziati altri accordi bilaterali con l'UE concernenti, in particolare, l'eliminazione delle barriere non tariffarie, determinati aspetti legati ai servizi e l'accesso ai mercati degli appalti pubblici. Questo obiettivo è stato raggiunto nel 1999 con gli Accordi bilaterali I, che hanno migliorato inoltre l'accesso al mercato del lavoro e la cooperazione nel campo della ricerca. Sono seguiti nel 2004 gli Accordi bilaterali II volti ad approfondire la cooperazione tra le due parti in alcuni campi.

In diversi settori tali accordi creano tra Svizzera e UE condizioni analoghe a quelle vigenti all'interno del mercato comunitario. Garantiscono l'accesso reciproco ai rispettivi mercati ed eliminano gli ostacoli al commercio di natura sia tariffaria sia non tariffaria. Grazie agli accordi bilaterali le imprese svizzere possono non solo offrire i propri prodotti senza ostacoli, o quasi, ma anche beneficiare sostanzialmente di condizioni analoghe a quelle vigenti sul mercato interno dell'UE (basate sull'armonizzazione delle norme svizzere e comunitarie o sul riconoscimento della loro 11

RS 0.632.401

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equivalenza). In sostanza questi accordi consentono alle parti un più ampio accesso ai rispettivi mercati e gettano le basi per una cooperazione stretta, ma selettiva, in diversi settori politici di rilievo (p. es. la ricerca, la formazione, la sicurezza interna, l'asilo, l'ambiente e la cultura).

Oltre ai settori disciplinati indipendentemente dall'Accordo commerciale (in particolare quelli dei trasporti terrestri e aerei e delle assicurazioni), altri dieci accordi Svizzera-UE sono rilevanti ai fini delle relazioni economiche e commerciali. Si tratta di sei accordi, due accordi sotto forma di scambi di lettere tra Svizzera e UE e due accordi aggiuntivi che mirano a estendere al Principato del Liechtenstein alcune disposizioni degli accordi bilaterali ai sensi del Trattato di unione doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

4.2.1

Accordo sotto forma di scambio di lettere del 21 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea nei settori dell'agricoltura e della pesca

Salvo un'unica eccezione, lo scambio di lettere12 allegato all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (CEE) del 1972 non è più rilevante o è stato sostituito da nuove disposizioni nel quadro degli scambi tra Svizzera e UE. Si tratta per lo più di concessioni o dichiarazioni d'intenti in materia di prodotti agricoli che sono state riprese nell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (cfr. n. 4.2.6). L'unica eccezione riguarda la concessione fatta dall'UE alla Svizzera per quanto riguarda i pesci d'acqua dolce. In base all'allegato I della lettera della CEE alla Svizzera del 21 luglio 1972, l'UE continua tuttora a concedere alla Svizzera l'importazione di determinati pesci d'acqua dolce a dazio zero (codice NC 0302.8910).

4.2.2

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea 13 (di seguito «ALS del 1972») istituisce una zona di libero scambio per i prodotti industriali e disciplina lo scambio dei prodotti agricoli trasformati. In virtù di tale accordo, i prodotti industriali possono circolare in regime di franchigia doganale tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE, a condizione che abbiano carattere originario (cfr. Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa14). L'ALS del 1972 vieta inoltre ogni forma di restrizione quantitativa (contingenti) e ogni altra misura suscettibile di produrre effetti equivalenti (p. es. discriminazioni concernenti le modalità di vendita). Il 12 13 14

RS 0.632.401 RS 0.632.401 RS 0.632.401.3

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Protocollo n. 2 riguardante determinati prodotti agricoli trasformati15 prevede infine il trattamento preferenziale di questi prodotti.

4.2.3

Accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera del 22 luglio 1972

L'Accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera 16 (di seguito: «Accordo addizionale trilaterale all'ALS del 1972») conferisce validità per il Principato del Liechtenstein a tutte le disposizioni dell'ALS del 1972, ai sensi del Trattato del 29 marzo 1923 di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein 17.

4.2.4

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici18 (di seguito: «Accordo sugli appalti pubblici») estende il campo d'applicazione dell'Accordo del 15 aprile 199419 sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), offrendo alle imprese svizzere ed europee l'accesso a mercati supplementari. L'obbligo di pubblicare bandi di gara per appalti pubblici o servizi di costruzione in conformità alle norme dell'OMC è esteso a comuni e distretti nonché a imprese pubbliche o private per acquisti in determinati settori (p. es. ferrovie e approvvigionamento di energia).

4.2.5

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) 20 disciplina il riconoscimento reciproco tra Svizzera e UE degli esami di conformità per i prodotti industriali, necessari per stabilire se un prodotto soddisfa le norme in vigore e le condizioni di immissione sul mercato. IL MRA sancisce inoltre che le procedure di certificazione e autorizzazione necessarie siano svolte una sola volta e garantisce 15 16 17 18 19 20

RS 0.632.401.2 RS 0.632.401.6 RS 0.631.112.514 RS 0.172.052.68 RS 0.632.231.422 RS 0.946.526.81

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agli operatori economici svizzeri, in 20 settori, condizioni d'accesso al mercato europeo analoghe a quelle vigenti per i loro concorrenti europei.

4.2.6

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli21 (di seguito «Accordo agricolo») agevola lo scambio di tali prodotti tra Svizzera e UE. Regola l'eliminazione degli ostacoli tariffari (contingenti all'importazione e dazi) e non tariffari (requisiti per i prodotti e disposizioni in materia di omologazione) in alcuni settori di produzione. Sul piano tariffario, l'Accordo agricolo liberalizza completamente il mercato del formaggio e prevede concessioni doganali reciproche in una serie di settori (p. es. prodotti ortofrutticoli, orticoltura, prodotti a base di carne). Sul piano non tariffario viene riconosciuta l'equivalenza di alcuni requisiti tecnici nei settori fitosanitario, dell'alimentazione degli animali, delle sementi, dell'agricoltura biologica e del vino e delle bevande spiritose nonché dei requisiti di qualità per i prodotti ortofrutticoli. L'allegato 11, noto anche come «Accordo veterinario», istituisce inoltre uno spazio veterinario comune tra Svizzera e UE, rendendo obsoleti i controlli veterinari di confine.

