19.084 Messaggio relativo all'approvazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Indonesia del 13 dicembre 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 4 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Indonesia.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Il Trattato mira a migliorare la collaborazione giudiziaria in materia penale con l'Indonesia e aiuta a combattere più efficacemente la criminalità internazionale.

È un ulteriore elemento della rete di accordi internazionali istituita dalla Svizzera nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, nell'interesse di una maggiore sicurezza.

Situazione iniziale Sempre più spesso per lottare con successo contro il crimine è imprescindibile una buona collaborazione tra le autorità giudiziarie. Ciò vale in particolare per i reati di portata internazionale, con cui le autorità si vedono sempre più spesso confrontate a causa della crescente globalizzazione. Per combattere con successo tali reati, spesso lo Stato interessato dipende dal sostegno di altri Stati. Il presente trattato internazionale fornisce una base internazionale per tale sostegno. Allo stesso tempo intende eliminare le incertezze e le lacune emerse nella prassi della collaborazione bilaterale e che l'hanno ostacolata.

In passato la Svizzera ha concluso altri accordi simili con numerosi Stati extraeuropei. Ora ha potuto stipularne uno con un ulteriore Stato. Esso permette di combattere in modo più efficace reati come il riciclaggio di denaro e la corruzione.

Contenuto del Trattato Il Trattato istituisce la base legale internazionale che consente alle autorità giudiziarie della Svizzera e dell'Indonesia di collaborare nell'individuare e nel perseguire i reati ed è in linea con i trattati di assistenza giudiziaria recentemente conclusi dalla Svizzera. Anche questo Trattato riprende i principi più importanti della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, lo strumento multilaterale determinante del Consiglio d'Europa, integrandovi disposizioni di diversi strumenti giuridici internazionali rilevanti dal punto di vista dell'assistenza giudiziaria.

Le Parti si impegnano a prestarsi mutuamente, secondo le disposizioni del Trattato, la massima collaborazione. Il Trattato elenca le possibili attività di sostegno e stabilisce le condizioni per la cooperazione e le modalità per l'esecuzione pratica.

Fornisce chiarezza sui requisiti di una domanda di assistenza giudiziaria ed elenca in modo esaustivo i motivi per cui la collaborazione
può essere rifiutata. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, designa un'autorità centrale competente in entrambi gli Stati e abolisce formalità inutili. Infine, per la prima volta è stata inserita in un trattato di assistenza giudiziaria una disposizione specifica sulla protezione dei dati.

Il Trattato non richiede alcuna modifica del diritto vigente.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Finora le relazioni tra la Svizzera e l'Indonesia si sono concentrate soprattutto sul settore dell'economia e del commercio, come dimostra fra l'altro la firma dell'Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 20181 tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia. Ora i due Stati intendono rafforzare la cooperazione anche nella lotta alla criminalità, essendo entrambi interessati a una cooperazione più efficiente in questo ambito. Dal punto di vista attuale, l'accento è posto sulla lotta contro i reati economici, il riciclaggio di denaro e la corruzione. Oltre ad agevolare alle autorità inquirenti il perseguimento e la repressione di reati nell'interesse di una maggiore sicurezza, s'intende evitare, anche nell'ottica degli sforzi per garantire l'integrità della piazza finanziaria svizzera, che gli istituti finanziari svizzeri vengano sfruttati a scopi criminali e la reputazione della piazza finanziaria ne risulti danneggiata. Ma la necessità di una cooperazione internazionale più efficace nella lotta alla criminalità sussiste in generale per tutti i reati. Vista la crescente globalizzazione e le tecnologie sempre più moderne, ad esempio negli ambiti della comunicazione e della trasmissione di dati, il singolo Stato si trova ad affrontare fatti di rilevanza penale che presentano elementi transfrontalieri. Per combattere efficacemente tali reati lo Stato in questione deve spesso poter contare sul sostegno delle autorità estere e occorre pertanto creare le pertinenti basi legali.

In passato la cooperazione con l'Indonesia nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale si è rivelata parzialmente problematica. Le domande indonesiane non sono sempre state conformi agli standard dell'assistenza giudiziaria internazionale.

Inoltre, la prassi ha mostrato che da parte indonesiana sorgono spesso malintesi concernenti le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria svizzera.

Soprattutto in casi penali di grande importanza politica o economica, come quelli che hanno indotto l'Indonesia a presentare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera, tali equivoci e le conseguenti aspettative possono generare frustrazioni. Al di là del caso specifico, in determinate circostanze queste frustrazioni potrebbero avere ripercussioni negative sui rapporti bilaterali in generale. Anche
questo è stato uno dei motivi per cui la Svizzera, dopo che l'Indonesia aveva chiesto ripetutamente un trattato di assistenza giudiziaria, ha acconsentito ad avviare negoziati riguardanti un tale trattato.

Un trattato di assistenza giudiziaria al passo con i tempi intende eliminare le lacune esistenti nell'assistenza giudiziaria bilaterale. A tale scopo disciplina in modo esaustivo i requisiti per una domanda di assistenza giudiziaria, elenca i possibili motivi di rifiuto e descrive in modo dettagliato la procedura da seguire. Il presente Trattato internazionale garantisce, al di là delle singole consultazioni tra le autorità interessate, la trasparenza e la certezza del diritto necessarie in vista dei futuri rapporti tra i due Stati.

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1.2

Alternative esaminate

La legge federale del 20 marzo 19812 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) permette già oggi alla Svizzera una cooperazione estesa con altri Stati, anche senza un pertinente accordo. Per la controparte, invece, non è sempre così. Inoltre, il diritto svizzero non prevede l'obbligo di cooperare. Affinché la Svizzera, in quanto Stato richiedente, possa beneficiare di una cooperazione estesa e vincolante per l'altro Stato, è necessario concludere un trattato.

