19.070 Messaggio concernente la legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) del 27 novembre 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 novembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio La nuova legge disciplina i compiti e l'organizzazione della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) come istituto di diritto pubblico della Confederazione con una propria personalità giuridica. Attua in questo contesto il principio costituzionale di legalità nonché la politica della Confederazione in materia di governo d'impresa e crea le basi necessarie per posizionare la SUFFP all'interno del panorama universitario svizzero.

Situazione iniziale L'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) ­ destinata a diventare la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) ­ è il centro di competenza della Confederazione per la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione professionale, per lo sviluppo delle professioni, per la ricerca nel settore della formazione professionale e per la cooperazione internazionale nell'ambito della formazione professionale. Lo IUFFP è un'unità decentrata dall'Amministrazione federale gestita dal 2007 in base ai principi del governo d'impresa della Confederazione per le unità amministrative decentrate. Attualmente lo IUFFP è disciplinato dagli articoli 48 e 48a della legge sulla formazione professionale e dall'ordinanza IUFFP.

Nel quadro di una revisione totale dell'ordinanza IUFFP il Consiglio federale aveva incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di esaminare la possibilità di elaborare una legge specifica per lo IUFFP. Si trattava di verificare in particolare se le basi giuridiche relative allo IUFFP fossero sufficienti per il suo inserimento nel panorama universitario svizzero e se fossero rispettati il principio costituzionale di legalità e i dettami della politica della Confederazione in materia di governo d'impresa. Sulla scorta di una perizia giuridica il Consiglio federale era giunto alla conclusione che l'attuale base giuridica non soddisfacesse questi requisiti e che era opportuno elaborare una legge pertinente.

La prevista SUFFP rientrerà nel campo di applicazione della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero e dovrà ottenere l'accreditamento istituzionale entro il 2022. Andavano dunque chiarite la sua posizione all'interno del panorama universitario svizzero,
in particolare la questione della tipologia e della ripartizione dei compiti con le scuole universitarie o altri istituti accademici esistenti.

Contenuto del progetto Il progetto ha lo scopo di armonizzare le disposizioni sull'organizzazione con i requisiti concernenti il principio costituzionale di legalità e con gli standard della Confederazione in materia di governo d'impresa. Una serie di disposizioni dell'or-

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dinanza pertinente confluisce nella nuova legge senza cambiamenti materiali di rilievo.

Secondo il principio costituzionale di legalità determinate disposizioni che disciplinano le unità rese autonome della Confederazione devono essere integrate formalmente in una legge, segnatamente l'organizzazione e le procedure, i compiti dell'unità resa autonoma, le basi legali per eventuali ingerenze nei diritti fondamentali (condizioni di ammissione, provvedimenti disciplinari, elaborazione di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità ecc.), la delega di competenze legislative, le basi per la riscossione di emolumenti, le possibili esenzioni dall'obbligo fiscale soggettivo nonché i diritti e gli obblighi del personale. Conformemente all'atto normativo modello della Confederazione sul governo d'impresa, come per le altre istituzioni analoghe (p. es. del settore dei PF, Innosuisse), anche per la futura SUFFP è necessario elaborare un atto normativo che ne disciplini l'organizzazione.

I compiti dello IUFFP e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in questo ambito non cambiano con la nuova legge. Per quanto riguarda il posizionamento nel panorama universitario la prevista SUFFP deve mirare, con l'assenso della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, all'accreditamento come alta scuola pedagogica. Il Consiglio svizzero di accreditamento deciderà in merito. Il profilo specifico dello IUFFP ­ la concentrazione sulla formazione professionale e il connesso orientamento al mondo del lavoro ­ verrà mantenuto. Il disegno di legge contiene pertanto disposizioni specifiche sulla collaborazione con altre scuole universitarie e istituzioni formative così come con organizzazioni del mondo del lavoro in qualità di rappresentanti dell'economia nonché disposizioni sul coordinamento delle offerte formative con le alte scuole pedagogiche cantonali. Si intende in questo modo aumentare l'efficienza e la qualità delle offerte senza ostacolare la concorrenza. Il Consiglio federale non ritiene opportuno che si vengano a creare monopoli nell'ambito delle offerte né a livello nazionale né a livello regionale.

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Indice Compendio

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Situazione iniziale 1.1 Necessità d'agire e obiettivi 1.2 Alternative considerate e opzione scelta 1.3 Rapporto con il programma di legislatura, la pianificazione finanziaria e le strategie del Consiglio federale

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Procedura di consultazione 2.1 Sintesi dei risultati della consultazione 2.2 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

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Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

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Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.2 Coordinamento tra compiti e finanze 4.3 Attuazione

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Commento ai singoli articoli

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Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 6.3 Ripercussioni sull'economia, la società e l'ambiente

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Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.3 Forma dell'atto 7.4 Subordinazione al freno alle spese 7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale 7.6 Conformità alla legge sui sussidi 7.7 Delega di competenze legislative 7.8 Protezione dei dati

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Elenco delle abbreviazioni

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Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) (Disegno)

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità d'agire e obiettivi

L'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP)1 è il centro di competenza della Confederazione per la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione professionale e di altri esperti della formazione professionale nonché per lo sviluppo delle professioni, la ricerca nel settore della formazione professionale e la cooperazione internazionale nell'ambito della formazione professionale. Attualmente lo IUFFP è disciplinato dagli articoli 48 e 48a della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr). Nel corso delle deliberazioni su questa legge, il legislatore si era occupato a fondo della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in questo ambito e aveva optato per un mandato complementare: un istituto nazionale a livello universitario che non occupasse una posizione di monopolio, consentendo anche offerte parallele da parte delle scuole universitarie cantonali. Lo IUFFP, che ha la sua sede centrale a Zollikofen e sedi regionali a Losanna e a Lugano, è stato fondato il 1° gennaio 2007 come istituto universitario autonomo e ha assunto i compiti dell'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (SIBP ­ ISPFP e Istituto regionale di Lugano), esistente dal 1972. Il 1° gennaio 2007 il Consiglio federale ha messo interamente in vigore l'ordinanza IUFFP del 14 settembre 20053. Dal 2007 lo IUFFP è gestito secondo i principi del governo d'impresa della Confederazione per le unità amministrative decentrate.

Nel quadro della revisione totale dell'ordinanza IUFFP del 27 gennaio 2016 il nostro Collegio incaricò il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di esaminare la possibilità di elaborare una legge per lo IUFFP e di presentargli i risultati di tale esame entro la fine del 2016. Si trattava nello specifico di verificare se le basi giuridiche dello IUFFP (art. 48 e 48a LFPr) fossero sufficienti per il suo inserimento nel panorama universitario svizzero. L'esame doveva inoltre prendere in considerazione i principi di governo d'impresa della Confederazione, quanto prescritto dalla Costituzione federale (art. 63a Cost.) e dalla legge federale del 30 settembre 20114 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), in particolare per quanto riguarda
l'accreditamento, nonché i lavori in corso per chiarire la strategia e il posizionamento dello IUFFP all'interno del panorama universitario svizzero. Per esaminare questi aspetti, il DEFR e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) hanno in-

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2 3 4

Il disegno propone una modifica della denominazione: da «Istituto universitario federale per la formazione professionale» a «Scuola universitaria per la formazione professionale» (v. n. 1.2).

RS 412.10 RS 412.106.1 RS 414.20

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caricato Astrid Epiney e Markus Kern dell'Università di Friburgo di redigere una perizia giuridica5.

Secondo la perizia Epiney/Kern del 2016 le attuali basi legali non sono sufficienti per soddisfare né i requisiti del principio costituzionale di legalità né quelli della politica della Confederazione in materia di governo d'impresa. Mancherebbero soprattutto le basi relative alla struttura generale dell'organizzazione, alle procedure di fondo, all'ammissione agli studi presso l'istituto, a eventuali provvedimenti disciplinari, all'elaborazione di dati personali particolarmente degni di protezione e di profili della personalità, alla riscossione di emolumenti, ai diritti e agli obblighi del personale e la base giuridica per la delega della competenza normativa. È stata inoltre esaminata la questione dell'eventuale obbligo di accreditamento dello IUFFP conformemente alla LPSU. La perizia giunge alla conclusione che sia da classificare come una scuola universitaria o un altro istituto accademico ai sensi della LPSU.

Dato che per il suo esercizio riceve contributi finanziari dalla Confederazione è soggetto in particolare all'obbligo di accreditamento secondo la LPSU come gli altri istituti accademici federali (Politecnici federali, Scuola universitaria federale dello sport). Di conseguenza deve ottenere l'accreditamento istituzionale entro il 2022. Va inoltre chiarita la posizione dello IUFFP all'interno del panorama universitario svizzero, il che include la questione della tipologia e della ripartizione dei compiti con le scuole universitarie o altri istituti accademici esistenti, soprattutto con le alte scuole pedagogiche cantonali (ASP, cfr. n. 1.2). Il 9 novembre 2016, nell'ambito degli obiettivi strategici per il periodo 2017­20206, il nostro Collegio ha incaricato lo IUFFP di predisporre l'accreditamento istituzionale come scuola universitaria e di collaborare alla verifica delle basi legali.

Il 21 dicembre 2016 abbiamo preso atto dei risultati della perizia giuridica e del mandato di verifica e abbiamo incaricato il DEFR di informarci, in una prima fase, in merito all'orientamento dello IUFFP e al suo posizionamento nel panorama universitario svizzero e, in una seconda fase, di presentarci un avamprogetto di atto normativo per la base legale dello IUFFP da porre in consultazione.

Per l'adempimento
di tali mandati il DEFR e lo IUFFP hanno effettuato accertamenti approfonditi sull'importanza dello IUFFP per la formazione professionale svizzera e sul suo futuro posizionamento nello spazio universitario svizzero. Questi lavori sono stati consolidati con i Cantoni in cui si trovano le sedi dello IUFFP, con la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e con la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU). Il 25 maggio 2018 quest'ultima ha preso atto e approvato il posizionamento dello IUFFP come ASP all'interno del panorama universitario. Il 20 giugno 20187 ne ha preso atto anche il nostro Collegio, che ha incaricato il DEFR di elaborare entro la fine del 2018 un avamprogetto, da porre in consultazione sotto forma di atto normativo che ne disciplini l'organizzazione, per creare la base legale della SUFFP.

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Di seguito perizia Epiney/Kern 2016; www.sefri.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Banca dati pubblicazioni FF 2016 7613 www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa

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Il presente disegno contiene disposizioni di cui all'articolo 164 capoverso 1 Cost. Di conseguenza, secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 20058 sulla consultazione (LCo), era necessaria una consultazione (cfr. n. 2).

1.2

Alternative considerate e opzione scelta

Prima di elaborare il presente progetto sono stati esaminati da un lato i compiti dello IUFFP e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in questo ambito e dall'altro diverse varianti possibili per il posizionamento dello IUFFP sulla base delle tipologie di scuole universitarie previste dalla LPSU.

Nell'ambito dell'esame dei compiti sono stati definiti vari scenari, mentre le connesse prestazioni a favore del sistema della formazione professionale svizzero sono state valutate e messe a confronto per quanto riguarda efficienza, garanzia della qualità e coerenza con il sistema. Gli scenari andavano da una completa cantonalizzazione a forme di concorrenza e di cooperazione di vario grado fino a un monopolio federale.

I due scenari estremi sono stati abbandonati per considerazioni legate al diritto superiore e a questioni tecniche di base: secondo la Costituzione federale 9 (art. 63 Cost.) la formazione professionale è disciplinata e gestita a livello nazionale; la totale cantonalizzazione di importanti settori come la formazione dei docenti delle scuole professionali e delle scuole specializzate superiori sarebbe in contraddizione con questo ordinamento e potrebbe mettere a rischio l'orientamento e la coerenza nazionali. Un monopolio federale invece sarebbe difficilmente conciliabile con il principio del partenariato sancito dalla LFPr (art. 1: «La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro») e (come ogni monopolio) sarebbe connesso con potenziali svantaggi per quanto riguarda l'efficienza e la garanzia della qualità. Il legislatore aveva, in effetti, scartato questi scenari estremi già nel 2002, al momento della deliberazione relativa alla LFPr e scelto una soluzione intermedia: fondare un istituto universitario federale attivo su tutto il territorio nazionale e nel contempo lasciare i Cantoni liberi di sviluppare le proprie offerte formative regionali.

