Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Proroga e modifica del 2 aprile 2020 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009, del 20 aprile 2015, del 10 aprile 2017, del 25 maggio 2018 e del 19 marzo 20191 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione addizionale del 2 dicembre 2019 A. Adeguamento salariale Art. 1 1

Adeguamenti salariali generali e individuali

Aumento generale dei salari effettivi: 20 franchi al mese.

Aumento individuale dei salari: la somma salariale dei/delle lavoratori/trici sottoposti/e al CCL deve essere incrementata mediamente di 5 franchi al mese.

2

1

FF 2003 4473, 2006 6205, 2009 4475, 2015 2835, 2017 2909, 2018 2849, 2019 2505

2020-0821

2555

FF 2020

B. Il CCL per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo è modificato come segue: Art. 4 cpv. 3

(Salari minimi)

I salari minimi per i lavoratori / le lavoratrici pienamente abili al lavoro di età superiore a 19 anni ammontano a: 3

­

lavoratori/trici senza qualifica:

Fr. 4 025.­*

­

lavoratori/trici semiqualificati/e:

Fr. 4 175.­

­

lavoratori/trici professionali: salario consueto per la località e/o il settore, ma almeno:

Fr. 4 375.­

­

produttori/trici di elementi prefabbricati AFC:

Fr. 4 800.­

* In caso di nuova assunzione, il salario nel primo anno di servizio può essere inferiore di 200 franchi rispetto al livello minimo.

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 della Convenzione addizionale del 2 dicembre 2019.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

2 aprile 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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