1.3

Svolgimento ed esito dei negoziati

Nell'aprile 2015 si è svolta una prima tornata di trattative. I negoziati sono stati condotti sulla base di un testo simile a quello degli altri trattati bilaterali di assistenza giudiziaria finora stipulati dalla Svizzera. Ciò può essere considerato un successo, in quanto l'Indonesia aveva precedentemente sottoposto alla Svizzera un proprio testo, in parte diverso da quello svizzero. Le prime trattative si sono concluse con divergenze su vari punti, quali l'assistenza giudiziaria in materia fiscale o la protezione dei dati, che i due Stati hanno dovuto approfondire. Nell'agosto 2017 si è svolta una seconda tornata di trattative in cui è stato possibile appianare le divergenze. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria fiscale, l'Indonesia ha accettato la soluzione di compromesso proposta dalla Svizzera, secondo la quale le due Parti contraenti si impegnano a cooperare, nell'ambito del rispettivo diritto interno, nel modo più esteso possibile anche in caso di reati fiscali. Nei trattati di assistenza giudiziaria conclusi finora, la cooperazione in questo ambito non è vincolante ed è prevista la possibilità del rifiuto. È stata raggiunta una soluzione anche per la protezione dei dati. Durante la negoziazione del Trattato, la Svizzera ha prestato particolare attenzione ai diritti dell'uomo. Il risultato si vede già nel preambolo del Trattato: entrambi gli Stati dichiarano di voler applicare il Trattato tenendo conto dei principi sanciti dalle convenzioni sui diritti dell'uomo e nell'intento di cooperare in vista della promozione di tali diritti. La suddetta attenzione si nota anche nell'ambito dei diversi motivi di rifiuto dell'assistenza giudiziaria (art. 4 par. 1 lett. c ed e­g). Anche in diversi altri punti la parte indonesiana, interessata nella fase finale a una rapida conclusione del Trattato in particolare per ragioni di politica interna, ha fatto concessioni e pertanto i negoziati si sono potuti concludere il 31 agosto 2017.

Con il presente Trattato è stato possibile negoziare uno strumento fondato sui principi del diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria e in linea con gli attuali accordi di assistenza giudiziaria stipulati dalla Svizzera. Riprendendo alcune disposizioni che figurano nell'AIMP, le trasforma in norme di portata internazionale valide per entrambe le Parti
contraenti. Diverse disposizioni permettono di semplificare e accelerare la procedura di assistenza giudiziaria. Questo Trattato è uno strumento moderno ed efficace, che risponde alle esigenze della prassi e pone il fondamento per contrastare la criminalità transnazionale.

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RS 351.1

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Il Consiglio federale ha approvato il Trattato il 14 settembre 2018. La consigliera federale Keller-Sutter e il ministro indonesiano della giustizia Laoly l'hanno firmato a Berna il 4 febbraio 2019.

1.4

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 20163 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 20164 sul programma di legislatura 2015­2019.

Il progetto rientra nella politica svizzera volta ad ampliare progressivamente a livello mondiale la rete di accordi di cooperazione internazionale in materia penale nell'interesse di una lotta più efficace contro la criminalità. Si inserisce quindi nella strategia del nostro Consiglio volta a garantire la sicurezza attraverso una maggiore cooperazione, da sempre un elemento centrale della politica svizzera (cfr. Rapporto del Consiglio federale del 7 giugno 19995 «Sicurezza attraverso la cooperazione»).

Impedendo, tramite una cooperazione più stretta, che gli istituti finanziari svizzeri possano essere utilizzati in modo abusivo per scopi criminali, il progetto contribuisce anche agli sforzi intrapresi del nostro Consiglio per garantire l'integrità della piazza finanziaria svizzera.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20056 sulla consultazione (LCo), una procedura di consultazione deve essere indetta per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale (Cost.)7.

Ciò è il caso per il presente Trattato.

Secondo l'articolo 3a LCo, si può rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto (cpv. 1 lett. b). Fondandosi su questa disposizione, abbiamo rinunciato a una procedura di consultazione.

Il Trattato si iscrive nella politica pluriennale del Consiglio federale tesa ad estendere la rete mondiale di accordi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Il suo contenuto corrisponde in gran parte a quello dei trattati di assistenza giudiziaria già conclusi dalla Svizzera. La nuova disposizione sulla protezione dei dati riprende le disposizioni del diritto europeo in materia. Nella misura in 3 4 5 6 7

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cui non erano già soddisfatte dal disciplinamento previsto dal diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria, tali disposizioni sono state attuate, dopo essere state poste in consultazione8, nell'AIMP9, in particolare in base alla direttiva UE 2016/68010. La procedura di consultazione non avrebbe quindi fornito nuovi risultati.

Nel 2012, nell'ambito di una consultazione informale dei pubblici ministeri cantonali sulla strategia del Dipartimento federale di giustizia e polizia nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, i Cantoni sono stati informati del progetto e hanno avuto la possibilità di esprimersi. Dal punto di vista del perseguimento penale, è stato fra l'altro manifestato l'interesse all'elaborazione prioritaria di un trattato di assistenza giudiziaria con l'Indonesia, in particolare anche alla luce della lotta contro il riciclaggio di denaro.

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Punti essenziali del Trattato

Il Trattato disciplina la cooperazione tra la Svizzera e l'Indonesia nelle indagini, nel perseguimento e nella repressione dei reati. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria.

Analogamente ai trattati sull'assistenza giudiziaria conclusi finora dalla Svizzera, il Trattato elenca i provvedimenti a sostegno di un procedimento penale adottato nell'altro Paese, definisce le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria, prescrive le informazioni che una domanda deve contenere affinché possa essere trattata dallo Stato richiesto e disciplina le modalità di esecuzione della domanda.

Sancisce inoltre principi importanti per la Svizzera, come il requisito della doppia punibilità o il principio di specialità, ossia la limitazione dell'utilizzo delle informazioni o dei mezzi di prova. Un elenco esaustivo definisce i motivi per cui l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata. Infine, rispetto ai precedenti trattati di assistenza giudiziaria, vi è una nuova disposizione sulla protezione dei dati.