Per quanto riguarda la tipologia di scuola universitaria, per la futura SUFFP si sono delineate sostanzialmente due varianti: il posizionamento come istituto universitario professionale o come alta scuola pedagogica (ASP). Le altre varianti ­ scuola universitaria professionale o università ­ non erano adeguate a causa dei requisiti giuridici (in particolare la
multidisciplinarietà; art. 30 cpv. 1 lett. b LPSU) e non sono state prese in considerazione. L'ente responsabile decide in merito al posizionamento della scuola, mentre sull'accreditamento decide secondo la LPSU il Consiglio svizzero di accreditamento. L'orientamento strategico qui di seguito esposto, che tiene conto delle opportunità e dei rischi, è risultato dalla vicinanza della futura SUFFP dal punto di vista tipologico a istituzioni universitarie esistenti. Le disposizioni relative all'organizzazione contenute nella presente legge consentono di apportare modifiche in base a nuove conoscenze e sviluppi al fine di ottimizzare i compiti.

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RS 172.061 RS 101

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Compiti e orientamento della futura SUFFP Le disposizioni in vigore conferiscono allo IUFFP, come alle altre scuole universitarie e agli altri istituti accademici, un mandato che prevede quattro tipi di prestazioni: formazione, formazione continua, ricerca e sviluppo, servizi. La formazione e la formazione continua dei docenti delle scuole professionali, delle scuole per il conseguimento della maturità professionale e delle scuole specializzate superiori nonché dei formatori per i corsi interaziendali costituiscono le attività di base dello IUFFP.

Nella Svizzera francese e in quella italiana lo IUFFP è praticamente l'unico a proporre questa offerta. Nella Svizzera tedesca lo IUFFP è in concorrenza con le ASP dei Cantoni di Lucerna, San Gallo e Zurigo. Per questo motivo dal 2017 sono stati condotti intensi colloqui in vista di una collaborazione più stretta e una maggiore armonizzazione delle offerte. Nel frattempo il DEFR e le Direzioni cantonali dell'educazione di Lucerna e San Gallo, da una parte, e lo IUFFP e le ASP di Lucerna e San Gallo, dall'altra, hanno concluso convenzioni bilaterali. Lo sviluppo della collaborazione tra la futura SUFFP e le ASP deve creare un valore aggiunto per la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione professionale, incrementare la qualità e l'efficienza delle prestazioni nell'insegnamento, nella ricerca e nella fornitura di servizi e potenziare il sistema svizzero della formazione professionale nel suo insieme.

Dalla sua fondazione, lo IUFFP ha fatto fronte con successo a varie sfide, tra cui il coordinamento dei cicli di formazione a livello nazionale, la concentrazione sull'offerta di formazione continua con relativo ampliamento dell'offerta e la creazione di un ciclo di studio master in formazione professionale. Anche la definizione di competenze di ricerca nell'ambito della formazione professionale e l'istituzione del Centro per lo sviluppo delle professioni hanno rappresentato importanti priorità. La ricerca dello IUFFP riguarda in primo luogo il settore professionale e la pratica. Il Centro per lo sviluppo delle professioni ha una funzione importante: supporta e segue le organizzazioni del mondo del lavoro nello sviluppo delle formazioni professionali di base nonché dei cicli di formazione e degli esami federali della formazione
professionale superiore. Nel 2016 è stato inoltre fondato l'Osservatorio svizzero per la formazione professionale che individua, osserva e analizza l'importanza che gli sviluppi sociali, economici e tecnologici assumono nel campo della formazione professionale.

Lo IUFFP ha avviato cooperazioni istituzionali con partner svizzeri ed esteri ed è oggi in Svizzera un importante interlocutore per lo scambio internazionale sulle questioni della formazione e della formazione continua oltre che della ricerca e dello sviluppo nella formazione professionale. È quindi riconosciuto a livello internazionale come organizzazione esperta nel campo. In quanto istituto universitario, negli ultimi anni lo IUFFP ha inoltre professionalizzato la gestione del personale (approvando per esempio un piano di sviluppo del personale), istituito un sistema di gestione della qualità conforme ai criteri delle scuole universitarie e sostenuto le interazioni tra ricerca e insegnamento.

La futura SUFFP come ASP La base legale esistente (art. 48 e 48a LFPr) e il nome d'Istituto universitario federale per la formazione professionale posizionano già oggi lo IUFFP fra le scuole 634

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universitarie. Dal 2015 il panorama universitario svizzero è disciplinato dalla LPSU, che in applicazione dell'articolo 63a Cost. crea le basi necessarie ad assicurare la competitività, la permeabilità e la qualità nel settore universitario svizzero. La LPSU prescrive gli elementi e le fasi necessarie di cui la Confederazione e i Cantoni devono tener conto per il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti.

In quanto istituto accademico che per il suo esercizio riceve contributi finanziari federali, lo IUFFP è soggetto all'obbligo di accreditamento 10. Deve pertanto ottenere l'accreditamento istituzionale secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera a LPSU entro la fine del 2022. Nella seduta dell'1 e 2 settembre 2015 il Consiglio dello IUFFP ha deciso di richiedere l'accreditamento come ASP. Come menzionato in precedenza, il nostro Collegio ha preso atto del posizionamento dello IUFFP il 20 giugno 2018 e lo ha confermato con altre decisioni legate alla presente procedura legislativa (cfr. n. 2).

Questa scelta è dovuta alla vicinanza in termini di tipologia dello IUFFP alle ASP: la concentrazione sui contenuti formativi, in particolare la formazione e la formazione continua dei docenti delle scuole professionali e la ricerca nel settore della formazione professionale. L'offerta dello IUFFP nel settore dell'insegnamento è di impronta eminentemente pedagogica e didattica e corrisponde pertanto a quella di un'ASP, ma si concentra sulla formazione professionale. Dato che la formazione professionale e la formazione dei docenti in questo ambito sono gestite a livello nazionale (art. 63 Cost.), è anche legittimo che esista un'ASP nazionale (art. 63a cpv. 1 Cost.). Determinante è inoltre il fatto che alcune caratteristiche coincidano con quelle del tipo di scuola universitaria rappresentato dall'ASP secondo la definizione della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities) del 1° febbraio 201711. Esistono comunque alcune differenze rispetto alle ASP cantonali. Mentre queste ultime in genere formano docenti per vari livelli del sistema educativo, la futura SUFFP continuerà a privilegiare la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione professionale del livello secondario II e del livello terziario B e
a fare capo alla Confederazione, sia a livello istituzionale che finanziario.

In merito all'accreditamento della futura SUFFP come ASP deciderà il Consiglio svizzero di accreditamento secondo l'articolo 33 LPSU.

Rapporto con le ASP cantonali Secondo gli articoli 62 e 63 Cost. i Cantoni sono competenti per la scuola dell'obbligo e le scuole di cultura generale del livello secondario II, mentre la Confederazione emana le disposizioni sulla formazione professionale. L'istituto predecessore dello IUFFP (SIBP, ISPFP e Istituto regionale di Lugano) era stato fondato nel 1972 dalla Confederazione con l'intento di formare docenti per la formazione professionale e altri responsabili della formazione professionale. All'epoca ciò avveniva al livello secondario II ­ come le formazioni cantonali per i docenti del livello presco10 11

Perizia Epiney/Kern 2016, p. 58 segg.

www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/ Kammer_PH/170201_Caracte%CC%81ristiques_HEP_Def_01.pdf

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lastico e del livello elementare. Negli anni Novanta la CDPE ha avviato la cosiddetta «terziarizzazione» della formazione dei docenti e l'introduzione delle ASP cantonali, aperte a partire dal 2001; da circa 150 istituti per docenti del livello secondario II e istituti post-secondari sono nate 15 ASP con enti responsabili cantonali o intercantonali). In analogia a questo sviluppo, nel 2007 i tre istituti regionali (SIBP, ISPFP e Istituto regionale di Lugano) sono stati riuniti in un istituto universitario autonomo (IUFFP); il loro mandato principale (formazione e formazione continua dei responsabili della formazione professionale) è stato ripreso integralmente.

Nella Svizzera francese e in Ticino la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione professionale spettano ancora interamente allo IUFFP, mentre le ASP sono responsabili della formazione e della formazione continua dei docenti della scuola dell'obbligo e delle scuole di maturità. Soprattutto nella formazione dei docenti della maturità professionale vi sono punti in comune; la collaborazione tra IUFFP e ASP cantonali si è dimostrata valida.

Nella Svizzera tedesca singole ASP cantonali (ZH, LU, SG) si sono diversificate e anch'esse offrono oggi formazioni per responsabili della formazione professionale.

Vista la situazione di concorrenza che si è in parte venuta a creare, lo IUFFP punta in maniera decisa su una strategia di cooperazione e di conseguenza ha concluso convenzioni di collaborazione con i Cantoni di Lucerna e di San Gallo. Con l'ASP di San Gallo si è sviluppata una buona collaborazione, in particolare per quanto riguarda i cicli di studio con certificato e con diploma per i docenti della formazione professionale. La concreta attuazione della convenzione con l'ASP di Lucerna è ancora in preparazione. Sono anche in corso i lavori per collaborare più strettamente con il Cantone e l'ASP di Zurigo. Nella Svizzera tedesca si sono inoltre dimostrate valide anche le cooperazioni tra le ASP di Berna, Friburgo e Turgovia e lo IUFFP nel ciclo di studio di pedagogia per la formazione professionale di docenti liceali.

In generale la cooperazione tra lo IUFFP e le ASP cantonali serve a sviluppare le scuole universitarie, a sfruttare le sinergie e a rafforzare nel suo complesso il sistema della formazione professionale.
Rapporto con il mondo del lavoro e coinvolgimento dei partner della formazione professionale Visti i suoi compiti incentrati sulla formazione professionale, lo IUFFP è fortemente orientato al mercato del lavoro. Lavora a stretto contatto con il mondo economico e con le organizzazioni del mondo del lavoro. Il Centro per lo sviluppo delle professioni rileva con un metodo ad hoc le esigenze attuali e future nell'ambito delle professioni (titoli della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore). Questo mandato e lo stretto contatto con i partner e l'economia saranno mantenuti anche con la nuova base legale. Visti i compiti specifici dello IUFFP, le sue attività di ricerca sono esplicitamente orientate alla formazione professionale e alla pratica. Espressione di questo orientamento sono le attività dell'Osservatorio svizzero per la formazione professionale e i numerosi mandati di ricerca svolti su mandato dei partner. L'Osservatorio registra le tendenze nella formazione professionale, sviluppa soluzioni e contribuisce in questo modo allo sviluppo della formazione professionale.

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Denominazione In seguito al posizionamento dello IUFFP come ASP viene proposto di modificare la denominazione odierna di «Istituto universitario federale per la formazione professionale» in «Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP).

1.3

Rapporto con il programma di legislatura, la pianificazione finanziaria e le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 12 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201613 sul programma di legislatura 2015­2019. Il nostro Collegio ha deciso soltanto in un secondo momento, sulla base di una perizia giuridica, di rivedere la base legale dello IUFFP.

Il progetto è stato inserito negli obiettivi del Consiglio federale del 2018 (obiettivo 6, volume I) e del 2019 (obiettivo 6, volume I)14.

2

Procedura di consultazione

Il 7 dicembre 2018 il nostro Collegio ha incaricato il DEFR di effettuare una procedura di consultazione sull'avamprogetto della legge SUFFP. Il 18 dicembre 2018 nel Foglio federale è stata pubblicata la comunicazione relativa all'avvio della procedura15. La procedura di consultazione si è conclusa il 29 marzo 2019. Il 19 giugno 2019 il nostro Collegio ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e ha deciso in merito alle fasi successive. Nel contempo è stato pubblicato il rapporto sui risultati della consultazione16.

2.1

Sintesi dei risultati della consultazione

Sono pervenuti 54 pareri, presentati da 26 Cantoni, 4 partiti politici, 6 associazioni mantello nazionali dell'economia, 10 organi e organizzazioni del settore educativo e scientifico e 8 organizzazioni non interpellate. La chiara maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha accolto favorevolmente l'orientamento generale del progetto, ossia lo ha in linea di massima approvato. Un Cantone lo ha respinto, mentre altri due lo hanno messo in discussione, esprimendo forti riserve.

Alcuni punti hanno suscitato reazioni contrastanti, in particolare il finanziamento della SUFFP, il posizionamento proposto come ASP e la modifica della legge sulla formazione professionale. Gran parte dei partecipanti alla consultazione ritiene im12 13 14 15 16

FF 2016 909 FF 2016 4605 www.bk.admin.ch > Documentazione > Condotta strategica > Obiettivi annuali FF 2018 6585 www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2018 > DEFR

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portante che l'accreditamento non porti a un distacco dal mondo del lavoro e che la SUFFP continui a svolgere i suoi compiti principali. Molti partecipanti alla consultazione approvano il fatto che le disposizioni sull'organizzazione siano portate a livello di legge e che siano attuate le prescrizioni della politica della Confederazione in materia di governo d'impresa.

