Termine di referendum: 14 gennaio 2021

Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge sulla SUFFP) del 25 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1 secondo periodo della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20192, decreta:

Sezione 1: Istituto, obiettivi e principi Art. 1

Nome, forma giuridica, aggregazione e sede

La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica propria.

1

Si organizza autonomamente e tiene una contabilità propria.

È gestita in base ai principi dell'economia aziendale.

4 È aggregata amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

2 3

5

Il Consiglio federale stabilisce la sede della SUFFP.

6

La SUFFP è iscritta nel registro di commercio.

Essa provvede a ottenere l'accreditamento istituzionale secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera a della legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).

7

RS ...

1 RS 101 2 FF 2020 627 3 RS 414.20 2019-2754

6879

Legge sulla SUFFP

Art. 2

FF 2020

Obiettivi

La SUFFP è un centro di competenze federale che attraverso l'insegnamento, la ricerca e le prestazioni fornite contribuisce allo sviluppo della pedagogia per la formazione professionale e della formazione professionale in Svizzera.

Art. 3 1

Principi

Nella SUFFP è garantita la libertà di insegnamento, di ricerca e di studio.

Nell'ambito delle sue attività la SUFFP tiene conto delle esigenze delle regioni linguistiche e dei Cantoni.

2

La cooperazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro è istituzionalizzata.

3

Sezione 2: Offerta di formazione, altri compiti e collaborazione Art. 4 1

Offerta di formazione e altri compiti

La SUFFP offre: a.

formazioni e formazioni continue per docenti della formazione professionale, per periti d'esame e per altri responsabili della formazione professionale;

b.

cicli di studio universitari per esperti della formazione professionale.

La SUFFP si adopera a favore dello sviluppo e del perfezionamento della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua e a tal fine sostiene la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale (LFPr).

2

3

Svolge attività di ricerca nel settore della formazione professionale.

Può accettare mandati di formazione e di ricerca nel settore della formazione professionale, nonché fornire altre prestazioni nel medesimo ambito.

4

Il Consiglio federale può affidare alla SUFFP altri compiti di interesse nazionale nel settore della formazione professionale.

5

Art. 5

Collaborazione e coordinamento

La SUFFP collabora con le alte scuole pedagogiche, le scuole professionali, le scuole specializzate superiori e le organizzazioni del mondo del lavoro.

1

2

Può collaborare con altre scuole universitarie e istituti nazionali ed esteri.

3

Coordina la sua offerta formativa con le alte scuole pedagogiche.

4

RS 412.10

6880

Legge sulla SUFFP

FF 2020

Sezione 3: Titoli, attestati e ammissione Art. 6 1

Diplomi, certificati e attestati

La SUFFP conferisce: a.

diplomi e certificati di insegnamento;

b.

diplomi di bachelor e master.

2

Può rilasciare altri diplomi e certificati, nonché attestati.

3

Il Consiglio della SUFFP disciplina in un'ordinanza le denominazioni dei titoli.

Art. 7

Ammissione

Le condizioni di ammissione ai cicli di studio con diploma e con certificato e ai cicli di formazione continua si fondano sul capitolo 6 LFPr5 e sulle relative ordinanze.

1

Sono ammessi al primo livello dei cicli di studio universitari (bachelor) i titolari della maturità liceale, della maturità professionale, della maturità specializzata oppure di una qualifica equivalente.

2

Sono ammessi al secondo livello dei cicli di studio universitari (master) i titolari di un bachelor o di una qualifica equivalente.

3

L'ammissione a tutti i cicli di studio della SUFFP presuppone inoltre un'esperienza lavorativa di due anni.

4

Nel quadro dell'accreditamento istituzionale le condizioni del presente articolo valgono come condizioni di ammissione ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera a numero 2 LPSU6.

5

6

Il Consiglio della SUFFP disciplina i dettagli in un'ordinanza.

Sezione 4: Organizzazione Art. 8

Organi

Gli organi della SUFFP sono:

5 6

a.

il Consiglio della SUFFP;

b.

la Direzione della Scuola;

c.

l'organo di revisione.

RS 412.10 RS 414.20

6881

Legge sulla SUFFP

Art. 9

FF 2020

Consiglio della SUFFP: nomina, organizzazione e relazioni d'interesse

Il Consiglio della SUFFP è composto di almeno sette e al massimo nove membri qualificati.