Il Trattato non richiede un'attuazione legislativa in Svizzera e si fonda sui principi del diritto svizzero vigente in materia di assistenza giudiziaria. Le sue disposizioni sono sufficientemente dettagliate e possono essere considerate direttamente applicabili. I tre testi in cui è stato concluso il Trattato, tedesco, inglese e indonesiano, 8

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Consultazione dal 21 dicembre 2016 al 4 aprile 2017 sull'avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati. La sintesi dei risultati della procedura di consultazione è reperibile al seguente link: www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung/ve-ber-i.pdf Capitolo 1b AIMP nel quadro della legge federale del 28 settembre 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, RU 2019 625.

Direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

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fanno ugualmente fede; in caso di divergenze nell'interpretazione, fa stato il testo inglese.

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Commento ai singoli articoli del Trattato

Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza giudiziaria in materia penale

Il Trattato obbliga gli Stati contraenti a prestarsi mutuamente, secondo le disposizioni del Trattato stesso, assistenza giudiziaria in materia penale. La cooperazione deve essere quanto più ampia possibile. Una domanda di assistenza giudiziaria presentata in base al Trattato va accolta se non sussistono motivi di inapplicabilità o rifiuto secondo gli articoli 3 e 4, e se sono soddisfatte le altre condizioni previste dal Trattato, come ad esempio la doppia punibilità quando l'esecuzione di una domanda implica misure coercitive (art. 6).

Art. 2

Portata dell'assistenza giudiziaria

Il paragrafo 1 elenca i provvedimenti di assistenza giudiziaria che possono essere adottati a sostegno dello Stato richiedente. Si tratta di provvedimenti usuali in questo ambito, già previsti nel diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria. Una clausola completiva prevede la possibilità di ordinare anche altri provvedimenti rispetto a quelli espressamente elencati (lett. k), a condizione che siano compatibili con gli scopi del Trattato e con la legislazione dello Stato richiesto. La disposizione garantisce flessibilità in ogni singolo caso e permette di tenere conto di esigenze particolari e sviluppi futuri.

La precisazione di cui al paragrafo 2, aggiunto su richiesta dell'Indonesia, secondo cui il Trattato può essere applicato anche alle richieste connesse con reati commessi prima della sua entrata in vigore, corrisponde a un principio noto alla legislazione svizzera in materia di assistenza giudiziaria, già esplicitamente previsto nei trattati di assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti11 e l'Australia12. Tuttavia, la disposizione non si applica alle procedure di assistenza giudiziaria già concluse o, nel caso specifico, alle richieste di assistenza giudiziaria che sono state rifiutate definitivamente.

L'assistenza giudiziaria in materia fiscale è di grande importanza per l'Indonesia. È stato pertanto importante sancire nel paragrafo 3 l'obbligo delle parti di prestarsi mutuamente, secondo il rispettivo diritto interno, la massima assistenza giudiziaria in materia fiscale. Finora, nei trattati di assistenza giudiziaria della Svizzera l'esistenza di reati fiscali costituiva invece un motivo facoltativo per il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria. Dato che per la Svizzera continua a essere determinante l'AIMP, nella prassi il paragrafo 3 non assume per essa un significato a sé stante, in quanto non va al di là di quanto consentito dall'AIMP (secondo il diritto

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Trattato del 25 maggio 1973 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.933.6); art. 41 par. 2.

Trattato del 25 novembre 1991 tra la Svizzera e l'Australia sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.915.8); art. 22 par. 2.

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vigente, art. 3 par. 3 AIMP). A livello pratico, non vi è quindi alcuna differenza rispetto alla formulazione utilizzata nei precedenti trattati di assistenza giudiziaria.

Art. 3

Inapplicabilità

Come tutti i trattati di assistenza giudiziaria finora conclusi dalla Svizzera, il Trattato con l'Indonesia si limita all'assistenza giudiziaria accessoria in materia penale. Gli altri settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, ossia l'arresto o la detenzione di persone perseguite o condannate penalmente o la loro ricerca in vista dell'estradizione, l'esecuzione di sentenze penali, il trasferimento di persone condannate affinché scontino la loro pena e il trasferimento del perseguimento penale, non rientrano nel suo campo di applicazione.

La clausola di esclusione della lettera b non si applica alla consegna di valori patrimoniali di cui all'articolo 15, che di norma si basa su una sentenza dello Stato richiedente.

Art. 4

Motivi di rifiuto o differimento dell'assistenza giudiziaria

Il paragrafo 1 elenca in modo esaustivo i motivi per cui si può rifiutare l'assistenza giudiziaria. Si tratta dei motivi usuali di rifiuto per la Svizzera, come già previsti nei precedenti trattati di assistenza giudiziaria. L'assistenza può essere rifiutata per reati politici e militari (lett. a e b), per casi in cui l'esecuzione della domanda è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali (lett. c), per fatti che sono già stati giudicati da parte di un tribunale (lett. d) e per vari casi in materia di diritti dell'uomo (lett. e­g).

Se nel caso concreto esiste un motivo di rifiuto ai sensi del Trattato, lo Stato richiesto decide, sulla base del suo diritto interno, se rifiutare l'assistenza. A questo proposito, per la Svizzera trovano applicazione soprattutto gli articoli 1a, 2, 3 e 5 AIMP. In presenza di uno dei motivi elencati in questi articoli, l'assistenza giudiziaria deve essere rifiutata. Secondo la concezione giuridica svizzera il concetto di «ordine pubblico» (cfr. lett. c) comprende anche il rispetto dei diritti fondamentali.