Vari partecipanti alla consultazione hanno inoltre valutato in maniera critica le disposizioni riguardanti l'ammissione; è stato chiesto che i titolari della maturità professionale possano essere ammessi direttamente. Molti partecipanti si sono inoltre espressi sulle modifiche proposte riguardo alle disposizioni in materia di personale. Il disciplinamento proposto è stato in linea di massima accolto favorevolmente, ma sono state proposte numerose precisazioni e modifiche.

2.2

Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

Il 26 giugno 2019 il nostro Collegio ha preso atto del rapporto sui risultati e ha deciso in merito alle fasi successive, concentrandosi soprattutto su tre aspetti particolarmente importanti sul piano politico che durante la procedura di consultazione sono stati messi in discussione: Il posizionamento della SUFFP come ASP: considerati i pareri in maggioranza favorevoli, verrà portato avanti il posizionamento proposto nella procedura di consultazione. Il 20 maggio 2018 anche l'organo supremo in materia di politica universitaria, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, aveva approvato il posizionamento come ASP. I possibili rischi a cui fanno riferimento alcuni partecipanti alla consultazione sono stati nuovamente sottoposti a un approfondito esame. Con l'Agenzia svizzera di accreditamento che prepara il dossier da sottoporre al Consiglio di accreditamento, a cui ai sensi della LPSU spetta la decisione in merito, è stato chiarito che all'accreditamento non si frappongono ostacoli fondamentali risultanti dalla scelta del tipo di scuola universitaria. La specializzazione nel settore della formazione professionale (e la conseguente vicinanza al mondo del lavoro e ai partner della formazione professionale), l'ente responsabile (Confederazione) e le condizioni di ammissione orientate alla pratica (compresi i diplomi della formazione professionale superiore e la maturità professionale) distinguono la SUFFP dalle ASP cantonali esistenti, cosa che secondo la maggior parte dei partecipanti alla consultazione va mantenuta. Anche l'accreditamento come ASP terrà conto del profilo specifico e delle caratteristiche della SUFFP conferitele dal suo mandato di base. La formazione dei docenti della SUFFP non porta inoltre a conseguire titoli conformi al sistema di Bologna, a differenza della formazione dei docenti della scuola dell'obbligo presso le ASP, le università e le SUP. I cicli di studio con diploma della SUFFP sono invece paragonabili alla formazione dei docenti dei licei che in molti Cantoni viene offerta presso le ASP. Per quanto riguarda le formazioni dei docenti del livello secondario II si tratta di cicli di studio con diploma di 60 crediti ECTS, successivi agli studi svolti presso un'università o una SUP o a un titolo del livello terziario B (scuola specializzata superiore, esame federale). Per i cicli di studio conformi alla dichiarazione di Bologna (bachelor e master in formazione professio638

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nale), che presso la SUFFP oltre al mandato centrale (diplomi e certificati per docenti) rappresentano un'offerta supplementare relativamente ridotta, nella legge SUFFP è necessaria una disposizione speciale riguardante l'accesso agli studi in modo che continui a essere garantito anche l'accesso mediante una maturità professionale (cfr.

n. 5, commento all'art. 7). Nel complesso, l'orientamento della futura SUFFP alla formazione professionale e alla pedagogia per la formazione professionale, la dimensione nazionale delle sue attività in tre regioni linguistiche e i compiti nella cooperazione internazionale in materia di formazione professionale, fanno sì che il posizionamento come ASP continui a essere la classificazione più adatta. Il posizionamento nello stesso tipo di scuola universitaria dovrebbe favorire anche la necessaria cooperazione della SUFFP con le ASP cantonali. La vicinanza al mercato del lavoro e l'orientamento alla pratica dello IUFFP vanno mantenuti, obiettivo che andrà perseguito anche con gli strumenti della politica della Confederazione in materia di governo d'impresa (per es. con gli obiettivi strategici).

Principio di sussidiarietà: si è tenuto conto delle richieste emerse nel corso della procedura di consultazione di considerare adeguatamente le esigenze delle regioni linguistiche e dei Cantoni e di ridurre al minimo i doppioni nelle offerte della SUFFP e delle ASP cantonali. L'avamprogetto di legge e il commento sono stati modificati di conseguenza. In questo ambito non si può tuttavia parlare di «sussidiarietà», visto che secondo la Cost. e la LFPr la Confederazione è integralmente responsabile della formazione professionale. La Confederazione è pertanto anche responsabile dei requisiti ai quali devono rispondere i responsabili della formazione e del riconoscimento dei cicli di formazione (analogamente alla CDPE che è responsabile del riconoscimento dei diplomi dei docenti della scuola dell'obbligo e del liceo). La LFPr (art. 45 cpv. 4) conferisce ai Cantoni soltanto la competenza relativa alla formazione dei formatori nelle aziende di tirocinio, ma non per i docenti delle scuole professionali e delle scuole specializzate superiori né per altri responsabili della formazione professionale (corsi interaziendali, periti d'esame ecc.). Nel disegno è stata scelta una formulazione
che prevede il coordinamento delle offerte e sostiene la strategia di cooperazione già avviata (cfr. art. 3 cpv. 2 e art. 5). Con i Cantoni di San Gallo e Lucerna sono già state concluse delle convenzioni di cooperazione; anche con il Cantone di Zurigo si mira a stipulare una simile convenzione.

La cooperazione e il coordinamento non dovranno comunque eliminare la concorrenza; non riteniamo auspicabile che si formino nuovi monopoli nazionali o regionali (cfr. n. 1.2).

Finanziamento e base costituzionale: molti Cantoni hanno messo in relazione la proposta avanzata nella procedura di consultazione di basarsi sull'articolo 63a Cost.

anche con un finanziamento adeguato a una scuola universitaria e chiesto di abrogare l'articolo 48 capoverso 2 LFPr e di basarsi esclusivamente sull'articolo 63a Cost.

Riteniamo che la normativa proposta non modifichi l'orientamento della futura SUFFP, di cui non cambiano né i compiti né lo scopo. Lo IUFFP offre già oggi formazioni a livello terziario A e viene gestito secondo l'articolo 48 capoverso 2 LFPr come istituto «a livello universitario». Dal fatto di basarsi sull'articolo 63a Cost. (scuole universitarie) ­ oltre che sull'articolo 63 Cost. (formazione professionale) ­ non risultano prescrizioni in merito al finanziamento delle rispettive scuole universitarie o istituti accademici. Il finanziamento basato sull'articolo 63 Cost. e sulla LFPr continua a essere legittimo, in quanto lo IUFFP svolge i suoi compiti 639

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principalmente per il settore della formazione professionale. Il finanziamento tramite l'articolo 63 Cost. e la LFPr non è inoltre in contrasto con le disposizioni della LPSU. Se i sussidi alla SUFFP non venissero più computati sulla base del valore di riferimento per la quota della Confederazione alle spese pubbliche per la formazione professionale, si avrebbe uno spostamento degli oneri dai Cantoni alla Confederazione. Per compensare gli oneri sarebbe dunque necessario abbassare il valore di riferimento della quota federale per le spese pubbliche a favore della formazione professionale.

3

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Il sistema della formazione duale svizzero può essere paragonato a pochi altri sistemi formativi. Nel caso concreto della formazione di docenti delle scuole professionali è possibile fare un confronto con i sistemi della Germania, del Lussemburgo e dell'Austria (a grandi linee anche con quelli dei Paesi scandinavi, per es. Finlandia e Danimarca).

Germania: anche in Germania i docenti della formazione professionale vengono formati a livello universitario (in gran parte nelle università o, a seconda della situazione regionale, anche nelle ASP). Si tratta di cicli di studio bachelor e master di tipo più accademico. Rispetto a quelle tedesche, le condizioni di accesso e le formazioni allo IUFFP sono più orientate alla pratica; le formazioni possono essere seguite parallelamente all'attività lavorativa e sono più brevi (l'estensione viene definita dalla Confederazione). L'istituto tedesco della formazione professionale (Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB) dispone di un mandato di ricerca in formazione professione e, in questo ambito, è paragonabile allo IUFFP.

Lussemburgo: i docenti della «prima formazione professionale» (corrispondente al livello secondario I + II) vengono formati a livello universitario (bachelor e master) presso l'Università del Lussemburgo. Oltre a una formazione scientifica e teorica è prevista una formazione pedagogica con un'ampia parte pratica. Per insegnare determinate materie i docenti del livello secondario devono disporre di un certificato di maestro nel corrispondente campo professionale e avere almeno tre anni di esperienza professionale. La ricerca e la valutazione nel campo della formazione professionale vengono effettuate dall'Università del Lussemburgo nel quadro della ricerca sulla formazione.

Austria: dal 1970 in Austria esiste l'Istituto austriaco per la ricerca sulla formazione professionale (Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung, öibf), che ha un mandato di ricerca come lo IUFFP. Le formazioni per i docenti delle scuole professionali non vengono proposte presso l'öibf, ma presso le ASP e le università.

Gli studi sono impostati generalmente come studi bachelor seguiti da master.

Finlandia: per le materie di cultura generale i docenti delle scuole professionali devono disporre delle stesse qualifiche dei docenti di cultura generale dei
livelli secondari I e II (formazione universitaria a livello di master nella materia di insegnamento; formazione pedagogica con parte pratica). I docenti delle materie professionali vengono formati in istituti specializzati, in parte integrati in una SUP; la formazione pedagogica comprende 60 crediti ECTS. Per accedere agli studi sono 640

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richiesti almeno un bachelor o eventualmente il titolo più alto possibile nel campo professionale in questione e almeno tre anni di esperienza professionale pertinente.

Danimarca: per insegnare materie di cultura generale i docenti delle scuole professionali (secondary vocational education) devono poter comprovare di possedere almeno il livello di formazione di un docente di scuola primaria o secondaria I (bachelor) e avere all'attivo almeno due anni di esperienza professionale; per l'insegnamento delle materie professionali sono richiesti una formazione professionale di base e una formazione professionale superiore conclusa nel campo professionale corrispondente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo in questione. Entro tre anni dalla loro assunzione in una scuola professionale i docenti devono inoltre acquisire il livello di scuola secondaria II in due o tre materie di cultura generale.

Il confronto mostra che in Germania, Austria e Lussemburgo la formazione dei docenti delle scuole professionali è piuttosto accademica, mentre in Svizzera, Finlandia e Danimarca l'attenzione è posta sulla didattica disciplinare e sul forte orientamento pratico. Colpisce inoltre che solo la Svizzera disponga, con lo IUFFP, di un centro di competenza nel quale sono concentrate la ricerca sulla formazione professionale e lo sviluppo della formazione professionale, la formazione di base e la formazione continua dei docenti delle scuole professionali nonché di altre persone che operano nel campo della formazione professionale.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

Il progetto ha lo scopo di armonizzare le disposizioni sull'organizzazione della futura SUFFP con i requisiti del principio costituzionale di legalità e gli standard della Confederazione in materia di governo d'impresa. Le odierne basi legali dello IUFFP non soddisfano questi requisiti. Dal punto di vista materiale una serie di disposizioni dell'ordinanza pertinente confluisce nella nuova legge senza cambiamenti di rilievo. Vengono inoltre apportate alcune modifiche necessarie per consentire un adeguato posizionamento della futura SUFFP nel panorama universitario.

Principio di legalità Secondo il principio costituzionale di legalità, che risulta non soltanto dall'articolo 5 Cost. ma anche dalla riserva di legge generale dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., per le unità rese autonome della Confederazione determinate disposizioni devono essere integrate formalmente in una legge, in particolare: l'organizzazione e le procedure, i compiti dell'unità resa autonoma, le basi legali per eventuali ingerenze nei diritti fondamentali (condizioni di ammissione, provvedimenti disciplinari, elaborazione di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità), la delega di competenze legislative, le basi per la riscossione di emolumenti, le possibili esenzioni dall'obbligo fiscale soggettivo nonché i diritti e gli obblighi del personale.

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Politica della Confederazione in materia di governo d'impresa Il Parlamento aveva chiesto una gestione unitaria delle unità amministrative decentrate. Il nostro Collegio ha soddisfatto questa richiesta con il rapporto del 13 settembre 200617 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d'impresa). In questo rapporto ha formulato 28 principi guida per la gestione e il controllo delle unità rese autonome. Alle varie domande poste dal Parlamento nel corso delle deliberazioni sul rapporto il nostro Collegio ha risposto con il rapporto supplementare del 25 marzo 200918 e ha integrato i principi guida19.

