Decreto federale concernente il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario nel periodo 2021­2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20203, decreta:

Art. 1 Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario è stanziato un credito complessivo di 8783 milioni di franchi.

1

2

Il credito complessivo è ripartito nei seguenti crediti quadro: In milioni di franchi

a.

credito quadro «cooperazione allo sviluppo»

6638

b.

credito quadro «aiuto umanitario»

2145

3

Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2021.

4

Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2024.

Nel periodo 2021-2024 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione può procedere a trasferimenti tra i due crediti quadro per un massimo di 120 milioni di franchi.

5

1 2 3

RS 101 RS 974.0 FF 2020 2313

2019-3365

2403

Finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario nel periodo 2021­2024. DF

FF 2020

Art. 2 I crediti quadro di cui all'articolo 1 capoverso 2 si basano sull'indice svizzero dei prezzi al consumo nel dicembre 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti ipotesi di rincaro: 2021: +0,4 %; 2022: +0,6 %; 2023: +0,8 %; 2024: +1,0 %.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

2404