Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20191, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni2 Art. 622 cpv. 1 e 1bis Le azioni sono nominative o al portatore. Possono essere emesse quali titoli di credito. Lo statuto può disporre l'emissione sotto forma di diritti valori ai sensi dell'articolo 973c o 973d oppure di titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 20083 sui titoli contabili (LTCo).

1

Le azioni al portatore sono ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo e sono depositate in Svizzera presso un ente di custodia designato dalla società o iscritte nel registro principale.

1bis

Art. 973a, rubrica G. Custodia collettiva, certificato globale e diritti valori semplici I. Custodia collettiva di titoli di credito

1 2 3

FF 2020 221 RS 220 RS 957.1

2019-2205

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Adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito. LF

FF 2020

Art. 973c, rubrica, cpv. 1 III. Diritti valori semplici

Il debitore può emettere diritti valori semplici o sostituire titoli di credito o certificati globali fungibili affidati a un solo depositario con detti diritti semplici, sempre che le condizioni di emissione o il suo statuto lo prevedano o i deponenti abbiano dato il loro consenso.

1

Art. 973d H. Diritti valori registrati I. Costituzione

Un diritto valore registrato è un diritto che secondo un accordo tra le parti: 1

2

1.

è iscritto in un registro di diritti valori ai sensi del capoverso 2; e

2.

può essere fatto valere e trasferito a terzi soltanto mediante detto registro.

Il registro deve soddisfare i seguenti requisiti: 1.

mediante procedure tecniche procura ai creditori, ma non al debitore, il potere di disporre dei loro diritti;

2.

la sua integrità è garantita, in quanto è protetto da modifiche illecite mediante misure tecniche e organizzative adeguate, quali la gestione comune da parte di persone indipendenti tra loro;

3.

il contenuto dei diritti, le modalità operative del registro e l'accordo sulla registrazione figurano nel registro o nei dati aggiuntivi a esso correlati;

4.

i creditori possono consultare in ogni momento le informazioni e le iscrizioni che li riguardano nonché verificare l'integrità del contenuto del registro che li riguarda senza l'intervento di terzi.

Il debitore garantisce che il registro di diritti valori sia organizzato in conformità con lo scopo di quest'ultimo. Garantisce in particolare che il registro funzioni in ogni momento nel modo stabilito nell'accordo sulla registrazione.

3

Art. 973e II. Effetti

Il debitore di un diritto valore registrato è autorizzato e tenuto ad adempiere la prestazione unicamente nei confronti del creditore legittimato dal registro di diritti valori nonché dietro pertinente adeguamento del registro.

1

Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore legittimato dal registro di diritti valori, anche se il creditore legittimato non è quello effettivo.

2

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Chiunque, qualora al momento dell'acquisto non gli sia imputabile malafede o negligenza grave, acquista un diritto valore registrato da un creditore legittimato dal registro di diritti valori è tutelato nel suo acquisto anche se l'alienante non aveva la facoltà di disporre del diritto valore registrato.

3

Il debitore può opporre al credito fondato su un diritto valore registrato soltanto le eccezioni che: 4

1.

contestano la validità della registrazione oppure risultano dal registro di diritti valori o dai dati aggiuntivi a esso correlati;

2.

gli spettano personalmente nei confronti dell'attuale creditore del diritto valore registrato; o

3.

si fondano sui suoi rapporti personali con un creditore anteriore del diritto valore registrato, quando quello attuale, acquistando il diritto valore registrato, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 973f III. Trasferimento

Al trasferimento del diritto valore registrato si applicano le regole dell'accordo sulla registrazione.

1

In caso di fallimento del creditore di un diritto valore registrato, di esecuzione del pignoramento o di concessione della moratoria concordataria, le decisioni del creditore in merito al diritto valore registrato sono giuridicamente vincolanti ed esplicano effetto nei confronti di terzi se: 2

1.

sono state prese in precedenza;

2.

sono diventate irrevocabili secondo le regole del registro di diritti valori o di un altro sistema di negoziazione; e

3.

sono state effettivamente iscritte entro 24 ore nel registro di diritti valori.