1

I candidati alla nomina nel Consiglio della SUFFP dichiarano al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

2

Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Il mandato dura quattro anni. Complessivamente la durata in carica del presidente è limitata a dodici anni, quello degli altri membri a otto anni. Per motivi importanti il Consiglio federale può revocare i membri in qualsiasi momento.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'onorario dei membri del Consiglio della SUFFP e le altre condizioni contrattuali. Il contratto concluso tra i membri del Consiglio della SUFFP e la SUFFP è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)7.

4

I membri del Consiglio della SUFFP adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e curano secondo buona fede gli interessi della SUFFP.

5

Dichiarano le loro relazioni d'interesse al Consiglio della SUFFP e gli comunicano senza indugio eventuali cambiamenti. Il Consiglio della SUFFP ne informa il Consiglio federale nel rapporto di gestione annuale. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio della SUFFP e il membro in questione persiste nel mantenerla, il Consiglio della SUFFP chiede al Consiglio federale la revoca di quest'ultimo.

6

I membri del Consiglio della SUFFP sono tenuti al segreto d'ufficio durante il mandato e dopo la cessazione dello stesso.

7

Art. 10

Consiglio della SUFFP: statuto e compiti

1

Il Consiglio della SUFFP è l'organo di direzione strategica.

2

Ha i compiti seguenti:

7

a.

assicura la direzione strategica della SUFFP;

b.

provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale presenta ogni anno un rapporto sul loro raggiungimento;

c.

emana il regolamento di organizzazione, un regolamento sull'accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi nonché un'ordinanza sul personale e un'ordinanza sugli emolumenti; emana inoltre le altre ordinanze e regolamenti in base alle competenze conferitegli dalla presente legge; sottopone per approvazione al Consiglio federale l'ordinanza sul personale e l'ordinanza sugli emolumenti;

d.

rappresenta la SUFFP quale parte contraente nel contratto di affiliazione con la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) ai sensi dell'articolo

RS 220

6882

Legge sulla SUFFP

FF 2020

32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale (LPers); e.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del direttore e dei collaboratori della segreteria del Consiglio nonché, su proposta del direttore, degli altri membri della Direzione della Scuola; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore richiedono l'approvazione del Consiglio federale;

f.

nomina il direttore supplente su proposta del direttore;

g.

esercita la vigilanza sulla Direzione della Scuola;

h.

provvede a istituire un sistema di controllo interno e un sistema di gestione dei rischi che siano adeguati;

i.

approva il preventivo e sottopone al DEFR la richiesta dell'indennità di cui all'articolo 19; il DEFR presenta una proposta al Consiglio federale;

j.

redige e adotta un rapporto di gestione per ogni esercizio e sottopone il rapporto di gestione riveduto al DEFR; quest'ultimo ne propone l'approvazione al Consiglio federale; nel contempo gli presenta la proposta di discarico e una proposta circa l'impiego di un eventuale utile; il Consiglio della SUFFP pubblica il rapporto di gestione approvato;

k.

decide in merito all'impiego delle riserve nel quadro delle direttive del Consiglio federale.

Art. 11

Direzione della Scuola

1

La Direzione della Scuola è presieduta dal direttore.

2

È l'organo di direzione operativa.

3

Ha i compiti seguenti:

4

8

a.

gestisce gli affari;

b.

coordina le offerte e le prestazioni della SUFFP;

c.

emana le decisioni secondo il regolamento di organizzazione del Consiglio della SUFFP;

d.

rappresenta la SUFFP verso l'esterno;

e.

elabora le basi decisionali da sottoporre al Consiglio della SUFFP;

f.

riferisce regolarmente al Consiglio della SUFFP e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;

g.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale della SUFFP, fatta eccezione per le persone di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera e.

Svolge inoltre tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

RS 172.220.1

6883

Legge sulla SUFFP

Art. 12 1

FF 2020

Organo di revisione

Il Consiglio federale nomina l'organo di revisione. Può revocarlo.

All'organo di revisione e all'attività di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.

2

3

L'organo di revisione verifica: a.

il conto annuale;

b.

se nella relazione annuale (art. 22 cpv. 3) le indicazioni sull'attuazione di una gestione dei rischi adeguata alla SUFFP nonché le informazioni sullo sviluppo del personale corrispondono ai fatti.

Presenta al Consiglio della SUFFP e al Consiglio federale un rapporto esaustivo sui risultati delle sue verifiche.