L'Accordo agricolo protegge infine una serie di denominazioni di derrate alimentari e prodotti agricoli (DOP e IGP) nel territorio della Svizzera e dell'UE.

4.2.7

Accordo sotto forma di scambio di lettere del 14 dicembre 2000 tra la Comunità europea e ciascuno dei Paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco)

L'Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e ciascuno dei Paesi dell'AELS che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema generalizzato di preferenze (Norvegia e Svizzera22; di seguito «SGP-scambio di lettere») prevede la possibilità del mantenimento della preferenza tariffaria in favore dei Paesi beneficiari anche dopo un trasbordo o un'ulteriore lavorazione nonché del reciproco riconoscimento dei certificati di origine.

21 22

RS 0.916.026.81 RS 0.632.401.021 (versione riveduta entrata in vigore il 1° febbraio 2019)

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4.2.8

Accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari

L'Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari 23 (di seguito: «Accordo antifrode») migliora la cooperazione tra la Svizzera, l'UE e i suoi Stati membri nella lotta al contrabbando e ad altri casi di evasione in materia di fiscalità indiretta (p. es. dazi, imposta sul valore aggiunto, imposte di consumo), di sovvenzioni e di appalti pubblici e prevede un'assistenza sia amministrativa sia giudiziaria.

4.2.9

Accordo aggiuntivo del 27 settembre 2007 fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

L'Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli 24 (di seguito: «Accordo aggiuntivo trilaterale all'Accordo agricolo») conferisce validità per il Principato del Liechtenstein alle pertinenti disposizioni dell'Accordo agricolo, ai sensi del Trattato del 29 marzo 1923 di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.

4.2.10

Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza25 (di seguito: «Accordo sulla sicurezza doganale») semplifica i controlli e le formalità negli scambi di merci tra Svizzera e UE e disciplina la cooperazione in materia di sicurezza doganale. Nel settore del traffico transfrontaliero di merci, l'Accordo sulla sicurezza doganale comporta una semplificazione e un'accelerazione delle formalità e dei controlli al confine, in particolare attraverso il riconoscimento reciproco dell'equivalenza di controlli e documenti. Quanto alla 23 24 25

RS 0.351.926.81 RS 0.916.026.812 RS 0.631.242.05

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sicurezza doganale, l'accordo accorda alla Svizzera lo stesso trattamento riservato agli Stati membri dell'UE, esentandola dall'applicazione delle misure previste per Stati terzi in seno all'UE, come l'obbligo di dichiarazione preventiva delle importazioni.

4.3

La normativa proposta

L'Accordo commerciale garantisce la continuità di gran parte delle attuali disposizioni degli accordi pertinenti tra Svizzera e UE. Integra in un solo accordo i diversi accordi Svizzera-UE rilevanti per le relazioni tra il nostro Paese e il Regno Unito.

L'Accordo commerciale garantisce la massima continuità dei diritti e degli obblighi della Svizzera e del Regno Unito esistenti in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'UE e degli accordi bilaterali tra Svizzera e UE. Attraverso questo strumento internazionale le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni degli accordi incorporati, anche nel caso in cui contengano riferimenti al diritto dell'UE e il Regno Unito non ne facesse più parte. Se ad esempio il MRA fa riferimento al diritto UE e alle norme equivalenti del diritto svizzero, nei confronti della Svizzera il Regno Unito è tenuto ad applicare il diritto nazionale corrispondente al diritto UE.

Questa soluzione, che introduce un riferimento statico al diritto comunitario, comporta un vantaggio per la Svizzera: l'equivalenza tra le norme di diritto nazionale del Regno Unito e le norme del diritto comunitario non deve essere obbligatoriamente verificata, il che garantisce la continuità dei diritti e degli obblighi vigenti in una prima fase, cioè fino a quando il diritto comunitario o quello svizzero a cui viene fatto staticamente riferimento nell'Accordo commerciale non subisca delle modifiche. L'Accordo commerciale permette quindi agli operatori economici di continuare a fare riferimento alle normative europee (già note).

Alcune parti degli accordi incorporati non sono al momento applicabili alle relazioni tra Svizzera e Regno Unito nell'ambito dell'Accordo commerciale (cfr. fig. 2).

Effettivamente, in determinati settori le modalità relazionali tra UE e Regno Unito non sono ancora note. L'Accordo commerciale prevede pertanto che non siano applicate alle relazioni bilaterali, salvo per la durata di un eventuale periodo transitorio (cfr. fig. 2). Solo il Comitato misto competente avrà la facoltà di rendere applicabili queste parti se le condizioni necessarie dovessero risultare soddisfatte, cioè se Regno Unito e UE stipuleranno accordi corrispondenti. Le parti in questione sono l'Accordo sulla sicurezza doganale, determinate sezioni dell'Accordo agricolo («Accordo veterinario» incluso)
e alcuni capitoli del MRA. Questi settori si fondano sull'armonizzazione con le norme europee o sul riconoscimento della loro equivalenza.

Oltre a mantenere inalterate le relazioni tra le Parti, l'Accordo commerciale dispone, attraverso una clausola di revisione, che sia sostituito, sviluppato e modernizzato in considerazione della futura politica commerciale del Regno Unito e delle relazioni con parti terze, in particolare l'UE e al fine di estenderne la portata. Tra i settori aggiuntivi che saranno presi in considerazione a questo proposito figurano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e gli scambi di servizi.

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Figura 2 Settori coperti dall'Accordo commerciale Svizzera-Regno Unito

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4.4

Valutazione della soluzione proposta

Con la sua strategia «Mind the Gap» perseguiamo l'obiettivo di mantenere per quanto possibile invariati, dopo il recesso del Regno Unito dall'UE, i diritti e gli obblighi attualmente esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito e, se possibile, di estenderli in alcuni settori.

L'Accordo commerciale offre agli operatori economici la massima stabilità possibile nell'ambito delle relazioni economiche e commerciali tra la Svizzera e il Regno Unito.