Nel contempo ha approvato un piano di attuazione20 che illustrava come intendeva attuare il rapporto sul governo d'impresa. Nel dicembre 2010, infine, le Camere federali hanno accolto l'iniziativa parlamentare 07.494 sulle possibilità del Parlamento di influire sugli obiettivi strategici delle unità rese autonome 21 e adottato la legge federale del 17 dicembre 201022 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome. A seguito del rapporto sul governo d'impresa e tenendo conto dei principi guida l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e l'Ufficio federale di giustizia (UFG) hanno elaborato un atto normativo modello per gli istituti che forniscono prestazioni a carattere monopolistico da impiegare nel caso di nuovi scorpori e di modifica di leggi sull'organizzazione vigenti. Lo IUFFP viene già gestito in base ai principi del governo d'impresa della Confederazione per le unità amministrative decentrate, ma le disposizioni in materia sono contenute ancora in un'ordinanza. Conformemente all'atto normativo modello citato sopra, le norme di base relative alle unità amministrative decentrate sono emanate sotto forma di legge ragione per cui, come per le altre istituzioni analoghe (p. es. del settore dei PF, Innosuisse), anche per la futura SUFFP è necessario elaborare un atto normativo proprio che ne disciplini l'organizzazione e rivesta la forma di una legge.

4.2

Coordinamento tra compiti e finanze

Né il posizionamento della SUFFP come ASP né la nuova base legale comportano ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.

Per quanto riguarda lo sviluppo di un ciclo di studi bachelor presso la SUFFP, nell'ambito del limite di spesa per il periodo ERI 2017­202023 (periodo di finanziamento per il settore formazione, ricerca e innovazione) sono stati stanziati 500 000 franchi per il 2020. L'accreditamento come ASP non comporta costi supplementari duraturi per la Confederazione in quanto proprietaria della SUFFP. Il finanziamento della SUFFP rientrerà anche in futuro nella partecipazione della Confederazione alle 17 18 19 20 21 22 23

642

FF 2006 7545 FF 2009 2225 FF 2009 2225 2280 www.efv.admin.ch > Temi > Politica finanziaria, basi > Governo d 'impresa FF 2010 2933 RU 2011 5859 FF 2016 2701 2763 e FF 2016 7155

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spese per la formazione professionale, il cui valore indicativo è pari a un quarto (art. 59 cpv. 2 LFPr). Considerata l'assenza di costi supplementari duraturi, il progetto non si ripercuote neppure sui contributi forfettari della Confederazione ai Cantoni per le loro spese per la formazione professionale.

Il passaggio dalla Cassa di previdenza dello IUFFP alla Cassa di previdenza della Confederazione (PUBLICA; cfr. n. 5, commento agli art. 10 e 16), ormai già deciso, non comporterà ripercussioni sul piano finanziario.

4.3

Attuazione

Dato che le attuali disposizioni relative all'organizzazione dello IUFFP vengono trasferite in una legge, il progetto comporta la modifica dell'ordinanza IUFFP del 14 settembre 200524. Il nostro Collegio ha la competenza di disciplinare in una nuova ordinanza o nel quadro di un decreto i dettagli sul passaggio alla Cassa di previdenza della Confederazione e lo scioglimento della Cassa di previdenza IUFFP (art. 32d cpv. 2bis e 32f LPers). Dovranno inoltre essere modificate l'ordinanza sul personale IUFFP25 e l'ordinanza degli emolumenti IUFFP26. I compiti dell'attuale istituto rimangono sostanzialmente invariati per cui non è necessario alcun intervento a livello di attuazione.

5

Commento ai singoli articoli

Ingresso La legge SUFFP si basa sugli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1 secondo periodo Cost. L'articolo 63 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla formazione professionale. Dato che la SUFFP è competente per la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione professionale, per lo sviluppo delle professioni e la ricerca nel settore della formazione professionale, occorre includere un rimando all'articolo 63 Cost. come base costituzionale attributiva di competenze. In virtù dell'articolo 63a capoverso 1 secondo periodo Cost. la Confederazione, oltre a gestire i politecnici federali, ha la competenza di istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. In base alla sua offerta formativa la SUFFP è da posizionare a livello delle scuole universitarie e di conseguenza fa parte del panorama universitario svizzero. Le disposizioni della LPSU riguardanti la garanzia della qualità e l'accreditamento valgono anche per la SUFFP, che è una scuola universitaria ai sensi della LPSU (art. 2 LPSU) e pertanto per quanto riguarda la legge SUFFP si applica l'articolo 63a capoverso 1 secondo periodo Cost. come base costituzionale attributiva di competenze.

24 25 26

RS 412.106.1 RS 412.106.141 RS 412.106.16

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Sezione 1: Istituto, obiettivi e principi Art. 1

Nome, forma giuridica, aggregazione e sede

Lo scorporo dei compiti della Confederazione presuppone, secondo l'articolo 178 capoverso 3 Cost., una base legale sufficiente. La presente disposizione pone la base legale per la costituzione della SUFFP sotto forma di istituto di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria (cpv. 1). Questa forma giuridica corrisponde alla forma giuridica attuale dello IUFFP (art. 2 cpv. 1 ordinanza IUFFP) nonché ai principi guida del rapporto sul governo d'impresa. Con il posizionamento come ASP nel panorama universitario, lo IUFFP (Istituto universitario federale per la formazione professionale) diventa SUFFP (Scuola universitaria federale per la formazione professionale). Il principio contenuto nel capoverso 2 esprime l'autonomia della SUFFP nel quadro di questa legge. La SUFFP può pertanto emanare autonomamente le disposizioni necessarie dal punto di vista della politica universitaria e tenere una contabilità propria. La SUFFP è gestita secondo i principi dell'economia aziendale (cpv. 3; analogamente all'art. 1 cpv. 2 lett. b della legge federale del 7 ottobre 200527 sulle finanze della Confederazione, LFC). Nell'adempiere i propri compiti la SUFFP deve pertanto provvedere a un impiego dei mezzi economico e orientato ai risultati e alle prestazioni. Il rapporto tra costi e benefici deve essere equilibrato. Come lo IUFFP anche la SUFFP sarà aggregata al DEFR (cpv. 4, cfr.

allegato 1, lett. B n. VI/ 2.2.4 dell'ordinanza del 25 novembre 199828 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, OLOGA, e art. 15e dell'ordinanza del 14 giugno 199929 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca). Il Consiglio federale stabilisce la sede della SUFFP nell'ordinanza (cpv. 5). In questo modo si assicura che per un cambiamento di sede non si renda necessaria una modifica della legge. Lo IUFFP è già iscritto nel registro di commercio e l'obbligo di registrazione permane anche per la SUFFP (cpv. 6). Come illustrato al punto 1.1, la SUFFP è soggetta all'obbligo di accreditamento secondo la LPSU, obbligo che viene ora sancito esplicitamente nella legge (cpv. 7).

Art. 2

Obiettivi

Gli obiettivi servono da base di riferimento per la descrizione dei compiti nella sezione 2 della legge SUFFP. Sono validi a tempo indeterminato e formano, insieme ai compiti e alle altre disposizioni legali, il fondamento per la formulazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale (cfr. art. 29). Il presente disegno di legge non modifica la strategia, il mandato di base e la posizione dello IUFFP. L'offerta della SUFFP dovrà tener conto anche in futuro delle esigenze dei Cantoni e delle regioni linguistiche (cfr. art. 3). Gli obiettivi vengono poi specificati mediante le disposizioni relative ai compiti (sezione 2).

27 28 29

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RS 611.0 RS 172.010.1 RS 172.216.1

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Art. 3

Principi

Dato che la SUFFP dovrà essere accreditata come ASP, è indicato citare la libertà della scienza prevista dalla Costituzione (art. 20 Cost.). La garanzia della libertà di insegnamento, di ricerca e di studio nelle scuole universitarie è iscritta anche in altri atti normativi delle scuole universitarie. Questo principio deve essere inserito anche nella legge SUFFP (cpv. 1). Nel quadro della procedura di consultazione vari partecipanti hanno chiesto che nella sua offerta la SUFFP tenga conto in particolare delle esigenze dei Cantoni e delle regioni linguistiche. Questo principio è già oggi una prassi in uso e può pertanto essere iscritto a livello di legge (cpv. 2).

Sezione 2: Offerta di formazione, altri compiti e collaborazione Art. 4

Offerta di formazione e altri compiti

I compiti dello IUFFP (art. 48 LFPr e art. 3 ordinanza IUFFP) vengono ripresi nel disegno. L'offerta della SUFFP comprende il mandato di una scuola universitaria che prevede quattro tipi di prestazioni, ossia la formazione, inclusi i cicli di studio universitari (bachelor e master), la formazione continua, la ricerca e i servizi. Visto il posizionamento della SUFFP come ASP devono ora essere incluse anche le raccomandazioni della CDPE del 26 ottobre 199530 sulla formazione dei docenti e sulle alte scuole pedagogiche, in base alle quali le ASP devono concentrarsi sulla ricerca applicata nel campo della formazione professionale, il che corrisponde del resto all'orientamento della ricerca svolta presso lo IUFFP, la quale si concentra sulla formazione professionale e in primo luogo sulla pratica.

I «docenti» menzionati nel capoverso 1 lettera a sono i docenti attivi nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua (conformemente all'art. 46 LFPr). I Cantoni provvedono alla formazione dei formatori in azienda (art. 45 cpv. 4 LFPr), che quindi non rientrano nel gruppo di destinatari primari della SUFFP. Gli «altri responsabili della formazione professionale» sono per esempio anche i responsabili della formazione professionale dei corsi interaziendali.

Art. 5

Collaborazione e coordinamento

Il capoverso 1 prevede che, per adempiere i suoi compiti, la SUFFP collabori con le ASP cantonali, le scuole professionali, le scuole specializzate superiori e le organizzazioni del mondo del lavoro in qualità di rappresentanti dell'economia e partner della formazione professionale. Nella Svizzera romanda, in Ticino e in molte parti della Svizzera tedesca (in particolare Berna, Svizzera nordoccidentale, Grigioni) la SUFFP si occupa della formazione dei docenti delle scuole professionali, delle scuole di maturità professionale, delle scuole specializzate superiori e dei corsi interaziendali. Dove nella Svizzera tedesca sussiste una situazione di concorrenza, occorre promuovere o rafforzare la collaborazione con le ASP cantonali. Con le ASP di Lucerna e San Gallo sono già state concluse convenzioni bilaterali. Le coopera30

www.edudoc.ch/record/25493/files/19951026f.pdf

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zioni sono intese ad assicurare la qualità e l'efficienza delle offerte e a evitare doppioni. Dovrà continuare anche la collaborazione con le autorità e le istituzioni della Confederazione e dei Cantoni (p. es. Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFP, scuole professionali).

Resta inoltre aperta la possibilità di collaborare con altre scuole universitarie e istituti nazionali o esteri con compiti simili (cpv. 2).

Il capoverso 3 incarica la SUFFP di coordinare la sua offerta formativa con quella delle ASP cantonali. In questo modo si vuole sottolineare che la cooperazione con le ASP cantonali è intesa a ridurre al minimo i doppioni e a garantire l'efficienza e la qualità delle offerte. Il coordinamento è ovviamente efficace se entrambe le parti coinvolte cooperano. Non bisognerà tuttavia ostacolare la concorrenza, che a sua volta può contribuire all'innovazione, all'efficienza e alla qualità. Il nostro Collegio ritiene che a livello della formazione terziaria non debba venirsi a creare né un monopolio federale né monopoli regionali (cfr. n. 1.2 e 2.2).

Sezione 3: Titoli, attestati e ammissione Art. 6

Diplomi, certificati, titoli e attestati

La SUFFP continuerà a formare responsabili della formazione professionale, che al termine della loro formazione riceveranno un diploma o un certificato di insegnamento. Questi cicli di studio sono riconosciuti dalla SEFRI (conformemente all'art. 29 cpv. 2 LFPr e all'ordinanza del DEFR dell'11 settembre 201731 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, OERic-SSS). Attualmente lo IUFFP rilascia i seguenti diplomi di insegnamento: insegnante diplomato di scuola professionale per le materie professionali, insegnante diplomato di scuola professionale per le materie di cultura generale, insegnante diplomato di scuola specializzata superiore e insegnante diplomato per l'insegnamento volto all'ottenimento della maturità professionale nelle scuole professionali. Anche nel quadro della formazione continua vengono rilasciati diplomi che non sono tuttavia diplomi di insegnamento (Diploma of Advanced Studies).

Dall'autunno del 2019 oltre al master of science in formazione professionale lo IUFFP offre anche un ciclo di studi bachelor. Dato che la SUFFP intende chiedere l'accreditamento come ASP, i cicli di studi bachelor e master si basano sulle disposizioni delle Direttive di Bologna SUP e ASP del 28 maggio 201532 emanate dal Consiglio delle scuole universitarie. In base al presente disegno i titoli della SUFFP sono protetti (cfr. art. 32).