Si tratta in particolare del diritto alla vita, del divieto della tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché delle garanzie procedurali fondamentali. A livello universale queste garanzie sono sancite soprattutto nel Patto internazionale del 16 dicembre 196613 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II). La menzione esplicita dei motivi di rifiuto inerenti ai diritti dell'uomo secondo le lettere e-f aumenta la certezza del diritto e rafforza ulteriormente l'importanza attribuita al rispetto dei diritti dell'uomo. Poiché l'Indonesia applica ancora la pena di morte per determinati reati, è stata aggiunta la disposizione di cui alla lettera g, secondo cui lo Stato richiedente, in questo caso l'Indonesia, deve dare sufficienti garanzie per assicurare che, nel caso concreto, la pena di morte non sarà chiesta né pronunciata o, se pronunciata, non sarà eseguita. Disposizioni analoghe si trovano già in altri accordi di assistenza giudiziaria conclusi con partner che hanno abolito la pena di morte, ma in cui una clausola di questo tipo è stata aggiunta come garanzia in vista

13

802

RS 0.103.2

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di possibili sviluppi futuri. Ciò riguarda soprattutto Hong Kong14, il Messico15 e la Colombia16.

Art. 5

Diritto applicabile

Il paragrafo 1 sancisce il principio secondo cui le domande di assistenza giudiziaria sono eseguite conformemente al diritto dello Stato richiesto. In Svizzera sono determinanti l'AIMP e il Codice di procedura penale (CPP)17.

Il paragrafo 2 prevede una deroga a tale principio: su espressa istanza dello Stato richiedente, una procedura può essere eseguita secondo le sue norme se il diritto dello Stato richiesto non vi si oppone. In tal modo si intende evitare che lo Stato richiedente non possa o possa utilizzare solo con difficoltà come mezzi di prova in un procedimento penale informazioni ottenute nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria perché non è stata rispettata la procedura prescritta dal suo diritto interno. Norme simili si trovano nell'articolo 65 AIMP e nell'articolo 8 del Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 200118 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. 6

Doppia punibilità e misure coercitive

Una domanda la cui esecuzione implica misure coercitive è accolta solamente se i fatti cui si riferisce il procedimento dello Stato richiedente costituiscono un reato anche nello Stato richiesto (par. 1). È determinante che sussistano gli elementi costitutivi di un reato punibile in entrambi gli Stati, ma non è necessario che coincidano le designazioni del reato o che il comportamento in questione sia assegnato a una stessa categoria di reati (par. 2). Il requisito della doppia punibilità per ordinare misure coercitive è uno dei cardini del diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria ed è sancito nell'articolo 6419 AIMP e nella dichiarazione della Svizzera in merito all'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione europea del 20 aprile 195920 di assistenza giudiziaria in materia penale. Il paragrafo 4 precisa che la doppia punibilità non è necessaria per l'esecuzione di domande che non implicano misure coercitive, come per esempio in caso di notifica di atti procedurali.

14

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Accordo del 15 marzo 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.941.6); art. 3 par. 2 lett. c Trattato dell'11 novembre 2005 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.956.3); art. 3 par. 1 lett. h.

Trattato del 27 gennaio 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.926.3); art. 4 par. 1 lett. h.

RS 312.0 RS 0.351.12 A tale proposito l'art. 64 cpv. 2 AIMP indica due deroghe secondo cui, anche senza la doppia punibilità, possono essere ordinate misure coercitive: i provvedimenti a discarico della persona perseguita e i provvedimenti volti a perseguire atti che costituiscono un atto sessuale su minorenni.

RS 0.351.1

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Art. 7

Misure provvisorie

Questa disposizione importante ai fini pratici, che si basa sull'articolo 18 capoverso 1 AIMP e si trova come principio anche nell'articolo 24 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, prevede, su domanda dello Stato richiedente, che siano ordinate misure provvisorie per preservare mezzi di prova, mantenere una situazione esistente o proteggere interessi giuridici minacciati. L'autorità competente dello Stato richiesto ordina le misure sollecitate, come per esempio il congelamento dei conti bancari, sempreché non sussistano motivi manifestamente contrari all'assistenza giudiziaria nel caso concreto.

Art. 8

Uso limitato di informazioni, documenti e oggetti

Il principio della specialità, di fondamentale importanza per la Svizzera, limita l'uso da parte dello Stato richiedente delle informazioni e del materiale probatorio ricevuti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e lo sottopone al controllo dell'Autorità centrale dello Stato richiesto (par. 1). Il paragrafo 2 definisce le deroghe restrittive in cui il previo assenso dell'Autorità centrale non è necessario. Ciò è il caso se il procedimento penale estero è istituito contro altre persone che hanno partecipato alla commissione del reato (lett. a) oppure se il materiale probatorio è utilizzato per un'indagine o un procedimento riguardante il pagamento di un risarcimento correlato a un procedimento per il quale è già stata accordata l'assistenza giudiziaria (lett. b).

Art. 9

Dati personali

L'articolo 9 introduce per la prima volta in un accordo di assistenza giudiziaria in materia penale stipulato dalla Svizzera una disposizione sulla protezione dei dati personali trasmessi sulla base del Trattato. Ciò è una conseguenza della più recente legislazione europea, in particolare la legislazione sulla protezione dei dati nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (cfr. la direttiva [UE] 2016/680), che la Svizzera si è impegnata a rispettare nel quadro dell'accordo di associazione a Schengen. La legislazione dell'UE sulla protezione dei dati stabilisce alcune prescrizioni anche per il trattamento, la trasmissione e l'uso dei dati personali nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. La direttiva (UE) 2016/680 comprende varie disposizioni di cui tenere conto per il trasferimento di dati personali verso Stati terzi o organizzazioni internazionali (in particolare gli articoli 35 e 37). L'articolo 11f AIMP attua tali disposizioni, prevedendo ad esempio che una protezione adeguata dei dati personali può essere garantita anche da un trattato internazionale (art. 11f cpv. 2 lett. b AIMP).

Di conseguenza, l'articolo 9 sancisce i principi generali, rilevanti anche per il settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, e impone alle Parti contraenti di proteggere i dati trattati in tale ambito e di garantire i diritti delle persone in relazione

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alla trasmissione dei loro dati. In Svizzera, tali disposizioni si applicano già oggi 21.