4

Il Consiglio federale può incaricare l'organo di revisione di accertare determinati fatti.

5

Art. 13 1

Membri della Scuola e partecipazione

Sono membri della Scuola: a.

il personale scientifico;

b.

il personale amministrativo e il personale tecnico;

c.

gli studenti e gli uditori.

La SUFFP provvede affinché i membri della Scuola siano informati in maniera completa e trasparente.

2

Essa consente ai membri della Scuola di affidare a una rappresentanza la difesa dei propri interessi e di partecipare ai processi decisionali.

3

4

I membri della Scuola e le associazioni degli ex studenti possono presentare proposte a tutti gli organi.

5

Il Consiglio della SUFFP disciplina i dettagli in un'ordinanza.

Sezione 5: Personale e diritti sui beni immateriali Art. 14

Rapporti di lavoro secondo la LPers

La Direzione della Scuola e il resto del personale sottostanno alla LPers9, per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

1

2

La SUFFP è il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Per gli impiegati attivi in progetti d'insegnamento e di ricerca e per le persone che collaborano a progetti finanziati da terzi, il rapporto di lavoro a tempo determinato 3

9

RS 172.220.1

6884

Legge sulla SUFFP

FF 2020

può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di nove anni al massimo e disdetto secondo la procedura ordinaria.

Art. 15 1

Rapporti di lavoro secondo il CO

La SUFFP può sottoporre al CO10 i rapporti di lavoro del personale seguente: a.

dottorandi;

b.

impiegati che collaborano a progetti finanziati da terzi;

c.

incaricati di corsi nell'ambito di incarichi d'insegnamento esterni.

Se è stato concluso secondo il CO, il contratto di lavoro a tempo determinato per le categorie di personale di cui al capoverso 1 può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di nove anni al massimo e disdetto secondo la procedura ordinaria. Oltre tale durata il contratto di lavoro è considerato di durata indeterminata.

2

Art. 16

Cassa pensioni

La Direzione della Scuola e il resto del personale sono assicurati presso PUBLICA secondo le disposizioni degli articoli 32a­32m LPers11.

1

La SUFFP è considerata datore di lavoro secondo l'articolo 32b capoverso 2 LPers.

È affiliata alla cassa di previdenza della Confederazione. È applicabile l'articolo 32d capoverso 3 LPers.

2

Art. 17

Diritti su beni immateriali

Alla SUFFP spettano tutti i diritti sui beni immateriali prodotti durante l'attività di servizio e in adempimento degli obblighi contrattuali da persone aventi un rapporto di lavoro con la SUFFP; fanno eccezione i diritti d'autore.

1

Alla SUFFP spettano i diritti esclusivi di uso di programmi per computer prodotti durante l'attività di servizio e in adempimento degli obblighi contrattuali da persone aventi un rapporto di lavoro con la SUFFP. Quest'ultima può pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d'autore su altre categorie di opere.

2

Le persone che hanno prodotto beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 partecipano in maniera adeguata all'eventuale utile realizzato con lo sfruttamento di tali beni.

3

Sezione 6: Finanziamento e finanze Art. 18

Finanziamento

La SUFFP finanzia le proprie attività mediante: a.

10 11

le indennità versate dalla Confederazione; RS 220 RS 172.220.1

6885

Legge sulla SUFFP

b.

gli emolumenti;

c.

i mezzi finanziari di terzi.

Art. 19

FF 2020

Indennità della Confederazione

La Confederazione concede alla SUFFP contributi annuali per indennizzare l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 4 capoversi 1­3 e 5 nonché per le spese d'esercizio.

Art. 20 1

Emolumenti

La SUFFP riscuote emolumenti per: a.

le sue formazioni e i suoi cicli di studio universitari;

b.

le sue formazioni continue, a condizione che non si tratti di prestazioni commerciali secondo l'articolo 28;

c.

altre prestazioni;

d.

altre attività amministrative.

Gli emolumenti per le formazioni e i cicli di studio universitari sono calcolati in modo da contribuire alla copertura dei costi, senza peraltro limitare l'accesso agli studi.

2

Gli emolumenti per le formazioni continue sono calcolati in base ai principi di cui all'articolo 9 della legge federale del 20 giugno 201412 sulla formazione continua.

3

Gli emolumenti per altre prestazioni devono coprire i costi. È ammessa una deroga a tale principio nel caso di emolumenti per prestazioni che rispondono a un interesse pubblico preponderante.