Art. 7

Ammissione

Anche i punti essenziali del disciplinamento riguardante l'ammissione devono essere trasposti in una legge in senso formale. Attualmente le condizioni di ammissione 31 32

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RS 412.101.61 RS 414.205.4

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sono disciplinate dall'articolo 6 dell'ordinanza del 22 giugno 201033 sugli studi IUFFP e sono precisate nei corrispondenti piani di studi. Le condizioni di ammissione per i cicli di studio con diploma e con certificato sono rette dagli articoli 45 e 46 LFPr, dagli articoli 45 e 46 dell'ordinanza del 19 novembre 200334 sulla formazione professionale (OFPr) e dalla OERic-SSS. Il 20 maggio 201935 il Consiglio dello IUFFP ha aggiornato il regolamento degli studi trasformandolo in un'ordinanza sugli studi in base alle prescrizioni sulla pubblicazione della Confederazione (cpv.

6). Per le condizioni di ammissione al primo ciclo di studio (bachelor) i vari tipi di scuola universitaria devono osservare le disposizioni della LPSU (art. 23 segg.

LPSU). Poiché la SUFFP intende chiedere l'accreditamento come ASP, dovrebbe osservare le disposizioni dell'articolo 24 LPSU. Il rispetto delle condizioni di ammissione, nella misura in cui si applicano, viene verificato anche nel quadro della procedura di accreditamento (art. 30 cpv. 1 lett. a n. 2 LPSU). Secondo l'articolo 24 LPSU per l'ammissione le ASP richiedono una maturità liceale. La maturità professionale o la maturità specializzata non sono invece previste esplicitamente. L'ammissione con questi tipi di maturità è tuttavia possibile con il superamento dell'esame passerella (per gli studenti provenienti da altri ambiti) e di un esame complementare (se previsto dall'ASP). Poiché, tuttavia, il suo mandato principale si riferisce alla formazione professionale, la SUFFP ha un profilo specifico con corrispondenti condizioni di ammissione, per cui è possibile essere ammessi, oltre che con una maturità liceale, anche con una maturità professionale o una maturità specializzata. Nella LPSU il legislatore ha ripreso lo status quo per quanto riguarda le condizioni di ammissione; a suo tempo non era previsto che lo IUFFP potesse posizionarsi come ASP. La SUFFP non può chiedere l'accreditamento come altro tipo di scuola universitaria (università o SUP) e non sarebbe neanche appropriato per ragioni di politica universitaria (cfr. n. 1.2). La disposizione della LPSU come lex generalis non è pertanto adeguata né al mandato formativo della SUFFP né al suo orientamento come istituzione della formazione professionale e dello sviluppo delle professioni e non può dunque
applicarsi ad essa. Con il disegno di legge SUFFP viene pertanto proposta una lex specialis per l'ammissione, da considerare anche al momento dell'accreditamento (cpv. 2 e 5). Inoltre, in base alla prassi odierna si specifica a livello di legge che l'ammissione a tutti i cicli di studio della SUFFP richiede un'esperienza lavorativa di due anni (cpv. 4). Il diritto sul riconoscimento dei diplomi della CDPE36, che vale per le ASP cantonali, ammette a sua volta deroghe per quanto riguarda l'ammissione al primo ciclo di studio. In tal modo coloro che non dispongono di una maturità liceale ma di esperienza professionale possono 33 34 35 36

RS 412.106.12 RS 412.101 RU 2019 2059 Validi fino al 31 dicembre 2019: Regolamento del 10 giugno 1999 concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare e Regolamento del 26 agosto 1999 concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I. www.edk.ch > Documentazione > Raccolta delle basi giuridiche.

Valido dal 1° gennaio 2020: Regolamento del 28 marzo 2019 concernente il riconoscimento dei diplomi d 'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità. www.edk.ch > Attualità > Consultazioni.

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accedere, nel quadro di una procedura specifica, ai cicli di studio bachelor delle ASP.

Per essere ammessi al ciclo di studio master è richiesto un diploma bachelor o un titolo universitario equivalente riconosciuto (cpv. 3). Le persone con una formazione universitaria diversa possono presentare domanda per la procedura di ammissione.

Sezione 4: Organizzazione Art. 8

Organi

Come nell'articolo 10 dell'ordinanza IUFFP vigente, gli organi della Scuola vengono elencati in maniera esaustiva. Si tratta del Consiglio della SUFFP, della Direzione della Scuola e dell'organo di revisione. I compiti e le competenze degli organi figurano nei corrispondenti articoli.

Art. 9

Consiglio della SUFFP: nomina, organizzazione e relazioni d'interesse

La disposizione si rifà alle normative usuali concernenti gli istituti di diritto pubblico e riprende le disposizioni relative al Consiglio dello IUFFP (art. 11­11b ordinanza IUFFP). La scelta dei membri del Consiglio della SUFFP si basa sul corrispondente profilo dei requisiti del Consiglio federale (cfr. anche art. 8j cpv. 2 OLOGA).

Il capoverso 2 stabilisce che i candidati alla nomina nel Consiglio della SUFFP sono tenuti a dichiarare le loro relazioni d'interesse; chi rifiuta di renderle pubbliche non può essere nominato. Le disposizioni previste per la nomina e la durata massima del mandato (otto anni per i membri e dodici per il presidente) contenute nel capoverso 3 consentono all'Esecutivo di rieleggere i membri del Consiglio. Per quanto riguarda il presidente il periodo di carica più lungo è inteso a garantire la continuità e a permettere di maturare esperienza, mentre il rinnovo periodico degli altri membri ha lo scopo di far confluire nel Consiglio competenze e prospettive aggiornate. Una differenziazione analoga per quanto riguarda la durata del mandato si trova anche nella legge Innosuisse del 17 giugno 201637 (art. 6 cpv. 2 legge Innosuisse). La durata massima del mandato non dà comunque diritto a essere rieletti. I membri che devono essere eletti dal Consiglio federale sono legati alla SUFFP da un mandato di diritto pubblico. Si applicano inoltre per analogia le disposizioni sui mandati del Codice delle obbligazioni (CO)38 (cpv. 4). L'onorario e le altre condizioni contrattuali sono rette dall'articolo 6a della legge del 24 marzo 200039 sul personale federale (LPers) e dalle relative disposizioni d'esecuzione, ovvero l'ordinanza del 19 dicembre 200340 sulla retribuzione dei quadri. Fatta eccezione per l'articolo 6a, la LPers non si applica direttamente ai membri del Consiglio della SUFFP. L'articolo 6a contiene anche disposizioni sull'equa rappresentanza delle lingue nazionali.

37 38 39 40

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RS 420.2 RS 220 RS 172.220.1 RS 172.220.12

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Su questa base il nostro Collegio ha deciso alcune disposizioni sulla rappresentanza dei sessi. Se soddisfano le condizioni della legge federale del 25 giugno 1982 41 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), i membri del Consiglio della SUFFP devono essere assicurati presso una cassa di previdenza professionale.

Secondo il capoverso 5 i membri del Consiglio della SUFFP sono tenuti ad adempiere i loro compiti e obblighi con diligenza e in buona fede. Ciò comprende tra l'altro l'obbligo di diligenza, l'obbligo del segreto, la gestione dei conflitti d'interesse e il divieto di concorrenza. Il Consiglio della SUFFP deve sorvegliare e valutare costantemente le relazioni d'interesse dei suoi membri e risponde al Consiglio federale della compatibilità delle relazioni d'interesse con la funzione che i membri svolgono. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio della SUFFP e il membro in questione persiste nel mantenerla, il Consiglio della SUFFP deve chiedere al Consiglio federale la revoca del mandato (cpv. 6). Un membro può inoltre essere revocato se risulta che al momento della nomina ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d'interesse oppure di segnalare eventuali cambiamenti durante il suo mandato.

Il capoverso 7 sancisce il segreto d'ufficio dei membri del Consiglio della SUFFP.

Poiché questi ultimi non fanno parte del personale della SUFFP, non sono soggetti alle disposizioni della LPers sull'obbligo del segreto d'ufficio (art. 22 LPers). Il Consiglio della SUFFP può disciplinare nel quadro del regolamento di organizzazione la possibilità di svincolare i membri dal segreto d'ufficio.

Art. 10

Consiglio della SUFFP: statuto e compiti

Questo articolo stabilisce i compiti del Consiglio della SUFFP e il suo statuto come organo di direzione strategica. Si tratta delle stesse competenze che spettano oggi al Consiglio dello IUFFP (art. 11c ordinanza IUFFP). Secondo i principi del governo d'impresa l'elenco dei compiti è esaustivo. Il Consiglio della SUFFP assicura la direzione strategica della SUFFP (lett. a), che implica anche la rappresentanza della SUFFP nei confronti del proprietario (DEFR), dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro nonché le funzioni di rappresentanza in Svizzera e all'estero ecc.

(come finora nell'art. 11c cpv. 1 lett. d dell'ordinanza IUFFP). Il Consiglio della SUFFP provvede all'attuazione degli obiettivi strategici emanati dal Consiglio federale (lett. b) e stabilisce, sulla base di indicatori di valutazione predeterminati, i metodi e i criteri con i quali valuta il raggiungimento di questi obiettivi al proprio interno. Nel quadro del suo compito di vigilanza il Consiglio federale dispone così delle informazioni necessarie per verificare in base agli stessi parametri il raggiungimento degli obiettivi strategici (art. 30 cpv. 2 lett. d). Il Consiglio della SUFFP emana un regolamento di organizzazione (lett. c) che contiene in particolare disposizioni sulla struttura della Scuola, sulla sua direzione operativa, sulla delega alla Direzione di competenze specifiche, sulla creazione di comitati, sulla tutela degli interessi della SUFFP e sulla prevenzione dei conflitti d'interesse. Il Consiglio della SUFFP emana inoltre altri regolamenti necessari per l'esercizio della SUFFP, per esempio regolamenti sull'organizzazione degli studi o sui diritti di partecipazione 41

RS 831.40

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dei membri della Scuola. Può trattarsi di ordinanze con effetto verso l'esterno pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) (p. es. l'ordinanza del 22 giugno 201042 sugli studi IUFFP emanata dal Consiglio dello IUFFP) o di regolamenti che hanno unicamente effetto interno (come l'attuale regolamento di organizzazione del Consiglio dello IUFFP) e che non vengono pubblicati nella RU. Il Consiglio della SUFFP ha anche la competenza e l'obbligo, come già il Consiglio dello IUFFP, di emanare un'ordinanza sul personale e un'ordinanza sugli emolumenti che deve presentare per approvazione al Consiglio federale. Il Consiglio dello IUFFP ha già emanato queste ordinanze fondandosi sull'articolo 11c capoverso 1 lettera c dell'ordinanza IUFFP (ordinanza del 10 novembre 2015 43 sul personale IUFFP e ordinanza del 17 febbraio 201144 degli emolumenti IUFFP). Se necessario, il Consiglio della SUFFP le modificherà e sottoporrà le modifiche al Consiglio federale per approvazione. Conformemente alle prescrizioni sul governo d'impresa, viene inserita la competenza di emanare un regolamento sull'accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi.

Per quanto riguarda la previdenza professionale, sulla scorta dell'articolo 32d capoverso 2bis (in vigore dal 1° gennaio 2018) della LPers, è stato deciso il passaggio dalla Cassa di previdenza dello IUFFP alla Cassa di previdenza della Confederazione. Sono state esaminate in particolare la garanzia a lungo termine della redditività e le dimensioni delle varie casse di previdenza. Le precedenti competenze del Consiglio dello IUFFP di concludere un contratto di affiliazione con PUBLICA e quelle riguardanti l'organo paritetico della Cassa di previdenza dello IUFFP sono state di conseguenza sostituite dal compito di rappresentare la SUFFP come parte contraente ai sensi dell'articolo 32d capoverso 2 LPers (lett. d).