Nel presente Trattato la disposizione è stata inserita affinché anche l'Indonesia rispetti i relativi principi. Il fatto che si sia potuta negoziare una tale disposizione è da considerarsi un successo per la Svizzera.

Nel dettaglio, meritano di essere menzionati i seguenti punti.

Il principio della destinazione vincolata sancito nel paragrafo 1 attua, sotto il profilo della protezione dei dati, la restrizione d'uso per motivi immanenti all'assistenza giudiziaria di cui all'articolo 8. Lo Stato richiesto può subordinare l'uso dei documenti trasmessi a determinate condizioni, che lo Stato richiedente è tenuto a rispettare. Se lo Stato destinatario intende utilizzare i dati anche per altri scopi, deve prima chiedere il consenso dello Stato che li ha trasmessi. Ciò non è necessario nei casi previsti dall'articolo 8 paragrafo 2 lettere a e b.

Secondo il paragrafo 2 lettera a, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria sono trasmessi solo i dati relativi alla domanda. Anche altri principi in materia di protezione dei dati di cui al paragrafo 2, quali la rettificazione di dati errati o la tracciabilità della trasmissione dei dati, che può essere garantita dalla documentazione nel pertinente sistema di gestione delle pratiche (lett. d), corrispondono al diritto svizzero vigente. Ciò vale anche per l'obbligo di proteggere i dati dalla perdita, dalla distruzione, dall'alterazione e dall'accesso o utilizzo non autorizzati (par. 3), il che può essere garantito in particolare da impostazioni predefinite.

Secondo il paragrafo 4 le Parti contraenti devono garantire il diritto delle persone interessate dalla trasmissione dei dati all'accesso ai dati che le riguardano, alla loro cancellazione o rettifica oppure alla limitazione del loro trattamento. Tenendo adeguatamente conto dei diritti fondamentali, questi diritti possono essere limitati o differiti se lo esigono interessi legittimi, quali la tutela della sicurezza pubblica e nazionale, la prevenzione e il perseguimento di reati o la tutela dei diritti e delle libertà di terzi (par. 5). Gli articoli 15 e 16 della direttiva (UE) 2016/680 prevedono gli stessi motivi per limitare i diritti delle persone i cui dati sono trasmessi. In Svizzera si applicano gli articoli 11b, 11d e 80b AIMP, completati dalle pertinenti disposizioni sulla procedura di ricorso secondo l'articolo 80e segg. AIMP.

Art. 10

Presenza di persone che partecipano al procedimento

La disposizione permette alle persone che partecipano al procedimento all'estero (p. es. giudici istruttori, procuratori, difensori) di presenziare all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto, a condizione che quest'ultimo vi acconsenta. In Svizzera, l'attuazione di tale disposizione è disciplinata dall'articolo 65a AIMP, se la Svizzera è lo Stato richiesto. Le persone che partecipano al procedimento all'estero non possono né intervenire attivamente nella procedura, che è sempre condotta dall'autorità svizzera competente, né venire pre21

Cfr. anche le pertinenti disposizioni della legge del 28 settembre 2018 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (RS 235.3) in combinato disposto con la parte prima, capitolo 1b AIMP; inoltre l'art. 11a AIMP concernente il sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell'Ufficio federale di giustizia in combinato disposto con l'omonima ordinanza del 23 settembre 2016 (RS 351.12), l'art. 80b AIMP (partecipazione al procedimento ed esame degli atti) e l'art. 80e segg. AIMP (rimedi giuridici).

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maturamente a conoscenza di fatti coperti da segreto. L'autorità competente deve garantire che le persone non possano accedere a informazioni confidenziali, quali i documenti bancari la cui consegna non è stata ancora definitivamente autorizzata.

Altrimenti, la partecipazione di persone dall'estero implicherebbe di fatto l'elusione della procedura di assistenza giudiziaria.

Art. 11

Deposizione di testimoni nello Stato richiesto

La disposizione definisce la procedura da seguire nell'ambito dell'audizione di testimoni nello Stato richiesto. L'audizione avviene conformemente al diritto di tale Stato. Per quanto riguarda il diritto di rifiutare la deposizione, il testimone può far valere anche il diritto dello Stato richiedente (par. 1). Se il testimone rifiuta di testimoniare richiamandosi al diritto dello Stato richiedente, tale Stato deve comunicare allo Stato richiesto se il rifiuto è ammissibile secondo la sua legislazione (par. 2). Il fatto di avvalersi del diritto di rifiutare la testimonianza non può comportare alcuna sanzione legale (par. 3).

Art. 12­14

Trasmissione di oggetti, documenti, incartamenti o mezzi di prova; incartamenti dei tribunali e della procedura istruttoria; casellario giudiziale e scambio di informazioni penali

L'articolo 12 ha per oggetto uno dei cardini dell'assistenza giudiziaria: la consegna dei documenti, degli incartamenti, dei mezzi di prova e degli oggetti che lo Stato richiedente ha chiesto per il suo procedimento penale. Le modalità della consegna corrispondono per analogia a quanto previsto dall'articolo 74 AIMP. L'articolo 13 precisa che, a determinate condizioni, devono essere consegnati anche incartamenti dei tribunali o della procedura istruttoria. In linea di principio tali documenti devono riferirsi a un procedimento archiviato. Gli incartamenti di un procedimento pendente possono essere consegnati solamente con il consenso dell'autorità competente dello Stato richiesto. L'articolo 14 prevede che lo Stato richiesto possa consegnare anche estratti del casellario giudiziale nella misura ammessa dal proprio diritto interno. In Svizzera la pertinente base legale è l'ordinanza del 29 settembre 200622 sul casellario giudiziale. Data l'attuale ampia ristrutturazione del casellario giudiziale, il rinvio al diritto nazionale consente la flessibilità necessaria per il futuro. Attualmente, alla consegna si applica lo standard dell'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, analogamente a quanto previsto nei trattati di assistenza giudiziaria esistenti.