A causa delle persistenti incertezze tra Regno Unito e UE, l'Accordo commerciale non è tuttavia in grado di garantire, al momento, il mantenimento dello statu quo in tutti i settori disciplinati dai pertinenti accordi bilaterali Svizzera-UE. La Svizzera e il Regno Unito intendono comunque proseguire le consultazioni in merito alle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi. Nel Memorandum of Understanding del 14 gennaio 2019 la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e il Department for International Trade (DIT) dichiarano di voler (1) portare avanti i lavori già avviati allo scopo di trovare alternative valide per i settori coperti dagli accordi bilaterali Svizzera-UE ma non contemplati dall'Accordo commerciale e (2) avviare consultazioni esplorative per sostituire o modernizzare l'Accordo commerciale secondo gli interessi dei due Paesi.

In considerazione delle persistenti incertezze sulla futura politica commerciale del Regno Unito, l'Accordo commerciale è quindi in linea con l'obiettivo di mantenere per quanto possibile invariate le relazioni attualmente esistenti, prevenire il rischio di un vuoto giuridico e gettare le basi per le future relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

5

Commento alle disposizioni dell'accordo

5.1

Commento alle disposizioni generali

L'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito ­ ad eccezione dell'accordo aggiuntivo concernente il Liechtenstein ­ contiene gli articoli seguenti: Art. 1

Inserimento degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea

Il paragrafo 1 stabilisce che le disposizioni degli accordi tra Svizzera e Unione europea, rilevanti per le relazioni economiche e commerciali bilaterali, diventino parte integrante dell'Accordo commerciale con riserva delle necessarie modifiche («mutatis mutandis»). Le disposizioni di tali accordi ­ salvo quelle escluse dal paragrafo 2 ­ si applicano dunque alle relazioni bilaterali tra i due Paesi come se tali accordi fossero stati conclusi tra la Svizzera e il Regno Unito. Il paragrafo 1 stabilisce inoltre che le disposizioni degli accordi commerciali Svizzera-UE incorporate nell'Accordo commerciale entrino in vigore immediatamente prima che cessino di essere applicabili al Regno Unito.

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Il paragrafo 2 precisa che gli allegati 4­6, 9 e 11 dell'Accordo agricolo, i capitoli 1­ 11, 13 e 16­20 dell'allegato 1 del MRA nonché l'Accordo sulla sicurezza doganale non si applicano, salvo diversa decisione del pertinente Comitato misto SvizzeraRegno Unito. Si tratta dei settori contemplati dagli accordi Svizzera-UE che si fondano sull'armonizzazione con le norme dell'UE o sul riconoscimento della loro equivalenza (cfr. spiegazione al n. 4.2).

Il paragrafo 3 prevede che le Parti, nel Comitato misto pertinente, valutino il livello di equivalenza delle proprie legislazioni in questi settori a fronte degli sviluppi dei loro accordi con parti terze, in particolare con l'UE, e prendano le decisioni necessarie a garantire la massima continuità delle relazioni attualmente esistenti in tali settori.

Art. 2

Definizioni e interpretazioni

Ai fini di una loro interpretazione uniforme, l'articolo 2 definisce i termini «mutatis mutandis», «accordi incorporati», «presente Strumento» e «presente Accordo».

Il termine «accordi incorporati» opera una distinzione tra gli accordi di riferimento conclusi tra Svizzera e UE e le disposizioni di tali accordi che sono integrate mutatis mutandis nell'Accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito e, se necessario, modificate.

Art. 3

Obiettivo

L'articolo 3 definisce l'obiettivo generale dell'Accordo commerciale, che è quello di preservare le relazioni commerciali attualmente esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito nonché di istituire una piattaforma per portare avanti la liberalizzazione degli scambi e l'approfondimento delle relazioni commerciali.

Art. 4

Applicazione territoriale

L'articolo 4 definisce il campo d'applicazione territoriale dell'Accordo commerciale, che si applica quindi, nella misura e alle condizioni previste dagli accordi economici e commerciali attualmente esistenti tra Svizzera e UE, alla Svizzera, da una parte, e al Regno Unito nonché ai territori per le cui relazioni con l'estero quest'ultimo è responsabile, dall'altra.

Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 4, l'Accordo commerciale non si applica all'Area delle Basi Sovrane («Sovereign Base Areas») di Akrotiri e Dhekelia sull'isola di Cipro, come stabilito in uno scambio di lettere tra la Svizzera e il Regno Unito firmato, rispettivamente, il 1° e l'8 luglio 2019.

Art. 5

Mantenimento dei termini

Se un accordo incorporato prevede un termine transitorio durante il quale una Parte è tenuta a svolgere un'azione e se tale Parte non vi ha ancora provveduto, il periodo rimanente per l'adempimento di questo obbligo viene integrato nell'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.

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L'articolo 5 dispone inoltre che se un termine è scaduto, le Parti continuino ad applicare i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Ciò non concerne, tuttavia, i rimandi, nell'accordo incorporato, a determinati termini menzionati nell'Accordo commerciale (p. es. un termine di notifica o una scadenza legata a una procedura del Comitato misto competente).

Art. 6

Comitati misti

In virtù dell'articolo 6, i Comitati misti Svizzera-UE istituiti in virtù degli accordi economici e commerciali tra queste due parti sono istituiti alle stesse condizioni e con le stesse competenze tra la Svizzera e il Regno Unito. Secondo il paragrafo 2 il Comitato misto istituito nell'ambito dell'ALS incorporato assicura inoltre il buon funzionamento di tale accordo nel suo complesso.

Art. 7

Emendamenti

L'articolo 7 ribadisce la competenza dei Comitati misti di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note degli accordi incorporati, fatte salve le procedure previste in ciascuno degli accordi interessati.

Art. 8

Riesame

Conformemente all'articolo 8, entro due anni dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'Accordo commerciale (art. 9 par. 4) la Svizzera e il Regno Unito si impegnano a condurre consultazioni esplorative allo scopo di modernizzare o sviluppare il presente Accordo o eventualmente di sostituirlo con uno nuovo. A tal fine le Parti tengono debitamente conto degli sviluppi nelle relazioni della Svizzera e del Regno Unito con parti terze (in particolare con l'UE) e in seno all'OMC. Possono anche prendere in considerazione settori non ancora contemplati dal presente Accordo, come quello dell'agevolazione degli scambi, degli scambi di servizi, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, del lavoro, dell'ambiente, delle misure di difesa commerciale e della composizione delle controversie.