Chi ha ricevuto in buona fede un titolo di credito prevale su chi ha ricevuto in buona fede, per lo stesso diritto, un diritto valore registrato.

3

Art. 973g IV. Garanzie

Una garanzia può essere costituita senza trasferimento del diritto valore registrato se: 1

1.

la garanzia è visibile nel registro di diritti valori; e

2.

è assicurato che il beneficiario della garanzia non altrimenti soddisfatto usufruisca del diritto esclusivo di disporre del diritto valore.

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2

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Per il rimanente: 1.

il diritto di ritenere diritti valori registrati è retto dalle disposizioni sul diritto di ritenzione applicabile ai titoli di credito (art. 895­898 CC4);

2.

il diritto di pegno su diritti valori registrati è retto dalle disposizioni in materia di diritto di pegno su crediti e altri diritti (art. 899­906 CC).

Art. 973h V. Ammortamento

L'avente diritto di un diritto valore registrato può chiedere che il giudice ne dichiari l'ammortamento, sempre che renda verosimile di aver avuto la facoltà di disporre del diritto valore e di averla persa.

Pronunciato l'ammortamento, può far valere il proprio diritto anche al di fuori del registro o chiedere a sue spese l'attribuzione di un nuovo diritto valore registrato. Per il rimanente, alla procedura e agli effetti dell'ammortamento si applicano per analogia gli articoli 982­ 986.

1

Le parti possono prevedere una procedura di ammortamento più semplice riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini.

2

Art. 973i VI. Informazione e responsabilità

Il debitore di un diritto valore registrato, o di un diritto offerto come tale, informa ciascun acquirente: 1

1.

sul contenuto del diritto valore;

2.

sulle modalità operative del registro di diritti valori e le misure a tutela della sua operatività e integrità secondo l'articolo 973d capoversi 2 e 3.

Il debitore è responsabile del danno causato all'acquirente da indicazioni inesatte, suscettibili d'indurre in errore o non conformi ai requisiti legali, a meno che non dimostri di aver adoperato la diligenza necessaria.

2

Qualsiasi convenzione che escluda o limiti questa responsabilità è nulla.

3

Art. 1153, rubrica A. Requisiti I. In generale

4

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RS 210

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Art. 1153a II. Titoli equivalenti 1 Le parti possono prevedere titoli rappresentanti merci sotto forma in registri di diritti di diritti valori registrati. Gli articoli 1154 e 1155 si applicano per valori

analogia.

La firma dell'emittente non è necessaria se il titolo può essergli attribuito chiaramente in un altro modo. L'ulteriore contenuto del titolo, compresi gli oneri che lo gravano, deve figurare nel registro di diritti valori stesso o nei dati aggiuntivi a esso correlati.

2

2. Legge federale dell'11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 242a 3a. Restituzione di beni crittografici

L'amministrazione del fallimento decide se devono essere restituiti i beni crittografici su cui il fallito possiede la facoltà di disporre al momento della dichiarazione di fallimento e che sono rivendicati da un terzo.

1

La pretesa è fondata se il fallito si è impegnato a mettere in ogni momento a disposizione del terzo i beni crittografici e questi sono attribuiti: 2

a.

individualmente al terzo; o

b.

a una comunità e la parte che spetta al terzo è chiaramente determinata.

Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di 20 giorni per promuovere l'azione davanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.

3

Le spese per la restituzione sono a carico del richiedente. L'amministrazione del fallimento può chiedere un congruo anticipo.

4

Art. 242b 3b. Accesso ai dati

Qualsiasi terzo che dimostra un diritto legittimo o contrattuale ai dati su cui l'amministrazione del fallimento possiede la facoltà di disporre può chiedere l'accesso a tali dati.

1

Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di 20 giorni per promuovere l'azione dinanzi al giudice del luogo del fallimento. I dati non possono essere distrutti prima del passaggio in giudicato della decisione del giudice.

2

5

RS 281.1

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Le spese per l'accesso ai dati sono a carico del richiedente. L'amministrazione del fallimento può chiedere un congruo anticipo.

