Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Disegno

(Legge sulle banche, LBCR) (Insolvenza e garanzia dei depositi) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 20201, decreta: I La legge dell'8 novembre 19342 sulle banche è modificata come segue: Art. 1b cpv. 3 lett. d 3

Le persone di cui al capoverso 1 devono in particolare: d.

assicurare che le persone incaricate dell'amministrazione e direzione godono di una buona reputazione e offrono la garanzia di un'attività irreprensibile;

Art. 3 cpv. 2 lett. a e d Concerne soltanto il testo francese Art. 3g cpv. 3 e 4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la dotazione finanziaria e l'organizzazione di società del gruppo importanti di cui all'articolo 2bis capoverso 1 lettera b che svolgono funzioni importanti per le banche di rilevanza sistemica.

3

Le esigenze relative alla dotazione finanziaria e all'organizzazione dipendono dall'estensione e dal tipo dei servizi importanti che la società del gruppo importante deve fornire al gruppo in caso di risanamento o fallimento.

4

Art. 3ter cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese

1 2

FF 2020 5647 RS 952.0

2019-3402

5723

Legge sulle banche (Insolvenza e garanzia dei depositi)

FF 2020

Art. 24 Abrogato Art. 25 cpv. 3 Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293­336 della legge federale dell'11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]), la moratoria nel diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbligazioni4) e l'avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non sono applicabili alle banche.

3

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 2, secondo periodo ... Può rinunciare alla loro pubblicazione se ciò pregiudicherebbe lo scopo delle misure ordinate.

2

Art. 28 cpv. 2 e 4 2

Essa emana le decisioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento.

4

Può disciplinare i particolari della procedura.

Art. 30 cpv. 2 e 3 2

Esso può in particolare prevedere che: a.

il patrimonio della banca o parte di esso, con attivi, passivi e relazioni contrattuali, sia trasferito ad altri soggetti di diritto o a una banca transitoria;

b.

la banca si unisca con un'altra società in un nuovo soggetto di diritto;

c.

un altro soggetto di diritto rilevi la banca;

d.

la forma giuridica della banca venga modificata.

Con l'omologazione del piano di risanamento, i soggetti di diritto e la banca transitoria di cui al capoverso 2 subentrano al posto della banca in misura corrispondente all'avvenuto trasferimento del patrimonio. La legge del 3 ottobre 20035 sulla fusione non è applicabile.

3

Art. 30b

Misure di capitalizzazione

Il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione dei crediti.

1

2I

3 4 5

proprietari esistenti non beneficiano di un diritto di opzione.

RS 281.1 RS 220 RS 221.301

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Legge sulle banche

3

FF 2020

Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti: a.

i crediti privilegiati di prima e seconda classe ai sensi dell'articolo 219 capoverso 4 LEF6 nella misura del loro privilegio;

b.

i crediti garantiti nei limiti della loro garanzia;

c.

i crediti compensabili nei limiti della loro compensabilità; e

d.

i crediti derivanti da impegni che la banca ha legittimamente assunto, con l'approvazione della FINMA o di un incaricato dell'inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e­h o durante una procedura di risanamento.

Se necessario per la continuazione dell'attività della banca, la FINMA può escludere i crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi.

4

La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti sono ammesse solo se previamente: 5

a.

il capitale convertibile di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b è convertito integralmente in capitale proprio e i prestiti emessi con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 2 sono ridotti integralmente; e

b.

il capitale sociale è integralmente ridotto.

Il Consiglio federale può designare gli strumenti di debito che, contrariamente a quanto disposto dal capoverso 5 lettera b, vengono ridotti prima di una riduzione integrale del capitale sociale, nella misura in cui siano emessi da una banca di rilevanza sistemica costituita in forma di istituto con un'esplicita garanzia dello Stato e prevedano una compensazione a posteriori dei creditori, purché e nella misura in cui il Cantone partecipi al risanamento della banca nel quadro della garanzia dello Stato.

6

La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti devono avvenire nell'ordine seguente: 7

a.

crediti postergati;

b.

crediti che si fondano su strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond»); è fatto salvo il capoverso 8;

c.

altri crediti, ad eccezione dei depositi;

d.

depositi.

