7 Decreto federale sullo stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 20212024
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera a della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta: Art. 1
Limite di spesa
Per gli anni 20212024 è approvato un limite di spesa di 4792,3 milioni di franchi per le seguenti attività di promozione della ricerca: a.
le attività del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica secondo l'articolo 10 capoversi 2, 4 e 6 LPRI;
b.
le attività delle Accademie svizzere delle scienze secondo l'articolo 11 capoversi 2, 4, 5 e 6 LPRI;
c.
le attività secondo l'articolo 41 capoverso 5 LPRI.
Art. 2 1
Limitazioni all'utilizzo dei fondi
Del limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati al massimo: a.
233,7 milioni di franchi per i poli di ricerca nazionali;
b.
59,4 milioni di franchi per i programmi nazionali di ricerca;
c.
29,6 milioni di franchi per le infrastrutture di ricerca e il coordinamento dei dati nell'ambito dell'iniziativa di promozione «Medicina personalizzata».
Del limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati al massimo 451,1 milioni di franchi (valore indicativo) per indennizzare i costi indiretti di ricerca 2
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RS 101 RS 420.1 FF 2020 3295
2019-2971
3549
Stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 20212024. DF
FF 2020
(overhead) sostenuti nell'ambito della promozione del Fondo nazionale svizzero.
L'indennizzo forfettario non deve superare il 15 per cento.
Art. 3 1
Blocco di una parte del limite di spesa e revoca del blocco
108,8 milioni di franchi del limite di spesa di cui all'articolo 1 sono bloccati.
Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 20212024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.
2
Art. 4
Previsioni sul rincaro
Il limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro: a.
2021: +0,4 per cento;
b.
2022: +0,6 per cento;
c.
2023: +0,8 per cento;
d.
2024: +1,0 per cento.
Art. 5
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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