3

È fatto salvo il diritto d'accesso secondo le disposizioni federali o cantonali sulla protezione dei dati.

4

3. Legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato Art. 105 cpv. 2 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, la costituzione in pegno di crediti è regolata dal diritto della dimora abituale del creditore pignoratizio. Lo stesso vale per la costituzione in pegno di altri diritti, in quanto siano rappresentati da un diritto valore, un titolo di credito o un titolo equivalente; altrimenti la loro costituzione in pegno è retta dal diritto loro applicabile.

2

Art. 106 b. Titoli rappresentanti merci e titoli equivalenti

Il diritto designato nell'articolo 145a capoverso 1 determina se un titolo rappresenta merci.

1

I diritti reali sul titolo materiale e sulla merce medesima sono regolati dal diritto applicabile al titolo in quanto cosa mobile.

2

Se più parti fanno valere diritti reali sulla merce, le une direttamente e le altre sulla scorta di un titolo, la priorità è decisa secondo il diritto applicabile alla merce medesima.

3

Art. 108a Concerne soltanto il testo tedesco Art. 145a Il diritto designato in forma cartacea o equivalente determina se un credito è rappresentato e trasferito mediante tale titolo. In mancanza di designazione si applica il diritto dello Stato in cui l'emittente ha la sede o, in mancanza di questa, la dimora abituale.

1a. Trasferimento 1 mediante un titolo

Per quanto riguarda i diritti reali su un titolo materiale sono fatte salve le disposizioni del capitolo 7.

2

6

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RS 291

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4. Legge del 15 giugno 20187 sui servizi finanziari Art. 3 lett. b Ai sensi della presente legge s'intende per: b.

valori mobiliari: le cartevalori, diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all'articolo 973c del Codice delle obbligazioni (CO)8 e i diritti valori registrati di cui all'articolo 973d CO, nonché derivati e titoli contabili standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala;

5. Legge del 3 ottobre 20039 sulla Banca nazionale Art. 19 cpv. 1 Per proteggere la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale sorveglia le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento e i sistemi di negoziazione TRD di rilevanza sistemica di cui all'articolo 22 della legge del 19 giugno 201510 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) (infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica).

1

Art. 20 cpv. 1 Le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento e i sistemi di negoziazione TRD forniscono su richiesta alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione di cui essa necessita per individuare precocemente i rischi per la stabilità del sistema finanziario e valutare la rilevanza sistemica.

1

6. Legge dell'8 novembre 193411 sulle banche Art. 1b cpv. 1 e 4 lett. d Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che operano soprattutto nel settore finanziario e: 1

7 8 9 10 11

a.

accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o valori patrimoniali crittografici definiti tali dal Consiglio federale oppure si prestano pubblicamente a tale scopo; e

b.

non investono tali depositi o valori patrimoniali né corrispondono interessi sugli stessi.

RS 950.1 RS 220 RS 951.11 RS 958.1 RS 952.0

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4

FF 2020

Sono fatte salve le seguenti disposizioni: d.

ai depositi o ai valori patrimoniali crittografici definiti tali dal Consiglio federale presso le persone di cui al capoverso 1 non si applicano le disposizioni sui depositi privilegiati (art. 37a) e sul pagamento immediato (art. 37b); i depositanti vanno informati di tale fatto prima di effettuare il deposito.

Art. 4sexies Per i valori patrimoniali crittografici che la banca detiene come valori depositati per i clienti deponenti la FINMA può nei singoli casi fissare un importo massimo, se questo appare giustificato in virtù dei rischi collegati all'attività. Essa considera in particolare la funzione dei valori patrimoniali crittografici, le tecnologie su cui si basano nonché i fattori di riduzione dei rischi.

Art. 16 n. 1bis Per valori depositati ai sensi dell'articolo 37d della legge si intendono: 1bis. i valori patrimoniali crittografici, se la banca si è impegnata a metterli in ogni momento a disposizione del cliente deponente e se questi sono attribuiti: 1. individualmente al cliente deponente; o 2. a una comunità e la parte che spetta al cliente deponente è chiaramente determinata.