Le rispettive consultazioni devono essere avviate entro due anni dall'uscita del Regno Unito dall'UE. Secondo il Memorandum of Understanding sottoscritto dalle Parti (cfr. n. 4.3) ciò vale anche nel caso in cui l'Accordo commerciale dovesse entrare in vigore dopo una fase transitoria.

Art. 9

Entrata in vigore, applicazione provvisoria e cessazione

Secondo il paragrafo 3 l'Accordo commerciale entra in vigore quando gli accordi economici e commerciali tra Svizzera e UE cessano di essere applicabili al Regno Unito, a condizione che entro quella data le Parti si siano notificate reciprocamente l'espletamento delle rispettive procedure nazionali. Altrimenti l'Accordo commerciale entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima delle notifiche delle Parti dell'espletamento delle procedure nazionali. Gli accordi economici e commerciali tra Svizzera e UE cesseranno di essere applicabili al Regno Unito al termine di un periodo di transizione convenuto dalle Parti oppure,

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nell'eventualità di un «no-deal», al momento dell'uscita effettiva del Regno Unito dall'UE.

Il paragrafo 4 prevede la possibilità di un'applicazione provvisoria dell'Accordo commerciale, in conformità alle procedure nazionali delle Parti, in attesa della sua entrata in vigore definitiva. In Svizzera l'articolo 7b LOGA dispone che il Consiglio federale possa decidere o convenire dell'applicazione provvisoria di un accordo internazionale la cui approvazione compete all'Assemblea federale «se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono» (cfr. n. 7.5). Nel caso specifico, sono soddisfatte entrambe le condizioni.

Secondo il paragrafo 5 ciascuna Parte può denunciare l'Accordo commerciale o qualsiasi accordo incorporato entro un termine di 12 mesi. Ciò significa che l'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito non è subordinato alla «clausola ghigliottina» prevista dagli accordi bilaterali I tra Svizzera e UE, secondo cui tali accordi possono entrare in vigore e cessare soltanto congiuntamente.

5.2

Commento agli allegati all'Accordo commerciale

Attraverso le sue disposizioni generali l'Accordo commerciale incorpora, mutatis mutandis, i pertinenti accordi bilaterali tra Svizzera e UE in materia di relazioni economiche e commerciali. Affinché le disposizioni incorporate possano trovare piena applicazione alle relazioni tra Svizzera e Regno Unito sono tuttavia state necessarie alcune modifiche di natura tecnica. L'Accordo commerciale prevede quindi un allegato separato per ciascuno degli accordi incorporati applicabili, salvo per lo scambio di lettere del 1972 concernente determinati prodotti agricoli e della pesca, che non richiede adeguamenti.

Come indicato al numero 4.2, l'Accordo sulla sicurezza doganale incorporato, di cui all'articolo 1 paragrafo 1 lettera h, non sarà applicato (cfr. art. 1 par. 2 lett. c) a causa dell'assenza di un accordo tra Regno Unito e UE sull'armonizzazione delle regole in questo settore. Se tra Regno Unito e UE dovessero intervenire cambiamenti positivi in questo senso, tali da rendere possibile l'applicazione dell'accordo incorporato dietro relativa dichiarazione del Comitato misto competente (art. 1 par. 3 dell'Accordo commerciale), le eventuali modifiche dovranno figurare in un allegato separato dell'Accordo commerciale.

Gli allegati vanno interpretati nel modo seguente: tutte le disposizioni degli accordi incorporati non riportate negli allegati si applicano bilateralmente, mutatis mutandis, tra la Svizzera e il Regno Unito in analogia agli accordi bilaterali Svizzera-UE.

Negli allegati sono elencate soltanto le modifiche. Queste si limitano a interventi di natura tecnica finalizzati a rendere possibile la trasposizione dei diritti e degli obblighi esistenti tra Svizzera e UE ai rapporti tra Svizzera e Regno Unito. I cambiamenti sostanziali riguardano unicamente il settore del cumulo di materiali originari (cfr.

n. 5.2.1) e quello dei contingenti tariffari dell'Accordo agricolo (cfr. n. 5.2.4).

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5.2.1

Allegato 1: Modifiche all'ALS del 1972

Per disciplinare le future relazioni economiche con il Regno Unito viene ripreso in larga misura l'ALS del 1972 tra Svizzera e UE. L'allegato 1 all'Accordo commerciale incorporato prevede due modifiche di natura tecnica al Protocollo n. 3 sui prodotti agricoli trasformati (allegato 1) e al Protocollo n. 3 sulle regole d'origine (allegato 1 appendice 1).

Protocollo n. 2: il Protocollo n. 2 dell'ALS del 1972 definisce la base di calcolo per le misure di compensazione del prezzo (dazi e contributi all'esportazione ­ questi ultimi non sono più applicabili) per i prodotti agricoli trasformati. Tali misure si basano sulle differenze di costo sui mercati svizzero ed europeo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati. Queste differenze di prezzo vengono periodicamente adeguate con l'UE. Nel quadro dell'Accordo commerciale è stato convenuto con il Regno Unito che su tali prodotti non siano imposti dazi adeguati alle differenze di prezzo tra Svizzera e Regno Unito, ma che siano invece applicati gli stessi dazi come nel commercio tra Svizzera e UE, definiti nell'Accordo commerciale come limite superiore negli scambi bilaterali.

Protocollo n. 326: le norme di origine della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) applicabili in virtù del Protocollo n. 3 dell'ALS del 1972 sono riprese in larga misura in un nuovo Protocollo n. 3. Questo nuovo Protocollo è più dettagliato, ma di tenore equivalente al precedente, perché concepito come semplice riferimento alla Convenzione PEM.

Attualmente non è possibile inserire un riferimento alla Convenzione PEM nell'ALS incorporato perché il Regno Unito non ha ancora deciso se aderire alla Convenzione PEM all'indomani della Brexit. Il cumulo con materiali originari di altri Paesi membri della Convenzione PEM presuppone che esista un ALS tra le parti interessate.

