7 Decreto federale sullo stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2021­2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera a della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta: Art. 1

Limite di spesa

Per gli anni 2021­2024 è approvato un limite di spesa di 4792,3 milioni di franchi per le seguenti attività di promozione della ricerca: a.

le attività del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica secondo l'articolo 10 capoversi 2, 4 e 6 LPRI;

b.

le attività delle Accademie svizzere delle scienze secondo l'articolo 11 capoversi 2, 4, 5 e 6 LPRI;

c.

le attività secondo l'articolo 41 capoverso 5 LPRI.

Art. 2 1

Limitazioni all'utilizzo dei fondi

Del limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati al massimo: a.

233,7 milioni di franchi per i poli di ricerca nazionali;

b.

59,4 milioni di franchi per i programmi nazionali di ricerca;

c.

29,6 milioni di franchi per le infrastrutture di ricerca e il coordinamento dei dati nell'ambito dell'iniziativa di promozione «Medicina personalizzata».

Del limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati al massimo 451,1 milioni di franchi (valore indicativo) per indennizzare i costi indiretti di ricerca 2

1 2 3

RS 101 RS 420.1 FF 2020 3295

2019-2971

3549

Stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2021­2024. DF

FF 2020

(overhead) sostenuti nell'ambito della promozione del Fondo nazionale svizzero.

L'indennizzo forfettario non deve superare il 15 per cento.

Art. 3 1

Blocco di una parte del limite di spesa e revoca del blocco

108,8 milioni di franchi del limite di spesa di cui all'articolo 1 sono bloccati.

Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 2021­2024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.

2

Art. 4

Previsioni sul rincaro

Il limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro: a.

2021: +0,4 per cento;

b.

2022: +0,6 per cento;

c.

2023: +0,8 per cento;

d.

2024: +1,0 per cento.

Art. 5

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

3550