Art. 37d I valori depositati di cui all'articolo 16 sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 200812 sui titoli contabili (LTCo). In caso di sottodotazione, ai valori depositati custoditi collettivamente si applica l'articolo 19 LTCo.

7. Legge del 15 giugno 201813 sugli istituti finanziari Art. 6 cpv. 2 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.

2

12 13

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RS 957.1 RS 954.1

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Art. 16

FF 2020

Organo di mediazione

Al più tardi all'inizio della loro attività gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo l'articolo 3 lettera c della legge del 15 giugno 201814 sui servizi finanziari (LSerFi) devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo le disposizioni contenute nel titolo quinto della LSerFi.

Art. 41 lett. b n. 3 Per società di intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale: b.

negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e: 3. gestisce un sistema organizzato di negoziazione di cui all'articolo 42 della legge del 19 giugno 201515 sull'infrastruttura finanziaria; o

Art. 67 cpv. 2 Le disposizioni della LBCR relative alla garanzia dei depositi e agli averi non rivendicati si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a.

2

8. Legge del 10 ottobre 199716 sul riciclaggio di denaro Art. 2 cpv. 2 lett. dbis­dquater 2

Sono intermediari finanziari: dbis.

le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201517 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);

dter.

i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;

dquater. i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD di cui all'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); Art. 3 cpv. 5 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per il loro settore gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.

5

14 15 16 17

RS 950.1 RS 958.1 RS 955.0 RS 958.1

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FF 2020

Art. 12 lett. a La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete: a.

alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 cpv. 2 lett. a­ dquater, la FINMA;

Art. 17 cpv. 1 lett. a e c Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e secondo la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d'ordinanza: 1

a.

dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a­dquater;

c.

dal DFGP per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;

Art. 22a cpv. 2 lett. a 2

La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF: a.

agli intermediari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b­dquater a essa sottoposti;

Art. 26a cpv. 1 Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che sono società svizzere di gruppi comprendenti un intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a­dquater, la FINMA può prevedere che il rispetto degli obblighi di cui al capitolo 2 sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.

1

Art. 41 cpv. 2 Esso può autorizzare la FINMA, la CFCG, il DFGP e l'AFD a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

2

9. Legge del 3 ottobre 200818 sui titoli contabili Art. 4 cpv. 2 lett. f e g 2

Sono considerati enti di custodia: f.

18 19

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la Posta svizzera secondo la legge del 17 dicembre 201019 sull'organizzazione della posta; e RS 957.1 RS 783.1

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g.

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sistemi di negoziazione TRD ai sensi degli articoli 73a­73f della legge del 19 giugno 201520 sull'infrastruttura finanziaria, in riferimento a diritti valori registrati ai sensi degli articoli 973d­973i del Codice delle obbligazioni21 che sono immobilizzati.

Art. 5 lett. g e h Nella presente legge sono considerati: g.

diritti valori semplici: diritti ai sensi dell'articolo 973c del Codice delle obbligazioni;

h.

diritti valori registrati: diritti ai sensi dell'articolo 973d del Codice delle obbligazioni.

Art. 6 cpv. 1 lett. c e d, nonché 2 e 3 1

I titoli contabili si costituiscono: c.

iscrivendo diritti valori semplici nel registro principale di un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli;

d.

trasferendo diritti valori registrati a un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli.

Per ogni emissione di diritti valori semplici, il registro principale è tenuto da un solo ente di custodia. Il registro contiene indicazioni sull'emissione, il quantitativo e il taglio dei diritti valori emessi; esso è pubblico.

2

In occasione del trasferimento a un ente di custodia, i diritti valori registrati sono immobilizzati nel registro di diritti valori.

3

Art. 7 cpv. 1 e 2 Sempre che le condizioni d'emissione o gli statuti societari non dispongano diversamente, l'emittente può, in qualsiasi momento e senza il consenso del titolare del conto, convertire rispettivamente in una delle altre due forme i titoli di credito, certificati globali o diritti valori semplici custoditi collettivamente e depositati o registrati come base di titoli contabili. Esso se ne assume le spese.