Nell'eventualità di un «no-deal» tra Regno Unito e UE, la Svizzera e il Regno Unito hanno convenuto ­ vista l'intenzione del Regno Unito e dell'UE di stipulare un ALS ­ di ammettere la possibilità di un cumulo con i materiali originari dell'UE per un periodo di transizione di tre anni, purché Regno Unito e UE concludano un accordo di cooperazione amministrativa (assistenza reciproca). Il cumulo di origine
diagonale con altri firmatari della Convenzione PEM presuppone che il Regno Unito abbia concluso con i Paesi interessati accordi di libero scambio che applicano anch'essi le regole di tale convenzione.

26

Il Protocollo n. 3 dell'ALS del 1972 relativo alle norme di origine contiene due dichiarazioni comuni aventi per oggetto il riconoscimento, secondo condizioni fissate all'interno dello stesso Protocollo, di taluni prodotti originari del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino come originari dell'UE. Tali dichiarazioni sono state riprese con il Regno Unito. In una dichiarazione aggiuntiva la Svizzera e il Regno Unito riconoscono la necessità di adottare un approccio trilaterale (Svizzera-Regno Unito-UE) in materia di norme di origine al fine di un'applicazione delle medesime condizioni attualmente applicabili agli scambi commerciali tra le Parti nonché di tenere in considerazione gli sviluppi intervenuti nel quadro della Convenzione PEM (cfr. nota a piè di pagina n. 2).

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5.2.2

Allegato 2: Modifiche all'Accordo sugli appalti pubblici

L'Accordo sugli appalti pubblici è interamente incorporato e applicato ai rapporti con il Regno Unito. Esso si fonda sull'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC del 15 aprile 1994)27 (di seguito: «AAP» e introduce ulteriori liberalizzazioni.

Il Regno Unito fa attualmente parte dell'AAP soltanto in quanto membro dell'UE.

All'indomani della Brexit potrà aderirvi in qualità di membro indipendente.

L'allegato 2 dell'Accordo commerciale introduce norme transitorie da applicare nel caso in cui, al momento di uscire dall'UE, il Regno Unito non avesse ancora formalmente aderito all'AAP. Viste le incertezze a tal riguardo al momento della conclusione dell'Accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito, quest'ultimo integra gli impegni in materia di appalti pubblici di cui all'AAP (allegato 2 par. 5) al fine di trasporre i diritti e gli obblighi attualmente esistenti alle relazioni tra Svizzera e Regno Unito. Fino all'entrata in vigore per la Svizzera dell'AAP riveduto nel 2012, il nostro Paese continuerà a essere soggetto alle disposizioni dell'AAP del 1994.

5.2.3

Allegato 3: Modifiche al MRA

L'allegato 3 dell'Accordo commerciale introduce modifiche riguardanti le disposizioni generali del MRA incorporato nonché nei tre settori (o capitoli) applicati alle relazioni tra Svizzera e Regno Unito: i tre settori «Veicoli a motore» (cap. 12), «Buona prassi di laboratorio (BPL)» (cap. 14) e «Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali» (cap. 15) possono essere ripresi perché le norme su cui poggiano le prescrizioni tecniche corrispondenti sono state elaborate nell'ambito di organizzazioni internazionali di cui sia la Svizzera sia il Regno Unito sono firmatari28. Gli altri 17 settori (cap. 1­11, 13 e 16­20 dell'allegato 1 del MRA) non sono applicati perché non è garantita l'equivalenza delle corrispondenti norme dell'UE e del Regno Unito. Alcuni di questi settori hanno raggiunto un tale livello di integrazione procedurale nel sistema dell'UE che, sul piano bilaterale (tra la Svizzera e il Regno Unito), presenterebbero modalità procedurali del tutto diverse (p. es. la stretta collaborazione tra le autorità di vigilanza del mercato o il sistema di omologazione dei biocidi di cui al cap. 18 dell'allegato 1 del MRA). Prima che ne sia dichiarata l'applicabilità (art. 1 par. 3 dell'Accordo commerciale) occorrerebbe sottoporre questi settori a una rivalutazione e modificare di conseguenza l'allegato 3 dell'Accordo commerciale.

Il numero 1 dell'allegato 3 prevede l'introduzione nel MRA incorporato di un nuovo articolo 10 paragrafo 6, secondo il quale il Comitato misto istituito dalla Svizzera e dal Regno Unito può decidere di modificare determinati settori del MRA incorporato 27 28

RS 0.632.231.422 Si tratta dell'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN Economic Commission for Europe) per i veicoli a motore, dei principi dell'OCSE relativi alle buone prassi di laboratorio (BPL) (OECD Principles for Good Labratory Practices) e della convenzione PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) per le ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali.

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o di aggiungervene di nuovi. Il Comitato misto valuta il livello di equivalenza delle legislazioni delle Parti e decide se rientrano nell'articolo 1 paragrafo 1 (MRA «tradizionale» fondato su prescrizioni tecniche diverse) o 2 (MRA fondato su norme armonizzate) del MRA incorporato. Tra la Svizzera e il Regno Unito sono in corso lavori per trovare alternative valide per i settori non applicabili del MRA. Il numero 2 dell'allegato 3 introduce un nuovo articolo 12 dedicato allo scambio di informazioni, secondo il quale ogni Parte informa l'altra Parte se prevede che le proprie disposizioni legislative, regolamentari o amministrative possano divergere dalle corrispondenti disposizioni comunitarie coperte dal MRA tra Svizzera e UE. Il paragrafo 2 prevede che le Parti si notifichino il più presto possibile per scritto le previste modifiche, ma al più tardi 60 giorni prima della loro entrata in vigore. Il Comitato misto decide sull'equivalenza delle legislazioni e modifica se necessario le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione.

L'Accordo pubblicato nella Raccolta ufficiale sarà aggiornato dopo ogni modifica, integrazione o sviluppo. Se ad esempio le condizioni sono soddisfatte e il Comitato misto competente decide di applicare ulteriori capitoli del MRA alle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito, la versione pubblicata dell'Accordo commerciale sarà adeguata di conseguenza.

Ai tre capitoli di prodotti applicabili dell'allegato 1 del MRA incorporato sono stati apportati adeguamenti specifici.