Conformemente alle prescrizioni dell'atto normativo modello la competenza sancita dalla lettera e viene ripresa invariata dal diritto vigente ma riassunta in una sola lettera (art. 11c cpv. 1 lett. i, j e l ordinanza IUFFP). Il Consiglio della SUFFP continuerà a decidere in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore. Le decisioni riguardanti la costituzione e la risoluzione richiedono
l'approvazione del Consiglio federale. Dato che i collaboratori della segreteria del Consiglio della SUFFP lavorano a stretto contatto con quest'ultimo e il suo presidente e sono ad esso sottoposti, anche in questo caso il Consiglio della SUFFP dispone delle relative competenze. Come il Consiglio dello IUFFP, anche il Consiglio della SUFFP nomina il vicedirettore su proposta del direttore (lett. f; finora art. 11c cpv. 1 lett. k ordinanza IUFFP). La vigilanza sulla Direzione (lett. g) comprende anche il diritto di impartire istruzioni e il diritto di avocazione, che include anche la competenza di pronunciare decisioni. Nel regolamento di organizzazione il Consiglio della SUFFP stabilisce le proprie competenze in relazione alla pronuncia di decisioni nonché i compiti che delega alla Direzione (cfr. anche art. 10 cpv. 2 lett. c). Anche il Consiglio della SUFFP provvede a istituire un sistema di controllo interno e ad assicurare un'adeguata gestione dei rischi (lett. h). Decide inoltre in merito all'impiego delle riserve (lett. k) di cui all'articolo 24. La decisione concreta del Consiglio della SUFFP di costituire e utilizzare riserve deve essere 42 43 44

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RS 412.106.12 RS 412.106.141 RS 412.106.16

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autorizzata dal Consiglio federale, il quale decide in sede di approvazione del conto e del rapporto di gestione della SUFFP nonché della delibera sul discarico del Consiglio della SUFFP (lett. j). Rispetto al diritto vigente e all'atto normativo modello, nelle lettere i e j si specifica che la proposta al Consiglio federale viene sempre presentata per il tramite del DEFR, il che corrisponde alla prassi seguita in precedenza.

Art. 11

Direzione della Scuola

In quanto organo di direzione operativa della SUFFP, la Direzione della Scuola si occupa di tutti i compiti legati a questa funzione. In particolare mette in atto quanto deciso dal Consiglio della SUFFP, al quale rende conto della corretta attuazione. La disposizione in oggetto riprende quelle in vigore concernenti la composizione e i compiti dell'attuale Direzione (art. 12 e 12a ordinanza IUFFP), redatte in base all'atto normativo modello. Nella nuova disposizione ci si limita a indicare che la Direzione è presieduta dal direttore (cpv. 1). L'ordinanza vigente stabilisce che anche i responsabili nazionali di dipartimento fanno parte della Direzione. Di questi membri non si fa ora più menzione; la composizione della Direzione è di competenza della SUFFP e viene inserita nel regolamento di organizzazione (come già figura in quello dello IUFPP). Il Consiglio della SUFFP è responsabile dell'attuazione interna degli obiettivi strategici e la Direzione deve basare la gestione della Scuola su tali obiettivi. La Direzione svolge inoltre tutti i compiti che la legge SUFFP non attribuisce a un altro organo (cpv. 4). Altri dettagli relativi all'organizzazione e alle procedure di lavoro sono definiti nel regolamento di organizzazione del Consiglio della SUFFP.

Art. 12

Organo di revisione

La SUFFP è un ente che fornisce, tra le altre cose, prestazioni a carattere monopolistico (cfr. commento all'art. 28) e pertanto il Consiglio federale ha la competenza di nominare e revocare l'organo di revisione esterno. Quest'ultimo ha il compito di verificare l'adeguatezza e il funzionamento della contabilità analitica e del controlling. La funzione e i compiti dell'organo di revisione esterno non vanno confusi con le competenze del Controllo federale delle finanze, che è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione (vigilanza finanziaria incluse le verifiche della redditività secondo le legge del 28 giugno 196745 sul controllo delle finanze).

In questo articolo sono riprese le disposizioni attuali sull'organo di revisione (art. 13 ordinanza IUFFP). Il capoverso 2 contiene un rinvio dinamico alle disposizioni del diritto della società anonima, il che garantisce un'uniformazione automatica con l'evoluzione delle norme di diritto privato, sul quale si fonda il rapporto giuridico tra la SUFFP e l'organo di revisione. Non essendo la SUFFP una società anonima di diritto privato, si applicano per analogia le disposizioni sulla revisione ordinaria (art. 728b segg. CO). L'organo di revisione è soggetto all'obbligo del segreto (cfr. art. 730b cpv. 2 CO). Secondo il capoverso 3, diversamente da quanto prevede il diritto della società anonima, presso la SUFFP l'organo di revisione deve verificare non soltanto il conto annuale ma anche una parte della relazione annuale, basandosi in quest'ultimo caso sui seguenti punti e presentando anche rapporto in merito: 45

RS 614.0

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eventuali contraddizioni rispetto al conto annuale, attuazione di una gestione dei rischi adeguata ed eventuali contraddizioni nell'ambito dei rapporti sul personale.

L'organo di revisione deve segnalare al Consiglio della SUFFP e al Consiglio federale eventuali contraddizioni tra la relazione annuale e il conto annuale. Verifica inoltre se il Consiglio della SUFFP tiene conto dei rischi e procede a una valutazione, non effettua però un controllo dei rischi dal punto di vista dei contenuti. Lo stesso vale per il resoconto nella relazione annuale sul numero di posti a tempo pieno; anche in questo caso non viene effettuata nessuna verifica materiale. La revisione di questo elemento della relazione annuale ha il solo scopo di individuare e di evitare eventuali scostamenti tra queste indicazioni della relazione annuale e i rapporti sul personale pubblicati dal Consiglio federale nonché i rapporti sul raggiungimento degli obiettivi strategici nell'ambito del personale. L'organo di revisione presenta al Consiglio federale e al Consiglio della SUFFP un rapporto esaustivo (cpv. 4). Conformemente al capoverso 5 il Consiglio federale ha la facoltà di richiedere una verifica speciale analogamente a quanto previsto dall'articolo 697a capoverso 1 CO, ma in questo caso non è necessario rispettare le condizioni per una verifica speciale o le corrispondenti prescrizioni procedurali previste dal diritto societario. Il Consiglio federale determina il contenuto e l'entità della verifica. La SUFFP è tenuta a prestare tutta la sua collaborazione e a coprire i costi di questo provvedimento di sorveglianza.

Art. 13

Membri della Scuola e partecipazione

I membri della SUFFP, elencati in modo esaustivo nel capoverso 1, sono gli studenti nonché il personale accademico, amministrativo e tecnico della Scuola, ma non i membri del Consiglio della SUFFP, della Direzione e altre persone legate alla SUFFP da un rapporto lavorativo ma che non svolgono compiti scientifici, amministrativi o tecnici (p. es. personale delle pulizie). Nella categoria «personale scientifico» (lett. a) rientrano i docenti, gli appartenenti al corpo intermedio e i professori.

Con il termine «studenti» (lett. c) si intendono le persone che seguono un ciclo di formazione presso la SUFFP. Gli uditori sono elencati separatamente perché non hanno lo statuto di studenti e non sostengono esami. Può comunque essere loro chiesto di versare degli emolumenti oppure possono essere pronunciati dei provvedimenti disciplinari nei loro confronti. Nei capoversi 2, 3 e 4 vengono inseriti i principi relativi alla partecipazione. In questo modo si assicura che ai membri della Scuola siano garantiti un adeguato diritto di partecipazione e condizioni quadro che consentano loro di lavorare in maniera indipendente. Spetta inoltre alla SUFFP stabilire i diritti di partecipazione dei vari membri della Scuola ­ così come sono disciplinati oggi negli articoli 15­15c dell'ordinanza IUFFP ­ nelle corrispondenti ordinanze di esecuzione del Consiglio della SUFFP (cpv. 5).

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Sezione 5: Personale e diritti sui beni immateriali Art. 14

Rapporti di lavoro secondo la LPers

In base al rapporto supplementare del Consiglio federale al rapporto sul governo d'impresa occorre prevedere uno statuto del personale di diritto pubblico nel quadro della LPers46 per le unità rese autonome che forniscono prestazioni a carattere monopolistico. La SUFFP rientra in questa categoria e di conseguenza la disposizione esistente (art. 16 ordinanza IUFFP) segue già le indicazioni del rapporto sul governo d'impresa. Le normative di riferimento sono la LPers e l'ordinanza quadro del 20 dicembre 200047 relativa alla legge sul personale federale. A differenza della situazione attuale nella quale lo IUFFP è interamente soggetto alla LPers, in futuro saranno possibili deroghe alla LPers in casi eccezionali motivati, ma soltanto se previste nella legge SUFFP (cfr. cpv. 3 e art. 15). I rapporti specifici esistenti all'interno della SUFFP richiedono disposizioni speciali per i rapporti di lavoro a tempo determinato con particolari disposizioni contrattuali, segnatamente per quanto riguarda la proroga di questi rapporti di lavoro. I progetti scientifici che si estendono su un periodo prolungato o i progetti consecutivi, ad esempio, richiedono contratti di durata determinata, poiché al termine di un progetto non sono più disponibili mezzi finanziari per rimunerare il personale o non vi è più lavoro da svolgere. La presente disposizione consente di rinnovare più volte i contratti di lavoro a tempo determinato esistenti. La SUFFP può per esempio tenere conto delle scadenze di una sovvenzione da parte del Fondo nazionale svizzero o di altre sovvenzioni provenienti da terzi. Questa situazione particolare fa sì che sussista la possibilità della disdetta ordinaria del rapporto lavorativo a tempo determinato, cosa che va menzionata per ragioni di trasparenza nei rispettivi contratti di lavoro (cpv. 3). Con la disposizione in oggetto viene meno l'impossibilità di disdire i contratti a termine e questo grazie al fatto che il CO non prevede norme di diritto cogente in questo ambito. Dato che nel settore universitario i posti di lavoro finanziati da terzi sono frequenti, nel settore dei PF sono state introdotte disposizioni analoghe (cfr. art. 17b legge del 4 ottobre 199148 sui PF). La disdetta straordinaria è disciplinata dall'articolo 10 capoverso 4 LPers.

In base all'articolo 37 capoverso 3bis LPers le
unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 LPers emanano disposizioni d'esecuzione proprie relative a tale legge. Affinché il Consiglio federale possa esercitare il suo compito di autorità di controllo, queste disposizioni sono soggette alla sua approvazione. Lo IUFFP ha già emanato un'ordinanza sul personale secondo il diritto vigente basandosi sull'articolo 11c capoverso 1 lettera c dell'ordinanza IUFFP. Questa ordinanza viene mantenuta e se necessario sarà modificata in vista dell'entrata in vigore della presente legge.

L'ordinanza sul personale IUFFP può dichiarare che si applicano per analogia le disposizioni d'esecuzione della LPers (ordinanza del 3 luglio 200149 sul personale

46 47 48 49

FF 2009 2225 2256, principio 29.

RS 172.220.11 RS 414.110 RS 172.220.111.3

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federale, OPers; ordinanza del DFF del 6 dicembre 200150 concernente l'ordinanza sul personale federale e ordinanza del 22 novembre 201751 sulla protezione dei dati personali del personale federale) oppure emanare disposizioni proprie particolari. Lo statuto di datore di lavoro conferito nel capoverso 2 comprende tutti i diritti e gli obblighi del datore di lavoro previsti dalla LPers e specificati nell'ordinanza quadro LPers.

Art. 15

Rapporti di lavoro secondo il CO

Nel capoverso 1 vengono elencate in maniera esaustiva le categorie di personale che la SUFFP può impiegare in base alle disposizioni del CO, fatto salvo l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza quadro LPers. Già oggi lo IUFFP può assumere in base al CO dottorandi (lett. a)52 e postdottorandi che occupano un posto finanziato con fondi di terzi (cfr. art. 5 cpv. 4 ordinanza quadro LPers, che di conseguenza può essere abrogato). Nella lettera b figurano ora tutte le categorie di persone che lavorano a progetti finanziati da terzi. Ciò consente di promuovere al meglio tutte le nuove leve scientifiche nella ricerca sulla formazione professionale. Sono stati aggiunti anche gli incaricati di corsi nell'ambito di incarichi d'insegnamento esterni (lett. c), ossia chi non è legato da un rapporto di lavoro con la SUFFP. Vi rientrano le persone con abilitazione all'insegnamento impiegate con tassi di attività molto ridotti oppure per singoli convegni, moduli o sequenze di insegnamento specifiche.

Poiché queste persone hanno in genere un posto fisso presso un altro istituto di formazione, si giustifica un rapporto di mandato o un rapporto di lavoro secondo il CO, mentre non sarebbe una soluzione adeguata assoggettare simili incarichi d'insegnamento esterni alla LPers. Tali incarichi comprendono solo poche ore alla settimana nel corso di un semestre o di un anno e, nella maggioranza dei casi, non sono quindi fondamentali per il sostentamento di chi li svolge. Le disposizioni della LPers, come la procedura formale per i licenziamenti ecc., non sono idonee per disciplinare questi tipi di incarichi. La SUFFP deve poter assumere incaricati di corsi esterni in modo flessibile per soddisfare i bisogni attuali dell'insegnamento e della ricerca e avere la possibilità di sopprimere i corsi per i quali non vi è più una domanda sufficiente. L'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza quadro LPers resta applicabile alla SUFFP, che può così continuare ad assoggettare al CO il personale ausiliario e gli stagisti.