I «bail-in bond» emessi a favore di terzi creditori da società madri di cui all'articolo 2bis capoverso 1 rientrano nel rango di cui al capoverso 7 lettera c se gli altri crediti, aventi lo stesso rango, non superano il 5 per cento del valore nominale di tutti i «bail-in bond» computabili. Gli altri crediti sono in questo caso esclusi dalla conversione così come dalla riduzione dei crediti.

8

La FINMA può, in via provvisoria, sospendere completamente i diritti di partecipazione dei nuovi proprietari.

9

6

RS 281.1

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Legge sulle banche (Insolvenza e garanzia dei depositi)

Art. 30c 1

FF 2020

Piano di risanamento

Il piano di risanamento deve adempiere i seguenti requisiti: a.

deve fondarsi su una valutazione prudente degli attivi e dei passivi della banca e su una stima prudente della necessità di risanamento;

b.

non deve porre presumibilmente i creditori in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;

c.

deve tenere adeguatamente conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori;

d.

deve tenere adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.

Il piano di risanamento indica e chiarisce i principi fondamentali del risanamento e contiene in particolare spiegazioni circa: 2

a.

l'adempimento dei requisiti di cui al capoverso 1;

b.

il modo in cui la banca, eseguito il risanamento, adempie le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali;

c.

la futura struttura del capitale e il modello aziendale della banca;

d.

gli attivi e i passivi della banca;

e.

la futura organizzazione e gestione della banca nonché la nomina e la revoca dei suoi organi;

f.

la normativa applicabile agli organi uscenti;

g.

la futura organizzazione del gruppo e del conglomerato;

h.

il genere e la portata di eventuali ingerenze nei diritti dei proprietari e dei creditori;

i.

un'eventuale esclusione del diritto della banca di domandare la revocazione ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 e delle pretese fondate sulla responsabilità ai sensi dell'articolo 39;

j.

le operazioni che necessitano di un'iscrizione nel registro di commercio o nel registro fondiario.

Art. 31

Omologazione del piano di risanamento

La FINMA omologa il piano di risanamento se adempie i requisiti di cui all'articolo 30c.

1

2

L'accordo dei proprietari non è necessario.

La FINMA può, in deroga all'articolo 30c capoverso 1 lettera b, omologare il piano di risanamento delle banche di rilevanza sistemica anche se pone i creditori in una posizione economica peggiore, a condizione che vengano indennizzati adeguatamente.

3

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Legge sulle banche

FF 2020

Essa rende noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano.

4

Art. 31a cpv. 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al risanamento delle banche di rilevanza sistemica e delle società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica.

3

Art. 31b

Controprestazione in caso di trasferimento

Se gli attivi, i passivi o le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto di diritto o a una banca transitoria, la FINMA può stabilire un'adeguata controprestazione.

1

Per stabilire la controprestazione la FINMA può disporre una valutazione indipendente.

2

Art. 31c

Compensazione in caso di misure di capitalizzazione

Se contempla una misura di capitalizzazione di cui all'articolo 30b, il piano di risanamento può prevedere un'adeguata compensazione per i proprietari qualora dalla valutazione di cui all'articolo 30c capoverso 1 lettera a risulti che il valore del capitale proprio attribuito ai creditori supera il valore nominale dei loro crediti convertiti o ridotti secondo l'articolo 30b.

1

La compensazione può essere effettuata segnatamente attribuendo azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

2

Art. 31d 1

2

Efficacia giuridica del piano di risanamento

Le disposizioni del piano di risanamento hanno effetto: a.

per le banche di rilevanza sistemica e le società di gruppi e conglomerati finanziari di rilevanza sistemica: a decorrere dall'omologazione del piano di risanamento;

b.

in tutti gli altri casi: allo scadere infruttuoso del termine di cui all'articolo 31a capoverso 1.

Il piano di risanamento produce effetti direttamente, segnatamente per: a.

la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio;

b.

la conversione di capitale di terzi in capitale proprio;

c.

la riduzione dei crediti;

d.

il trasferimento di fondi;

e.

il conferimento di diritti e obblighi reali su fondi o le modifiche del capitale sociale.