Capitolo 12 (Veicoli a motore): visto che la sezione I del capitolo 12 (disposizioni legislative, regolamentari e amministrative) non fa riferimento al diritto del Regno Unito, ma a quello comunitario, la sezione V.3 stabilisce che le omologazioni rilasciate da una Parte siano sospese qualora tale Parte non adegui la propria legislazione a tutta la legislazione dell'UE. Il riconoscimento delle omologazioni nazionali di piccole serie rilasciate da una parte può inoltre essere sospeso per altri motivi, come ad esempio per interessi opposti in materia di sicurezza o ambiente.

Capitolo 14 (Buona prassi di laboratorio, BPL): le modifiche apportate riguardano le autorità e i centri di prova competenti in Svizzera e nel Regno Unito. Le Parti convengono inoltre di istituire
un apposito meccanismo per garantire l'equivalenza dei requisiti di qualità dei centri di prova dei due Paesi.

Capitolo 15 (Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali): visto che la sezione I del capitolo 15 (disposizioni legislative, regolamentari e amministrative) non fa riferimento al diritto del Regno Unito, ma a quello comunitario, il riconoscimento dei rilasci ufficiali delle partite può essere sospeso in caso di previste divergenze tra i requisiti sui prodotti. Inoltre, in presenza di un interesse preponderante di salute pubblica, una Parte può, a determinate condizioni, testare un prodotto dell'altra Parte. È anche introdotta una soluzione alternativa per fare fronte all'eventualità che il Regno Unito non possa più accedere alla banca dati dell'UE (sezione III.7). Nella sezione III.11 è indicato il contatto del Regno Unito. La Dichiarazione comune relativa al reciproco riconoscimento della buona prassi clinica e delle ispezioni allegata al MRA Svizzera-UE si applica ai rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito mutatis mutandis.

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5.2.4

Allegato 4: Modifiche all'Accordo agricolo

L'allegato 4 dell'Accordo commerciale contiene le necessarie modifiche degli allegati dell'Accordo agricolo incorporato applicabili in virtù dell'articolo 1 paragrafo 2 dell'Accordo commerciale. Alle relazioni tra Svizzera e Regno Unito si applicano gli allegati 1­3 (concessioni tariffarie), 7 (commercio dei prodotti vitivinicoli), 8 (denominazioni nel settore delle bevande spiritose), 10 (prodotti ortofrutticoli) e 12 (denominazioni di origine). Non si applicano invece gli altri allegati dell'Accordo agricolo, ossia gli allegati 4 (settore fitosanitario), 5 (alimentazione degli animali), 6 (settore delle sementi) 9 (agricoltura biologica) e 11 (Accordo veterinario) dato che il riconoscimento dei relativi regolamenti dell'UE e del Regno Unito non è garantito (cfr. n. 4.2). In caso di sviluppi sul fronte dell'armonizzazione tra Regno Unito e UE in questi settori, tali da rendere possibile ­ su decisione del Comitato misto ­ l'applicazione dei suddetti allegati, l'allegato 4 dovrà essere modificato di conseguenza. L'Accordo pubblicato nella Raccolta ufficiale sarà aggiornato dopo ogni modifica, integrazione o sviluppo. Per quanto riguarda i prodotti biologici, nel frattempo è stata concordata con il Regno Unito una soluzione provvisoria secondo cui le certificazioni biologiche svizzere continuano a essere riconosciute nel Regno Unito e, viceversa, quelle del Regno Unito in Svizzera, purché siano state rilasciate da determinati organi di valutazione conformi al diritto comunitario. Si prevede ora di sostituire l'allegato 9 con un accordo corrispondente mediante una decisione del Comitato misto.

L'allegato 4 relativo all'Accordo agricolo riconosce il carattere transnazionale di alcune indicazioni geografiche per prodotti originari della Repubblica d'Irlanda e dell'Irlanda del Nord (par. 4), disciplina le denominazioni omonime e garantisce l'applicabilità di talune dichiarazioni comuni (par. 6). Il principale cambiamento concerne le concessioni tariffarie accordate (par. 1 e 2). L'accordo garantisce la protezione delle denominazioni svizzere riportate nell'Accordo agricolo SvizzeraUE sul territorio britannico, e viceversa.

Allegati 1­3 ­ Concessioni tariffare: la modifica più significativa riguarda le concessioni tariffarie (n. 1 e 2).

La decisione di incorporare l'Accordo agricolo tra Svizzera e UE
con i rispettivi diritti e obblighi rende applicabili tra la Svizzera e il Regno Unito le concessioni tariffarie attualmente in vigore in virtù dell'accordo tra Svizzera e UE. Permane la liberalizzazione del mercato del formaggio tra la Svizzera e il Regno Unito, mentre sono previsti nuovi contingenti bilaterali per i prodotti legati a contingenti tariffari nell'accordo tra Svizzera e UE. Poiché non esistono statistiche dettagliate sugli scambi intracomunitari, si è proceduto a una stima approssimativa della portata degli scambi tra la Svizzera e il Regno Unito nell'intento di produrre, a livello bilaterale, gli stessi effetti generati dai contingenti tariffari esistenti, che sono stati poi adeguati per una serie di ragioni, legate in particolare all'entità dei flussi commerciali e ai dati storici relativi al loro utilizzo. Le concessioni tariffarie corrispondenti sono elencate nelle appendici A («Concessioni della Svizzera») e B («Concessioni del Regno Unito»), che sostituiscono gli allegati 1 e 2 dell'accordo incorporato. L'allegato 3 all'Accordo agricolo tra Svizzera e UE (Concessioni relative ai formaggi) è incorporato nell'Accordo commerciale senza alcuna modifica e troverà applicazione nei 1867

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rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito secondo le stesse modalità osservate nei rapporti tra Svizzera e UE.

Allegato 7 ­ Commercio di prodotti vitivinicoli: l'allegato 4 numero 3 prevede modifiche specifiche per i rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito.

Allegato 8 ­ Denominazione nel settore delle bevande spiritose: le modifiche di cui all'allegato 4 numero 4 tengono conto del carattere transnazionale di determinate indicazioni geografiche dell'Irlanda del Nord e della Repubblica d'Irlanda.