4

Per gli emolumenti per altre attività amministrative valgono il principio di equivalenza e il principio di copertura dei costi.

5

Nell'ordinanza sugli emolumenti il Consiglio della SUFFP stabilisce in particolare il tariffario degli emolumenti. Può prevedere eccezioni all'obbligo di versare gli emolumenti se ciò è giustificato da un interesse pubblico preponderante.

6

Art. 21

Mezzi finanziari di terzi

La SUFFP può accettare mezzi finanziari di terzi se ciò è compatibile con la sua indipendenza, i suoi compiti e obiettivi.

1

2

Sono mezzi finanziari di terzi in particolare:

12

a.

introiti per prestazioni non commerciali;

b.

compensi per prestazioni commerciali secondo l'articolo 28;

c.

liberalità.

RS 419.1

6886

Legge sulla SUFFP

Art. 22

FF 2020

Rapporto di gestione

1

Il rapporto di gestione contiene il conto annuale e la relazione annuale.

2

Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d'interesse dei membri del Consiglio della SUFFP.

3

Art. 23

Presentazione dei conti

La presentazione dei conti della SUFFP illustra la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

1

È retta dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su norme contabili riconosciute.

2

La contabilità d'esercizio deve comprovare i costi e i ricavi dei singoli settori di prestazioni.

3

Il Consiglio federale può emanare disposizioni relative alla presentazione dei conti.

Può in particolare prescrivere alla SUFFP deroghe a norme contabili riconosciute o integrazioni.

4

Art. 24 1

Riserve

La SUFFP può costituire riserve.

Nel rispettivo anno contabile le riserve non devono superare il dieci per cento dei ricavi operativi esposti nel conto annuale.

2

Le riserve sono utilizzate per compensare perdite e per finanziare progetti e investimenti programmati.

3

Art. 25

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce la liquidità della SUFFP nell'ambito della sua tesoreria centrale.

1

Può accordare alla SUFFP prestiti a condizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria.

2

3

L'AFF e la SUFFP concordano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 26

Imposte

Le prestazioni non commerciali della SUFFP sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

1

2

È fatto salvo il diritto federale concernente: a.

l'imposta sul valore aggiunto;

b.

l'imposta preventiva.

6887

Legge sulla SUFFP

FF 2020

L'utile della SUFFP derivante da prestazioni commerciali di cui all'articolo 28 è imponibile.

3

Art. 27

Immobili

La Confederazione può cedere in locazione alla SUFFP gli immobili necessari; essi rimangono di proprietà della Confederazione. Questa provvede alla loro manutenzione.

1

La Confederazione fattura alla SUFFP un importo adeguato per la locazione degli immobili.

2

La costituzione e le modalità della locazione sono disciplinate in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la SUFFP.

3

Art. 28 1

Prestazioni commerciali

La SUFFP può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a.

sono strettamente correlate ai compiti principali della SUFFP;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c.

non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è ammesso.

2

Per determinate prestazioni il DEFR può concedere deroghe al capoverso 2, a condizione di non entrare in concorrenza con l'economia privata.

3

Sezione 7: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 29

Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici della SUFFP per quattro anni nel quadro degli obiettivi e dei compiti della stessa.

1

2

Consulta previamente il Consiglio della SUFFP.

Il Consiglio federale disciplina il coinvolgimento delle organizzazioni del mondo del lavoro.

3

Art. 30

Vigilanza

1

La SUFFP sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare mediante: a.

la nomina e la revoca dei membri del Consiglio della SUFFP e del suo presidente;

b.

la nomina e la revoca dell'organo di revisione;

6888

Legge sulla SUFFP

FF 2020

c.

l'approvazione: 1. della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore, 2. dell'ordinanza sul personale e dell'ordinanza sugli emolumenti, 3. del rapporto di gestione e della decisione relativa all'impiego di un eventuale utile;

d.

l'elaborazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento;

e.

il discarico del Consiglio della SUFFP.

Può consultare tutti i documenti relativi all'attività della SUFFP e chiedere in qualsiasi momento informazioni in merito.

3

Sezione 8: Diritto disciplinare e protezione dei titoli Art. 31

Diritto disciplinare

La SUFFP può pronunciare provvedimenti disciplinari nei confronti di studenti e uditori.

1

Il Consiglio della SUFFP emana per via d'ordinanza disposizioni concernenti le infrazioni, i relativi provvedimenti disciplinari e la procedura.