Art. 15

Consegna di oggetti e beni

Questa disposizione rappresenta un altro elemento chiave dell'assistenza giudiziaria che integra la trasmissione di elementi di prova ai sensi dell'articolo 12 segg. e ha una grande importanza pratica. La regolamentazione è in sintonia con l'articolo 74a AIMP.

Il paragrafo 1 pone la base per consentire allo Stato richiesto di consegnare allo Stato richiedente oggetti e beni frutto di un reato, affinché quest'ultimo possa confi22

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RS 331

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scarli o restituirli agli aventi diritto. La disposizione considera come beni derivanti da reato sia gli strumenti usati per commettere l'atto illecito sia il provento del reato, incluso l'eventuale valore di rimpiazzo. Prima della consegna vanno soddisfatte le pretese avanzate in buona fede da terzi. Nella pratica si tratterà principalmente di domande di restituzione di beni che sono stati confiscati su richiesta.

Secondo il paragrafo 2, di regola la consegna avviene solo se lo Stato richiedente presenta una decisione definitiva di confisca. In casi eccezionali lo Stato richiesto può tuttavia derogare a questa norma e restituire gli oggetti o i beni in una fase anteriore del procedimento, conformemente al diritto interno. La consegna anticipata si applica quando sussistono chiari indizi che gli oggetti o i beni sottoposti a sequestro cautelativo sono stati acquisiti illecitamente e possono essere attribuiti senza ombra di dubbio a una persona o a un determinato gruppo di persone. In tal caso, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è opportuno che la Svizzera privi lo Stato richiedente della refurtiva fino alla conclusione del procedimento penale23.

Art. 16

Suddivisione dei beni confiscati

La suddivisione dei beni confiscati tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto è sempre più spesso considerato un mezzo per promuovere la cooperazione internazionale. La partecipazione finanziaria dello Stato cooperante al provento di una procedura di confisca mira a indurlo a garantire una cooperazione efficace anche in futuro.

Il paragrafo 1 istituisce il principio della suddivisione dei beni confiscati. Per ogni singolo caso va stipulato un accordo di ripartizione, in cui le Parti contraenti stabiliscono le modalità concrete come, per esempio, le condizioni o la chiave di ripartizione (par. 2). La legge federale del 19 marzo 200424 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC) è determinante nei casi in cui la confisca spetta alla Svizzera.

Art. 17

Consegna sorvegliata

La consegna sorvegliata è un metodo d'indagine già previsto dal Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale che si è rivelato molto efficace nella lotta contro il traffico di stupefacenti e altre gravi forme di criminalità. Su ordine delle autorità, una spedizione illegale o sospetta può per esempio essere intercettata e può esserne autorizzato l'inoltro a un altro Stato con o senza il suo contenuto o con il contenuto del tutto o in parte sostituito.

Grazie alle consegne sorvegliate le autorità competenti possono identificare più rapidamente l'autore di un reato. La consegna sorvegliata richiede una previa domanda di assistenza giudiziaria e sottostà alle disposizioni legali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 1 obbliga le Parti contraenti a creare le condizioni per autorizzare, su richiesta dell'altra Parte, consegne sorvegliate nel territorio dello Stato richiesto nel 23 24

Cfr. anche DTF 131 II 169 consid. 6 (assistenza giudiziaria alla Nigeria).

RS 312.4 (art. 11­13)

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quadro di indagini penali per reati passibili di estradizione e quindi di una certa gravità. Secondo il diritto svizzero si tratta di reati che sono puniti con una pena massima di almeno un anno in entrambi gli Stati 25. Da questa disposizione non deriva alcun obbligo di autorizzare una consegna sorvegliata. Lo Stato richiesto decide caso per caso, nel rispetto del proprio diritto interno (par. 2). L'esecuzione di tali consegne spetta alle autorità competenti dello Stato richiesto (par. 3).

Art. 18­21

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie; comparizione di testimoni e periti nello Stato richiedente

Queste disposizioni ricalcano ampiamente le norme contenute nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (art. 7­10 e 12). Una deroga riguarda il salvacondotto della persona invitata a comparire nello Stato richiedente, previsto nell'articolo 21. Per i testimoni e i periti invitati a comparire è previsto un termine di 30 giorni di immunità, durante il quale non possono essere perseguiti o sottoposti a limitazioni della libertà personale per reati o condanne anteriori alla loro partenza dallo Stato richiesto. Per le persone invitate a comparire nello Stato richiedente per rispondere di fatti di cui sono accusate, è prevista l'immunità per i fatti o le condanne antecedenti la partenza dallo Stato richiesto e non indicati nella citazione (par. 1 e 2 in combinato disposto con il par. 4). Il termine di 30 giorni è più lungo rispetto ai 15 giorni previsti nei rapporti con gli Stati europei, ma è usuale nei rapporti con gli Stati extraeuropei e si ritrova in vari trattati di assistenza giudiziaria conclusi dalla Svizzera.

Come già in trattati di assistenza giudiziaria precedenti, il disciplinamento del salvacondotto è stato integrato a tutela della persona invitata a comparire: l'audizione in un procedimento diverso da quello oggetto della domanda di assistenza giudiziaria è ammessa solo previo consenso scritto della persona interessata (par. 3).

Art. 22

Portata della testimonianza nello Stato richiedente

L'articolo 22 precisa che una persona che compare nello Stato richiedente in seguito a una citazione può essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi di prova, salvo che il diritto di uno dei due Stati contraenti le consenta di rifiutare (par. 1).