1

I titolari dei conti possono esigere in qualsiasi momento che l'emittente rilasci, per i titoli contabili costituiti mediante deposito di un certificato globale o iscrizione di diritti valori semplici in un registro principale, lo stesso numero di titoli di credito della stessa categoria, sempre che le condizioni d'emissione o gli statuti societari lo prevedano. Essi se ne assumono le spese, salvo che le condizioni d'emissione o gli statuti societari dispongano diversamente.

2

20 21

RS 958.1 RS 220

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Art. 9 cpv. 1 Un ente di custodia può far custodire titoli contabili, titoli di credito, diritti valori semplici e diritti valori registrati da un ente di subcustodia in Svizzera o all'estero. Il consenso del titolare del conto non è necessario.

1

Art. 11 cpv. 3 lett. b 3

Sono considerati disponibili: b.

titoli di credito, diritti valori registrati, certificati globali o diritti valori semplici iscritti nel suo registro principale, custoditi collettivamente presso l'ente di custodia; e

Art. 17 cpv. 1 lett. b nonché 4 lett. a (concerne saltanto il testo francese) b e c Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: 1

b.

4

titoli di credito, diritti valori registrati certificati globali o diritti valori semplici iscritti nel suo registro principale, custoditi collettivamente presso l'ente di custodia; e

I titoli contabili e le pretese della loro fornitura, separati dalla massa, sono: a.

concerne soltanto il testo francese

b.

forniti al titolare del conto sotto forma di titoli di credito; o

c.

trasferiti al titolare del conto sotto forma di diritti valori registrati.

10. Legge del 19 giugno 201522 sull'infrastruttura finanziaria Art. 2 lett. a n. 5a, b, bbis e j Ai sensi della presente legge s'intende per: a.

infrastruttura del mercato finanziario: 5a. un sistema di negoziazione per valori mobiliari TRD (sistema di negoziazione TRD; art. 73a),

b.

valori mobiliari: le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all'articolo 973c del Codice delle obbligazioni (CO) 23 e i diritti valori registrati di cui all'articolo 973d CO, nonché i derivati e i titoli contabili standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala;

bbis. valori mobiliari TRD24: i valori mobiliari sotto forma di: 22 23 24

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RS 958.1 RS 220 Per «tecnologia di registro distribuito»

Adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito. LF

1.

2.

j.

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diritti valori registrati (art. 973d CO), o altri diritti valori tenuti in registri elettronici distribuiti e che mediante procedure tecniche procurano ai creditori, ma non al debitore, il potere di disporre del diritto valore;

informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera.

Art. 16 cpv. 2 Nel contesto dell'offerta di prestazioni finanziarie, le denominazioni «borsa», «sistema multilaterale di negoziazione», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «controparte centrale», «Central Counterparty», «CCP», «sistema di regolamento delle operazioni in titoli», «Securities Settlement System», «SSS», «depositario centrale», «Central Securities Depository», «CSD», «repertorio di dati sulle negoziazioni», «Trade Repository», «TR», «sistema di negoziazione TRD», «DLT-TradingSystem», «DLT-Trading Facility» e «DLT Exchange» possono essere utilizzate soltanto per le corrispondenti infrastrutture del mercato finanziario sottoposte alla presente legge.

2

Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva Le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento nonché i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento hanno rilevanza sistemica se: 1

Art. 25 cpv. 1 La FINMA informa la BNS in merito alle richieste di autorizzazione di controparti centrali, depositari centrali, sistemi di pagamento e di sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento.

1

Art. 43 cpv. 1 Chiunque gestisce un sistema organizzato di negoziazione necessita di un'autorizzazione quale banca, commerciante di valori mobiliari o sistema di negoziazione TRD oppure di un'autorizzazione o di un riconoscimento quale sede di negoziazione.