Secondo il capoverso 2 i contratti di lavoro a tempo determinato basati sul CO per le categorie di personale di cui al capoverso 1 possono essere rinnovati più volte per una durata complessiva di nove anni al massimo senza che ne risulti un diritto automatico a un contratto di durata indeterminata. Trascorso questo
periodo il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata. La possibilità di rinnovare per una durata complessiva di nove anni al massimo i contratti di lavoro secondo il CO consente alla SUFFP di promuovere le nuove leve scientifiche e le prospettive di carriera nell'ambito della ricerca sulla formazione professionale. Si può così tenere maggiormente conto dei termini temporali di un finanziamento da parte di terzi 50 51 52

654

RS 172.220.111.31 RS 172.220.111.4 I dottorandi conseguono il dottorato presso la rispettiva università con la quale la SUFFP collabora.

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(p. es. FNS). La SUFFP ha inoltre la possibilità di concludere con gli interessati un contratto di lavoro di diritto pubblico.

Per questo ambito non sono necessarie disposizioni transitorie. I contratti di lavoro esistenti non vengono modificati, la nuova disposizione si applica solo alle nuove assunzioni.

Art. 16

Cassa pensioni

Il personale dello IUFFP è oggi assicurato presso una Cassa di previdenza affiliata a PUBLICA. Sulla base dell'articolo 32d capoversi 2, secondo periodo e 2bis LPers (in vigore dal 1° gennaio 2018) è stata valutata l'opportunità di un passaggio alla Cassa di previdenza della Confederazione. Il DEFR, come proprietario e d'intesa con lo IUFFP e l'Ufficio federale del personale, è giunto alla conclusione che questo passaggio andasse effettuato. Anche il Consiglio dello IUFFP e l'odierno organo paritetico della Cassa di previdenza dello IUFFP lo hanno approvato. I dettagli sul passaggio e sullo scioglimento della Cassa di previdenza dello IUFFP saranno disciplinati dal Consiglio federale in un'ordinanza separata o in un corrispondente decreto (art. 37f LPers). Lo scioglimento della Cassa di previdenza attuale si basa sull'articolo 53c LPP. L'affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione si basa sulle disposizioni della LPers (art. 32a segg.). La disposizione attuale (art. 18 ordinanza IUFFP) viene modificata di conseguenza. Nell'ordinanza sul personale del Consiglio della SUFFP dovrà essere garantito che il sistema salariale delle persone impiegate secondo il CO sia strutturato in modo che possano essere assicurate presso la Cassa di previdenza della Confederazione.

Art. 17

Diritti su beni immateriali

L'attuale disposizione si è dimostrata valida e viene ripresa (art. 19 ordinanza IUFFP). Nel capoverso 1 vengono disciplinati i diritti su tutti i beni immateriali (marchi, design, invenzioni). I diritti sui beni immateriali prodotti durante l'attività di servizio e in adempimento degli obblighi contrattuali da persone aventi un rapporto di lavoro con la SUFFP appartengono a quest'ultima. La disposizione corrisponde nel senso e nello scopo all'articolo 332 CO che, secondo l'articolo 6 capoverso 2 LPers, vale anche per i rapporti di lavoro della SUFFP. Nel CO il legislatore parla tuttavia soltanto di invenzioni e di design. Per i diritti d'autore va fatto riferimento alle disposizioni della legge del 9 ottobre 199253 sul diritto d'autore (LDA).

L'autore di un'opera ai sensi dell'articolo 2 LDA ha il diritto esclusivo sull'opera e il diritto di far riconoscere la sua qualità di autore (art. 9 cpv. 1 LDA). Ciò vale anche quando l'opera è stata creata durante l'attività di servizio. La disposizione sui diritti d'autore non esclude che l'autore ceda al datore di lavoro i suoi diritti d'autore o un diritto in essi contenuto. La disposizione del capoverso 2 corrisponde all'articolo 17 LDA. Essendo controverso se l'articolo 17 LDA sia applicabile anche ai rapporti di prestazione di servizio retti dal diritto pubblico, con la presente disposizione viene chiarito questo punto per quanto riguarda i rapporti di lavoro. Le parti contraenti (lavoratore e datore di lavoro) hanno così la possibilità di trasferire al 53

RS 231.1

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datore di lavoro mediante contratto i diritti di utilizzazione (come parte del diritto d'autore).

Sezione 6: Finanziamento e finanze Art. 18

Finanziamento

La disposizione elenca le fonti di finanziamento della SUFFP. Dal punto di vista materiale corrisponde all'articolo 29 dell'ordinanza IUFFP.

Art. 19

Indennità della Confederazione

Le indennità servono a finanziare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4 capoversi 1­3 e 5 e il conseguimento degli obiettivi strategici del Consiglio federale nonché a sostenere i costi di esercizio necessari a tal fine. Sono sussidi ai sensi della legge del 5 ottobre 199054 sui sussidi (LSu). I compiti di cui all'articolo 4 capoverso 4 non sono considerati perché relativi a prestazioni commerciali.

Art. 20

Emolumenti

Gli emolumenti per la formazione di base (formazioni e cicli di studio universitari) non devono coprire i costi e vanno calcolati in modo da non limitare l'accesso agli studi (cpv. 2). Questo criterio qualitativo serve a definire un tetto massimo rendendo così gli emolumenti socialmente sostenibili.

I costi per le formazioni continue devono essere coperti dagli emolumenti (cpv. 3).

In questo caso si applicano le disposizioni della legge federale del 20 giugno 2014 55 sulla formazione continua (LFCo). Secondo l'articolo 9 LFCo l'organizzazione, la promozione o il sostegno statali della formazione continua non devono ostacolare la concorrenza, che è rispettata se le formazioni continue vengono offerte a prezzi che consentano almeno di coprire i costi o se l'offerta non è in concorrenza con offerte private non sovvenzionate.

Gli emolumenti per prestazioni di servizi, come mandati di ricerca o perizie, devono in linea di massima coprire i costi ed essere limitati dal principio di equivalenza (cpv. 4). A questo principio può essere derogato se gli emolumenti per le prestazioni rispondono a un interesse pubblico preponderante. Secondo la prassi attuale ciò riguarda i servizi offerti dal Centro per lo sviluppo delle professioni. L'interesse pubblico preponderante riguarda per es. l'offerta di prestazioni in tutte le regioni linguistiche o la garanzia della qualità nel caso delle professioni minori, le cui risorse finanziarie e di personale sono spesso limitate. Per altre attività amministrative, come il computo di studi effettuati presso un altro istituto o l'utilizzo di posteggi, gli emolumenti vanno vincolati ai principi della copertura dei costi e di equivalenza (cpv. 5). Le disposizioni relative agli emolumenti, in particolare la denominazione e la suddivisione dei diversi tipi di emolumenti, il tariffario degli emolumenti e le 54 55

656

RS 616.1 RS 419.1

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limitazioni o le eccezioni dall'obbligo di versare gli emolumenti devono essere oggetto, come nel diritto vigente, di un'ordinanza sugli emolumenti del Consiglio della SUFFP (cpv. 6).

Art. 21

Mezzi finanziari di terzi

Com'è già il caso per lo IUFFP, anche la SUFFP potrà acquisire mezzi di terzi. Tra questi rientrano gli introiti legati alla collaborazione con terzi (in particolare introiti sulla base di mandati di ricerca e sviluppo, contratti di cooperazione o nella cooperazione internazionale in materia di formazione professionale), compensi per prestazioni commerciali e donazioni. L'accettazione di mezzi di terzi non deve limitare la libertà di insegnamento, di ricerca e di studio della SUFFP. Spetta al Consiglio della SUFFP garantire questa indipendenza. Quest'ultimo può emanare direttive in merito (cfr. art. 10 lett. c).

Art. 22

Rapporto di gestione

La disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 26 ordinanza IUFFP). Il rapporto di gestione è composto dal conto annuale e dalla relazione annuale (cpv. 1). L'organo di revisione controlla il conto annuale e, nella relazione annuale, la gestione dei rischi e le informazioni sullo sviluppo del personale (cpv. 3).

Art. 23

Presentazione dei conti

Nell'interesse del consolidamento integrale secondo l'articolo 55 della LFC devono essere ripresi i principi essenziali della presentazione dei conti secondo la LFC (cpv. 1 e 2). Il Consiglio federale può prevedere deroghe a norme contabili riconosciute o integrazioni (cpv. 4). La presente disposizione corrisponde a quella vigente (art. 31 ordinanza IUFFP). Il divieto del sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali (art. 31 cpv. 3, secondo periodo ordinanza IUFFP) viene ora ripreso nell'articolo 28 capoverso 2.

Art. 24

Riserve

La SUFFP deve continuare ad avere la possibilità di costituire riserve (art. 32 ordinanza IUFFP), alle quali può assegnare anche le donazioni di terzi. La costituzione di riserve e la definizione della loro destinazione vincolata richiedono una base legale. Dato che la SUFFP è per lo più finanziata con indennità della Confederazione, nel rispettivo anno contabile le riserve massime ammesse (escluse le eventuali donazioni) non devono eccedere il 10 per cento dei ricavi operativi (senza il contributo per la locazione della sede di Zollikofen). Ciò corrisponde in gran parte alla normativa vigente, che va tuttavia iscritta in maniera esplicita nella legge. Sulla costituzione e sull'utilizzazione delle riserve decide il Consiglio della SUFFP, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale, che avviene nell'ambito dell'approvazione del rapporto di gestione (art. 10 lett. k). Il Consiglio della SUFFP deve fare in modo che l'impiego delle riserve sia conforme allo scopo previsto.

Nell'ambito delle prestazioni commerciali non possono essere impiegate riserve in

657

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quanto ciò violerebbe il principio della copertura dei costi e il divieto del sovvenzionamento trasversale (art. 28 cpv. 2).

Art. 25

Tesoreria

L'AFF gestisce la tesoreria centrale della Confederazione (art. 60 cpv. 1 LFC). La SUFFP si aggrega alla tesoreria centrale per l'amministrazione delle sue liquidità (cpv. 1). Su questi fondi la Confederazione corrisponde alla SUFFP tassi di interesse conformi al mercato. Sulle indennità della Confederazione non vengono corrisposti interessi. Per salvaguardare la solvibilità alla SUFFP possono essere concessi prestiti a condizioni di mercato (cpv. 2). La presente disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 30 ordinanza IUFFP).

Art. 26

Imposte

Questa disposizione è nuova perché l'esenzione dall'imposizione fiscale può essere effettuata solo a livello di legge e quindi non poteva essere iscritta nell'ordinanza IUFFP. Le prestazioni non commerciali della SUFFP non sono soggette ad imposizione (cpv. 1). Sono fatte salve le disposizioni del diritto relativo all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta preventiva (cpv. 2). I termini (in particolare le prestazioni sovrane/non sovrane) vengono definiti autonomamente dal diritto sull'IVA e l'assoggettamento all'imposta è determinato in base al diritto in materia di imposta preventiva. Nell'ambito delle prestazioni commerciali la SUFFP è assoggettata all'IVA (cpv. 3).

Art. 27

Immobili

Come già lo IUFFP, per la sua sede principale di Zollikofen (BE), anche la SUFFP potrà prendere in locazione dalla Confederazione gli immobili necessari. Questi immobili rimangono di proprietà della Confederazione, che si occupa della loro manutenzione. La SUFFP potrà inoltre prendere anche in futuro in locazione immobili di terzi oppure farsi cedere un diritto di usufrutto. Questo articolo corrisponde al diritto vigente (art. 33a ordinanza IUFFP).

Art. 28

Prestazioni commerciali

Questa disposizione, che viene spostata dalla LFPr (art. 48a) all'atto normativo sull'organizzazione della SUFFP, rappresenta la base legale necessaria secondo l'articolo 41 LFC per le attività commerciali della SUFFP. Le prestazioni commerciali sono prestazioni di natura economica fornite normalmente da offerenti privati sul mercato e in un contesto di concorrenza. Le prestazioni commerciali devono essere in stretto rapporto con i compiti della SUFFP (cpv. 1 lett. a) e si rivolgono principalmente a chi opera nel settore della formazione professionale, ossia organizzazioni del mondo del lavoro, scuole professionali, Cantoni, uffici, aziende e associazioni. Si tratta soprattutto di consulenze, accompagnamento, valutazioni e corsi 56 56

658

Cfr. in merito il messaggio del 30 settembre 2009 concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione e di altri atti normativi (FF 2009 6281 6302).