Art. 23

Trasferimento temporaneo di detenuti

Il periodo di detenzione che la persona trasferita ha scontato nello Stato richiedente è computato nell'espiazione della pena inflitta nello Stato richiesto (par. 4). Questa disposizione, che si trova anche in precedenti trattati di assistenza giudiziaria, integra le altre disposizioni dell'articolo che si rifanno all'articolo 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

25

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Cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP

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Art. 24

Audizione mediante videoconferenza

Questa disposizione riprende i principi dell'articolo 9 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Come nei precedenti trattati di assistenza giudiziaria con Paesi extraeuropei, disciplina le condizioni e le modalità in base alle quali una persona può essere interrogata nello Stato richiesto tramite un collegamento video diretto e quindi non deve comparire nello Stato richiedente. Tale disposizione è applicabile se per la persona in questione non è opportuno o possibile comparire personalmente nello Stato richiedente (par. 1). L'età e lo stato di salute della persona interessata, la necessità di assicurare la protezione di un testimone oppure il rischio di fuga o di collusione possono deporre a favore del ricorso alla videoconferenza. Altri casi di applicazione possono riguardare ad esempio una persona che si è rifugiata all'estero perché rischia di essere perseguita penalmente nello Stato richiedente, oppure un testimone la cui presenza è indispensabile per lo svolgimento di un altro procedimento nello Stato richiesto o che è oggetto di una procedura di estradizione verso uno Stato terzo. A causa della distanza tra la Svizzera e l'Indonesia, occorre interrogarsi anche in merito all'opportunità di comparire personalmente sul territorio dello Stato richiedente.

Se sono soddisfatte le condizioni per svolgere la videoconferenza, lo Stato richiesto acconsente a tale tipo di audizione a condizione che il suo impiego non sia contrario ai suoi principi fondamentali (par. 2). Ciò significa per la Svizzera che il ricorso alla videoconferenza non deve violare il diritto a un processo equo. La base legale interna per l'audizione mediante videoconferenza è costituita dall'articolo 144 capoverso 1 CPP.

Una delle regole procedurali più importanti è che l'audizione svolta da un rappresentante dello Stato richiedente deve rispettare i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto (par. 4 lett. a). Se la Svizzera è lo Stato richiesto, l'autorità giudiziaria svizzera deve intervenire in particolare se l'autorità giudiziaria estera richiedente utilizza mezzi disonesti o scorretti durante l'audizione.

Il verbale richiesto dal paragrafo 5 si limita alle circostanze dell'audizione (luogo, data, partecipanti, ecc.). Il tenore delle dichiarazioni
non deve essere riprodotto.

Per le audizioni mediante videoconferenza di imputati o indiziati è necessario il consenso di questi ultimi. Lo Stato richiesto è libero di dare seguito o meno alla domanda (par. 7).

Art. 25­31

Procedura: autorità centrale; forma della domanda e vie di trasmissione; contenuto ed esecuzione della domanda; autenticazione; lingua; spese d'esecuzione

Le regole per la procedura di assistenza giudiziaria corrispondono ampiamente agli altri trattati di assistenza giudiziaria e si rifanno alle disposizioni della Convenzione europea in materia (art. 14­17 e 20) e del suo Secondo Protocollo addizionale (art. 4 e 5). Meritano particolare attenzione le disposizioni commentate qui di seguito.

809

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Art. 25 e 28

Autorità centrale; esecuzione della domanda

L'Autorità centrale svolge un ruolo importante nel quadro della procedura di assistenza giudiziaria poiché trasmette e riceve le domande in materia (art. 25 par. 2). È inoltre responsabile dell'esame preliminare delle domande e, se non è essa stessa responsabile del trattamento secondo il proprio diritto interno, dell'inoltro alle autorità nazionali competenti. Resta comunque di sua competenza il coordinamento dell'esecuzione delle domande (art. 25 par. 3 e 28 par. 2). Se dall'esame preliminare sommario risulta che una domanda presenta lacune, l'Autorità centrale ne esige la modifica (art. 28 par. 1). Una volta che l'autorità competente ha dato seguito alla domanda, l'Autorità centrale controlla che l'esecuzione sia completa e regolare e successivamente trasmette i risultati e i mezzi di prova all'Autorità centrale dello Stato richiedente (art. 28 par. 3). Se tra l'autorità richiedente e quella richiesta sorgono difficoltà o malintesi, le autorità centrali assumono il ruolo di mediatore.

L'Autorità centrale per la Svizzera è l'Ufficio federale di giustizia (UFG; art. 25 par. 1), cui secondo l'AIMP competono i suddetti compiti di verifica, trasmissione e controllo (p. es. art. 17 cpv. 2­4, 29, 78 e 79 AIMP). Mentre il deferimento dell'esecuzione di domande estere di assistenza giudiziaria ai pubblici ministeri cantonali competenti o alle autorità federali, quali il Ministero pubblico della Confederazione o l'Amministrazione federale delle dogane, costituisce la norma, nei casi di cui all'articolo 79a l'UFG può decidere autonomamente in merito all'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria.

Art. 27

Contenuto della domanda

Questa disposizione enumera dettagliatamente le informazioni da indicare in una domanda di assistenza giudiziaria e la sua importanza pratica non è da sottovalutare.

Ai fini di una maggior trasparenza e chiarezza, l'elenco è più esaustivo rispetto ai precedenti trattati di assistenza giudiziaria. L'elenco intende evitare perdite di tempo dovute a integrazioni o correzioni delle domande da parte dello Stato richiedente.

Art. 29

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

L'esenzione dell'autenticazione, come d'uso tra gli Stati membri della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, rappresenta un importante progresso nelle relazioni con gli Stati extraeuropei, dal momento che questi Paesi attribuiscono notevole importanza al rispetto delle formalità procedurali. Gli elementi probatori raccolti in Svizzera e trasmessi tramite l'UFG sono accettati dall'Indonesia come mezzi di prova senza ulteriori giustificazioni o attestati di autenticità, il che contribuisce a semplificare e accelerare la procedura di assistenza giudiziaria.

