Decreto federale concernente il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario nel periodo 20212024
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20203, decreta:
Art. 1 Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario è stanziato un credito complessivo di 8783 milioni di franchi.
1
2
Il credito complessivo è ripartito nei seguenti crediti quadro: In milioni di franchi
a.
credito quadro «cooperazione allo sviluppo»
6638
b.
credito quadro «aiuto umanitario»
2145
3
Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2021.
4
Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2024.
Nel periodo 2021-2024 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione può procedere a trasferimenti tra i due crediti quadro per un massimo di 120 milioni di franchi.
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RS 101 RS 974.0 FF 2020 2313
2019-3365
2403
Finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario nel periodo 20212024. DF
FF 2020
Art. 2 I crediti quadro di cui all'articolo 1 capoverso 2 si basano sull'indice svizzero dei prezzi al consumo nel dicembre 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti ipotesi di rincaro: 2021: +0,4 %; 2022: +0,6 %; 2023: +0,8 %; 2024: +1,0 %.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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