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Legge sulle banche (Insolvenza e garanzia dei depositi)

FF 2020

Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio o in altri registri hanno soltanto una funzione dichiarativa. Devono essere effettuate il più presto possibile.

3

Art. 32 cpv. 3, 3bis e 4 Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286­288 LEF7 è determinante il momento dell'omologazione del piano di risanamento, anziché la dichiarazione di fallimento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere e­h, fa stato il momento dell'emanazione di questa decisione.

3

3bis

Concerne soltanto il testo tedesco

Per l'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all'articolo 39, i capoversi 1­2bis si applicano per analogia.

4

Art. 34 cpv. 2 e 3 Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221­270 LEF. A tal fine la FINMA può, fatti salvi gli articoli 35­37m, prendere decisioni derogatorie.

2

3

La FINMA può disciplinare i particolari della procedura.

Art. 37

Impegni assunti con le misure di protezione o nella procedura di risanamento

Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto, con l'approvazione della FINMA o di un incaricato dell'inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e­h o durante una procedura di risanamento sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.

Art. 37a cpv. 2 e 7 2

Abrogato

Il Consiglio federale delimita i depositi e i depositanti di cui al capoverso 1. Può adeguare l'importo massimo di cui al capoverso 1 alla svalutazione monetaria.

7

Art. 37b

Pagamento con gli attivi liquidi disponibili

I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 vengono pagati, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili: 1

7

a.

immediatamente, se sono allibrati presso uffici svizzeri;

b.

non appena materialmente e giuridicamente possibile, se sono allibrati presso uffici esteri.

RS 281.1

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Legge sulle banche

FF 2020

La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili secondo il capoverso 1. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF8.

2

Art. 37e cpv. 1 e 2 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, i liquidatori del fallimento compilano lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopongono per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 260 LEF9 non sono considerati.

1

Prima della loro approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per dieci giorni per consultazione. L'avviso del deposito e dell'approvazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.

2

Titolo dopo l'art. 37g

Capo dodicesimo a: Ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo Art. 37gbis

Ricorsi contro l'omologazione del piano di risanamento

In caso di accoglimento del ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento, il giudice può unicamente accordare un'indennità.

1

L'indennità è generalmente accordata sotto forma di azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

2

Art. 37gter

Ricorsi di creditori e proprietari

Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società del gruppo importante di cui all'articolo 2bis possono interporre ricorso solo contro: 1

a.

l'omologazione del piano di risanamento;

b.

atti di realizzazione;

c.

l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale.

Gli atti di realizzazione del liquidatore del fallimento sono considerati atti materiali. Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere al riguardo dalla FINMA una decisione ai sensi dell'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa (PA).

2

8 9 10

RS 281.1 RS 281.1 RS 172.021

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Legge sulle banche (Insolvenza e garanzia dei depositi)

3

FF 2020

In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 LEF11.

Art. 37gquater

Termini

Il termine per interporre ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione è di dieci giorni. L'articolo 22a PA12 non è applicabile.

1

Il termine per interporre ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento decorre dal giorno successivo a quello in cui sono resi noti pubblicamente i principi del piano di risanamento. Il termine per interporre ricorso contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata resa nota pubblicamente l'approvazione.

2

Art. 37gquinquies Effetto sospensivo I ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo. La concessione dell'effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro: a.

l'ordine di misure di protezione;

b.

l'ordine di una procedura di risanamento;

c.

l'omologazione del piano di risanamento; e

d.

l'ordine di fallimento.

Art. 37h

Principio

Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all'articolo 37a capoverso 1 presso gli uffici svizzeri. A tal fine, prima dell'accettazione di questi depositi le banche devono aderire all'autodisciplina delle banche.

1

2

L'autodisciplina deve essere approvata dalla FINMA.

3

L'autodisciplina è approvata se:

11 12

a.

garantisce che il responsabile della garanzia dei depositi paghi i depositi garantiti all'incaricato dell'inchiesta o del risanamento o al liquidatore del fallimento designato dalla FINMA entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della FINMA concernente l'ordine di fallimento o di una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettere eh;

b.

prevede che le banche siano tenute a versare contributi complessivamente pari all'1,6 per cento della somma totale dei depositi garantiti, ma almeno a 6 miliardi di franchi;

c.

assicura che ogni banca, per la metà dei suoi impegni contributivi: 1. depositi durevolmente titoli facilmente realizzabili di elevata qualità o franchi svizzeri in contanti presso un ente di subcustodia sicuro, o RS 281.1 RS 172.021

5730

Legge sulle banche

2.

d.