Art. 32

Trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova

È possibile che nel corso delle proprie indagini e dei perseguimenti penali le autorità di uno Stato contraente vengano in possesso di informazioni che potrebbero interessare anche le autorità giudiziarie dell'altro Stato. In tal caso è nell'interesse del perseguimento penale che tali informazioni possano essere trasmesse, a determinate 810

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condizioni, alle autorità dell'altro Stato senza che sia stata precedentemente presentata una domanda di assistenza giudiziaria. Lo scambio tempestivo e rapido delle informazioni può infatti essere decisivo nella lotta contro la criminalità.

Questa disposizione si fonda sull'articolo 11 del Secondo Protocollo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e si trova anche in altri recenti trattati di assistenza giudiziaria della Svizzera26. La disposizione trae spunto dall'articolo 10 della Convenzione dell'8 novembre 199027 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

L'obiettivo della trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova è che l'altro Stato, basandosi su tali informazioni, possa presentare una domanda d'assistenza giudiziaria, promuovere un procedimento penale o svolgere in maniera più agevole un'indagine penale in corso (par. 1). Lo scambio di informazioni deve avvenire tramite le autorità centrali e nel rispetto del diritto interno. L'articolo 67a AIMP disciplina i dettagli nel caso in cui siano le autorità svizzere a trasmettere le informazioni e i mezzi di prova all'altro Stato. Trattandosi di una disposizione potestativa, le Parti contraenti non sono tuttavia obbligate ad applicarla.

L'autorità che fornisce le informazioni e i mezzi di prova può vincolarne l'uso a condizioni da rispettare secondo il proprio diritto interno. Tali condizioni sono vincolanti per lo Stato che riceve le informazioni (par. 2).

Art. 33

Denuncia a scopo di perseguimento penale o di confisca

La denuncia a scopo di perseguimento penale intende impedire che i reati che non possono essere perseguiti autonomamente da una Parte non vengano commessi impunemente. La disposizione consente a una Parte di comunicare all'altra Parte un reato per il quale vi sono indizi concreti e di fornirle eventuali prove. Questa procedura può essere appropriata se, a causa dell'assenza di sovranità penale, una Parte contraente non ha la competenza per promuovere un procedimento penale.

Questa disposizione è applicabile anche nel caso in cui la Parte contraente abbia degli indizi che nell'altro Stato si trovino dei beni o degli oggetti derivanti da un reato.

Le denunce si effettuano tramite le autorità centrali delle Parti contraenti.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per la Confederazione

Il presente Trattato comporta nuovi obblighi per la Svizzera. Ciò vale in particolare per l'UFG che, in qualità di Autorità centrale, ha il compito di gestire la corrispon26

27

Cfr. p. es. i trattati corrispondenti conclusi con il Brasile (RS 0.351.919.81; art. 29), il Messico (RS 0.351.956.3; art. 30), il Cile (RS 0.351.924.5; art. 32) e l'Argentina (RS 0.351.915.4; art. 30).

RS 0.311.53

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denza relativa all'assistenza giudiziaria con l'Indonesia, nonché per il Ministero pubblico della Confederazione e per l'Ufficio federale di polizia, cui possono essere assegnati compiti di esecuzione.

La mole di lavoro supplementare per le suddette autorità dipenderà dal numero di domande da trattare e dalla complessità dei casi. Non è possibile fornire indicazioni quantitative precise. Sulla base delle stime attuali, il Trattato non dovrebbe né causare costi supplementari per la Confederazione né richiedere un aumento dell'effettivo del suo personale, anche perché in virtù dell'AIMP è già possibile prestare assistenza giudiziaria e la stessa viene effettivamente fornita. Il Trattato non avrà altre ripercussioni a livello federale, ad esempio sull'organizzazione e l'informatica.

5.2

Ripercussioni per i Cantoni

A livello cantonale non si può escludere del tutto che, a seconda della portata delle domande e dell'onere relativo al loro disbrigo, il Trattato implichi un carico di lavoro supplementare per talune autorità incaricate dell'assistenza giudiziaria. Come già menzionato al numero 5.1 in riferimento alle autorità federali, va osservato anche qui che già oggi viene fornita l'assistenza giudiziaria.

Il progetto non ha ripercussioni particolari per i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna. Pertanto l'argomento non è approfondito.

5.3

Ripercussioni per l'economia, la società, l'ambiente e altre ripercussioni

Anche in ambito economico, sociale e ambientale non sono previste ripercussioni; pertanto l'argomento non è approfondito.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri rientrano nella competenza della Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200228 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199729 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione), il che non è dato nel presente caso.

28 29

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RS 171.10 RS 172.010

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6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Nel preambolo e successivamente in particolare nei motivi per negare la cooperazione si tiene conto dei diritti dell'uomo, tra cui le garanzie procedurali fondamentali che la Svizzera si impegna a rispettare nei trattati internazionali relativi ai diritti dell'uomo, come ad esempio la Convenzione del Consiglio d'Europa del 4 novembre 195030 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o il Patto ONU II.

L'obbligo di prestare la massima assistenza giudiziaria possibile di cui all'articolo 1 rispecchia gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro degli strumenti penali internazionali, quali la Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 200031 contro la criminalità organizzata transnazionale o la Convenzione delle Nazioni Unite del 31 ottobre 200332 contro la corruzione. Nell'ambito della protezione dei dati, il progetto soddisfa i requisiti dell'UE fissati dalla direttiva (UE) 2016/680 in relazione a Stati terzi, di cui la Svizzera deve tener conto in quanto Stato associato a Schengen.

6.3

Forma dell'atto

In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente Trattato internazionale prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Istituisce per gli Stati contraenti l'obbligo di accordarsi la massima assistenza giudiziaria possibile ­ obbligo che incide anche sui diritti e gli obblighi delle singole persone. Queste disposizioni devono essere considerate importanti nella misura in cui, se fossero emanate a livello nazionale, lo sarebbero sotto forma di legge federale in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Il decreto dell'Assemblea federale che approva il Trattato sottostà pertanto a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

30 31 32

RS 0.101 RS 0.311.54 RS 0.311.56

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