Traduzione

Accordo agricolo tra la Svizzera e Israele Concluso a Ginevra il 22 novembre 2018 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Art. 1

Portata e campo d'applicazione

1. Il presente Accordo (di seguito denominato «presente Accordo») concernente il commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e lo Stato di Israele (di seguito denominato «Israele») (di seguito denominate collettivamente «Parti»), è concluso in virtù dell'articolo 11 in combinato disposto con l'articolo 2 paragrafo 2 dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele (di seguito denominato «Accordo di libero scambio»), firmato il 17 settembre 1992 2.

2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19233 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.

Art. 2

Concessioni tariffarie

La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari di Israele specificati nell'allegato I del presente Accordo. Israele accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Svizzera specificati nell'allegato II del presente Accordo.

Art. 3

Regole d'origine e metodi di cooperazione amministrativa

Le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa specificati nel Protocollo B dell'Accordo di libero scambio4 si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.

1 2 3 4

FF 2020 ...

RS 0.632.314.491 RS 0.631.112.514 RS 0.632.314.491

2019-2490

1841

Acc. agricolo tra la Svizzera e Israele

Art. 4

FF 2020

Accordo dell'OMC sull'agricoltura

Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'Accordo dell'OMC sull'agricoltura5.

Art. 5

Misure sanitarie e fitosanitarie

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono retti dall'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie6.

Art. 6

Dialogo

1. Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che possa insorgere nel reciproco commercio di prodotti agricoli e si adoperano per trovare soluzioni adeguate al fine di evitare ostacoli al commercio relativi all'attuazione del presente Accordo. Qualora insorgano simili difficoltà, le Parti fanno il possibile per discuterne tempestivamente. In caso di merci deperibili si tengono discussioni a livello tecnico tra esperti competenti entro tre giorni lavorativi.

2. Se non trovano una soluzione condivisa, le Parti considerano la possibilità di istituire un gruppo di lavoro ad hoc composto da funzionari dei ministeri competenti.

Art. 7

Ulteriore liberalizzazione

Le Parti si sforzano di liberalizzare ulteriormente il reciproco commercio di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo ambito, delle particolari sensibilità di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola di ciascuna Parte.

Art. 8

Entrata in vigore e rapporto tra il presente Accordo e l'Accordo di libero scambio

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio tra le Parti dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

2. Il presente Accordo rimane in vigore tra le Parti fino a quando l'Accordo di libero scambio7 rimane in vigore tra di esse.

3. Il Depositario dell'Accordo di libero scambio riceve per informazione una copia del presente Accordo e dei relativi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

5 6 7

RS 0.632.20, allegato 1A.3 RS 0.632.20, allegato 1A.4 RS 0.632.314.491

1842

Acc. agricolo tra la Svizzera e Israele.

Art. 9

FF 2020

Estinzione del precedente Accordo agricolo

Con l'entrata in vigore del presente Accordo lo scambio di lettere concernente l'Accordo bilaterale relativo al commercio di prodotti agricoli, firmato dalle Parti il 17 settembre 19928, cessa di avere effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra, il 22 novembre 2018, in due esemplari originali in lingua inglese.

(Seguono le firme)

8

RS 0.632.314.491.1

1843

Acc. agricolo tra la Svizzera e Israele

FF 2020

Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9

Portata e campo d'applicazione Concessioni tariffarie Regole d'origine e metodi di cooperazione amministrativa Accordo dell'OMC sull'agricoltura Misure sanitarie e fitosanitarie Dialogo Ulteriore liberalizzazione Entrata in vigore e rapporto tra il presente Accordo e l'Accordo di libero scambio Estinzione del precedente Accordo agricolo

Elenco degli allegati Allegato I Allegato II

1844

Di cui all'articolo 2 ­ Concessioni della Svizzera a Israele Di cui all'articolo 2 ­ Concessioni di Israele alla Svizzera