FF 2020

conceda durevolmente prestiti in contanti al responsabile della garanzia dei depositi;

obbliga ogni banca a compiere, nel quadro della sua ordinaria attività, i preparativi necessari all'incaricato dell'inchiesta o del risanamento o al liquidatore del fallimento per allestire un piano di pagamento, contattare i depositanti e procedere al pagamento secondo l'articolo 37j.

I preparativi di cui al capoverso 3 lettera d comprendono in particolare la predisposizione di: 3bis

a.

un'infrastruttura adeguata;

b.

processi standardizzati;

c.

un elenco dei depositanti contenente i depositi garantiti secondo l'articolo 37h capoverso 1;

d.

un elenco riepilogativo degli altri depositi privilegiati di cui all'articolo 37a capoverso 1.

Il Consiglio federale può adeguare le condizioni di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.

4

Se l'autodisciplina non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1­3bis, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un'ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche.

5

Art. 37i cpv. 2 e 4 Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l'importo corrispondente a disposizione dell'incaricato dell'inchiesta o del risanamento o del liquidatore del fallimento designato dalla FINMA.

2

4

Abrogato

Art. 37j

Pagamento

L'incaricato dell'inchiesta o del risanamento o il liquidatore del fallimento designato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento in base all'elenco dei depositanti di cui all'articolo 37h capoverso 3bis lettera c.

1

Esso chiede ai depositanti indicati nel piano di pagamento di fornirgli le istruzioni per il pagamento dei depositi garantiti.

2

Dopo il ricevimento delle istruzioni di pagamento, l'incaricato dell'inchiesta o del risanamento o il liquidatore del fallimento provvede affinché i depositi garantiti siano pagati immediatamente ai depositanti, ma al più tardi il settimo giorno lavorativo dopo il ricevimento delle istruzioni.

3

Se l'importo messo a disposizione dal responsabile della garanzia dei depositi non è sufficiente per pagare i crediti iscritti nel piano di pagamento, il pagamento immediato è effettuato proporzionalmente.

4

5

Il termine di cui al capoverso 3 viene prolungato o sospeso per i depositi: 5731

Legge sulle banche (Insolvenza e garanzia dei depositi)

a.

per i quali esistono diritti complessi o poco chiari;

b.

che oggettivamente non esigono un pagamento rapido; o

c.

per i quali esistono istruzioni di pagamento complesse o poco chiare.

FF 2020

I depositi di cui al capoverso 5 sono delimitati esattamente nel quadro dell'autodisciplina che la FINMA deve approvare.

6

Art. 37jbis

Compensazione, pretesa e cessione legale

Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l'esclusione di qualsiasi compensazione.

1

I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi.

2

Il responsabile della garanzia dei depositi subentra nei diritti dei depositanti in misura corrispondente ai pagamenti.

3

Art. 47 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo francese II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III Disposizione transitoria della modifica del ...

Le condizioni di cui all'articolo 37h capoverso 3 lettera d relative all'autodisciplina devono essere adempiute al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sulle banche

FF 2020

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 25 giugno 193013 sulle obbligazioni fondiarie Art. 40 VI. Verifica e gestione della copertura

Se una centrale o un membro, che ne sia mutuatario, viola le prescrizioni legali, segnatamente le prescrizioni relative ai fondi propri, o se la fiducia riposta nella centrale o nel membro è seriamente compromessa, la FINMA può designare un incaricato dell'inchiesta e ordinare la consegna dei valori di copertura.

1

La FINMA può affidare la verifica e la gestione della copertura all'incaricato dell'inchiesta, a spese della centrale o del membro.

2

Art. 40a VII. Separazione di mutui e copertura

Se viene dichiarato il fallimento di un membro, la FINMA ordina la separazione dei mutui e della copertura, ivi compresi gli interessi e i rimborsi incassati. I mutui non diventano esigibili con la dichiarazione di fallimento.