Allegato 10 ­ Prodotti ortofrutticoli: questo allegato viene incorporato senza alcuna variazione e trova applicazione nei rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito secondo le stesse modalità in vigore nei rapporti Svizzera-UE.

Allegato 12 ­ Denominazioni di origine e indicazioni geografiche: l'allegato garantisce la protezione delle denominazioni svizzere riportate nell'Accordo agricolo tra Svizzera e UE sul territorio britannico e viceversa. L'allegato 4 numero 5 apporta una modifica relativa alle denominazioni omonime delle indicazioni geografiche, mentre le indicazioni geografiche relative a parti dell'Unione europea non sono incorporate.

Dichiarazioni comuni: l'allegato 4 numero 6 garantisce l'applicabilità di determinate dichiarazioni comuni nei settori delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta, delle carni, del taglio di prodotti vitivinicoli, delle fondute e della gestione dei contingenti tariffari.

5.2.5

Allegato 5: Modifiche allo Scambio di lettere relativo al Sistema generalizzato di preferenze

Nell'ambito del Sistema generalizzato di preferenze (SGP) la Svizzera e l'UE applicano norme di origine fondate su principi generali comuni. Svizzera e Regno Unito porteranno avanti questa pratica. Lo Scambio di lettere sul Sistema generalizzato di preferenze è stato inizialmente redatto in un contesto trilaterale in ragione di uno scambio di lettere analogo tra la Norvegia e l'UE. Le modifiche riportate nell'allegato 5 mirano a eliminare ogni riferimento a questo contesto trilaterale per garantire così la continuità di tale prassi nel contesto bilaterale Svizzera-Regno Unito.

5.2.6

Allegato 6: Modifiche all'Accordo antifrode

L'Accordo antifrode così come applicato tra Svizzera e UE viene mantenuto pressoché inalterato. L'allegato 6 relativo all'Accordo antifrode prevede modifiche tecniche riguardanti la frequenza delle riunioni del Comitato misto (n. 1) e l'applicazione dell'Accordo nel tempo (n. 2). Esso dispone inoltre che talune dichiarazioni comuni e taluni processi verbali approvati dalle Parti nel contesto dell'Accordo antifrode tra Svizzera e UE si applichino anche nel quadro dell'Accordo incorporato (n. 4 e 5). Il numero 3, infine, esclude dall'Accordo incorporato una disposizione relativa all'applicazione a nuovi Stati membri dell'UE.

1868

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5.3

Commento alle disposizioni dell'Accordo aggiuntivo in vista di estendere al Principato del Liechtenstein determinate disposizioni dell'Accordo commerciale

L'Accordo aggiuntivo trilaterale tra la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e il Regno Unito riprende le disposizioni dei due Accordi aggiuntivi tra la Svizzera, il Liechtenstein e l'UE relativi all'ALS del 1972 (cfr. n. 4.1.3) e all'accordo agricolo (cfr. n. 4.1.9).

L'articolo 1 sancisce che le disposizioni dell'ALS del 1972 e dell'Accordo agricolo si applichino al Principato del Liechtenstein così come incorporate e modificate all'interno dell'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.

Per quanto concerne l'applicazione e lo sviluppo delle disposizioni che lo concernono (dell'ALS del 1972 e dell'Accordo agricolo), il Principato del Liechtenstein può ­ secondo l'articolo 2 ­ partecipare ai comitati misti e ai gruppi di lavoro pertinenti.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore, l'applicazione provvisoria e la denuncia dell'Accordo aggiuntivo. Questi elementi si rifanno all'Accordo commerciale e sono basati sulla disposizione corrispondente in esso contenuta.

In allegato all'Accordo aggiuntivo sono elencate le denominazioni specifiche del Liechtenstein che sono state protette nell'ambito dell'Accordo aggiuntivo SvizzeraLiechtenstein-UE relativo all'Accordo agricolo e che vengono mantenute tali nelle relazioni con il Regno Unito.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni economiche

L'Accordo commerciale consente di limitare per quanto possibile gli impatti economici e commerciali negativi sulle relazioni tra Svizzera e Regno Unito derivanti dall'uscita del Regno Unito dall'UE. Rispetto allo statu quo l'accordo non produrrà a corto termine effetti positivi tangibili per l'economia svizzera. Tuttavia, la clausola di revisione contemplata dall'Accordo commerciale e il Memorandum of Understanding (cfr. n. 4.3) fungono da base per l'espansione delle relazioni economiche tra i due Paesi. A medio e lungo termine l'accordo potrebbe quindi avere un impatto positivo sia sull'economia svizzera sia su quella britannica.

Le possibili ripercussioni negative sull'economia svizzera sono dunque limitate e vanno poste in relazione all'impatto economico positivo risultante dal mantenimento pressoché invariato dei diritti e degli obblighi attualmente vigenti tra i due Paesi e dalla certezza del diritto che ne consegue. L'assenza di un accordo avrebbe invece ripercussioni economiche e finanziarie particolarmente gravi. L'Accordo commerciale mira pertanto a limitare per quanto possibile lo scarto rispetto alla situazione attuale. Le ripercussioni finanziarie saranno ulteriormente ridimensionate se i settori non ancora contemplati dall'Accordo commerciale lo saranno in un secondo momento.

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6.2

Ripercussioni per la Confederazione

6.2.1

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Un eventuale «no-deal» comporterebbe mansioni supplementari per il personale della Confederazione perché in determinati settori (p. es. cooperazione e sicurezza doganale, misure sanitarie e fitosanitarie) i beni del Regno Unito dovranno essere trattati come provenienti da Paesi terzi e perché sarà necessario gestire nuovi contingenti doganali. Le risorse supplementari vanno comunque messe in relazione alle rispettive procedure doganali, dato che nei settori in questione la Svizzera e l'UE costituiscono uno spazio comune. I suddetti beni vengono cioè controllati al primo punto d'ingresso in questo spazio, per cui soltanto una quantità marginale di quelli provenienti dal Regno Unito sono importati direttamente nel territorio svizzero passando dagli aeroporti del nostro Paese.