1

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Adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito. LF

FF 2020

Titolo dopo l'art. 73

Capitolo 4a: Sistemi di negoziazione TRD Art. 73a

Definizioni

Per sistema di negoziazione TRD s'intende un'istituzione gestita a titolo professionale per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari TRD avente come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali e adempie almeno una delle condizioni seguenti: 1

a.

ammette i partecipanti di cui all'articolo 73c capoverso 2 lettera e;

b.

detiene, in base a regole e procedure uniformi, valori mobiliari TRD in custodia accentrata;

c.

effettua la compensazione e il regolamento di operazioni su valori mobiliari TRD in base a regole e procedure uniformi.

È svolta a titolo professionale l'attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole.

2

Art. 73b

Validità di determinati requisiti stabiliti per le sedi di negoziazione

Per i sistemi di negoziazione TRD valgono i requisiti per le sedi di negoziazione concernenti: a.

l'autodisciplina (art. 27);

b.

l'organizzazione del commercio (art. 28);

c.

la trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione (art. 29);

d.

la garanzia di un commercio ordinato (art. 30);

e.

la sorveglianza del commercio (art. 31);

f.

la collaborazione tra organi di sorveglianza del commercio (art. 32);

g.

la sospensione del commercio (art. 33 cpv. 2);

h.

l'autorità di ricorso (art. 37).

Art. 73c 1

Ammissione di partecipanti e loro obblighi

Possono essere ammessi quali partecipanti a un sistema di negoziazione TRD: a.

le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 41 LIsFi25;

b.

altri assoggettati alla vigilanza della FINMA secondo l'articolo 3 LFINMA 26 nonché assoggettati alla vigilanza di un'autorità estera, sempre che il sistema di negoziazione TRD garantisca che essi adempiono condizioni tecniche e operative equivalenti a quelle delle società di intermediazione mobiliare;

25 26

328

RS 954.1 RS 956.1

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c.

la BNS;

d.

la Banca dei regolamenti internazionali;

e.

altre persone fisiche e giuridiche, sempre che dichiarino di partecipare a proprio nome e per conto proprio.

I partecipanti con sede in Svizzera devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti. Il sistema di negoziazione TRD deve garantire che i partecipanti con sede all'estero gli forniscano le informazioni e i documenti necessari, laddove ordinato dalla FINMA.

2

Le disposizioni sull'obbligo di registrazione (art. 38) e sull'obbligo di comunicazione (art. 39) valgono anche per i partecipanti a un sistema di negoziazione TRD. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per i partecipanti di cui al capoverso 1 lettera e.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti l'ammissione, gli obblighi e l'esclusione dei partecipanti.

4

Il sistema di negoziazione TRD emana un regolamento sull'ammissione, sugli obblighi e sull'esclusione di partecipanti, badando in particolare al rispetto del principio della parità di trattamento.

5

Esso sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione.

6

Art. 73d

Ammissione di valori mobiliari TRD e di altri valori patrimoniali

Il sistema di negoziazione TRD emana un regolamento sull'ammissione di valori mobiliari TRD al commercio e agli altri suoi servizi. Stabilisce in particolare i requisiti che i valori mobiliari TRD e gli emittenti o i terzi devono soddisfare in materia di ammissione. L'obbligo di pubblicare un prospetto è retto esclusivamente dagli articoli 35­57 della legge del 15 giugno 201827 sui servizi finanziari 1

Se, oltre ai valori mobiliari TRD, ammette altri valori patrimoniali al commercio o agli altri suoi servizi, un sistema di negoziazione TRD disciplina in un regolamento l'ammissione di tali valori patrimoniali.

2

3

Il Consiglio federale può: a.

prevedere che i valori mobiliari TRD possano essere ammessi a sistemi di negoziazione TRD soltanto se quest'ultimi soddisfano determinati requisiti minimi, segnatamente in materia di integrità e pubblicità;

b.

a tutela dei partecipanti al mercato finanziario, della stabilità o dell'integrità del sistema finanziario, indicare i valori mobiliari TRD e altri valori mobiliari che non possono essere ammessi a sistemi di negoziazione TRD.

Il sistema di negoziazione TRD sorveglia l'osservanza dei regolamenti e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione.