1

La FINMA designa un incaricato per la gestione dei mutui e della copertura. Esso adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire l'adempimento integrale e tempestivo degli obblighi derivanti dai mutui, ivi compresi i pagamenti di interessi e i rimborsi.

2

La FINMA può autorizzare il trasferimento integrale o parziale dei mutui e della copertura.

3

Dopo il rimborso o il trasferimento dei mutui l'incaricato deve calcolare in che misura è stata utilizzata la copertura.

4

13

RS 211.423.4

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Legge sulle banche (Insolvenza e garanzia dei depositi)

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2. Codice delle obbligazioni14 Art. 1186 F. Accordi derogatori

I diritti che la legge conferisce alla comunione degli obbligazionisti ed al suo rappresentante possono essere soppressi, modificati o limitati dalle condizioni del prestito o da pattuizioni speciali fra gli obbligazionisti ed il debitore soltanto se una maggioranza dei creditori può continuare ad adeguare le condizioni del prestito.

1

Qualora le obbligazioni di prestiti siano emesse al pubblico integralmente o parzialmente al di fuori della Svizzera, in luogo delle disposizioni del presente capo possono essere dichiarate applicabili le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti nonché sulla rappresentanza, l'assemblea e le deliberazioni della stessa contenute in un altro ordinamento giuridico connesso con l'emissione pubblica.

2

3. Legge federale dell'11 aprile 188915 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 173b cpv. 2 Non sottostanno alla competenza della FINMA in materia di fallimento i debitori che non dispongono della necessaria autorizzazione della FINMA.

2

4. Legge federale del 27 giugno 197316 sulle tasse di bollo Art. 6 cpv. 1 lett. l e m 1

Non soggiacciono alla tassa: l.

i diritti di partecipazione a banche o società di gruppi finanziari costituiti o aumentati mediante capitale convertibile secondo l'articolo 13 capoverso 1 o 30b capoverso 7 lettera b della legge dell'8 novembre 193417 sulle banche approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali;

m. Abrogata

14 15 16 17

RS 220 RS 281.1 RS 641.10 RS 952.0

5734

Legge sulle banche

FF 2020

5. Legge federale del 14 dicembre 199018 sull'imposta federale diretta Art. 70 cpv. 6 Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 193419 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi agli strumenti di capitale di terzi secondo gli articoli 11 capoverso 4 e 30b capoverso 6 o capoverso 7 lettera b LBCR approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali.

6

6. Legge federale del 14 dicembre 199020 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 28 cpv. 1quater Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 193421 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi agli strumenti di capitale di terzi secondo gli articoli 11 capoverso 4 e 30b capoverso 6 o capoverso 7 lettera b LBCR approvati dalla FINMA ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali.

1quater

7. Legge federale del 13 ottobre 196522 sull'imposta preventiva Art. 5 cpv. 1 lett. g e i 1

Non sono soggetti all'imposta preventiva: g.

18 19 20 21 22 23

gli interessi di banche o società di gruppi finanziari maturati per gli strumenti di capitale di terzi secondo gli articoli 11 capoverso 4 e 30b capoverso 6 della legge dell'8 novembre 193423 sulle banche (LBCR) approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali , sempre che lo strumento di capitale di terzi interessato sia emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021;

RS 642.11 RS 952.0 RS 642.14 RS 952.0 RS 642.21 RS 952.0

5735

Legge sulle banche (Insolvenza e garanzia dei depositi)

i

FF 2020

gli interessi di banche o società di gruppi finanziari maturati per gli strumenti di capitale di terzi secondo l'articolo 30b capoverso 7 lettera b LBCR, che: 1. la FINMA ha approvato ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali: ­ per le banche senza rilevanza sistemica o le società di gruppi finanziari: al momento dell'emissione ­ per le banche di rilevanza sistemica ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LBCR: al momento dell'emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e 2. sono emessi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 oppure per i quali si verifica durante questo periodo un cambiamento di un emittente secondo il numero 1.

8. Legge del 3 ottobre 200824 sui titoli contabili Art. 11a

Segregazione

L'ente di custodia è tenuto a iscrivere i portafogli propri e di terzi separatamente nei suoi libri contabili.