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che non hanno carattere monopolistico. Le prestazioni devono essere fornite a prezzi che permettano di coprire i costi; non è pertanto ammesso il sovvenzionamento trasversale. Per prestazioni a carattere monopolistico si intendono prestazioni di interesse pubblico che, a causa della ridotta quantità oppure del livello di qualità richiesto, non sono redditizie per gli offerenti privati. Nel caso specifico ci si riferisce ai compiti secondo l'articolo 4 capoversi 1­3 e 5. La contabilità deve essere strutturata in modo da evidenziare i costi e i ricavi delle attività commerciali (cpv. 2).

Secondo il capoverso 3 il DEFR può prevedere deroghe per determinate prestazioni, ossia prestazioni di interesse pubblico a carattere monopolistico (p. es corsi per periti d'esame). In tal modo la SUFFP non entra in concorrenza con l'economia privata.

Sezione 7: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 29

Obiettivi strategici

Secondo l'articolo 8 capoverso 5 della legge federale del 21 marzo 199757 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) il Consiglio federale gestisce le unità rese autonome dell'Amministrazione federale mediante gli obiettivi strategici che ha fissato. Il Consiglio della SUFFP è responsabile della loro attuazione interna. Gli obiettivi strategici vengono fissati in linea di massima per quattro anni. Sono conformi al limite di spesa della Confederazione per quanto riguarda i tempi e i contenuti. Anche lo IUFFP è stato finora gestito dal Consiglio federale mediante obiettivi strategici (art. 25 ordinanza IUFFP). Gli obiettivi strategici per il periodo di finanziamento 2017­2020 sono stati pubblicati nel Foglio federale 58; se necessario possono essere modificati nel corso di questo periodo secondo le modalità definite59.

Art. 30

Vigilanza

Secondo l'articolo 8 capoverso 4 LOGA il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate. Di conseguenza è al Consiglio federale che compete la vigilanza della SUFFP, in particolare sulla sua gestione (cpv. 1). L'elenco delle possibilità di cui può avvalersi il Consiglio federale per esercitarla non è esaustivo (cpv. 2). Sono fatte salve inoltre le competenze legali del Controllo federale delle finanze e l'alta vigilanza del Parlamento. Il presente articolo corrisponde al diritto vigente (art. 24 ordinanza IUFFP), pur considerando gli effetti del passaggio alla Cassa di previdenza della Confederazione. Con questo passaggio, a differenza di quanto prevede il diritto vigente, non è più necessario approvare un contratto di affiliazione con PUBLICA.

57 58 59

RS 172.010 FF 2016 7613 FF 2016 7613 7617 (n. 7.1)

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Sezione 8: Diritto disciplinare e protezione dei titoli Art. 31

Diritto disciplinare

Secondo il principio di legalità anche i principi relativi ai provvedimenti disciplinari vanno sanciti a livello di legge, in particolare i provvedimenti disciplinari severi che rappresentano forti interventi nella posizione giuridica degli interessati (p. es. esclusione dai corsi o dalla Scuola). Quelli pronunciati nei confronti di studenti sono già previsti nell'ordinanza IUFFP (art. 34). I provvedimenti disciplinari per violazioni gravi e reiterate vengono ora inseriti nella legge. Le disposizioni d'esecuzione sono emanate dal Consiglio della SUFFP su proposta della Direzione della Scuola (cpv. 1).

In base all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza sul personale IUFFP per i provvedimenti disciplinari pronunciati nei confronti della Direzione della Scuola e del resto del personale valgono le disposizioni in materia di personale federale (art. 98 e 99 OPers). La competenza si basa sulla competenza riguardante l'impiego delle rispettive categorie di personale.

Art. 32

Protezione dei titoli della SUFFP

La protezione dei titoli delle scuole universitarie compete ai relativi enti responsabili (art. 62 cpv. 2 LPSU). Con la presente disposizione vengono sancite a livello di legge la protezione dei titoli della SUFFP (bachelor e master) e la punibilità di eventuali abusi. La protezione degli altri titoli o diplomi della SUFFP è retta come finora dalle disposizioni della LFPr (art. 63 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1).

Sezione 9: Trattamento dei dati personali Art. 33

Sistemi d'informazione

La presente disposizione crea le basi legali necessarie per la protezione dei dati.

Oltre ad essa si applicano anche le disposizioni della legge del 19 giugno 1992 60 sulla protezione dei dati (LPD). Per quanto riguarda i sistemi interni (sistemi d'informazione) rappresenta la base formale richiesta dalla LPD per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità, per la comunicazione dei dati personali nonché per la creazione di procedure di richiamo.

Il suo campo di applicazione comprende i candidati agli studi, gli studenti, gli uditori e gli ex studenti (cpv. 1). Nell'atto normativo sull'organizzazione non è necessario includere le disposizioni relative alla gestione del personale. Alla SUFFP si applica l'articolo 27 LPers (cpv. 5).

Per l'adempimento dei compiti legali i dati contenuti nei sistemi d'informazione possono essere comunicati a terzi, ad esempio agli uffici dei Cantoni o della Confederazione, mediante procedura di richiamo. La comunicazione si limita ai dati non 60

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RS 235.1

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degni di particolare protezione (cpv. 3). Hanno accesso ai propri dati anche gli studenti e gli uditori.

Il capoverso 4 introduce una nuova disposizione, in base alla quale la SUFFP può utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS per adempiere i propri compiti legali.

Art. 34

Progetti di ricerca

La presente disposizione rappresenta la nuova base per l'elaborazione di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità nel quadro di progetti di ricerca. Oltre ad essa si applicano anche le disposizioni della LPD.

Sezione 10: Disposizioni finali Art. 35

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emanerà le disposizioni d'esecuzione necessarie (p. es. scelta della sede della SUFFP) e sottoporrà a revisione l'ordinanza IUFFP. Le disposizioni dell'ordinanza che vengono iscritte nella legge potranno essere abrogate. Si tratta delle disposizioni d'esecuzione relative alle disposizioni organizzative. Le ordinanze interne vengono emanate dal Consiglio della SUFFP (ordinanza sugli studi ecc.).

Art. 36

Modifica di un altro atto normativo

Le basi legali dello IUFFP sono contenute nella LFPr. Gli articoli 48 e 48a LFPr vengono pertanto modificati. Il finanziamento della SUFFP rientrerà anche in futuro nella partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale, il cui valore indicativo è pari a un quarto (art. 59 cpv. 2 LFPr). All'articolo 59 capoverso 1 LFPr viene pertanto aggiunta una nuova lettera abis che menziona il limite di spesa della SUFFP, ragione per cui diventa applicabile anche il capoverso 2 dell'articolo citato.

Art. 37

Referendum ed entrata in vigore

In base del capoverso 2 il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della nuova legge, che sarà contestuale a quella delle disposizioni d'esecuzione modificate (ordinanza IUFFP e ordinanze del Consiglio dello IUFFP).

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6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non comporta nuovi compiti o spese per la Confederazione. I compiti e le spese rimangono invariati, così come non sono modificati né le dimensioni né i compiti degli organi esistenti. Pertanto non si prevedono ripercussioni per l'effettivo del personale. Le indennità da versare alla SUFFP continueranno a essere proposte al Parlamento nei rispettivi messaggi ERI. Anche il passaggio dalla Cassa di previdenza dello IUFFP alla Cassa di previdenza della Confederazione (PUBLICA) non avrà ripercussioni sul piano finanziario o del personale. Dato che le disposizioni legali relative alla previdenza per la vecchiaia uguali per le due Casse, per il datore di lavoro e i lavoratori il passaggio non comporta un aumento o una riduzione sostanziale dei costi: i contributi del datore di lavoro per la previdenza per la vecchiaia, l'assicurazione contri i rischi e le rendite transitorie raggiungono nel complesso almeno l'11 per cento e al massimo il 13,5 per cento della massa salariale assicurabile (art. 32g cpv. 1 LPers).

6.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il progetto non modifica né la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni né il finanziamento della SUFFP da parte della Confederazione. Pertanto non ha ripercussioni sul piano finanziario, organizzativo o amministrativo per i Cantoni; è evidente che il progetto non ha ripercussioni per i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. La questione non è stata dunque ulteriormente approfondita.

6.3

Ripercussioni sull'economia, la società e l'ambiente

La creazione di una nuova base legale per un'unità amministrativa decentrata già esistente della Confederazione non dovrebbe avere ripercussioni sull'economia, la società e l'ambiente. La questione non è stata dunque ulteriormente approfondita.

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7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Il progetto si basa sugli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1 secondo periodo Cost. (cfr. n. 5, commento all'ingresso).

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

7.3

Forma dell'atto

Il progetto prevede disposizioni importanti contenenti norme di diritto che, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale di emanare questa legge deriva dell'articolo 163 capoverso 1 Cost. L'atto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

7.4

Subordinazione al freno alle spese

Sulla base dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale l'articolo 19 deve essere approvato dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera, in quanto comporta sovvenzioni ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi.

7.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Il progetto non modifica la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

7.6

Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto non prevede nuove sovvenzioni, ma vengono mantenute quelle esistenti. I principi della legge sui sussidi (LSu) continuano a essere rispettati. La SUFFP è un'unità amministrativa decentrata della Confederazione; la competenza della Confederazione deriva dagli articoli 63 e 63a Cost. ed è disciplinata dagli articoli 1 e 48 LFPr. La gestione materiale e finanziaria delle sovvenzioni non viene modificata dal progetto. Gli strumenti di gestione e di controllo vengono mantenuti. Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della SUFFP. La SUFFP gli sottopone ogni anno un rapporto di gestione e al termine del periodo di finanziamento un rapporto esauriente sul raggiungimento degli obiettivi. I contributi vengo663

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no versati per le prestazioni e gli obiettivi definiti nel mandato di prestazioni e in base al limite di spesa previsto. Nel quadro dei messaggi ERI vengono inoltre svolti controlli regolari per verificare il rispetto dei principi della LSu. Il controllo riguarda anche le indennità della SUFFP.

7.7

Delega di competenze legislative

Secondo l'articolo 35 il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione del presente atto, a meno che la legge non trasferisca questa competenza al Consiglio della SUFFP. Dato che con il presente atto la maggioranza delle disposizioni viene trasposta a livello di legge, il Consiglio federale sottoporrà l'ordinanza IUFFP a revisione totale e disciplinerà in un'ordinanza o in un decreto i dettagli del passaggio alla Cassa di previdenza della Confederazione e lo scioglimento della Cassa di previdenza dello IUFFP. Al Consiglio della SUFFP la legge delega d'altronde varie competenze legislative (emanazione di disposizioni d'esecuzione necessarie dal punto di vista della politica universitaria, art. 7 cpv. 6, art. 10 lett. c, art. 13 cpv. 5, art. 31 cpv. 2).

7.8

Protezione dei dati

Il progetto contiene inoltre disposizioni sul trattamento dei dati personali (cfr. sezione 9). Sono rispettate le disposizioni della LPD. Vengono disciplinati la raccolta dei dati e lo scopo del loro trattamento. Le persone interessate, a cui è richiesto il consenso, ne sono edotte.

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Elenco delle abbreviazioni Cpv.

AFF Art.

ASP AVS OFPr BIBB CDPE CO Cost.

CSFP CSSU DEFR DFF ECTS ERI Es.

FF FNS IFFP ISPFP ISPFP IUFFP LCo LDA Lett.

LFC LFCo LFPr LOGA

Capoverso Amministrazione federale delle finanze Articolo Alta scuola pedagogica Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (RS 412.101) Bundesinstitut für Berufsbildung (Germania) Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Codice delle obbligazioni (RS 220) Costituzione federale Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale Conferenza svizzera delle scuole universitarie Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Dipartimento federale delle finanze European Credit Transfer System Educazione, ricerca e innovazione Esempio Foglio federale Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale Legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (RS 172.061) Legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore (RS 231.1) Lettera Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0) Legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (RS 419.1) Legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

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LPD LPers LPP LPSU LSu LU n.

OBS OERic-SSS

Öibf OLOGA O-OPers OPDPers OPers PF RS RU SEFRI SG SUFFP UFG ZH

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Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1) Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40) Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20) Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (RS 616.1) Cantone di Lucerna Numero Osservatorio per la formazione professionale Ordinanza del DEFR dell'11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (RS 412.101.61) Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1) Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 sul personale federale (RS 172.220.111.31) Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RS 172.220.111.4) Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (RS 172.220.111.3) Politecnico federale Raccolta sistematica del diritto federale Raccolta ufficiale del diritto federale Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione Cantone di San Gallo Scuola universitaria federale per la formazione professionale Ufficio federale di giustizia Cantone di Zurigo