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RS 950.1

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Art. 73e

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Ulteriori requisiti

Oltre ai requisiti di cui agli articoli 73b­73d, per i sistemi di negoziazione TRD aperti ai partecipanti di cui all'articolo 73c capoverso 2 lettera e il Consiglio federale può stabilire ulteriori requisiti a tutela di questi partecipanti.

1

Oltre ai requisiti di cui agli articoli 73a­73d, per i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento esso stabilisce ulteriori requisiti, segnatamente relativi agli aspetti seguenti: 2

a.

la custodia accentrata, la compensazione e il regolamento di valori mobiliari TRD;

b.

le garanzie;

c.

i fondi propri;

d.

la ripartizione dei rischi;

e.

i servizi accessori;

f.

la liquidità;

g.

la procedura in caso di inadempienza di un partecipante;

h.

la segregazione.

Per stabilire i requisiti di cui al capoverso 2, il Consiglio federale si orienta ai requisiti richiesti ai depositari centrali (art. 61­73).

3

Può abilitare la FINMA a stabilire i requisiti di cui al capoverso 2, se ciò è necessario per poter tenere conto dei rischi legati alla tecnologia.

4

È fatta salva la competenza della BNS secondo l'articolo 23 di fissare requisiti particolari per i sistemi di negoziazione TRD di rilevanza sistemica.

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Art. 73f

Agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD

Per motivi di proporzionalità e tenendo conto delle finalità di tutela della presente legge, per piccoli sistemi di negoziazione TRD il Consiglio federale può prevedere agevolazioni rispetto ai requisiti di cui agli articoli 6­21, 27­33 e 37, segnatamente rispetto alle disposizioni concernenti: 1

a.

la separazione degli organi per la gestione, da una parte, e per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra (art. 8);

b.

la fornitura di servizi accessori per i quali secondo la legislazione sui mercati finanziari non occorre alcuna autorizzazione o approvazione (art. 10);

c.

i requisiti di indipendenza dell'organismo di autodisciplina (art. 27 cpv. 2) e dell'autorità di ricorso (art. 37 cpv. 1).

Sono considerati piccoli sistemi di negoziazione TRD i sistemi che presentano rischi ridotti ai fini della tutela dei partecipanti al mercato finanziario, della funzionalità e della stabilità del sistema finanziario, segnatamente perché il numero di 2

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partecipanti, il volume di transazioni, il volume di depositi da custodire o il volume di compensazione e regolamento è limitato. Il Consiglio federale fissa valori soglia.

Art. 89 cpv. 1 e 2, frase introduttiva La FINMA informa le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento nonché i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi equivalenti nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento, in Svizzera e all'estero, per quanto possibile e per quanto essi ne siano interessati, sulle misure applicabili in caso di insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante e che limitano la facoltà di disporre di quest'ultimo, nonché sul momento preciso della loro entrata in vigore.

1

L'istruzione impartita a una controparte centrale, a un depositario centrale, a un sistema di pagamento oppure a un sistema di negoziazione TRD che offre servizi equivalenti nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento da un partecipante nei confronti del quale è stata ordinata una misura applicabile in caso di insolvenza è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se: 2

Art. 142 cpv. 1 lett. a e c Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un'informazione privilegiata di cui sa o deve sapere che si tratta di un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione di cui sa o deve sapere che si fonda su un'informazione privilegiata: 1

a.

la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;

c.

la sfrutta per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati relativi a tali valori.

Art. 143 cpv. 1 1

Agisce in maniera illecita chiunque: a.

diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera;

b.

esegue operazioni oppure ordini di acquisto o vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera.

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Art. 154 cpv. 1 lett. a e c, nonché cpv. 3 e 4 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un emittente o di una società che controlla l'emittente o ne è controllata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale: 1

a.

sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera, oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;

c.

sfruttando un'informazione privilegiata per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati relativi a tali valori.

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1 o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.

3

È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1­3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione.

4

Art. 155 cpv. 1, frase introduttiva È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera, per procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale: 1

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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