Ai fini del buon funzionamento dell'Accordo commerciale, comunque, potrebbero risultare necessarie a tempo determinato ulteriori risorse di personale. Si tratta in particolare di garantire il monitoraggio delle legislazioni pertinenti e l'elaborazione di misure mirate, in seno ai Comitati misti, qualora tali legislazioni dovessero divergere. Vista la situazione attuale, le mansioni supplementari risultanti da un «no deal» saranno svolti con le risorse di personale esistenti.

6.2.2

Ripercussioni finanziarie

L'Accordo commerciale con il Regno Unito non avrà ripercussioni sulle finanze della Confederazione.

6.2.3

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Per i Cantoni e i Comuni l'Accordo commerciale con il Regno Unito non avrà ripercussioni né finanziarie né in termini di personale.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Il disegno di decreto federale si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)29, secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.

L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost.

l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato inter29

RS 101

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nazionale (cfr. art. 24 cpv. 2 LParl e art. 7a cpv. 1 LOGA). L'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito e l'Accordo aggiuntivo tra la Svizzera, il Regno Unito e il Principato del Liechtenstein devono quindi essere approvati dall'Assemblea federale.

7.2

Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

L'Accordo commerciale è compatibile con gli impegni derivanti dall'appartenenza all'OMC, di cui sia la Svizzera sia il Regno Unito sono membri.

I presenti accordi saranno applicabili non appena gli accordi bilaterali pertinenti tra Svizzera e UE non si applicheranno più alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. L'obiettivo dell'Accordo commerciale in questione è garantire la massima continuità delle relazioni tra i due Paesi. La conclusione di accordi commerciali con Stati terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell'UE né agli obiettivi della sua politica europea. I presenti accordi risultano compatibili con gli impegni commerciali assunti dalla Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali tra Svizzera e UE.

7.3

Validità per il principato del Liechtenstein

L'accordo trilaterale tra la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e il Regno unito, firmato contemporaneamente all'accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, estende al Principato del Liechtenstein il campo d'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di libero scambio del 1972 e dell'Accordo agricolo così come incorporate nell'Accordo commerciale e applicate quindi alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Il territorio del Liechtenstein è inoltre coperto dalla dichiarazione comune sulle regole d'origine conformemente al Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

7.4

Forma dell'atto

In conformità all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili o se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. In conformità all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 sottostanno a referendum facoltativo anche i trattati internazionali se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

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Nello specifico, entrambi gli accordi possono essere denunciati con un preavviso di 12 mesi e non prevedono l'adesione a un organismo internazionale. La loro attuazione, inoltre, non implica l'adeguamento di leggi. Le disposizioni dei due accordi contengono però norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. e sottostanno quindi a referendum facoltativo. All'indomani della Brexit gli accordi in questione prevedono obblighi e diritti sia per la Svizzera sia per il Regno Unito, che non sarà più uno Stato membro dell'UE. Ne consegue, quindi, l'obbligo di sottoporli a referendum facoltativo.

7.5

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

L'accordo commerciale entra in vigore nel momento in cui gli accordi commerciali bilaterali tra Svizzera e UE cessano di essere applicabili al Regno Unito ­ a condizione che in quel momento le due parti si siano notificate l'espletamento delle loro procedure interne; altrimenti entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'espletamento delle rispettive procedure (art. 9 cpv. 3 dell'accordo commerciale).

Secondo l'articolo 7b capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. Riteniamo che queste due condizioni siano adempiute.

Per quanto concerne la salvaguardia di interessi importanti, non è esclusa l'eventualità di un «no-deal», ossia di un'uscita disordinata del Regno Unito dall'UE. Ciò significherebbe che da quel momento le relazioni tra Svizzera e Regno Unito non sarebbero più rette dagli accordi bilaterali Svizzera-UE e che non prenderebbe neppure avvio la fase transitoria fino al 31 dicembre 2020. L'estinzione per il Regno Unito degli accordi bilaterali Svizzera-UE avrebbe gravi ripercussioni economiche e politiche vista l'importanza commerciale del partner britannico. Sotto il profilo della politica economica esterna della Svizzera, infatti, il mantenimento delle relazioni economiche con il Regno Unito è un interesse importante (cfr. n. 1.1).

D'altra parte, anche la condizione della particolare urgenza è adempiuta: nel caso di una Brexit disordinata, l'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito va applicato immediatamente al fine di mantenere per quanto possibile invariati i diritti e gli obblighi attualmente vigenti per i due Paesi. A causa del persistente clima d'incertezza, la Svizzera non dispone infatti né della sicurezza di pianificazione né del tempo necessari per portare a termine la procedura di approvazione ordinaria dell'Accordo commerciale.

Abbiamo pertanto convenuto con il Regno Unito di applicare se necessario a titolo provvisorio l'Accordo commerciale
a partire dal momento in cui gli accordi commerciali bilaterali tra Svizzera e UE cesseranno di essere applicabili al Regno Unito.

Le commissioni competenti delle Camere federali sono state preventivamente consultate ai sensi dell'articolo 152 capoverso 3bis LParl.

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Secondo l'articolo 7b capoverso 2 LOGA, l'applicazione provvisoria cessa se il Consiglio federale, entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato. Con la presentazione del presente messaggio il termine previsto è stato rispettato.

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Elenco delle abbreviazioni

AELS

Associazione europea di libero scambio

ALS

Accordo di libero scambio

AAP

Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422)

BPC

Buone pratiche cliniche

BPF

Buone pratiche di fabbricazione

BPL

Buone pratiche di laboratorio

CEE

Comunità economica europea

Convenzione PEM

Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (RS 0.946.31)

Cost.

Costituzione federale (RS 101)

CPE

Commissioni della politica estera

CPE-S

Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati

CPE-N

Commissione della politica estera del Consiglio nazionale

DEFR

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

DIT

Department for International Trade

DOP

Denominazione di origine protetta

FF

Foglio federale

GU C

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C ­ Comunicazioni e informazioni

IGP

Indicazioni geografiche protette

LOGA

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

LParl

Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10)

MRA

Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement) (RS 0.946.526.81)

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite

PIC/S

Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme

RS

Raccolta sistematica del diritto federale

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RU

Regno Unito

SECO

Segreteria di Stato dell'economia

UE

Unione Europea

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