2

Nel caso di infrazioni gravi e reiterate può prevedere i seguenti provvedimenti disciplinari: 3

a.

l'esclusione temporanea da determinati corsi, esami e infrastrutture;

b.

l'espulsione temporanea dalla SUFFP;

c.

l'espulsione definitiva dalla SUFFP;

d.

la revoca del titolo se è stato ottenuto illegittimamente mediante un'infrazione disciplinare.

Art. 32

Protezione dei titoli della SUFFP

1

I titoli conferiti dalla SUFFP sono protetti.

2

È punito con la multa chi:

3

a.

si fregia di un titolo della SUFFP senza averlo ottenuto;

b.

si serve di un titolo tale da far credere a torto che gli sia stato conferito dalla SUFFP;

c.

si attribuisce il titolo di docente della SUFFP senza essere stato nominato a tale funzione.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

6889

Legge sulla SUFFP

FF 2020

Sezione 9: Trattamento dei dati personali Art. 33

Sistemi d'informazione

Per adempiere i propri compiti legali la SUFFP gestisce dei sistemi d'informazione con i dati personali dei candidati agli studi, degli studenti, degli uditori nonché degli ex studenti. In questi sistemi d'informazione possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

1

Previo il loro consenso, la SUFFP è autorizzata a trattare i dati personali di ex studenti relativi agli studi, al primo impiego e alla carriera professionale.

2

Per l'adempimento di compiti legali può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati contenuti nei sistemi d'informazione. I dati degni di particolare protezione e i profili della personalità sono comunicati o resi accessibili mediante procedura di richiamo unicamente ai servizi cui compete la gestione degli studi all'interno della SUFFP.

3

Per adempiere i propri compiti legali la SUFFP è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194613 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4

Al trattamento dei dati personali del personale della SUFFP si applicano le disposizioni del diritto del personale federale.

5

Art. 34

Progetti di ricerca

Nell'ambito di progetti di ricerca la SUFFP può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, se necessario per il progetto di ricerca.

1

La SUFFP provvede affinché i dati personali siano anonimizzati, non appena lo scopo del trattamento lo consente, in modo tale che le analisi effettuate non permettano di risalire alla persona interessata. I dati personali anonimizzati possono essere conservati per il periodo stabilito per il progetto. Il Consiglio della SUFFP disciplina i dettagli nel regolamento di organizzazione.

2

Se la natura e lo scopo del progetto di ricerca non ne consentono l'anonimizzazione, i dati della ricerca riferiti a persone possono essere conservati in modo sicuro al massimo per 20 anni.

3

La SUFFP assicura che le persone interessate siano informate della raccolta, dello scopo e del trattamento dei dati personali in relazione con un determinato progetto di ricerca.

4

13

RS 831.10

6890

Legge sulla SUFFP

FF 2020

Sezione 10: Disposizioni finali Art. 35

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione per quanto la presente legge non deleghi questa competenza al Consiglio della SUFFP.

Art. 36

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 13 dicembre 200214 sulla formazione professionale è modificata come segue: Art. 48 1

Promozione della pedagogia per la formazione professionale

La Confederazione promuove la pedagogia per la formazione professionale.

A tale scopo gestisce la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP). I compiti e l'organizzazione della SUFFP sono disciplinati nella legge del 25 settembre 202015 sulla SUFFP.

2

Art. 48a Abrogato Art. 59 cpv. 1 lett. abis Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento: 1

abis. il limite di spesa per le indennità da versare alla SUFFP secondo l'articolo 48 capoverso 2; Art. 37

Coordinamento con la legge federale sulla protezione dei dati

All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 202016 sulla protezione dei dati, le disposizioni qui appresso della presente legge avranno il tenore seguente: Art. 33 cpv. 1, secondo periodo e 3, secondo periodo ... In questi sistemi d'informazione possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione.

1

... I dati degni di particolare protezione sono comunicati o resi accessibili mediante procedura di richiamo unicamente ai servizi cui compete la gestione degli studi all'interno della SUFFP.

3

14 15 16

RS 412.10 RS ...; FF 2020 6879 RS ...; FF 2020 6695

6891

Legge sulla SUFFP

FF 2020

Art. 34 cpv. 1 Nell'ambito di progetti di ricerca la SUFFP può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, se necessario per il progetto di ricerca.

1

Art. 38

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 6 ottobre 202017 Termine di referendum: 14 gennaio 2021

17

FF 2020 6879

6892