1

L'ente di custodia che detiene portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia in Svizzera deve detenere questi portafogli su diversi conti titoli. Gli enti di subcustodia devono permettere agli enti di custodia di detenere i portafogli propri e di terzi su diversi conti titoli.

2

In caso di custodia all'estero, l'ente di custodia svizzero concorda con il primo ente di subcustodia estero che quest'ultimo detiene i portafogli propri e di terzi su diversi conti titoli.

3

Se il diritto dello Stato in questione o motivi operativi non consentono di concludere un accordo ai sensi del capoverso 3, l'ente di custodia svizzero prende altri provvedimenti volti a garantire al titolare del conto un livello di protezione equivalente.

4

L'ente di custodia svizzero non deve prendere i provvedimenti di cui al capoverso 4 se: 5

a.

a causa delle caratteristiche dei titoli contabili interessati o dei servizi finanziari ad essi connessi, la subcustodia può avvenire soltanto nello Stato in questione; o

b.

l'ente di custodia ha ordinato al titolare del conto per scritto o in un'altra forma che consente la prova per testo di custodire i titoli contabili presso un ente di subcustodia in tale Stato.

L'ente di custodia svizzero che detiene portafogli di terzi presso un ente di subcustodia fornisce informazioni al titolare del conto dapprima in forma standardizzata su supporto cartaceo o elettronico. Esso indica: 6

a.

24

che di norma la custodia avviene presso un ente di subcustodia; RS 957.1

5736

Legge sulle banche

FF 2020

b.

che, a seconda dell'emittente, l'ente di subcustodia può avere sede all'estero e che in tal caso la custodia è sottoposta al diritto estero;

c.

che per il titolare del conto la custodia all'estero comporta dei rischi e specifica di quali rischi generali si tratta;

d.

i costi della custodia di titoli contabili.

Art. 11b

Trasmissione di dati a enti di subcustodia e ad altri enti

L'ente di custodia svizzero può trasmettere all'ente di subcustodia svizzero o estero nonché ad altri enti e altre società direttamente tutti i dati di cui questo ente di subcustodia oppure l'ente di subcustodia, l'ente o la società che, a catena, lo segue necessitano per adempiere gli obblighi legali connessi con la custodia.

1

L'ente di custodia informa i titolari dei conti dapprima in forma standardizzata su supporto cartaceo o elettronico in merito alla possibilità della trasmissione dei dati di cui al capoverso 1 e al fatto che, a seconda del diritto estero applicabile, i dati dei clienti possono essere trasmessi ad autorità dello Stato in questione.

2

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva, e lett. b Se l'ente di custodia detiene portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, i titoli contabili dei titolari dei conti e le loro pretese di fornitura non sono pregiudicati da: 1

b.

diritti di pegno, di ritenzione e di realizzazione dell'ente di subcustodia o di terzi che vanno oltre il diritto di ritenzione e di realizzazione dell'ente di custodia secondo l'articolo 21 e per i quali il titolare del conto non ha dato il consenso.

9. Legge del 19 giugno 201525 sull'infrastruttura finanziaria Art. 34 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e­g, nonché cpv. 3 2

Possono essere ammessi quali partecipanti a una sede di negoziazione: e.

la Confederazione;

f.

l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);

g.

i Fondi di compensazione AVS/AI/IPG (compenswiss).

La sede di negoziazione può ammettere altre istituzioni quali partecipanti se garantisce che esse adempiono condizioni tecniche e operative equivalenti a quelle delle società di intermediazione mobiliare e se queste istituzioni: 3

25

a.

adempiono compiti pubblici e, per l'adempimento di questi compiti, necessitano dell'ammissione quali partecipanti; e

b.

dispongono di una tesoreria professionale.

RS 958.1

5737

Legge sulle banche (Insolvenza e garanzia dei depositi)

FF 2020

Art. 88 cpv. 1 Salvo disposizione contraria della presente legge, alle infrastrutture del mercato finanziario si applicano per analogia gli articoli 25­37 e 37d­37gquinquies, eccetto l'articolo 37g capoverso 4bis, della legge dell'8 novembre 193426 sulle banche.

1

Art. 147 cpv. 1 lett. a e b Concerne soltanto il testo francese

26

RS 952.0

5738